Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1131
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Sentenza 16 gennaio 2023

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Ai sensi del l'art. 6, comma 2-bis, del d.l.n. 80 del 2004 (aggiunto dalla l. n. 140 del 2004, come modif. dall'art. 1 della l. n. 205 del 2017) la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con la conseguenza che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima. Pertanto il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell'iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. n. 652 del 1939 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva, in senso opposto, la delega che la medesima norma conferiva all'Agenzia del demanio per l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1131
    Data del deposito : 16 gennaio 2023

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