Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Postorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Pal Cedir;
Suap del Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
a. del provvedimento Prot. n. 113130 del 7 marzo 2022 (doc. n.2), successivamente pervenuto, con il quale la Regione Calabria ha disposto “di non dare seguito alla comunicazione di inizio dei lavori” relativi alla realizzazione di un impianto di pubblica utilità da realizzare nel tenimento comunale di Reggio Calabria in Strada Comunale Alfieri, su area censita catastalmente Foglio: 3 - Particella: 957
b. di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
della formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 94 comma 2 bis DPR 380/2001 e dell'art. 11 del Regolamento Regionale sulla richiesta di autorizzazione sismica presentata dalla società sul portale SUE (Codice Univoco n. 255) in data 19.03.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa TE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 maggio 2022 e depositato il successivo giorno 17 la società Wind Tre s.p.a. impugnava gli atti in epigrafe indicati, ritenendoli illegittimi per plurime violazioni di legge.
Posto che successivamente alla proposizione del giudizio, e nelle more della fissazione della camera di consiglio, la Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici, con provvedimento prot 234313/2022 del 17/05/2022 definitivamente denegava la richiesta di autorizzazione sismica presentata, parte ricorrente formulava istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare al fine di promuovere motivi aggiunti, muniti di idonea nuova istanza cautelare, avverso il sopravvenuto provvedimento di diniego.
In data 10 giugno e 22 giugno 2022 si costituivano rispettivamente il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria.
Nessun nuovo atto ricorsuale o difensivo veniva prodotto, ma in vista della trattazione della causa ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. parte ricorrente, con nota difensiva del 12 dicembre 2025, preceduta da produzione documentale, sintetizzato l’excursus procedimentale e processuale, dava atto che era ormai cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la condanna alle spese.
La Regione con memoria del 4 dicembre pure ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la compensazione delle spese.
Il Comune si difendeva con ulteriore memoria, insistendo nel proprio difetto di legittimazione, con condanna alle spese.
All’udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Comune di Reggio Calabria.
L’eccezione va respinta.
Come emerge dalla stessa epigrafe del ricorso Wind Tre S.p.a. ha, infatti, notificato l’atto introduttivo del giudizio al Comune di Reggio Calabria a fini meramente notiziali di litis denuntiatio (“ed in presenza del” Comune di Reggio Calabria e del SUAP), in ragione quantomeno del fatto oggettivo che l’impianto era progettato in un’area ricadente nel territorio comunale e delle determinazioni che, prima dell’intervento della Regione qui contestato, il Comune aveva assunto.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che possa accedersi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come da documentazione in atti, l’impianto di telefonia mobile, denominato “RC217 – ROSALI’ ubicata in Strada Comunale Alfieri snc a Reggio Calabria, su area identificata da Foglio n .3 mapp. n.957 sez. H risulta, infatti, definitivamente assentito, realizzato, terminato in data 9 marzo 2023 e poi pure collaudato.
Ritiene tuttavia il Collegio che le spese dell’odierna lite possano essere interamente compensate, atteso che – come rappresentato dalla Regione - la richiesta autorizzazione, il cui diniego aveva costituito oggetto del presente ricorso, è stata rilasciata dalla Regione con atto prot. 488891/2022 del 07/11/2022, ma sulla scorta di una nuova istanza della società depositata il 06/10/2022; solo all'esito del nuovo esame istruttorio, reputate superate le criticità prima evidenziate, è stato rilasciato appunto l’atto autorizzativo prot. 488891 del 07/11/2022, in cui si fa in effetti espressa menzione della nuova istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE RI, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
OL Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE RI |
IL SEGRETARIO