Articolo 13 del Codice di giustizia contabile
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 ottobre 2016
>
Versione
31 ottobre 2019

Art. 13

((Momento determinante della giurisdizione))


1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente