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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Ludovico Sburlati Presidente dott. Alberto La Manna Giudice Relatore dott. Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1433/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI GUGLIELMETTI ,
[...] Parte_3
RI LI DE RO e IG LI, ed elettivamente domiciliate in Largo Vittorio
Emanuele II, n. 82, Torino, presso lo studio dell'ultimo difensore
ATTORI
contro e con il Parte_1 Controparte_1 patrocinio degli avv.ti PAOLO R. ROCCA e FRANCA COLLURA, ed elettivamente domiciliati in
Corso Dante n. 90, Torino, presso lo studio dei predetti difensori
CONVENUTI
Oggetto: nullità e contraffazione di marchio e concorrenza sleale
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Per parti attrici:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del sig. in concorso con Parte_1 [...]
agli obblighi di non concorrenza previsti in favore di Controparte_1 dall'art. 2301 c.c. e dall'art. 8 dello statuto sociale, e Parte_1 in favore di dall'art. 2557.4 c.c.; Parte_2
2. accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 302018000025482 costituito dal segno “
[...]
” di titolarità di perché anticipato dai marchi CP_1 Controparte_1 registrati e dai segni distintivi di fatto di e di Parte_2 Parte_1 ex art. 12.1 lett. a), b), d) e/o e) c.p.i.; e per l'effetto vietarne l'uso ai convenuti ex
[...] art. 21.3 c.p.i.;
3. accertare e dichiarare che (a) la produzione, importazione, commercializzazione, offerta in vendita, presentazione e pubblicizzazione, in ogni forma e modo, di prodotti di falegnameria e dalla prestazione di servizi di falegnameria con il segno “COB” o “COB Legno” o comunque con segni simili al marchio
” della Falegnameria;
e comunque (b) l'utilizzo dei segni “COB” o e/o CP_1 CP_1 comunque di segni simili al marchio ” della nella ragione sociale, nella ditta, CP_1 Parte_1 come insegna e come nome a dominio Internet, account di social network o altro segno distintivo;
e in ogni caso (c) gli ulteriori atti confusori, di appropriazione di pregi e di concorso all'inadempimento del sig. come descritti in narrativa, e posti in essere da con il concorso del Parte_1 Controparte_1 sig. costituiscono da parte di questi ultimi contraffazione dei marchi delle attrici Parte_1 identificati in narrativa ex art. 20.1 lett. a), b) e c) e 22 c.p.i., violazione dei diritti delle attrici sulle rispettive denominazioni e ragioni sociali, ditte, insegne, e nomi di dominio, nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e/o 3 c.c. a danno delle attrici;
per l'effetto dei suddetti accertamenti
4. ordinare al sig. di adempiere agli obblighi di non concorrenza su di lui gravanti per Parte_1 legge e in base allo statuto della e di conseguenza Parte_1 inibire al sig. la prestazione, diretta o indiretta, anche in favore di terzi, di qualsiasi Parte_1 attività imprenditoriale in concorrenza con l'impresa di falegnameria di titolarità di
[...]
e data in affitto a fino alla cessazione Parte_1 Parte_2 degli obblighi legali e statutari di non concorrenza a suo carico;
pagina 2 di 23 5. ordinare a di astenersi dal ricevere qualsia genere di Controparte_1 prestazione da parte del sig. in violazione degli obblighi legali e statutari di non Parte_1 concorrenza a suo carico e fino alla cessazione dei medesimi, conseguentemente inibire alla medesima di avvalersi delle prestazioni del sig. in violazione degli obblighi su di lui gravanti;
Parte_1
6. inibire al sig. e a la reiterazione e la Parte_1 Controparte_1 ripetizione delle condotte accertate come costituenti atti di contraffazione o di concorrenza sleale;
7. ordinare al sig. e a le misure di Parte_1 Controparte_1 ripristino del ritiro dal commercio, della rimozione e della distruzione di tutti i prodotti, materiali pubblicitari e promozionali, immagini, ovunque essi si trovino e in qualsiasi forma e modo diffusi
(anche su Internet e canali social media, su siti e account anche di terzi), il cui utilizzo sia accertato costituire atto di contraffazione di marchio o di concorrenza sleale;
8. ordinare a di cessare l'esercizio dell'attività Controparte_1 mediante utilizzo della ragione sociale, ditta, insegna, , del nome a dominio “coblegno.com” CP_1
e degli account di social network su Facebook e Instagram oppure, ex art. 124 c.p.i. e CP_1
2599 c.c., la modifica della propria ragione sociale, ditta, insegna, nome di dominio e account di social network con una non confondibile con il marchio e di Pt_1 Parte_4
Parte_1
9. disporre, ex art. 118.6 c.p.i., la revoca della registrazione del nome a dominio “coblegno.com”;
10. condannare i convenuti sig. e a in Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, o in subordine nella misura e di Parte_2 Parte_1
in solido, tutti i danni, patrimoniali e non, provocati alle attrici con le descritte Parte_1 condotte illecite, liquidandoli nella misura complessiva di Euro 1.344.231,04, o nella diversa misura risultante in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano;
in ogni caso, nella misura in cui ecceda il risarcimento del lucro cessante, condannare i convenuti in solido tra loro, o in subordine nella misura provocata dalle condotte riferibili a ciascuno di loro, a restituire alle attrici, in solido, l'utile realizzato a seguito degli atti di contraffazione dei marchi e la violazione dei diritti sui segni distintivi di e di di cui in narrativa Parte_2 Parte_1 ex art. 125.3 c.p.i., calcolato in almeno Euro 2.000.838,37 (al 31 luglio 2024, da incrementarsi mese per mese sulla base del nuovo fatturato realizzato da Controparte_1 tramite lo sfruttamento dei segni distintivi oggetto di causa) o nella diversa misura risultante in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, in entrambi i casi (liquidazione del danno o restituzione dell'utile) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
pagina 3 di 23 11. disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. e 2600 c.c., a cura delle attrici e a spese dei convenuti in solido, su due numeri consecutivi dei quotidiani a tiratura nazionale “Il Corriere della
Sera”, la “Repubblica”, “La e “ ” e del quotidiano a tiratura locale “La Gazzetta CP_2 CP_3
, su due colonne e a caratteri doppi del normale, con diritto alla ripetizione di quanto pagato CP_4 dalle attrici, dietro presentazione delle relative fatture, oltre che sulla home page del sito Internet e sugli account di social network della società convenuta per esteso, per almeno 90 giorni consecutivi;
12. fissare una somma dovuta dai convenuti in solido alle attrici in solido ex art. 124.2 c.p.i. e 614-bis c.p.c. non inferiore a Euro 1.000 a titolo di penalità, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatate agli ordini di fare e non fare pronunciati dalla sentenza, e a Euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei medesimi ordini;
in ogni caso
13. rigettare le domande riconvenzionali di decadenza per non uso del marchio italiano n.
302016000040217 di e di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. svolte dal Parte_2 sig. e da perché infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
14. accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità di Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 96.1 e 96.3 c.p.c. per aver agito e resistito in giudizio con Controparte_1 mala fede o colpa grave e condannare e Parte_1 Controparte_1 in solido, al risarcimento ex art. 96.1 c.p.c. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla e dalla a Parte_1 Parte_2 causa di tale condotta, liquidandoli, anche equitativamente, nella misura di Euro 1.195,50, o nella diversa misura risultante in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, nonché al pagamento ex art. 96.3 c.p.c. di una somma equitativamente determinata, in aggiunta alle spese di lite;
In via istruttoria:
OMISSIS
Con vittoria di spese, onorari e competenze, incluse le spese e gli onorari del CTU, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parti convenute:
a) in via preliminare:
pagina 4 di 23 • in accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione/incompetenza di cotesto Tribunale dichiarare che le questioni concernenti asserita attività concorrente ex art. 2557, n. 4, cod. civ. sono demandate alla competenza arbitrale per quanto concerne quelle svolte da Parte_2 nei confronti del sig. Parte_1
b) sempre in via preliminare:
• dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva delle società attrici per i motivi dedotti al punto c) del paragrafo III della comparsa di risposta;
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda di Parte_1 nullità del marchio e alla domanda di contraffazione e/o violazione del marchio e/o CP_1 Pt_1 del segno “Cobola” ex art. 20 e 22 Cpi, il tutto per i motivi di cui alle difese in atti;
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor in relazione alle avversarie Parte_1 domande di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. e contraffazione e/o violazione del marchio e/o del segno “Cobola” per i motivi di cui alle difese in atti;
Pt_1
c) nel merito:
• respingere le domande formulate dalle società attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'asserita concorrenza illegittima e/o sleale, sia sotto quello della asserita nullità del marchio della società convenuta, sia sotto quello della contraffazione e/o 2 violazione del marchio e/o del segno;
respingere conseguentemente ogni avversaria domanda dipendente e/o Pt_1 Pt_1 connessa a quelle enunciate, per la carenza di prova sollevata anche dal C.T.U.;
• mandare comunque assolti i convenuti da ogni pretesa e domanda attorea, anche di tipo risarcitorio;
d) in via riconvenzionale:
• accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti di concorrenza sleale compiuti direttamente e/o indirettamente dalle attrici in violazione dell'art. 2598, n. 3, cod. civ.; conseguentemente inibirne la continuazione, determinare e condannare le attrici al risarcimento del danno in somma determinanda in corso di causa;
• accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza per non uso del marchio di titolarità di Pt_1 [...] di cui alla registrazione italiana n. 302016000040217 del 4 luglio '17 per tutti i Parte_2 prodotti o servizi per i quali detto marchio è registrato, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché la dichiarazione di decadenza venga annotata nell'attestato di registrazione ex art. 22 comma 5 Cpi;
pagina 5 di 23 • in via subordinata, qualora si accerti che il marchio di titolarità di Pt_1 Parte_2 di cui alla registrazione italiana n. 302016000040217 del 4 luglio '17 sia stato oggetto di uso effettivo da parte della titolare solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato, dichiarare detto marchio decaduto parzialmente ex art. 27 Cpi con ogni consequenziale provvedimento, compresa la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché la dichiarazione di decadenza venga annotata nell'attestato di registrazione ex art. 22 comma 5 Cpi;
d) in ogni caso:
• spese di causa rifuse, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P..
OMISSIS
MOTIVAZIONE I. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato le e la Parte_5 [...] convenivano in giudizio il sig. e la Parte_2 Parte_1 Controparte_1 rappresentando di essere impegnate nella realizzazione di serramenti in legno e
[...] nell'offerta di servizi a questi correlati;
che nel 2017 sig. amministratore della Società, Parte_1 veniva allontanato dall'attività gestoria della predetta Società; che, successivamente, il sig. Pt_1 con i propri figli attuavano pratiche di concorrenza sleale e di contraffazione dei segni distintivi
[...] delle società attrici;
che, in particolare, il sig. violava il divieto di concorrenza previsto dall'art. Pt_1
2301, co. 1, c.c. e dallo statuto della Falegnameria;
che tale condotta costituiva altresì una violazione del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557, co. 1 e 4 c.c., in quanto socio della Parte_1 che aveva concesso in affitto la propria azienda alla che le predette violazioni
[...] Parte_2 erano imputabili anche alla a titolo di concorso e che rilevavano autonomamente ai sensi CP_1 dell'art. 2598, n. 3, c.c.; che la aveva altresì compiuto una un'attività contraffattiva del CP_1
marchio registrato e degli altri segni distintivi della a seguito Pt_1 Parte_1
dell'utilizzo del marchio ” registrato per beni e servizi identici;
che il marchio CP_1
era quindi nullo ai sensi dell'art. 12, co. 1 lett. a), b) e d) c.p.i.; che l'uso di tale segno CP_1 costituiva altresì contraffazione del segno azionato ex art. 20, co. 1 lett. b) e c) c.p.i., oltre che concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, c.c.; che la confusione ingenerata era già attuale posto che svariati clienti della si erano rivolti alla per ottenere assistenza per CP_1 Parte_1 pagina 6 di 23 prodotti venduti dalla convenuta;
che il sig. sviava la clientela della falegnameria in Parte_1 favore della utilizzando anche l'utenza telefonica della che aveva
CP_1 Parte_1 indebitamente trasferito a sé stesso;
che le fotografie del prodotti sul sito internet della
CP_1 raffiguravano in realtà serramenti e altri manufatti realizzati dalla che sul medesimo sito Parte_1 web veniva indebitamente affermato che l'attività si poneva in continuità con quella
CP_1 fondata da compiendo così un'ulteriore atto di concorrenza sleale per Parte_6 appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, n.2, c.c.; che la utilizzava il nome
CP_1 Pt_1 come parola-chiave sul servizio “Google AdWords” integrando un'ulteriore ipotesi contraffazione del marchio azionato in violazione dell'art. 20.1, lett. a), c.p.i.
Le attrici domandavano, pertanto, l'inibitoria alla continuazione delle condotte contestate, la distruzione, rimozione e ritiro dal commercio dei prodotti identificati dai segni contraffatti, la revoca della registrazione del nome a dominio www.coblegno.com e la fissazione di un'adeguata penale, oltre che il risarcimento dei danni e la retroversione degli utili illecitamente conseguiti.
Si costituivano tempestivamente le parti convenute asserendo che i prodotti realizzati da CP_1 differivano da quelli realizzati dalla e che le differenze riguardavano altresì la clientela, Parte_1 le dimensioni delle imprese, l'ubicazione dell'attività; che non sussisteva alcun rapporto di concorrenzialità; che il sig. non era coinvolto nell'attività produttiva e commerciale di Parte_1
; che il Tribunale adito, con riferimento alla posizione del sig. era carente di CP_1 CP_5 giurisdizione e/o competenza poiché l'atto costituivo della e lo statuto della Parte_1 contenevano una clausola compromissoria per le controversie sorte tra le predette Parte_2
Società e i soci stessi;
che l'azione delle controparti era carente sotto il profilo dell'interesse ad agire, non costituendo le violazioni denunciate pericolo per l'integrità dell'azienda affittata, e della legittimazione sia attiva che passiva sostenendo la mancanza di un rapporto di concorrenza tra le parti;
che non sussisteva in concreto alcun rischio di confusione;
che sul sito internet della non CP_1 erano raffigurati i prodotti della che l'utenza telefonica contestata era stata trasferita Parte_1 prima delle dimissioni del consiglio di amministrazione della senza obiezioni alcune;
che Parte_1 il marchio differiva notevolmente dai segni azionati dalle attrici sicché non poteva CP_1 rinvenirsi alcun rischio confusorio;
che il marchio azionato era privo della rinomanza di cui all'art. 20, lett. c), c.p.i.; che il marchio era decaduto per non uso;
che le società attrici avevano compiuto Pt_1 atti di concorrenza sleale a danno di . CP_1
Le convenute chiedevano, in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione/incompetenza del Tribunale adito, dell'eccezione di carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva, nel merito domandavano, invece, di respingere le domande avversarie e, in via pagina 7 di 23 riconvenzionale, di dichiarare la decadenza del marchio azionato e di accertare gli atti di concorrenza sleale denunciati.
All'udienza di prima comparizione le parti svolgevano reciproche contestazioni e domandavano la concessione dei termini di cui all'art. 183, co.6, nn. 1,2 e 3 c.p.c. Il giudice rinvia all'udienza del 19 dicembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con le rispettive memorie le parti contestavano reciprocamente le argomentazioni avversarie e formulavano le istanze istruttorie.
Il giudice ammetteva i capi di prova testimoniale rilevanti formulati dalle parti e si riservava la decisione sull'istanza di esibizione e CTU all'esito dell'istruttoria testimoniale.
A seguito dell'udienza istruttoria fissata il giudice accoglieva l'istanza di ordine di esibizione attorea e disponeva CTU contabile.
A seguito dell'udienza di precisazione il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
II. Le eccezioni preliminari in rito
È anzitutto necessario affrontare le eccezioni preliminari in rito formulate dalle convenute circa la carenza di legittimazione attiva e passiva e la carenza di interesse ad agire delle Società attrici.
A tal proposito occorre rammentare, in conformità all'insegnamento pressoché unanime della giurisprudenza (Cass., sent. del 14/02/2012, n. 2091), che la legitimatio ad causam, nella sua duplice declinazione nei termini di legittimazione attiva e passiva, deve considerarsi integrata a seguito del mero riscontro dell'affermazione attorea circa la titolarità del diritto azionato nei confronti del soggetto che asserisce di averlo violato, senza che rilevi, al fine dell'accoglimento dell'eccezione di rito ora trattata, l'effettiva titolarità del diritto o la prova della riconducibilità della violazione alle parti convenute, tutte questioni, queste ultime, che attengono al merito della controversia. Alla luce di tale principio e a seguito del positivo riscontro delle allegazioni attoree circa la titolarità dei diritti azionati ed alla coincidenza delle parti convenute rispetto ai soggetti a cui vengono imputati gli addebiti,
l'eccezione proposta risulta infondata.
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di difetto di interesse delle azioni attoree, atteso che queste sono dirette ed idonee a conseguire un risultato oggettivamente utile per le parti attrici, che è ben sufficiente per considerare soddisfatta anche quest'ultima condizione contestata.
pagina 8 di 23 Il merito all'eccezione di incompetenza del Tribunale, in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 12 dell'atto costitutivo della di cui il sig. è socio, si Parte_1 Parte_1 osserva quanto segue.
Tale clausola, che ne circoscrive l'applicazione alle controversie insorte tra i soci e tra questi e la
Società, prevede espressamente che la nomina di un arbitro debba avvenire “di comune accordo, o in difetto, dal signor Presidente del Tribunale di Saluzzo su semplice ricorso della parte più diligente”.
Una clausola compromissoria con una tale formulazione risulta essere affetta da una nullità sopravvenuta in quanto non più conforme alla previsione, per quanto rilevante ai fini dell'odierna controversia, contenuta nell'art. 34, co. 2 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il cui contenuto peraltro è stato da ultimo trasfuso nell'art. 838 bis c.p.c. La norma in commento stabiliva infatti che “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”. La pattuizione, che risale all'anno 1985, risulta infatti essere sprovvista della previsione attributiva del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla Società. Secondo
l'insegnamento della Corte di cassazione, che il giudice adito ritiene di dover condividere, “la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale che prevede la nomina degli arbitri ad opera dei soci è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile
d'ufficio” (Cass., ord. del 20/07/2022, n. 22764).
Rilevata così la nullità sopravvenuta della clausola in commento si rigetta l'eccezione di incompetenza formulata.
Per quanto concerne, invece, il difetto di giurisdizione eccepito con riferimento alla domanda avanzata dalla circa la violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, co. 1 e 4 c.c., Parte_2 la clausola compromissoria prevista dall'art. 31 dello Statuto, che recita: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che l'attrice agisce nei confronti del sig. per ragioni che esorbitano dal rapporto sociale con la stessa, al Parte_1 Pt_5 cui ambito era circoscritta l'operatività di siffatta clausola. La domanda attorea in oggetto è fondata, in definitiva, sulla violazione dell'art. 2557 c.c., che non è in alcun modo correlata al rapporto sociale tra il e la Pt_1 Parte_2
Pertanto, anche quest'ultima eccezione deve essere ritenuta priva di fondamento.
III. La violazione dei divieti di concorrenza del sig. Parte_1
pagina 9 di 23 Procedendo, quindi, a trattare le questioni di diritto sostanziale sottoposte dalle parti è opportuno analizzare, anzitutto, l'allegazione della in merito alla lamentata violazione, Parte_1 da parte del sig. socio di minoranza dell'attrice, col concorso della dei Parte_1 Controparte_1 divieti di concorrenza stabiliti, in via legale, dall'art. 2301, co. 1, c.c., e, in via pattizia, dall'art. 8 dell'atto costitutivo della Parte_1
Tali disposizioni, coerentemente con le peculiarità della forma societaria dell'attrice, vietano ai soci, senza il consenso della restante compagine sociale, l'esercizio di un'attività concorrente per conto proprio o altrui, ed è fatto parimenti divieto di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Come è noto l'art. 2301 c.c. trova il proprio fondamento nel dovere di collaborazione tra soci derivante dal contratto di società volto al conseguimento dell'oggetto sociale, rinvenendo altresì la propria ratio nell'esigenza di evitare che il socio si avvalga del know how di una società per scopi personalistici (C.
App. Genova, sent. del 22/03/2021, n. 340).
Dai documenti di causa e dall'attività istruttoria condotta, risulta provato che il sig. pur Parte_1 non vantando alcuna partecipazione societaria nella o mansioni professionali Controparte_1 formalmente riconosciute presso la Società stessa, abbia in concreto fornito un apporto lavorativo materiale a beneficio della convenuta. In plurime occasioni, infatti, come si evince dalla documentazione fotografica attorea, contenuta all'interno della relazione dell'istituto di investigazioni incaricato – confermata dai testi escussi e – il sig. è stato ripetutamente Tes_1 Tes_2 Pt_1 sorpreso a movimentare del materiale di produzione all'interno del sito produttivo della , ed CP_1
è stato altresì ritratto – in plurime occasioni – persino alla guida dei mezzi aziendali della Società convenuta.
In un quadro probatorio di questo tenore risultano quindi inverosimili, oltre che generiche, le controdeduzioni delle convenute, che fanno riferimento a giustificazioni di natura familiare sprovviste di un persuasivo supporto probatorio, essendo, a fronte della documentazione sopra indicata, non sufficientemente precise le disposizioni testimoniali acquisite con particolare riferimento ai testi e . Tes_3 Tes_4
Tuttavia, così come precedentemente affermato dal Tribunale adito in una vicenda analoga, lo svolgimento di un'attività lavorativa come dipendente a favore di un'impresa col medesimo oggetto sociale non viola il divieto di concorrenza statuito dall'art. 2301 c.c., ben potendo, il socio, prestare la propria opera come mero dipendente, sprovvisto quindi di poteri gestori e direttivi, presso un'altra impresa col medesimo oggetto sociale (Trib. Torino, sent. del 29/06/2016, n. 3655). Poteri gestori e pagina 10 di 23 direttivi che non è stato provato che il esercitasse, non avendo nessuno dei testi escussi riferito Pt_1 circostanze significative in tal senso.
Risulta pertanto infondata la domanda relativa alla violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c.
È altrettanto priva di fondamento l'allegazione circa la violazione del divieto di cui all'art. 2557, co. 1 e
4 c.c., lamentata dall'affittuaria Si ribadiscono in merito le medesime Parte_2 argomentazioni sopra esposte e, infine, si osserva che quest'ultimo divieto incombe sulla Società locatrice, che, nel caso di specie, pur essendo priva della personalità giuridica, vanta una propria soggettività giuridica che la distingue dalla compagine sociale sottostante. Nessun addebito può, quindi, essere accertato con riferimento al socio Parte_1
In merito all'istanza di rimessione in termini delle convenute relativa alla documentazione prodotta con la memoria scritta sostituiva dell'udienza del 27/05/2025, anche a sostegno delle proprie deduzioni sulle questioni ora analizzate, non può trovare accoglimento poiché siffatte produzioni devono considerarsi tardive oltre che ininfluenti ai fini della decisione.
IV. L' uso del marchio registrato attoreo
Si ritiene opportuno affrontare in primo luogo l'eccezione di decadenza per non uso formulata dalla nei confronti del marchio italiano registrato (n. 302016000040217) azionato dalle CP_1 Pt_1 attrici.
Come stabilito dall'art. 24 c.p.i., il marchio deve formare oggetto di un uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato entro cinque anni dalla registrazione ed il predetto uso non deve essere successivamente sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Si precisa, quindi, che è dalla data di registrazione che decorre il termine quinquennale predetto e non, come affermato dalle convenute, a ritroso dalla data di proposizione dell'eccezione di non uso.
Si ribadisce, inoltre, che l'uso rilevante ai fini della decadenza non deve essere meramente simbolico, irrisorio o sporadico (Trib. Torino, 04/01/2019; Trib. Torino 07/02/2019, n. 585).
Il marchio in questione è stato registrato in data 04/07/2017 per i prodotti e servizi nelle classi nn. 19,
20, 37 e 42, e per tutte queste si ritiene integrata la prova dell'uso dello stesso.
Il segno predetto risulta essere stato usato nella comunicazione commerciale della
[...] già a partire dal novembre 2018 e per tutti gli anni seguenti;
parimenti vi è prova che il Parte_1 marchio sia stato apposto, dal novembre 2020, sulla flotta aziendale di automezzi, ed è altresì apparso pagina 11 di 23 sui cataloghi dei prodotti, già a partire dal 2018, così come confermato anche dall'istruttoria testimoniale svolta (in particolare dai testi e ), ed è stato, inoltre, utilizzato negli Tes_5 Tes_6 stand espositivi di due diverse fiere torinesi del settore nel 2020 e nel 2022.
Infine, dalla copiosa ed esaustiva documentazione contabile prodotta dalle attrici, consistente in un rilevante numero di fatture con la puntuale descrizione delle attività svolte (doc.to 35 di parte attrice), deve ritenersi provato l'utilizzo del segno per tutte le classi oggetto di registrazione;
nessuna decadenza per non uso può quindi essere ravvisata e l'eccezione deve perciò essere rigettata.
V. La nullità del marchio contestato n. 302018000025482
Le società attrici eccepiscono la nullità del marchio ” (n. 302018000025482) per carenza di CP_1 novità ai sensi dell'art. 12, lett. d) ed e) c.p.i., oltre che per altre ragioni esposte in atti.
La valutazione in discorso deve, quindi, fondarsi sul raffronto tra il marchio (n. 302016000040217) azionato dalla e il marchio registrato successivamente dalla così come Parte_1 CP_1 appaiono dai rispettivi certificati di registrazione.
Con riferimento alla fattispecie di conflitto di cui all'art. 12, lett. d), c.p.i., invocabile a seguito dell'identità e/o somiglianza dei segni, dell'ulteriore identità/affinità dei prodotti o servizi e del conseguente rischio di confusione o associazione da questi derivante, si osserva quanto segue.
In merito alla valutazione di somiglianza dei marchi sopra riportati, entrambi son qualificabili come marchi complessi, stante l'evidente coesistenza di un elemento denominativo e di uno figurativo. Deve tuttavia rilevarsi una preminenza della componente denominativa, atteso che i tratti figurativi dei segni assumono una rilevanza ancillare e di mero contorno dell'elemento testuale che campeggia al centro dei marchi.
Se sul piano visivo non possono che essere rilevate alcune differenze estetiche tra i segni, come i colori adoperati, la tipologia di font e gli ulteriori elementi estetici decorativi, da un punto di vista fonetico e concettuale, che si ritiene debbano assumere un peso prevalente nel giudizio complessivo vista la preponderanza dell'elemento denominativo, i due marchi presentano una certa sovrapposizione.
Per quanto riguarda la comparazione fonetica la componente denominativa “COB”, pur vestendo un diverso font e caratterizzandosi per un diverso colore, riprende la prima particella testuale dell'unico elemento denominativo del marchio azionato. A seguito della riproposizione della particella “COB”,
pagina 12 di 23 che può essere facilmente identificato come il cuore del marchio stesso, discende, quindi, una spiccata somiglianza fonetica tra detti segni, che è in grado di neutralizzare le differenze visive sopra illustrate.
Allo stesso modo anche sul piano logico/concettuale può rinvenirsi una somiglianza dei segni. I tre grafemi considerati possono infatti essere percepiti come l'abbreviazione del patronimico ”, CP_1 che viene quindi inevitabilmente evocato;
tale segno, inoltre, appare privo di un qualsiasi collegamento concettuale, visivo o fonetico ai prodotti che è destinato a contrassegnare, ed è pertanto qualificabile come marchio forte, con la conseguenza che differenze formali minori o di dettaglio risultano inidonee ad escludere la somiglianza ed il rischio di confusione in oggetto, essendo necessarie a tal fine, viceversa, modifiche che mutino in modo significativo il cuore distintivo del marchio azionato.
Tutto ciò induce a rilevare, all'esito di un giudizio globale e sintetico quale quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. 12/05/2021, n. 12570), l'esistenza di una significativa somiglianza tra i due marchi oggetto del raffronto. Non fa deporre per una diversa conclusione l'esistenza del tricolore italiano sul marchio azionato, che in ragione delle dimensioni del simbolo e della generale diffusione sul mercato di tali riferimenti presenta più una valenza descrittiva che distintiva. Altrettanto priva di capacità distintiva appare la scritta ” sul marchio contestato, CP_1 che non può far propendere per un giudizio differente, anche tenuto conto delle dimensioni notevolmente inferiori e al suo posizionamento sottostante e di minore impatto rispetto alla dicitura
“COB”.
Con riferimento all'identità e/o affinità dei prodotti o servizi per i quali i segni sono stati registrati, le classi di registrazione sono pressoché le medesime, ad accezione della classe n. 6, per la quale il marchio azionato non risulta essere stato registrato. Tuttavia, i beni rivendicati in tale classe, come i serrami in metallo, presentano un elevato grado di fungibilità rispetto a quelli rivendicati nelle classi del marchio attoreo, e devono perciò essere considerati affini. Non sono condivisibili le argomentazioni addotte dalle convenute, che, da una parte, elencano differenze totalmente trascurabili tra i prodotti, come lo spessore dei serramenti e delle relative guarnizioni, e, dall'altra, fanno ricorso ad elementi, in questa sede irrilevanti, come i canali di vendita concretamente distinti dei beni e servizi delle due imprese, atteso che il giudizio di novità, e quindi la valutazione circa l'identità o somiglianza dei segni e l'identità o affinità dei prodotti con il conseguente rischio confusorio, è un giudizio che deve essere necessariamente svolto in astratto.
Alla luce dell'elevato grado di somiglianza dei segni considerati e della sostanziale identità dei beni e servizi per i quali è stata ottenuta la registrazione, considerato che il giudizio di confondibilità debba essere svolto alla luce del consueto parametro del consumatore medio, normalmente informato e pagina 13 di 23 ragionevolmente attento e avveduto, il Tribunale adito reputa sussistente il rischio di confusione di cui all'art. 12, lett. d) c.p.i.
Si ritiene, infatti, che il consumatore medio, avendo cognizione dei due segni, astrattamente considerati, possa confondere la provenienza dei prodotti a marchio con quelli a marchio CP_1
potendo inoltre ritenere che i prodotti recanti il marchio provengano da un Pt_1 CP_1 imprenditore in qualche modo economicamente legato al titolare del marchio anteriore azionato, di cui il marchio successivo può apparire come una mera abbreviazione.
Si accerta, pertanto, la carenza di novità del marchio registrato n. , di titolarità della PartitaIVA_1
, che conseguentemente è affetto da nullità ai sensi dell'art. 25, co.1, lett. a) c.p.i. CP_1
In merito, poi, all'allegata rinomanza del marchio attoreo si rileva che la questione è assorbita dall'avvenuto riconoscimento dell'assenza di novità per le ragioni sopra esposte in ragione della identità e affinità dei prodotti oggetto di causa.
VI. La contraffazione del marchio registrato n. 302016000040217
Le attrici hanno poi lamentato la contraffazione del marchio registrato “Cobola” n. 302016000040217, da parte della tramite l'uso del segno da quest'ultima registrato. CP_1
Si richiamano anzitutto le motivazioni esposte in merito all'analisi della nullità del marchio “
[...]
, ritenendo ravvisabili unicamente i presupposti per il secondo tipo di conflitto di cui all'art. 20, CP_1 co.1, lett. b) c.p.i. A tal proposito si rammenta che nel giudizio di confondibilità in sede di valutazione della contraffazione il raffronto deve essere svolto tra il segno così come concretamente utilizzato da parte dell'asserito contraffattore e il ricordo conservato dal pubblico del segno azionato.
Accertata anzitutto la sostanziale identità dei beni e servizi per i quali i due marchi sono stati adoperati, si procede ad analizzare la somiglianza tra i segni considerati ed il conseguente rischio confusorio.
Come precedentemente affermato, il marchio contestato presenta un elevato grado di somiglianza rispetto al marchio azionato, avendo da quest'ultimo tratto una porzione rilevante dell'unico elemento denominativo del segno, che costituisce, nei fatti, il cuore distintivo del marchio protetto. Come già ribadito in sede di valutazione di validità del marchio pur rinvenendo differenze sul piano CP_1 visivo, si riscontrano notevoli punti di contatto sul piano fonetico e concettuale, che conducono a rilevarne la somiglianza.
Non vale ad escludere siffatta rassomiglianza tra i segni ed il conseguente rischio di confusione, come di seguito rilevato, l'apposizione del tricolore italiano, in formato orizzontale sul marchio “
[...]
, attesa la scarsa capacità distintiva di cui è ormai tale simbolo dotato a seguito del suo uso CP_1 smodato da parte degli operatori commerciali in pressoché qualsiasi settore merceologico. pagina 14 di 23 Alla luce delle valutazioni sopra esposte si ritiene integrato il rischio confusorio derivante dall'utilizzo del segno contestato e la conseguente natura contraffattoria di tali usi.
Parte attrice ha contestato svariati utilizzi del marchio , consistenti: i) nell'adozione nella CP_1 propria denominazione sociale, ditta, insegna e nome a dominio, delle parole;
ii) CP_1 nell'utilizzo di tale segno nella comunicazione commerciale;
iii) nell'utilizzo del nome come Pt_1 parola-chiave sul servizio “Google AdWords”.
In merito alla prima delle condotte censurate l'art. 22, co. 1 c.p.i., che statuisce il principio di unitarietà dei segni distintivi, stabilisce che è vietato adottare come ditta, denominazione sociale, insegna e nome a dominio un segno simile o uguale all'altrui marchio – ferma restando l'identità o l'affinità dei prodotti o servizi considerati – se da ciò deriva il predetto rischio di confusione.
Tale disposizione, con riferimento alla ditta e alla ragione sociale contestata, deve inoltre essere coordinata con la disciplina di cui agli artt. 2292, 2563 e 2564 c.c. Tali disposizioni impongono alle società in nome collettivo di inserire all'interno della propria ragione sociale il nome di uno o più soci,
e che soltanto qualora, per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, possa crearsi confusione con la ditta adottata anteriormente da un altro imprenditore, è previsto l'obbligo di modifica con indicazioni idonee a differenziarla da un'altra successivamente utilizzata da un altro imprenditore.
Ciò premesso, valutando la ditta contestata nella sua Controparte_1 interezza, nulla può essere contestato in merito all'indicazione dei nomi dei soci indicati
[...]
, essendo tale elemento richiesto per legge. Ad una diversa conclusione deve Controparte_1 invece giungersi con specifico riferimento alla prima porzione della ditta , per la quale CP_1 vale quanto già sopra affermato in tema di somiglianza dei segni e di rischio di confusione per il pubblico. Inoltre, con specifico riferimento alla ditta, si rileva che il segno “Cob”, pur costituendo un'evidente abbreviazione del patronimico , determina un evidente rimando concettuale, oltre Pt_1 che fonetico, ai segni distintivi delle attrici. Neppure l'aggiunta dell'ulteriore termine descrittivo
“Legno”, che rimanda concettualmente al materiale costruttivo adoperato e all'attività svolta, è idoneo ad escludere i presupposti della contraffazione del marchio azionato poiché, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in una vicenda parzialmente analoga, non ha efficacia risolutiva la circostanza che nella composizione della ditta il patronimico sia seguito da una parola dal mero valore descrittivo, “posto che il cuore della denominazione, nel confronto fra un nome proprio ed una parola di uso comune, è indubbiamente rappresentato dal cognome” (Cass., sent. del 10/07/2009, n. 16283).
Discorso pressoché invariato può essere altresì ribadito interamente con riferimento all'insegna della convenuta adoperata sia per lo stabilimento produttivo che per lo showroom, stante il rinvio compiuto dall'art. 2586 c.c. alla disciplina dell'art. 2564 c.c. dedicata alla ditta;
costituisce ugualmente un pagina 15 di 23 ulteriore atto di contraffazione del marchio azionato l'utilizzo del nome a dominio
“www.coblegno.com”.
Per quanto concerne l'utilizzo della parola “Cobola” per il servizio di sponsorizzazione “Google
AdWords” (keyword advertising), fatto non contestato dalla convenuta, non si ritiene che tale utilizzo sia illecito in quanto il rinvio viene fatto a pagine web ove è indicata anche la ditta contenente il cognome legittimamente inserito. Pt_1
VII. La concorrenza sleale
Parti attrici hanno, inoltre, lamentato l'attuazione di plurime condotte concorrenzialmente sleali da parte della , invocando tutte e tre le ipotesi regolate dall'art. 2598 c.c. CP_1
A seguito dell'accertamento della contraffazione del marchio registrato azionato si fa applicazione del principio della ragione più liquida e si reputa assorbita l'asserita concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598, n. 1 c.c.
Per quanto concerne, invece, la lamentata appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2 c.c., non se ne ravvisano i presupposti e tale domanda deve perciò essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le attrici hanno ravvisato un agganciamento da parte della alla storia della CP_1 Parte_1 nella propria comunicazione pubblicitaria, che si sostanzierebbe nel richiamo, sul proprio sito internet, all'attività della e nella propria presentazione al pubblico come diretta prosecuzione delle Parte_1 imprese attrici. Veniva inoltre contestata un'ulteriore condotta appropriativa, consistente nella raffigurazione, sempre sul sito della , di prodotti realizzati in realtà dalla e del CP_1 Parte_1 volto del sig. e del padre Parte_1 Parte_6
A tal proposito occorre rammentare che la concorrenza sleale per agganciamento costituisce una variante della fattispecie dell'appropriazione di pregi disciplinata dal predetto art. 2598, n. 2 c.p.i., e si caratterizza per l'appropriazione dello specifico pregio costituito dalla maggiore notorietà dell'imprenditore che subisce l'illecito. Nel caso di specie nessun agganciamento può essere rinvenuto stante l'inesistenza di qualsiasi menzione della tali da potersi tradurre in un travaso di Parte_1 notorietà dalle società attrici alla allo stesso modo è privo di rilevanza l'utilizzo delle CP_1 immagini del sig. l'asserito volto pubblico della vista l'anteriore Parte_1 Parte_1 dismissione del ruolo di amministratore della società convenuta e la libera disponibilità dell'immagine del da parte dello stesso. Pt_1
Nessun illecito può inoltre essere rilevato in termini più ampi di appropriazione di pregi, atteso che la fattispecie considerata richiede, quali elementi costitutivi, la falsa auto attribuzione di pregi e la sussistenza degli stessi in capo all'attrice. pagina 16 di 23 A ben vedere tutte le formulazioni contestate presenti sul sito incriminato corrispondono al vero e non costituiscono un mendacio. È infatti vero che gli ascendenti dei soci della hanno da sempre CP_1 lavorato nell'ambito della lavorazione del legno e dei serramenti e la convenuta può, pertanto, lecitamente fregiarsi della qualità di “figlia d'arte” per il settore considerato, pregio che lecitamente condivide con le attrici;
enunciati del tipo, “Ora noi figli, e , che rappresentiamo la CP_1 CP_1 terza generazione, abbiamo raccolto il testimone e grazie a tutte l'esperienza tramandataci abbiamo aperto una nostra personale attività a Roreto di Cherasco”, mostrano, viceversa, come l'attuale compagine sociale, già impegnata in altro modo nel settore considerato, abbia deciso di intraprendere una propria, autonoma e ben distinta attività imprenditoriale. Parimenti non integrano l'illecito lamentato le ulteriori formulazioni contestate come: “Siamo la 3° generazione di falegnami” o “Già da piccoli andavamo nella bottega del nonno e del papà”, atteso che costituiscono mera espressione della storia familiare e che nessun riferimento alla Falegnameria può essere scorto.
Non risulta provata, inoltre, la riconducibilità degli infissi apparsi sul sito della alla parte CP_1 attrice.
Ugualmente infondata è l'asserita violazione dei principi della correttezza professionale ex art. 2598, n.
3 c.c., da parte della per aver compartecipato consapevolmente nella violazione del signor CP_1 dei divieti di concorrenza sopra trattati;
visto che nessuna violazione di tali obblighi è stata Pt_1 ravvisata nessuna condotta di illecita compartecipazione può essere con successo lamentata.
Infine, per quanto concerne l'autonoma ed indebita intestazione da parte del sig. del Parte_1 numero del telefono aziendale che adoperava precedentemente in qualità di amministratore della
Falegnameria, col quale le attrici gli imputano di aver sviato la propria clientela, si rileva quanto segue.
Nessuno sviamento di clientela è stato in realtà provato, anzi, dalla documentazione prodotta dalle parti convenute si evince una particolare attenzione del a trasferire alla Falegnameria la clientela Pt_1 affezionata che a lui si rivolgeva per acquistare dei nuovi serramenti. Come desumibile, ad esempio, dalla mail di cui al doc. 49 prodotto dalla convenuta.
Tuttavia, come già affermato da una giurisprudenza risalente, relativa ad un caso parzialmente analogo e che il Tribunale adito ritiene di condividere (Trib. Napoli 11/08/2000), l'utilizzo, e, nel caso di specie, l'autonoma intestazione dell'utenza telefonica precedentemente adoperata nell'esercizio della propria carica sociale di amministratore della Società, costituisce una violazione dei principi di correttezza professionale, che è idonea a danneggiare l'impresa precedentemente intestataria del numero;
infatti, l'indebito trasferimento della suddetta utenza, per il valore che il numero di telefono di un amministratore assume nella conduzione degli affari e nella diretta connessione coi clienti stessi, è idoneo a cagionare un pregiudizio all'impresa, tenuto altresì conto che l'illecito in discorso è pagina 17 di 23 qualificabile come illecito di pericolo, essendo quindi sufficiente il fondato rischio di sviamento della clientela. È ininferente l'argomentazione difensiva del per la quale la era stata Pt_1 Parte_1 sempre a conoscenza – avendo quindi prestato il suo consenso – del trasferimento della linea telefonica, atteso che tale circostanza risulta contraddetta dalla documentazione attorea, dalla quale si evince che già in data 01/03/2017 la contestava il trasferimento dell'utenza avvenuto soltanto nel Parte_1 novembre 2016. Non risulta, quindi, provato il consenso della a tale trasferimento, che Parte_1 integra così l'illecito lamentato.
Non risultano provati, invece, gli altri atti di concorrenza sleale genericamente allegati dalla convenuta, che appaiono sforniti di un adeguato materiale probatorio di sostegno.
VII. Il risarcimento dei danni e le misure correttive richieste
Parte attrice ha, infine, domandato il risarcimento del danno patito a seguito degli illeciti commessi delle parti convenute.
Con specifico riferimento al danno determinato dalla contraffazione del marchio azionato si Pt_1 osserva quanto segue.
Il danno emergente risarcibile è costituito da una pluralità di voci, che comprendono le spese cosiddette
“di reazione”, sostenute per l'accertamento delle violazioni lamentate, e le spese per ripristinare l'immagine del marchio a seguito dello svilimento e lesione della propria funzione distintiva.
Tra gli importi indicati dalle attrici, ascrivibili a questa categoria di danni patrimoniali, non possono però essere ricomprese le spese sostenute per il servizio di investigazione, pari a € 12.700,00, atteso che nessuna violazione dei divieti di concorrenza predetti, al cui accertamento tali prestazioni miravano, è stata riscontrata.
Parte attrice chiede ancora, a titolo di danno emergente, il risarcimento dei costi sostenuti per l'accertamento della contraffazione del marchio e delle violazioni in materia di concorrenza sleale.
La domanda è priva di fondamento non avendo parte attrice fornito prova né delle attività che si sono rese necessarie per tali accertamenti né del numero di ore di lavoro impiegate, essendosi limitata a mere dichiarazioni di parte.
La ha ulteriormente domandato il risarcimento, sempre a titolo di danno emergente, della Parte_1 lesione della capacità distintiva del marchio , per lo svilimento del predetto segno e per la Pt_1 lesione del brand, che è stata quantificata nel 70% delle spese pubblicitarie sostenute dal 2018 al 2022. pagina 18 di 23 In merito deve anzitutto osservarsi che con l'espressione “danno emergente” si designa il pregiudizio al capitale investito nel marchio e, quindi, al suo conseguente valore. Tale danno deve essere inteso come pregiudizio al valore di uso del marchio stesso e come vantaggio competitivo sul mercato, e, pertanto, come pregiudizio alla produttività di uno strumento per l'esercizio di un'attività economica, potendo configurarsi anche nell'eventualità in cui il titolare del segno contraffatto non abbia subito alcun calo delle vendite.
Questa voce di danno può anche essere riscontrata nell'ipotesi, come quella di specie, di contraffazioni afferenti al secondo tipo di conflitto, caratterizzato dal rischio di confusione o di associazione.
L'esistenza di tali rischi può determinare in concreto una menomazione dell'accreditamento e dell'immagine che il marchio abbia ottenuto sul mercato, seppur questo non si sia tradotto nella notorietà o rinomanza del segno.
Il pregiudizio al carattere distintivo lamentato, da intendersi quindi come annacquamento del segno anteriore e diluizione della sua efficacia individualizzante, deve essere quantificato prendendo in considerazione l'entità dell'attività contraffattoria, che nel caso oggetto di giudizio presenta delle modeste dimensioni ed un'estensione temporale contenuta.
Tali elementi incidono, pertanto, sull'entità del risarcimento, che, in virtù della funzione compensativa del rimedio in discorso, deve ricomprendere le spese necessarie per riportare la capacità distintiva del marchio contraffatto allo stato precedente alla contraffazione, restaurando così la “produttività” perduta del segno. È quindi necessario svolgere una valutazione prognostica e prospettiva, per la quale, si ritiene, le spese pubblicitarie sostenute, e debitamente documentate, possano valere come utile criterio di determinazione.
Il collegio ritiene, tuttavia, che, proprio in ragione della ridotta entità del fenomeno contraffattorio in oggetto, si debba individuare una frazione minore dei costi pubblicitari sostenuti, rispetto a quella indicata dall'attrice, poiché soltanto una porzione molto ridotta dell'investimento pubblicitario è andata perduta (Trib. Firenze, sent. del 19/09/2023, n. 2627). In particolare, parte attrice ha documentato costi pubblicitari per un ammontare di € 33.088,97 complessive dal 2018 al 2022. Si ritiene che sia equa la determinazione di una percentuale del 25% tenuto conto dell'entità della contraffazione, per un importo complessivo di € 8.272,24.
Con riferimento alle ulteriori domande risarcitorie, invece, l'art. 125, co. 3 c.p.i., stabilisce che la retroversione degli utili può essere richiesta unicamente in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, pertanto, avendo il ctu correttamente accertato che l'utile pagina 19 di 23 conseguito da parte della anche con l'utilizzo del criterio più favorevole alle attrici, non CP_1 supera l'ammontare di € 136.463,00, mentre il mancato guadagno patito dalla è stato Parte_1 quantificato in ben € 212.402,78, non può farsi applicazione dell'istituto predetto e la relativa domanda si considera assorbita. Per le medesime ragioni è inoltre assorbita la domanda di quantificazione della giusta royalty di cui all'art. 125, co. 2 c.p.i., che il legislatore delinea come criterio residuale di quantificazione minima del lucro cessante.
Con riferimento agli asseriti errori metodologici commessi dal ctu nella quantificazione del fatturato di lamentati dalla per quanto ancora viene in rilievo, si ritiene anzitutto che il CP_1 Parte_1 ctu abbia correttamente escluso dal computo i ricavi derivanti dalla vendita di infissi e porte contrassegnati da marchi di terzi;
dall'utilizzo contraffattorio della ditta dell'omonima CP_1 insegna, nome a dominio e marchio, non si può trarre l'automatica conclusione di qualificare l'intera attività economica come contraffattiva. L'utilizzo, per i predetti beni, di marchi noti di produttori terzi è infatti idoneo ad escludere il rischio di confusione del consumatore medio con riferimento specifico agli stessi, determinando conseguentemente l'impossibilità di ravvisare alcuna attività contraffattiva nella vendita di prodotti con siffatti marchi.
Appare, inoltre, corretta la scelta del ctu di escludere dal fatturato della i ricavi che CP_1 sarebbero derivati dall'acquisizione di due aziende. Non sono condivisibili le contestazioni in merito alla tardività di allegazione dell'acquisto della delle predette aziende poiché l'art. 121, co. 5 CP_1
c.p.i., permette alle parti di produrre in sede di consulenza tecnica documenti inerenti ai quesiti posti, anche se non ancora prodotti in causa, e l'acquisto dei “pacchetti clienti” inerenti alle due aziende è una circostanza di fatto che può essere ricompresa nelle precedenti, e tempestive, allegazioni fattuali.
Non può, invece, essere condivisa la scelta del ctu di escludere dal calcolo del fatturato di CP_1 adoperato non solo per il computo dell'utile ma altresì per la determinazione del lucro cessante, gli infissi in polivinilcloruro (pvc). Tali beni, seppur di un materiale differente rispetto a quelli oggetto di registrazione, possono essere considerati affini rispetto a quest'ultimi ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. b)
c.p.i. Pertanto, anche la loro vendita con la spendita del marchio integra parimenti la CP_1 contraffazione accertata e concorrono a determinare il mancato guadagno lamentato dall'attrice. È, infatti, irrilevante la circostanza, viceversa considerata dirimente dal ctu, che siffatti beni non siano presenti nel catalogo della atteso che la valutazione di identità/affinità dei beni Parte_1 nell'applicazione dell'art. 20 c.p.i. debba essere condotta prendendo in considerazione, da un lato, i beni rivendicati nella registrazione, e, dall'altro, i beni e servizi sui quali sia stato concretamente apposto il segno incriminato.
pagina 20 di 23 Si è reso così necessario ricalcolare il fatturato della includendo il ricavo derivante dagli CP_1 infissi in pvc – che dalla tabella del ctu di pag. 7 (relaz. Ctu) sono limitati agli anni 2019, 2020 e 2021
– dal quale si ricava, applicando i margini di redditività individuati, un aumento del lucro cessante, determinato al 30/04/2024, quantificato in € 219.034,17, anziché nella somma originariamente prospettata dal ctu pari a € 212.402,78.
Tale importo però dovrà essere aumentato tenendo conto della continuazione della contraffazione avendo, a tal proposito, il CTU ha inserito un fatturato medio al quale applicare il coefficiente di redditività della Dovendolo calcolare al settembre 2025, l'importo ancora dovuto Parte_1 ammonta ad € 62.205,84, pari all'importo mensile indicato dal CTU di € 36.591,67 quale media dei ricavi nel periodo compreso tra il 7.6.2018 e il 30.4.2024, diviso per il margine di guadagno del 10% riconosciuto dalla CTU stesso, da moltiplicarsi per le mensilità dal maggio 2024 al settembre 2025.
L'importo così dovuto per il mancato guadagno è pari ad € 281.240,01.
In merito al danno non patrimoniale richiesto dalla parte attrice, deve rilevarsi che può presumersi l'esistenza dello stesso in ragione della violazione contraffattiva accertata e del contesto nel quale la stessa violazione è avvenuta. In via equitativa, tenuto conto dei caratteri della fattispecie concreta si ritiene di dovere quantificare tale danno nella misura del 10% di quello patrimoniale riconosciuto per il mancato guadagno. L'importo risultante a tale titolo è, quindi, pari ad € 28.124,00.
Sommando il danno emergente sopra indicato, il mancato guadagno e il danno non patrimoniale, il danno complessivamente riconoscibile è, quindi, di € 317.636,25.
Sono dovuti, su tale somma, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo i criteri di cui alle SU 1712/1995 dal 31 luglio 2018 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Tale importo, essendo relativo al danno derivante dalla contraffazione del marchio, deve essere riconosciuto a solo favore della titolare del marchio stesso ovvero la Parte_2
Nessun danno è stato, invece, provato con riferimento all'accertata violazione ex art. 2598, n. 3 c.c., da parte del sig. Parte_1
Risultano, inoltre, infondate le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. dei convenuti poiché non se ne ravvisano i presupposti applicativi.
In merito alla richiesta di concessione delle penali per la mancata attuazione del provvedimento si ritiene di dovere disporre una penale di € 1000,00 per ogni bene commercializzato in violazione pagina 21 di 23 dell'inibitoria disposta e di € 1500,00 per ogni di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Si dispone, infine, la pubblicazione del dispositivo della sentenza nella home page del sito della convenuta in posizione visibile e con carattere pari a quello del corpo principale del testo per la durata di mesi 6 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Si dispone altresì la comunicazione all' ai sensi dell'art. 122 co 8 Cpi. CP_6
VIII. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la nullità del marchio italiano n. 302018000025482; CP_1
Inibisce la produzione, commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio;
CP_1
Ordina alla di ritirare dal commercio i prodotti a Controparte_1 marchio e di rimuovere il materiale promozionale col segno contestato;
CP_1
Ordina alla , di cessare l'utilizzo della ragione sociale, Controparte_1 ditta, insegna e nome a dominio in contraffazione contenente la porzione;
CP_1
Revoca ai sensi dell'art. 118 co. 6 c.p.i. la registrazione del nome a dominio “coblegno.com”;
Inibisce a l'utilizzo dell'utenza telefonica precedentemente adoperata nell'esercizio Parte_1 della propria carica sociale di amministratore della Società;
Condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 317.636,25 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e interessi legale ex d.lgs. 231/2002 dal 31 luglio 2018 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo;
Dispone la penale di € 1000,00 per ogni bene commercializzato in violazione dell'inibitoria disposta e di € 1500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza nella home page del sito della convenuta in posizione visibile e con carattere pari a quello del corpo principale del testo per la durata di mesi 6 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
pagina 22 di 23 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all' ; CP_6
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
21.900,00 (di cui € 3500,00 per fase studio, € 2300,00 per fase introduttiva, € 10.000,00 per fase istruttoria ed € 6100,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
Spese di CTU a carico di parte convenuta;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese di Torino del 3 ottobre 2025.
Il Presidente
Dr. Ludovico Sburlati
Il Giudice est.
Dr. Alberto La Manna
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Ludovico Sburlati Presidente dott. Alberto La Manna Giudice Relatore dott. Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1433/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI GUGLIELMETTI ,
[...] Parte_3
RI LI DE RO e IG LI, ed elettivamente domiciliate in Largo Vittorio
Emanuele II, n. 82, Torino, presso lo studio dell'ultimo difensore
ATTORI
contro e con il Parte_1 Controparte_1 patrocinio degli avv.ti PAOLO R. ROCCA e FRANCA COLLURA, ed elettivamente domiciliati in
Corso Dante n. 90, Torino, presso lo studio dei predetti difensori
CONVENUTI
Oggetto: nullità e contraffazione di marchio e concorrenza sleale
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI
Per parti attrici:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del sig. in concorso con Parte_1 [...]
agli obblighi di non concorrenza previsti in favore di Controparte_1 dall'art. 2301 c.c. e dall'art. 8 dello statuto sociale, e Parte_1 in favore di dall'art. 2557.4 c.c.; Parte_2
2. accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 302018000025482 costituito dal segno “
[...]
” di titolarità di perché anticipato dai marchi CP_1 Controparte_1 registrati e dai segni distintivi di fatto di e di Parte_2 Parte_1 ex art. 12.1 lett. a), b), d) e/o e) c.p.i.; e per l'effetto vietarne l'uso ai convenuti ex
[...] art. 21.3 c.p.i.;
3. accertare e dichiarare che (a) la produzione, importazione, commercializzazione, offerta in vendita, presentazione e pubblicizzazione, in ogni forma e modo, di prodotti di falegnameria e dalla prestazione di servizi di falegnameria con il segno “COB” o “COB Legno” o comunque con segni simili al marchio
” della Falegnameria;
e comunque (b) l'utilizzo dei segni “COB” o e/o CP_1 CP_1 comunque di segni simili al marchio ” della nella ragione sociale, nella ditta, CP_1 Parte_1 come insegna e come nome a dominio Internet, account di social network o altro segno distintivo;
e in ogni caso (c) gli ulteriori atti confusori, di appropriazione di pregi e di concorso all'inadempimento del sig. come descritti in narrativa, e posti in essere da con il concorso del Parte_1 Controparte_1 sig. costituiscono da parte di questi ultimi contraffazione dei marchi delle attrici Parte_1 identificati in narrativa ex art. 20.1 lett. a), b) e c) e 22 c.p.i., violazione dei diritti delle attrici sulle rispettive denominazioni e ragioni sociali, ditte, insegne, e nomi di dominio, nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e/o 3 c.c. a danno delle attrici;
per l'effetto dei suddetti accertamenti
4. ordinare al sig. di adempiere agli obblighi di non concorrenza su di lui gravanti per Parte_1 legge e in base allo statuto della e di conseguenza Parte_1 inibire al sig. la prestazione, diretta o indiretta, anche in favore di terzi, di qualsiasi Parte_1 attività imprenditoriale in concorrenza con l'impresa di falegnameria di titolarità di
[...]
e data in affitto a fino alla cessazione Parte_1 Parte_2 degli obblighi legali e statutari di non concorrenza a suo carico;
pagina 2 di 23 5. ordinare a di astenersi dal ricevere qualsia genere di Controparte_1 prestazione da parte del sig. in violazione degli obblighi legali e statutari di non Parte_1 concorrenza a suo carico e fino alla cessazione dei medesimi, conseguentemente inibire alla medesima di avvalersi delle prestazioni del sig. in violazione degli obblighi su di lui gravanti;
Parte_1
6. inibire al sig. e a la reiterazione e la Parte_1 Controparte_1 ripetizione delle condotte accertate come costituenti atti di contraffazione o di concorrenza sleale;
7. ordinare al sig. e a le misure di Parte_1 Controparte_1 ripristino del ritiro dal commercio, della rimozione e della distruzione di tutti i prodotti, materiali pubblicitari e promozionali, immagini, ovunque essi si trovino e in qualsiasi forma e modo diffusi
(anche su Internet e canali social media, su siti e account anche di terzi), il cui utilizzo sia accertato costituire atto di contraffazione di marchio o di concorrenza sleale;
8. ordinare a di cessare l'esercizio dell'attività Controparte_1 mediante utilizzo della ragione sociale, ditta, insegna, , del nome a dominio “coblegno.com” CP_1
e degli account di social network su Facebook e Instagram oppure, ex art. 124 c.p.i. e CP_1
2599 c.c., la modifica della propria ragione sociale, ditta, insegna, nome di dominio e account di social network con una non confondibile con il marchio e di Pt_1 Parte_4
Parte_1
9. disporre, ex art. 118.6 c.p.i., la revoca della registrazione del nome a dominio “coblegno.com”;
10. condannare i convenuti sig. e a in Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, o in subordine nella misura e di Parte_2 Parte_1
in solido, tutti i danni, patrimoniali e non, provocati alle attrici con le descritte Parte_1 condotte illecite, liquidandoli nella misura complessiva di Euro 1.344.231,04, o nella diversa misura risultante in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano;
in ogni caso, nella misura in cui ecceda il risarcimento del lucro cessante, condannare i convenuti in solido tra loro, o in subordine nella misura provocata dalle condotte riferibili a ciascuno di loro, a restituire alle attrici, in solido, l'utile realizzato a seguito degli atti di contraffazione dei marchi e la violazione dei diritti sui segni distintivi di e di di cui in narrativa Parte_2 Parte_1 ex art. 125.3 c.p.i., calcolato in almeno Euro 2.000.838,37 (al 31 luglio 2024, da incrementarsi mese per mese sulla base del nuovo fatturato realizzato da Controparte_1 tramite lo sfruttamento dei segni distintivi oggetto di causa) o nella diversa misura risultante in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, in entrambi i casi (liquidazione del danno o restituzione dell'utile) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
pagina 3 di 23 11. disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. e 2600 c.c., a cura delle attrici e a spese dei convenuti in solido, su due numeri consecutivi dei quotidiani a tiratura nazionale “Il Corriere della
Sera”, la “Repubblica”, “La e “ ” e del quotidiano a tiratura locale “La Gazzetta CP_2 CP_3
, su due colonne e a caratteri doppi del normale, con diritto alla ripetizione di quanto pagato CP_4 dalle attrici, dietro presentazione delle relative fatture, oltre che sulla home page del sito Internet e sugli account di social network della società convenuta per esteso, per almeno 90 giorni consecutivi;
12. fissare una somma dovuta dai convenuti in solido alle attrici in solido ex art. 124.2 c.p.i. e 614-bis c.p.c. non inferiore a Euro 1.000 a titolo di penalità, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatate agli ordini di fare e non fare pronunciati dalla sentenza, e a Euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei medesimi ordini;
in ogni caso
13. rigettare le domande riconvenzionali di decadenza per non uso del marchio italiano n.
302016000040217 di e di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. svolte dal Parte_2 sig. e da perché infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
14. accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità di Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 96.1 e 96.3 c.p.c. per aver agito e resistito in giudizio con Controparte_1 mala fede o colpa grave e condannare e Parte_1 Controparte_1 in solido, al risarcimento ex art. 96.1 c.p.c. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla e dalla a Parte_1 Parte_2 causa di tale condotta, liquidandoli, anche equitativamente, nella misura di Euro 1.195,50, o nella diversa misura risultante in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, nonché al pagamento ex art. 96.3 c.p.c. di una somma equitativamente determinata, in aggiunta alle spese di lite;
In via istruttoria:
OMISSIS
Con vittoria di spese, onorari e competenze, incluse le spese e gli onorari del CTU, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parti convenute:
a) in via preliminare:
pagina 4 di 23 • in accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione/incompetenza di cotesto Tribunale dichiarare che le questioni concernenti asserita attività concorrente ex art. 2557, n. 4, cod. civ. sono demandate alla competenza arbitrale per quanto concerne quelle svolte da Parte_2 nei confronti del sig. Parte_1
b) sempre in via preliminare:
• dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva delle società attrici per i motivi dedotti al punto c) del paragrafo III della comparsa di risposta;
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda di Parte_1 nullità del marchio e alla domanda di contraffazione e/o violazione del marchio e/o CP_1 Pt_1 del segno “Cobola” ex art. 20 e 22 Cpi, il tutto per i motivi di cui alle difese in atti;
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor in relazione alle avversarie Parte_1 domande di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. e contraffazione e/o violazione del marchio e/o del segno “Cobola” per i motivi di cui alle difese in atti;
Pt_1
c) nel merito:
• respingere le domande formulate dalle società attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'asserita concorrenza illegittima e/o sleale, sia sotto quello della asserita nullità del marchio della società convenuta, sia sotto quello della contraffazione e/o 2 violazione del marchio e/o del segno;
respingere conseguentemente ogni avversaria domanda dipendente e/o Pt_1 Pt_1 connessa a quelle enunciate, per la carenza di prova sollevata anche dal C.T.U.;
• mandare comunque assolti i convenuti da ogni pretesa e domanda attorea, anche di tipo risarcitorio;
d) in via riconvenzionale:
• accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti di concorrenza sleale compiuti direttamente e/o indirettamente dalle attrici in violazione dell'art. 2598, n. 3, cod. civ.; conseguentemente inibirne la continuazione, determinare e condannare le attrici al risarcimento del danno in somma determinanda in corso di causa;
• accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza per non uso del marchio di titolarità di Pt_1 [...] di cui alla registrazione italiana n. 302016000040217 del 4 luglio '17 per tutti i Parte_2 prodotti o servizi per i quali detto marchio è registrato, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché la dichiarazione di decadenza venga annotata nell'attestato di registrazione ex art. 22 comma 5 Cpi;
pagina 5 di 23 • in via subordinata, qualora si accerti che il marchio di titolarità di Pt_1 Parte_2 di cui alla registrazione italiana n. 302016000040217 del 4 luglio '17 sia stato oggetto di uso effettivo da parte della titolare solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato, dichiarare detto marchio decaduto parzialmente ex art. 27 Cpi con ogni consequenziale provvedimento, compresa la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, affinché la dichiarazione di decadenza venga annotata nell'attestato di registrazione ex art. 22 comma 5 Cpi;
d) in ogni caso:
• spese di causa rifuse, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P..
OMISSIS
MOTIVAZIONE I. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato le e la Parte_5 [...] convenivano in giudizio il sig. e la Parte_2 Parte_1 Controparte_1 rappresentando di essere impegnate nella realizzazione di serramenti in legno e
[...] nell'offerta di servizi a questi correlati;
che nel 2017 sig. amministratore della Società, Parte_1 veniva allontanato dall'attività gestoria della predetta Società; che, successivamente, il sig. Pt_1 con i propri figli attuavano pratiche di concorrenza sleale e di contraffazione dei segni distintivi
[...] delle società attrici;
che, in particolare, il sig. violava il divieto di concorrenza previsto dall'art. Pt_1
2301, co. 1, c.c. e dallo statuto della Falegnameria;
che tale condotta costituiva altresì una violazione del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557, co. 1 e 4 c.c., in quanto socio della Parte_1 che aveva concesso in affitto la propria azienda alla che le predette violazioni
[...] Parte_2 erano imputabili anche alla a titolo di concorso e che rilevavano autonomamente ai sensi CP_1 dell'art. 2598, n. 3, c.c.; che la aveva altresì compiuto una un'attività contraffattiva del CP_1
marchio registrato e degli altri segni distintivi della a seguito Pt_1 Parte_1
dell'utilizzo del marchio ” registrato per beni e servizi identici;
che il marchio CP_1
era quindi nullo ai sensi dell'art. 12, co. 1 lett. a), b) e d) c.p.i.; che l'uso di tale segno CP_1 costituiva altresì contraffazione del segno azionato ex art. 20, co. 1 lett. b) e c) c.p.i., oltre che concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, c.c.; che la confusione ingenerata era già attuale posto che svariati clienti della si erano rivolti alla per ottenere assistenza per CP_1 Parte_1 pagina 6 di 23 prodotti venduti dalla convenuta;
che il sig. sviava la clientela della falegnameria in Parte_1 favore della utilizzando anche l'utenza telefonica della che aveva
CP_1 Parte_1 indebitamente trasferito a sé stesso;
che le fotografie del prodotti sul sito internet della
CP_1 raffiguravano in realtà serramenti e altri manufatti realizzati dalla che sul medesimo sito Parte_1 web veniva indebitamente affermato che l'attività si poneva in continuità con quella
CP_1 fondata da compiendo così un'ulteriore atto di concorrenza sleale per Parte_6 appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, n.2, c.c.; che la utilizzava il nome
CP_1 Pt_1 come parola-chiave sul servizio “Google AdWords” integrando un'ulteriore ipotesi contraffazione del marchio azionato in violazione dell'art. 20.1, lett. a), c.p.i.
Le attrici domandavano, pertanto, l'inibitoria alla continuazione delle condotte contestate, la distruzione, rimozione e ritiro dal commercio dei prodotti identificati dai segni contraffatti, la revoca della registrazione del nome a dominio www.coblegno.com e la fissazione di un'adeguata penale, oltre che il risarcimento dei danni e la retroversione degli utili illecitamente conseguiti.
Si costituivano tempestivamente le parti convenute asserendo che i prodotti realizzati da CP_1 differivano da quelli realizzati dalla e che le differenze riguardavano altresì la clientela, Parte_1 le dimensioni delle imprese, l'ubicazione dell'attività; che non sussisteva alcun rapporto di concorrenzialità; che il sig. non era coinvolto nell'attività produttiva e commerciale di Parte_1
; che il Tribunale adito, con riferimento alla posizione del sig. era carente di CP_1 CP_5 giurisdizione e/o competenza poiché l'atto costituivo della e lo statuto della Parte_1 contenevano una clausola compromissoria per le controversie sorte tra le predette Parte_2
Società e i soci stessi;
che l'azione delle controparti era carente sotto il profilo dell'interesse ad agire, non costituendo le violazioni denunciate pericolo per l'integrità dell'azienda affittata, e della legittimazione sia attiva che passiva sostenendo la mancanza di un rapporto di concorrenza tra le parti;
che non sussisteva in concreto alcun rischio di confusione;
che sul sito internet della non CP_1 erano raffigurati i prodotti della che l'utenza telefonica contestata era stata trasferita Parte_1 prima delle dimissioni del consiglio di amministrazione della senza obiezioni alcune;
che Parte_1 il marchio differiva notevolmente dai segni azionati dalle attrici sicché non poteva CP_1 rinvenirsi alcun rischio confusorio;
che il marchio azionato era privo della rinomanza di cui all'art. 20, lett. c), c.p.i.; che il marchio era decaduto per non uso;
che le società attrici avevano compiuto Pt_1 atti di concorrenza sleale a danno di . CP_1
Le convenute chiedevano, in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione/incompetenza del Tribunale adito, dell'eccezione di carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva, nel merito domandavano, invece, di respingere le domande avversarie e, in via pagina 7 di 23 riconvenzionale, di dichiarare la decadenza del marchio azionato e di accertare gli atti di concorrenza sleale denunciati.
All'udienza di prima comparizione le parti svolgevano reciproche contestazioni e domandavano la concessione dei termini di cui all'art. 183, co.6, nn. 1,2 e 3 c.p.c. Il giudice rinvia all'udienza del 19 dicembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con le rispettive memorie le parti contestavano reciprocamente le argomentazioni avversarie e formulavano le istanze istruttorie.
Il giudice ammetteva i capi di prova testimoniale rilevanti formulati dalle parti e si riservava la decisione sull'istanza di esibizione e CTU all'esito dell'istruttoria testimoniale.
A seguito dell'udienza istruttoria fissata il giudice accoglieva l'istanza di ordine di esibizione attorea e disponeva CTU contabile.
A seguito dell'udienza di precisazione il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
II. Le eccezioni preliminari in rito
È anzitutto necessario affrontare le eccezioni preliminari in rito formulate dalle convenute circa la carenza di legittimazione attiva e passiva e la carenza di interesse ad agire delle Società attrici.
A tal proposito occorre rammentare, in conformità all'insegnamento pressoché unanime della giurisprudenza (Cass., sent. del 14/02/2012, n. 2091), che la legitimatio ad causam, nella sua duplice declinazione nei termini di legittimazione attiva e passiva, deve considerarsi integrata a seguito del mero riscontro dell'affermazione attorea circa la titolarità del diritto azionato nei confronti del soggetto che asserisce di averlo violato, senza che rilevi, al fine dell'accoglimento dell'eccezione di rito ora trattata, l'effettiva titolarità del diritto o la prova della riconducibilità della violazione alle parti convenute, tutte questioni, queste ultime, che attengono al merito della controversia. Alla luce di tale principio e a seguito del positivo riscontro delle allegazioni attoree circa la titolarità dei diritti azionati ed alla coincidenza delle parti convenute rispetto ai soggetti a cui vengono imputati gli addebiti,
l'eccezione proposta risulta infondata.
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di difetto di interesse delle azioni attoree, atteso che queste sono dirette ed idonee a conseguire un risultato oggettivamente utile per le parti attrici, che è ben sufficiente per considerare soddisfatta anche quest'ultima condizione contestata.
pagina 8 di 23 Il merito all'eccezione di incompetenza del Tribunale, in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 12 dell'atto costitutivo della di cui il sig. è socio, si Parte_1 Parte_1 osserva quanto segue.
Tale clausola, che ne circoscrive l'applicazione alle controversie insorte tra i soci e tra questi e la
Società, prevede espressamente che la nomina di un arbitro debba avvenire “di comune accordo, o in difetto, dal signor Presidente del Tribunale di Saluzzo su semplice ricorso della parte più diligente”.
Una clausola compromissoria con una tale formulazione risulta essere affetta da una nullità sopravvenuta in quanto non più conforme alla previsione, per quanto rilevante ai fini dell'odierna controversia, contenuta nell'art. 34, co. 2 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il cui contenuto peraltro è stato da ultimo trasfuso nell'art. 838 bis c.p.c. La norma in commento stabiliva infatti che “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”. La pattuizione, che risale all'anno 1985, risulta infatti essere sprovvista della previsione attributiva del potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla Società. Secondo
l'insegnamento della Corte di cassazione, che il giudice adito ritiene di dover condividere, “la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale che prevede la nomina degli arbitri ad opera dei soci è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile
d'ufficio” (Cass., ord. del 20/07/2022, n. 22764).
Rilevata così la nullità sopravvenuta della clausola in commento si rigetta l'eccezione di incompetenza formulata.
Per quanto concerne, invece, il difetto di giurisdizione eccepito con riferimento alla domanda avanzata dalla circa la violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, co. 1 e 4 c.c., Parte_2 la clausola compromissoria prevista dall'art. 31 dello Statuto, che recita: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che l'attrice agisce nei confronti del sig. per ragioni che esorbitano dal rapporto sociale con la stessa, al Parte_1 Pt_5 cui ambito era circoscritta l'operatività di siffatta clausola. La domanda attorea in oggetto è fondata, in definitiva, sulla violazione dell'art. 2557 c.c., che non è in alcun modo correlata al rapporto sociale tra il e la Pt_1 Parte_2
Pertanto, anche quest'ultima eccezione deve essere ritenuta priva di fondamento.
III. La violazione dei divieti di concorrenza del sig. Parte_1
pagina 9 di 23 Procedendo, quindi, a trattare le questioni di diritto sostanziale sottoposte dalle parti è opportuno analizzare, anzitutto, l'allegazione della in merito alla lamentata violazione, Parte_1 da parte del sig. socio di minoranza dell'attrice, col concorso della dei Parte_1 Controparte_1 divieti di concorrenza stabiliti, in via legale, dall'art. 2301, co. 1, c.c., e, in via pattizia, dall'art. 8 dell'atto costitutivo della Parte_1
Tali disposizioni, coerentemente con le peculiarità della forma societaria dell'attrice, vietano ai soci, senza il consenso della restante compagine sociale, l'esercizio di un'attività concorrente per conto proprio o altrui, ed è fatto parimenti divieto di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Come è noto l'art. 2301 c.c. trova il proprio fondamento nel dovere di collaborazione tra soci derivante dal contratto di società volto al conseguimento dell'oggetto sociale, rinvenendo altresì la propria ratio nell'esigenza di evitare che il socio si avvalga del know how di una società per scopi personalistici (C.
App. Genova, sent. del 22/03/2021, n. 340).
Dai documenti di causa e dall'attività istruttoria condotta, risulta provato che il sig. pur Parte_1 non vantando alcuna partecipazione societaria nella o mansioni professionali Controparte_1 formalmente riconosciute presso la Società stessa, abbia in concreto fornito un apporto lavorativo materiale a beneficio della convenuta. In plurime occasioni, infatti, come si evince dalla documentazione fotografica attorea, contenuta all'interno della relazione dell'istituto di investigazioni incaricato – confermata dai testi escussi e – il sig. è stato ripetutamente Tes_1 Tes_2 Pt_1 sorpreso a movimentare del materiale di produzione all'interno del sito produttivo della , ed CP_1
è stato altresì ritratto – in plurime occasioni – persino alla guida dei mezzi aziendali della Società convenuta.
In un quadro probatorio di questo tenore risultano quindi inverosimili, oltre che generiche, le controdeduzioni delle convenute, che fanno riferimento a giustificazioni di natura familiare sprovviste di un persuasivo supporto probatorio, essendo, a fronte della documentazione sopra indicata, non sufficientemente precise le disposizioni testimoniali acquisite con particolare riferimento ai testi e . Tes_3 Tes_4
Tuttavia, così come precedentemente affermato dal Tribunale adito in una vicenda analoga, lo svolgimento di un'attività lavorativa come dipendente a favore di un'impresa col medesimo oggetto sociale non viola il divieto di concorrenza statuito dall'art. 2301 c.c., ben potendo, il socio, prestare la propria opera come mero dipendente, sprovvisto quindi di poteri gestori e direttivi, presso un'altra impresa col medesimo oggetto sociale (Trib. Torino, sent. del 29/06/2016, n. 3655). Poteri gestori e pagina 10 di 23 direttivi che non è stato provato che il esercitasse, non avendo nessuno dei testi escussi riferito Pt_1 circostanze significative in tal senso.
Risulta pertanto infondata la domanda relativa alla violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c.
È altrettanto priva di fondamento l'allegazione circa la violazione del divieto di cui all'art. 2557, co. 1 e
4 c.c., lamentata dall'affittuaria Si ribadiscono in merito le medesime Parte_2 argomentazioni sopra esposte e, infine, si osserva che quest'ultimo divieto incombe sulla Società locatrice, che, nel caso di specie, pur essendo priva della personalità giuridica, vanta una propria soggettività giuridica che la distingue dalla compagine sociale sottostante. Nessun addebito può, quindi, essere accertato con riferimento al socio Parte_1
In merito all'istanza di rimessione in termini delle convenute relativa alla documentazione prodotta con la memoria scritta sostituiva dell'udienza del 27/05/2025, anche a sostegno delle proprie deduzioni sulle questioni ora analizzate, non può trovare accoglimento poiché siffatte produzioni devono considerarsi tardive oltre che ininfluenti ai fini della decisione.
IV. L' uso del marchio registrato attoreo
Si ritiene opportuno affrontare in primo luogo l'eccezione di decadenza per non uso formulata dalla nei confronti del marchio italiano registrato (n. 302016000040217) azionato dalle CP_1 Pt_1 attrici.
Come stabilito dall'art. 24 c.p.i., il marchio deve formare oggetto di un uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato entro cinque anni dalla registrazione ed il predetto uso non deve essere successivamente sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Si precisa, quindi, che è dalla data di registrazione che decorre il termine quinquennale predetto e non, come affermato dalle convenute, a ritroso dalla data di proposizione dell'eccezione di non uso.
Si ribadisce, inoltre, che l'uso rilevante ai fini della decadenza non deve essere meramente simbolico, irrisorio o sporadico (Trib. Torino, 04/01/2019; Trib. Torino 07/02/2019, n. 585).
Il marchio in questione è stato registrato in data 04/07/2017 per i prodotti e servizi nelle classi nn. 19,
20, 37 e 42, e per tutte queste si ritiene integrata la prova dell'uso dello stesso.
Il segno predetto risulta essere stato usato nella comunicazione commerciale della
[...] già a partire dal novembre 2018 e per tutti gli anni seguenti;
parimenti vi è prova che il Parte_1 marchio sia stato apposto, dal novembre 2020, sulla flotta aziendale di automezzi, ed è altresì apparso pagina 11 di 23 sui cataloghi dei prodotti, già a partire dal 2018, così come confermato anche dall'istruttoria testimoniale svolta (in particolare dai testi e ), ed è stato, inoltre, utilizzato negli Tes_5 Tes_6 stand espositivi di due diverse fiere torinesi del settore nel 2020 e nel 2022.
Infine, dalla copiosa ed esaustiva documentazione contabile prodotta dalle attrici, consistente in un rilevante numero di fatture con la puntuale descrizione delle attività svolte (doc.to 35 di parte attrice), deve ritenersi provato l'utilizzo del segno per tutte le classi oggetto di registrazione;
nessuna decadenza per non uso può quindi essere ravvisata e l'eccezione deve perciò essere rigettata.
V. La nullità del marchio contestato n. 302018000025482
Le società attrici eccepiscono la nullità del marchio ” (n. 302018000025482) per carenza di CP_1 novità ai sensi dell'art. 12, lett. d) ed e) c.p.i., oltre che per altre ragioni esposte in atti.
La valutazione in discorso deve, quindi, fondarsi sul raffronto tra il marchio (n. 302016000040217) azionato dalla e il marchio registrato successivamente dalla così come Parte_1 CP_1 appaiono dai rispettivi certificati di registrazione.
Con riferimento alla fattispecie di conflitto di cui all'art. 12, lett. d), c.p.i., invocabile a seguito dell'identità e/o somiglianza dei segni, dell'ulteriore identità/affinità dei prodotti o servizi e del conseguente rischio di confusione o associazione da questi derivante, si osserva quanto segue.
In merito alla valutazione di somiglianza dei marchi sopra riportati, entrambi son qualificabili come marchi complessi, stante l'evidente coesistenza di un elemento denominativo e di uno figurativo. Deve tuttavia rilevarsi una preminenza della componente denominativa, atteso che i tratti figurativi dei segni assumono una rilevanza ancillare e di mero contorno dell'elemento testuale che campeggia al centro dei marchi.
Se sul piano visivo non possono che essere rilevate alcune differenze estetiche tra i segni, come i colori adoperati, la tipologia di font e gli ulteriori elementi estetici decorativi, da un punto di vista fonetico e concettuale, che si ritiene debbano assumere un peso prevalente nel giudizio complessivo vista la preponderanza dell'elemento denominativo, i due marchi presentano una certa sovrapposizione.
Per quanto riguarda la comparazione fonetica la componente denominativa “COB”, pur vestendo un diverso font e caratterizzandosi per un diverso colore, riprende la prima particella testuale dell'unico elemento denominativo del marchio azionato. A seguito della riproposizione della particella “COB”,
pagina 12 di 23 che può essere facilmente identificato come il cuore del marchio stesso, discende, quindi, una spiccata somiglianza fonetica tra detti segni, che è in grado di neutralizzare le differenze visive sopra illustrate.
Allo stesso modo anche sul piano logico/concettuale può rinvenirsi una somiglianza dei segni. I tre grafemi considerati possono infatti essere percepiti come l'abbreviazione del patronimico ”, CP_1 che viene quindi inevitabilmente evocato;
tale segno, inoltre, appare privo di un qualsiasi collegamento concettuale, visivo o fonetico ai prodotti che è destinato a contrassegnare, ed è pertanto qualificabile come marchio forte, con la conseguenza che differenze formali minori o di dettaglio risultano inidonee ad escludere la somiglianza ed il rischio di confusione in oggetto, essendo necessarie a tal fine, viceversa, modifiche che mutino in modo significativo il cuore distintivo del marchio azionato.
Tutto ciò induce a rilevare, all'esito di un giudizio globale e sintetico quale quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. 12/05/2021, n. 12570), l'esistenza di una significativa somiglianza tra i due marchi oggetto del raffronto. Non fa deporre per una diversa conclusione l'esistenza del tricolore italiano sul marchio azionato, che in ragione delle dimensioni del simbolo e della generale diffusione sul mercato di tali riferimenti presenta più una valenza descrittiva che distintiva. Altrettanto priva di capacità distintiva appare la scritta ” sul marchio contestato, CP_1 che non può far propendere per un giudizio differente, anche tenuto conto delle dimensioni notevolmente inferiori e al suo posizionamento sottostante e di minore impatto rispetto alla dicitura
“COB”.
Con riferimento all'identità e/o affinità dei prodotti o servizi per i quali i segni sono stati registrati, le classi di registrazione sono pressoché le medesime, ad accezione della classe n. 6, per la quale il marchio azionato non risulta essere stato registrato. Tuttavia, i beni rivendicati in tale classe, come i serrami in metallo, presentano un elevato grado di fungibilità rispetto a quelli rivendicati nelle classi del marchio attoreo, e devono perciò essere considerati affini. Non sono condivisibili le argomentazioni addotte dalle convenute, che, da una parte, elencano differenze totalmente trascurabili tra i prodotti, come lo spessore dei serramenti e delle relative guarnizioni, e, dall'altra, fanno ricorso ad elementi, in questa sede irrilevanti, come i canali di vendita concretamente distinti dei beni e servizi delle due imprese, atteso che il giudizio di novità, e quindi la valutazione circa l'identità o somiglianza dei segni e l'identità o affinità dei prodotti con il conseguente rischio confusorio, è un giudizio che deve essere necessariamente svolto in astratto.
Alla luce dell'elevato grado di somiglianza dei segni considerati e della sostanziale identità dei beni e servizi per i quali è stata ottenuta la registrazione, considerato che il giudizio di confondibilità debba essere svolto alla luce del consueto parametro del consumatore medio, normalmente informato e pagina 13 di 23 ragionevolmente attento e avveduto, il Tribunale adito reputa sussistente il rischio di confusione di cui all'art. 12, lett. d) c.p.i.
Si ritiene, infatti, che il consumatore medio, avendo cognizione dei due segni, astrattamente considerati, possa confondere la provenienza dei prodotti a marchio con quelli a marchio CP_1
potendo inoltre ritenere che i prodotti recanti il marchio provengano da un Pt_1 CP_1 imprenditore in qualche modo economicamente legato al titolare del marchio anteriore azionato, di cui il marchio successivo può apparire come una mera abbreviazione.
Si accerta, pertanto, la carenza di novità del marchio registrato n. , di titolarità della PartitaIVA_1
, che conseguentemente è affetto da nullità ai sensi dell'art. 25, co.1, lett. a) c.p.i. CP_1
In merito, poi, all'allegata rinomanza del marchio attoreo si rileva che la questione è assorbita dall'avvenuto riconoscimento dell'assenza di novità per le ragioni sopra esposte in ragione della identità e affinità dei prodotti oggetto di causa.
VI. La contraffazione del marchio registrato n. 302016000040217
Le attrici hanno poi lamentato la contraffazione del marchio registrato “Cobola” n. 302016000040217, da parte della tramite l'uso del segno da quest'ultima registrato. CP_1
Si richiamano anzitutto le motivazioni esposte in merito all'analisi della nullità del marchio “
[...]
, ritenendo ravvisabili unicamente i presupposti per il secondo tipo di conflitto di cui all'art. 20, CP_1 co.1, lett. b) c.p.i. A tal proposito si rammenta che nel giudizio di confondibilità in sede di valutazione della contraffazione il raffronto deve essere svolto tra il segno così come concretamente utilizzato da parte dell'asserito contraffattore e il ricordo conservato dal pubblico del segno azionato.
Accertata anzitutto la sostanziale identità dei beni e servizi per i quali i due marchi sono stati adoperati, si procede ad analizzare la somiglianza tra i segni considerati ed il conseguente rischio confusorio.
Come precedentemente affermato, il marchio contestato presenta un elevato grado di somiglianza rispetto al marchio azionato, avendo da quest'ultimo tratto una porzione rilevante dell'unico elemento denominativo del segno, che costituisce, nei fatti, il cuore distintivo del marchio protetto. Come già ribadito in sede di valutazione di validità del marchio pur rinvenendo differenze sul piano CP_1 visivo, si riscontrano notevoli punti di contatto sul piano fonetico e concettuale, che conducono a rilevarne la somiglianza.
Non vale ad escludere siffatta rassomiglianza tra i segni ed il conseguente rischio di confusione, come di seguito rilevato, l'apposizione del tricolore italiano, in formato orizzontale sul marchio “
[...]
, attesa la scarsa capacità distintiva di cui è ormai tale simbolo dotato a seguito del suo uso CP_1 smodato da parte degli operatori commerciali in pressoché qualsiasi settore merceologico. pagina 14 di 23 Alla luce delle valutazioni sopra esposte si ritiene integrato il rischio confusorio derivante dall'utilizzo del segno contestato e la conseguente natura contraffattoria di tali usi.
Parte attrice ha contestato svariati utilizzi del marchio , consistenti: i) nell'adozione nella CP_1 propria denominazione sociale, ditta, insegna e nome a dominio, delle parole;
ii) CP_1 nell'utilizzo di tale segno nella comunicazione commerciale;
iii) nell'utilizzo del nome come Pt_1 parola-chiave sul servizio “Google AdWords”.
In merito alla prima delle condotte censurate l'art. 22, co. 1 c.p.i., che statuisce il principio di unitarietà dei segni distintivi, stabilisce che è vietato adottare come ditta, denominazione sociale, insegna e nome a dominio un segno simile o uguale all'altrui marchio – ferma restando l'identità o l'affinità dei prodotti o servizi considerati – se da ciò deriva il predetto rischio di confusione.
Tale disposizione, con riferimento alla ditta e alla ragione sociale contestata, deve inoltre essere coordinata con la disciplina di cui agli artt. 2292, 2563 e 2564 c.c. Tali disposizioni impongono alle società in nome collettivo di inserire all'interno della propria ragione sociale il nome di uno o più soci,
e che soltanto qualora, per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, possa crearsi confusione con la ditta adottata anteriormente da un altro imprenditore, è previsto l'obbligo di modifica con indicazioni idonee a differenziarla da un'altra successivamente utilizzata da un altro imprenditore.
Ciò premesso, valutando la ditta contestata nella sua Controparte_1 interezza, nulla può essere contestato in merito all'indicazione dei nomi dei soci indicati
[...]
, essendo tale elemento richiesto per legge. Ad una diversa conclusione deve Controparte_1 invece giungersi con specifico riferimento alla prima porzione della ditta , per la quale CP_1 vale quanto già sopra affermato in tema di somiglianza dei segni e di rischio di confusione per il pubblico. Inoltre, con specifico riferimento alla ditta, si rileva che il segno “Cob”, pur costituendo un'evidente abbreviazione del patronimico , determina un evidente rimando concettuale, oltre Pt_1 che fonetico, ai segni distintivi delle attrici. Neppure l'aggiunta dell'ulteriore termine descrittivo
“Legno”, che rimanda concettualmente al materiale costruttivo adoperato e all'attività svolta, è idoneo ad escludere i presupposti della contraffazione del marchio azionato poiché, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in una vicenda parzialmente analoga, non ha efficacia risolutiva la circostanza che nella composizione della ditta il patronimico sia seguito da una parola dal mero valore descrittivo, “posto che il cuore della denominazione, nel confronto fra un nome proprio ed una parola di uso comune, è indubbiamente rappresentato dal cognome” (Cass., sent. del 10/07/2009, n. 16283).
Discorso pressoché invariato può essere altresì ribadito interamente con riferimento all'insegna della convenuta adoperata sia per lo stabilimento produttivo che per lo showroom, stante il rinvio compiuto dall'art. 2586 c.c. alla disciplina dell'art. 2564 c.c. dedicata alla ditta;
costituisce ugualmente un pagina 15 di 23 ulteriore atto di contraffazione del marchio azionato l'utilizzo del nome a dominio
“www.coblegno.com”.
Per quanto concerne l'utilizzo della parola “Cobola” per il servizio di sponsorizzazione “Google
AdWords” (keyword advertising), fatto non contestato dalla convenuta, non si ritiene che tale utilizzo sia illecito in quanto il rinvio viene fatto a pagine web ove è indicata anche la ditta contenente il cognome legittimamente inserito. Pt_1
VII. La concorrenza sleale
Parti attrici hanno, inoltre, lamentato l'attuazione di plurime condotte concorrenzialmente sleali da parte della , invocando tutte e tre le ipotesi regolate dall'art. 2598 c.c. CP_1
A seguito dell'accertamento della contraffazione del marchio registrato azionato si fa applicazione del principio della ragione più liquida e si reputa assorbita l'asserita concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598, n. 1 c.c.
Per quanto concerne, invece, la lamentata appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2 c.c., non se ne ravvisano i presupposti e tale domanda deve perciò essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le attrici hanno ravvisato un agganciamento da parte della alla storia della CP_1 Parte_1 nella propria comunicazione pubblicitaria, che si sostanzierebbe nel richiamo, sul proprio sito internet, all'attività della e nella propria presentazione al pubblico come diretta prosecuzione delle Parte_1 imprese attrici. Veniva inoltre contestata un'ulteriore condotta appropriativa, consistente nella raffigurazione, sempre sul sito della , di prodotti realizzati in realtà dalla e del CP_1 Parte_1 volto del sig. e del padre Parte_1 Parte_6
A tal proposito occorre rammentare che la concorrenza sleale per agganciamento costituisce una variante della fattispecie dell'appropriazione di pregi disciplinata dal predetto art. 2598, n. 2 c.p.i., e si caratterizza per l'appropriazione dello specifico pregio costituito dalla maggiore notorietà dell'imprenditore che subisce l'illecito. Nel caso di specie nessun agganciamento può essere rinvenuto stante l'inesistenza di qualsiasi menzione della tali da potersi tradurre in un travaso di Parte_1 notorietà dalle società attrici alla allo stesso modo è privo di rilevanza l'utilizzo delle CP_1 immagini del sig. l'asserito volto pubblico della vista l'anteriore Parte_1 Parte_1 dismissione del ruolo di amministratore della società convenuta e la libera disponibilità dell'immagine del da parte dello stesso. Pt_1
Nessun illecito può inoltre essere rilevato in termini più ampi di appropriazione di pregi, atteso che la fattispecie considerata richiede, quali elementi costitutivi, la falsa auto attribuzione di pregi e la sussistenza degli stessi in capo all'attrice. pagina 16 di 23 A ben vedere tutte le formulazioni contestate presenti sul sito incriminato corrispondono al vero e non costituiscono un mendacio. È infatti vero che gli ascendenti dei soci della hanno da sempre CP_1 lavorato nell'ambito della lavorazione del legno e dei serramenti e la convenuta può, pertanto, lecitamente fregiarsi della qualità di “figlia d'arte” per il settore considerato, pregio che lecitamente condivide con le attrici;
enunciati del tipo, “Ora noi figli, e , che rappresentiamo la CP_1 CP_1 terza generazione, abbiamo raccolto il testimone e grazie a tutte l'esperienza tramandataci abbiamo aperto una nostra personale attività a Roreto di Cherasco”, mostrano, viceversa, come l'attuale compagine sociale, già impegnata in altro modo nel settore considerato, abbia deciso di intraprendere una propria, autonoma e ben distinta attività imprenditoriale. Parimenti non integrano l'illecito lamentato le ulteriori formulazioni contestate come: “Siamo la 3° generazione di falegnami” o “Già da piccoli andavamo nella bottega del nonno e del papà”, atteso che costituiscono mera espressione della storia familiare e che nessun riferimento alla Falegnameria può essere scorto.
Non risulta provata, inoltre, la riconducibilità degli infissi apparsi sul sito della alla parte CP_1 attrice.
Ugualmente infondata è l'asserita violazione dei principi della correttezza professionale ex art. 2598, n.
3 c.c., da parte della per aver compartecipato consapevolmente nella violazione del signor CP_1 dei divieti di concorrenza sopra trattati;
visto che nessuna violazione di tali obblighi è stata Pt_1 ravvisata nessuna condotta di illecita compartecipazione può essere con successo lamentata.
Infine, per quanto concerne l'autonoma ed indebita intestazione da parte del sig. del Parte_1 numero del telefono aziendale che adoperava precedentemente in qualità di amministratore della
Falegnameria, col quale le attrici gli imputano di aver sviato la propria clientela, si rileva quanto segue.
Nessuno sviamento di clientela è stato in realtà provato, anzi, dalla documentazione prodotta dalle parti convenute si evince una particolare attenzione del a trasferire alla Falegnameria la clientela Pt_1 affezionata che a lui si rivolgeva per acquistare dei nuovi serramenti. Come desumibile, ad esempio, dalla mail di cui al doc. 49 prodotto dalla convenuta.
Tuttavia, come già affermato da una giurisprudenza risalente, relativa ad un caso parzialmente analogo e che il Tribunale adito ritiene di condividere (Trib. Napoli 11/08/2000), l'utilizzo, e, nel caso di specie, l'autonoma intestazione dell'utenza telefonica precedentemente adoperata nell'esercizio della propria carica sociale di amministratore della Società, costituisce una violazione dei principi di correttezza professionale, che è idonea a danneggiare l'impresa precedentemente intestataria del numero;
infatti, l'indebito trasferimento della suddetta utenza, per il valore che il numero di telefono di un amministratore assume nella conduzione degli affari e nella diretta connessione coi clienti stessi, è idoneo a cagionare un pregiudizio all'impresa, tenuto altresì conto che l'illecito in discorso è pagina 17 di 23 qualificabile come illecito di pericolo, essendo quindi sufficiente il fondato rischio di sviamento della clientela. È ininferente l'argomentazione difensiva del per la quale la era stata Pt_1 Parte_1 sempre a conoscenza – avendo quindi prestato il suo consenso – del trasferimento della linea telefonica, atteso che tale circostanza risulta contraddetta dalla documentazione attorea, dalla quale si evince che già in data 01/03/2017 la contestava il trasferimento dell'utenza avvenuto soltanto nel Parte_1 novembre 2016. Non risulta, quindi, provato il consenso della a tale trasferimento, che Parte_1 integra così l'illecito lamentato.
Non risultano provati, invece, gli altri atti di concorrenza sleale genericamente allegati dalla convenuta, che appaiono sforniti di un adeguato materiale probatorio di sostegno.
VII. Il risarcimento dei danni e le misure correttive richieste
Parte attrice ha, infine, domandato il risarcimento del danno patito a seguito degli illeciti commessi delle parti convenute.
Con specifico riferimento al danno determinato dalla contraffazione del marchio azionato si Pt_1 osserva quanto segue.
Il danno emergente risarcibile è costituito da una pluralità di voci, che comprendono le spese cosiddette
“di reazione”, sostenute per l'accertamento delle violazioni lamentate, e le spese per ripristinare l'immagine del marchio a seguito dello svilimento e lesione della propria funzione distintiva.
Tra gli importi indicati dalle attrici, ascrivibili a questa categoria di danni patrimoniali, non possono però essere ricomprese le spese sostenute per il servizio di investigazione, pari a € 12.700,00, atteso che nessuna violazione dei divieti di concorrenza predetti, al cui accertamento tali prestazioni miravano, è stata riscontrata.
Parte attrice chiede ancora, a titolo di danno emergente, il risarcimento dei costi sostenuti per l'accertamento della contraffazione del marchio e delle violazioni in materia di concorrenza sleale.
La domanda è priva di fondamento non avendo parte attrice fornito prova né delle attività che si sono rese necessarie per tali accertamenti né del numero di ore di lavoro impiegate, essendosi limitata a mere dichiarazioni di parte.
La ha ulteriormente domandato il risarcimento, sempre a titolo di danno emergente, della Parte_1 lesione della capacità distintiva del marchio , per lo svilimento del predetto segno e per la Pt_1 lesione del brand, che è stata quantificata nel 70% delle spese pubblicitarie sostenute dal 2018 al 2022. pagina 18 di 23 In merito deve anzitutto osservarsi che con l'espressione “danno emergente” si designa il pregiudizio al capitale investito nel marchio e, quindi, al suo conseguente valore. Tale danno deve essere inteso come pregiudizio al valore di uso del marchio stesso e come vantaggio competitivo sul mercato, e, pertanto, come pregiudizio alla produttività di uno strumento per l'esercizio di un'attività economica, potendo configurarsi anche nell'eventualità in cui il titolare del segno contraffatto non abbia subito alcun calo delle vendite.
Questa voce di danno può anche essere riscontrata nell'ipotesi, come quella di specie, di contraffazioni afferenti al secondo tipo di conflitto, caratterizzato dal rischio di confusione o di associazione.
L'esistenza di tali rischi può determinare in concreto una menomazione dell'accreditamento e dell'immagine che il marchio abbia ottenuto sul mercato, seppur questo non si sia tradotto nella notorietà o rinomanza del segno.
Il pregiudizio al carattere distintivo lamentato, da intendersi quindi come annacquamento del segno anteriore e diluizione della sua efficacia individualizzante, deve essere quantificato prendendo in considerazione l'entità dell'attività contraffattoria, che nel caso oggetto di giudizio presenta delle modeste dimensioni ed un'estensione temporale contenuta.
Tali elementi incidono, pertanto, sull'entità del risarcimento, che, in virtù della funzione compensativa del rimedio in discorso, deve ricomprendere le spese necessarie per riportare la capacità distintiva del marchio contraffatto allo stato precedente alla contraffazione, restaurando così la “produttività” perduta del segno. È quindi necessario svolgere una valutazione prognostica e prospettiva, per la quale, si ritiene, le spese pubblicitarie sostenute, e debitamente documentate, possano valere come utile criterio di determinazione.
Il collegio ritiene, tuttavia, che, proprio in ragione della ridotta entità del fenomeno contraffattorio in oggetto, si debba individuare una frazione minore dei costi pubblicitari sostenuti, rispetto a quella indicata dall'attrice, poiché soltanto una porzione molto ridotta dell'investimento pubblicitario è andata perduta (Trib. Firenze, sent. del 19/09/2023, n. 2627). In particolare, parte attrice ha documentato costi pubblicitari per un ammontare di € 33.088,97 complessive dal 2018 al 2022. Si ritiene che sia equa la determinazione di una percentuale del 25% tenuto conto dell'entità della contraffazione, per un importo complessivo di € 8.272,24.
Con riferimento alle ulteriori domande risarcitorie, invece, l'art. 125, co. 3 c.p.i., stabilisce che la retroversione degli utili può essere richiesta unicamente in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, pertanto, avendo il ctu correttamente accertato che l'utile pagina 19 di 23 conseguito da parte della anche con l'utilizzo del criterio più favorevole alle attrici, non CP_1 supera l'ammontare di € 136.463,00, mentre il mancato guadagno patito dalla è stato Parte_1 quantificato in ben € 212.402,78, non può farsi applicazione dell'istituto predetto e la relativa domanda si considera assorbita. Per le medesime ragioni è inoltre assorbita la domanda di quantificazione della giusta royalty di cui all'art. 125, co. 2 c.p.i., che il legislatore delinea come criterio residuale di quantificazione minima del lucro cessante.
Con riferimento agli asseriti errori metodologici commessi dal ctu nella quantificazione del fatturato di lamentati dalla per quanto ancora viene in rilievo, si ritiene anzitutto che il CP_1 Parte_1 ctu abbia correttamente escluso dal computo i ricavi derivanti dalla vendita di infissi e porte contrassegnati da marchi di terzi;
dall'utilizzo contraffattorio della ditta dell'omonima CP_1 insegna, nome a dominio e marchio, non si può trarre l'automatica conclusione di qualificare l'intera attività economica come contraffattiva. L'utilizzo, per i predetti beni, di marchi noti di produttori terzi è infatti idoneo ad escludere il rischio di confusione del consumatore medio con riferimento specifico agli stessi, determinando conseguentemente l'impossibilità di ravvisare alcuna attività contraffattiva nella vendita di prodotti con siffatti marchi.
Appare, inoltre, corretta la scelta del ctu di escludere dal fatturato della i ricavi che CP_1 sarebbero derivati dall'acquisizione di due aziende. Non sono condivisibili le contestazioni in merito alla tardività di allegazione dell'acquisto della delle predette aziende poiché l'art. 121, co. 5 CP_1
c.p.i., permette alle parti di produrre in sede di consulenza tecnica documenti inerenti ai quesiti posti, anche se non ancora prodotti in causa, e l'acquisto dei “pacchetti clienti” inerenti alle due aziende è una circostanza di fatto che può essere ricompresa nelle precedenti, e tempestive, allegazioni fattuali.
Non può, invece, essere condivisa la scelta del ctu di escludere dal calcolo del fatturato di CP_1 adoperato non solo per il computo dell'utile ma altresì per la determinazione del lucro cessante, gli infissi in polivinilcloruro (pvc). Tali beni, seppur di un materiale differente rispetto a quelli oggetto di registrazione, possono essere considerati affini rispetto a quest'ultimi ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. b)
c.p.i. Pertanto, anche la loro vendita con la spendita del marchio integra parimenti la CP_1 contraffazione accertata e concorrono a determinare il mancato guadagno lamentato dall'attrice. È, infatti, irrilevante la circostanza, viceversa considerata dirimente dal ctu, che siffatti beni non siano presenti nel catalogo della atteso che la valutazione di identità/affinità dei beni Parte_1 nell'applicazione dell'art. 20 c.p.i. debba essere condotta prendendo in considerazione, da un lato, i beni rivendicati nella registrazione, e, dall'altro, i beni e servizi sui quali sia stato concretamente apposto il segno incriminato.
pagina 20 di 23 Si è reso così necessario ricalcolare il fatturato della includendo il ricavo derivante dagli CP_1 infissi in pvc – che dalla tabella del ctu di pag. 7 (relaz. Ctu) sono limitati agli anni 2019, 2020 e 2021
– dal quale si ricava, applicando i margini di redditività individuati, un aumento del lucro cessante, determinato al 30/04/2024, quantificato in € 219.034,17, anziché nella somma originariamente prospettata dal ctu pari a € 212.402,78.
Tale importo però dovrà essere aumentato tenendo conto della continuazione della contraffazione avendo, a tal proposito, il CTU ha inserito un fatturato medio al quale applicare il coefficiente di redditività della Dovendolo calcolare al settembre 2025, l'importo ancora dovuto Parte_1 ammonta ad € 62.205,84, pari all'importo mensile indicato dal CTU di € 36.591,67 quale media dei ricavi nel periodo compreso tra il 7.6.2018 e il 30.4.2024, diviso per il margine di guadagno del 10% riconosciuto dalla CTU stesso, da moltiplicarsi per le mensilità dal maggio 2024 al settembre 2025.
L'importo così dovuto per il mancato guadagno è pari ad € 281.240,01.
In merito al danno non patrimoniale richiesto dalla parte attrice, deve rilevarsi che può presumersi l'esistenza dello stesso in ragione della violazione contraffattiva accertata e del contesto nel quale la stessa violazione è avvenuta. In via equitativa, tenuto conto dei caratteri della fattispecie concreta si ritiene di dovere quantificare tale danno nella misura del 10% di quello patrimoniale riconosciuto per il mancato guadagno. L'importo risultante a tale titolo è, quindi, pari ad € 28.124,00.
Sommando il danno emergente sopra indicato, il mancato guadagno e il danno non patrimoniale, il danno complessivamente riconoscibile è, quindi, di € 317.636,25.
Sono dovuti, su tale somma, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo i criteri di cui alle SU 1712/1995 dal 31 luglio 2018 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Tale importo, essendo relativo al danno derivante dalla contraffazione del marchio, deve essere riconosciuto a solo favore della titolare del marchio stesso ovvero la Parte_2
Nessun danno è stato, invece, provato con riferimento all'accertata violazione ex art. 2598, n. 3 c.c., da parte del sig. Parte_1
Risultano, inoltre, infondate le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. dei convenuti poiché non se ne ravvisano i presupposti applicativi.
In merito alla richiesta di concessione delle penali per la mancata attuazione del provvedimento si ritiene di dovere disporre una penale di € 1000,00 per ogni bene commercializzato in violazione pagina 21 di 23 dell'inibitoria disposta e di € 1500,00 per ogni di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Si dispone, infine, la pubblicazione del dispositivo della sentenza nella home page del sito della convenuta in posizione visibile e con carattere pari a quello del corpo principale del testo per la durata di mesi 6 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Si dispone altresì la comunicazione all' ai sensi dell'art. 122 co 8 Cpi. CP_6
VIII. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la nullità del marchio italiano n. 302018000025482; CP_1
Inibisce la produzione, commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio;
CP_1
Ordina alla di ritirare dal commercio i prodotti a Controparte_1 marchio e di rimuovere il materiale promozionale col segno contestato;
CP_1
Ordina alla , di cessare l'utilizzo della ragione sociale, Controparte_1 ditta, insegna e nome a dominio in contraffazione contenente la porzione;
CP_1
Revoca ai sensi dell'art. 118 co. 6 c.p.i. la registrazione del nome a dominio “coblegno.com”;
Inibisce a l'utilizzo dell'utenza telefonica precedentemente adoperata nell'esercizio Parte_1 della propria carica sociale di amministratore della Società;
Condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 317.636,25 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e interessi legale ex d.lgs. 231/2002 dal 31 luglio 2018 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo;
Dispone la penale di € 1000,00 per ogni bene commercializzato in violazione dell'inibitoria disposta e di € 1500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza nella home page del sito della convenuta in posizione visibile e con carattere pari a quello del corpo principale del testo per la durata di mesi 6 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
pagina 22 di 23 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all' ; CP_6
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
21.900,00 (di cui € 3500,00 per fase studio, € 2300,00 per fase introduttiva, € 10.000,00 per fase istruttoria ed € 6100,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
Spese di CTU a carico di parte convenuta;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese di Torino del 3 ottobre 2025.
Il Presidente
Dr. Ludovico Sburlati
Il Giudice est.
Dr. Alberto La Manna
pagina 23 di 23