Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
Decreto collegiale 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23085 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7302 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Ferrara, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
1) del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2023, avente ad oggetto il diniego di concessione della cittadinanza italiana;
2) della nota ministeriale datata 27 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
3) del rapporto informativo della Questura di Ferrara citato nel provvedimento di cui al punto 1), non conosciuto;
4) delle comunicazioni contenenti elementi istruttori della Prefettura di Ferrara e delle Questure di Foggia, Bologna e Ferrara, rispettivamente del 9 novembre 2021, del 14 settembre 2020 e del 24 luglio 2020, non conosciute;
5) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. NR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 11 novembre 2016, segnalazione nr. segn.33/12-1/2016 all’A.G. effettuata dalla Stazione CC Bentivoglio (BO) per i reati di cui agli artt. 513 e 610 c.p. (turbata libertà dell’industria e del commercio e violenza privata);
- in data 10 ottobre 2018, segnalazione all’A.G. nr. 33/11-2018, effettuata dalla Stazione CC Bentivoglio (BO), per il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata).
Ulteriore elemento ostativo è rappresentato dal rapporto informativo fornito dalla Questura di Ferrara, dal quale risultava che il ricorrente non aveva rinnovato il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, con scadenza 29 ottobre 2007, ed il successivo rilascio era avvenuto nel gennaio del 2010.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti , avendo l’Amministrazione omesso di valutato le osservazioni prodotte in risposta al preavviso di diniego.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, del d.P.R. n. 572/1993, del d.P.R. n. 362/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti , avendo l’Amministrazione motivato il diniego di cittadinanza unicamente con riferimento alla presenza a carico del ricorrente di due segnalazioni di reato dell’11 novembre 2016 e del 10 ottobre 2018 per violazione degli artt. 513 e 610 c.p. (turbata libertà dell’industria e del commercio e violenza privata), senza null’altro aggiungere in ordine al livello di integrazione raggiunto all’interno del Paese ospitante.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ferrara si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 2793 del 1° giugno 2023 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, non essendo stato adeguatamente circostanziato alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile.
Con memoria in data 13 ottobre 2025 il ricorrente ha ribadito la violazione delle proprie garanzie partecipative procedimentali, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato, non avendo l’Amministrazione valutato le osservazioni prodotte dall’interessato in risposta al preavviso di diniego del 27 ottobre 2022.
Invero, è comprovato in atti che il ricorrente ha riscontrato il succitato preavviso trasmettendo le proprie osservazioni in data 4 novembre 2024, ovvero nel pieno rispetto del termine di 10 giorni indicato dall’Amministrazione, specificando altresì il numero identificativo della pratica (K10/….).
Risulta pertanto accertata la violazione dell’art. 10-bis, sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sull’equiparazione delle due fattispecie ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis, anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 130), avendo per converso l’Amministrazione erroneamente rilevato che “la suddetta comunicazione risulta letta dal richiedente, in data 27/10/2022 e non risultano acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento” .
Non può d’altra parte ritenersi che il diniego impugnato sarebbe stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, sul presupposto dei precedenti penali ascritti al ricorrente ed il riscontrato ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno non avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento, che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale rilievo va disatteso, considerato che, anche qualora si volesse ritenere applicabile nel caso di specie il meccanismo di salvataggio di cui alla formulazione previgente dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990 – dunque ante d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ritiene il Collegio che le controdeduzioni inviate in sede di riscontro al preavviso di diniego - con le quali erano state rappresentate giustificazioni in merito al rilevato ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno, l’assenza di procedimenti penali in ordine alla segnalazione dell’11 novembre 2016 e l’intervenuta archiviazione della segnalazione del 10 ottobre 2018 - avrebbero anche potuto, in ipotesi e fatta salva ogni valutazione in merito riservata alla stessa Amministrazione, incidere sul contenuto dell’atto finale adottato.
Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
A tal riguardo, occorre rammentare che “l’accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” e che “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi (…) evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN ZE, Presidente
NR MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR MA | AN ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.