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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 4813/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Voltan Luca Parte_1
e
HU LIJING, con il patrocinio dell'avvocato Voltan Luca
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti: “a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Hu NG e Parte_1
conseguentemente autorizzarsi i medesimi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio crede;
b) nulla a titolo di contributo al reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
c) previo decorso del termine di legge e passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si chiede sin da ora, ex art. 473 bis.49 C.P.C. che il tribunale adito voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato il 7 maggio 1999 con rito civile trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milano al numero 636 registro 01 parte 1 dell'anno 1999, confermando le condizioni di pagina 1 di 3 cui in sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 30.4.2025, Parte_1
e Hu NG hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando:
- di aver contratto matrimonio civile il 7.5.1999 in Milano e trascritto nel relativo registro parte I n.636, anno 1999:
- che dall'unione è nata in data [...] la figlia , maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
- che la casa coniugale in Padova è condotta in locazione con contrato intestato alla ricorrente Pt_1
- che il rapporto coniugale è compromesso da tempo e da molti anni i coniugi vivono separarti, essendosi il marito trasferito in altra città;
- che è economicamente autosufficiente e svolge attività lavorativa autonoma, come Per_2
imprenditrice;
- che Hu è attualmente disoccupato ma è economicamente autosufficiente, avendo un patrimonio disponibile derivante da precedente attività lavorativa autonoma.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 3.6.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Cina), appare necessario verificare, con riferimento alla domanda di separazione, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sulla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che , con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_2
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, infatti, entrambi i coniugi sono residenti in Italia, ove è stato celebrato il matrimonio e dove è nata la loro figlia.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Hu NG, autorizzandoli a vivere Parte_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 4813/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Voltan Luca Parte_1
e
HU LIJING, con il patrocinio dell'avvocato Voltan Luca
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti: “a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Hu NG e Parte_1
conseguentemente autorizzarsi i medesimi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio crede;
b) nulla a titolo di contributo al reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
c) previo decorso del termine di legge e passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si chiede sin da ora, ex art. 473 bis.49 C.P.C. che il tribunale adito voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato il 7 maggio 1999 con rito civile trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milano al numero 636 registro 01 parte 1 dell'anno 1999, confermando le condizioni di pagina 1 di 3 cui in sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 30.4.2025, Parte_1
e Hu NG hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando:
- di aver contratto matrimonio civile il 7.5.1999 in Milano e trascritto nel relativo registro parte I n.636, anno 1999:
- che dall'unione è nata in data [...] la figlia , maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
- che la casa coniugale in Padova è condotta in locazione con contrato intestato alla ricorrente Pt_1
- che il rapporto coniugale è compromesso da tempo e da molti anni i coniugi vivono separarti, essendosi il marito trasferito in altra città;
- che è economicamente autosufficiente e svolge attività lavorativa autonoma, come Per_2
imprenditrice;
- che Hu è attualmente disoccupato ma è economicamente autosufficiente, avendo un patrimonio disponibile derivante da precedente attività lavorativa autonoma.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 3.6.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Cina), appare necessario verificare, con riferimento alla domanda di separazione, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sulla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che , con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_2
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, infatti, entrambi i coniugi sono residenti in Italia, ove è stato celebrato il matrimonio e dove è nata la loro figlia.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Hu NG, autorizzandoli a vivere Parte_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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