Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 39156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39156 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
39156-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
LUCA RAMACCI EMANUELA GAI LORENZO ANTONIO BUCCA GIUSEPPE NOVIELLO
MA AB LA
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BA OH nato in [...] il [...]
ME RG nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1551 UP - 29/10/2025 R.G.N. 22596/2025
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi i ricorsi inammissibili;
gli avv.ti Stefano Brugiapaglia, difensore di ME, e. Nicola Cagia, difensore di AP, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 marzo 2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona, che aveva condannato AP SO alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (capo 14) e ME GI alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 8 (capo 26) e 5 (capo 27) del d.lgs. n. 74/2000, unificati dal vincolo della continuazione.
La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità, ha ritenuto provata, sulla base delle deposizioni testimoniali e delle prove documentali, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di entrambi gli imputati, nonché l'omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte di ME. Ha rigettato, altresì, le eccezioni preliminari di nullità e le richieste subordinate relative al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. Il ricorso nell'interesse di AP SO si articola in due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, con specifico riguardo all'elemento soggettivo del dolo specifico. La difesa lamenta che la condanna si fonda su mere presunzioni investigative (inadeguatezza della struttura aziendale, estraneità dell'attività rispetto all'oggetto sociale) non corroborate da accertamenti oggettivi, come una disamina contabile delle società coinvolte. Si contesta l'assenza di prova circa la consapevolezza, in capo all'emittente, che il destinatario delle fatture intendesse avvalersene a fini evasivi, elemento necessario per la configurabilità del reato secondo la giurisprudenza di legittimità (viene citata Sez. 3, n. 42819 del 01/10/2024). Si censura, inoltre, la valutazione di elementi probatori "indiretti e atipici", tratti da "accertamenti incrociati" nei confronti di una ditta terza - la Pallerways Italia S.r.l.- eseguiti "in via soltanto investigativa e pertanto non suffragati nell'espletamento della celebrata istruttoria dibattimentale innanzi al giudice procedente".
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per l'inosservanza della legge penale e per la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata concessione di una pena sostitutiva e al negato accesso a un programma di giustizia riparativa. In particolare, si contesta il diniego delle attenuanti generiche, motivato con un generico richiamo a "precedenti diversi ed anche gravi", senza una valutazione concreta ai sensi dell'art. 133 c.p. Si censura, poi, il diniego delle pene sostitutive, motivato dalla Corte d'appello sulla base di precedenti penali per reati sessuali ed estorsione, ritenuti ostativi a una prognosi favorevole. Il ricorrente evidenzia la risalenza nel tempo di tali precedenti (rispettivamente al 2001 e al 2006) e la loro totale eterogeneità rispetto al reato tributario per cui si procede, deducendo la violazione dei criteri di cui agli artt. 58 della L. 689/1981 (come novellata dalla "riforma Cartabia") e 133 c.p., che impongono una valutazione attuale e concreta della personalità del condannato. Si richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. n. 40164/2024, n. 33027/2023, n. 17959/2024) sull'obbligo di adeguata motivazione in caso di diniego.
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Infine, si duole del rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per la presunta mancata attivazione dei centri di riferimento, motivazione ritenuta contra legem e priva di valutazione nel merito.
3. Il ricorso nell'interesse di ME GI si affida a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti precedenti e successivi, per indeterminatezza dell'imputazione contestata al n. 26 (art. 8 d.lgs. 74/2000). Si evidenzia come l'imputazione sia formulata per relationem, rinviando ai capi 13) e 18), i quali però non descrivono le fatture emesse dal ME, ma contestano a soggetti diversi un differente reato (art. 10-quater d.lgs. 74/2000). Tale rinvio non sarebbe generico, ma manifestamente errato, e avrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa, non avendo posto l'imputato nelle condizioni di conoscere l'oggetto dell'addebito. Si contesta, inoltre, la pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte d'appello (Cass. Pen. n. 6509/2019), relativo a un caso in cui erano contestate tutte le fatture di un'annualità e ne era indicato l'importo complessivo, a differenza del caso di specie.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di integrazione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. Si lamenta che l'affermazione di responsabilità si basa su un accertamento meramente induttivo, fondato sulle risultanze dello spesometro, sulla ritenuta assenza di un'adeguata struttura aziendale e sulla fase di liquidazione in cui la società versava all'epoca di emissione delle fatture, senza riscontri oggettivi e diretti (come verifiche sulla merce che pure era stata rinvenuta nei capannoni di località NTecamillone-Castelfidardo o audizione dei cessionari). Si critica l'inversione dell'onere della prova operata dalla Corte territoriale, laddove addebita al ricorrente la mancata allegazione di prove a discarico. Si evidenzia, infine, la contraddizione della motivazione che, pur riconoscendo l'esistenza di pagamenti parziali, conclude per la fittizietà della totalità delle operazioni, abdicando al dovere di una compiuta ricostruzione dei fatti.
3.3. Con il terzo motivo, si censura la carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. Si contesta che il dolo specifico di evasione era stato desunto apoditticamente dalla commissione del reato di cui all'art. 8, la cui sussistenza è peraltro oggetto di gravame. Si ritiene generico il riferimento alla "imponenza quantitativa delle somme non dichiarate" quale prova del dolo sostenendo che erano state "quantificate attraverso il non concludente strumento dello spesometro".
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso proposto nell'interesse di ME risulta inammissibile in quanto articolato in motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si denuncia la nullità del decreto che dispone il rinvio a giudizio, per genericità dell'imputazione, è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto la contestazione descrive, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa. Secondo il ius receptum, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 20913 del 05/02/2025, [...], Rv. 288288 - 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, [...], Rv. 279090-01; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258948 01). La contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265825; conf. Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, [...], Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, [...], B., Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, [...], Rv. 264772; Sez. 3, n.6509 del 06/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278544; Sez. 1, n. 26999 del 2/2/2022, Condé). A conclusioni non dissimili è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione al diritto dell'imputato di essere informato sull'imputazione lui mossa sancito dall'art. 6, comma 3, Convenzione Europea del Diritti dell'Uomo, avendo la Corte precisato che tale diritto, comporta, fra l'altro, che l'addebito comunicato deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli
contro
Italia, 15/12/1998; Mattoccia
contro
Italia, 25/07/2000; Drassich
contro
Italia, 11/12/2007), essendo necessario che l'accusato possa disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa (Previti
contro
Italia, 08/12/2009). Come sottolineato, da questa Corte (Sez. 3, n. 24392 del 28/5/2021, [...]) : "La Corte [E.D.U.] ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 §3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, n. 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapport (DR) 9, pp. 169-171) (...) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della
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difesa".
1.1 Venendo al caso di specie, il capo di imputazione per il quale è stata sollevata la questione di nullità recita: "26) del reato di cui agli artt. 8 D.L.vo 103.2000 n. 74 perché, in qualità di amministratore di diritto (dal 15/3/2013) e in qualità di liquidatore (dal 29/12/2014) della PRESTIGE S.r.l., nell'anno 2015 emetteva nei confronti della Italia Lavoro le fatture di cui al capo 13), nei confronti della NT IS OO le fatture di cui al capo 15) e nei confronti della Soluzione Lavoro le fatture di cui al capo 18). In Ancona nel corso del 2015." L'eccezione di nullità fonda sull'erronea indicazione dei richiami ai capi 13) e 18) che, secondo quanto si legge nel ricorso, sarebbero relativi a fattispecie prive di collegamento con quelle contestate a ME. L'eccezione, pertanto, non formula alcun rilievo in ordine alla contestazione relativa alle fatture emesse nei confronti della NT IS OO, in relazione alle quali, quindi, deve ritenersi che il richiamo al capo 15) dell'imputazione fornisce, per stessa ammissione della difesa, la compiuta descrizione della condotta incriminata.
1.2 Ma alla medesima conclusione si perviene in relazione alle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Prestige nei confronti della Italia Lavoro e della Soluzione Lavoro, in relazione alle quali l'imputazione indica l'anno di emissione e la società destinataria, così da consentire alla difesa di individuare le condotte incriminate. Ma vi è di più. L'esame dell'incarto processuale, la cui consultazione è resa possibile dalla natura della questione sollevata, rivela che il 9/7/2019 venne notificato a ME il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Ancona il 15/3/2019 che, nella rubrica provvisoria inserita, al capo 13), indicava l'ammontare delle fatture emesse nell'anno 2015 dalla Prestige in favore della Italia Lavoro S.r.l. e, al punto 18), il numero, la data e l'importo delle fatture emesse nell'anno 2015 dalla Prestige S.r.l. in favore della Soluzione Lavoro S.r.l.. Nel corpo del decreto, inoltre, la Prestige veniva descritte come una cartiera che, noncurante della fase di liquidazione cui versava, emetteva fatture per centinaia di migliaia di euro per prestazioni che non era in grado di garantire. Deve quindi concludersi che la condotta descritta dall'imputazione è circoscritta in virtù della qualifica soggettiva dell'emittente, del nome del destinatario, dell'anno di imposta di riferimento;
la possibilità di equivoci era, inoltre, fugata dal decreto di sequestro che ai capi 13) e 18), relativi alle società Italia Lavoro S.r.l. e Soluzione Lavoro S.r.l., forniva ulteriori dati relativi alle fatture che l'accusa assumeva essere relative a operazioni inesistenti.
1.3 In relazione all'argomento secondo cui l'imputazione non specificava se tutte o solo alcun delle fatture emesse ei confronti delle predette società erano state oggetto dell'addebito, questa Corte, di recente, ha precisato che: "...né, del resto, incide in alcun modo, alla luce dei principi sopra richiamati, sulla validità dell'editto accusatorio
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l'eventuale presenza, all'interno dell'elenco contenuto nel capo di imputazione, di fatture la cui falsità non sia stata espressamente contestata o accertata. Essa, infatti, non può determinare alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che si configura unicamente quando vi sia una divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto come reato dal giudice, e non quando nella contestazione siano incluse anche condotte che risultino poi penalmente irrilevanti. Infatti, l'imputato ha la possibilità di considerare, per sviluppare la sua linea difensiva, tutte le fatture indicate nell'imputazione che si riferiscano ad operazioni contestate come inesistenti (Sez. 3, n. 20913 del 5/2/2025, [...]). La doglianza relativa alla nullità del decreto che ha disposto il giudizio, e degli atti conseguenti, per violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p., a causa della radicale indeterminatezza del capo di imputazione relativo al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 risulta, quindi, manifestamente infondata.
2. Il secondo e il terzo motivo non superano lo scrutinio di ammissibilità risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'appello e tendenti a una rivalutazione delle risultanze acquisite. La Corte di appello ha ritenuto provata la fittizietà delle operazioni sulla base di un ragionamento induttivo, pienamente legittimo in sede penale, fondato sulle risultanze dello "spesometro", sull'assenza di una reale struttura aziendale, sul fatto che la Prestige era stata messa in liquidazione e sulla mancata esibizione della documentazione contabile. La sentenza di primo grado, inoltre, aveva opportunamente messo in rilievo che dagli accertamenti bancari non erano "emersi pagamenti a favore della Prestige S.r.l. da parte della NT IS OO, mentre da parte della altre due società siano emersi solo pagamenti parziali e, per lo più, mediante bonifici bancari o effetti cambiari a favore di altre società del gruppo Talevi, giustificati apparentemente da cessioni di credito a queste da parte della Prestige s.r.l., in realtà non supportate da un rapporto commerciale sottostante". Ancora la sentenza di primo grado, nel ricostruire la deposizione di Foscari, dà atto che dal 15/12/2014 la Prestige Car si era trasferita a Lido di Fermo, "luogo che costituiva un mero recapito".
2.1 Ricordato, quindi, che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cosi, tra le altre, Sez. 4, n. 34696 del 24/9/2025,[...]; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145), non può non rimarcarsi che il ragionamento probatorio che sorregge il giudizio di
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responsabilità è logico e coerente e si sottrae alle censure difensive, volte a contestare la valenza significativa assegnata ad alcuni dei dati probatori utilizzati dai giudici di merito, isolatamente considerati, senza individuare aporie o contraddizioni nella motivazione del provvedimento impugnato. Deve al riguardo ribadirsi che, in tema di valutazione delle prove, così come il giudice di merito non può limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle stesse, dovendo invece prima valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa per poi procedere al foro esame globale, selezionando quelli rilevanti, volto ad accertare se il fatto criminoso possa essere attribuito all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280605-02; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272056-01), il ricorrente non può, per converso, limitarsi a censurare l'intrinseca validità probante del singolo elemento istruttorio isolatamente considerato, qualora quest'ultimo sia parte di un complesso quadro accusatorio che, integralmente valutato, conduca inevitabilmente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria.
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2.2 Va, quindi, precisato che la censura relativa a una pretesa inversione dell'onere della prova è priva di pregio, avendo il giudice semplicemente constatato l'assenza di elementi di segno contrario a fronte di un quadro accusatorio solido. L'esistenza di pagamenti parziali cui fa riferimento il ricorso non si confronta con i dati valorizzati dai giudici di merito che rendevano quei pagamenti irrilevanti se non addirittura sintomatici della fraudolenza delle operazioni documentate dalle fatture e che avrebbero onerato, come rilevato dalla Corte territoriale, l'imputato di fornire una spiegazione alternativa e dimostrare a quali specifiche e reali operazioni tali pagamenti si riferissero.
2.3 Anche il terzo motivo si esaurisce in una generica critica della sentenza impugnata volta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il dolo specifico del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) non solo dalla commissione del reato di cui all'art. 8 ma anche valorizzando "l'imponenza quantitativa delle somme non dichiarate" e la complessiva condotta dell'imputato, che ha omesso la dichiarazione anche per l'anno successivo e non è stato in grado di esibire la contabilità. In tale ragionamento induttivo, basato su massime di esperienza, il ricorso sostanzialmente non si confronta contestando, come era avvenuto con il motivo precedente, singoli passaggi della sentenza impugnata senza considerare che la valutazione complessiva del quadro indiziario faceva perdere agli elementi valorizzati ogni profilo di equivocità consentendo di escludere che l'omessa dichiarazione contestata fosse da attribuire a coefficienti psicologici differenti dal doio di evasione.
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3. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AP è inammissibile in quanto relativo ad una doglianza, ossia l'insussistenza dell'elemento soggettivo, che non risulta proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello, tanto è vero che nella sentenza impugnata non se ne fa alcuna menzione ed il ricorrente non ne contesta il punto, come sarebbe stato suo onere fare se avesse ritenuto che il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259066-01; Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, [...], Rv. 270627 - 01; Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, [...], Rv. 288117-01). Dalla sintesi dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata risulta, infatti, che la difesa aveva contestato l'integrazione della fattispecie obiettiva del reato ritenendo che gli indizi valorizzati dal Tribunale non dimostrassero l'insussistenza dell'attività documentata dalle fatture. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [...], Rv. 256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, [...], Rv. 269632-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [...], Rv. 269368 - 01;Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316-01).
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3.1 Un ulteriore profilo preclude il giudizio di ammissibilità del motivo, risolvendosi le censure difensive, pur formalmente veicolate attraverso il vizio di violazione di legge, in una critica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata e, in ultima analisi, in una richiesta di rilettura del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito, con una doppia valutazione conforme, hanno fondato l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione complessiva ha consentito di superare ogni ragionevole dubbio. In particolare, la Corte d'appello e il Tribunale hanno logicamente valorizzato: a) l'emissione di fatture per un'attività (movimentazione pallets di merci) del tutto estranea all'oggetto sociale della ditta del ricorrente (volantinaggio); b) la sproporzione tra l'attività fatturata e la struttura aziendale (solo sei dipendenti non sempre adibiti al lavoro contemporaneamente ); c) il mancato riscontro di pagamenti a fronte di accertamenti bancari;
d) l'emissione di note di credito a storno delle fatture per importi
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che, nel caso della Italian Shipyard avevano importi addirittura superiori a quello delle fatture;
e) la dichiarazione della ditta presso la quale si sarebbe svolta la movimentazione dei pallets che aveva negato di aver mai avuto rapporti con la ditta dell'imputato.
3.2 A fronte di tale coerente e logico apparato argomentativo, il ricorrente, a tutto voler concedere, si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione dei fatti, lamentando la mancata effettuazione di una "disamina contabile" e definendo "presunzioni" gli elementi a suo carico. Tali doglianze, tuttavia, non denunciano un vizio di manifesta illogicità della motivazione, offrendo anche una plausibile chiave di lettura alternativa in grado di escludere il fine di evasione, ma attaccano la sua persuasività e sollecitano una differente comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, invadendo così il merito della valutazione, insindacabile in questa sede.
3.3 Né il ricorso spiega la decisività degli accertamenti svolti presso la ditta Pellerway Italia S.p.A., di cui è stata contestata l'utilizzabilità avendo la risposta al questionario una rilevanza del tutto marginale nel ragionamento probatorio dei giudici di merito. Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, [...], Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, [...]) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito la decisività, nell'articolato ragionamento probatorio della Corte territoriale, dei dati veicolati dal "questionario" che era stato trasmesso dalla Pallerways alla Guardia di Finanza.
4. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. La censura relativa alle attenuanti generiche è del tutto priva di fondamento, giacché la Corte territoriale ha fornito una adeguata risposta alla richiesta, facendo riferimento agli indici di natura personale (i gravi precedenti) e ritenendo l'irrilevanza in termini di meritevolezza della partecipazione dell'imputato a "tre udienze dibattimentali", unica circostanza valorizzata nell'appello ai fini del riconoscimento dell'attenuante.
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Giova ricordare che il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 1, n. 34763 del 3/10/2025, [...]; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [...], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899).
4.1 Il diniego all'applicazione delle pene sostitutive è stato fondato sul fatto che non poteva prevedersi "una proficua applicazione" delle medesime, non consentendo i gravi precedenti, "anche per reati sessuali ed estorsione", di fare affidamento sulla collaborazione dell'imputato. La Corte territoriale, pertanto, ha ancorato la prognosi negativa in ordine all'adeguamento del condannato alle prescrizioni imposte e alla idoneità rieducativa e specialpreventiva delle sanzioni sostitutive non soltanto ai precedenti penali ma anche alla natura dei medesimi, così da pervenire a un giudizio che reputa l'imputato incapace di autolimitarsi e le sanzioni sostitutive inidonee a permettere la rieducazione dell'imputato e a neutralizzare il rischio di recidiva. Trattasi di motivazione certamente sintetica ma che comunque presenta i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, [...], Rv. 28734801 che ritenuto incensurabile il diniego della pena sostitutiva fondata sul precedenti dell'imputato e sulla loro natura "sintomatica della personalità del ricorrente e rilevante ai fini della prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni"; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, [...], Rv. 28821001; che ha si annullato la sentenza impugnata ma sul rilievo che era stata valorizzata solo l'esistenza dei precedenti senza alcuna "illustrazione specifica che evidenziasse l'incidenza negativa delle pregresse condotte illecite rispetto alle prospettive della sostituzione").
4.2 Generica, infine, risulta la censura relativa al rigetto dell'istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa, sia perché non si confronta con la motivazione al riguardo fornita dalla Corte territoriale sia in quanto non specifica il beneficio concreto perseguito attraverso tale doglianza. Sotto quest'ultimo profilo è stato di recente precisato che il soggetto che impugna l'ordinanza [che rigetta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa] deve dedurre contestualmente l'interesse all'attenuazione del trattamento sanzionatorio, come possibile conseguenza dell'esito del programma di giustizia riparativa invocato, risultando altrimenti generica la prospettazione dell'interesse a ricorrere" (Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, [...], Rv. 288263-01, in motivazione). La Corte territoriale, ancora, ha ritenuto non ammissibile l'istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa stante la perdurante mancata attivazione dei centri all'uopo preposti.
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Tale ratio decidendi, ignorata dal ricorso, costituisce un ulteriore elemento che condanna il motivo all'inammissibilità (cfr. Sez. 3, n. 20062 del 6/2/2025, [...]).
5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorso siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese del grado e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/10/2025
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca кри
Depositata in Cancelleria
Oggi,
Il Presidente
CA CC
- 4 DIC. 2025
IL FUNZIONARDIZIARIO AN
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