Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2019, n. 6509
CASS
Sentenza 6 novembre 2019

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Massime1

In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011).

Commentari3

  • 1Il padre affidatario non riporta la figlia a casa dalla madre disattendendo gli obblighi del giudice: non è reato (Cass. pen., 24388/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 27 giugno 2024

    Non ogni inadempimento del provedimento del giudice costituisce condotta penalmente rilevante LA VICENDA L'imputato aveva trattenuto per giorni la figlia presso di sè, mentre avrebbe dovuto riportarla a casa della madre con la quale non aveva raggiunto alcun accordo per prolungare la permanenza. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE In materia di affidamento di minori il mero inadempimento del provvedimento del giudice non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede. LA SENTENZA Cass. pen., Sez. VI, 13/03/2024, n. 24388 REPUBBLICA ITALIANA IN …

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  • 2Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …

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  • 3Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2019, n. 6509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6509
Data del deposito : 6 novembre 2019

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