Sentenza 6 novembre 2019
Massime • 1
In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011).
Commentari • 3
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Non ogni inadempimento del provedimento del giudice costituisce condotta penalmente rilevante LA VICENDA L'imputato aveva trattenuto per giorni la figlia presso di sè, mentre avrebbe dovuto riportarla a casa della madre con la quale non aveva raggiunto alcun accordo per prolungare la permanenza. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE In materia di affidamento di minori il mero inadempimento del provvedimento del giudice non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede. LA SENTENZA Cass. pen., Sez. VI, 13/03/2024, n. 24388 REPUBBLICA ITALIANA IN …
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1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …
Leggi di più… - 3. Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistentihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2019, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2019 |
Testo completo
тонімного 06509-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2661/2019 - Presidente- LUCA RAMACCI UP 06/11/2019- -Relatore- GASTONE ANDREAZZA R.G.N. 20742/2019 GIOVANNI LIBERATI NN IP AU NR MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.7.2019 il Tribunale di Terni condannava PA NI alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie, in quanto colpevole dei delitti previsti e puniti dagli art.81 cod. pen. e 8 del D. lgs. n. 74 del 2000 per avere emesso, in qualità di presidente della "Polisportiva Narnese-Ass.ne riconosciuta", fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse società relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011 pari all'importo, rispettivamente, di euro 249.500,00 più IVA ed euro 107.000,00 più IVA al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello davanti alla Corte d'Appello di Perugia che, con sentenza del 26/10/2018 dichiarava estinto il reato per prescrizione in relazione all'anno di imposta 2010, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado. PA ha dunque proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello articolato in due motivi.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.429 cod. proc. pen. in relazione all'art.606, lett. c) cod. proc. pen.. affermando l'insussistenza della ritenuta, dalla Corte territoriale, sanatoria della nullità del capo di imputazione sub c) (unico residuato) per indeterminatezza denunciata sin dal primo grado. Nello specifico i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente "terzi" non meglio indicati.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.8 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'art.533 cod. proc. pen.. In particolare si duole del mancato rispetto dell'onere della prova da parte dell'accusa, non avendo questa dimostrato quali fossero le fatture per operazioni inesistenti né sarebbero stati individuati i soggetti beneficiari della detrazione delle somme portate in fattura. La difesa censura inoltre le argomentazioni dell'accusa riguardo a prelievi effettuati dai conti della società dopo l'accredito del denaro, in quanto il ritiro del denaro è ovviamente possibile solo se questo sia disponibile ed una tale operazione del resto non costituisce un illecito penale;
né l'accusa avrebbe provato che i denari ritirati siano stati restituiti a chi ha eseguito i versamenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, si ha incertezza sul fatto che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 297 del 09/02/1990, Frau, Rv. 183761). La sentenza impugnata ha chiarito che le fatture indicate in imputazione erano tutte quelle afferenti l'anno 2011, essendo stato anche indicato il complessivo importo delle stesse. E', del resto, a ben vedere, proprio l'avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all'anno 2011 a chiarire, senza margini di equivocità, che le fatture considerate erano appunto quelle pertinenti l'intero anno considerato senza che, quindi, la mancata indicazione dei destinatari delle stesse, possa avere comportato elementi di incertezza. La corretta applicazione del principio di diritto già ricordato sopra determina, quindi, l'inammissibilità della doglianza posta con il motivo.
2. E' inammissibile anche il secondo motivo. La sentenza impugnata ha incentrato la ragione della ritenuta sussistenza della inesistenza delle operazioni per le quali è avvenuta l'emissione delle fatture, da un lato sulla circostanza che la Polisportiva Narnese, inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni, non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, non avendo esibito alcun documento di spesa né fatture passive, bilanci e registri, così emergendo come società "cartiera", e, dal'altro, sul fatto che, a seguito dell'accredito dell'assegno o del bonifico a favore della emittente, questa provvedeva immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa. A fronte di ciò la ricorrente, lamentando la significatività degli elementi valorizzati dalla Corte perugina, ha sostanzialmente contestato nel merito la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici, in tal modo pretendendo da questa Corte l'improprio compito di una rilettura dello stesso, senza avanzare censure sulla idoneità della complessiva motivazione a spiegare logicamente la inesistenza delle operazioni fatturate.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2019 11 Présidente Il Consigliere estensore Gastone Andreazza Luca Ramacci 19 FEB 2020 IL CANCEL NEWS PERTO NA M uni