Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2025, n. 34696
CASS
Sentenza 24 ottobre 2025

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha pronunciato sentenza in merito al ricorso proposto da PI MA avverso la decisione della Corte d'appello di Cagliari, la quale aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di lesioni colpose gravi (art. 590, comma terzo, cod.pen.) occorse al dipendente NT PE RU. L'infortunio, consistente nella lussazione del gomito sinistro e distacco parcellare dell'olecrano con conseguente inabilità lavorativa del 8%, era avvenuto a causa di uno scivolamento su pavimento bagnato durante l'accensione del forno. La responsabilità del datore di lavoro, PI MA, legale rappresentante della s.r.l. datrice di lavoro, era stata fondata sulla violazione degli artt. 28 e 64 del d.lgs. n. 81 del 2008, per omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e conseguente mancata adozione di misure preventive contro il rischio di scivolamento. Il ricorrente aveva sollevato due motivi di ricorso: il primo, con riferimento all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., lamentava vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità, sostenendo che l'evento fosse ascrivibile esclusivamente a inadempienze del lavoratore e non evitabile dal datore di lavoro date le caratteristiche dei luoghi e l'esperienza dei dipendenti; il secondo motivo, ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., denunciava violazione di legge in relazione all'illegalità della pena, contestando l'applicazione congiunta della pena detentiva e pecuniaria, laddove l'art. 590, comma 3, cod.pen. prevede una pena alternativa. La Procura Generale aveva concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente evidenziato la natura di "doppia conforme" delle sentenze di merito, che integrano un unico corpo argomentativo, e ha sottolineato come la Corte d'appello avesse ricostruito i fatti sulla base delle risultanze istruttorie, accertando la presenza di un pavimento scivoloso, l'assenza di segnalazioni di pericolo, la violazione della normativa sulla sicurezza, in particolare l'omessa redazione del DVR, e la mancata adozione di misure preventive adeguate. La Corte ha ritenuto che il rischio di caduta fosse prevedibile e connaturato all'attività lavorativa, non potendo essere demandata ai lavoratori la sua gestione tramite iniziative estemporanee. Ha altresì escluso che la condotta del lavoratore potesse interrompere il nesso causale, in quanto riconducibile all'area di rischio definita dalla lavorazione. Invece, il secondo motivo di ricorso è stato accolto, poiché la pena detentiva e pecuniaria erano state applicate congiuntamente, in violazione del disposto dell'art. 590, comma 3, cod.pen., che prevede una pena alternativa. Pertanto, la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per la rideterminazione della pena, mentre è stata confermata l'affermazione di penale responsabilità e rigettato il ricorso nel resto. È stata disposta l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità penale e l'oscuramento dei dati sensibili della persona offesa.

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  • 1Panettiere scivola, mancata valutazione dei rischi
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 gennaio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2025, n. 34696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34696
Data del deposito : 24 ottobre 2025

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