Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
La valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore.
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
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La massima Con la sentenza n.770/23, il Tribunale di Cassino ha affermato che in tema di ricettazione, il comportamento processuale dell'imputato può essere preso in considerazione, affermando condivisibilmente che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui l'imputato, pur …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2017, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
0 1790-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 30/11/2017 Registro generale n. 34639/2017 (n. 35) Sentenza n. 3964/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. Francesco Maria Silvio Bonito Presidente Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Roberto Binenti Dott. Francesco Centofanti Relatore Dott. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) GA ZE, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 30/05/2017 dal Tribunale del riesame di Bolzano;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito per la ricorrente l'avv. Agostino Allegro;
RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bolzano rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a ZE GA dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano il 10/05/2017, confermando la misura emessa nei suoi confronti per l'omicidio di KU HU, commesso il 04/12/2016 a Rasun di Sotto. All'indagata, in particolare, si contestava di avere ucciso l'ex coniuge KU HU, colpendolo al petto con un'arma bianca, con cui gli sferrava otto fendenti, dall'alto verso il basso, che lo attingevano nell'area addominale, mentre la vittima era distesa a letto, in un arco temporale compreso tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio del 04/12/2016; la morte della persona offesa veniva segnalata il giorno dopo l'omicidio dall'indagata, che contattava telefonicamente un nipote, residente nello stesso centro trentino, per avvertirlo dell'assassinio dell'ex consorte. Secondo la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento dell'ordinanza impugnata, nell'immediatezza dei fatti, la ricorrente riferiva di avere sorpreso un uomo con un cappello nero allontanarsi dall'abitazione dell'ex marito in un orario compatibile con l'omicidio; tuttavia, la presenza di tale individuo non veniva ripresa dalle telecamere installate a pochi metri dall'abitazione dove si verificava l'assassinio di HU. A fronte di tali indicazioni dell'indagata, smentite dalle emergenze indiziarie, la ricorrente, in un orario compatibile con l'omicidio, veniva ripresa dalle telecamere di cui si è detto, mentre si allontanava dall'ex abitazione coniugale con due sacchi di plastica, uno dei quali non veniva più ritrovato;
la rilevanza di tale dato indiziario, come si dirà più avanti, veniva però contrastata dalla difesa della ricorrente, che lo riteneva smentito dagli accertamenti investigativi eseguiti nella prima fase delle indagini preliminari. Militava, ancora, in una direzione indiziaria sfavorevole all'indagata il contenuto di due intercettazioni ambientali, captate nelle date del 18/12/2016 e del 19/12/2016, sulle quali il provvedimento impugnato si soffermava analiticamente. In particolare, nella prima delle due intercettazioni, richiamata a pagina 7 del provvedimento impugnato, ZE GA veniva ripresa dalle telecamere installate nella stanza dove si trovava, mentre mimava l'atto di un accoltellamento effettuato dall'alto verso il basso;
mentre, nella seconda delle due intercettazioni, richiamata a pagina 8 della decisione in esame, la ricorrente pronunciava la frase: «Io che cosa ho fatto... mi uccido anche io... va fan'culo tutto». 2 In questa cornice, allo scopo di inquadrare le ragioni che avevano indotto ZE GA a uccidere KU HU, deve anzitutto rilevarsi che la stessa assisteva il proprio ex coniuge, che risultava affetto da gravi patologie croniche, alle quali la ricorrente faceva fronte con sempre maggiore insofferenza, attestata dagli elementi indiziari richiamati nelle pagine 4-6 del provvedimento impugnato, nelle quali si mettevano in risalto le lamentele esternate dall'indagata ad alcuni suoi conoscenti. Su tale situazione di crescente insofferenza si innestava un'ulteriore ragione di disagio personale, scaturita dalla condizione di precarietà economica nella quale l'indagata si era venuta a trovare, in conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche e della ludopatia da cui era affetta, per effetto dei quali aveva dissipato una parte consistente delle risorse economiche dell'ex marito. Secondo il Tribunale del riesame di Bolzano, l'indagata, anziché separarsi definitivamente dall'ex coniuge, sottraendosi ai suoi gravosi impegni assistenziali, poneva in essere la condotta omicida oggetto di vaglio, rispetto alla quale l'ordinanza riteneva plausibile sia l'ipotesi di un'azione estemporanea provocata da uno scatto d'ira della ricorrente sia l'ipotesi di una scelta determinata da propositi vendicativi, causati dalle condizioni di insofferenza che si sono richiamate. Si ritenevano, infine, esistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia cautelare in carcere, in conseguenza dello scenario nel quale era maturato l'assassinio di KU HU, che rivelava un atteggiamento di particolare pericolosità sociale dell'indagata, con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., anche alla luce delle condotte poste in essere nella prima fase delle indagini preliminari e del rischio di una condanna a una pena elevata, cui ci si riferiva a pagina 11 dell'ordinanza impugnata. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Bolzano confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso tale provvedimento ZE IC, a mezzo dell'avv. Agostino Allegro, ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento al giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Bolzano nei confronti di ZE GA, che risultava formulato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie. Tali incongruità valutative riguardavano sia il riferimento al soggetto con il cappello nero descritto da GA nella prima fase delle indagini preliminari indicato come l'individuo che si stava allontanando dall'abitazione della persona 3 sia la complessa personalità offesa in epoca concomitante all'assassinio dell'indagata, sulla quale non era stata eseguita alcuna verifica, pur indispensabile, alla luce dei riferimenti alla situazione di grave insofferenza personale nella quale versava la ricorrente, effettuati nella stessa ordinanza censurata. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al travisamento del dato probatorio costituito dalla presenza dell'indagata all'interno dell'abitazione della vittima, che non risultava dimostrato sulla base delle emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari. Secondo la difesa di ZE GA, la sua presenza all'interno dell'abitazione della vittima appariva determinante ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, in conseguenza del fatto che non erano state acquisite prove dirette della colpevolezza della ricorrente. Ne conseguiva che, in assenza di elementi probatori idonei a collegare l'azione omicida all'indagata in termini certi, la sua presenza all'interno dell'abitazione della persona offesa costituiva il dato circostanziale da cui occorreva partire per sviluppare il percorso inferenziale indispensabile per formulare il giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti della ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente all'integrale pretermissione delle doglianze difensive formulate con la memoria depositata per l'udienza del 30/05/2017, celebrata davanti al Tribunale del riesame di Bolzano, riguardanti sia il riferimento alle modalità con cui l'indagata aveva avvisato il nipote della morte dell'ex coniuge sia il contenuto della captazione ambientale intercettata il 19/12/2016, rispetto alla quale nel provvedimento impugnato si forniva un'interpretazione incongrua, effettuata in palese contrasto con le emergenze indiziarie. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di KU HU, rispetto al quale venivano prospettate una pluralità di ipotesi meramente congetturali, tra loro incompatibili. Si evidenziava, in proposito, che, nel provvedimento impugnato, si ritenevano contraddittoriamente plausibili sia l'ipotesi di un'azione omicida di natura estemporanea, determinata da un improvviso scatto d'ira, collegato alla situazione di insofferenza personale nella quale versava l'indagata, sia l'ipotesi di 4 una scelta determinata da propositi vendicativi, causati dalle condizioni di disagio economico patite dalla ricorrente. La mancata individuazione di una causale certa dell'azione omicida rendeva ulteriormente incongruo il percorso inferenziale seguito dal Tribunale del riesame di Bolzano, essendo evidente che, nemmeno sotto il profilo genetico, era stata acquisita una piattaforma indiziaria idonea a ricostruire gli accadimenti criminosi. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente all'integrale pretermissione delle doglianze formulate dalla difesa di GA in relazione al pericolo di fuga dell'indagata, rispetto alle quali il Tribunale del riesame di Bolzano si era espresso in termini assertivi, senza tenere conto del fatto che la ricorrente, dopo l'omicidio, non si era allontanata da Rasun di Sotto, nonostante fosse a conoscenza delle attività investigative svolte dalle forze dell'ordine, che lasciavano ragionevolmente ipotizzare il suo coinvolgimento nell'assassinio dell'ex coniuge. Con il sesto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'indagata dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano, come già dedotto in sede di riesame, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale della ricorrente. Sulla ricorrenza di tali elementi, infatti, il Tribunale del riesame di Bolzano si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie, non tenendo conto della personalità dell'indagata e dei dati comportamentali acquisiti nel corso delle indagini preliminari, favorevoli a ZE GA.
2.1. Il ricorso originario veniva integrato dai motivi aggiunti depositati il 10/11/2017, con cui veniva prospettata un'unica doglianza, in riferimento al giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Bolzano, censurato sia sotto il profilo dell'occultamento della busta di plastica recante il marchio "Despar", che era stata ripresa dalle telecamere installate nei pressi dell'abitazione della vittima, sia sotto il profilo del mancato reperimento di tracce biologiche sugli indumenti dell'indagata. Si deduceva, in proposito, che gli accertamenti investigativi compiuti nell'immediatezza dei fatti avevano smentito l'ipotesi della sparizione della suddetta busta di plastica, che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, era stata rinvenuta, svuotata del suo contenuto, all'interno dell'altra busta con cui l'indagata era stata ripresa dalle telecamere installate presso l'abitazione della vittima. Ne conseguiva che l'assunto accusatorio, secondo cui la ricorrente si era liberata della busta di plastica 5 ripresa dalle telecamere, svuotandola del suo contenuto, allo scopo di occultare l'arma del delitto e gli indumenti indossati durante l'esecuzione dell'assassinio, risultava destituito di fondamento probatorio. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ZE GA deve ritenersi infondato.
2. In via preliminare, occorre richiamare i principi di carattere generale che consentono un corretto inquadramento sistematico delle doglianze introdotte dalla difesa di GA, con i due atti di impugnazione oggetto di vaglio, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.
2.1. La prima questione ermeneutica di carattere generale sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi che governano il processo indiziario, incentrandosi le censure proposte dalla difesa di ZE GA su una lettura frazionata a atomistica dei singoli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti della ricorrente, in relazione all'omicidio di KU HU, si caratterizza per le sue connotazioni indiziarie, alla stregua delle quali occorre valutare i singoli indizi censurati dalla difesa di GA. Ne consegue che, nel caso in esame, assume rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse indiziarie si era giunti ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti, alla stregua di canoni di probabilità e nel rispetto delle regole di comune esperienza. Tali affermazioni impongono una valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di ZE GA nel rispetto dei principi sul processo indiziario, pretermessi negli atti di impugnazione in esame, per inquadrare i quali occorre richiamare l'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa;
successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, Rv. 212026), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente arresto delle Sezioni unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di 7 ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Tali considerazioni impongono di effettuare una lettura unitaria e omogenea del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di ZE GA, compiendo un'operazione di ermeneutica processuale di segno esattamente inverso a quella tendente alla valutazione - atomistica e frazionata degli indizi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano il 10/05/2017 - prospettata dalla difesa della ricorrente.
2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere generale sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi che governano la materia dell'interpretazione delle conversazioni o delle comunicazioni, indispensabile in conseguenza del rilievo indiziario attribuito dal Tribunale del riesame di Bolzano alle captazioni ambientali registrate nelle date del 18/12/2016 e del 19/12/2016 e alle immagini estratte dalle telecamere installate nei pressi dell'abitazione della vittima, cui la difesa della ricorrente si riferisce i termini censori negli atti di impugnazione in esame. Osserva, in proposito, il Collegio che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali captazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di GA, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio. Sul punto, si deve richiamare la giurisprudenza consolidata in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni - certamente applicabile al caso in esame, riguardando le censure difensive l'interpretazione del contenuto delle registrazioni sopra richiamate e del significato da attribuire alle frasi pronunciate dalla ricorrente, citate nell'ordinanza impugnata secondo cui in materia di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio 8 di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi indiziari valutati dal Tribunale del riesame di Bolzano ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588). Tali conclusioni, certamente esportabili al caso in esame, rispetto al quale è stato prefigurato dalla difesa della ricorrente un problema di interpretazione delle frasi, dei gesti e dei comportamenti della ricorrente, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate nei sottostanti giudizi risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza concretamente utilizzate. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dal Tribunale del riesame di Bolzano sui risultati delle registrazioni di cui si discute, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414). Questa posizione ermeneutica, in tempi recenti, è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza di tutte le censure formulate dalla difesa della ricorrente in relazione all'interpretazione delle 9 intercettazioni e delle registrazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, nei termini di seguito indicati.
3. Nella cornice ermeneutica descritta nei paragrafi 2.1 e 2.2, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento al giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Bolzano nei confronti di ZE GA, che risultava formulato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie. Tali incongruità valutative, secondo la difesa della ricorrente, riguardavano sia il riferimento al soggetto con il cappello nero indicato da GA nella prima fase delle indagini preliminari sia la personalità dell'indagata, sulla quale non era eseguita un'accurata verifica, pur indispensabile, tenuto conto dei ripetuti richiami alla condizione di insofferenza psichica contenuti nell'ordinanza impugnata. Con la doglianza in esame, invero, si ripropone una lettura atomistica e frazionata del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di ZE GA, contrastante con i principi affermati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare, rispetto al quale l'assenza di registrazioni visive riguardanti il soggetto indicato come un individuo con il cappello nero - peraltro incontroversa alla stregua di quanto affermato a pagina 7 del provvedimento impugnato e non contraddetta nemmeno dalla difesa della ricorrente costituiva un elemento sfavorevole alla posizione processuale della ricorrente ma non decisivo ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria censurato. Occorre, dunque, ribadire che la mancata registrazione di tale soggetto non veniva valutata isolatamente dal Tribunale del riesame di Bolzano, ma in correlazione con gli altri elementi indiziari, componendo un compendio probatorio omogeneo e univocamente indirizzato in senso sfavorevole all'indagata. Sul piano della gravità indiziaria, parimenti infondata appare la censura sulla personalità dell'indagata, atteso che alla stessa l'ordinanza impugnata attribuiva rilievo esclusivamente in riferimento alla ricostruzione del movente del delitto in contestazione, anch'esso valutato in termini privi di decisività, nel più ampio contesto della situazione di crescente disagio personale patita da ZE GA, evidenziata nel paragrafo 6, di cui si dirà appresso. Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
4. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi in riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza in 10 esame, conseguente al travisamento del dato indiziario costituito dalla presenza dell'indagata all'interno dell'abitazione della persona offesa, che non risultava dimostrato sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari. Osserva anzitutto il Collegio che la presenza di ZE GA all'interno dell'abitazione dell'ex coniuge veniva affermata dal Tribunale del riesame di Bolzano sulla base di un percorso inferenziale fondato sulle emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari, tra le quali peculiare rilievo veniva attribuito alle riprese effettuate dalle telecamere installate nei pressi dell'immobile della vittima in un orario compatibile con il suo assassinio;
riprese la cui interpretazione, per le ragioni esplicitate nel paragrafo 2.2 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), non è suscettibile di rivisitazione nei termini prospettati dalla difesa della ricorrente. A tali considerazioni deve aggiungersi che le censure formulate dalla difesa della ricorrente in ordine alla presenza di ZE GA all'interno - dell'abitazione della vittima non risultano pertinenti rispetto al percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Bolzano, non fornendo indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali rilevanti ai fini dell'accoglimento della doglianza proposta, che deve conseguentemente ritenersi infondata per la sua genericità e la violazione del principio di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). In questa cornice indiziaria, deve ribadirsi ulteriormente che, anche in questo caso, la difesa di GA propone una lettura atomistica e frazionata del compendio indiziario, contrastante con i principi affermati nel paragrafo 2.1, cui si deve ulteriormente rinviare, essendo evidente che l'assenza di elementi di certezza sulla presenza della ricorrente all'interno dell'abitazione dove la vittima veniva uccisa costituisce una conseguenza della matrice indiziaria del compendio probatorio, sulla quale non occorre soffermarsi ulteriormente. Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5. Dall'infondatezza dei primi due motivi di ricorso discende l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, proposta quale terzo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente all'integrale pretermissione delle doglianze formulate con la memoria depositata per l'udienza del 30/05/2017, celebrata davanti al Tribunale del riesame di Bolzano, riguardanti sia il riferimento alle modalità con cui l'indagata aveva avvisato il 11 nipote della morte dell'ex coniuge il giorno dopo il suo assassinio sia il contenuto della captazione ambientale intercettata il 19/12/2016. Occorre, invero, evidenziare che, anche in questo caso, la difesa della ricorrente propone una lettura atomistica e frazionata del compendio indiziario, contrastante con i parametri ermeneutici affermati nel paragrafo 2.1, non potendosi non ribadire che gli accadimenti criminosi venivano ricostruiti dal Tribunale del riesame di Bolzano sulla base di un percorso inferenziale ineccepibile, rispetto al quale le modalità con cui l'indagata avvisava il nipote appaiono irrilevanti rispetto alla formulazione del giudizio di gravità indiziaria oggetto di vaglio. In questa cornice, il percorso argomentativo seguito dal Giudice del riesame per collegare l'intercettazione eseguita il 19/12/2016 agli ulteriori elementi indiziari appare congruo. Sul punto, è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale, esplicitato a pagina 8 della decisione in esame, nel quale veniva evidenziata la frase pronunciata dalla ricorrente, così riportata: «Io che cosa ho fatto... mi uccido anche io... va fan'culo tutto». A tali considerazioni deve aggiungersi che la doglianza in esame, relativamente all'intercettazione eseguita il 19/12/2016, propone un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.2, cui occorre ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.
6. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del movente dell'azione omicida posta in essere da ZE GA in danno di KU HU, rispetto al quale venivano prospettate ipotesi, tra loro alternative, meramente congetturali e svicolate dal compendio indiziario. Osserva, in proposito, il Collegio che è pacifico che il provvedimento impugnato prospetta due possibili moventi criminosi, entrambi collegati alla situazione di disagio personale nella quale versava l'indagata. Secondo il Tribunale del riesame di Bolzano, infatti, l'azione omicida traeva origine dalla situazione di insofferenza personale della ricorrente, rispetto alla quale l'ordinanza impugnata riteneva plausibile sia l'ipotesi di una condotta 12 delittuosa estemporanea sia l'ipotesi di una scelta determinata da propositi vendicativi. Tuttavia, l'assenza di un movente criminoso unitario non inficia il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Bolzano, dovendosi in proposito richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema azioni omicidiarie, secondo la quale: «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Sapaccarotella, Rv. 254143). Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
7. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso in riferimento al quinto e al sesto motivo di ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente, riguardando la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti il provvedimento restrittivo genetico. L'ordinanza impugnata, in particolare, veniva censurata sotto il profilo del pericolo di fuga nell'ambito del quinto motivo di ricorso e sotto il profilo dell'assenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale della ricorrente nell'ambito del sesto motivo di ricorso. Osserva, in proposito, Collegio che il reato in contestazione, tenuto conto delle sue connotazioni, impone di richiamare la presunzione di pericolosità sociale dell'indagata, evidenziando che per tale ipotesi, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista la custodia cautelare in carcere, salvo che non risulti venuta meno la presunzione di pericolosità, sulla base di un giudizio fondato su elementi concreti e specifici (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Mancini, Rv. 250360). Ne discende che, tenuto conto del compendio indiziario che si è richiamato e delle connotazioni dei comportamenti delittuosi esaminati, la valutazione cautelare posta a fondamento del provvedimento impugnato deve ritenersi corretta, essendo stata verificata in concreto la sussistenza del rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a ZE GA, che, al contrario di quanto affermato nel ricorso in esame, non consentivano di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti. Il riferimento alle emergenze del caso concreto, del resto, è imposto dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha reinterpretato l'art. 275, comma 3, cod. 13 proc. pen., sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2013, n. 57, individuando la ratio giustificativa di tale presunzione nelle connotazioni di pericolosità di determinate ipotesi delittuose (Sez. 2, n. 2242 dell'11/12/2013, dep. 2014, Riela, Rv. 261701; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Palumbo, Rv. 257774). In questa cornice, deve rilevarsi che, secondo quanto osservato dal Tribunale del riesame di Bolzano, nei confronti di GA sussistevano precisi indici sintomatici della sua pericolosità sociale, rilevanti sotto entrambi i profili cautelari censurati nell'ambito del quinto e del sesto motivo del ricorso in esame. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice del riesame, laddove, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11, evidenziava che l'indagata «in considerazione della gravità dell'incolpazione e della presumibile entità della pena che verrà irrogata, è evidentemente indotta a sottrarsi alla giustizia penale, facendo perdere le proprie tracce [...]». A tali considerazioni occorre aggiungere che le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari facevano trapelare la possibilità dell'allontanamento dal territorio italiano della ricorrente, che - anche tenuto conto del rischio di una condanna a una pena elevata, correttamente richiamato dal Giudice del riesame - imponevano di ritenere altamente probabile il pericolo di fuga dell'interessata, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 174187 del 02/04/2001, Di Mauro, Rv. 215395; Sez. 2, n. 6317 del 16/12/1999, Ielata, Rv. 215395). Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto e del sesto motivo di ricorso.
8. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso con riferimento alle doglianze introdotte con i motivi aggiunti depositati il 10/11/2017, con cui veniva prospettata un'unica doglianza, in riferimento al giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Bolzano, censurato sia sotto il profilo dell'occultamento della busta di plastica recante il marchio "Despar", che era stata ripresa dalle telecamere installate nei pressi dell'abitazione della vittima, sia sotto il profilo dell'assenza di tracce biologiche sugli indumenti dell'indagata. Deve, invero, rilevarsi che tali doglianze risultano smentite dalle risultanze processuali, atteso che la circostanza che i due sacchetti con cui la ricorrente era stata ripresa dalle telecamere installate presso l'abitazione della vittima fossero contenuti nell'unico contenitore sequestrato nel corso delle indagini preliminari non consente di ritenere corroborata l'ipotesi difensiva, non chiarendo tale passaggio investigativo quali oggetti fossero presenti nelle due buste. Ne consegue che, anche a volere ammettere che i due sacchetti sequestrati fossero 14 gli stessi con cui la ricorrente era stata vista uscire dall'immobile della vittima, tale dato indiziario non consente di ritenere individuati i beni contenuti al loro interno;
dubbio, questo, che costituisce il punto nodale del passaggio investigativo censurato dalla difesa dell'indagata. Privo di rilievo, infine, deve ritenersi il profilo dell'assenza di tracce biologiche sugli indumenti dell'indagata, possedendo tale dato connotazioni di neutralità indiziaria, che non è possibile utilizzare né in senso favorevole né in senso sfavorevole a ZE GA. Non si può, pertanto, non ribadire che, anche, in questo caso, con la doglianza in esame, la difesa della ricorrente mira a riproporre una lettura atomistica e frazionata del compendio indiziario acquisito nei confronti dell'indagata, contrastante con i principi affermati nel paragrafo 2.1, cui si deve conclusivamente rinviare. Tali considerazioni impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame.
9. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da ZE GA deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove ZE IC si trova ristretta, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Francesco Maria Silvio Bonito Plentime t Bou DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GEN 2018 15 EMA DE C A CANCELLIERE R P SU U S E T R CO