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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/10/2024, n. 40164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40164 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL SC nato a [...] il [...] RO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40164 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in data 12.06.2023 ha assolto AS ES del reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha rideterminato la pena per il capo B, furto in abitazione, in anni 4 di reclusione e 1000,00 euro di multa, considerata la riduzione per il rito;
ha ridotto la pena nei confronti del coimputato CC CA ad anni due di reclusione e 600,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1.AS ES -con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta dell'imputato delle attenuanti generiche;
afferma che la Corte di appello non ha tenuto conto della confessione e della corretta condotta processuale;
-con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 20 bis cod.pen laddove è stata negata la concessione della sanzione sostitutiva per i precedenti penali anche specifici. Il rigetto è stato motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla negativa personalità dell'imputato, emersa dai precedenti penali e dalla gravità del reato in esame, elementi ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole circa il fatto che egli si sarebbe attenuto alle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive richieste. La difesa evidenzia l'erroneità di tale prospettiva di prognosi in quanto, in considerazione del presofferto cautelare e del comportamento rispettoso durante il periodo di arresti domiciliari delle prescrizioni, il AS doveva scontare solo due anni e mesi cinque di reclusione, pena che in quanto tale poteva considerarsi breve;
-con il terzo motivo censura il diniego dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa (art.129 bis cod.proc.pen) ed impugna l'ordinanza n.279/24 nell'ottica del vizio di motivazione: le argomentazioni spese dalla Corte d'appello, sarebbero inadeguate e incoerenti rispetto al dato normativo di riferimento e finanche alla stessa motivazione del provvedimento impugnato. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato denotavano rammarico per le azioni commesse essendosi reso disponibile a chiedere scusa alla persona offesa;
-con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. basata su mere congetture circa la conoscenza delle condizioni fisiche della persona offesa di cui aveva con consapevolezza approfittato. 2.2. CA CC ha dedotto i seguenti motivi: d Ì 2 -con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ad 648 cod. pen. anche in relazione agli artt. 378 e 379 cod pen. La Corte territoriale ha omesso di valutare il motivo di appello che censurava la insussistenza dell'elemento teleologico in quanto l'imputato ha spiegato di aver ricevuto la refurtiva da AS al fine di occultarla;
-con il secondo motivo censura il vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. stante la tenuità del fatto di cui al capo d) (ricettazione), illustrata nella memoria difensiva depositata all'udienza dell'11.03.2024; -con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla estensione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto non era mai entrato nell'abitazione della persona offesa né era vicino di casa. 2. Il Sostituto Procuratore Generale in sede ha chiesto con requisitoria dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Quanto alla posizione di AS ES il primo motivo è generico e non si confronta con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale che a fol 5 rileva che non emergono elementi positivi concreti sulla base dei quali disporre la concessione delle attenuanti e che anzi i numerosi precedenti penali depongono in senso contrario, come argomentato anche dal giudice di primo grado che, a fol 17 aveva evidenziato la spiccata capacità delinquenziale dimostrata dal AS, evidenziando indici rilevatori della assoluta indifferenza rispetto della legge e dell'altrui sfera privata, mentre le dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 2 maggio 2023 non avevano alcun valore di peculiare resipiscenza, in quanto rese dinanzi ad un quadro probatorio granitico. Devono essere richiamati i seguenti principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271315 - 01. E inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente 3 L, ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente Sez. 2 - , n. 23903 de/ 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 - 02. 2.1.Quanto al motivo diretto a sostenere vizi della sentenza impugnata riguardo al diniego del beneficio della pena sostitutiva la difesa erra nel ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sia incongrua rispetto al dettato normativo ed insufficiente in sè. E' infondato, infatti, l'unico profilo di censura dedicato, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione illustrati nei motivi di ricorso, a contestare il criterio ermeneutico utilizzato per la verifica della prognosi sfavorevole al ricorrente in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive richieste. Il giudice d'appello ha utilizzato legittimamente i parametri di orientamento decisionale previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che la sua valutazione possa ascriversi a pura discrezionalità priva di indicatori normativi di riferimento. Come noto, l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal digs. n. 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva. Con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la Cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex nnultis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01). Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., sicchè la richiesta di 4 sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286449 - 01Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853). Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinchè bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze;
un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, ai precedenti penali ed alla gravità del reato commesso, avendo coinvolto anche altro soggetto incensurato, (fol 5) quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste. Valga soltanto aggiungere a quanto sinora esposto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. 2.3.Quanto al motivo, del tutto generico, che attiene all'ordinanza con cui è stato negato l'accesso alla giustizia riparativa è inammissibile, perché il provvedimento impugnato non è impugnabile. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai 5 programmi di giustizia riparativa non avendo natura giurisdizionate Sez.2 n.6595de/12/12/2023 (dep.14/02/2024) Rv.285930 - 01. 2.4.Quanto al motivo riguardante l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, comune ad entrambi i ricorsi, si tratta di deduzioni generiche che non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito a foglio 13 della sentenza di primo grado, che evidenzia come il furto sia avvenuto in orario notturno, introducendosi il AS nell'abitazione della persona anziana, OL ER, utilizzando poi una finestra da cui passava la refurtiva al CC NO. E' stato accertato che la persona offesa non deambulava autonomamente ed è plausibile che di tali condizioni di minorata di difesa fossero a conoscenza entrambi gli imputati nel momento in cui hanno concordato l'azione delittuosa e le modalità attuative in quanto il AS, in particolare, abitava in un garage nei pressi dell'abitazione della vittima- ( fol 3 sentenza impugnata). 3.Quanto alla posizione di CC il primo motivo è generico, manifestamente infondato e reiterativo di argomentazioni già affrontate dalla Colte di appello, che ha valutato con giudizio di fatto insindacabile la sussistenza del reato di ricettazione, evidenziando come CC aveva consapevolmente ricevuto per custodirla la motosega, provento del furto ai danni del padre di Agrusa Salvo;
la circostanza della piena consapevolezza della provenienza illecita è peraltro affermata anche nei motivi di ricorso. 3.1.Quanto al secondo motivo in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. Nella specie, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta nel momento in cui, pur riducendo l'aumento per la continuazione, irrogato dal primo giudice in considerazione della incensuratezza e del comportamento processuale ha valorizzato a fol.6 la conoscenza da parte del CC delle attività illecite del AS, alcune delle quali commesse in concorso, Sez.
4-n.27595 del11/05/2022, Rv.283420 - 01. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna ala pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23.10.2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40164 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 23/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo in data 12.06.2023 ha assolto AS ES del reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha rideterminato la pena per il capo B, furto in abitazione, in anni 4 di reclusione e 1000,00 euro di multa, considerata la riduzione per il rito;
ha ridotto la pena nei confronti del coimputato CC CA ad anni due di reclusione e 600,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1.AS ES -con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta dell'imputato delle attenuanti generiche;
afferma che la Corte di appello non ha tenuto conto della confessione e della corretta condotta processuale;
-con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 20 bis cod.pen laddove è stata negata la concessione della sanzione sostitutiva per i precedenti penali anche specifici. Il rigetto è stato motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla negativa personalità dell'imputato, emersa dai precedenti penali e dalla gravità del reato in esame, elementi ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole circa il fatto che egli si sarebbe attenuto alle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive richieste. La difesa evidenzia l'erroneità di tale prospettiva di prognosi in quanto, in considerazione del presofferto cautelare e del comportamento rispettoso durante il periodo di arresti domiciliari delle prescrizioni, il AS doveva scontare solo due anni e mesi cinque di reclusione, pena che in quanto tale poteva considerarsi breve;
-con il terzo motivo censura il diniego dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa (art.129 bis cod.proc.pen) ed impugna l'ordinanza n.279/24 nell'ottica del vizio di motivazione: le argomentazioni spese dalla Corte d'appello, sarebbero inadeguate e incoerenti rispetto al dato normativo di riferimento e finanche alla stessa motivazione del provvedimento impugnato. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato denotavano rammarico per le azioni commesse essendosi reso disponibile a chiedere scusa alla persona offesa;
-con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. basata su mere congetture circa la conoscenza delle condizioni fisiche della persona offesa di cui aveva con consapevolezza approfittato. 2.2. CA CC ha dedotto i seguenti motivi: d Ì 2 -con il primo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ad 648 cod. pen. anche in relazione agli artt. 378 e 379 cod pen. La Corte territoriale ha omesso di valutare il motivo di appello che censurava la insussistenza dell'elemento teleologico in quanto l'imputato ha spiegato di aver ricevuto la refurtiva da AS al fine di occultarla;
-con il secondo motivo censura il vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. stante la tenuità del fatto di cui al capo d) (ricettazione), illustrata nella memoria difensiva depositata all'udienza dell'11.03.2024; -con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla estensione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto non era mai entrato nell'abitazione della persona offesa né era vicino di casa. 2. Il Sostituto Procuratore Generale in sede ha chiesto con requisitoria dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Quanto alla posizione di AS ES il primo motivo è generico e non si confronta con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale che a fol 5 rileva che non emergono elementi positivi concreti sulla base dei quali disporre la concessione delle attenuanti e che anzi i numerosi precedenti penali depongono in senso contrario, come argomentato anche dal giudice di primo grado che, a fol 17 aveva evidenziato la spiccata capacità delinquenziale dimostrata dal AS, evidenziando indici rilevatori della assoluta indifferenza rispetto della legge e dell'altrui sfera privata, mentre le dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 2 maggio 2023 non avevano alcun valore di peculiare resipiscenza, in quanto rese dinanzi ad un quadro probatorio granitico. Devono essere richiamati i seguenti principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271315 - 01. E inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente 3 L, ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente Sez. 2 - , n. 23903 de/ 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 - 02. 2.1.Quanto al motivo diretto a sostenere vizi della sentenza impugnata riguardo al diniego del beneficio della pena sostitutiva la difesa erra nel ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sia incongrua rispetto al dettato normativo ed insufficiente in sè. E' infondato, infatti, l'unico profilo di censura dedicato, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione illustrati nei motivi di ricorso, a contestare il criterio ermeneutico utilizzato per la verifica della prognosi sfavorevole al ricorrente in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive richieste. Il giudice d'appello ha utilizzato legittimamente i parametri di orientamento decisionale previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che la sua valutazione possa ascriversi a pura discrezionalità priva di indicatori normativi di riferimento. Come noto, l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal digs. n. 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva. Con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la Cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex nnultis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01). Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., sicchè la richiesta di 4 sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024 Ud. (dep. 07/05/2024) Rv. 286449 - 01Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853). Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinchè bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze;
un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, ai precedenti penali ed alla gravità del reato commesso, avendo coinvolto anche altro soggetto incensurato, (fol 5) quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste. Valga soltanto aggiungere a quanto sinora esposto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. 2.3.Quanto al motivo, del tutto generico, che attiene all'ordinanza con cui è stato negato l'accesso alla giustizia riparativa è inammissibile, perché il provvedimento impugnato non è impugnabile. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai 5 programmi di giustizia riparativa non avendo natura giurisdizionate Sez.2 n.6595de/12/12/2023 (dep.14/02/2024) Rv.285930 - 01. 2.4.Quanto al motivo riguardante l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, comune ad entrambi i ricorsi, si tratta di deduzioni generiche che non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito a foglio 13 della sentenza di primo grado, che evidenzia come il furto sia avvenuto in orario notturno, introducendosi il AS nell'abitazione della persona anziana, OL ER, utilizzando poi una finestra da cui passava la refurtiva al CC NO. E' stato accertato che la persona offesa non deambulava autonomamente ed è plausibile che di tali condizioni di minorata di difesa fossero a conoscenza entrambi gli imputati nel momento in cui hanno concordato l'azione delittuosa e le modalità attuative in quanto il AS, in particolare, abitava in un garage nei pressi dell'abitazione della vittima- ( fol 3 sentenza impugnata). 3.Quanto alla posizione di CC il primo motivo è generico, manifestamente infondato e reiterativo di argomentazioni già affrontate dalla Colte di appello, che ha valutato con giudizio di fatto insindacabile la sussistenza del reato di ricettazione, evidenziando come CC aveva consapevolmente ricevuto per custodirla la motosega, provento del furto ai danni del padre di Agrusa Salvo;
la circostanza della piena consapevolezza della provenienza illecita è peraltro affermata anche nei motivi di ricorso. 3.1.Quanto al secondo motivo in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. Nella specie, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta nel momento in cui, pur riducendo l'aumento per la continuazione, irrogato dal primo giudice in considerazione della incensuratezza e del comportamento processuale ha valorizzato a fol.6 la conoscenza da parte del CC delle attività illecite del AS, alcune delle quali commesse in concorso, Sez.
4-n.27595 del11/05/2022, Rv.283420 - 01. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna ala pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23.10.2024