Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
Va riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali ai membri del Comitato degli investimenti costituito all'interno del Consiglio di amministrazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro i quali, preposti all'amministrazione delle casse pensioni di alcune categorie di pubblici dipendenti, e in particolare all'impiego dei fondi patrimoniali in acquisti di immobili, abbiano formato e manifestato la volontà della pubblica amministrazione secondo articolate procedure, conclusesi con la deliberazione di acquisto, a nulla rilevando che nella fase successiva a tale deliberazione, riguardante la stipula dei relativi contratti, le parti operassero in posizione di parità, trattandosi di atti conclusivi di un complesso procedimento amministrativo strettamente attinente all'esercizio di una pubblica funzione.
Commentari • 2
- 1. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 2. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/1998, n. 8161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8161 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 24-4-1998
1.Dott. Bruno OLIVA Consigliere SENTENZA
2. " TI RI " N. 620
3. " NN TI " REGISTRO GENERALE
4. " IO OL " N. 45639/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RA NN, n. il 22 aprile 1936 a Staletti;
2) AL IE, n. il 27.10.27 a Torino;
3) BE BI, n. il 18.6.1927 a Fassano;
4) CO MO, n. il 2.10.1932 a S. Teresa di Riva;
5) IT EN, n. il 27.8.1924 a Campobasso;
6) SA IO n. il 3.4.1941 a Genova
avverso la sentenza in data 8 marzo 1997 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito per la parte civile, l'Avv. Paola Severino, anche in sostituzione dell'Avv.to M. Melandri, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Ciani che ha concluso per l'annullamento con rinvio onde verificare l'accordo concussivo tra il NNni e gli odierni imputati;
Uditi i difensori Avv.ti Ugo Longo per MO SC, Pietro CI per IE LE, NN EN Caiazza per EN US, Pietro AS per EN US, IO AN e BI RT, LO MI per NN GR, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza riportandosi, ciascuno, ai motivi esposti nei rispettivi ricorsi.
Ritenuto in fatto
Il presente giudizio di legittimità consegue ai ricorsi proposti da IO AN, EN US, NN GR, BI RT, IE LE, MO SC avverso la sentenza in data 8 marzo 1997, con la quale la Corte di appello di Roma ha deciso sulle impugnazioni da costoro proposte avverso la sentenza in data 2/6/1994 dal Tribunale della stessa città. Gli imputati predetti erano stati tratti a giudizio per rispondere di varie ipotesi di concussione aggravata ex art. 61 n. 7 c.p., commesse nel triennio 1990-1992 con abuso della qualità di membri del consiglio di amministrazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza - oggi gestione autonoma dell'Istituto nazionale di previdenza - dal US, dall'RT, dal LE, dal SC e dal GR, quest'ultimo anche in qualità di direttore generale del Ministero del Tesoro, nonché dall'AN quale concorrente nel reato proprio dei pubblici ufficiali.
Le ipotesi delittuose erano state contestate con riferimento alle somme di ragguardevole importo pretese dagli imputati onde rendere possibile la vendita di immobili agli "Istituto di previdenza" (ente pubblico costituito presso il Ministero del Tesoro) nel quadro dell'istituzionale programma d'investimento dei fondi patrimoniali delle casse pensioni di alcune categorie di pubblici dipendenti, ovvero al fine di non frapporre ostacoli alla stipula dei contratti di acquisto già deliberati.
I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di penale responsabilità degli imputati traendo argomento dalle dichiarazioni dell'originario coimputato, separatamente giudicato, IO NNni, anch'egli membro del consiglio di amministrazione dell'Ente e collettore delle somme richieste ai concussi, ritenute valido elemento di prova avendo trovato pieno riscontro:
- nelle dichiarazioni, sia pure parzialmente ammissive, rese dagli imputati GR, RT ed AN;
- nelle dichiarazioni delle parti offese o dei loro faccendieri (IE e Cobianchi), che a loro nome avevano trattato per ottenere l'accoglimento delle rispettive offerte di vendita, o erano intervenuti nelle trattative (Fabi) ovvero nella consegna del denaro (EL);
- nei movimenti bancari relativi ai prelievi da fondi personali delle persone offese onde provvedere al pagamento in contanti delle tangenti;
- nelle notevoli entrate patrimoniali del GR nel periodo che interessa;
- nell'intestazione da parte del GR di conti correnti a prestanome, che a loro volta avevano rilasciato alla moglie dell'imputato procura a gestire gli stessi conti;
- negli appunti sequestrati al ER, recanti annotazioni di pagamento a due delle vendite che interessano il presente processo. Gli stessi giudici hanno poi ritenuto che le elargizioni di denaro così documentate fossero sintomatiche del delitto di concussione, non essendo contestabile ne' la qualità di pubblico ufficiale rivestita da tutti gli imputati, eccetto l'AN, ne' la costrizione cui erano stati assoggettati i singoli imprenditori, tenuti al versamento di una somma non contrattabile del prezzo di vendita degli immobili di loro proprietà pena la reiezione della proposta di vendita ovvero il ritardo nel disbrigo della pratica. Minaccia tanto più rilevante ove si consideri che gli immobili oggetto dei contratti erano sovente per loro dimensione e caratteristiche destinati a pubblica utilizzazione e che il loro valore di molte decine o di centinaia di miliardi comportava esposizioni debitorie di rilevante onerosità anche per imprenditori dotati di indubbia forza economica.
Orbene tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, integrato per taluni dalla deduzione di motivi nuovi e da memorie esplicative, esponendo le censure di seguito raggruppate per argomenti, stante la sostanziale identità delle questioni trattate, e soltanto enunciate secondo la loro rubrica, in quanto per comodità di trattazione si riserva la compiuta esposizione del loro tenore alla parte motiva della presente decisione.
In particolare NN GR ha denunciato violazione di legge con specifico riferimento alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, all'affermazione di responsabilità penale ad un reato non contestato con il decreto con cui è stato disposto il giudizio, alla ritenuta utilizzabilità al fine del decidere tanto della deposizione di un ausiliario del Pubblico Ministero quanto alle risultanze di indagini bancarie non portate a conoscenza della difesa. Analogo vizio è stato dedotto da IO AN con riferimento alla reiezione (ordinanza 5.10.1996) da parte dei giudici di appello delle istanze difensive volte ad ottenere sia l'acquisizione agli atti di due nastri fonetici riguardanti colloqui avuti con i testi RD CA e EL, sia l'ammissione del teste RD LA.
Violazione di legge con riferimento agli art. 416, 2^comma, 433, 2^ comma, 587 e 178 lett. c), del codice di rito è stata denunciata da NN GR, IO AN, EN US e BI RT per avere la Corte territoriale dichiarato soltanto nei confronti del coimputato OL la nullità del decreto con cui era stato disposto nei confronti del coimputato OL la nullità del decreto con cui era stato disposto il giudizio e di tutti gli atti successivi, ovvero per avere omesso di rimettere in termini gli imputati per il compiuto esercizio del diritto di difesa ed escluso l'effetto estensivo della pronuncia.
NN GR, EN US, BI RT, IO AN e IE LE hanno ancora denunciato la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. c), in relazione agli art. 191, 178 lett. c), 513, 2^ comma, c.p.p. e 6 della L.
7.8.1997 n. 267, per avere i giudici di merito acquisito le dichiarazioni di IO NNni e IO ER, non utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 6 citato essendosi costoro in parte avvalsi in sede dibattimentale della facoltà di non rispondere. Una diversa conclusione in ordine all'applicabilità della cennata norma a tutti i rapporti processuali non esauriti e, quindi, anche in sede di legittimità, giustificherebbe, secondo i ricorrenti, il dubbio di costituzionalità attesa l'ingiustificata disparità di trattamento e la violazione del diritto di difesa (art. 3 e 24 Cost.). Tutti gli imputati hanno inoltre denunciato sotto vari profili violazione di legge sostanziale e processuale, carenza, illogicità, e contraddittorietà della motivazione per quanto concerne sia il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di IO NNni e IO ER, rispettivamente imputato ed indagato in procedimento connesso, sia l'attribuzione di responsabilità penale per i singoli episodi delittuosi, sia la qualificazione oggettiva degli stessi come concessione, sia il riconoscimento del concorso nei delitti sulla base in taluni casi dell'unico dato della partecipazione ad attività amministrativa collegiale. Eguali vizi sono stati evidenziati da NN GR e BI RT con riferimento agli art. 317. 357 e 358 c.p. ed alla ritenuta qualità di pubblico ufficiale nel compimento dei fatti per cui è processo.
Il solo EN US ha lamentato vizio della motivazione quanto all'individuazione del momento consumativo del delitto di concussione, di fissare nel 18 maggio 1989, data della visita al cantiere di Spoleto cui aveva fatto seguito il 1.0.1989 il suo collocamento in pensione, con conseguente applicabilità del condono di cui al D.P.R. n. 394 del 22.12.1990. Lo stesso EN US ha lamentato la erronea applicazione nei suoi confronti dell'art. 81 c.p., stante la contestazione di un solo episodio concussivo.
Difetto e contraddittorietà della motivazione hanno denunciato BI RT e IE LE in ordine al diniego del beneficio di cui all'art. 114 c.p.. NN GR, BI RT, EN US, IO AN hanno ancora segnalato, ciascuno per quanto di proprio interesse, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine all'entità della pena, al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e dei benefici di legge, nonché alla condanna civile superiore alle somme indicate nel capo d'imputazione.
Infine IE LE ha lamentato la violazione dell'art. 545 c.p.p. attesa la discrasia tra dispositivo e motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.
Motivi della decisione
In via pregiudiziale, attesa la varietà dei motivi di ricorso, occorre procedere all'esame delle censure di ordine processuale che attengano alla ritualità del giudizio.
1. NN GR lamenta, innanzi tutto, con il primo mezzo la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c), in relazione agli art. 522, 2^ comma e 516 c.p.p., per avere il provvedimento oggetto di ricorso ritenuto di affermare la sua penale responsabilità in ordine ad un fatto diverso da quello descritto nel decreto con cui era stato disposto il giudizio. Ad avviso del ricorrente sarebbe palese la violazione - esclusa dai giudici della Corte territoriale - del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa, poiché a fronte dell'originaria imputazione, con la quale gli era stato addebitato di avere, agendo con altri componenti il consiglio di amministrazione degli "Istituti di previdenza" (oggi gestione autonoma dell'istituto nazionale di previdenza), costretto ed indotto alcuni imprenditori a consegnare somme di denaro, la sua responsabilità penale era stata affermata in seguito sulla base del concorso morale con IO NNni, anch'esso componente del consiglio di amministrazione e delegata a porre in essere la materiale attività di coartazione delle vittime del reato. La critica non può essere condivisa.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. Sez. VI, 4.11.1997 n. 1523, ric. Ullis) il principio della necessaria correlazione tra il fatto storico contestato e quello ritenuto in sentenza, fissato nell'art. 521 c.p.p., trae il suo fondamento, anche nel nuovo codice, dall'esigenza di tutela del diritto di difesa dell'imputato. Si deve, infatti, evitare che questi possa essere condannato per un fatto in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi, presentando esso connotati materiali del tutto difformi da quelli descritti nel decreto che dispose il giudizio.
La verifica dell'osservanza di tale principio, sostanzialistico e non meramente formalistico, deve essere condotta in funzione della anzidetta finalità cui esso è ispirato, cosicché la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - esposta nel capo di imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore - venga mutata nei soli elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, e, d'altro canto, emerga dagli atti che su di essa l'imputato non abbia avuto modo di difendersi.
Proprio alla luce del cennato principio giurisprudenziale non appare condivisibile la tesi esposta dal GR.
Ed invero, come opportunamente rilevato dai giudici di appello, i fatti storici che costituiscono il nucleo delle imputazioni risultano puntualmente individuati in maniera conforme tanto nel decreto con cui è stato disposto il giudizio quanto nel corpo del provvedimento impugnato e sugli stessi il GR ha avuto modo di svolgere ampie deduzioni difensive, puntualmente esaminate nelle statuizioni di merito.
Nessuna menomazione del diritto di difesa è pertanto ravvisabile. Soltanto per completezza d'indagine va aggiunto, riprendendo i corretti rilievi della Corte territoriale, che nel cennato decreto è indicato il "mero concorso di persone nel reato" nel quale può ricomprendersi tanto il concorso materiale quanto quello morale, che la penale responsabilità dell'imputato non è stata ritenuta e puro titolo di concorso morale bensì anche a titolo di concorso materiale (cfr. pg. 112 della sentenza di appello)ed infine che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I^, 11.9.1995, Verne;
31.3.1994; 8.10.1992, Raciti) non è comunque ravvisabile una trasformazione essenziale del fatto addebitato ed una menomazione del diritto di difesa qualora alla contestazione del concorso materiale nel reato faccia seguito la condanna per partecipazione morale, dovendosi ritenere che nel primo addebito sia necessariamente compreso anche il secondo.
2. Egualmente infondato è l'ulteriore mezzo (il nono) - da esaminare per ragioni di priorità logica con precedenza rispetto agli altri, attenendo sempre ad un'asserita mancanza di correlazione tra accusa e sentenza - con il quale il GR, denunciando la violazione degli att. 522, 521, 2^ comma, e 516 c.p.p. critica l'impugnata sentenza nel punto in cui si è ritenuto di affermare la sua penale responsabilità in ordine ad ipotesi di reato (Capi H e G) non contestati con il decreto con cui è stato disposto il giudizio o con la modificazione dell'originaria imputazione.
Ed invero è dato desumere dalle due sentenze di merito, che in quanto conformi costituiscano un microcorpo argomentativo (cfr. pg. 103 e 97 e segg. rispettivamente delle sentenze di 1^ e 2^ grado) che i capi A5, H e G sono stati esaminati congiuntamente per comodità di trattazione, ma che la responsabilità del GR è stata affermata soltanto per le ipotesi contestategli nel capo d'imputazione.
3. Migliore sorte non può essere riconosciuta alla doglianza con la quale il GR, lamentando la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c) in relazione agli artt. 526, 500 e 197, lett. d), c.p.p., segnala l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito laddove hanno ritenuto utilizzabili al fine della decisione le dichiarazioni rese dal cap. AN, nonostante che costui versasse in una palese incompatibilità con l'ufficio di testimone, stante l'attività di ausiliario del pubblico Ministero svolta nel medesimo procedimento;
situazione non superabile attraverso l'utilizzabilità dei soli dati appresi nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, poiché la previsione dell'art. 197 c.p.p. tende ad evitare che il ruolo rivestito dal testimone nel procedimento in corso possa in qualche modo riverberare i suoi effetti sulla posizione di imparzialità ed estraneità del testimone.
La conclusione della Corte territoriale, che ha ritenuto utilizzabile al fine del decidere la deposizione del capitano AN - ausiliario del Pubblici Ministero nel corso delle indagini preliminari - circa le indagini svolte in qualità di addetto alla squadra di polizia giudiziaria sui deposito bancari del GR e di alcune persone a lui vicine per parentela o, comunque, di sua fiducia appare conforme al noto indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. VI, 16.3.1995, ric. Albero;
sent. n. 7131, mass. 194752 ed altre) secondo cui il divieto posto dall'art. 197, lett. d), del codice di rito di assumere come testimoni coloro che nello stesso procedimento hanno svolto la attività di ausiliari del giudice o del pubblico ministero riguarda, per quanto concerne (come nella specie) gli agenti di polizia giudiziaria soltanto le deposizioni relative all'attività da costoro svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p. e non anche all'attività che gli stessi hanno direttamente compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria, in riferimento alla quale possano essere assunti come testimoni.
4. Manifestamente infondato è il diverso profilo di nullità che IO AN, lamentando la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, deduce con riferimento all'ordinanza dibattimentale 5.10.1996 nella parte in cui i giudici di appello hanno rigettato le istanze difensive volte ad ottenere sia l'acquisizione di due nastri riguardanti colloqui intrattenuti con RD CA e EL, sia la ammissione del teste RD LA;
richiesta dettata dalla necessità di chiarire sia la natura dei rapporti intercorsi con i predetti testi, sia in particolare l'amicizia con il CA e l'attività professionale svolta in favore del medesimo.
Al riguardo è noto che anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga nella sua discrezionalità di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un. 24.1.1996, Ric. Panigoni). Orbene è dato desumere dal provvedimento impugnato che con valutazione di fatto, non censurabile in questa sede in quanto sostenuta da logica motivazione, i giudici di merito hanno dato esaustivo conto dell'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, escludendo la rilevanza e decisività dei fatti rappresentati con le cennate richieste istruttorie - in larga parte già oggetto di prova testimoniale nel giudizio di primo grado - poiché degli stessi vi era già sufficiente traccia in atti.
5. Non è fondata, altresì, la censura con la quale NN GR, denunciando la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c), 416, secondo comma, 433, secondo comma, 178, lett. c) c.p.p., critica la sentenza impugnata nel punto in cui ha disatteso l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi, e, comunque, omesso di rilevare che irritualmente gli imputati non erano stati rimessi in termini per il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Chiarisce al riguardo il ricorrente che alcuni atti inerenti al procedimento in esame, acquisiti nel corso delle indagini preliminari e "confluiti nel fascicolo del pubblico ministero", erano contenuti in plichi sigillati e che le difese non avevano potuto prendere visione del loro contenuto in quanto gli addetti all'ufficio copie si erano rifiutati di aprire i detti plichi in mancanza di autorizzazione del Pubblico Ministero o del G.I.P. e, di conseguenza di estrarne copia.
A fronte di tale situazione e pur ritenendo sussistente una violazione dell'art. 416, 2^ c., del codice di rito - per il quale, all'atto della presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero del decreto che dispone il giudizio, deve essere messa a disposizione del giudice e delle parti private l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari - i giudici avevano ritenuto che la conseguente nullità, da ricondurre nella categoria di quelle intermedie, fosse stata tardivamente eccepita ben oltre i termini di cui all'art. 182, 2^ c., del codice di rito. Ciò sul rilievo che, a differenza del coimputato OL AN EM, che aveva ritualmente dedotto l'eccezione in questione nel corso dell'udienza preliminare, la difesa del GR si era limitata ad associarsi all'eccezione del collega soltanto in sede di atti preliminari al dibattimento.
Palese era, secondo i ricorrenti, l'errore in cui erano incorsi i giudici di merito non solo in quanto la nullità, definita intermedia, verificatasi prima del giudizio, era stata ritualmente dedotta nel corso del procedimento di primo grado a termini degli art. 182, 2^ comma, 180, 181 c.p.p., ma anche perché l'impossibilità per l'imputato di esercitare con pienezza il diritto alla prova aveva assunto un significato quanto mai pregnante nelle fasi procedimentali successive all'udienza preliminare, si era risolta nella violazione degli art. 433 e 466 c.p.p. e, in quanto verificatasi dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e nel corso degli atti preliminari al dibattimento, doveva ritenersi ritualmente eccepita in tale sede e, comunque, rilevabile a norma dell'art. 180 c.p.p. fino alla deliberazione della sentenza di secondo grado.
Al riguardo risulta dalla sentenza impugnata, e del resto è ammesso dallo stesso GR nel suo ricorso, che gli atti - la cui consultazione non sarebbe stata possibile nella fase prodromica all'udienza preliminare, ancorché essi fossero stati allegati al fascicolo del Pubblico Ministero e così messi a disposizione delle difese in conformità a quanto comunicato ai sensi dell'art. 419 c.p.p. con l'avviso di fissazione di udienza - riguardavano documentazione sequestrata dalla guardia di finanza, contenuta in plichi, depositati in cancelleria e sigillati à termini dell'art.260 c.p.p. in quanto corpo di reato o cose pertinenti al reato, il suo esame era, pertanto, possibile, previa opportuna richiesta, eventualmente accompagnata da istanza di concessione di termine a difesa, di rimozione dei sigilli nel rispetto della procedura di cui all'art. 261 c.p.p.. Questo premesso e prima ancora di esaminare la dedotta inosservanza da parte della Corte di appello del regime codicistico della nullità - nella specie correttamente ricondotta dalla Corte di appello nell'ambito delle nullità a regime c.d. intermedio poiché, pur riguardando l'assistenza dell'imputato, non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 179 c.p.p. - va sottolineato che, secondo quanto è dato desumere dal provvedimento imputato, il GR si è limitato, nel corso del giudizio di primo grado e per la prima volta, ad associarsi alla eccezione sollevata dal coimputato OL fin dagli atti introduttivi dell'udienza preliminare e rinnovata in sede di atti preliminari al successivo dibattimento.
Non risulta, cioè, che l'attuale ricorrente abbia mai avanzata rituale istanza - eventualmente accompagnata dalla richiesta di un termine a difesa - di esaminare gli atti, la cui libera visione era allo stato impedita, ma non preclusa in termini assoluti, dalla doverosa cautela conseguente all'adottato provvedimento di sequestro della documentazione.
In sostanza la parte era in condizione di esercitare pienamente i diritti riconosciutile direttamente dall'ordinamento, previa rimozione, seppure con comprensibile ma inevitabile disagio, degli ostacoli che si frapponevano alla libera ed incondizionata consultazione dei documenti.
Manca, quindi, la prova di un'effettiva lesione del diritto di difesa, per cui non è ravvisabile l'eccepita nullità. In tal senso va condiviso, seppure con diversa motivazione, la reiezione dell'eccezione in esame da parte dei giudici di appello.
6. Non può avere seguito formale, nemmeno il connesso rilievo che IO AN, BI RT e EN US, denunciando la violazione degli art. 587, 416, 2^ comma, e 178, lettera c), del codice di rito, muovono alla sentenza impugnata con riferimento al diniego dell'effetto estensivo - richiesto per la prima volta nel corso del giudizio di appello - della nullità del decreto che dispone il giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, dichiarata dai giudici di appello soltanto nei confronti del coimputato OL AN EM e conseguente, come dianzi precisato, al fatto che non era stata resa possibile la consultazione - da costoro, peraltro, mai richiesta - di una parte degli atti conservati in plichi sigillati.
La deduzione della cennata violazione del diritto di difesa incide, infatti, sul rapporto processuale esclusivamente per quanto concerne la parte che secondo la propria strategia processuale difensiva ha inteso avvalersene.
7. Collegata, ed egualmente infondata, è l'ulteriore doglianza che NN GR, lamentando la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c), in relazione agli art. 416, 2^ c., 433, 2^ c., e 191, 2^ c., del codice di rito deduce con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli atti sequestrati, riguardanti la sua posizione bancaria, nonostante che gli atti medesimi non fossero stati regolarmente depositati dal Pubblico Ministero al termine delle indagini preliminari.
Si riferisce il ricorrente all'obbligo del Pubblico Ministero, sancito dal secondo coma dell'art. 416 c.p.p., di trasmettere con la richiesta di rinvio a giudizio tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P. nel momento in cui, caduta la segretezza delle indagini, viene portato a conoscenza dell'imputato il materiale probatorio raccolto dall'accusa.
La doglianza, seppure non esposta nei precedenti gradi di giudizio, è ammissibile poiché l'inutilizzabilità degli atti, eccepita dalla difesa del GR, è una sanzione che non è limitata ad una sola fase processuale, ma può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tuttavia la stessa non può avere seguito, poiché, come ammesso dallo stesso imputato (cfr. il punto 5 che precede), i cennati atti erano stati regolarmente depositati, ancorché in plichi sigillati.
8. Non sussiste la violazione di legge ed il vizio della motivazione che NN GR e BI RT denunciano con riferimento agli art. 317,, 357 e 358 c.p., risultando, a loro avviso, omessa ogni indagine in ordine alla qualità di pubblico ufficiale nel compimento dei fatti per cui è processo. In particolare il GR, rammentando che tale qualità deve essere "individuata sulla base della funzione effettivamente esercitata" e non del mero inserimento nel pubblico impiego, sostiene che i rapporti intrattenuti, quale membro del comitato degli investimenti e del consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza, con i privati imprenditori si svolgevano su un piano di assoluta parità, secondo norme di diritto privato, per cui tale attività non poteva ritenersi espressione di pubblica funzione.
A sua volta l'RT lamenta che tale qualifica sia stata riconosciuta con riferimento a tutta la fase precontrattuale, prescindendo del tutto dalla fase successiva, caratterizzata dalla parità contrattuale delle parti e non finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo.
Devesi brevemente sottolineare, per quanto qui interessa, che a norma dell'art. 357 c.p., come novellato dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, è pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Nel concetto di poteri autoritativi rientrano non soltanto i c.d. poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono atti di volontà della pubblica amministrazione con esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un piano non paritetico, non di diritto privato, rispetto all'autorità che tale potere esercita.
Orbene, contrariamente all'avviso espresso dai due ricorrenti, non vi è dubbio che tale qualità di pubblici ufficiali competa ai membri tanto del Consiglio di amministrazione del Ministero del Tesoro, Direzione generale degli Istituti di previdenza, quanto al più ristretto Comitato degli investimenti costituito all'interno dell'anzidetto Consiglio di amministrazione.
Costoro, infatti, erano preposti all'amministrazione delle casse pensioni di alcune categorie di pubblici dipendenti ed in particolare all'impiego di fondi patrimoniali in acquisti di immobili, anche in corso di costruzione o su progetto. In tale qualità formavano e manifestavano la volontà della pubblica amministrazione secondo articolate e predeterminate procedure - analiticamente richiamate nella sentenza di primo grado - che, tuttavia, lasciavano ampia discrezionalità quanto all'ubicazione, alla destinazione ed allo stato di conservazione dell'immobile da acquistare. Nè vale enfatizzare oltre misura la fase successiva alla deliberazione di acquisto, che portava alla stipula secondo norme di natura prettamente civilistica del relativo contratto, caratterizzato senza dubbio dalla parità delle parti, trattandosi dell'atto conclusivo strettamente attinente all'esercizio di una pubblica funzione.
9. Con altri distinti mezzi, da trattare congiuntamente in quanto coinvolgono la medesima questione NN GR, IE LE, EN US, BI RT, IO AN denunciano la violazione di legge con riferimento agli art. 513, 2^ comma, c.p.p. e 6 della legge 7.8.1997 n. 267 risultando poste a base dell'affermazione della loro responsabilità penale le dichiarazioni del NNni e - secondo il US - del IE, entrambi imputati di reato connesso, acquisite agli atti dopo che i medesimi si erano in larga parte avvalsi della facoltà di non rispondere ed utilizzate al fine del decidere.
Secondo i ricorrenti le note modificazioni apportate con la cennata legge al sistema processuale dovrebbero essere ritenute di generale ed immediata applicazione, in virtù dell'espressa deroga al principio "tempus regit actum" applicabile, nonostante il silenzio del legislatore, anche in sede di legittimità.
Una diversa interpretazione dell'art. 6 citato giustifica, secondo i ricorrenti, il dubbio di costituzionalità della detta disposizione legislativa con riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione e sull'assunto dell'irragionevolezza dell'esclusione per il giudizio di legittimità del nuovo regime predisposto in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni anzidette dall'art. 513 c.p.p. nonché delle ulteriori facoltà consentite alle parti dalla norma in questione. La censura non può essere condivisa.
Si deve convenire con i ricorrenti, in conformità all'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (sent. 25.2.1988, dep. il 7.4 successivo, ric. Gerina), che in tema di istruzione dibattimentale le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, che contengono la disciplina transitoria della nuova normativa posta dall'art. 513 c.p.p. in ordine alle letture non più consentite, trovano applicazione in tutti i processi in corso, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; con la precisazione che, in quest'ultimo caso, detta applicazione deve avvenire con le forme imposte dalla peculiare natura di tale giudizio, ossia mediante il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutilizzabili e del rinvio al giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno chiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, sempre che - tra l'altro, e per quanto qui interessa - sia accertata in sede di legittimità la rilevanza sul dictum contenuto nella sentenza impugnata degli elementi probatori desunti dalla lettura, non più consentita, delle dichiarazioni predibattimentali.
Orbene, proprio l'applicazione di quest'ultimo principio consente di superare la censura qui in esame.
Ed invero si desume dalle sentenze di merito che i due imputati di reato connesso e cardini dell'accusa (IO IE e IO NNni) si sono in parte rifiutati di rispondere, durante il loro esame, alle domande che gli erano state poste;
tuttavia le loro dichiarazioni accusatorie sono state ritenute nel complesso meritevoli di piena attendibilità in quanto ribadite più volte nel corso dell'udienza dibattimentale, circostanziate e del tutto idonee a fornire un articolato e coerente quadro della vicenda che qui interessa.
Sulla base di tale motivazione, in ordine alla quale le parti non hanno fornito con i loro ricorsi utili delucidazioni, non è possibile in alcun modo a questa Corte scorporare le dichiarazioni predibattimentali da quelle dibattimentali e, soprattutto, controllare la struttura argomentativa della decisione impugnata per stabilire il reale peso che alle prime è stato attribuito nella pronuncia e se la scelta della soluzione adottata sarebbe stata la stessa, anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza - come sembra - di altri elementi probatori ritenuti sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
10. Con vari mezzi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro interferenti, tutti gli imputati lamentano sotto vari profili violazione di legge sostanziale e processuale, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento:
- all'omesso esame delle procedure e dei criteri di acquisto degli immobili da parte degli istituti di previdenza, prefissati proprio dal GR e la prevedevano all'esito di una complessa procedura anche l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
- all'impossibile ed apodittica conclusione dei giudici di merito secondo cui le decisioni inerenti gli acquisti immobiliari da effettuare venivano di fatto adottate dal comitato degli investimenti, tralasciando così di valutare che questo organismo era stato costituito come una struttura subconsiliare al fine di facilitare i lavori del consiglio di amministrazione, cui era demandata ogni decisione;
- al giudizio di attendibilità dei due chiamanti in correità IO NNni e IO ER, formulato in forma perplessa e senza apprezzare l'evidente ruolo di dubbia liceità svolto in epoca anteriore ai fatti per cui è processo, la progressione delle dichiarazioni accusatorie - peraltro non accompagnato dall'indicazione di qualificanti circostanze di tempo, luogo e modalità dell'asserita consegna di somme di denaro - secondo lo stato delle indagini, il rifiuto da costoro opposto di dare in parte risposta all'interrogatorio e, comunque, alle domande chiarificatrici della difesa;
- all'individuazione di uno stato di preminenza del pubblico ufficiale, muovendo da considerazioni socio-politiche di ordine generale sullo stato dell'imprenditoria edilizia e sul fenomeno concussivo e corruttivo nell'ambito della pubblica amministrazione per finalità di partito e personali, avulse tuttavia da ogni concreto supporto probatorio e dal doveroso rilievo dell'intervento di personaggi di dubbia personalità legati da rapporti di amicizia con il NNni;
- all'inquadramento nello schema della concussione di fatti che ben difficilmente avrebbero potuto ricevere tale qualificazione in considerazione delle condotte delle parti lese e dell'evidente vantaggio da costoro conseguito con le reiterate e particolarmente onerose vendite immobiliari;
- alla violazione dei principi della personalità della responsabilità penale e del concorso di persone nel reato, atteso che nella sostanza la sola partecipazione a deliberazioni collegiali era stata ritenuta, in alcuni casi, sintomatica della adesione al programma illecito perseguito da alcuni componenti il Collegio;
- all'ammissione di ogni indagine in relazione ad elementi di estrema valenza probatoria quali l'attività di mediazione svolta in favore di alcuni imprenditori (IO AN); la insussistenza di qualsivoglia carica all'interno del Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e l'incarico di consulente ricevuto dopo il pensionamento (EN US); la situazione patrimoniale non compatibile con i presumibili proventi di attività concussive (LE, SC, US) o comunque giustificabile (GR);
l'assenza di contatti con imprenditori (GR, SC, LE) e l'inesistenza di attività di relatore per acquisti immobiliari (US, SC, LE);
- all'irrilevanza delle ammissioni di aver percepito somme di denaro, essendo state tali dichiarazioni consigliate dal Pubblico Ministero onde evitare l'adozione della custodia cautelare in carcere (GR) e non essendo stata accertata la consapevolezza dell'illecita provenienza della somma ricevuta peraltro a due anni di distanza dalla delibera di acquisto cui la dazione sarebbe collegata (BI RT in relazione alla vicenda Damia).
Le esposte doglianze sono fondate.
La contestazione dell'osservanza da parte dei giudici di merito dei principi concernenti la valutazione della chiamata in correità di IO NNni, cardine dell'accusa, con conseguenti riverberi sull'impianto motivazionale nel suo complesso, costituisce il punto centrale delle critiche di tutti i ricorrenti.
Al riguardo ritiene la Corte di dover rammentare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nella valutazione della chiamata in correità a mente dell'art. 192, 3^ comma, c.p.p. il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi prossima o remota della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa rivolta ai coautori degli episodi delittuosi. Ad un simile accertamento deve, poi, seguire la verifica, dapprima dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce dei criteri della precisione, completezza, costanza, spontaneità e ragionevolezza, e, quindi, dell'esistenza di elementi di prova che confermino l'attendibilità di tali dichiarazioni e che - nell'ipotesi, come nella specie, di plurime dichiarazioni accusatorie rivolte ai componenti di un collegio - riguardino ognuno dei fatti denunciati e la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate. Il nostro ordinamento è, infatti, informato al principio della personalità della responsabilità penale, la cui affermazione presuppone la dimostrazione che il soggetto interessato abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico alla realizzazione dell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti.
Con l'avvertenza che il giudice deve compiere il cennato esame secondo l'indicato criterio logico, perché non si può procedere ad una valutazione della chiamata di correo rapportandola agli elementi di conferma se prima non si chiariscono tutti gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.
Ebbene a tali regole non è informato il provvedimento impugnato, ove si consideri che i giudici di merito hanno ritenuto di poter accedere all'esame dei c.d. riscontri esterni ancorché le dichiarazioni del NNni fossero, per loro stessa ammissione, nella sostanza viziate da inattendibilità soggettiva in quanto lacunose, caratterizzate da progressione secondo lo stato delle indagini, "interessate e solo parzialmente veritiere" e, quindi, "pur non potendo assurgere agli onori di prova principe anche alla luce del disposto dell'art. 192, 3^ comma, c.p.p.", costituissero soltanto "una buona base di partenza".
Il vizio della sentenza è ancora più evidente laddove, da un canto, si utilizzano acriticamente come elementi di riscontro le dichiarazioni delle stesse persone offese, palesemente interessate alla formulazione in termini di concussione dell'accusa, e, dall'altro canto, muovendo dalla considerazione che la decisione dell'organo collegiale veniva assunta - a detta del NNni - utilizzando una maggioranza precostituita, ritiene che le "chiamate in correità mantengano la loro valenza probatoria a carico di quei chiamati, i quali, pur non essendo oggetto di specifici riscontri individuali, ben si inseriscono nell'organismo legale rivelato e riferito dal chiamante".
Affermazione, quest'ultima, tanto più inaccettabile in quanto prescinde del tutto dalla doverosa analisi sia delle concrete funzioni svolte da ogni singolo chiamato in relazione ai vari episodi delittuosi contestati, sia - per lo più - dalle circostanze di tempo, luogo, modalità ed entità delle consegne di denaro, sia dell'eventuale compatibilità della situazione patrimoniale di ogni chiamato con gli ordinari proventi economici.
Ma anche in ordine alla qualificazione come concussione degli episodi contestati la sentenza non si sottrae alle critiche dei ricorrenti. È appena il caso di precisare che il delitto di concussione è qualificato dalle caratteristiche del rapporto che si instaura tra il pubblico ufficiale ed il soggetto passivo, nel senso che questi è costretto o indotto, minacciosamente o fraudolentemente, a soggiacere all'ingiusta pretesa, con creazione cioè di una situazione che non lascia alternativa. Questo delitto non è, invece, ravvisabile qualora il privato si determini alla dazione o alla promessa allo scopo di trarre un vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale. Orbene, come già dinanzi precisato, un excursus storico - sociologico costituisce la premessa dell'affermazione che il NNni, quale longa manus della precostituita maggioranza collegiale, avrebbe reso edotti i singoli imprenditori che, qualora non avessero pagato le percentuali richieste, sarebbe venuta meno la prospettiva di concludere, a preferenza di altri offerenti, contratti miliardari per immobili difficilmente commerciabili o, a volte, ancora in costruzione, e l'iter contrattuale, qualora già accettata l'offerta di vendita, non sarebbe proseguita.
Tenuto conto di questi rilievi appare evidente che la condotta concussiva non risulta evidenziata con chiarezza - specie ove si consideri che in qualche caso il versamento di somme di denaro è stato oggetto di vera contrattazione - e che in ogni caso mancano le doverose precisazioni in ordine all'accordo concussivo tra il NNni e gli altri imputati.
Non è contestabile, cioè, che il NNni abbia ricevuto somme di denaro e che una parte di esse sia stata versata a qualche imputato, ma non risulta assolutamente dimostrato che ciò sia avvenuto nel quadro di un accordo concussivo con i chiamati.
Si rende, quindi, inevitabile un nuovo giudizio in ordine alla valenza della chiamata in correità, al rapporto instauratosi tra il soggetto pubblico ed i privati imprenditori e alla corrispondente qualificazione del reato.
La decisione di annullamento che deve adottarsi comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in cancelleria il 24 giugno 1999