Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 83
CASS
Sentenza 5 gennaio 2001

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Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 83
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 83
    Data del deposito : 5 gennaio 2001

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