Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
In sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2003, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/11/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1826
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 06307/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona;
nel procedimento penale a carico di:
RO BR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 14/5/02 del Tribunale di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Hinna Danesi F., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Ancona, con sentenza 14/5/2002, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicava a RO BR la pena concordata di mesi tre di reclusione, sostituiti con la pena pecuniaria della multa, determinata in euro 3.420,00, in relazione ai reati di cui agli art. 336, 337 e 582-585 c.p., unificati dal vincolo della continuazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte territoriale, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 444 c.p.p., 53 della legge n. 689/81 e 51 del d. ls. n. 213/98: l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, doveva essere effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva;
conseguentemente, doveva ritenersi illegale la determinazione della pena della multa in euro 3.420,00, anziché in euro 3486,00. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che, secondo il chiaro disposto dell'art. 51/2^-3^ del d. ls. n. 213/98, "...ogni sanzione penale... espressa in lire... è tradotta in euro secondo il tasso di conversione.... Se l'operazione di conversione... produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali". L'arrotondamento, quindi, incide esclusivamente sulla sanzione che il giudice va a determinare.
Ciò posto, nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria della specie corrispondente, la determinazione dell'ammontare di quest'ultima non può essere inferiore al calcolo finale risultante dall'applicazione del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p.. Quest'ultima disposizione non ha ne' natura sostanziale ne' natura processuale, ma assolve semplicemente una funzione strumentale all'individuazione, quando determinate situazioni lo richiedono, del rapporto che deve intercorrere tra il bene-libertà e il bene-patrimonio e, quindi, dell'entità della sanzione penale che nel caso specifico viene in considerazione. In sostanza, tale norma, di per sè, non prevede alcuna "sanzione penale" espressa in lire, la quale, pertanto, non è soggetta alla regola, ex art. 51 d. ls. n. 213/98, della conversione in euro e del relativo arrotondamento dei decimali;
tale regola va applicata soltanto sulla sanzione determinata dopo il calcolo conseguente al ragguaglio, secondo il parametro di riferimento.
Ne consegue che la pena pecuniaria concordata in sede di patteggiamento e ratificata dal giudice è illegale, perché si è proceduto preventivamente all'arrotondamento del parametro di ragguaglio (euro 38, anziché euro 38,73), laddove si sarebbe dovuto, effettuando il relativo calcolo sulla base di euro 38,73 per ogni giorno di detenzione, fissare la misura finale della sanzione pecuniaria sostitutiva e procedere, quindi, al relativo arrotondamento di questa.
Poiché il calcolo corretto comporta una sanzione pecuniaria di entità più elevata, non è possibile procedere alla correzione in questa sede, perché ciò determinerebbe un'alterazione dei termini dell'accordo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, poiché l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno raggiunto e il giudice lo ha recepito comporta anche il venire meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento. Gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi, per cui il giudice valuterà allora ex novo se recepirlo o meno, o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004