Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, è legittima la confisca di beni (nella specie titoli di credito) dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, disposta dal giudice di appello ad integrazione del provvedimento di primo grado, non essendo affermata, ne' nella legge processuale, ne' in principi costituzionali, la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, ne' potendo configurarsi violazione del divieto di "reformatio in peius" in caso di estensione della misura reale a beni che avevano già formato oggetto di sequestro cautelare d parte del primo giudice. (Nella specie si trattava di titoli cambiari che per mero disguido, consistito nell'omessa trasmissione da parte del custode giudiziario, non erano stati sottoposti alla cognizione del tribunale e la cui confisca la S.C. ha ritenuto doverosa in forza del vincolante meccanismo previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 575 del 1965).
Nel processo di prevenzione non si applica l'art. 513 cod. proc. pen. che concerne univocamente la sola formazione della prova nel giudizio penale di cognizione, laddove in sede di prevenzione si esige unicamente la sussistenza di indizi, a nulla rilevando il disposto dell'art. 4, comma undicesimo, della legge n. 1423 del 1956 che rinvia alla disciplina codicistica per i rimedi avverso i decreti del giudice della prevenzione, giacché detto rinvio riguarda espressamente le sole disposizioni generali sulle impugnazioni.
Ai fini della legittimità delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, non occorre dimostrare il collegamento causale tra le acquisizioni patrimoniali e la supposta appartenenza ad associazione di tipo mafioso, richiedendo l'art. 2-ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 unicamente il ragionevole convincimento che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (Fattispecie in tema di confisca di beni a sorvegliato speciale di p.s. in relazione, tra l'altro, anche a reati di natura fiscale e al reato di usura).
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 02/07/1998
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 3964
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N.14594/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RC RO n. il 04.12.1933
2) US NA RI N. IL 11.08.1951
3) RC IR N. IL 27.06.1974
4) GU RE N. IL 01.04.1970
avverso decreto del 02.02.1998 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraro GIUSEPPE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto in epigrafe la C.A. di Torino ha confermato il decreto del locale tribunale in data 13.6.1997, che aveva applicato ad UR CO la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per 4 anni, con obbligo di soggiorno in Torino, quale indiziato di appartenenza ad associazione per delinquere di tipo mafioso e di pratica dell'usura, nonché la misura reale della confisca di beni mobili ed immobili intestati al predetto ed ai suoi familiari (coniuge, figlio e figlia convivente del coniuge). A fondamento della misura personale venivano addotti i seguenti elementi:
- precedenti per bancarotta fraudolenta ed associazione per delinquere;
- stretti ed abituali rapporti con noti soggetti appartenenti alla criminalità calabrese trapiantata in Piemonte, taluni dei quali non estranei ai predetti fatti di bancarotta;
- cointeressenza con elementi criminali in affari illeciti nel settore dell'edilizia e degli appalti nonché in campagne elettorali finalizzate all'elezione di persone strumentalizzabili a fini delittuosi;
- coinvolgimento in un episodio di estorsione in danno di certo IU, aggiudicatario di appalto, cui venivano imposti il pagamento di tangenti e la stipulazione di sub-appalti, uno dei quali in favore di fratello del proposto;
- comportamento sintomaticamente omertoso tenuto in occasione di una rapina subita ad opera di tale Inserra, non denunciata dall'UR, che provvide ad indagare personalmente e ad imporre una taglia sui colpevoli;
- coinvolgimento in traffici illeciti di preziosi gestiti con pregiudicati e pratica dell'usura, suffragata dall'esito di intercettazioni telefoniche, da dichiarazioni di taluni soggetti passivi (tali EL ed AN) indottisi a provocare l'intervento di un malavitoso per contrastare le minacciose pretese del proposto - e dal sequestro presso l'UR di numerosi titoli di credito emessi senza identificabili cause sottostanti.
A fondamento della misura patrimoniale, premessa l'irrilevanza della cessazione dell'applicazione della misura personale provvisoria per effetto di una sentenza di annullamento di questa corte motivata con il mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge, ma non con l'esclusione della pericolosità del proposto, essendo la confisca dei beni stata disposta contestualmente all'imposizione della misura personale definitiva, venivano, invece, posti, a seguito di un'analitica e compiuta disamina delle vicende patrimoniali della famiglia UR, i seguenti elementi:
- carenza di prove di una qualsiasi produzione di redditi da parte della s.n.c. "Cara", costituita nel 1976 e verosimilmente alimentata con il provento delle menzionate distrazioni fallimentari;
- mancata dimostrazione della liceità dei mezzi di provvista per i numerosi acquisti di cespiti immobiliari e della effettiva entità dell'utile ricavato dalle operazioni connesse all'acquisto ed alla successiva vendita dei beni stessi, con particolare riguardo ad un immobile sito in Torino, via S. Agostino, per la mancata conoscenza dei reali prezzi di acquisto, sicuramente di gran lunga eccedenti quelli ufficialmente dichiarati, come desumibile dai valori di stima successivamente attribuiti agli immobili;
- mancata prova di redditività della s.r.l. "Pianeta Moda", costituita nel 1987, nemmeno con l'ipotesi di proventi "in nero" accreditata, sulla base di una contabilità non ufficiale, dal perito di ufficio, non avendo costui tenuto conto dell'attività di prestito ad usura svolta dal proposto;
- effettiva disponibilità da parte dell'UR anche dei beni in titolarità formale dei congiunti e delle quote societarie intestate, a seguito di cessioni senza corrispettivo, agli stessi familiari, risultando la gestione societaria di fatto pur sempre esercitata, in posizione di preminenza, dal proposto;
- confiscabilità, ad integrazione di quanto disposto dal tribunale, di 27 cambiali preventivamente sequestrate e pervenute alla C.A. dal tribunale, cui erano state tardivamente rimesse dall'amministratore giudiziale dei beni in sequestro.
Hanno proposto ricorso l'UR e, nella qualità di terzi, la moglie US NN IA, il figlio UR IR nonché IN ET, figlia convivente della US.
L'UR, per il tramite del difensore, deduce:
- vizio di motivazione e violazione di legge nonché mancata assunzione di prova decisiva in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio, criminoso e di connessione tra tale pretesa appartenenza ed i proventi di altre pretese attività illecite del soggetto;
- indebita rilevanza indiziante attribuita alle frequentazioni del proposto e sua estraneità ad attività edilizie illecite;
- sopravvenuto annullamento per mancanza di indizi della misura cautelare a suo carico emessa per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. e mancata contestazione del reato di estorsione per i fatti concernenti il costruttore IU;
- assenza di riscontri da parte della US sui comportamenti legati alla vicenda Inserra;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti non direttamente esaminati, nonostante le richieste in tal senso, nel procedimento di prevenzione;
- contraddittorietà di risultanze sui pretesi traffici di preziosi e carenza di motivazione sulla configurabilità degli estremi costitutivi di un'attività usuraria (tassi praticati, condizioni dei mutuatari) nonché erronea interpretazione delle risultanze della vicenda EL-AN ed indebita svalutazione dell'archiviazione intervenuta sull'ipotesi di usura in danno dei predetti (con successiva apertura di procedimento per calunnia a loro carico) oltreché inattendibilità delle dichiarazioni sfavorevoli in argomento rese dal malavitoso Gimondo;
- illegittimità dell'estensione della presunzione di illecita provenienza dei beni all'intero patrimonio familiare, in luogo della doverosa disamina per ogni singolo cespite;
- inesistenza di collegamenti con malavitosi in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta ed imputabilità al decorso del tempo del mancato reperimento della documentazione della s.r.l. "Cara" e della conseguente dimostrazione della sua redditività;
- vizi di motivazione in punto di valutazione del risultato delle speculazioni immobiliari, dandosi per scontata l'indimostrata esistenza di compromessi non esibiti e non essendo probanti le stime degli immobili eseguite dopo il loro restauro, e di confutazione delle risultanze peritali sui proventi "in nero" della s.r.l. "Pianeta Moda";
- travisamento di fatto circa la ritenuta posizione dominante del proposto in seno a detta società.
I terzi intervenuti, a mezzo di difensore e personalmente, oltre ad asserite violazioni di legge e pretesi vizi motivazionali dedotti anche dal proposto, denunciano:
- violazione dell'art. 2 ter, co. 6, l. 565/1975 per essere stata la misura patrimoniale adottata dopo la cessazione, per effetto di annullamento pronunciato da questa corte, della misura personale dell'obbligo di soggiorno disposta in via provvisoria ex art. 6, co. 2, l. 1423/1956;
- violazione dell'art. 597 c.p.p. e dell'art. 24 Cost. per la disposta confisca, in secondo grado, di cambiali non considerate dal decreto di primo grado, con violazione della garanzia dei tre gradi di giurisdizione e con indebita "reformatio in peius" per mancanza di appello del p.m.;
- insussistenza di una presunzione di appartenenza al proposto dei beni intestati ai suoi prossimi congiunti;
- omessa considerazione dei flussi finanziari e della loro successione cronologica, con particolare riguardo alla circostanza che il prezzo di pagamento dell'acquisto dell'immobile di via S. Agostino fu rateizzato e gli alloggi subito locati ed all'irrilevanza, sulla formazione del patrimonio, dei pregressi fallimenti, da cui il proposto non trasse alcun vantaggio, avendo pagato integralmente tutti i creditori del primo e non avendo commesso condotte distrattive nel secondo;
- legittima provenienza dei beni acquistati previa concessione di mutui bancari (questione prospettata con motivi aggiunti anche dal difensore dell'UR) e mancata considerazione del fatto che fu la US a trattare con i venditori ed a sottoscrivere l'atto di cessione al comune di Torino dell'immobile di via S. Agostino, curando personalmente l'intera operazione ed assumendo, in epoca non sospetta, la carica di amministratore della società che gestiva l'immobile;
- impiego dei proventi della società "Pianeta Moda", asseritamente gestita dalla US e non dal marito, per far fronte agli oneri dei mutui immobiliari contratti.
I ricorsi sono infondati.
La puntuale, ancorché sintetica, esposizione dei motivi d'impugnazione, con il relativo catalogo di doglianze, denota in modo palese come queste attengano in misura preponderante a profili di merito del decreto impugnato, non riesaminabili in sede di legittimità in quanto già esaminati e decisi nei precedenti gradi ed assistiti da esaurienti e congrue motivazioni, immuni da vizi di illogicità (tanto più manifesta) cui i ricorrenti insistono ad opporre proprie personali letture ed interpretazioni delle complesse risultanze processuali che non possono trovare ingresso davanti a questa corte.
Si tratteranno, dunque, qui di seguito, unicamente le questioni attinenti a motivi proponibili con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 606 C.P.P., dovendosi, ulteriormente, rilevare l'irricevibilità della memoria depositata in data 23.6.1998 nell'interesse dei terzi in quanto tardiva a norma dell'art. 611, 1 comma, u.p., c.p.p.
Tanto premesso, quanto alla misura personale (su cui propongono inammissibilmente talune censure anche i terzi intervenuti), si osserva:
- con riferimento all'invocato annullamento (o revoca) della misura cautelare custodiale per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed all'archiviazione per il reato di usura (peraltro concernente la sola vicenda EL/AN) nonché all'eccepita carenza di contestazione del reato di estorsione per la vicenda IU la C.A. ha esattamente richiamato il principio consolidato di autonomia del processo di prevenzione rispetto al procedimento penale, esponendo doviziosamente e congruamente le ragioni per cui le risultanze fattuali acquisite giustificano la configurabilità di significativi indizi di reità a carico del prevenuto;
- deve escludersi in radice l'applicabilità al processo di prevenzione della disciplina di cui al novato art. 513 c.p.p., che concerne univocamente la sola formazione della prova nel giudizio penale di cognizione, laddove in sede di prevenzione si esige unicamente la sussistenza di indizi;
ne' vale richiamare il disposto dell'art. 4, co. 11, l. 1423/1956 circa il rinvio alla disciplina codicistica per i rimedi avverso i decreti del giudice della prevenzione, essendo detto rinvio espressamente operante, ex art. 680, III co., C.P.P., per le sole "disposizioni generali sulle impugnazioni", ovvero per gli artt. 568 - 592.
Quanto, poi, alla misura patrimoniale, si rileva:
- manifestamente infondata è l'eccezione peraltro dedotta solo dai terzi della sua inapplicabilità per la previa intervenuta cessazione della misura del soggiorno obbligato imposta in via provvisoria e cautelare all'UR ex art. 6, II comma, l. 1423/1956, essendo - come già ineccepibilmente osservato dai giudici di merito - la misura patrimoniale stata disposta contestualmente a quella personale e costituendo l'applicazione di una misura personale provvisoria un passaggio meramente eventuale e non necessario della procedura, di talché nessuna efficacia le sue sorti possono esplicare sul seguito del procedimento. Nessuna violazione dell'art. 2 ter, co. 6, l.575/1965 è dato, dunque, ravvisare nel caso di specie, posto che la norma, prevedendo la possibilità di disporre la confisca dei beni anche dopo l'applicazione della misura personale, considera, evidentemente, ipotesi normale quella di una loro applicazione contestuale e, quando - nell'ipotesi di applicazione successiva della misura reale - esige che non sia cessata quella personale, si riferisce in modo palese alla misura definitiva e non anche a quella (peraltro diversa in quanto consistente nel solo obbligo o divieto di soggiorno) adottabile discrezionalmente ed eccezionalmente in via provvisoria, in presenza di "motivi di particolare gravità";
- non occorre dimostrare il collegamento causale tra le acquisizioni patrimoniali e la supposta appartenenza ad associazione di tipo mafioso, richiedendo l'art. 2 ter, II co., l. 575/1956 unicamente il ragionevole convincimento che i beni siano frutto di attività illecite (di qualsiasi natura, ivi incluse condotte di evasione fiscale come quelle in parte addotte in proprio favore dai ricorrenti) o ne costituiscano il reimpiego (v., "ex plurimis" in senso conforme, Cass., sez. II, 15.1.1996, Anzelmo, C.E.D. Cass., rv. 204.036 e sez. V, 10.11.1993, Ciancimino, id., rv. 196461);
- la disamina della situazione patrimoniale del proposto e del suo nucleo familiare risulta analiticamente condotta con riferimento ai singoli cespiti ancorché il sequestro, prima, e la confisca, poi, abbiano riguardato la loro totalità, essendosi - con incensurabili valutazioni di merito - esclusa la dimostrazione di una qualsiasi fonte lecita di reddito ed essendo state tutte le speculazioni immobiliari, ancorché produttive di qualche utile, ricondotte ad un iniziale processo di capitalizzazione occulto ed ingiustificato, di talché, dimostrato il vizio di origine, irrilevante diviene la eccepita redditività di operazioni geneticamente riconducibili a reimpiego di fondi di ragionevolmente presunta provenienza illecita e di mai comprovata legittima acquisizione (v. i riferimenti fattuali ai fallimenti ed ai fatti di bancarotta fraudolenta precedenti o coevi agli investimenti immobiliari, i più che logici rilievi dei giudicanti sull'inattendibilità dei denunciati prezzi di acquisto a fronte dei successivi prezzi di stima e di vendita nonché l'assenza di ogni documentazione o di valida documentazione ufficiale delle gestioni societarie, in una con gli elementi indiziari raccolti a carico del proposto, oltreché per il delitto associativo, per illeciti traffici in preziosi ed attività usuraria, indipendenti o connessi al suo radicamento nella criminalità organizzata);
- la presunzione di disponibilità, da parte del proposto, dei beni intestati al coniuge, ai figli ed ai conviventi è stata affermata da questa corte (v., tra le più recenti, sez. II, 5.12.1996, Liso, C.E.D. Cass., rv. 207118 e sez. I, 16.4.1996, Biron, id., rv. 204903) in base al testuale tenore dell'art. 2 bis, co. 3, l. 575/1965, che considera detti soggetti in modo autonomo rispetto ad altri, rendendo meno rigoroso il dovere di verifica del giudice della prevenzione:
nella specie, peraltro, i provvedimenti adottati hanno dato conto, anche con riferimenti a precise risultanze documentali ed al contenuto di conversazioni intercettate, di come dette intestazioni ai prossimi congiunti o conviventi siano avvenute a mero titolo gratuito e senza che i beneficiari abbiano dimostrato alcun autonomo reddito lecito, e di come l'UR abbia sempre di fatto continuato a rivestire un ruolo dominante nella gestione delle società, accreditandosi come il vero titolare sostanziale dell'intero complesso patrimoniale, al di là della formale appartenenza di singoli beni o quote societarie, in tal modo avvalorandosi la presunzione di una loro intestazione fittizia a terzi (senza con ciò escludere che alla gestione delle attività speculative e commerciali abbiano dedicato impegno personale anche i terzi, decisivi essendo la mancata dimostrazione di un loro apporto patrimoniale alle acquisizioni e la loro costante ed effettiva subordinazione al proposto, secondo le ampie e coerenti argomentazioni dei giudici del merito);
- la lecita provenienza dei beni non può essere semplicisticamente tratta dalla comprovata concessione di mutui bancari per taluni degli acquisti immobiliari, dovendosi, nella specie, considerare che - come esposto dai giudici "a quibus" e dedotto dagli stessi ricorrenti - le somme mutuate furono impiegate per onerosi interventi di ristrutturazione piuttosto che per il pagamento del prezzo di acquisto ed occorrendo, poi, fornire la prova della lecita acquisizione dei mezzi finanziari utilizzati per far fronte agli imponenti debiti contratti, nel caso in esame asseritamente adempiuti con gli indimostrati proventi della s.r.l. "Pianeta Moda", a tutto concedere frutto di attività sommersa con corrispettiva evasione fiscale;
- infondati sono, infine, i rilievi circa la legittimità della confisca delle cambiali disposta dalla C.A., ad integrazione del provvedimento di primo grado, non essendo, ne' a livello di legge processuale ne' di legge costituzionale, affermata la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito e non potendosi ravvisare neppure violazione del divieto di "reformatio in peius", desumendosi dall'ordinanza impugnata che la corte territoriale si limitò ad estendere la misura reale a titoli che già avevano formato oggetto di sequestro cautelare e che per mero disguido (omessa trasmissione da parte del custode giudiziale) non erano stati sottoposti alla cognizione del tribunale, con conseguente necessità di intervento del secondo giudice in forza del vincolante meccanismo di cui all'art. 2 ter, III co., l. 575/1965 circa la connessione tra sequestro e successiva confisca.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 1998