Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3964
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, è legittima la confisca di beni (nella specie titoli di credito) dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, disposta dal giudice di appello ad integrazione del provvedimento di primo grado, non essendo affermata, ne' nella legge processuale, ne' in principi costituzionali, la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, ne' potendo configurarsi violazione del divieto di "reformatio in peius" in caso di estensione della misura reale a beni che avevano già formato oggetto di sequestro cautelare d parte del primo giudice. (Nella specie si trattava di titoli cambiari che per mero disguido, consistito nell'omessa trasmissione da parte del custode giudiziario, non erano stati sottoposti alla cognizione del tribunale e la cui confisca la S.C. ha ritenuto doverosa in forza del vincolante meccanismo previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 575 del 1965).

Nel processo di prevenzione non si applica l'art. 513 cod. proc. pen. che concerne univocamente la sola formazione della prova nel giudizio penale di cognizione, laddove in sede di prevenzione si esige unicamente la sussistenza di indizi, a nulla rilevando il disposto dell'art. 4, comma undicesimo, della legge n. 1423 del 1956 che rinvia alla disciplina codicistica per i rimedi avverso i decreti del giudice della prevenzione, giacché detto rinvio riguarda espressamente le sole disposizioni generali sulle impugnazioni.

Ai fini della legittimità delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, non occorre dimostrare il collegamento causale tra le acquisizioni patrimoniali e la supposta appartenenza ad associazione di tipo mafioso, richiedendo l'art. 2-ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 unicamente il ragionevole convincimento che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (Fattispecie in tema di confisca di beni a sorvegliato speciale di p.s. in relazione, tra l'altro, anche a reati di natura fiscale e al reato di usura).

Commentario1

  • 1La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
    Tommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3964
Data del deposito : 2 luglio 1998

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