Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/04/2014, n. 28270
CASS
Sentenza 24 aprile 2014

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Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/04/2014, n. 28270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28270
    Data del deposito : 24 aprile 2014

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