Sentenza 26 settembre 2001
Massime • 1
Le misure cautelari disposte, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/09/2001, n. 39618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39618 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente -
Dott. BRUNO FRANGINI - Componente -
Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Componente -
Dott. TORQUATO GEMELLI - Componente -
Dott. CARLO COGNETTI - Componente -
Dott. ALDO GRASSI - Componente -
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Componente -
Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Componente -
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Componente -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RO, nato a [...] l'8/XII/1952;
avverso l'ordinanza emessa del Tribunale di Firenze in data 23/III/2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. Pasquale Ciampa, difensore del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione proposta;
Osserva Il 2/I/01 RO RD veniva arrestato in territorio di Reggello nella quasi flagranza del delitto di rapina aggravata perpetrato quello stesso giorno, in concorso con AB GL, in danno dell'Istituto di Credito "MPS" di Pontedera. Il giorno successivo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, interrogato lo RD, ne convalidava l'arresto, emetteva nei di lui confronti - ai sensi dell'art. 27 c.p.p.- ordinanza di custodia cautelare in carcere e, dichiarata la propria incompetenza territoriale, disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale da ultimo indicato emetteva, nei confronti dello RD, il 15/02/'01, nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli stessi reati per i quali nei riguardi del medesimo era stata originariamente disposta la misura cautelare personale coercitiva, ma non procedeva - ritenendolo non necessario - a nuovo interrogatorio di garanzia dell'arrestato a norma dell'art. 294 c.p.p.. In conseguenza il difensore dell'indagato, ritenendo che a causa del mancato nuovo interrogatorio di quest'ultimo la misura custodiale di che trattasi fosse divenuta inefficace, ne chiedeva la scarcerazione.
Tale istanza veniva però rigettata - con ordinanza del 23/02/01- dal G.I.P. del Tribunale di Pisa il quale riteneva che, in caso di emissione di nuovo provvedimento di custodia cautelare in carcere a seguito della dichiarata incompetenza territoriale del Giudice che aveva disposto in via d'urgenza la privazione della libertà personale dell'indagato, questi non dovesse essere nuovamente interrogato ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art.294 c.p.p.. Avverso tale ordinanza lo RD proponeva appello che veniva respinto dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 23/3/01 in cui, fra l'altro, si legge che deve ritenersi non determinare la perdita di efficacia della misura cautelare personale coercitiva la mancata effettuazione di nuovo interrogatorio dell'arrestato da parte del Giudice che, ritenutosi competente, abbia reiterato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del soggetto nei cui confronti era già stato emesso, in via di urgenza, provvedimento restrittivo della libertà personale da parte di un Giudice che, dopo averlo interrogato, si era dichiarato incompetente.
Ciò perché l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. avrebbe funzione di garanzia mirando a consentire all'arrestato di far valere le proprie ragioni e presentare eventuali discolpe e, poiché in caso di dichiarata incompetenza del Giudice che ha assunto l'interrogatorio in questione l'atto rimane valido ed il suo contenuto viene valutato dal Giudice competente chiamato a reiterare la misura cautelare, non vi sarebbe necessità di procedere a nuovo interrogatorio dell'arrestato, a meno che la misura personale coercitiva non venga reiterata per fatti in tutto o in parte diversi, non contestati con l'originario provvedimento cautelare ed in ordine ai quali l'indagato non abbia potuto difendersi. Afferma, altresì, il Tribunale che siffatta interpretazione troverebbe avallo sia nella considerazione che l'art. 27 c.p.p. non richiama l'art. 294 c.p.p., il quale impone l'interrogatorio dell'arrestato entro i termini di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 2 della stessa norma a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, sia nel rilievo che l'interrogatorio di che trattasi può essere delegato al Giudice territorialmente contiguo al luogo in cui l'arrestato si trova, dal che dovrebbe trarsi la conclusione secondo cui essenziale è che l'indagato abbia la possibilità di difendersi davanti ad un Giudice, ma questi non deve essere necessariamente quello preposto alla propria vicenda processuale.
Avverso l'ordinanza del Giudice dell'appello il difensore dello RD ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge, con conseguente dichiarazione di inefficacia della misura cautelare personale coercitiva emessa nei confronti dello stesso dal G.I.P. del Tribunale di Pisa e scarcerazione del medesimo.
Deduce, in particolare, il ricorrente che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dal Giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, dovrebbe ritenersi perdere efficacia qualora non venga espletato, nel termine di legge, l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., non essendo sufficiente ad assicurare la esigenza dell'immediato contatto fra chi è privato della libertà personale ed il Giudice procedente, la circostanza che un interrogatorio sia stato espletato dal Giudice dichiaratosi incompetente.
Il ricorrente, rilevato che sulla necessità - o meno- del nuovo interrogatorio dell'arrestato, nella ipotesi prospettata, esiste contrasto sia nella giurisprudenza di merito, che in quella di legittimità, ha formalmente chiesto che la trattazione del ricorso fosse rimessa alle Sezioni Unite penali di questa Corte. La seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, alla quale il ricorso era stato assegnato "ratione materiae", rilevato che effettivamente sull'operatività delle norme previste dagli artt.294 e 302 c.p.p. nel caso di emissione di nuovo provvedimento coercitivo da parte del Giudice dichiarato competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p. esiste conflitto interpretativo sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, ha -con ordinanza del 21/VI/'01- rimesso gli atti alle Sezioni Unite penali della Corte stessa il cui Primo Presidente Aggiunto ha fissato la odierna udienza camerale per la trattazione dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite penali è se l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dal Giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, debba ritenersi perdere efficacia qualora non venga reiterato, nel termine di legge, l'interrogatorio di garanzia dell'arrestato previsto dall'art. 294 c.p.p.. Ad essa, secondo un orientamento decisamente prevalente, è stata data risposta negativa essendosi ritenuta la non necessità di un secondo interrogatorio, dopo quello effettuato dal Giudice poi dichiaratosi incompetente, sia perché l'arrestato, già sentito, ha avuto modo di discolparsi dalle accuse mossegli e di contestare la sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza e delle ravvisate esigenze cautelari, sia perché del relativo verbale e del contenuto di esso, validi ed efficaci ai sensi dell'art. 26 co. 1 c.p.p. per il principio della conservazione degli atti posti in essere da Giudice incompetente, il Magistrato competente ha il potere-dovere di prendere cognizione e deve valutarli ai fini della decisione concernente la necessità o l'opportunità di applicare all'indagato, o imputato, una nuova, autonoma misura cautelare personale coercitiva o interdittiva, sia -infine- perché l'art. 27 c.p.p. richiama solo gli artt. 292, 317 e 321 c.p.p., non anche gli artt. 294 e 302 dello stesso codice (v. conf. Cass. sez. I, 16/XI/'90, Rv. 185771 e 9/02/'93, Rv. 194496; sez. II, 15/VI/'92, Rv. 190637 e 9/XII/'92, Rv. 193123; sez. III, 9/X/'00, Rv. 217748;
sez. VI, 31/VII/'91, Rv. 188329; 4/VII/'92, Rv.
190832; 28/VIII/'92, Rv. 191954; 14/X/'92, Rv. 192012; 31/V/'93, Rv. 194385; 1/IX/'94, Rv. 199083; 29/V/'96, Rv. 204886; 27/IX/'99, Rv. 214622).
In altre decisioni di questa Corte Suprema si è puntualizzato che il principio testé affermato è valido a condizione che con la nuova ordinanza applicativa di misura cautelare non si contestino al destinatario di essa fatti nuovi, ovvero che la stessa non sia fondata su indizi gravi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento del primo provvedimento, quello emesso dal Giudice incompetente, perché in tali casi è necessario procedere tempestivamente allo interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., pena la perdita di efficacia della misura in questione, almeno relativamente ai fatti nuovi e diversi contestati (v. conf. Cass. sez. I, 22/02/'01, n. 1261; 27/02/'01, n. 1537 ed 1/VI/'01, n. 4532; sez. III, 16/X/'96, Rv. 206825 e 27/XI/'96, Rv. 206285; sez. VI, 3/IV/'92, Rv. 190174 e 15/IV/'99, Rv. 213532). La giurisprudenza di legittimità registra anche un diverso orientamento, minoritario, secondo cui nel caso di reiterazione della misura cautelare da parte del Giudice competente l'interrogatorio di garanzia dovrebbe essere di nuovo effettuato nel termine di cui all'art. 294 c.p.p., pena la perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 302 c.p.p., in quanto esso ha funzione di garanzia e di controllo, è finalizzato all'instaurazione del contraddittorio con l'interessato per verificare la sussistenza, o meno, dei presupposti della misura cautelare adottata e, come tale, deve essere effettuato dal Giudice, o da ogni Giudice, che abbia emesso l'ordinanza applicativa della misura in questione (v. conf. Cass. sez. V, 27/VIII/'91, Rv. 189879 e 28/VIII/'91, Rv. 188111; sez. II, 6/V/'99, Rv. 213305).
Queste Sezioni Unite penali hanno già posto l'accento sull'autonomia della seconda ordinanza applicativa di misura cautelare, rispetto a quella emessa dal Giudice dichiaratosi incompetente, il che comporta autonomia di valutazione dei relativi presupposti (v. sent. 18/VI/'93, Silvano, Rv. 194315);
hanno evidenziato l'esigenza di garanzia sottesa all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. e la sua insostituibilità con altre garanzie del tutto non equipollenti, tenuto conto del fatto che l'istituto è stato configurato in modo da consentire alle persone "in vinculis" di apprestare le proprie difese nel modo più efficace e di dimostrare, mediante il contatto diretto con il Giudice, l'eventuale assenza di ragioni giustificatrici della misura cautelare adottata (v. sent. 8/IV/'98, Budini, Rv. 210258) ed hanno, altresì, ricondotto nell'ambito della garanzia costituzionale del "Giudice naturale" la regola generale dell'efficacia interinale della misura disposta dal Giudice della convalida dell'arresto (v. sent. 15/X/'99, Salzano, Rv. 214238).
Nella materia di che trattasi anche la Corte Costituzionale ha affermato principi fondamentali.
Essa, infatti, con la sentenza n. 77 del 3/IV/'97, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 294 co. 1 e 302 co. 1 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano che, fino alla trasmissione degli atti al Giudice del dibattimento, il Giudice dovesse procedere all'interrogatorio di garanzia, la cui omissione comporta la caducazione della misura disposta, ha statuito che l'interrogatorio di che trattasi rappresenta per l'arrestato "il più efficace strumento di tutela avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta"; con la sentenza n. 32 del 17/02/'99, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 294 co. 1 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che fino all'apertura del dibattimento il Giudice dovesse procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, ha richiamato gli artt. 3 e 24 della Costituzione leggendoli alla luce delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 1950, recepita in Italia nel 1955 e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, recepito in Italia nel 1978, che reclamano "la più tempestiva presa di contatto con il Giudice della persona arrestata o detenuta", sottolineando che l'affermazione - costituzionalmente imposta- di estendere l'interrogatorio anche alla fase successiva alla trasmissione degli atti al Giudice del dibattimento "non comporta soluzioni necessitate quanto al Giudice cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio ed agli atti da utilizzare a tal fine";
infine, con la sentenza n. 95 del 21/III/'01, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 co. 1 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la perdita di efficacia anche delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio dell'arrestato nel termine di cui all'art. 294 co. 1 bis c.p.p., ha posto l'accento sull'importanza , per la tutela del diritto di difesa, che la discrezionalità del legislatore sia esercitata in modo da assicurare che l'interrogatorio, consistente "in un colloquio diretto fra la persona destinataria della misura ed il Giudice che l'ha adottata", sia specificamente rivolto "a consentire a quest'ultimo di verificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del provvedimento". In dottrina, l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p. viene ricondotto nell'ambito del diritto di difesa e si sostiene che esso non solo esula da qualsiasi finalità investigativa, ma costituisce, per la sua peculiarità, un mezzo del tutto tipico, indispensabile per la difesa dell'interessato, necessario a prescindere dal momento in cui la privazione della libertà personale dello stesso avvenga, non potendo essere surrogato da altre procedure di intervento del soggetto che hanno contenuto e finalità diversi e destinato alla verifica, da parte del Giudice, della permanenza dei presupposti di applicabilità della misura cautelare. Si afferma, ancora, che il meccanismo di caducazione previsto all'art. 302 c.p.p. si spiega con l'accentuazione della fisionomia difensiva dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. che deve essere tale da obbligare il Giudice ad un controllo successivo sulla "tenuta" delle valutazioni operate "ex ante", a fronte degli argomenti emersi in sede di interrogatorio;
che le valutazioni che il Giudice é chiamato a compiere all'esito dell'interrogatorio di che trattasi dovrebbero indurre a ritenere che esso debba essere espletato dall'organo che ha adottato la misura custodiale e che detto interrogatorio è atto destinato alla verifica di enunciati fattuali attinenti già al merito dell'accusa, ancorché integranti la motivazione di provvedimenti, il che sarebbe confermato dalla possibilità di utilizzo dibattimentale, ex art. 503 c.p.p., di quanto reso nel corso dell'interrogatorio stesso.
Si sottolinea, infine, che la natura difensiva e di garanzia, concordemente riconosciuta allo interrogatorio ex art. 294 c.p.p., rende necessario "un diretto collegamento fra ordinanza ed interrogatorio".
Tutto ciò premesso, questa Corte nel far proprio l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di reiterazione, ex art. 27 c.p.p., di provvedimento impositivo di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva l'omesso interrogatorio del destinatario di esso, già sentito dal Giudice dichiaratosi incompetente, non comporta la perdita di efficacia della misura, a meno che con la nuova ordinanza si siano contestati all'indagato, o imputato, fatti nuovi o essa sia fondata su indizi gravi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento del primo provvedimento, rileva ed afferma, anzitutto, che l'interrogatorio di garanzia mira a porre la persona raggiunta dalla misura cautelare in condizione di difendersi dalle accuse mossele e di contestare i gravi indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari.
Recita, infatti, l'art. 294 co. 3 c.p.p. che "mediante l'interrogatorio il Giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275".
Il verbale ed il contenuto dell'interrogatorio legittimamente reso al Giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente, costituiscono atti pienamente validi, efficaci ed utilizzabili, dei quali il Giudice dichiarato competente deve tenere conto nel momento in cui valuta la necessità o l'opportunità di emettere, a carico dello stesso indagato o imputato, una nuova ed autonoma ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva.
Ciò perché il vigente codice di rito sancisce, in tema di validità di atti posti in essere da Giudice incompetente, il principio della loro conservazione.
Infatti, secondo l'art. 26 c.p.p., le prove acquisite in violazione delle norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che siano state rispettate le regole sulla loro assunzione e che, trattandosi di incompetenza per materia, esse non consistano in dichiarazioni ripetibili, stante che queste possono essere utilizzate nell'udienza preliminare al fine di stabilire se l'imputato debba, o non, essere rinviato a giudizio, ma non nel corso del dibattimento in quanto il relativo Giudice è in grado di assumerle direttamente (v. conf. Cass. sez. Fer., 4-28/VIII/'92, n. 3011, Viola).
A norma dell'art. 27 c.p.p., poi, le misure cautelari disposte da un Giudice che contestualmente o successivamente dichiari per qualsiasi causa la propria incompetenza, cessano di avere effetto qualora, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, non siano nuovamente adottate dal Giudice competente, ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.. Tale norma costituisce eccezione al principio di conservazione degli atti di cui al citato art. 26 c.p.p. e, come tale, ha carattere di tassatività, non è suscettibile di interpretazione estensiva in via analogica e fa sì che l'eventuale perdita di efficacia attenga solo al provvedimento cautelare, non anche agli altri atti compiuti dal Giudice incompetente.
Con l'interrogatorio reso a tale Giudice l'indagato, o imputato, esercita pienamente il proprio diritto di difesa e viene posto in condizioni non solo di contestare la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari, ma anche di discolparsi nel merito delle accuse e di fornire eventuali elementi a proprio favore.
Il Giudice competente, poi, nel momento in cui deve decidere, in piena autonomia, se emettere a carico dello stesso soggetto nuova ordinanza applicativa di misura cautelare deve considerare e valutare anche tutti gli elementi emersi in sede di interrogatorio, dal che discende la superfluità di procedere a nuovo interrogatorio di garanzia dello stesso, istituzionalmente finalizzato alla valutazione dell'attuale permanenza delle condizioni di legge per l'applicabilità della misura.
Ciò trova indiretta conferma nel principio sancito nell'art. 294 co. 1 c.p.p. secondo cui il Giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare deve procedere allo interrogatorio dell'arrestato solo se costui non è già stato interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
Ove, invece, con il nuovo provvedimento cautelare siano stati contestati fatti di reato diversi o ulteriori, ovvero esso sia stato adottato sulla scorta di gravi indizi di colpevolezza o per esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal Giudice incompetente, l'interrogatorio di garanzia deve essere effettuato dal Giudice competente nei termini di cui all'art. 294 c.p.p., pena la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. Tale tesi trova conforto nel fatto che, non a caso, l'art. 27 c.p.p. richiama espressamente gli artt. 292, 317 e 321, ma non anche gli artt. 294 e 302 c.p.p.. L'argomento in virtù del quale ogni Giudice che emette un provvedimento cautelare personale coercitivo o interdittivo dovrebbe procedere all'interrogatorio del destinatario di esso in quanto titolare di un dovere autonomo di controllo e di garanzia, non appare decisivo tenuto anche conto del fatto che, a mente dell'art.294 co. 5 c.p.p., per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro Tribunale il Giudice, qualora non ritenga di procedervi personalmente, può richiedere il Giudice per le indagini preliminari del luogo, dal che si evince che l'interrogatorio di che trattasi non deve essere necessariamente condotto dal Magistrato che ha emesso il provvedimento cautelare.
Il principio secondo cui in caso di adozione di ordinanza applicativa di misura cautelare ai sensi dell'art. 27 c.p.p., essa non perde efficacia per il mancato espletamento di nuovo interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p., a meno che non siano stati contestati, all'indagato o imputato, fatti nuovi o essa non sia fondata su indizi gravi di colpevolezza o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento adottato dal Giudice incompetente, non confligge con i principi, sopra richiamati, già affermati in materia dalle Sezioni Unite penali di questa Corte Suprema.
Infatti, l'autonomia dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art.27 c.p.p., rispetto a quella emessa dal Giudice dichiaratosi incompetente, è garantita dalla pienezza dei poteri che il Giudice esercita nella valutazione della sussistenza dei fatti, dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato e delle esigenze cautelari, senza condizionamento alcuno derivante dalle valutazioni del Giudice poi dichiaratosi incompetente.
Del pari, l'esigenza di garanzia sottesa all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., deve ritenersi soddisfatta ampiamente dall'interrogatorio reso al Giudice incompetente, stante la validità, efficacia ed utilizzabilità dell'atto anche da parte del Giudice competente.
L'interrogatorio reso al Giudice poi dichiaratosi incompetente non può neppure considerarsi effettuato ad organo diverso dal "Giudice naturale" in quanto il Magistrato che lo ha assunto era, in quel momento, il Giudice previsto dall'ordinamento e preposto dalla legge all'assunzione dell'atto.
Il principio di diritto che questa Corte Suprema afferma è compatibile con quelli propugnati, in materia, dalla Corte Costituzionale, essendosi questa limitata a statuire la necessità che l'imputato, o indagato, arrestato o colpito da altra misura cautelare personale coercitiva o interdittiva, sia prontamente interrogato anche dopo il rinvio a giudizio, fino a quando non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, aggiungendo che ciò "non comporta soluzioni necessitate quanto al Giudice cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio".
Alla luce delle esposte considerazioni, poiché nella fattispecie in esame è pacifico che con l'ordinanza del 15/02/'01 all'indagato non furono contestati fatti di reato nuovi e che essa venne adottata sulla scorta degli stessi indizi gravi di colpevolezza e per le medesime esigenze cautelari posti a fondamento della precedente ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, quella in data 3/I/'01, il ricorso in esame appare destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente -a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Penali
rigetta il ricorso proposto da RO RD avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 23/III/'01 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria di trasmettere, ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia della presente decisione al Direttore della Casa Circondariale in cui lo RD è attualmente detenuto. Così deciso in Roma, il 26 Settembre 2001.
Depositato in cancelleria l'8 novembre 2001.