Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
L'art. 302 c.p.p. fissa la regola secondo cui in tutti i casi di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per motivi formali (come nelle ipotesi di mancato interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., o di mancata adozione della decisione sulla richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 comma decimo, ovvero di adozione del provvedimento da parte di giudice incompetente non seguito da altro provvedimento impositivo, nel termine di venti giorni, da parte del giudice competente, a norma dell'art. 27 c.p.p.) l'adozione di una nuova misura è legittima. Ai casi ora menzionati ben può aggiungersi quello previsto dalla prima parte dell'art. 309, comma decimo, in quanto rispondente alla stessa logica secondo la quale il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma quinto ha impedito l'esame nel merito della misura. L'unica condizione posta dall'art. 302 c.p.p. per la reiterazione del provvedimento custodiale è data dalla intervenuta sottoposizione dell'indagato all' interrogatorio.
Commentari • 2
- 1. Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelarePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …
Leggi di più… - 2. PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE E NECESSITA DELLINTERROGATORIOAccesso limitatoValentina Alberta · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1998, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano - Presidente del 10.6.98
Dott. Oreste Ciampa - Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Trifone - Consigliere N. 2119
Dott. Nicola Milo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 13075/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dai difensori di FR AR avverso l'ordinanza 26.2.1998 del Tribunale di Catanzaro, Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martuscello, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore avv. Basilio Fiori,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip presso il Tribunale di Catanzaro emetteva in data 10.12.1997 ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di FR AR per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il Tribunale di Catanzaro, adito per il riesame della misura, ne dichiarava con ordinanza 29.12.1997 l'inefficacia per violazione del termine di cui all'art.309, c. 5, c.p.p. Lo stesso gip con ordinanza 6 febbraio 1998 emetteva nuova misura di custodia cautelare in carcere a carico del FR. La difesa di questi chiedeva il riesame della nuova misura e il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 26.2.1998 rigettava l'istanza confermando la misura stessa. Nell'ordinanza si afferma che la caducazione della precedente misura cautelare, dovuta a ragioni formali, non era ostativa alla riemissione della stessa;
che i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche erano presenti in atti;
che le risultanze delle indagini preliminari fornivano sufficienti indizi dell'attività di favoreggiamento del latitante (imputato di associazione di stampo mafioso) ON RI;
che la necessità della misura era dovuta sia al pericolo di fuga del FR (resosi irreperibile) sia ai collegamenti con circuiti criminali in grado di garantire anche la sua latitanza. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro ricorre la difesa del FR, chiedendo l'annullamento della misura cautelare e, in caso negativo, la rimessione del procedimento alle sezioni unite di questa Corte. Le doglianze hanno ad oggetto i seguenti motivi: a) essendo il termine dettato dall'art. 309, c. 5, sanzionato con la perdita di efficacia della misura cautelare, non è possibile alcuna sanatoria e la sua caducazione è preclusiva all'emissione di una nuova misura, a prescindere dai motivi formali piuttosto che alle ragioni sostanziali che la hanno determinata;
b) essendo intervenuto, prima della reiterazione della misura, l'interrogatorio di garanzia del FR, il gip avrebbe dovuto tenere in considerazione gli argomenti difensivi addotti;
c) i decreti autorizzativi delle intercettazioni non sono presenti in atti e perciò sono inutilizzabili le trascrizioni delle intercettazioni stesse;
d) la gravità degli indizi non sussiste essendo basati su mere congetture. Il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso, mentre il difensore ribadiva i motivi a sostegno del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi sostenuta dalla difesa in ordine alla non reiterabilità dell'emissione della misura cautelare, divenuta inefficace per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 309, c. 5, non trova riscontro normativo. Al contrario, secondo l'orientamento di questa sezione della Suprema Corte (15.3.1966, n. 11122, Di Sarno), l'art.302 c.p.p. fissa la regola secondo cui in tutti i casi di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per motivi formali (mancato interrogatorio di cui all'art. 294, mancata adozione della decisione sulla richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c. lo, ipotesi di provvedimento adottato da giudice incompetente e scadenza del termine di 20 giorni di cui all'art. 27 c.p.p.) l'adozione di una nuova misura è legittima. Ai casi ora menzionati ben può aggiungersi quello previsto dalla prima parte dell'art. 309, c. 10, in quanto rispondente alla stessa logica nel senso che il mancato rispetto del termine di cui al precedente c. 5 ha impedito l'esame nel merito della misura.
L'unica condizione posta dall'art. 302 c.p.p. per la reiterazione della custodia cautelare è che l'indagato sia stato sottoposto ad interrogatorio: il che nella specie è avvenuto, tanto che la difesa si duole appunto con il secondo motivo che il gip non abbia tenuto conto delle dichiarazioni dell'indagato nel riemettere la misura. La doglianza non ha pregio, posto che nell'interrogatorio di garanzia reso prima dell'emissione della seconda misura custodiale ha fornito spiegazioni, di cui dà atto l'ordinanza impugnata, che non modificano in alcun modo la sua posizione e che l'ordinanza stessa definisce "inverosimili" e "per molti versi smentiti dalle risultanze" delle indagini preliminari.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata presenza negli atti inviati dal gip al Tribunale del riesame, esso è del tutto infondato, posto che le autorizzazioni alle intercettazioni erano pervenute al Tribunale (sia pure appunto con ritardo) in occasione del primo riesame conclusosi con la dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere e sono rimaste nell'incarto processuale.
Perciò che concerne, infine, la doglianza in ordine alla illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, questa esamina dettagliatamente il materiale indiziario, evidenzia il collegamento fra il FR e gli altri componenti della "cosca", in particolare con AN GE strettamente legato alla famiglia ON, il cui capo, IU, è il soggetto appunto la cui latitanza viene favorita.
La richiesta di rimessione alle sezioni unite non ha, d'altra parte, alcun pregio non ravvisandosi alcun contrasto giurisprudenziale, ne' la difesa del ricorrente ha evidenziato dissonanze, in quanto la citata sentenza 29.10.1997, n. 13, Schillaci, delle Sezioni Unite non affronta ex professo la questione proposta, dedicando la sua attenzione alla distinzione lessicale fra "trasmettere" e "ricevere" gli atti e alla ratio della perdita di efficacia della misura di cui all'art. 309, c. 5 e 10, c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998