Articolo 294 del Codice della navigazione
Articolo 293Articolo 292 bis
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21 aprile 1942
Art. 294.
(Assunzione di comandante straniero all'estero).

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorita' consolare, il comando della nave puo' essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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