Sentenza 1 luglio 1992
Massime • 2
L'inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere determinata dall'inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., per la decisione sulla richiesta di riesame dell'ordinanza non costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento coercitivo.
La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, attesa l'inconciliabilità che si determinerebbe tra i due provvedimenti e la preclusione processuale derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., nel quale è accolto il principio del "ne bis in idem", operativo anche in materia cautelare.
Commentari • 7
- 1. Il “nuovo” art. 309 c. 10 c.p.p. supera l’esame diGiulia Angiolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Giudicato cautelare: la Cassazione definisce l'ambito di applicazioneGiordano Maddaloni · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2022
Indice La massima Il fatto Il c.d. “giudicato cautelare” e la decisione della Corte 1. La massima Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è intervenuta, nuovamente, a definire l'ambito di applicazione del c.d. “giudicato cautelare”, precisando che lo stesso opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non potendo, invece, essere evocato nel caso di decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. 2. Il fatto La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal proprietario di un ristorante, indagato del reato di cui …
Leggi di più… - 3. Appello cautelare e preclusione processuale. Nessun limite al deducibilePier Paolo Vicedomini · https://www.filodiritto.com/ · 16 gennaio 2019
- 4. Misura cautelare reale, sequestro penale, riesame, mancata tempestiva proposizione, condizioni di applicabilità, revocaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2018
- 5. Giudicato cautelare per rinuncia? No grazie (Cass.46201/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/07/1992, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presid. N. 11
1.Dot. GAETANO LO COCO Consigliere
2. " ER MB " REGISTRO GENERALE
3. " GI DI UR " N. 104/92
4. " EN ON " " 1106/92
5. " GI ON " " 1107/92
6. " EL DE PE " " 1108/92
7. " RT LI " " 1134/92
8. " RG TA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RA IO, n. 14.12.1963 a Catania;
2) PU NT, n. 25.2.1964 a Belpasso;
3) PU GI, n. 20.7.1933 a Belpasso;
4) OC GI, n. il 9.11.1955 a S. Pietro;
5) PU EL, n. il 9.8.1938 a Belpasso;
6) GA RC, n. il 21.1.1963 a Catania;
7) TO GI, n. il 26.12.1963 a Catania;
avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 17.12.1991. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. B. della PE;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Serafino FAMÀ di Catania e avv. Antonio SAMBATARO di Catania.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza in data 20 giugno 1991 il G.I.P. del Tribunale di Catania applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, richiesta dal P.M., nei confronti di PU LO, PU TO, OC IU, RA MA, OL IU, ZA RC, PU IU, RO SE, LI LF e LO MA, sottoposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ad indagine per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, sequestro di persona e per altri gravi reati a questi connessi. Avverso il provvedimento restrittivo gli indagati proponevano istanza di riesame al Tribunale di Catania, al quale gli atti pervenivano in data 11 luglio 1991. Ex art. 127 C.P.P., veniva fissata per la trattazione e la discussione l'udienza camerale del 17 luglio 1991, ma con ordinanza interlocutoria del successivo 19 luglio il Tribunale al fine di verificare la correttezza dell'instaurato rapporto processuale disponeva accertamenti ed integrazioni stabilendo che il termine per la decisione sulla richiesta di riesame sarebbe nuovamente decorso dal momento dell'avvenuta acquisizione dei dati richiesti.
Acquisiti i quali, il Tribunale confermava all'esito dell'espletato riesame il contestato provvedimento cautelare nei riguardi di tutti gli indagati che ricorrevano per cassazione contro le rispettive ordinanze emesse il 7 agosto ed il 4 settembre 1991, di cui denunciavano la illegittimità per violazione dell'art. 309 c. 9 , C.P.P. in quanto emesse oltre il termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione degli atti stabilito a pena di inefficacia dall'anzidetta norma.
Con una prima sentenza del 6 dicembre 1991 la Corte di cassazione, decidendo sui ricorsi del LI, del RO e del LO annullava nei loro confronti l'impugnata ordinanza dichiarando, nel contempo, cessata l'efficacia della misura cautelare ai sensi del comma 10 del citato art. 309 C.P.P. Il 17 dicembre 1991 il G.I.P. del Tribunale di Catania, su conforme richiesta del P.M., nella espressa previsione che in accoglimento anche dei restanti ricorsi venisse riconosciuta l'operatività dell'anzidetta causa di caducazione da parte della Suprema Corte (che, infatti, in tal senso provvedeva con successive sentenze del 19 dicembre 1991 e dell'11 febbraio 1992) dichiarava egli stesso l'inefficacia dell'ordinanza del 20 giugno 1991. E, sulla premessa che ciò non precludeva l'emissione di ulteriore provvedimento coercitivo, disponeva nuovamente la custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre PU, del RA, del ZA, del OC e del OL (previamente interrogati ad eccezione del PU IU perché latitante), osservando che i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari già posti a fondamento del primo provvedimento coercitivo non solo persistevano immutati ma avevano trovato conferma nelle indagini successivamente espletate. Contro la suindicata ordinanza i predetti ricorrevano per cassazione ai sensi dell'art.311, 2 comma C.P.P. denunziando con varie argomentazioni sviluppate nei gravami singolarmente proposti (concordanti, peraltro, sui temi essenziali) l'abnormità della dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza 20 giugno 1991 da parte del G.I.P. di Catania, la illegittimità della reiterazione del provvedimento restrittivo riconosciuto inefficace per violazione dell'art. 309, 9 e 10 comma C.P.P., perché non consentita dall'ordinamento giuridico processuale in quanto tale ipotesi non è prevista tra quelle che pur ne ammettono la riadozione con riferimento a cause diverse di inefficacia ed il grave pregiudizio arrecato a seguito della iniziativa del G.I.P. al diritto degli indagati alla immediata liberazione sancito dall'art. 306 C.P.P. in caso di estinzione di misura coercitiva, che il G.I.P. stesso avrebbe dovuto, comunque, disporre ai sensi dell'art. 98 Delle Disposizioni di Attuazione del codice di procedura penale una volta dichiarata l'inefficacia del titolo custodiale.
Il OC ed il PU IU contestavano, inoltre, l'impugnata ordinanza anche in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi ed esaurienti indizi di colpevolezza a loro carico. In data 18 aprile 1992 PU IU, RA MA e PU TO depositavano "motivi nuovi ex art. 585, c. 4 C.P.P." con i quali "oltre a quanto già rilevato e dedotto con l'atto di ricorso" denunziavano l'abnormità dell'impugnato provvedimento anche sotto l'ulteriore profilo che il G.I.P. si era arrogato il potere del giudice del gravame revocando con l'ordinanza 17.12.1991 la sua precedente ordinanza del 20.6.1991 sulla quale, a seguito di riesame, si era pronunciato, con il rigetto della relativa istanza, il giudice di competenza superiore. Tutto ciò in pendenza del ricorso per cassazione.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti la illegittimità dell'impugnata ordinanza per assoluto difetto di motivazione circa la sussistenza delle condizioni e delle esigenze richieste dalla legge non potendo la stessa ritenersi integrata "per relationem" con quella di ordinanza dichiarata inefficace.
Il 4 maggio 1992 la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, cui i ricorsi erano stati assegnati per la decisione, ne disponeva ex art. 618 C.P.P. la rimessione alle Sezioni Unite rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione centrale della impugnazione concernente la possibilità e, quindi, la legittimità della rinnovazione di precedente provvedimento restrittivo di cui sia stata dichiarata la inefficacia per inosservanza del disposto dell'art. 309, commi 9 e 10 C.P.P.. E ciò con riferimento alle confligenti pronunce emesse in proposito dalla stessa 1^ Sezione della Corte suprema (sent. 3.10.1991, Amoruso;
8.11.1991, Pezzella;
3.3.1992, Trapanese) che rispettivamente escludevano - la prima - ed ammettevano - le altre - tale eventualità e che realizzavano un "contrasto giurisprudenziale già in atto per situazioni strettamente analoghe e suscettibili di investire per la natura della questione, e per lo stato della legislazione anche casi perfettamente identici".
Alla presente udienza camerale veniva disposta la riunione dei singoli procedimenti attesa la sostanziale identità delle questioni dedotte dai ricorrenti con gli interposti gravami e l'unicità del provvedimento impugnato.
2. - La questione di fondo su cui si è formato il contrasto giurisprudenziale denunciato nell'ordinanza di rimessione che, nella radicale contrapposizione delle soluzioni fatte proprie rispettivamente dalla impugnata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania e dagli interposti ricorsi, postula la decisione di questo collegio, attiene - come già accennato - alla reiterabilità o meno, in assenza di apprezzabili mutamenti dei presupposti di fatto, dei provvedimenti cautelari relativamente ai quali si sia verificata la condizione che ne determina la perdita di efficacia ai sensi del già citato art. 309, C. 10 , C.P.P. in conseguenza dell'inosservanza del termine di cui al precedente 9 comma.
Nella specie tale questione si ricollega all'altra concernente la declaratoria di inefficacia del provvedimento coercitivo pronunciata dallo stesso G.I.P., che, però, risulta sostanzialmente irrilevante ai fini del giudizio costituendo l'antecedente occasionale ma non il necessario presupposto della reiterazione della misura coercitiva e si correla, inoltre, a quella dedotta da quasi tutti i ricorrenti in ordine alla necessità o meno di ripristinare in maniera concreta e non fittizia lo status libertatis dell'indagato ogni qualvolta la misura cautelare che ne ha determinato la limitazione abbia perduto efficacia.
Con riguardo alla questione che costituisce l'oggetto precipuo del presente giudizio va rilevato che dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale e con riferimento alla normativa in esso contenuta la stessa è stata per la prima volta considerata da questa Suprema Corte con la già citata sentenza Amoruso del 3 ottobre 1991 con la quale si è affermata la non reiterabilità (salvo che per la sopravvenienza di fatti nuovi) della misura cautelare caducata per effetto della inosservanza del termine stabilito per l'espletamento della procedura di riesame. E ciò in forza del "principio di tassatività dei casi in cui la legge prevede che possano essere emesse misure cautelari personali" enunciato dall'art. 272 C.P.P. con la conseguenza che "il ripristino di una misura cautelare estinta per inosservanza o scadenza di un termine" possa essere consentito solo in presenza di una esplicita previsione normativa come stabilito dagli art. 302, 305, c. 2 , e 307, c. 1 C.P.P.". Anche perché, diversamente opinando, verrebbe ad essere del tutto frustrato lo scopo garantistico perseguito dal legislatore con la previsione dell'effetto caducatorio collegato alla inosservanza del termine in quanto la caducazione resterebbe vanificata mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento identico al precedente e basato sui medesimi presupposti.
Con la sentenza 8 novembre 1991, ric. Pezzella, la stessa 1^ Sezione Penale si è orientata in senso diametralmente opposto riconoscendo in analoga fattispecie la reiterabilità della misura caducata non esistendo alcuna disposizione che la vieti, ancorché in modo implicito, come, invece, si verifica ad esempio nel caso della intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare al di fuori dell'ipotesi di reiterabilità contemplate nel comma 2 lett. A) e B) dell'art. 307 C.P.P. Sulla stessa linea si è andata successivamente adeguando la giurisprudenza di legittimità come risulta dalla sentenza 3.3.1992, ric. Trapanese, sempre della 1^ Sezione e da quelle pronunciate il 2 aprile 1992 dalla VI^ Penale (ric. Priolo) e dalla II^ Sezione Penale (ric. Del Monte) il 25 marzo 1992, in cui si è affermato che la reiterabilità della misura si giustificava con riferimento alla necessaria distinzione tra il caso della intervenuta pronuncia giurisdizionale che abbia escluso la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 273 C.P.P. o delle esigenze indicate nell'art. 274 C.P.P. per la valida emissione di un provvedimento cautelare, nel quale, appunto, tale eventualità è da escludersi e quello del tutto diverso, che, infatti, la ammette in cui la misura coercitiva sia stata caducata per ragioni puramente formali non implicanti un giudizio sulla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la emissione dei provvedimenti cautelari. Principio della reiterabilità che trova fondamento normativo nell'art. 302 C.P.P. di portata generale e pertanto applicabile a tutte le forme di perdita di efficacia del provvedimento per ragioni formali.
3. - L'attento esame della questione, quale risulta nei suoi termini essenziali dalla contrapposizione dei discordanti orientamenti giurisprudenziali, sinteticamente ricordati nelle linee fondamentali e con riferimento agli argomenti che ne costituiscono il rispettivo supporto, porta a condividere l'indirizzo che ammette la reiterabilità della ordinanza coercitiva di custodia cautelare quando ne sia stata dichiarata la inefficacia per inosservanza del termine perentorio stabilito ai fini del riesame del provvedimento stesso dall'art. 309 del codice di rito penale.
Invero, mentre non va sottovalutato il rilievo formale che nessuna disposizione del codice di rito ne contiene l'espresso divieto pur essendo minuziosamente disciplinata dal legislatore la materia cautelare, risulta determinante la considerazione che il decorso del termine fissato dal 9 comma dell'art. 309 C.P.P. non costituisce di per sé causa di preclusione per la emanazione di un successivo provvedimento di identico contenuto non creando alcuna situazione di incompatibilità tra l'atto caducato nei suoi effetti e quello emanando. In quanto l'inefficacia determinata dalla inosservanza di un termine perentorio attiene esclusivamente alla esecutività dell'atto che, pur essendo validamente formato, non è più idoneo a produrre i suoi normali effetti a causa di un "ostacolo" sopravvenuto ed estrinseco. Ove si consideri, infatti, che il breve termine stabilito dall'art. 309 C.P.P. è in funzione della "caratteristica di rapidità coessenziale al procedimento di riesame", così come precisato nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (cfr. f. 77) e che la sua inosservanza comporta la immediata caducazione del titolo custodiale, risulta ancor più evidente come tale situazione afferisca al solo atto già emesso che resta vanificato nei suoi effetti sol perché non è stato riesaminato in tempo utile da parte dell'organo competente, ritualmente investito della richiesta avanzata dall'indagato nell'esercizio del suo diritto di pretendere in tempi brevi una tal verifica che direttamente inerisce al suo stato di libertà. Conformemente, peraltro, alle direttive fissate dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (evidentemente condivise ed applicate dal legislatore del 1988) per cui ogni persona privata della libertà personale ha il diritto di esigere che il tribunale adito "decida in breve tempo sulla legittimità della sua detenzione". Il che porta a considerare del tutto immotivata la preoccupazione manifestata anche dai ricorrenti in materia che la reiterazione dell'atto caducato frustrerebbe l'intento garantistico collegato alla inosservanza del termine una volta chiarito che la rapidità della definizione della procedura di riesame costituisce di per sé garanzia del diritto di libertà dell'indagato esaurendo le finalità perseguite con il disposto dell'art. 309, 9 c. C.P.P. dal legislatore, che, certamente, non si è proposto di assicurare al predetto una ingiustificata immunità nullificando di fatto, ove dovesse ammettersi la forza preclusiva della scadenza del termine, il potere - dovere del giudice (al quale neppure può farsi risalire la responsabilità di detta scadenza) di adottare il provvedimento di rigore in costanza delle condizioni stabilite ed in presenza delle esigenze indicate dalla legge.
Effetto preclusivo che va, invece, riconosciuto allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza di riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame in cui sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, determinandosi in tal caso quella situazione di inconciliabilità tra i due provvedimenti, quello caducato e quello riemesso, che non possono, pertanto, consistere. Siccome, d'altra parte, previsto dall'art. 649 C.P.P., in cui riproducendosi il disposto dell'art. 90 del previgente codice di procedura penale, si stabilisce la regola della preclusione processuale in forza del principio del"ne bis in idem", operativo anche in materia cautelare, al quale è stato fatto puntuale riferimento nelle più recenti delle succitate pronunce di questa Suprema corte. Per cui esso trova applicazione "quando il giudice deve prendere in esame quegli stessi presupposti che siano stati sottomessi a valutazione in sede di gravame e ritenuti insussistenti, insufficienti o invalidi e non quando l'inefficacia dell'originario provvedimento sia derivata da sopravvenute condizioni estrinseche, come da irregolarità della procedura di riesame", tra cui, appunto, la inosservanza del termine fissato dall'art. 309, 9 c., C.P.P., "le quali non devono formare oggetto di valutazione in sede di emissione della nuova misura che dovrà ispirarsi esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui agli art. 273, 274 e 275 C.P.P." (cfr. sent. Priolo cit., nonché Sez. Fer., 6.9.1990, Palma).
Ma che la reiterazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere debba senz'altro ammettersi quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali è desumibile dagli stessi principi generali enunciati nelle disposizioni raccolte nel titolo primo del quarto libro del codice di procedura penale che disciplinano tutta la materia cautelare e valgono in ogni fase e grado del processo, come, in particolare risulta dall'art. 279 C.P.P. in cui è indicato nel giudice che procede, cioè in quello che, al momento, ha la disponibilità del processo, il giudice competente a decidere.
Orbene tale complesso organico di norme si incardina sul fondamentale principio enunciato nell'art. 272 C.P.P. della tassatività delle "limitazioni alle libertà della persona", che sono applicabili, infatti, solo quando sussistono le condizioni precisate nell'art. 273 C.P.P. e ricorrono le esigenze alternativamente previste nel successivo art. 274 C.P.P. Si tratta di situazioni giuridicamente definite e processualmente rilevanti che vincolano la discrezionalità del giudice ma che non ammettono proprio per la tassatività della loro indicazione preclusioni, impedimenti o subordinazioni di diverso genere, il che consente di affermare che il giudice che dispone del processo è senz'altro legittimato ad adottare la misura limitativa delle libertà dell'indagato o dell'imputato come e quando ne ravvisi la necessità e, quindi, anche in luogo di altra già dichiarata inefficace (salvo i limiti di cui al richiamato art. 649 C.P.P.) purché in costanza delle condizioni e per corrispondere alle esigenze specificamente richieste dalla legge. Ne costituisce conferma l'art. 299 C.P.P., che delle suindicate disposizioni rappresenta il referente normativo, per cui quando vengono meno "anche per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 C.P.P. ovvero esigenze cautelari indicate dall'art. 274 C.P.P. la misura di coercizione - anche d'ufficio - deve essere necessariamente revocata. Un sistema, quindi, in cui il legislatore ha inteso contemperare in un opportuno rapporto di equilibrio "le esigenze cautelari (che coinvolgono il processo penale nel suo insieme) e le esigenze di rispetto di quel diritto alla libertà personale che nella costituzione trova tutela primaria ed autonoma in quanto tale" (cfr. relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale f.70), siccome, peraltro, indicato nella legge di delega in cui, appunto, a quelle condizioni ed a quelle esigenze è esclusivamente correlato il potere - dovere del giudice di disporre con provvedimento motivato le misure di coercizione personale (cfr. art. 2, n. 59, Legge 16.2.1987 n. 81). Equilibrio che, peraltro, il legislatore non ha considerato come un valore assolutamente intangibile tanto che, pur riconoscendo l'insopprimibile esigenza di salvaguardare la libertà dell'indagato e dell'imputato in funzione della quale ha fissato nell'art. 303 C.P.P. i termini di durata delle misure cautelari ed ha stabilito nell'art. 280 C.P.P. i limiti qualitativi e quantitativi di pena nel cui ambito può ammettersi la compressione di tale bene primario, ha più volte privilegiato le esigenze di tutela collettiva su quella individuale ammettendo nell'art.305 C.P.P. la possibilità di proroga della custodia cautelare e nell'art. 307, comma 2 lett. A e B, C.P.P. il ripristino della custodia in carcere, pur in presenza di termini di custodia già scaduti, nel caso di dolosa trasgressione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare applicata all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini stessi e con la sentenza di primo o di secondo grado quando ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, c. 1 lett. B, C.P.P. per essersi l'imputato dato alla fuga o a fronte del concreto pericolo "che egli si dia alla fuga". Ma soprattutto come risulta dalla modificazione dell'art. 275, c. 3, C.P.P. apportata dapprima con l'art. 5 D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito in L. 12.7.1991 n. 203 e, poi, con l'art. 1 D.L.
9.9.1991 n. 292 convertito in Legge 8.11.1991 n. 356, che, ferme restando le condizioni stabilite in via generale dall'art. 273 C.P.P. ha profondamente inciso sulla sistematica del codice di rito con riferimento alle esigenze cautelari indicate nell'art. 274 C.P.P. introducendo una vera e propria presunzione di pericolosità dei soggetti nei confronti dei quali sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti compresi tra quelli indicati nelle succitate disposizioni innovative con conseguente obbligo di applicazione in ogni tempo, salvo specifica prova contraria, della custodia cautelare in carcere (cfr. Sez V, 20.8.1991, Mercuri;
22.8.1991, Iaglietti;
Sez. 1^ 1.10.1991, Felice;
19.10.1991, Pelletto;
11.2.1992, Stella;
Sez. VI, 31.1.1992, Fenizio ed altre). La disciplina in materia cautelare risulta impostata, quindi, pur nella eccezionalità delle disposizioni in cui si articola attesa la materia trattata, su criteri di funzionale latitudine che di per sé non ammettono al di là dei limiti espressamente fissati dalla legge impliciti divieti o sottintese restrizioni che comprimano il potere - dovere del giudice di provvedere al riguardo, sicché non può condividersi l'assunto fatto proprio dai ricorrenti per cui il principio enunciato dall'art. 272 C.P.P. andrebbe inteso non nel senso che "sia consentito tutto ciò che non è esplicitamente vietato", ma in quello "che sia vietato ciò che non sia esplicitamente consentito". Una opinione che oltretutto trova smentita con riferimento alla situazione processuale in esame nella stessa disciplina normativa concernente le misure cautelari in cui la reiterazione di un nuovo provvedimento di coercizione personale fondato sugli stessi fatti e sulle medesime circostanze è espressamente riconosciuta nell'art. 297 C.P.P. Che al terzo comma prevede la possibilità che siano emesse "nei confronti di un imputato... più ordinanze che dispongano la medesima misura per uno stesso fatto benché diversamente circostanziato o qualificato", ferma restando la decorrenza dei termini dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza. Con eliminazione, quindi, dell'unico ed ingiustificato effetto pregiudizievole per il predetto dell'eventuale spostamento dei termini custodiali e, quindi, di un ampliamento, di certo illegittimo, della durata della condizione coercitiva.
Conformemente, peraltro, a quanto disposto dall'art. 271 comma 3 del previgente codice di procedura penale in cui il problema della emissione di una plurarità di "provvedimenti di cattura o di arresto" "per uno stesso fatto" è stato considerato nella medesima ottica della decorrenza dei termini di carcerazione cautelare e non in quella della facoltà o meno del magistrato inquirente di poterne disporre l'adozione. Al riguardo va, infatti, rilevato che la questione nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 neppure ha dato luogo a contrasti da parte della giurisprudenza che non ha contestato o discusso il principio della reiterabilità del provvedimento caducato, rilevando, infatti, che "dichiarato inefficace un mandato di cattura perché il Tribunale del riesame non ha provveduto sulla relativa istanza entro i termini perentori fissati dall'art. 263 ter C.P.P. il giudice istruttore ben può subito emettere altro provvedimento limitativo della libertà personale a carico del medesimo imputato e per gli stessi reati di cui al precedente mandato. "In quanto" il codice di procedura penale del 1930 vieta l'emissione in corso di istruttoria per gli stessi fatti di un nuovo mandato di cattura solo nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare o per mancato interrogatorio nel termine di cui all'art. 365 C.P.P., pur se prevede la possibilità di riemissione del provvedimento di rigore, nel primo caso, con l'ordinanza di rinvio a giudizio e - sempre che si tratti di imputato chiamato a rispondere di alcuno dei delitti specificati nell'art. 272 C.P.P. - vi sia pericolo di fuga e, nel secondo caso, dopo l'interrogatorio" - (cfr. Sez. 1^ 21.5.1990, Di Maso). Non diversamente da quanto previsto in quest'ultima ipotesi dall'art. 302 dell'attuale codice di procedura penale sulla cui illegittimità di applicazione nei casi in esame hanno infondatamente insistito i ricorrenti nonostante alcun riferimento ad esso si rinvenga nella impugnata ordinanza né altro addentellato sia ravvisabile se non l'interrogatorio di tutti gli indagati (ad eccezione di PU IU tuttora latitante) prima della emissione del presente provvedimento di custodia cautelare in carcere impugnato dai predetti.
V'è semmai da aggiungere, concordando con talune delle succitate sentenze di questa Suprema Corte, che nel disposto dell'art.302 C.P.P. si coglie, al di là della disciplina dettata per la specifica ipotesi in essa prevista, il riconoscimento normativo della reiterabilità, in generale, delle misure di rigore caducate per ragioni puramente formali, e, quindi, del nessun effetto preclusivo della inefficacia stessa in qualunque caso del genere essa si sia verificata dovendo escludersi in linea di principio che la inefficacia dell'atto possa determinare conseguenze disomogenee a seconda della formalità inosservata.
Sicché la specifica disciplina contenuta nell'art. 302 C.P.P., lungi dal limitare l'ambito di operatività dell'anzidetto riconoscimento, va considerata nella sua precipua funzione di attualizzare il riconoscimento stesso di generale portata alla ipotesi specificamente disciplinata dalla citata norma in cui la inefficacia consegue alla omissione dell'interrogatorio nel termine di legge e si giustifica in forza delle connotazioni dell'ipotesi considerata. Per cui, ferme restando le condizioni e le esigenze previste dagli art. 273 e 274 C.P.P. la cui sussistenza è richiesta per l'adozione di una qualsiasi misura cautelare, la reiterazione del provvedimento caducato risulta razionalmente subordinata nella specie all'adempimento da parte del giudice dell'incombente in precedenza omesso (appunto l'interrogatorio) in quanto atto di per sé ripetibile e necessario ai fini della valutazione richiesta dai citati art. 273 e 274 C.P.P.. Mentre neppure rileva l'affermazione formulata da alcuni ricorrenti che il riconoscimento della legittimità della reiterazione del provvedimento cautelare finirebbe per privare l'indagato del "controllo sul provvedimento coercitivo afferente a tutte le altre deduzioni" con sostanziale vanificazione del disposto dell'art. 111 della Costituzione dato che l'inefficacia di quello in precedenza emesso e riesaminato ex art. 309 C.P.P. non consentiva alla Corte di Cassazione di prendere in esame le doglianze concernenti il merito per il c.d. "effetto assorbente della questione pregiudiziale positivamente risolta".
In quanto la completa autonomia della successiva ordinanza custodiale, che di per sé non comporta la reviviscenza o la riesumazione di quella caducata, non sottrae il provvedimento reiterato a tutte quelle forme di controllo in fatto e in diritto approntate dalla legge nella procedura di riesame e con il ricorso per cassazione a garanzia dei diritti dell'indagato o dell'imputato, che, pertanto, nelle opportune sedi potrà far valere nei limiti di legge ogni sua più adeguata difesa nei confronti dell'ordinanza contro di lui reiterata.
Va, da ultimo, osservato che il riconoscimento della reiterabilità delle misure coercitive inefficaci non costituisce una anomalia nell'ordinamento giuridico trovando un sintomatico seppur indiretto riscontro nella riconosciuta possibilità di ripresentare, praticamente negli stessi termini, i decreti legge decaduti per mancata conversione entro i sessanta giorni stabiliti come termine perentorio dall'art. 77 della Costituzione. Siccome ritenuto dapprima dalla prassi largamente invalsa nella esperienza polito - parlamentare e, poi, previsto dall'art. 15 L. 23.8.1988 n. 400 che, per quanto qui interessa, dispone in forza di un principio che richiama quello enunciato dall'art. 649 C.P.P., nel senso più sopra precisato, il divieto per il governo di rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle camere, "e pertanto solo di quelle disposizioni che siano rimaste caducate per aver già subìto una diretta e negativa valutazione di merito.
Le conclusioni cui il Collegio è pervenuto che consentono di dare sulla base della normativa vigente una risposta affermativa al problema della reiterabilità delle misure custodiali inefficaci per inosservanza del termine stabilito dall'art. 309, 9 comma C.P.P.e di superare,così,il rilevato contrasto giurisprudenziale, portano a disattendere perché del tutto irrilevanti anche le censure formulate dai ricorrenti con specifico riferimento all'ordinanza impugnata la cui illegittimità deriverebbe comunque - secondo i predetti - dalla asserita abnormità della declaratoria di inefficacia del primo provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere pronunciata contestualmente alla suindicata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania. In quanto l'anzidetta pronuncia ha costituito - come già rilevato - solo l'antecedente occasionale e non il presupposto necessario della reiterazione della misura coercitiva che, infatti, non si è fondata né aveva necessità di formarsi su detta declaratoria ma che ha tratto la sua legittimazione nella perdurante sussistenza delle condizioni e delle esigenze cautelari stabilite dagli art. 273 e 274 C.P.P. e, quindi, nella indifferibile necessità di garantire mediante l'adozione di uno strumento processuale previsto dalla legge le esigenze di tutela della collettività a fronte della perdita di efficacia del precedente provvedimento, non impronta se già dichiarata o non, ma comunque sicura e prossima data l'appena intervenuta pronunzia in tal senso da parte della Corte di Cassazione nei confronti di altri indagati in uguale situazione sostanziale e processuale.
Né risulta fondata l'ulteriore denunzia avanzata dai ricorrenti circa l'asserita violazione dell'art. 306 C.P.P. poiché la mancata liberazione degli indagati ha radici nel vigore della seconda ordinanza cautelare subentrata prima della caducazione di quella precedente e che costituendo legittimo titolo di detenzione ha interdetto ed ha, comunque, reso superflua l'emanazione di un qualsiasi provvedimento liberatorio privo di ogni pratica efficacia;
così come assolutamente inconferente deve ritenersi ogni richiamo alla procedura prevista dall'art. 302 C.P.P. dettata, infatti, per una ipotesi particolare certamente non ricorrente nella specie. 4. - Inammissibili devono, infine, ritenersi per loro contenuto e natura le ulteriori doglianze prospettate dal PU IU e dal OC nel paradigma di cui all'art. 606, lett. "c" ed "e", C.P.P. in ordine alla asserita insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a loro carico.
Avendo, infatti, i ricorrenti, con scelta preferenziale rispetto alla istanza di riesame, proposto direttamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, 2 c., C.P.P., va omesso l'esame di tutte quelle censure comunque riconducibili nella previsione dell'art. 606. lett. "c", C.P.P. in quanto, come già precisato da queste Sezioni Unite con la sentenza "Bruno +1" del 26.2.1991 la violazione di legge che può essere presa in esame in caso di ricorso per saltum è deducibile unicamente a norma dell'art. 606, lett. "e", C.P.P. Ma dal testo del provvedimento impugnato non emerge né "la mancanza né la manifesta illogicità della motivazione", come richiesto al riguardo dalla legge, in quanto il rinvio effettuato dal G.I.P. del Tribunale di Catania agli elementi considerati ed alle valutazioni effettuate nella precedente ordinanza, la cui successiva perdita di efficacia non ne ha di certo vanificato il contenuto attenendo esclusivamente alla sua esecutività, ha comportato, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti che su tale questione hanno, in sostanza, concentrato le censure dedotte in materia, la loro integrale incorporazione nel nuovo provvedimento coercitivo emesso dal predetto che li ha fatti propri, laddove ha affermato di condividerli anche alla stregua delle ulteriori verifiche effettuate, per cui la motivazione così articolata ha consentito di conoscere le ragioni logico - giuridiche del convincimento del giudice in ordine alla adottata decisione ponendo in grado gli interessati - tutti perfettamente al corrente degli argomenti recepiti - di "controllarne, sia pure esaminando un provvedimento diverso, la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità" (cfr. Sez. VI, 21.5.1990, Bonamore;
Sez. 1 31.10.1990, Labate).
5. - Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono s'impone il rigetto degli interposti ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 311, 127 e 616 C.P.P., decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Roma, 1 luglio 1992.