Sentenza 17 aprile 2007
Massime • 1
Anche nel caso in cui il giudice competente abbia riemesso l'ordinanza applicativa di una misura cautelare dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 27 cod.proc.pen., non è dovuto nuovo interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati fatti nuovi, ovvero il provvedimento sia fondato su indizi od esigenze cautelari in tutto od in parte diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 415 Anno 2013 Presidente: D'ALONZO MICHELE Relatore: D'ALONZO MICHELE SENTENZA sul ricorso proposto DA (I) il Ministero dell' Economia e delle Finanza, in persona del Ministro pro tempore, e (2) i' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttorepro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende, RICORRENTI CONTRO la s.p.a. MIRABELLA, con sede in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5, in persona del L.S'g legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Mirabello n. 26 presso l' avv. Pasquale IANNUCCILLI che la rappresenta e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2007, n. 29924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29924 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/04/2007
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 586
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 5038/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. DEZIO M., nell'interesse di:
PP EN;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di PO emessa in data 16 gennaio 2007;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 17 aprile 2007, la relazione del Consigliere Dott. MONASTERO FRANCESCO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata in data 16 gennaio 2007, il Tribunale del riesame di PO rigettava l'appello presentato nell'interesse di CA AR avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Nola aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare.
La difesa dell'imputato aveva sostenuto la perdita di efficacia della misura cautelare non essendo stato reiterato l'interrogatorio di garanzia, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., comma 1; interrogatorio che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato necessario poiché la misura, originariamente emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di PO, dichiaratosi incompetente per territorio dopo aver emesso il provvedimento custodiale, era stata rinnovata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, cui erano stati trasmessi gli atti per competenza, dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 c.p.p.. Nel rigettare l'istanza il Tribunale aveva affermato che un secondo interrogatorio doveva ritenersi necessario, a pena di inefficacia della misura, solo nell'ipotesi in cui la misura emessa dal secondo Giudice fosse innovativa e non meramente reiterativa della precedente (veniva richiamata, Cass. sez. 6^, 24.05.2001, Bonaccia); peraltro, proseguiva il Tribunale, in tal senso deporrebbe anche l'interpretazione letterale dell'art. 27 c.p.p., (veniva richiamata, Cass. sez. 3^, n. 2762, Lule), che fa riferimento al sole l'art. 292 c.p.p., e non anche gli artt. 294 e 302 c.p.p..
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., lett. c, in riferimento agli artt. 27, 294 e 302 c.p.p.): sostiene, in particolare, il ricorrente che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 giugno 1993, Silvano, avrebbero puntualizzato che il nuovo provvedimento cautelare adottato dal Giudice competente sarebbe del tutto autonomo rispetto al precedente, non potendo essere considerato di mera conferma o reiterazione di quello divenuto inefficace, con la conseguenza che sarebbe necessario procedere a un nuovo interrogatorio nei termini di Legge nei cui in casi, come quello di specie, il giudice competente non aveva rinnovato la misura cautelare disposta dal giudice incompetente nel termine previsto dall'art. 27 c.p.p.. Aggiunge il ricorrente che la giurisprudenza citata dal Tribunale del riesame di PO (Cass. sez. 4^, 24.05.2001 Bonaccia), non sarebbe in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella menzionata sentenza, mentre quest'ultima tesi, viceversa, sarebbe stata ripresa da numerose sentenze del giudice di legittimità (vengono richiamate, Cass. sez. 6^, 7.03.00, Allegri;
Cass. sez. 2^ 6.05.02, De Lesa). Rileva, infine, il ricorrente che l'ultima decisione della cassazione, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria tesi (Cass. sez. 3^ n. 2762, Lule), in realtà si riferiva ad una diversa situazione nella quale la misura adottata dal Giudice competente era stata rinnovata nel termine di cui all'art. 27 c.p.p.. Conclude, infine, osservando che la necessità di procedere, nel caso di specie, a un nuovo interrogatorio dell'indagato, risponderebbe anche all'esigenza di garantire un contatto effettivo tra chi è privato della libertà ed il Giudice territorialmente competente a conoscere del reato dallo stesso commesso (viene citata, a conferma del principio che si sostiene, la sentenza n. 1138, emessa in data 7 marzo 2000, dalla Sezione Sesta Penale di questa Corte), principio che, viceversa, sarebbe eluso ove si ritenesse sufficiente una "semplice conferma delle precedenti acquisizioni". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È vero che le sezioni unite di questa Corte (18 giugno 1993, Silvano) hanno affermato il principio che il nuovo provvedimento cautelare adottato dal Giudice competente è del tutto autonomo rispetto al precedente, non potendo essere considerato di mera conferma o reiterazione di quello divenuto inefficace, ma da tale argomentazione non può automaticamente trarsi la conseguenza, sostenuta dal ricorrente, della necessità di un "nuovo" interrogatorio, segnatamente nel caso, come quello di specie, in cui la misura è stata rinnovata ex art. 27 c.p.p., al di là del limite temporale indicato dalla stessa disposizione.
Premesso, infatti, che, come costantemente affermato da questa Corte, il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente - ma il suo decorso non comporta certo alcuna preclusione all'esercizio del potere - dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti - questo collegio condivide il principio, costantemente affermato da questa Corte (sez. 1^, Sentenza n. 529 del 17/12/2003, RV. 226948; sez. 6^, Sentenza n. 35887 del 02/07/2004, RV. 229962; Cass. sez. 6^, n. 24162 del 24 maggio 2001, Bonaccia) che, qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti ovvero il provvedimento sì a fondato su indizi o su esigente cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p.. Il "nuovo" interrogatorio è, peraltro, indirettamente ma inequivocabilmente escluso dallo stesso tenore letterale dell'art. 27 c.p.p., che opera un rinvio al solo art. 292 c.p.p., a non anche al successivo art. 294 c.p.p.: interpretazione in linea con il principio generale di conservazione degli effetti degli atti del giudice incompetente.
Con la conseguenza ulteriore che, se il vizio attiene solo ad una parte distinta ed autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.
L'interrogatorio di garanzia si rende pertanto necessario solo nell'ipotesi in cui la misura cautelare costituisca un quid novi rispetto alla misura divenuta inefficace e non si ponga, quindi, come mera riemissione della precedente misura.
In questo senso deve essere letta anche la decisione di questa Corte (sez. 6^, 7.3.2000, Allegri), menzionata dalla difesa, in quanto se la misura custodiale si deve considerare innovativa, vale la regola generale di cui all'art. 294 c.p.p.; se essa è meramente reiterativa, valgono i principi enunciati dalle precedenti decisioni. La novità della questione oggi all'esame della Corte concerne la circostanza che la nuova misura è stata adottata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 27 c.p.p.. Orbene, ritiene questo collegio che la diversità della situazione sottoposta all'esame di questa Corte non determini una diversa soluzione, con specifico riferimento alla problematica dell'interrogatorio.
In relazione alla situazione che si realizza a seguito della dichiarazione di inefficacia della misura per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr., Cass., sez. 1^, n. 6496 del 1999; Cass., sez. 6^, n. 3245 del 2000) che, quando il primo provvedimento perde efficacia per motivi procedurali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità, e la nuova ordinanza custodiale non contiene elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente, l'esigenza di difesa dell'indagato rimane assicurata pienamente con il primo interrogatorio. In tali situazioni, un nuovo interrogatorio non può che rivelarsi una inutile formalità e, comunque, la verifica della sua opportunità rimane rimessa al prudente apprezzamento del giudice. La situazione all'esame di questa Corte è sostanzialmente sovrapponitele: accertata la possibilità di reiterare la misura per l'insussistenza di qualsivoglia preclusione processuale - che opera solo quando la misura sia annullata a seguito di un riesame del merito o per la mancanza delle condizioni di legittimità e non quando la sua perdita di efficacia sia stata determinata da violazioni di carattere formale, come la mancata reiterazione nel termine previsto - la garanzia del diritto di difesa è ampiamente assicurata dall'interrogatorio già avvenuto, in quanto, da un lato, l'indagato ha avuto modo di difendersi e di rappresentare tutti gli elementi a favore, e, dall'altro, il giudice ha avuto modo, nel momento in cui ha disposto la reiterazione della misura, di valutare anche la permanenza delle condizioni di applicabilità e dei pericula libertatis, alla luce del già effettuato interrogatorio. Fermo restando il principio che, ove con la nuova ordinanza siano contestati fatti nuovi, ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, si rende necessario, almeno in parte qua, un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p.: evenienze, nella specie, non verificatesi e, comunque, non dedotte.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone che la cancelleria, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, trasmetta copia di questo provvedimento, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007