Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 2
Il principio di cui all'art. 302 cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p., e secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo il nuovo interrogatorio dell'indiziato (o la sua mancata comparizione), non è suscettibile di applicazione analogica e non può pertanto operare al di fuori della ipotesi di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. (La Corte, nella specie, ha ritenuto, in particolare, non necessario il nuovo interrogatorio, nel caso di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).
È sempre reiterabile la misura cautelare nei casi in cui la stessa sia divenuta inefficace per motivi di ordine esclusivamente formale. L'ammissibilità, in tali casi, di una nuova ordinanza custodiale trova il suo fondamento nella più esatta e reale portata del principio generale del "ne bis in idem", alla luce del quale la misura finisce per essere non reiterabile solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che siano già stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non già quando tali elementi non siano stati mai valutati. A tal riguardo, non spiega alcuna rilevanza ostativa la circostanza che il legislatore abbia previsto la reiterabilità della misura solo nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio nel termine di cui all'art. 302 c.p.p. (Nella specie trattavasi di misura reiterata a seguito di scarcerazione per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelarePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/1999, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente EL 13/10/1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Renato FULGENZI Consigliere N. 3245
3. " IO CASO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Oreste CIAMPA Consigliere N. 16357/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RI NO (cl. 66), RI NO (cl. 58), RT ZO, RI US, MI NT, CE CO, AN EO, AR IN SA e RI EO e MI CO
avverso l'ordinanza EL Tribunale di Reggio Calabria in data 4-2-1999 che rigettava la istanza di riesame proposta nell'interesse dei citati ricorrenti nei confronti ELl'ordinanza 18.1.99 con cui il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato agli stessi la misura ELla custodia cautelare in carcere.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Udito il Pubblico Ministero in persona EL Dott. ZO Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di CE CO limitatamente al capo G. Rigetto dei ricorsi nel resto. Uditi i difensori Avv. Michele Priolo, Avv. Marcello Manna, Avv. NI Managò, Avv. US Fino e l'Avv. US UC. FATTO E DIRITTO
Anzitutto va premesso che l'ordinanza 18.1.99 applicativa ELla misura ELla custodia cautelare in carcere nei confronti egli imputati indicati in epigrafe risulta emessa a seguito di annullamento ELl'ordinanza cautelare 18.12.97 disposto, in conseguenza EL rilevato superamento dei termini ex art. 309, co. 5^ e 10^ c.p.p., dalle Sezioni Unite di questa Corte che in data 15.1.99 avevano, appunto, annullato senza rinvio la ordinanza impugnata (cioè quella emessa in sede di riesame) e l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di tutti i ricorrenti, emessa dal GIP EL Tribunale di Reggio Calabria il 18.12.97. Ciò premesso, va rilevato che avverso il provvedimento 4.2.99 EL citato Tribunale (cioè quello confermativo ELla rinnovata ordinanza 18.1.99 EL GIP) hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati sopra elencati che deducono: RI EO, AR IN SA, RI NO (cl. 58), CE CO, RI US, RI NO (cl. 66):
1) Inammissibilità ELla nuova ordinanza di custodia cautelare, in quanto la prima fu annullata dalle S.U. ELla Corte di Cassazione con sentenza EL 15.1.99, il cui dispositivo - indipendentemente dalla comunicazione fatta al P.M. attestante, in mancanza di motivazione perché non ancora depositata, che la sentenza in argomento aveva deciso in senso affermativo la rilevabilità anche d'ufficio ELla perdita di efficacia ELla misura - non con sentiva invece di addivenire a tale soluzione;
2) inutilizzabilità ELle intercettazioni effettuate, in quanto basate su decreti autorizzativi e di proroga privi di motivazione;
3) assoluto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi EL reato associativo e EL coinvolgimento in esso dei ricorrenti a cui carico erano stati posti elementi di una estrema genericità e frasi estrapolate da conversazioni telefoniche o ambientali cui si era voluto attribuire un certo significato, senza tener conto EL contenuto complessivo EL discorso, che tra l'altro si ponevano nei loro confronti come notizia "de relato" da cui, comunque, non emergeva il loro ruolo nella vicenda, anche perché non risultavano a loro carico elementi atti a dimostrare la partecipazione di essi ricorrenti a reati - fine;
le accuse loro mosse dai collaboratori RO e LI erano poi inattendibili e generiche ed erano state determinate da risentimento nei loro confronti;
il quadro indiziario, inoltre, non consentiva una valutazione di gravità;
4) difetto di motivazione per il CE relativamente al capo L) in relazione al quale nulla emergeva dalla intercettazione, come per quello sub G) in ordine al quale erano stati accertati elementi di responsabilità solo nei confronti di altri coimputati, per cui l'ordinanza di custodia cautelare andava revocata nei suoi confronti almeno per detto capo;
analogo difetto per RI NO (cl. 66) in relazione all'omicidio contestatogli, nonché illogicità ELla ordinanza EL Tribunale che aveva deciso senza conoscere la motivazione ELle S.U.. Altro difensore per AR IN SA:
5) illogicità e difetto di motivazione in ordine alla negazione ELla cessazione ELl'efficacia ELla misura cautelare, per decorso dei termini ex art. 297/30 co. c.p.p.. I fatti contestati al predetto, infatti, erano connessi con quelli contestati con ordinanza emessa in altro procedimento, denominato "olimpia 2", eseguita il 25.2.97, revocata il 31.10.97 dal Tribunale ELla libertà, per cui, poiché gli elementi posti a base ELla seconda misura erano stati acquisiti prima EL rinvio a giudizio nel primo procedimento, i termini di custodia cautelare relativi alla ordinanza posteriormente emessa andavano computati dal 25.2.97, con conseguente obbligo di scarcerazione. Sia il GIP che il Tribunale, invece, avevano rigettato l'istanza di scarcerazione all'uopo formulata, negando erroneamente che sussistesse connessione qualificata tra i due procedimenti e tra i reati in essi contemplati, come EL pari erroneamente era stata esclusa qualsiasi ipotesi di continuazione tra detti reati. MI NT:
6) nullità ELl'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché reiterata sebbene la precedente - concernente gli stessi fatti - fosse stata dichiarata inefficace per inosservanza dei termini peentori prescritti dallo art. 309/co 5^ e 9^ c.p.p., termini che implicavano l'automaticità EL provvedimento;
7) Inefficacia ELla misura in esame per omesso interrogatorio ELl'indagato nel termine di cui all'art. 294 c.p.p., interrogatorio che si imponeva nella specie stante il venir meno ELla prima misura;
8) assoluto difetto di motivazione sulla sua partecipazione ad un'associazione mafiosa, basata sul semplice cambio di un assegno a favore di RI US, nonché sui suoi rapporti di amicizia con costui, il che non poteva concretare quei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare;
9) analogo difetto di esigenze cautelari per il ruolo marginale riconosciutogli nella vicenda, perché le indagini erano state già compiute con acquisizione di prove, per la lunga carcerazione sofferta e per la sua incensuratezza, il che faceva escludere pericoli di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione. 10) nullità ELl'ordinanza EL Tribunale per diversa composizione EL collegio, posto che il Dispositivo Depositato il 4.2.99 era stato emesso da un collegio diverso da quello risultante aver motivato il relativo provvedimento depositato il 22.2.99. 11) Omessa trasmissione al Tribunale EL riesame degli atti inviati al GIP per l'adozione ELla misura.
AN EO:
Deduzioni analoghe a quelle sub 10) e 11) RT ZO, e ancora RI NO (66), RI US e CE: deduzioni analoghe a quelle elencate sub 7), 10) e 11).
Ancora, per CE CO, RI US, RI NO (cl. 66), RT ZO, MI NT, AN EO e MI CO:
Deduzioni analoghe a quelle sub 7), 10) ed 11);
12) omessa trasmissione al Tribunale EL riesame degli interrogatori di garanzia, con conseguente nullità;
13) eccezione analoga a quella sub 2);
14) Inutilizzabilità di telefonate intercettate al di fuori dei limiti temporali imposti dal decreto, in quanto in molti casi i Decreti autorizzativi successivi a quelli emessi dal GIP non erano stati convalidati nei termini di cui all'art. 267/2^ co. c.p.p., mentre in altro caso (telefonata intercettata sull'uenza brasiliana ELla Sig.ra SI BA SA RY) la stessa, autorizzata con decreto EL 30.11.95, era stata convalidata per giorni 40 il 1.12.95, ma in effetti l'autorizzazione aveva avuto una durata di 87 giorni, essendo rimasta scoperta la fascia temporale che andava dal 9.1.96 alla data ELla proroga EL 25.2.96;
15) inutilizzabilità ELle intercettazioni telefoniche perché effettuate da impianti diversi da quelli installati presso la Procura ELla Repubblica e senza le prescritte autorizzazioni che, comunque, non furono trasmesse al GIP e conseguentemente al Tribunale EL riesame;
16) inutilizzabilità ELl'intercettazione telefonica ELla utenza brasiliana ELla Sig.ra De SI BA OS RY, in quanto effettuata senza la necessaria richiesta di rogatoria internazionale;
17) violazione degli artt. 727 e segg. c.p.p., in quanto agenti ELla Polizia di Stato di Reggio Calabria avevano proceduto, per sei mesi, a svolgere illegalmente in Brasile tutta un'attività istruttoria allegata agli atti, in spregio ELla normativa riguardante l'acquisizione e l'utilizzo di elementi probatori acquisiti all'estero;
18) dichiarazione di inefficacia ELl'ordinanza di custodia cautelare, non essendo stato trasmessa al GIP, eppoi al Tribunale, la richiesta di rogatoria per l'attività svolta in Brasile;
19) nullità ELl'ordinanza impugnata che aveva smesso di valutare il quadro indiziario che, invece, andava accertato e approfondito anche dopo l'emissione EL decreto dispositivo EL giudizio;
20) omessa risposta ad eccezioni e prospettazioni difensive, il che concretava palese difetto di motivazione.
I motivi di ordine procedurale comuni a tutti i ricorrenti sono infondati e vanno perciò disattesi.
Ed invero, quanto a quello elencato sub 1), ne va rilevata l'assoluta inconsistenza, posto che la causa ELl'annullamento ELla prima ordinanza fu effettivamente quella comunicata ELl'inefficacia ELla misura;
per cui le impressioni dei ricorrenti circa l'accoglimento, da parte ELle S.U., di motivi inerenti al merito dei ricorsi non potevano, ne' possono assumere rilevanza di sorta. Nè, in proposito, ha valore il richiamo alla sentenza ELla Corte Cost. 232/98 per desumerne che, come nell'art. 302 c.p.p., anche nell'art. 309, commi 5 e 10, stesso codice, dovrebbe essere specificamente prevista la possibilità di una nuova emissione di ordinanze cautelari coercitive. Il richiamo, invero, è fuori luogo, riguardando situazioni EL tutto diverse, in quanto la specificazione che il legislatore ha inteso fare nell'art. 302 c.p.p. ai fini ELla necessità ELlo interrogatorio prima ELla reiterazione di una misura cautelare dichiarata inefficace per inosservanza ELl'obbligo di audizione ELl'indiziato nel termine prescritto, non incide minimamente sulla reiterabilità ELla misura cautelare divenuta inefficace per questioni puramente formali la cui ammissibilità trova il suo fondamento - e perciò non ha formato oggetto di specifica previsione - nel generale principio EL "ne bis in idem", che è ostativo alla reiterazione ELla misura solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non quando tali elementi non siano stati valutati nel merito.
Del pari infondata è la doglianza elencata sub 2).
La motivazione "per relationem" dei decreti, infatti, non porta alle conclusioni auspicate dai ricorrenti, essendo essa legittima. Comunque la carenza eventuale di motivazione non è causa di inutilizzabililtà, ma semmai di nullità, il che non si è verificato nella specie, posto che la stessa ordinanza assume che vi è stata adeguata motivazione, "atteso il carattere puntuale e preciso di tutti i decreti EL P.M. recepiti nei provvedimenti di convalida".
La valutazione sul punto, quindi, si sottrae a qualsiasi censura, come ne va esente quella relativa ai c.d. "interrogatori di garanzia" riassunta sub 7) e 12). Ed invero, a parte il fatto che l'inefficacia ex art. 302 c.p.p. si fa valere davanti al GIP con procedura autonoma dal riesame (v. Cass. pen., S.U. 20.7.95, n. 26), va rilevato che è giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi (v. Cass. pen. sez. VI, 21.3.95, n. 44, imp. Trimacera;
sez. VI, 5.3.98, imp. Cascino), che il principio di cui all'art. 302 c.p.p., secondo il quale non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione EL precedente stato di detenzione nonché dopo l'interrogatorio ELl'indiziato o la sua mancata comparizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non si applica al di fuori ELla ipotesi, ivi prevista, di caducazione ELla misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. In particolare, quindi, il principio non può trovare applicazione in caso di annullamento ELl'ordinanza impositiva ELla custodia cautelare per ritenuta esistenza di un vizio formale diverso da quello dianzi accennato, come verificatosi nel caso in esame in cui, essendo stato pronunciato l'annullamento per inosservanza dei termini di cui all'art. 309, 5^ comma, c.p.p., il problema ELl'interrogatorio di garanzia, già effettuato nella precedente fase, non si poneva, non dovendo esso essere ripetuto nel caso in questione, a nulla valendo, per contro, quanto si vorrebbe far desumere dalla sentenza 9.10.98 di questa Corte (imp. Manfredi), posto che tale decisione riguarda esclusivamente le condizioni di applicabilità ELl'art. 302 cpp.. Ovviamente, non essendo stato effettuato un secondo interrogatorio, non ha senso la doglianza relativa al suo omesso inoltro al Tribunale EL riesame al quale, invece, come ben evidenziato nell'ordinanza impugnata, furono regolarmente trasmessi gli atti concernenti l'interrogatorio di garanzia espletato in occasione ELla originaria misura custodiale, cioè l'unico effettuato.
Del pari priva di fondamento, poi, è la censura relativa alla diversità EL collegio come articolata sub 10). Ed invero, anche se effettivamente l'intestazione EL dispositivo depositato il 4.2.99 risulta diversa da quella EL provvedimento integrale depositato il 22.2 successivo (in quest'ultimo in collegio compare il Dr. US Greco, mentre nel primo vi era la dott.ssa Tommasina Cotroneo), la circostanza non porta alle conclusioni volute dai ricorrenti, essendo indiscutibile che l'apparente sostituzione sia stata frutto di un errore materiale e comunque esso non dimostra affatto che alla decisione abbia partecipato il Dr. Greco, per il semplice fatto che la dott.ssa Cotroneo risulta essere stata presente alla discussione ex art. 127 cpp e partecipe alla decisione (come dal dispositivo in atti), la cui motivazione, d'altra parte, fu redatta dal solo Presidente estensore e quindi solo da lui sottoscritta sulla scorta ELl'accordo raggiunto dal Collegio col dispositivo suddetto. Certo, quindi, che nel caso non si è verificare alcuna modifica EL Collegio, per cui è senz'altro insussistente la dedotta nullità.
Quanto, poi, all'asserita perdita di efficacia ELla misura ai sensi ELl'art. 309/10 co. c.p.p., per non essere stati rimessi al Tribunale tutti gli atti trasmessi al GIP ex art. 291 stesso codice per la adozione ELla misura (motivo sub 11), va rilevato che, pur essendo stato precisato solo all'odierna udienza che l'omissione avrebbe riguardato elementi favorevoli ai prevenuti conosciuti nelle more EL rinvio a giudizio, la doglianza, come formulata, è comunque inammissibile, anche dopo la citata specificazione, per la sua estrema genericità, non essendo stato precisato quali fossero i detti atti ed elementi. La eventuale omissione, d'altra parte, ove riguardante atti trasmessi al GIP, non avrebbe nella specie alcun valore inficiante, perché superata dalla c.d. "prova di resistenza" affermatasi con le più recenti sentenze di questa Corte (v. per tutte Sez. VI, sent. n. 4501 EL 29 gennaio 1998) che fanno discendere la perdita di efficacia ELla misura non da una parziale trasmissione degli atti al Tribunale, ma dall'inoltro di una documentazione talmente lacunosa da non consentire di valutare la sussistenza dei gravi indizi. E poiché nella specie gli elementi forniti al Tribunale sono stati ritenuti più che sufficienti ai fini ELla valutazione in questione, ne consegue che non si è verificata la invocata decadenza.
Del pari prive di pregio sono, poi, le censure che attengono alla utilizzabilità ELle effettuate intercettazioni. Ed invero, quanto a quelle elencate sub 14) e 15), va rilevato che il Tribunale, che ha fornito una propria interpretazione in proposito, sostiene che le analoghe doglianze proposte in sede di riesame furono frutto di equivoco perché non di decreti di urgenza EL P.M. ex 267/2^ c. c.p.p. si sarebbe trattato, ma di decreti autorizzativi EL GIP al P.M., ex 267/1^ comma stesso codice. Però, poiché quelle telefonate intercettate, elencate dal ricorrente Avv. Fino, recano annotazioni concernenti la convalida, devesi ritenere che si sia - per quelli indicati - in presenza di decreti di urgenza in parte convalidati fuori termine e, quindi, inutilizzabili.
La inutilizzabilità, tuttavia, riguarda il periodo in cui le intercettazioni già effettuate dal P.M. non furono legittimate dalla convalida EL GIP la quale, anche se non idonee a sanare le intercettazioni medio tempore eseguite, valeva comunque, indipendentemente dalla definizione data al Decreto di intercettazione, come autorizzazione: tale interpretazione trova una conferma testuale proprio nella Disposizione EL 2^ comma ELl'art.267 cpp che, appunto, ne vieta la prosecuzione ove non intervenga la convalida nel termine stabilito. A parte tale considerazione, la deduzione in esame è senz'altro inammissibile, non conoscendosi, ne è stata indicata dagli interessati, l'incidenza di qualche intercettazione effettuata fuori termine nel giudizio espresso dai giudici di merito. Quanto alle, censure concernenti i luoghi di installazione e utilizzazione degli impianti di intercettazione, va rilevato che i ricorrenti fanno riferimento ad autonomi provvedimenti di deroga all'art. 268/3^ co. c.p.p. che, oltre tutto, non sarebbero stati trasmessi al G.I.P. Nulla, però, vieta che la deroga in questione fosse contenuta nel corpo di altri decreti, come accertato e sostenuto dal Tribunale, il quale ha precisato che le congrue ragioni ELl'impiego di altri impianti erano già state esplicitate nel corpo dei decreti che avevano disposto in via di urgenza le intercettazioni, il che, oltre a non formare oggetto di contestazioni, non comporta irregolarità di sorta, non essendo prescritta per la deroga in esame l'emissione di un separato atto che, ovviamente, se non redatto non poteva essere trasmesso al GIP. Circa la dedotta inutilizzabilità ELle telefonate dirette alla Sig.ra De SI OSmary in Brasile, non si ravvisano ragioni che dovrebbero sorreggerla.
Ed invero, sta di fatto che le intercettazioni in questione furono effettuate in via d'urgenza su iniziativa EL P.M. il quale, avendo ben specificato nel suo provvedimento che l'operazione concerneva "chiamate provenienti dalle centrali internazionali Telecom site nel territorio nazionale dirette alle numerazioni ... 0055213967799" .... pose in pratica sotto controllo solo utenze nazionali, il che gli era lecito fare, trattandosi di telefonate in partenza dal territorio italiano, i cui verbali di trascrizione furono poi ritualmente trasmessi al GIP prima, eppoi al Tribunale. I ricorrenti, però, lamentano ancora che l'inutilizzabilità invocata dovrebbe comunque essere collegata ad attività svolta in Brasile da funzionari ELla Polizia di Stato che si sarebbero recati in tale paese per predisporre anche intercettazioni di telefonate in partenza dall'utenza ELla De SI.
Ma che tanto si sia verificato senza che vi fosse stata una precedente rogatoria internazionale ex art. 727 c.p.p., è circostanza EL tutto irrilevante che, comunque, non porta alle conclusioni volute dai ricorrenti. Ed invero, indipendentemente dal fatto che nessuna telefonata proveniente dall'utenza brasiliana risulta intercettata, va rilevato che l'attività dei funzionari di p.g. operanti in Brasile, cui fa riferimento la missiva 28.3.96 EL Dr. Pellicone, essendo diretta a predisporre, con la collaborazione ELla locale Interpool, accertamenti o intercettazioni telefoniche o ambientali in relazione all'operazione "Nood", concretava attività investigativa vera e propria, non formativa di atti istruttori tipici, per cui non occorreva per il suo espletamento la rogatoria internazionale. Di conseguenza non opera, nel caso, la inutilizzabilità ex art. 729/2^ co. in relazione all'art. 191 c.p.p. che si riferisce all'ipotesi in cui sia lo Stato estero che abbia posto limiti di utilizzabilità.
Comunque, anche volendo ammettere che per il compimento di detti atti occorresse la rogatoria, va rilevato che l'omissione ELla stessa non comporterebbe la conseguenza auspicata dai ricorrenti, sia perché l'art. 727 c.p.p. non prevede alcuna sanzione in caso di sua inosservanza, sia perché legittimati a far valere detta norma sono soltanto gli Stati richiedenti e richiesti ove ritengano che possano essere compromessi i loro interessi essenziali o la loro sicurezza, il che nel caso in esame è EL tutto da escludersi, data la collaborazione prestata dagli organi di polizia brasiliana a quella italiana.
Del tutto inconsistenti, inoltre, sono le deduzioni di alcuni ricorrenti (fg 19 e 20 ricorso Avv. Manafò) relative alla consegna di bobine alla Soc. "Alita Div. Sio" di Cantù al fine di effettuare operazioni di filtraggio, in quanto neanche in questa sede sono state precisate e individuate le bobine de quibus attraverso le trascrizioni. Comunque l'art. 271 c.p.p. non contempla questa inutilizzabilità.
Quanto alla censura sub 5) EL AR, si tratta di motivo inammissibile perché introdotto in violazione EL divieto EL "novum" in Cassazione, che si spiega col fatto che il ricorso attiene ad un appello deciso dal Tribunale di Reggio Calabria che non forma oggetto di questo procedimento.
Tutti i ricorrenti, poi, si dolgono EL contenuto ELla impugnata ordinanza, di cui denunciano in particolare un difetto di motivazione in ordine alla sussistenza EL ELitto di associazione per ELinquere di stampo mafioso, nonché al loro coinvolgimento - almeno a livello dei gravi indizi nella attività EL sodalizio criminoso.
La censura, fatta eccezione per RI NO (cl. 58), è però priva di fondamento.
I giudici di merito, infatti, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, basato su specifiche, dettagliate ed attendibili dichiarazioni dei collaboranti RO NT, LI NI e RI IO che, oltre a confortarsi reciprocamente, avevano trovato obiettivi elementi di riscontro nel contenuto inequivocabile di numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, nonché in accertamenti e constatazioni dirette dei verbalizzanti, sono pervenuti al riconoscimento ELla sussistenza di una associazione per ELinquere di stampo mafioso facente capo a RI US, esercitante il predominio incontrastato EL "locale" San Giorgio Boschicello, con notevoli estensioni anche ad alcuni rioni adiacenti ELla città di Reggio Calabria, associazione che, previa una spartizione EL territorio raggiunta con gruppi contrapposti, esercitava in pratica il controllo di tutte le attività economiche ELla zona e, per tutte quelle edili interessanti l'area, imponeva il pagamento di tangenti ai vari imprenditori i quali, per poter operare in tranquillità, erano costretti a corrispondere una percentuale calcolata sull'importo ELle opere.
Ora, le risultanze istruttorie riassunte a fl. 4 ELl'ordinanza 14.1.98, nonché quelle specificate nelle posizioni individuali dei singoli indagati, evidenziano che l'organizzazione in questione, almeno allo stato, presenta tutte quelle caratteristiche richieste dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte per la sussistenza ELl'associazione per ELinquere prevista dall'art. 416 bis c.p.. In particolare, il numero dei concorrenti è superiore a tre, tenuti insueme dall'accordo fra gli stessi - come dimostrato dai fatti - diretto all'attuazione di una serie di ELitti non singolarmente individuati, costituenti per il loro risultato finale, effetto EL controllo EL territorio;
la permanenza EL vincolo associativo finalizzato alla realizzazione di attività illecita, in particolare estorsioni, è dimostrata dal reiterarsi di tali attività ad opera sempre degli stessi soggetti che, all'uopo, come emerge dal contenuto ELle conversazioni intercettate, avevano dato luogo ad una perfetta organizzazione nell'ambito ELla quale ciascuno dei partecipanti svolgeva compiti specifici e ruoli particolari;
la stabilità EL vincolo è, a sua volta, dimostrata dai costanti e continui contatti tra i vari coindagati, documentati dalle intercettazioni protrattesi per un lasso di tempo notevole. I giudici di merito, inoltre, tenendo conto EL fatto che tutti coloro che svolgevano attività economiche nella zona dovevano pagare tangenti, dal barbiere all'imprenditore edile, e che, in caso di resistenza o rifiuto di pagamento, occorreva che si facesse il nome di RI US per prospettare le conseguenze inevitabilmente collegate alla sua rabbia ed al suo disappunto (f. 23 ordinanza 14.1.98), hanno correttamente ravvisato la mafiosità ELl'organizzazione in esame, posto che la stessa, come ampiamente dimostrato a fl. 4 ELla citata ordinanza, era caratterizzata dalla forza intimidatrice EL vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento che ne derivava, di cui l'omicidio Morabito, almeno nella fase, costituiva manifestazione.
La valutazione, quindi, non si presta a censura, come ne va esente quella relativa alla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" in ordine alla partecipazione degli indagati - fatta eccezione per RI NO (cl. 58) - al reato associativo. In proposito va infatti rilevato che la censura dei ricorrenti, così come formulate, concernono esclusivamente un apprezzamento di fatto che diverge da quello compiuto dai primi giudici in ordine alla consistenza degli elementi indicati dagli artt. 273 e 274 c.p.p. per la emissione dei provvedimenti restrittivi ELla libertà personale, di guisa che esse si risolvono nella pretesa di ottenere, in questa sede, una diversa e più favorevole valutazione dei predetti elementi.
Va però rilevato che il sindacato di legittimità non può esercitarsi nella direzione auspicata dai ricorrenti, giacché, come è noto, in tale sede il controllo concerne esclusivamente la motivazione EL provvedimento, al fine di valutarne la sufficienza, la congruità e l'adeguatezza alle risultanze processuali poste a base EL giudizio di fondatezza ELl'accusa il quale, d'altra parte, è bene evidenziarlo, in questa fase non deve essere ancorato a fatti obiettivi rigorosamente accertati, ma semplicemente a circostanze che forniscano una indicazione probatoria, pur incompleta e non priva di ambiguità, tale da far ritenere acquisito un apprezzabile "fumus di colpevolezza" concretante i gravi indizi.
Ora, la motivazione ELl'impugnata ordinanza resiste, con riferimento a tutti i reati contestati agli indagati, con eccezione per quello di cui al capo G) addebitato al CE, alle censure sopra riassunte.
Ed invero, il coinvolgimento dei citati prevenuti nell'associazione per ELinquere sopra ELineata è stato correttamente tratto - escluso RI EO - dai primi giudici dalle dichiarazioni precise, concordanti e specifiche dei collaboratori RO, UL e - per alcuni di essi, cioè RI US e NO (cl. 66) dall'altro dissociato RI IO, le cui affermazioni circa la reale attività ELla organizzazione in esame e in ordine al ruolo in essa svolto dai vari indagati hanno trovato obiettivi elementi di riscontro in numerose circostanze fattuali, tra cui l'inequivoco significato ELle intercettate telefonate, conversazioni ambientali o risultati di indagine ELla p.g. ai quali elementi i detti giudici hanno attribuito, attraverso un ragionamento logico e corretto, e perciò incensurabile in questa sede, un significato non rivalutabile in mancanza di difetti logico-giuridici. Così per RI US e RI NO (cl. 66), il loro rispettivo ruolo di capo ELl'organizzazione e di elemento di spicco ELla stessa, facultato ad intervenire al posto EL padre nel corso ELle frequenti assenze di costui, oltre che dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, è emerso dal contenuto ELle conversazioni intercettate da cui, in particolare, risulta che la principale attività EL gruppo era quella che veniva effettuata in proprio dai predetti, ma più frequentemente dagli altri coindagati costantemente destinatari degli ordini perentori impartiti loro dal capo, anche con notevole arroganza. E gli elementi di riscontro, come risulta dalle intercettazioni da fl. 22 a 35 ord. 14.1.98, riguardano ampiamente anche tutte le estorsioni contestate ai predetti, in ognuna ELle quali emerge l'intervento decisivo dai due suindicati prevenuti, compreso in quella riguardante l'impresa CC (capo G) in cui, come da intercettazione riportata a fl. 24 EL suddetto provvedimento, vi è una precisa indicazione ELl'attività estorsiva da compiersi, con le modalità descritte da RI US al figlio, nonché, per quanto concerne l'omicidio Morabito, le ragioni EL coinvolgimento di detti indagati nel ELitto in questione, è stato desunto dal Tribunale non tanto dalle dichiarazioni EL RI - che ne spiegò la causale - ma dalle loro stesse affermazioni concretanti in pratica ammissione EL fatto, come dal contenuto ELl'intercettazione riportata a fl. 37 e segg.. Quanto agli altri indagati, va rilevato che RT ZO e LI EO hanno proposto solo eccezioni di ordine procedurale, ma nulla hanno osservato sui gravi indizi.
MI CO, detto IM o MI Petrola, coniugato con RI TO, sorella di NO (cl. 58), risulta invece coinvolto nella vicenda in esame, sia perché legato da rapporti di parentela col capo, sia perché risultava coinvolto nelle azioni estorsive, figurando tra coloro che avevano intrapreso ad esigere mazzette in termini non autorizzati dal RI US, e ancora perché effettivamente (v. F. 34) avevano partecipato all'estorsione sub O). AN NT, a sua volta, appare raggiunto, almeno nella fase, da elementi di responsabilità in ordine al reato associativo, in quanto i giudici di merito, accertato che il predetto usava dare notizia al RI US sulle informazioni circolanti intorno all'operato dei collaboratori di giustizia, nonché sulle attività edilizie intraprese in zona e ancora per essersi prestato a riscuotere un assegno provento di estorsione proveniente da un barbiere EL rione, hanno correttamente ravvisato nell'operato EL predetto una consapevole agevolazione ELl'attività associativa. Quanto al CE, detto MI n RI, le affermazioni EL RO e EL UL sono state poste dal Tribunale alla base EL convincimento che si trattasse ELl'esattore ELle "mazzette" estorsive, posto che le cennate chiamate in reità avevano trovato obiettivo riscontro in numerose telefonate intercettate dal cui contenuto ora emerso che egli, oltre a partecipare ad una estorsione ai danni di un barbiere, intervenne attivamente anche in quelle di cui ai capi I) ed L), provvedendo sempre alla riscossione di tangenti che in una occasione divise in parte con altri coindagati.
Analogamente a carico di AR IN SA, detto Compare Pepè, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, i giudici di merito hanno posto elementi di riscontro emergenti dalle intercettate telefonate (F24, 26 e 30), dimostrando con ciò non solo il ruolo di mediatore ELla organizzazione in buona parte ELle attività estorsive, ma anche la non trascurabile rilevanza EL suo contributo alla organizzazione, tanto che, proprio per il suo ruolo, partecipò alla distribuzione di proventi estorsivi effettuati da MI o RI. Infine, per quanto concerne RI EO, a carico ELlo stesso i giudici di merito hanno desunto elementi di responsabilità in ordine al reato associativo, non solo perché lo stesso, nel corso di una conversazione con lo zio US, sostenne che una sera stava per uccidere RO, ma anche perché nel corso EL lungo colloquio, oggetto di intercettazione ambientale, egli si dimostrò a conoscenza di vicende intime e complesse ELla cosca, suggerendo anche atteggiamenti da tenere dinanzi ai nuovi collaboratori di giustizia, il che, secondo detti giudici denotava un pieno inserimento EL predetto nell'organizzazione in esame.
Nè, per contro, rilevanza di sorta può attribuirsi alla sentenza 30.3.99 di questa Corte con cui era stata annullata l'ordinanza 9.10.98 reiettiva ELla richiesta di revoca ELl'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico, in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto di una consulenza tecnica prodotta dalla difesa.
La questione è infatti irrilevante nella specie, giacché - a parte il fatto che la sentenza in questione è successiva alla proposizione dei ricorsi in esame, - la motivazione dei primi giudici sul punto non si pone affatto in contrasto con detta decisione, risultando essa il frutto di una valutazione globale ELle conversazioni captate, effettuata in maniera logica e corretta, per cui ulteriori elementi non avrebbero potuto comunque incidere sulla decisione.
Evidente, quindi, per quanto sopra esposto, la infondatezza dei motivi di ricorso esaminati, in quanto tutti gli elementi posti dal Tribunale a carico degli indagati concretano, senz'altro gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione ed il mantenimento di una misura cautelare di custodia in carcere ex art.273 c.p.p. Nei confronti di RI NO, classe 1958, invece, l'ordinanza impugnata va annullata per assoluto difetto di motivazione. Ed infatti l'ordinanza 4.2.99 si è occupata, in pratica, ELle sole questioni processuali sollevate dagli indagati, rinviando per le singole posizioni all'ordinanza 14.1.98 e ponendo in essere, in tal modo, una motivazione "per relationem".
Ma poiché quest'ultimo provvedimento non prende affatto in esame la posizione di RI NO nato nel 1958, ne consegue che in relazione a costui l'ordinanza impugnata non ha emesso alcuna statuizione, ne' motivazione.
Analoga soluzione, si impone per il capo G), quale contestato a CE CO (estorsione in danno ELl'impresa edile CC ZO - fl. 2425 e 26 ord. 14.1.98), posto che dagli atti risulta chiaramente che il CE fu solo interpellato da RI NO (cl. 66) per sapere se i lavori ELla citata impresa avessero avuto inizio, ma che poi RI US, appreso dal MI che tanto si era verificato, affidò l'incarico di eseguire l'estorsione direttamente al figlio NO e non al UC.
La stessa ordinanza, d'altra parte, conclude sulla vicenda estortiva assumendo: "Gravi indizi di colpevolezza sussistono pertanto nei confronti di RI US e RI NO cl. 66" (F26).
Sui punti sopra esaminati si impone, quindi, un nuovo esame, essendo evidente il difetto di motivazione, per cui l'impugnata ordinanza va annullata nel senso sopra esposto, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg c.p.p., annulla la impugnata ordinanza nei confronti di RI NO (cl. 1958) e, limitatamente al capo G) ELl'imputazione nei confronti di CE CO e rinvia, per nuova ELiberazione su tali punti, al Tribunale di Reggio Calabria.
Rigetta i ricorsi dei predetti.
Rigetta nel resto i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna a pagare, in solido, le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p. relativamente ai ricorrenti detenuti. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000