Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/1999, n. 3245
CASS
Sentenza 13 ottobre 1999

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Il principio di cui all'art. 302 cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p., e secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo il nuovo interrogatorio dell'indiziato (o la sua mancata comparizione), non è suscettibile di applicazione analogica e non può pertanto operare al di fuori della ipotesi di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. (La Corte, nella specie, ha ritenuto, in particolare, non necessario il nuovo interrogatorio, nel caso di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

È sempre reiterabile la misura cautelare nei casi in cui la stessa sia divenuta inefficace per motivi di ordine esclusivamente formale. L'ammissibilità, in tali casi, di una nuova ordinanza custodiale trova il suo fondamento nella più esatta e reale portata del principio generale del "ne bis in idem", alla luce del quale la misura finisce per essere non reiterabile solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che siano già stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non già quando tali elementi non siano stati mai valutati. A tal riguardo, non spiega alcuna rilevanza ostativa la circostanza che il legislatore abbia previsto la reiterabilità della misura solo nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio nel termine di cui all'art. 302 c.p.p. (Nella specie trattavasi di misura reiterata a seguito di scarcerazione per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelare
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/1999, n. 3245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3245
Data del deposito : 13 ottobre 1999

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