Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, pronunciando condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva ritenuto ormai coperto da giudicato il punto relativo alla sussistenza della aggravante di aver provocato un incidente stradale, dopo che, in precedenza, la medesima Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di primo grado - impugnata "per saltum" - limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'omessa applicazione della sospensione della patente e della confisca del veicolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 18502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18502 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2741
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 8764/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LE N. IL 14/12/1975;
avverso la sentenza n. 5994/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Inches Marco foro di Roma.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2010, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Sondrio dichiarava ER LE colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 2 bis per aver circolato alla guida dell'auto Mitsubishi Pajero tg. CK187SJ in stato di ebbrezza provocando un incidente stradale (tasso alcolemico accertato di 2. 55 e 2.53 g.l.). Condannava lo stesso alla pena di 120 giorni di arresto e di Euro 2.160 di ammenda;
sostituiva la predetta pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53 irrogando, quindi, la complessiva ammenda di Euro 6.720,00. Proposto ricorso dal PG presso la Corte di Appello di Milano, la Cassazione, con sentenza emessa in data 21 dicembre 2010, annullava la suddetta pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio, all'omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Sondrio.
In sede di rinvio il suddetto Tribunale dichiarava nuovamente l'imputato colpevole del reato ascrittogli condannandolo alla pena di 120 giorni di arresto e 2.160,00 Euro di ammenda. Disponeva la sospensione della patente del LI per la durata di un anno ed ordinava la confisca della suddetta autovettura.
Proposto appello dalla difesa per difetto di prova della sussistenza dell'aggravante D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 186, comma 2, la Corte di Appello di Milano, ritenendo ormai formatosi il giudicato sul punto, confermava la seconda sentenza del Tribunale di Sondrio condannando il LI al pagamento delle spese processuali. Avverso tale ultima pronuncia il difensore dell'imputato ha interposto ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale. In particolare la difesa ritiene erroneo l'assunto della Corte di Appello secondo il quale non sarebbe stato più possibile pronunciarsi sulla sussistenza della suddetta aggravante essendo stato il rinvio operato dalla Cassazione, 4 Sez. penale, operato ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio con conseguente formazione del giudicato sugli altri punti quali quelli inerenti la sussistenza del fatto di reato, la sua attribuibilità all'imputato ed il suo inquadramento giuridico. A detta della difesa, infatti, il suddetto rinvio non sarebbe da ritenersi in tal senso preclusivo. Di conseguenza la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione avanza, con i motivi di appello in quanto in realtà, come emerge dagli atti, secondo il ricorrente, la causazione dell'incidente di cui all'imputazione non sarebbe stata affatto accertata.
Il ricorso è inammissibile trattandosi, invero, della mera riproposizione in sede di legittimità di una censura già fatta valere in appello e sulla quale la Corte territoriale si è pronunciata con argomentazioni del tutto logiche e pienamente condivisibili.
Come è noto, infatti, questa Corte ha da sempre sostenuto la tesi della formazione progressiva del giudicato in base alla quale la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, ne' ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Invero anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione (come nel caso di specie), perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate ne' a queste inscindibilmente connesse (Cass. Sez. Un. Agnese 1992).
Ai fini dell'individuazione delle parti della sentenza che acquistano autorità di cosa giudicata e delle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, occorre avere riguardo a quelle statuizioni che hanno autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, come nel caso di specie, nell'ambito di una stessa imputazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.
Ne consegue che, in caso di annullamento parziale che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, come ad esempio l'annullamento ai soli fini delle rideterminazione della pena, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile con la conseguenza che è preclusa al giudice di rinvio non solo la possibilità di dichiarare, ad esempio, prescritto il reato ma anche quella di cambiare l'inquadramento giuridico escludendo ad esempio la sussistenza di un'aggravante.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015