Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 2
Una volta che l'imputato raggiunto da provvedimento coercitivo sia stato tempestivamente interrogato dal giudice, non è necessario procedere a nuovo interrogatorio a seguito di nuovo provvedimento coercitivo emesso dopo la declaratoria di inefficacia del primo per motivi procedurali (nella specie a causa dell'inosservanza del termine per l'avviso al difensore a norma dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.).
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame delle bobine e dei verbali delle operazioni compiute, nonché della formale trascrizione del contenuto delle intercettazioni, nelle forme previste dall'art. 268, cod. proc. pen. non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in quanto non prevista dalla legge.
Commentario • 1
- 1. PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE E NECESSITA DELLINTERROGATORIOAccesso limitatoValentina Alberta · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 17.12.1998
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. " LI NA " N. 6496
3. " DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. " GI RA " N. 31162/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IN AN n. il 06.12.1970
avverso ordinanza del 09.07.1998 TRIB. LIBERTÀ MINORI di SALERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. TURONE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Con ordinanza del 9 luglio 1998 il Tribunale per i minorenni di Salerno, in sede di riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 24.6.94 dal Gip, di quel Tribunale nei confronti di Di IN IO per i reati di omicidio aggravato, sequestro di persona ed altro.
Come rilevasi dall'ordinanza impugnata i gravi indizi di colpevolezza a carico del Di IN erano costituiti principalmente dal contenuto di intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione del Di IN che in quel periodo si trovava agli arresti domiciliari: nel corso delle conversazioni intercettate il Di IN, parlando con la convivente D'EL ST, affermava di aver ucciso De MA RN e mostrava la propria preoccupazione di essere scoperto;
indicava anche i motivi dell'omicidio da ricollegarsi ad un'aggressione che il De MA ed altro giovane avevano compiuto, con un pestaggio a sangue, ai danni di un pregiudicato della zona, tale De IN ER, che aveva promesso di vendicarsi.
Appunto nel corso di una di queste conversazioni l'attuale indagato affermava: "... ho ucciso a De MA per colpa di IO (con tale nome l'indagato indica il De IN ER).
L'omicidio risale al 1988 e dopo circa due anni veniva rinvenuto un teschio in località "Colle", agro del Comune di Giffoni Valle Piana, località poco distante dal luogo (Chiani) in cui lo stesso Di IN diceva, nel corso delle conversazioni intercettate, di aver portato la vittima.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il Di IN lamentando: - che il Gip del Tribunale per i minorenni dopo aver emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere non avesse proceduto all'interrogatorio dell'indagato nei termini di legge;
- che il P.M. non avesse trasmesso le bobine ne' i verbali relativi alle operazioni, ne' la formale trascrizione delle intercettazioni, ma soltanto delle trascrizioni sommarie e dei semplici riferimenti riassuntivi.
Quanto agli indizi di colpevolezza, osservava il ricorrente che non vi era alcuna certezza che il teschio rinvenuto a distanza di circa 2 anni dall'omicidio fosse appartenuto in vita al De MA. Contestava, inoltre, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, che l'omicidio fosse inquadrabile in un contesto malavitoso di criminalità organizzata e rilevava come l'omicidio risalisse a circa 10 anni or sono e che all'epoca dei fatti il Di IN era minore di età.
3. Il ricorso è infondato in ogni sua parte.
È infondata, in primo luogo, la doglianza concernente l'omesso interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. nei termini di legge da parte del Gip del Tribunale per i minorenni di Salerno che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Invero, il Di IN era già stato interrogato dal Gip del Tribunale di Salerno che aveva emesso una prima ordinanza di custodia cautelare poi dichiarata inefficace dal Tribunale per i minorenni di Salerno in sede di riesame a causa dell'inosservanza del termine per l'avviso al difensore ex art. 309, comma 8 c.p.p. Orbene, avendo il primo provvedimento perso efficacia per sopravvenuti motivi procedurali che non ne intaccavano l'intrinseca legittimità e poiché la nuova ordinanza custodiale non conteneva elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente, l'esigenza di difesa dell'indagato era stata assicurata pienamente con il primo interrogatorio.
Quindi un nuovo interrogatorio non poteva che rivelarsi una inutile formalità e, comunque, la verifica della sua opportunità era rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Infondato è anche il rilievo relativo alla omessa trasmissione al Tribunale del riesame dalla bobine, e dei verbali delle operazioni ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. nonché della formale trascrizione delle intercettazioni ai sensi dell'art. 268 c.p.p. Infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, nessuna norma prescrive che i verbali delle operazioni e le bobine nonché le trascrizioni integrali del contenuto delle conversazioni registrate debbano essere depositate nel procedimento davanti al giudice del riesame della misura cautelare.
Invero, a norma dell'art. 309, 5^ comma, c.p.p. il pubblico ministero deve trasmettere al Tribunale della libertà gli atti da lui presentati a sostegno della sua richiesta di applicazione della misura, oltre agli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. Inoltre, quanto alla integrale trascrizione delle conversazioni intercettate, lo stesso art. 268, comma 2, c.p.p. prevede la possibilità di una trascrizione anche sommaria del contenuto delle intercettazioni.
Con riferimento poi, alla asserita incertezza circa l'appartenenza in vita alla vittima dell'omicidio del teschio rinvenuto nelle vicinanze del luogo ove il Di IN avrebbe compiuto il delitto, osserva la Corte che trattasi di censura in punto di fatto dell'ordinanza impugnata che, nondimeno, non inficia il quadro indiziario certamente grave formatosi a carico dell'attuale indagato.
Anche le considerazioni svolte dal Tribunale per asseverare l'esistenza dalle esigenze cautelari trovano adeguato supporto oltre che nella estrema gravità ed efferatezza della condotta delittuosa, altresì nel contesto malavitoso di criminalità organizzata nel quale l'omicidio è maturato ed è stato eseguito.
Anche qui soccorrono le stesse affermazioni del Di IN rese nel corso delle conversazioni intercettate dalle quali si ricava che egli entrò nella "famiglia" 10 anni prima e che l'omicidio fu una spietata esecuzione con un colpo di pistola sparato dal Di IN in bocca alla sua vittima.
Le dette modalità di esecuzione del crimine ed un perdurante inserimento dell'indagato negli ambienti camorristici hanno, quindi, con buona ragione, indotto il Tribunale a ritenere la spiccata pericolosità sociale del Di IN e la persistente, concreta possibilità di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli attribuitigli e, nel contempo, a considerare la misura della custodia cautelare in carcere, nonostante la minore età del soggetto al momento dei fatti, come l'unica in concreto adeguata a soddisfare le esigenze cautelari.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza tuttavia obbligo del pagamento delle spese processuali per il ricorrente che, all'epoca dei fatti, era persona minore di età (art. 29 D. L.vo 28.7.89 n.272).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999