Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6496
CASS
Sentenza 17 dicembre 1998

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Massime2

Una volta che l'imputato raggiunto da provvedimento coercitivo sia stato tempestivamente interrogato dal giudice, non è necessario procedere a nuovo interrogatorio a seguito di nuovo provvedimento coercitivo emesso dopo la declaratoria di inefficacia del primo per motivi procedurali (nella specie a causa dell'inosservanza del termine per l'avviso al difensore a norma dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.).

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame delle bobine e dei verbali delle operazioni compiute, nonché della formale trascrizione del contenuto delle intercettazioni, nelle forme previste dall'art. 268, cod. proc. pen. non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in quanto non prevista dalla legge.

Commentario1

  • 1PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE E NECESSITA DELLINTERROGATORIOAccesso limitato
    Valentina Alberta · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6496
Data del deposito : 17 dicembre 1998

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