Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 302 cod. proc. pen., relativa alla necessità del previo interrogatorio per l'emissione di un nuovo provvedimento di custodia cautelare nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura, non si applica al caso previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare). Il legislatore, infatti, ha imposto il previo interrogatorio in stato di libertà nell'ipotesi, priva di identità di "ratio", di cui all'art. 294 cod. proc. pen. (mancato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare) per ragioni di tutela dell'indagato, che, se tempestivamente interrogato, avrebbe potuto far valere le sue ragioni difensive.
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- 1. Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelarePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …
Leggi di più… - 2. PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE E NECESSITA DELLINTERROGATORIOAccesso limitatoValentina Alberta · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/1999, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 05/05/1999
1. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Benito Romano DE GRAZIA Consigliere N.1412
3. Dott. Vito SAVINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio MERONE Consigliere N.10257/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM MI, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione per il Riesame, in data 30 gennaio 1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. MERONE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio MELONI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva il Collegio
1. TA MI ricorre avverso l'ordinanza specificata in epigrafe, con la quale il Tribunale ha confermato il provvedimento del GIP, reiettivo della istanza di scarcerazione per omesso interrogatorio a seguito di provvedimento restrittivo in data 5 dicembre 1998, deducendo la nullità dell'ordinanza stessa, per violazione dell'art. 302 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia. In fatto, osserva il ricorrente, non rileva la circostanza che si tratti di provvedimento restrittivo emesso in sostituzione di analogo provvedimento (del 18 novembre 1998), relativo agli stessi fatti, adottato a seguito di convalida di arresto preceduta da rituale interrogatorio, caducato in forza dell'art. 309, comma 10, c.p.p. (per impossibilità di decidere nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima disposizione). Infatti, sostiene ancora il ricorrente, la funzione di garanzia sostanziale dell'interrogatorio, impone la sua reiterazione ogni volta che venga adottato un nuovo provvedimento restrittivo.
2. La tesi prospettata dal ricorrente non appare condivisibile. Proprio l'argomento della funzione di garanzia sostanziale dell'interrogatorio, invocato dalla difesa del TA, gioca a favore della tesi della inutilità della reiterazione dell'interrogatorio di mera "ratifica" di quello già espletato. La denuncia potrebbe avere un qualche pregio se mirasse a far emergere un vizio, di forma (ad esempio, incompetenza dell'autorità che ha emesso il nuovo provvedimento) o di sostanza (ad esempio per diversità del fatto contestato con il nuovo provvedimento), specifico del nuovo provvedimento restrittivo. Ipotesi che, nella specie, non viene neppure adombrata.
Conseguentemente, ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che fa leva sulla ratio sostanziale delle disposizioni in esame, sulla superfluità, in linea di principio, del secondo interrogatorio e sulla specialità della disposizione contenuta nell'art. 302 c.p.p. (che ne impedisce l'applicazione oltre i casi espressamente disciplinati). "Il principio di cui all'art. 302 c.p.p., secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo l'interrogatorio dell'indiziato o la sua mancata comparizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non si applica al di fuori dell'ipotesi, ivi prevista, di caducazione della misura cautelare per omesso tempestivo interrogatorio. In particolare, quindi, il principio non può trovare applicazione in caso di annullamento dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare per ritenuta esistenza di un vizio formale diverso da quello dianzi accennato" (Cass. Sez. VI, 21 marzo 1995, n. 44, imp. Tramacera). Più specificamente, "la disposizione di cui all'art. 302 c.p.p., relativa alla necessità del previo interrogatorio per l'emissione di un nuovo provvedimento di custodia cautelare nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura, non si applica ai casi previsti dagli articoli 27 (misure cautelari disposte dal giudice incompetente) e 309 comma decimo c.p.p. (perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare). Il legislatore, infatti, ha imposto il previo interrogatorio in stato di libertà nell'ipotesi di cui all'art. 294 c.p.p. (mancato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare) per ragioni di tutela dell'indagato, che, se tempestivamente interrogato, avrebbe potuto far valere le sue ragioni difensive. Non v'è, pertanto, identità di "ratio" con la situazione di inefficacia prevista nell'art, 27 c.p.p. (nel caso in cui l'indagato è stato interrogato), ne' tantomeno con la situazione di inefficacia prevista dall'art. 309 comma decimo c.p.p." (Cass. Sez. VI, 29 maggio 19961122, imp. Di Sarno).
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, legge 8 agosto 1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999