Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2006, n. 21974
CASS
Sentenza 11 maggio 2006

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In tema di mandato di arresto europeo, qualora un'ordinanza restrittiva della libertà personale sia divenuta inefficace a causa del mancato invio da parte dell'autorità richiedente degli atti previsti dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005, non è necessario un nuovo interrogatorio per l'emissione di una seconda ordinanza custodiale.

Commentari2

  • 1Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelare
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …

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  • 2Mandato di arresto europeo
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2006, n. 21974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21974
Data del deposito : 11 maggio 2006

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