Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, qualora un'ordinanza restrittiva della libertà personale sia divenuta inefficace a causa del mancato invio da parte dell'autorità richiedente degli atti previsti dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005, non è necessario un nuovo interrogatorio per l'emissione di una seconda ordinanza custodiale.
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- 1. Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelarePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2006, n. 21974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21974 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
2 1974 /06 EST 76
Udienza camera di consiglio 11.5.2006 SENTENZA N. 4725 REGISTRO GENERALE n. 14981/06 (n. 14 ruolo camera di consiglio)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
dott. Francesco Romano Presidente
dott. Giangiulio Ambrosini
Consigliere
dott. Ilario Martella
Consigliere
dott. Arturo Cortese
Consigliere
dott. Carlo Di Casola
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTEN ZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Federico Mazzarella De Pascalis, di OC Wllaznim, nato a [...] (ex Jugoslavia) il
22.5.1976;
avverso l'ordinanza 14.3.2006 della Corte d'appello di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Lecce con ordinanza 14.6.2006 disponeva la custodia cautelare in carcere di OC Wllaznim e la traduzione nella lingua madre del medesimo dell'ordinanza stessa.
Il Ramoci era già stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria su richiesta dell'Autorità giudiziaria tedesca a seguito di mandato emesso dal Tribunale di Hanau ai sensi dell'art. 13 1. 69/05%; l'arresto era stato convalidato dal
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ma il provvedimento aveva perso efficacia non essendo tempestivamente pervenuti il mandato di arresto e la copia della segnalazione del SIS completa degli elementi richiesti.
Essendo successivamente pervenuto il mandato di arresto europeo, con tutte le informazioni previste dall'art. 6 della legge citata, e sussistendone le condizioni, la Corte d'appello disponeva la misura custodiale.
Ricorre la difesa del OC deducendo la nullità dell'ordinanza della Corte d'appello per violazione dell'art. 302 c.p.p.
(richiamato dall'art. 9, c. 5 l. 69/05), non essendo stato previamente reiterato l'interrogatorio dell'estradando a seguito della perdita di efficacia della prima misura custodiale.
Al ricorso difensivo replica il P.G. presso la Corte d'appello di Lecce osservando che un nuovo interrogatorio del OC non era necessario, essendo egli già stato identificato e interrogato in occasione del primo arresto. Peraltro il richiamo alle norme del titolo I del libro IV c.p.p., in quanto applicabili, esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294
c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La reiterazione dell'interrogatorio di garanzia, quando la misura cautelare precedentemente emessa sia caducata per motivi esclusivamente formali, non è necessaria secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Il richiamo all'art. 302 c.p.p. appare incongruo, poiché la norma si riferisce alla perdita di efficacia della misura custodiale per omesso interrogatorio di garanzia, nel qual caso la reiterazione della misura è consentita esclusivamente previo interrogatorio del soggetto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-
1/ter disp. att. c.p.p.
Roma, 11.5.2006.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giangiulio Ambrosini Francesco Romano нико реноми спала DEPOSITATO IN CANCELLERIA
m oggi 22 GIU 2006
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