Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2010, n. 5135
CASS
Sentenza 12 novembre 2010

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È illegittima l'ordinanza di custodia cautelare motivata "per relationem" ad altra ordinanza - dichiarata inefficace per inosservanza del termine stabilito per la decisione del giudice del riesame (art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.) - e adottata in assenza del previo interrogatorio. Si tratta infatti di provvedimento nuovo - e non già meramente reiterativo o sostitutivo di quello originario che risulti ancora valido al momento dell'emissione del nuovo - tanto da imporre una nuova richiesta del P.M., cui deve, in tal caso, far seguito il previo interrogatorio dell'indagato. (Nella specie, in sede di udienza di riesame il difensore ha eccepito la nullità derivante da omesso avviso dell'udienza camerale al codifensore; il tribunale, ritenuta fondata l'eccezione e stante l'impossibilità di instaurare il contraddittorio in tempo utile, ex art. 309, comma decimo cod. proc. pen., ha dichiarato inefficace l'ordinanza di custodia cautelare differendone la caducazione degli effetti al decimo giorno dal ricevimento degli atti e disponendo immediata comunicazione al P.M., il quale, due giorni prima della perdita di efficacia della prima ordinanza, ha reiterato la richiesta, accolta in pari data dal Gip, che ha pronunciato - senza esperire l'interrogatorio dell'indagato e recependo "in toto" il contenuto della precedente - nuova ordinanza, la quale è stata eseguita il giorno prima che perdesse efficacia la prima ordinanza).

Commentari2

  • 1Interrogatorio dell'indagato e nuova emissione della misura cautelare
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Si segnala la pronuncia a Sezioni Unite che ha preso posizione su una questione sottoposta dalla Quinta Sezione penale e, così, testualmente riportata: "se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame"[1]. Come si è già avuto modo di preannunciare ai lettori[2], a tale quesito è stata data risposta negativa, nel senso della non necessarietà di un nuovo interrogatorio per la riemissione del provvedimento cautelare divenuto inefficace, a causa della mancata tempestiva trasmissione degli atti da parte della procura …

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  • 2PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE E NECESSITA DELLINTERROGATORIOAccesso limitato
    Valentina Alberta · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2010, n. 5135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5135
Data del deposito : 12 novembre 2010

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