Versione
16 agosto 1984
16 agosto 1984
Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non e' previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice da' atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa".
Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non e' previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice da' atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa".
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare, interrogatorio, necessità, insussistenza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 maggio 2009 · 1.9616113
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/01/2009, n. 18190Provvedimento: […] In effetti la previsione processuale di procedere entro un breve termine di legge all'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale , pena la caducazione della misura stessa , già era contemplata dall'articolo 365c.p.p. del 1930 , così come modificato dall'articolo 10 della legge 28 luglio 1984 n. 398 . L'interrogatorio era essenzialmente visto come strumento di difesa ( vedi SS.UU. penali 16 aprile 1988 , n. 5 , Campione ) e come momento di verifica della legittimità della misura cautelare;Leggi di più...
- misura cautelare disposta dopo la pronuncia della sentenza di condanna·
- necessità·
- espletamento dell'interrogatorio di garanzia·
- esclusione·
- interrogatorio·
- provvedimenti·
- personali·
- misure cautelari