Articolo 10 della Legge 28 luglio 1984, n. 398
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 agosto 1984
Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non e' previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice da' atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa".
Entrata in vigore il 16 agosto 1984
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