Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari, non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente, in quanto, ex art. 27 cod. proc. pen., l'estinzione della misura si determina solo nel caso in cui il giudice competente non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza, ex art. 292 cod. proc. pen., nel termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti. (La Corte ha pertanto osservato che conserva piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, tant'è che il succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli art. 294 e 302 cod. proc. pen.).
Commentari • 3
- 1. Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 27 - Misure cautelari disposte dal giudice incompetentehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Frode informatica: è aggravata in caso di accesso abusivo ad un servizio di home bankingAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l'aggravante di cui all' art. 640-ter, comma 3, c.p. , non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di home banking - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40862). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2009, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 27/10/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1376
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24603/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AR N. IL 07/04/1953;
2) AR AR N. IL 29/08/1983;
avverso l'ordinanza n. 286/2009 TRIB. DEL RIESAME di MESSINA, del 27/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Lo Voi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Calabrò PE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 27 aprile 2009 il Tribunale di Messina, confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che RM ON e ON AR rimanessero sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, quali indagati per il delitto di furto aggravato di 18 vitelli in danno di PE CU e AL CU. Il provvedimento restrittivo era stato emesso a seguito di trasmissione degli atti per competenza da parte del Tribunale di Catania, il quale aveva invece provveduto in ordine ad altre incolpazioni, in sede di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. di Ragusa.
Il giudizio di gravita indiziaria si è fondato sui risultati delle intercettazioni sulle utenze telefoniche degli indagati, disposte nell'ambito di un'indagine di più ampia portata;
il contenuto delle conversazioni intercettate e i dati riferiti alle celle di aggancio avevano permesso di constatare la presenza di AR ON, nelle ore successive alla consumazione del furto, nella stessa località nella quale risultavano essere stati condotti gli animali, come dimostrato dalle orme da essi lasciate sul terreno;
e in quella zona egli si era trattenuto fino a quando era stato raggiunto dal padre RM, per raggiungere con lui Barcellona Pozzo di Gotto. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto quel collegio che consistessero nel pericolo di reiterazione del reato, attesa la personalità degli indagati, rivelatisi propensi a commettere delitti della stessa specie essendo inseriti in un'organizzazione criminale finalizzata a quel genere di attività delinquenziale. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli indagati, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi. Col primo motivo i ricorrenti eccepiscono l'estinzione della misura cautelare per omissione dell'interrogatorio, cui il G.I.P. di Messina avrebbe dovuto provvedere stante la nullità, per incompetenza del giudice, di quello eseguito a Ragusa.
Col secondo motivo deducono vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e dei presupposti per l'applicazione della misura;
sostengono essersi fatto luogo a un mero rinvio per relationem alla motivazione del provvedimento assunto dal giudice incompetente, senza che vi sia stata un'autonoma valutazione da parte del Tribunale di Messina: e ciò sia sulla gravita indiziaria, sia sulla personalità degli indagati.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Il primo motivo dipana un ragionamento il cui presupposto è costituito dalla dedotta inefficacia dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di Ragusa il 30 marzo 2009, per incompetenza del giudice che l'ha pronunciata;
del pari privo di effetto, in quanto assertivamente nullo (ancora per incompetenza del giudice), dovrebbe considerarsi l'interrogatorio di garanzia seguito all'esecuzione di quell'ordinanza.
Orbene, l'insussistenza del cennato presupposto emerge dal testo letterale dell'art. 27 c.p.p., a norma del quale la misura cautelare disposta dal giudice incompetente rimane priva di effetto solo nel caso - non verificatosi nella specie - in cui il giudice competente non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza ex art. 292 c.p.p. nel termine di 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti. Analogamente conserva la sua piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., in riferimento al quale neppure può predicarsi una nullità per incompetenza, in quanto la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura cautelare, e non quello competente per il merito: tant'è che il già citato art. 27 c.p.p. fa richiamo soltanto al successivo art. 292 c.p.p. e non anche agli artt. 294 e 302 c.p.p.. Sul punto in questione la giurisprudenza di questa Corte Suprema si è ripetutamente espressa nel senso indicato, con indirizzo che non può certamente definirsi "vetusto", come pretendono i ricorrenti, in quanto riaffermato da ultimo con sentenza n. 16048 in data 6 aprile 2005; mentre la massima enunciata da Cass. 6 febbraio 2008 n. 18861, invocata dalla difesa, non è pertinente al caso di specie in quanto riferita alla diversa ipotesi in cui l'interrogatorio (quello previsto dall'art. 391 c.p.p., comma 3) sia stato invalidamente compiuto da un giudice diverso da quello funzionalmente competente, individuato in relazione al luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto.
I ricorrenti, nello sviluppo del loro argomentare, si richiamano all'ulteriore principio enunciato da Cass. 17 aprile 2007 n. 29924, a tenore del quale l'interrogatorio deve essere comunque rinnovato se la nuova ordinanza emessa dal giudice competente si fondi sulla contestazione di nuovi fatti, ovvero su indizi o esigenze cautelari diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza precedente. Ma anche quest'ultima regula iuris è invocata fuori luogo, atteso che il fatto integrante il furto aggravato di 18 vitelli in danno di PE CU e AL CU è lo stesso che era stato contestato - fra gli altri - agli indagati dal G.I.P. di Ragusa prima che costui si spogliasse della cognizione di quel solo reato;
e i medesimi sono il compendio indiziario e le esigenze cautelari posti a fondamento della misura custodiale.
L'infondatezza del secondo motivo si disvela attraverso la lettura del provvedimento qui impugnato: il quale, pur dopo un rinvio per relationem agli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, sviluppa la propria motivazione attraverso una puntuale rassegna degli elementi indiziari emersi a carico degli odierni ricorrenti, dei quali ricostruisce i movimenti nella notte fra il 9 e il 10 giugno 2008 attraverso un costante riferimento alla localizzazione delle celle di aggancio dei telefoni cellulari, nonché alle conversazioni intercettate. Del pari compiutamente espressa, e non limitata a un mero richiamo all'ordinanza del primo G.I.P., è la linea argomentativa svolta dal Tribunale in ordine alle esigenze cautelari, individuate nella propensione degli indagati alla commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, a motivo del loro pieno inserimento in un'organizzazione criminale dedita a tale genere di attività illecita. Ancora espressamente motivata, infine, è la scelta della custodia inframuraria, come la più idonea a salvaguardare la tutela della collettività, nonché proporzionata alla gravita dei fatti e alla sanzione irrogabile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010