Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, qualora si determini l'inefficacia della misura , ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per il superamento dei termini previsti dal comma nono, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302, comma primo, cod., proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 35931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35931 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1278
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 18783/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EU NI N. IL *15/02/1981*;
2) IM RA N. IL *29/09/1978*;
3) RA AS N. IL *03/04/1984*;
avverso l'ordinanza n. 2863/2009 GIP TRIBUNALE di GROSSETO, del 07/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DE SANTIS F.: rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il difensore di EU NY, LQ A\ e TR @A\, avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Grosseto in data 7 novembre 2009 con cui è stata nuovamente applicata nei confronti del predetti la misura cautelare della custodia in carcere dopo che la precedente, adottata per gli stessi fatti (ex artt. 416 e 624 bis c.p.) l'8 ottobre 2009, era stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10 dal Tribunale del riesame;
Formerà invece oggetto di separato procedimento un secondo ricorso dello stesso difensore avverso la ordinanza in data 17 novembre 2009 con la quale lo stesso Gip ha rigettato una istanza di declaratoria di perdita di efficacia della ordinanza cautelare dell'8 (rectius 7) novembre 2009, atteso il mancato interrogatorio di garanzia nei termini di legge.
Deduce, nel ricorso avverso la ordinanza oggetto del presente procedimento, che la originaria misura dell'8 ottobre era stata dichiarata inefficace dal Tribunale in quanto nella sede del riesame era stata accertata la omissione dell'avviso di udienza ai co- difensori degli indagati e, non essendovi il tempo utile per la nuova instaurazione del contraddittorio prima della scadenza del termine di dieci giorni per il deposito della ordinanza, era stata, in prevenzione, dichiarata la inefficacia della ordinanza, a valere, per l'appunto dal detto decimo giorno, ossia dal 9 novembre 2009. Prima dello scadere di tale termine e quindi prima della materiale scarcerazione degli indagati, su richiesta del PM il Gip aveva adottato una nuova ordinanza cautelare reiterativa di tutte le considerazioni e le conclusioni di quella dichiarata inefficace. Ad avviso della difesa, era stato esercitato un potere di rinnovazione della misura inefficace, non previsto dal legislatore e quindi non consentito. Il solo potere di rinnovazione della misura inefficace è infatti previsto dall'art. 302 c.p.p. (per effetto del mancato, valido, interrogatorio di garanzia) e comunque a seguito della liberazione dell'indagato. Ma, prosegue il ricorrente, una simile procedura è disciplinata per rendere effettiva la declaratoria di inefficacia e impedire qualsiasi forma di reviviscenza della ordinanza che ha perduto effetto e una tale determinazione del legislatore non può non essere alla base anche della inefficacia prevista dall'art. 309 c.p.p. in base ad una interpretazione dell'art. 302 c.p.p. di tipo estensivo. Ed invece, nella specie, non è stata emessa una ordinanza "nuova" ma esattamente una sostitutiva della precedente, come si desume dal fatto che la seconda è motivata per relationem con riferimento alla prima.
In secondo luogo la adozione della nuova ordinanza si pone in contrasto con le previsioni degli artt. 274 e 292 c.p.p.. I rifatti essa si basa sulla affermazione di esigenze cautelari che, al momento della emissione della nuova ordinanza, non potevano dirsi attuali e concrete: e ciò in ragione del fatto che era ancora in vita l'originario titolo custodiate (così Cass. 23 novembre 2000, PM in proc. Amore). Diverso sarebbe, ad avviso della difesa, il caso della richiesta ed adozione della nuova misura "subordinata" alla perdita di efficacia di quella che si vuole sostituire (Cass. 13 novembre 2002, Matera), atteso che nel caso di specie non era stata formulata la detta clausola.
In conclusione, la procedura adottata si risolverebbe in un proroga contra legem della efficacia già dichiarata venuta meno. Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte ha posto in evidenza come, in caso di decadenza della misura per superamento dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, la reiterazione della stessa, ancorché adottata prima ancora che sia stato posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, deve ritenersi legittima, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando la inefficacia della misura è conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302 c.p.p., comma 1, che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà (Rv. 227209; Massime precedenti Conformi: Sez. Un., Sentenza n. 11 del 01/07/1992 Cc. (dep. 10/09/1992) Rv. 191182-3; N. 11 del 1992 Rv. 191182, N. 127 del 1992 Rv. 189232, N. 1288 del 1992 Rv. 189942, N. 3365 del 1992 Rv. 191771, N. 3564 del 1992 Rv. 192171, N. 340 del 1994 Rv. 197420, N. 4649 del 1994 Rv. 196351, N. 565 del 1995 Rv. 201021, N. 3972 del 1997 Rv. 208193, N. 2119 del 1998 Rv. 211751, N. 796 del 2000 Rv. 215733, N. 1907 del 2000 Rv. 216882).
Sulla stessa linea, proprio in una delle sentenze citate nel ricorso è stato anche evidenziato (in una fattispecie del tutto simile a quella che ci occupa) che, comunque, l'attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto.
Da ciò consegue che, quando si prospetti l'eventualità di una scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva.
Nè vale obiettare, in punto di ammissibilità della richiesta (e di validità del provvedimento che la accolga), una pretesa carenza di interesse in capo al pubblico ministero (il quale può anche riservarsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso di revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto che la legge consente l'intervento cautelare anche in presenza del mero pericolo che restino frustrate le esigenze cautelari del caso concreto (Rv. 223791).
Tale decisione rende evidente, cioè - così dandosi risposta anche all'ultima parte del motivi di ricorso- che la riserva del Pm di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in casi di sopravvenuta inefficacia della precedente non è stata individuata nemmeno nella sentenza citata come requisito legittimante la domanda cautelare e comunque decisiva è stata reputata la prospettazione non della attualità del pericolo di recidiva specifica ma di un pericolo concreto in tal senso.
Infine è da sottolineare, in ordine ai rapporti esistenti tra le disposizioni dell'art. 302 c.p.p. e le fattispecie di inefficacia scaturenti dall'art. 309 c.p.p. - per quanto non chiaramente evocati nel ricorso in esame - anche la costanza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora un'ordinanza restrittiva della libertà personale sia divenuta inefficace per vizi di forma (art.309 c.p.p., comma 10) non è necessario un nuovo interrogatorio dell'indagato per l'emissione di una seconda ordinanza custodiale, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 294 e 302 c.p.p. non sono suscettibili di applicazione analogica (Rv. 225326; conf. Rv. 226349).
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 1000 Euro. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso la ordinanza del Gip di Grosseto del 7 novembre 2009 e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla cassa delle ammende la somma di 1000 Euro. Manda la cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010