Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 35931
CASS
Sentenza 15 luglio 2010

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In tema di misure cautelari personali, qualora si determini l'inefficacia della misura , ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per il superamento dei termini previsti dal comma nono, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302, comma primo, cod., proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 35931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35931
Data del deposito : 15 luglio 2010

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