Sentenza 17 ottobre 2008
Massime • 1
L'inefficacia della misura cautelare disposta da un giudice incompetente, dovuta ad omesso rispetto del termine imposta dall'art. 27 cod. proc. pen., non impedisce al giudice competente di emettere una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi, in quanto si tratta di titolo autonomo di detenzione e l'eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura, giacché non prevista come sanzione processuale dall'art. 306 cod. proc. pen.; né, in tal caso, è necessario procedere a un nuovo interrogatorio dell'indagato, sempre che non gli siano contestati fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2008, n. 43281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43281 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/10/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1350
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 027371/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EG RO N. IL 19/10/1983;
2) EG GI N. IL 06/03/1980;
3) SO RL N. IL 19/01/1969;
avverso ORDINANZA del 02/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. O. Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Il TdR di Brescia, con ordinanza del 2.7.2008, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare a carico di GR LO, GR IG e SO LO, indagati con riferimento a una serie di furti in appartamento.
Ricorre per cassazione il comune difensore e deduce violazione di legge (artt. 27 e 302 c.p.p.) atteso che il GIP di Crema ha emesso il provvedimento cautelare oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 27 c.p.p.. Invero l'originario provvedimento restrittivo era stato emesso dal GIP di Mondovì che quindi si era dichiarato incompetente e spogliato del procedimento. La nuova e "autonoma" ordinanza, per altro, è stata emessa senza che la AG abbia proceduto a interrogatorio degli indagati. Ammettere la possibilità che il GIP ad quem possa emettere nuova ordinanza dopo la scadenza del termine di 20 giorni equivale a una implicita abrogazione del dettato dell'art. 27 c.p.p. a meno che non si ritenga di interpretare in via analogica l'art. 302 c.p.p., ma, nel caso in esame, come premesso, il GIP lombardo non ha proceduto a nuovo interrogatorio degli indagati. Con riferimento al solo SO, si deduce anche contraddittorietà e illogicità della motivazione, dal momento che l'unico elemento a suo carico consiste nel preteso riconoscimento vocale da parte di personale della pg. Non si comprende in base a quali competenze tecniche e/o con l'ausilio di quale strumentazione il TdR ritenga raggiunta una tranquillante certezza sul punto. Soprattutto poi il Collegio cautelare dimentica di essersi due volte pronunziato (in senso difforme da quello di cui all'ordinanza che si impugna) sul medesimo argomento. Le volte precedenti era stato escluso che la voce fosse quella del SO.
Di tali precedenti pronunzie era stata allegata copia a una memoria depositata dal difensore, ma sul punto, l'attuale ordinanza del TdR tace completamente. I ricorsi sono infondati e meritano rigetto. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del grado, L'inefficacia della misura cautelare disposta da un giudice incompetente, dovuta ad omesso rispetto del termine imposto dall'art.27 c.p.p., non impedisce al giudice competente di emettere una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi, in quanto si tratta di titolo autonomo di detenzione e l'eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura in quanto non prevista come sanzione processuale dall'art. 306 c.p.p. (cfr. SU sent. n. 15 del 1993 ric. Silvano, RV 194315 + ASN 200438287-RV 229742 e altre). Tanto premesso è da notare che il riferimento che il ricorso contiene all'art. 302 c.p.p. è improprio, atteso che il ricorrente lamenta la mancanza del "previo interrogatorio" (così testualmente), non dell'interrogatorio susseguente alla esecuzione della misura. Al proposito soccorre SU sent. n. 39618 del 2001, ric. Zaccardi, RV 219975, che ha chiarito che le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
La censura relativa al solo SO, infine, è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo evidente, da un lato, che, in fase di indagini preliminari, può esser sufficiente il riconoscimento vocale operato da un appartenete alla pg che conosca timbro e tono di voce dell'indagato, dall'altro, che le diverse e precedenti decisioni pur assunte in sede di valutazione cautelare non possono essere ritenute condizionanti, quando la nuova sia stata assunta re melius perpensa e quando essa sia adeguatamente motivata. La Cancelleria deve far luogo alle comunicazioni ex art 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008