Sentenza 21 marzo 1989
Massime • 14
Qualora il giudice di appello, investito specificamente di un punto della sentenza impugnata, si limiti a riportarsi alla motivazione spiegata dal giudice di primo grado, definita "corretta ed esauriente" finisce con respingere in tal modo le critiche mosse alla prima sentenza con il risultato di non corrispondere allo Obbligo su di lui incombente, in quanto giudice dell'impugnazione, di dare risposte ai rilievi mossi con l'appello. Infatti, seppure le motivazioni delle sentenze di merito nei due gradi si integrano fra loro quando e nei punti in cui sono conformi, tuttavia l'oggetto della impugnazione è costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia nell'ambito di ciò che viene dedotto dalla stessa impugnazione e non è appagante dell'Obbligo della motivazione in appello il rifarsi alle spiegazioni fornite in primo grado senza tener conto delle deduzioni ed argomentazioni svolte con l'impugnazione.*
La pronuncia sulla somma che viene assegnata provvisoriamente alla parte civile da imputare nella liquidazione definitiva ha carattere semplicemente delibativo, cautelare, discrezionale ed insindacabile, non acquista efficacia di giudicato in Sede civile, sicché affermatasi la responsabilità dell'imputato e rimessa la liquidazione definitiva del danno al giudice civile l'assegnazione di una provvisionale e la sua misura non sono soggette a ricorso, per Cassazione.*
Ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 56 capoverso cod. pen. è corretta la distinzione fra spontaneità e volontarietà della desistenza, posto che la norma richiede soltanto la seconda ma non anche la spontaneità e dato che a questa non sempre corrisponde la volontarietà. Tuttavia, perché possa essere ritenuta sussistente la causa di non punibilità in esame è necessario che la volontà di desistere si sia formata per motivi di una qualsiasi natura ed anche pratici, pur se si prescinde da quelli ideologici o dell'autentico pentimento, ma in maniera del tutto libera, non quando i motivi di desistenza prevalgono su quelli di persistenza nell'iter criminoso a cagione di fattori esterni che coartino la volontà del reo, la quale in tal modo è viziata nella sua formazione. Ne consegue che non può essere considerata volontaria la desistenza cagionata dalla paura che deriva dal prospettato intervento di terze e pericolose persone, di guisa che non sussiste la causa di non punibilità sopra invocata allorquando una estorsione non venga portata a compimento per essere stato prospettato, a favore del soggetto passivo, l'intervento di terza persona avente maggiore carica criminale.*
La provata partecipazione ad una associazione per delinquere in epoca anteriore al 28 settembre 1982 non è sufficiente a far presumere che il soggetto abbia proseguito nella sua condotta illecita, pur dopo tale data, idonea a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso, introdotto con legge 13 settembre 1982 n. 646. Tale eventuale prosecuzione va provata dall'accusa.*
In tema di violazione dell'art. 416 bis cod. pen. va tenuto presente, per quanto può valere in considerazione dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, che seppure questi ultimi possono essere probatoriamente utilizzati, insieme ad altri elementi, al fine di ravvisare la esistenza di un patto sociale criminoso permanente, tuttavia l'assenza di imputazioni per reati- fine fa venir meno dal punto di vista logico la possibilità di utilizzare i relativi fatti al fine dell'ascrivibilità del delitto associativo.*
La nullità del processo verbale del dibattimento per omessa sottoscrizione è comminata dall'art. 161 cod. proc. pen. qualora manchi detta sottoscrizione solo alla fine dell'ultimo foglio nel quale viene compilato il verbale, mentre l'omessa sottoscrizione alla fine di ciascun foglio intercalare non è sanzionata dall'art. 494 cod. proc. pen. a pena di nullità.*
Ai sensi dell'art. 475 n. 4 cod. proc. pen. l'omessa pronuncia in dispositivo dell'ordinanza di rinvio a giudizio circa una contestazione già formalmente redatta vizia il provvedimento e ne consente la impugnazione, poiché per quella parte omessa non vi è rinvio a giudizio. Tuttavia, nel caso in cui il P.m. ometta di impugnare, nulla osta a che l'Azione penale sia proseguita in Sede dibattimentale, trattandosi di rimedio utile a garantire che l'avvenuto Esercizio dell'Azione penale da parte del P.m. trovi il suo esaurimento nella pronuncia giudiziale.*
Nell'ipotesi di reato permanente, il cui stato di consumazione si sia protratto sotto il vigore di due leggi diverse di cui quella nuova preveda una sanzione più grave va applicata solo l'ultima e cioè quella sotto il cui imperio la consumazione del reato è cessata.*
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia per i reati tributari prevista dal d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, il delitto previsto nel quarto comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente l'emissione di fatture false, non implica alcuna evasione di tributo sicché non è da praticare alcun accertamento sull'entità della evasione ne' soddisfare alcun pagamento di tributo evaso onde dichiararne la Estinzione, se ricorrono le condizioni previste dal decreto di clemenza.*
La norma di cui all'art. 378 cod. pen. richiede come elemento soggettivo la volontà di una condotta a Forma libera che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità. Al riguardo, è quindi necessario soltanto accertare che l'agente abbia volontariamente posto in essere quella determinata condotta pur sapendo che essa si traduce comunque in un aiuto alla elusione delle investigazioni in corso da parte dell'autorità a carico di determinata persona od in un aiuto alla elusione delle ricerche in corso a carico di quest'ultima. ( V mass n 176393).*
In tema di procedimento in ordine al reato di associazione per delinquere, ivi compreso anche quello di tipo mafioso, qualora siano assenti le prove formali, il principio del libero convincimento consente di desumere la prova di un patto sociale criminoso attraverso ogni fattore il quale possa essere considerato sintomatico del pactum sceleris; ma le semplici frequentazioni per parentela, affetti, comune estrazione ambientale o sociale, amicizia, per rapporti di affari non possono di per sè essere utilizzate come prove dell'organizzazione criminale ne' dell'appartenenza ad essa, bensì, in aggiunta ad altri elementi riconducibili al contenuto del patto sociale, si configurano quali motivi di sospetto, allorquando la personalità dei soggetti fornisca concrete ragioni sulla illiceità dell'attività svolta in comune, con l'ulteriore distinzione tra accordo limitato alla esecuzione di determinati - anche se plurimi - reati ed accordo esteso alla commissione di una serie indeterminata di azioni criminose. Questi motivi di sospetto, che in se stessi giustificano, spiegano ed indirizzano le indagini, se non risultano suffragati da riscontri probatori od apporti indiziarii promananti da dati certi, non possono essere valorizzati quali prove, nemmeno indirette, ne' puramente logiche.*
La diversità della data di commissione del fatto-reato, ritenuto in sentenza, rispetto alla data indicata nella contestazione può indurre alla violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. per immutazione del fatto solo quando comporti un cambiamento sostanziale dell'accusa, non anche quando il fatto oggetto della contestazione sia identico a quello ritenuto in sentenza con la sola variante della data di commissione, la quale sia in concreto ininfluente sulla identificazione della condotta criminosa nei suoi termini essenziali. ( V mass n 176375).*
L'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 cod. pen. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di Determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l'associazione per delinquere. Pertanto, una condotta che concretamente favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli Atti, anche se di per se stessi leciti, pure i fini presi di mira dall'associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa.*
In riferimento all'art. 161 cod. proc. pen. per sottoscrizione deve intendersi il segno grafico, comunque vergato, apposto dal cancelliere o segretario al termine del verbale da lui redatto, identificativo della persona che ha provveduto alla sua redazione, onde assicurare che provenga da chi è in possesso dei requisiti di legge per la formazione di quell'atto pubblico fidefaciente. Ne consegue che qualora il segretario di udienza abbia apposto in calce all'ultimo foglio come firma solo l'indicazione del prenome e non anche del cognome il verbale non è nullo perché la sottoscrizione identificativa del soggetto qualificato ad apporla risulta figurare nella intestazione del predetto verbale e cioè l'adempimento dell'Obbligo imposto dall'art. 161 cod. pen. sopra indicato risulta soddisfatto.*
Commentari • 4
- 1. Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Il concorso esterno nel reato di associazione a delinquere al vaglio delle Sezioni UniteAccesso limitatoRita Claudia Calderini · https://www.altalex.com/ · 22 novembre 2016
- 3. Brevi riflessioni sul concorso esterno in associazione mafiosa.Alessandro Continiello · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2016
È notizia di poco tempo fa la pronuncia da parte di un Giudice che, nel decidere su un caso specifico inerente la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, ha messo in discussione la suindicata incolpazione. La querelle, per il vero, ha una genesi lontana. Prima di affrontare il nodo gordiano del problema, è necessario premettere quanto segue. Il reato gravita sostanzialmente attorno a tre principi cardine: il principio di materialità, secondo il brocardo latino cogitationis poenam nemo patitur; il principio di necessaria offensività, alla luce del quale è necessario che un comportamento contra legem leda i beni giuridici; ed il principio di colpevolezza, per cui un …
Leggi di più… - 4. Il concorso esterno nei reati associativiGioacchino De Filippis · https://www.filodiritto.com/ · 27 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/1989, n. 8864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8864 |
| Data del deposito : | 21 marzo 1989 |
Testo completo
☐ 88 64 AL MASSIMARIO
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 89eser 1421x38
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA I
Composta dagli Ill.mi Sigg. N.418
Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE
1. Dott. PASQUALE V. MOLINARI Consigliere REGISTRO GENERALE
-> N.21088/88 2. >>>> GIORGIO BUOGO
3. » CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BE FE
UFFICIO COPIE
+. PAOLINO DELLAANNO Rilasciata copia studio urgBLAD GAITO W ha pronunciato la seguente
Prifti 4 108.006 SENTENZA il 286101989 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da (vedesi elenco interno)
CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPTE
Rilascista copia studic per-diritti
11 25 LUG 1989
IL CANCELLERE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. I^ pen in data 24 febbraio 1988 UFFICIO COPIE
studio copia Rilasciata
36.000Reizbe eine al SIG. per diritti 11 18 SET 1989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. G.
-f Mod 82 ss E
UFFICIO COPIE
Rilasciatal studio Comeli 36.000 per diritti SE 1989 Udito, per la parte civile, l'avv. Dalviso Ferdinando
IL CANCELLIERE
Auvvoceto Udito il Pubblico Ministero in persona del Sectitura Procuratore
Generale dr. Niro
che ha concluso per
Ricorsi
1. P.M. rigetto
2. AG annullamento senza rinvio perchè il fatto non costituiva reato.
3. HE rigetto 4. AN annullamento senza rinvio 5. Conte rigetto
6. D'Agita annullamento con rinvio
Udiê==I=difēñ = 7. ES rigetto 8. Ferri rigetto
9. BE annullamento con rin o
10. GR sia in relazione del reato di cui all'art. 416 e sia per l'estorsione
11. AN rigetto
26
12. LE annullamento con rinvio annullamento con rinvio per l'estor- 13. LO
sione. 14. MO annullamento con rinvio 3
15. RI annullamento con rinvio annullamento con rinvio e senza rin- 16. AS
vio da 416
17. GI annullamento senza rinvio dal 110
nel reato associatiVO perchè il fatto di concorso non gussiste%3B annullamento con rinvio per il reato
di estorsione;
annullamento senza rinvio della parte della sentenza ove, dato atto della legittimi-
tà della revoca dei sequestri disposta dal Tribunale
rimette, poi, le questioni sollevate e dal P.M. e
dai difensori delle parti privati, al giudice della prevenzione.
18. Parti civili e terzi assorbiti.
Uditi i difensori:
avv. NI Aricò
LU Colaleo
AT AT
Roberto Garufi
Bruno Brugia
Tino Sinibaldo
Enzo Gaito
TO Chicsano
Delfino Siracusano RICORRENTI
1) AG NE DO nato in [...] il 24.
3.1935
2) HE US nato in [...] il 13.12.
1940
3) AN CO nato in [...] il [...]
4) CO AN nato in [...] il [...]
5) D'AG ER nato in [...] il [...]
6) ES DO nato in [...] il 6.11.1951
7) RR AN nato in [...] il [...]
8) BE AU nato in [...] il [...]
9) GR NI nato in [...]ano il 12.4.1946
10) AN IO nato in [...] il [...]
11) LE ND nato in [...]
il 28.10.1949
12) LO GO nato in [...] il [...]
13) ON LU nato in [...] il [...]
14) RI MI nato in [...] il [...]
15) AS RI AB nata in [...] il 25.
2.1943
16) GI NT BI nato in [...] il 31.
1.1928
monchè il Procuratore Generale di Milano
contro
:
TA RM nato in [...] il [...] e contro
147
il 3-4-5-8-9-12-13-14-15-16 oltre the nei confronti 1 05
_degli imputati e terzi interessati alle st zioni concernenti il sequestro e la confisca%;B
nonchè le parti civili
TI LI, ST RI TO, Agrico- la Tre Marie nei confronti di ON LU e GI
NT BI:
Terzi interessati ai sequestri ed alla confisca:
MO s.r.l
GA s.a,s.
GI AR
Realtifin s.p.a.
Plaza s.r.l.
Immobiliare Le Colonne s.r.l.
Edilizia US s.r.1.
Immobiliare Polygala s.r. 1
Torquemada s.r. .1.
RI GI
ST Sebastio GI
INsula Segesta s.r. 1.
Iniziativa Meta s.p.a.
Finholtel s.p.a.
Bristol s.r.l.
Immobiliare Scossalina s.r.l.
Pro. IM. s.r.l.
Neive s.r.l 6
F
Immobiliare Via Motta s.r.l.
Immobiliare Fortunato s.r. 1
GE - IM s.r.1.
Villa Candida s.r.l.
Immobiliare Grondaia s.r.l.
Romana s.r.l.
Immobiliare Falda s.r.l.
Immobiliare Canneto s.r.1.
Grande Hotel dei Castelli s.r.l.
Ozanam s.r.l.
Realseconda s.r:1
Fatto
Il presente procedimento ha avuto inizio da un'in-
tercettazione telefonica disposta dal Giudice Istrut-
tore del Tribunale di Bologna nel corso di un pro-
cedimento penale per traffico di sostanze stupefa-
centi, dalla quale era emerso che alcuni soggetti stavano preparando un sequestro di persona da ese-
guire in Milano.
Le indagini disposte culminavano nel rapporto della
Criminalpol in data 13 aprile 1981 diretto alla
Procura della Repubblica di Milano, cui facevano seguito ulteriori indagini, anche di carattere pa-
trimoniale, compiute dalla Guardia di Finanza, ed altri atti (intercettazioni telefoniche, perquisi- zioni domiciliari, sequestri di documenti specie 7 C
bancari) disposti od autoriazati dall'Autorità giu-
diziaria.
Seguiva, ancora, il rapporto conclusivo in data 7.
2.1983 dei Centri Interprovinciali Criminalpol Lom-
bardia, Lazio
- Umbria;
e Sicilia- Palermo nonchè
della Squadra Narcotici della Questura di Roma, di-
retto sia alla Procura della Repubblica di Milano che a quella di Roma, posto a fondamento di numerosi ordini di cattura, per i delitti di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, nonchè di numerosi decreti di sequestro, spiccati dalle anzi-
dette Procure della Repubblica, che instauravano due separati procedimenti penali.
Il procedimento di Milano proseguiva con il rito formale in ordine ai predetti reati di associazione per delinquere e ad altri fra cui, dopo indagini compiute dagli organi di polizia U.S.A., anche quel- lo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle stesse.
Sia il Giudice Istruttore di Milano che quello di
Roma emettevano sentenze di incompetenza ter-
ritoriale relativamente alle imputazioni di reati
PM 8
associativi nei confronti di vari imputati, i cui procedimenti relativi alle suddette imputazioni,
previe separazioni dai procedimenti principali, erano trasmessi alle autorità giudiziarie di Roma e di
Milano.
All'esito dell'istruttoria il Giudice Istruttore
di Milano con ordinanza 26.3.1985 rinviata al giudi zio di quel Tribunale, ventinove imputati per rispon-
dere dei reati indicati nella rubrica della sentenza emessa il 23 maggio 1986, tranne l'imputazione di as
-
sociazione per delinquere contestata a AS Gabriell nell'udienza del 24.2.1986 e quella di associazione di tipo mafioso che era stata contestata a RI Mi
chele in separato procedimento poi riunito a quello di cui si discute.
Con la stessa ordinanza 26.3.1985 il Giudice Istrut-
tore di Milano disponeva il sequestro, ai sensi degli artt. 2 ter, L. 31.5.1965, n° 575, e 24 L.
13.9.1982, n° 646, di tutti i beni già sottoposti a sequestro penale ed appartenenti agli imputati
LU ON, NT GI, AN CO, Federi-
co D'AG, BE ON, RM ON, BI
LO, UL EL od intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dei predetti impu-
tati. Nel procedimento innanzi al Tribunale erano conse- 9
guentemente chiamati ad intervenire, ai sensi del- l'art. 2 ter, V° co.; L;
575/1965, i terzi, i cui beni erano stati sequestrati con la citata ordinan-
za di rinvio a giudizio.
Dopo la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale
di Milano in data 23 maggio 1986, a seguito dei gravami interposti dal Procuratore della Repubblica, dal
Procuratore Generale, dagli imputati e dalle parti 2
civili, veniva pronunciato in secondo grado, la sentenza emessa, ih 24 febbraio 1988, nei confronti di venticinque imputati dalla Corte di Appello
di Milano avverso la quale sono state proposte le dichiarazioni di ricorso da e/o nello interesse delle parti in premessa indicate. Al fine di limitare l'esposizione delle premesse di fatto e di diritto nonchè delle conseguenziali problematiche a quanto può interessare in questa sede per effetto dei limiti posti dalla devoluzione conviene. seguire, pur rispettando le esigenze di doverosa chiarezza, l'impostazione data dai giudici di secondo grado e procedere all'esame delle singole posizioni di ogni parte impugnante, evitando super-
flue ripetizioni quando l'assenza di soggettive differenziazioni e la comunanza di posizioni o di 10
questioni da risolvere consentiranno di fare richia mo specifico alle soluzioni in precedenza adottate.
AGOSTONI NE DO
Fu rinviato a giudizio per rispondere dei seguenti delitti, contestati nei capi:
50) in concorso con ON LU e GI NT
BI del delitto di truffa aggravata (artt. 110,
112 ² 1, 61 n° 7, 9 ed 11,640 C.P.) consumato in danno della s.r.l. LA TR RI e dei suoi
soci e proprietarii LI TI e RI Testo-
ri conseguendo l'ingiusto profitto di L. 3.420.000.0
nella vendita di un terreno sito in Liscate,
per il prezzo suindicato e dopo avere l'AG
compilato, nella sua veste di commercialista della venditrice, un falso verbale di assemblea della S.
r.
1. LA TR RI, con il quale veniva nomi-
nato amministratore unico AR UP, stipulante l'atto di vendita alla Soc.r.
1. Realpina, ricondu-
cibile al ON ed al GI-In Milano fra il
13.11.80 ed il 12.7.1982
51) in concorso con il GI, del delitto di truffa in danno dell'Ufficio IVA di Milano per L.
200 milioni e 500. Nel giugno 1982
52) in concorso con il GI, di falsa fattura-
zione per prestazioni professionali inesistenti, In Milano il 17.12.1981 (art. 50 CO. 4° D.P.R..26. 11
-
10.1972 n° 633).
53) in concorso con il GI, del delitto di truf-
fa aggravata (artt. 110, 640, 61 n° 7 ed 11 C.P.)
in danno dell'Immobiliare US s.r.
1. nonchè dei suoi soci e proprietarii PE GI ed AL
TI, nella vendita di un immobile sito in Mi-
lano, con ingiusto profitto di L.
2.600 milioni tra il luglio 1981 e 1'8 giugno 1982.
In primo grado il Tribunale di Milano;
assolse l'AG dall'imputazione di cui al capo
50 per insussistenze del fatto;
- modificò la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 51 nella violazione all'art. 50 II° CO. D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e dichiarò che l'azione penale non avrebbe potuto essere promossa ostandovi
la pregiudiziale tributaria;
B
- dichiarò l'AG colpevole dei reati di cui
ai capi 52 e 53, irrogandogli pene di legge.
Sulle impugnazioni del P.M., della parte civile e
dell'AG, la Corte di Appello di Milano;
- dichiarò inammissibile il gravame del P.M. in ordine alla imputazione di cui al capo 51, per rinun-
cia al gravame, e quello della parte civile Ammini-
strazione delle Finanze, per difetto di inte resse, 12
adde potendo coltivare le sue pretese in sede tributaria.
in ordine alla imputazione di cui al capo 52 rile vò che, non essendovi state operazioni assoggettabili ad IVA, sottostanti alla falsa fatturazione, non vi
era stata alcuna evasione d'imposta e quindi non
(istanza per la definizione del carico nè della v'era obbligo nê della dichiarazione integrativa,
sicchè non v'era ostacolo alla dichiarazione di estinzione del reato in virtù dell'amnistia concessa col D.P.R. 9 agosto 1982 n° 525, che applicava;
- ravvisò la responsabilità del solo AG in ordine al delitto di truffa contestato al capo 50 e ritenuta la continuazione fra essa e la truffa di cui al capo 53, rideterminò la pena, codannando
1'imputato anche al risaroimento dei danni in favore delle parti civili.
Per una migliore intelligenza delle questioni qui proposte dalle parti, giova tener presente che,
relativamente al capo 50, l'accusa si articolava attraverso le seguenti proposizioni;
a) la formazione, da parte dell'AG, commercia-
lista dell'LA TR RI s.r.L. di un falso
verbale di assemblea datate 15.11.1980, con il qua-
le tale UP AR era stato nominato amministra-
tore unico della società;
b) nella stipulazione tra il UP, nella predetta falsa veste, e la Realprima s.r.1. (riconducibile 13
al ON e al GI) di un contratto di vendita
a quest'ultima di un terreno sito in Liscate per la somma di L. 3.420.000.000 (di cui L. 420 milioni per IVA), somma fatta risultare come pagata con assegni cicolari;
(c) nella fittizia formazione di assegni circolari su di un conto corrente del GI e del ON%3B
nonchè nel loro utilizzo al fine di coprire tali conti, mentre gli assegni erano stati apparentemente consegnati alla s.r, 1. LA HE RI in persona del UP %;B
d) nella successiva cessione, da parte della Real-
prima al TI ed alla ST, di una piccola porzione del terreno, accompagnata da assicurazioni dell'AG circa la regolarità degli atti compiu- ti e delle giustificazioni dei movimenti come opera zioni fittizie per ragioni fiscali.
(e) nella cessione (dopo che le quote della Realprima
s.r.l. appartenenti al ON erano state vendute a tale VI ET) del terreno della Realprima
alla Polygala s.r.l. (riconducibili agli stessi Bonetti e GI) presentata quale terzo in buona
fede.
- in tal modo inducendo in errore i coniugi TI - 14
-
nonchè procurandosi l'ingiusto profitto di L.
3.420 milioni con pari danno delle parti lese.
Nella valutazione della vicenda i giudici del merito attribuivano rilievo alla scrittura privata 13.11.1980 con la quale LI TI,
in proprio e per conto della moglie RI ST,
aveva venduto per L.
1.750.000.000. l'intero capi-
ize tale dell'LA RI s.r. L. alla Proceno s.r; l.
( società di comodo tenuta dall'AG per inte-
starle beni in via provvisoria), nonchè ai compor-
tamenti dell'AG ad essa correlati, sia ante-
cendenti che successivi, ed in particolare al tra-
sferimento di tutto il patrimonio immobiliare, con
atto 28 novembre 1980, alla Realprima s.r. L. di Mont
ti e GI.
A tali due atti facevano riferimento diversi altri atti, fra cui il trasferimento in bianco,
annotato nel libro dei soci dell'LA TR
RI, delle quote sociali appartenenti al Bella- viti ed alla Testoti, il verbale di assemblea di tutti i soci dell'LA HE RI in data 15.11.
1980 con cui si sostituiva il dimissionario ammini-
stratore AG col AR UP, e la scrittura manoscritta, redatta in epoca prossima ma non suc- cessiva al 14.11.1980, con la quale l'AG vendeva al ON -socio del Virgalio nella Realprima
- 15
il terreno agricolo di Liscate costituente il pa-
trimonio immobiliare dell'LA TRe RI passa-
to alla Proceno..
I primi giudici avevano ravvisato nei fatti un mani-
festo inadempimento contrattuale dell'AG e,
quindi, avevano negato la sussistenza della truffa.
Diveesa opinione esprimevano i giudici di appello ai quali, per la risoluzione della questione, appa-
riva essenziale l'atto negoziale 13.11.80 intercorso
- ST (cui appartenevano le quote fra TI
s.r.L.) e l'Ago-sociali della LA HE RI
stoni, dovendosi acclarare se i TI fossero stati ingannati in relazione proprio a quest'atto e se il loro impegno negoziale fosse stato l'esito di una scelta libera e consapevole oppure indotta da false prospettive.
Con tale scrittura , predisposta dall'AG, il Bel- laviti anche nel nome della moglie dichiarava di aver
venduto alla soc. RO rappresentata da AR
-
1.750.000.000 UP l'intero capitale sociale per L.
le cui modalità di pagamento erano precisate, con versamento contestuale di L. 300 milioni. ma con forme in contrasto con il pagamento dilazionato di cinque ratei mensili per L. 600 milioni ed il saldo
肋 16
al 30 giugno 1981 con modalità a convenirsi.
In calce, sottoscritta dal solo UP, figurava la clausola secondo cui restava riservato al Bella- viti il possesso dei mappali 49 e 51, per mq.
23.950.
Tenuto conto di quest'ultima clausola e del fatto che, un anno prima, erano intercorse
trattative per la cessione degli stessi beni all'in-
feriore prezzo di L.
1.200 milioni, i giudici di appello ritenevano che il consenso del venditore non fosse l'espressione di una libera determinazio-
ne bensì l'esito di una induzione in errore, pro-
vocata dall'AG avvalendosi della sua veste
di commercialista e consulente dei venditori, con la prospettiva di un pezzo elevato e conseguibile in breve tempo.
A tale socpo era stato determinante il pagamento dell'acconto di L. 300 milioni in assegni.
Significativa del piano truffaldino e della sua
prova era l'annotazione sul libro dei soci del trasferimento di tutte le quote sociali dell' LA
TR RI, senza indicazione del cessionario, fir-
mata dal TI, con la firma ST interli-
neata, senza la sottoscrizione nè dell'amministra-
tore unico nè del compratore. Con l'atto 13.11.1980 l'AG - secondo i giudici
- 17
di appello
- aveva spogliato i TI di tutto il patrimonio immobiliare, conseguendo Un ingiusto
profitto con notevole danno di costoro e sorprendendo le loro buona fede attraverso un'attività negoziale apparentemente regolare.
Alla truffa però, erano estranei sia il ON che il GI, che non avevano mai avuto contatti nè con i TI nè con l'LA TR RI, an-
che perchè l'Agostonį, prima di stipulare in data
28 novembre 1980 l'atto di vendita alla Realprima
s.r.l., aveva redatto il 15.11.1980 un verbale di assemblea totalitaria dell'LA TRe RI S.
r.1. contenente la nomina, in luogo del dimissiona-
rio AG, di AR UP quale amministratore unico della società;B tale nomina, su richiesta del
UP (che era lo stesso amministratore della Pro-
ceno s.r.l.) era stata depositata nella cancelleria della società.
Da ciò la convinzione dei giudici di appello secondo cui l'AG aveva predisposto quanto necessario al trasferimento diretto dei terreni alla Realprima senza destare i loro sospetti ed assecondandoli nello indicare come prezzo fittizio quello di lire tre miliardi, invece di quello reale (1.400 milioni) 18
indicato nel preliminare di vendita costituito da una scrittura manoscritta in cui figuravano contraenti:
1'AG ed il ON, con la precisazione del prezzo e delle modalità di pagamento oltre alla indicazione dell'IVA sulla cifra di tre miliardi,
che in definitiva era quella che doveva figurare nell'atto 28 novembre 1980.
Poichè in calce alle scritture si dava atto della ricezione, da parte dell'AG, di due assegni per L. 300 milioni tratti dal GI il
14 novembre 1980, i giudici dell'appello ritenevano che verosimilmente la scrittura fosse stata redatta quello stesso giorno.
L'ipotesi di un previo concerto con il ON ed il
GI, per spogliare i TI, derivata dal raffronto tra le dazione di questi ultimi assegni e la data degli assegni a firma AG per iden-
tico importo, non era ritenuta provata ad anzi re-
sistita da più elementi.
Il primo era costituito dalla retrocessione dei map-
pali 49 e 51 ai TI con atto in data 31 marzo
10 aprile 1982 con firme autenticate dal notaio
Lamfranchi, nel quale la cedente era stata rappresen-
tata da tale NO RD, falso amministratore della società%3B trattavasi della retrocessione del 19 terreno stabilita nell'atto di vendita TI-Pro--
ceno s.r.l.. Altro elemento derivava dalla lettera
17.5.1982 con la quale l' AG aveva confessato al difensore del GI di avere personalmente operato la retrocessione servendosi del falso ammi-
nistratore RD.
Ulteriore elemento significativo dell'estraneità del Monti e del GI alla truffa veniva ritenuto il pagamento, da parte dell'AG, oltre che degli iniziali 300 milioni, anche di lavori per la costruzione di essiccatori per L. 110 o 120 milioni e dell'esborso di altri 50 milioni in mani della
ST.
I giudici dell'appello, infine, attribuivano valenza conclusiva al fatto, risultato in una seduta svolta-
si con toni drammatici innanzi a un notaio, che l'AG, vistosi scoperto nella falsa rappresen-
tazione della Realprima a mezzo del RD nell'atto autenticato dal notaio Lanfranchi, era stato CO-
stretto a fare convalidare tale atto dal vero ammi-
nistratore RA Nobelo con atto del 24.6.1982 ed a versare il pezzo dei mappali retrocessi, in
L. 120 milioni, mediante la dazione di quadri al
GI.
Da ciò la conclusione che, se l'AG, per dare 20
L
esecuzione alla postilla dell'atto del 13.11.1980
aveva dovuto operare in frode alla Rialprima srls ed al GI e al ON, costoro erano estranei alle truffe in danno dei TI.
La concidenza nella data degli assegni poteva essere casuale oppure anche studiata dall'AG per meglio frodare i TI, ma non poteva costituire indice di un accordo con il Monti e il GI.
Infine, i giudici di secondo grado osservavano che,
mentre il regolamento del prezzo documentato nel preliminare di vendita aveva avuto esecuzione, il pagamento fatto apparire nell'atto di vendita 28.
11.1980 rispondeva invece ad esigenze formali e
verosimilmente fiscali, estranee al rapporto Bella-
viti AG.
Da ciò il giudizio di colpevolezza del solo AG
e l'assoluzione del ON e del GI per non avere commesso i l fatto. L'altra accusa di truffa aggravata, contestata all'AG ed al GI nel capo 53, prendeva le mosse del fatto che l'AG era il commercia-
lista di fiducia della "Immobiliare US s.r,
.
di proprietà di PE GI ed AL TI,
raggirati sia attraverso l'abuso delle relazioni di prestazione di tale opera sia attraverso;
-la formazione, in data 22.7.1981, di un falso ver- 21
-
bale di assemblea della predetta società nella quale veniva nominato amministratore l'AG;
la cessione, con atto del 21.9.1981, alla Immobi-
liare Grondaia, di cui era amministratore ES
DO, ma di pertinenza del GI, dell'immo-
bile sito in Milano - Via Motta 10 di cui era pro-
prietaria l'Immobiliare US;
l'assicurazione data al GI, amministratore di quest'ultima, che l'immobile non era stato vendu-
to e che i lavori in corso, da costui notati, erano effettuati dal GI nella veste di conduttore di uno degli appartamenti%;B
la cessione in locazione al GI di tre appar-
tamenti dello stabile,
così inducendo in errore il GI e la TI sull'avvenuta vendita e poi sulla buona fede degli acquirenti nonchè sul valore dell'immobile, presen- tato come vincolato da contratto di locazione con terzi estranei.
In tal modo gli imputati secondo l'accusa si l'ingiusto profitto di L. 2.600erano procurati de len milioni, pari alla differe: a tra il valore e somma didefe 1
1'immon mili mi-
lioni pari alla differenza tra il valore dell'immo-
୪ 22
bile (5 miliardi) e la somma di L.
2.400 milioni ricevuta transattivamente.
Ad avviso dei giudici di appello, concordi su tale capo con quelli di primo grado nel ravvisare la responsabilità del solo AG anche per quest'ul teriore truffa, dovevano tenersi in particolare evidenza l'atto negoziale del 21.9.1981 nonchè i fatti che l'avevano preceduto e la transazione del-
1'8.6.1982, dovendosi escludere invece la responsa-
bilità del GI che era indicato quale il vero soggetto frodato.
Veniva attribuito decisivo rilievo ai seguenti ele-!
menti;
1) nel luglio 1981 la Edilizia Fausta s.r.L. appar-
teneva ai coniugi GI -TI;
2) nel verbale dell'assemblea dei soci del 7.6.
1982 1'AG e sua madre avevano riconosciuto i predetti soci quali unici proprietarii dell'immo-
bile, precisando che essi invece non avevano alcun
diritto sul capitale della società;
3) il verbale dell'assemblea dei soci del 22.7.
1981 nel quale l'AG si era autonominato
amministratore unico della società era stato precostituito falso al fine di vendere l'immobile;
4) già prima della vendita, il GI aveva preso 23 in affitto alcuni appartamenti dello stabile, per
-
abitazione propria e dei figli, stipulando i contrat ti con l'AG quale amministratore del predetto edificio;
(5) i coniugi GI-TI avevano sempre incas-
sato i canoni di locazione;
6) quando l'acquirente Immobiliare GRondaia era stata convenuta in giudizio, il GI si era
attivamente interessato per comporre la controver-
sia, addivenendo alla transazione, con rischi ed
oneri non indifferenti, senza riuscire a recuperare alcunchè dall'AG.
Tali rilievi erano riapprezzati nella sentenza di appello, ove si evidenziava inoltre che con la
scrittura privata di transazione in data 8.6.1982 gli effettivi proprietari GI e Galletti avevano ratificato la vendita dell'immobile di via Motta,
accettando una differenza di prezzo su quello pat-
tuito ed incassato in occasione della vendita.
L'atto fraudolento posto in essere dall'AG,
grazie alla falsa veste attribuitasi come ammini-
stratore della Edilizia US, veniva identificato nella vendita stipulata il 21.9.1981, laddove non si riteneva di alcun rilievo che in definitiva la parte indicata come lesa fosse divenuta il GI 24
-
laddove il GI e la TI, con la transa-
zione, avevano perduto il diritto all'azione risar-
citoria.
Avverso la pronuncia di secondo grado è stato pro-
posto ricorso nell'interesse dell'AG nonchè dalle parti civili TI - Testoti ed Agrico-
la TRe RI s.r.
1. oltre che dal P.G., questi ultimi però unicamente per le assoluzioni del
Monti e del GI - sicchè converrà esaminare le censure del P.G. e delle parti civili allor-
quando saranno esaminate le posizioni di tali due
ultimi imputati.
Per l'AG si denuncia;
1) la violazione dell'art. 524, n° 3 СРР, in rela-
zione allo art. 477 CPP pel capo n° 53, sostenen- dosi esser stata immutata la pronuncia di colpevo-
lezza rispetto all'accusa originaria che indicava come persone offese i coniugi GI e TI,
laddove la sentenza aveva ritenuta la truffa consumata in danno della Immobiliare Grandaia,
di pertinenza del GI, così trasformando in danneggiato chi era stato dall'accusa indicato come correo e così pregiudicando le ragioni difen-
sive attraverso il mutamento di elementi essenziali della contestazione. -2) la violazione dell'art. 524, n° 1, CPP in rela- 25
zione agli artt. 61 n° 7 ed 11 CP nonchè dell'art
524, n° 3 in relazione allo art. 475 n° 3 C.P.P
per motivazione carente e contraddittoria in ordine.
alle circostanze aggravanti ritenute nella truffa.
di cui al capo 53.
Si afferma, infatti, che l'aggravante di cui all'art. 61, n° 11, CP veniva meno in conseguen-
za del fatto che, essendo esso AG il commer-
cialista di fiducia dei coniugi GI-TI,
la suddetta circostanza non poteva essere ravvisata nei confronti del GI, ritenuto parte lesa ma che era estraneo a quel rapporto di prestazione.
d'opera. Non sussisteva inoltre l'aggravante di cui all'art. 61 n° 7 CP perchè la parte lesa GI non aveva patito alcun danno patrimoniale. Peraltro
la motivazione sulle due circostanze sarebbe apodit-
tica e giuridicamente errata. Secondo il ricorrente,
dalla insussistenza delle due aggravanti derivereb-
be l'avvenuta estinzione del reato per amnistia ○
per prescrizione.
3) la violazione dell'art. 524 n° 3 in relazione al-
l'art. 475, n° 3 CPP per motivazione carente e con-
traddittoria nonchè per omesso esame di elementi delta di fatto per travisamento di al elementi 21
Bi - 26
-
altri elementi ino per travisamento di or-
dine alla truffa di cui al capo 50, sostenendosi che si era trascurato di considerare come l'AG
si fosse curato di assicurare la rivendita del ter-
reno ✔ ON e GI prima di stipulare l'atto di acquisto del 13.11.1980 da parte della soc. Pro-
ceno e che inoltre aveva tenuto un comportamento precontrattuale corretto. Ela stato pure omesso di considerare che la volontà dei TI non era
stata carpita capziosamente e che il successivo ina-
dempimento dell'AG era conseguenziale a quel lo del GI e del ON.
4) la violazione dell'art. 524, n° 1 CPP, in rela-
zione all'art. 62 bis CPP ed il vizio della moti-
vazione nonchè l'omessa valutazione di elementi di fatto in ordine al diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche.
* **
La ratio dell'art. 477 CPP è quella di l'immutabilità del fatto contestato in assicurare modo che l'imputato non possa subire condanna per un fatto diverso da quello contestatogli su iniziativa
del P.M. e in ordine al quale non abbia avuto la possibilità di apprestare ed attuare effettivamente le sue ragioni difensive. Tenuto conto del fondamento della norma, 27
va rilevato che la deduzione formulata col primo motivo del ricorso dell'AG, relativamente alla truffa consumata in danno della Immobiliare US
s.r.
1. nonchè dei suoi soci e proprietari PE
GI ed AL Gallo " (capo 53) risulta infondata.
Infatti, nessuno degli elementi essen-
ziali contestati all'imputato ha subito immutazione in occasione della condanna, dato che le vicende relative a quell'affare, tutte ben note all'Agosto- ni, sono state valorizzate dai giudici del merito;
in maniera che non hanno travalicato i termini del-
l'accusa da cui di era difeso l'imputato ancor più i se si tiene conto del fatto che, specie in materia di truffa, il deceptus non sempre coincide con il
danneggiato dal reato e che, nella specie, i giu-
dici di appello si sono limitati ad osservare che alle iniziali persone offese (coniugi GI Gal-
lotti ed Immobiliare US s.r. 1.) si era aggiunto in tempo successivo il GI il quale ci aveva
rimesso di tasca sua perchè tacita citando le ragioni dei primi truffati (che quindi non avevano più titolo all'esercizio dell'azione risarcitoria), aveva fatto da tramite essenziale per il raggiungimento di una transazione (cui era interessato dato che egli
P 28 -
aveva finito con l'essere il definitivo acquirente di un immobile nel quale abitavano lui ed i suoi figli).
Tutti i protagonisti della vicenda, nella decisio- ne di merito, sono rimasti gli stessi, così come le vicende nelle quali si era articolato l'affare,
solo chiarendosi in giudizio l'effettivo modo avuto da taluno di essi, differente da quello attribuito in contestazione, ma senza che ciò abbia potuto pre.
giudicare le ragioni difensive per diversità del fatto-reato ritenuto nella sentenza di condanna,
dato che la semplicemente diversa qualificazione giuridica attribuita allo stesso fatto ed ai suoi componenti essenziali rimane un'esclusiva preroga-
tiva del giudice e non attenta alle ragioni difensi ve sino a quando non introduce un quid novum con-
cernente il fatto storico, dal quale l'imputato non si sia potuto discolpare.
Nella specie, l'avere ritenuto che il
GI non fosse un correo dell'AG bensì la persona che in definitiva aveva subito il danno
(seppure erroneamente ma irrilevantemente de-
finito persona offesa anzicchè danneggiato dal reato) non ha spostato i termini dell'accusa ri-
spetto alla condanna in modo che l'AG abbia ricevuto pregiudizio nel concreto svolgimento delle 29
proprie ragioni difensive, anche perchè la truffa
è reato istantaneo e, rispetto al momento della sua iniziale consumazione, i fatti portati nella contestazione di cui al capo 53 sono rimasti fermi nella sentenza, solo accertandosi e chiarendosi l'estraneità del GI ai raggiri in danno dei coniugi GI-TI, i quali erano stat! le
iniziali parti lese oltre che raggirate dall'Agosto- ni, mentre il GI è risultato colui che, ap-
prestando il suo intervento ed i suoi mezzi per la transazione con i predetti coniugi dopo che la
truffa era stata già consumata, ha finito col patire 1
un danno inizialmente non previsto, avente causa
petendi diversa da quella azionabile dalle persone offese.
Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto, con la ulteriore conseguenza che la soluzione qui data influisce anche su quella da dare al secondo motivo.
Infatti, per i motivi in precedenza spiegati, rima-
nendo fermo che persone offese dalla truffa, al momento del suo perfezionamento, erano i coniugi
GI-TI e la US Immobiliare s.r.l.,
le contestate circostanze aggravanti del reato an- 30 -
[
davano rapportate alle predette parti lese, e non al GI intervenuto successivamente nella transazione sia per quello che riguardava l'abuso 1
delle prestazioni d'opera (1'AG era il commer cialista di fiducia dei coniugi predetti e 1'ammi-
nistratore dello stabile di loro proprietà) sia per quanto riguardava l'entità del danno che in quel momento andava quantificato nella differenza tra
il prezzo effettivamente percepito nella vendita dell'immobile e quello che avrebbero potuto conse-
guire senza le false prospettazioni dell'AG,
e cioè a prezzo di mercato, al valore reale.
Le censure mosse avverso la riconosciuta presenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61
nn. 7 e 11 C.P., sul rilievo che persona offesa della truffa fosse il GI e non i coniugi Gi-
berna-TI, sono infondate appunto per l'erro-
neità del presupposto da cui muovono.
Ne consegue che il reato di truffa contestato nel capo 53 non può essere ritenuto estinto nè per amnistia nè per prescrizione.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere re-
spinto.
Col terzo motivo si censura 1'affermazione di respon-
sabilità in ordine alla truffa in danno dei TI- -TEstori soci e proprietari della LA TR RI 31
s;r.l., (capo 50) sul rilievo di alcuni vizi della motivazione che vengono indicati in termini tali da
farli qualificare vizi di legittimità, ma che,
in sostanza, postulano un riapprezzamento del merito.
Questa Suprema Corte ha superiormente indugiato nel precisare quali fossero i termini dell'accusa,
gli elementi valorizzati nella decisione ed il ra-
gionamento seguito dai giudici del merito, proprio a dimostrazione della loro cura nel non omettere
1'apprezzamento dei fattori di decisivo rilievo.
In particolare, la descrizione fornita nella sentenza impugnata dimostra come i giudici di appello siano pervenuti ad un giudizio di re-
sponsabilità, diversamente da quelli di primo gra-
- sia pure in modo o con rilievo do, tenendo conto diverso anche degli elementi che col ricorso
-
si assumono trascurati e che invece vengono menzio-
nati.
IL maggiore spessore probatorio, la più efficiente incidenza di taluno degli elementi rappresentativi dell'iter criminoso, la diversità dei collegamenti tendono ad un nuovo apprezzamento uel merito, che
esula dai limiti del sindacato di legittimità isti-
tuzionalmente riservato a questa Corte. 32
-
Non è da sottacere, peraltro, che alcuni degli ele-
menti di fatto utilizzati nel motivo di ricorso e che si vorrebbero qui nuovamente valutare, si riferiscono a condotte tenute dall'AG succes-
sivamente alla consumazione della truffa, alla cui attuazione costui aveva predisposto anche dei falsi, integrativi sia di artifizi che di raggiri;
ne deriva che l'iter logico seguito dai giudici del merito nella utilizzazione degli elementi proba-
torii non risulta censurabile sotto un profilo di legittimità, l'unico in questa sede prospetta-
bile.
Anche il terzo motivo deve essere respinto.
Quanto all'ultima censura, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è da rile-
vare che essa trascura di considerare che l'indefi nito ventaglio di possibilità giustificative del loro riconoscimento non può non influire sulla de-
limitazione dell'ambito della motivazione che è
sufficiente allorquando dia ragione delle ragioni
Sulle quali è fondata la decisione, attraverso l'ap-
prezzamento di elementi che vanno riferiti ai para-
metri indicati nell'art. 133 CP.dovendosi intendere che, in tal modo, il giudice di merito ha ritenuto di maggiore e decisiva rilevanza la ragione o le 33
-
ragioni espressamente menzionate così disattendendo e ritenendo di minore rilievo le altre prospettate dell'imputato.
Nella specie i giudici di appello hanno fatto ri-
ferimento, tra l'altro, al comportamento dell'impu-|
tato, (ovviamente quale risultato dalle pluralità
di fatti criminosi riconosciuti a suo carico e dalle ripetute condotte fraudolente) ossia ad un parametro esplicitamente indicato nell'art. 133
cpv. n° 3 CP, utilizzabile nella valutazione della capacità a delinquere del colpevole.
Il riferimento appare giuridicamente corretto, men-
tre la valutazione di merito sul maggiore o minore peso da attribuire al fattore utilizzato rispetto ad altri sfugge al sindacato di legittimità esperi-
bile da questa Suprema Corte.
Il ricorso dell'AG deve essere pertanto re-
spinto.
BA NC US
Tratto a giudizio per rispondere, al capo.
28, del delitto di tentata violenza privata (artt.
56, 610 comma 1° e 2° in relazione all'art. 339 CP)
per avere compiuto in Milano e nella seconda metà
del 1983, mediante lettera minacciosa diretta a
RR AN, atti idonei diretti in modo non equi- - 34
-
voco ad indurre costui ✔ AS RI AB
a rilasciare all'autorità giudiziaria dichiarazioni favorevoli ad imputati detenuti, il HE
venne riconosciuto colpevole di tale delitto e,
con la concessione di attenuanti generiche equiva-
lenti, condannato a pena di legge dalle conformi sentenze del Tribunale e della Corte di appello.
Con il ricorso a questa Suprema Corte il difensore deduce;
1) il vizio logico della motivazione ed il travi-
samento del fatto in ordine all'affermazione di responsabilità;
2) la nullità della sentenza per errata determina-
zione dell'epoca in cui la lettera venne inviata
al RR e che influiva sulla essenzialità dell'atto,
sicchè il ricorrente era stato condannato per un
fatto (lettera recapitata alcuni mesi prima del giugno 1983) diverso da quello contestato (lettera della seconda metà dell'anno 1983)
3) la nullità del verbale di dibattimento in data
10.2.1988 per omessa sottoscrizione da parte del segretario di udienza, in violazione degli artt.
161 e 494 CPP.
* * *
* *
Il secondo ed il terzo motivo hanno carattere pre- giudiziale e vanno, perciò, esaminate con precedenza 35
investendo la validità del giudizio di secondo gra-
do nonchè della sentenza di appello.
La nullità del giudizio viene dedotta sotto il pro-
filo che il segretario di udienza avrebbe apposto in calce al verbale di udienza, dopo il timbro prenome, riportante la qualifica, i suo nome e
I
solo la firma "Vincenzo". I
Premesso che la nullità del processo ver-
bale per omessa sottoscrizione viene comminata dal-
l'art. 161 CPP nel caso in cui manchi detta sotto-
scrizione solo alla fine dell'ultimo foglio nel quale viene compilato il verbale, mentre l'omessa sottoscrizione alla fine di ciascun foglio intercalare non viene sanzionata dall'art. 494 CP a pena di
nullità, va rilevato che per sottoscrizione deve intendersi il segno grafico, comunque vergato,
apposto dal cancelliere o segretario al termine del verbale da lui redatto, identificativo della persona che ha provveduto alla sua redazione, onde assicurare che provenga da chi è in possesso dei requisiti di legge per la formazione di quell'atto pubblico fidefaciente. A tal uopo è significativo rilevare che la norma di cui all'art. 161 CPP non prescrive le modalità specifiche della sottoscrizione.
Pre 36
Il fatto, pertanto, che nel caso in esame i segretario di udienza abbia apposto in calce all'ul timo foglio come firma solo l'indicazione del pre-
nome e non anche del cognome, non inficia di nulli-
tà il verbale di udienza perchè
- comunque la sottoscrizione indentificativa del soggetto quali-
ficato ad apporla risulta figurare nel predetto verbale in modo che l'adempimento dell'obbligo im-
posto dall'art. 161 CPP risulta soddisfatto.
Il terzo motivo appare dunque infondato.
Ad eguale conclusione deve pervenirsi in ordine
al secondo motivo.
Infatti, la diversità della data di commissione del fatto - reato ritenuto in sentenza rispetto alla data indicata nella contestazione può indurre alla violazione dell'art. 477 CPP per immutazione del fatto solo quando comporti un cambiamento so-
stanziale dell'accusa, non anche quando il fatto oggetto della contestazione sia identico a quello ritenuto in sentenza con la sola variante della data di commissione, la quale sia in concreto inin-
fluente sulla identificazione della condotta cri-
minosa nei suoi termini essenziali
.
- secondo la motivazione Nella specie unica risulta dei giudici di merito
- la lettera spedita dal HE, sicchè, una volta accertato il suo 37
-
contenuto ed il fine cui essa tendeva, la data della sua formazione o della sua consegna al destinatario non veniva a fare parte degli elementi costitutivi della fattispecie nè determinava incertezza assolu-
ta sul fatto addebitato.
Pertanto non è ravvisabile nè la violazione del già richiamato art. 477 nè dell'art. 412 C.pip.
Il primo motivo, invece, non può essere preso in considerazione dato che il vizio della motivazione denunciato deve cedere il passo alla declaratoria di estinzione del reato per amnistia, in quanto, pur se sussistente, il denunciato error in indican-
do imporrebbe l'annullamento della sentenza impu-
gnata con rinvio, laddove l'art. 592 CPP attribui- sce carattere di pregiudizialità ed immediatezza alla citata causa di estinzione del reato.
Nel caso in esame, non potendosi tener conto della circostanza aggravante prevista dall'art. 339 CP ai fini dell'individuazione della pena massima edittale correlata al reato contestato, devesi dare atto che la misura della pena prevista per il delitto di tentata violenza privata, la data di
(antecedente all'8.6.1986) l'assen- sua commissione di condizioni ostative soggettive od oggettive za 38
-
impongono a questa Corte di riconoscere che il delitto ascritto all'imputato è stato estinto (art. 151 CP) in virtù dell'amnistia concessa con il D
.P. R. 16 dicembre 1986, n 865.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata,
nei confronti del HE, senza necessità
---- di rinvio, ai sensi dell'art. 539,n° 1, C.P.P.
CAPUANO CO
Venne chiamato in giudizio per rispondere in concorso con GO LO, MI RI ed
NT BI GI (capo 12), del delitto di tentata estorsione aggravata (artt. 81 cpv.,
110, 56, 629, comma 1° e 2°, in relazione all'art. 628, comma 2° n. 1, 61 n° 7 CP), per avere compiu- to, con minacce, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere RI IN OV,
moglie di NC SI, a cedere la proprietà
delle quote dell'ATA s.p.a. e di due ville site l'una in Milano e l'altra in Portofino a prezzi
A), a fare desistere la IG RD dell'of- molto inferiori al valore reale dei beni (lettera ferta di acquisto della villa di Milano (lettera
B), nonchè ad indurre con minacce LO Mar- cello e Silvio Bonetti a cedere al GI le azioni dell'ATA s.p.a. nel frattempo da costoro acquistate (lettera C D). 39 -
Con la prima sentenza il Tribunale di Milano ritenne il AN del tutto estraneo agli ultimi fatti concernenti il PA ed il ET (lettere
C e D della rubrica), ma lo assolse con formula dubitativa sia dai fatti che interessavano la
AN (lettera A), che venivano qualificati come violenza privata sul rilievo che il AN aveva accordato personalmente un prestito al di lei marito onerato da debiti e che quindi intendeva recuperar-
lo con quei metodi, sia dalla parte della imputa-
zione concernente la IG RD (lettera B
della rubrica).
Nonostante il gravame del P.M. e dell'imputato,
quest'ultimo limitatamente alla formula assolutoria dubitativa, la Corte di Appello di Milano confermava il primo giudizio.
Se ne duole la difesa del AN denun-
ciando il difetto della motivazione e l'erronea applicazione della formula "per insufficienza di prove" pur dopo che in sentenza era stato dato atto non avere il AN formulato minacce.
Per motivi opposti avanza ricorso anche il P.G.
che si duole sia della meno grave qualificazione giuridica impressa ai fatti, che sostiene essere
PB - 40
- stati commessi in danno della AN, sia dell'asso-
luzione cui si sarebbe pervenuti per l'omessa consi derazione di elementi di rilievo.
Le censure del P.G. sono incentrate unicamente sul-
l'assoluzione del AN dai fatti di cui alla lettera A del capo 12, ossia da quelli nei quali figura persona offesa RI IN AN, ma
nulla esprimono in ordine all'assoluzione dai fatti di cui alla lettera B dello stesso capo, concernenti la IG RD, sicchè questa ultima parte - che peraltro non era stata investita dalle doglianze del P.M. neanche in sede di appello sarà in ap--
presso considerata solo in conseguenza delle censure avanzate nell'interesse del AN in relazione alla formula dubitativa adottata in luogo di quella ampiamente assolutoria, invocata dalla difesa.
Per quanto riguarda la soluzione del fatto sub 12
A non è necessario rilevare seppure si evidenzia il vizio logico del motivo- che già secondo le stesse prospettazioni del P.M. l'ingiusto profitto sarebbe consistito nella differenza tra il prezzo di L.
3.313.000.000 offerto dal GI per l'intero blocco di beni della AN e quello di lire quat-
tro miliardi offerto dal ET per il solo pac- 41
-
chetto azionario dell'ATA s,p.a., ma non nella vendita in sè stessa di tutti i beni che il P.G. ri-!
corrente non contesta avere il ragionato consenso della AN, onerata dagli elevati debiti del
coniuge, anche e specialmente nei confronti del Capua-
no il quale sollecitava, attraverso la vendita di quei beni, il soddisfacimento di un suo credito, ossia di un suo diritto giudiziariamente azionabile.
sempre sul piano di una Non è necessario rilevare corretta logica neppure che nella valutazione glo-
bale della convenienza economica dell'affare non po-
tevano non avere rilievo il termine dilatorio di sei mesi e la possibilità di partecipare al maggiore utile eventualmente derivante da una più conveniente offerta di terzi entro quel termine, connessi alla proposta formulata dal GI per tutti il comples-
so dei beni;
nè il peso degli oneri gravanti ed iscritti sui beni immobili.
Non è necessario si è detto
- addivenire ad una
completa valutazione dei termini economici dell'affa- re in questione perchè lo stesso non poteva essere ricondotto in un paradigma penalmente rilevante in assenza di violenza o minaccia (o di artifici ○ di
raggiri) nei confronti della persona offesa, e ciò con riferimento alla fattispecie di estorsione (art. 42 -
629 CP), di violenza privata (art. 610 CP) o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 CP).
Nella specie, il ricorso del P.G. tace sulla neces-
saria specificità degli elementi di prova a carico
dello imputato ed in particolare sull'ascrivibilità
di quegli atti proprio al AN, limitandosi a contestare che nessun atto processuale convali-
dava la presenza di altre persone interessate al-
l'acquisto dei beni, in contrasto con l'opinione dei giudici di merito secondo cui già prima di quella del GI erano pervenute altre ma meno concrete offerte di acquistodi quei beni.
Sicchè la censura giàin se stessa apodittica postula una rivisitazione del dato storico, non inficiato da travisamento di fatto, che non è
consentito a questa Corte.
Ma quel che preme qui rilevare è la necessitata
- in base alle argomentazioni del P.G. ricorrente rivalutazione di tutti i dati storioi inerenti a quell'episodio, con valenze, collegamenti ed interpretazioni diverse da quelle compiuta dai giudici dei primi due gradi, sul punto motivata-
mente conformi.
la tematica proposta esula dai limiti All evidenza del sindacato di legittimità consentito a questo 43
Supremo Collegio dall'art. 524 CPP, con la conse-
guenza che il ricorso del P.G. nei confronti del
AN deve essere respinto dato che questa Corte
non può compiere alcun esame sulla fondatezza o meno
del dubbio, il quale postulerebbe una nuova valuta-
zione critica delle prove.
L'esame di questa Corte, invece, può e deve essere condotto sulla motivazione che sorregge e giustifica la decisione al fine di verificare che essa sia immune non solo da errori di diritto ma anche da vizi logici.
In proposito va ricordato che la formula assolutoria dubitativa può essere legittimamente adottata solo allorquando a carico ed a favore dell'imputato siano stati acquisiti nel processo elementi di prova di
significato fra loro contrastante e che non riescano
ad elidersi nè a sopravvanzarsi vicendevolmente sic- A
chè finiscano col paralizzarsi senza prevalere gli uni sugli altri;
oppure allorquando, la prova rac-
colta non possa essere ritenuta completa in quanto lascia spazi a diversa interpretazione o riferibilità. In siffatte situazioni le ragioni del dubbio, tutta-
via, non possono mai avere una radice meramente sog-
gettiva ma devono promanare da dati certi ed ogget-
Br -> 44 1
-
tivamente acquisiti i quali trasferiscono la loro incompletezza od equivocità nella logica del ra-
gionamento che procede alla ole valutazione.
Ne deriva che i semplici sospetti le pure ipotesi i astrattamente possibili, i aghi indizi, le mere congetture, privi di oggettivo sostegno probatorio,
non giustificano il loro inquadramento tra alcuna delle categorie di prova, nè a carico nè a disca-
rico, sicchè da essi non può trarsi argomento nè contro nè a favore dell'imputato cui, in mancan- za di concreti elementi significativi di una qualche prova di responsabilità, deve essere adottata la
formula pienamente assolutoria, perchè il fatto non sussiste ° per non avere commesso il fatto,
a seconda dei casi.
Nella specie va rilevato che, in relazione ai fatti concernenti la IG RI IN AN,
non si prospetta alcuna violenza ma solamente mi-
naccia, e, tuttavia, si finisce da parte dei giu-
dici del merito col rilevare che "in effetti l'imputato non pose in essere alcuna minaccia di-
retta e che le sue insistenze in fondo trovavano ragion d'essere nel diritto a recuperare il pro-
prio credito".
A carico dell'imputato, sul punto, viene valoriz- zato il fatto che girasse armato e che fosse ritenu
-45-
to capace di atteggiamenti minacciosi.
A1 AN non è stato mosso addebito di detenzione
o porto abusivo di armi sicchè ciò lascia presumere che egli a ciò fosse legittimato;
e quindi avesse.
_pe】 conseguire licenza. superato il vaglio condotto dall'Autorità di P.S. sia sulla sua rassicurante personalità che sulla causa giustificativa del porto.
- ai fini Da ciò il primo rilievo sulla inconferenza che interessano - dell'apprezzamento compiuto dai giudici del merito, anche perchè genericamente ri-
feribile a tutti coloro che circolano legittimamente armati.
Il secondo rilievo è da muovere alla ritenuta capa-
cità di atteggiamento minaccioso, che non supera la soglia di una mera ipotesi, per quanto possibile in astratto, ma che difetta di aggancio al concreto
ed alla specifica personalizzazione.
In relazione ai fatti concernenti la IG Recor- dati va rilevato che, secondo la motivazione della sentenza impugnata, l'unico elemento a carico con-
sisterebbe in una telefonata minacciosa alla Recor-
dati, per farla recedere dall'offerta di acquisto riferite dalla AN, ma smentita dalla stessa REcordati la quale è stata dal Tribunale ritenuta 46
colpevole di falsa testimonianza "nonostante le te-
stimonianze del marito della stessa, dell'avvocato
Tristano e del Severino".
Attesa l'autonomia del giudizio di ogni organo giu- diziario e l'assenza di pregiudizialità nella condanna della Recordati (peraltro si sconosce se definitiva), la pronuncia del Tribunale non poteva fare stato, ma doveva il giudice di questo proce-
dimento addivenire ad autonomo esame che non risul-
ta condotto. Residua, allora, una notitia de relato
- seppure in astratto utilizzabile
- qui è che però rimasta priva di qualsiasi supporto probatoric e che non può essere valorizzata nemmeno quale in- dizio per la totale negatività conseguita alla sua
verifica testimoniale diretta.
In conclusione emerge che sono stati utilizzati a carico del AN elementi di semplice sospetto i quali avrebbero, allora, potuto essere elevati
a carico di qualsiasi creditore.
Risultando in tal modo che la formula dubitativa
è stata erroneamente adottata fuori dai casi con-
sentiti dall'art. 479 C.P.P deve annullarsi la ";
sentenza impugnata nei confronti del AN là
dove conferma la di lui assoluzione per insufficien di prove dai reati contestatigli al capo 12 za lettere A e B
- 4.7
Ed, in presenza di una compiuta elencazione degli elementi di fatto probatoriamente valorizzati sul punto, deve questa stessa Corte, in forza dell'art. 538 ult. cpv. CPP. procedere anche, senza necessi-
tà di rinvio, alla sostituzione della formula dubi-
tativamente assolutoria adottata con quella, più
corretta "per non avere commesso il fatto" in quan-
to manca del tutto la prova che un elemento costi-
tutivo del delitto contestato o di quelli minori ipotizzabili, quale la violenza o la minaccia, sia stato posto in essere dal giudicabile
- o per suo incarico da altri.
CONTE AN
In giudizio gli venne fatto carico%;B
capo 3) associazione per delinquere aggravata, ai
sensi dell'art. 416 comma 2 e 5 CP, facente riferimento a AN ER, MM Bu-
scetta, UL EL, MA NO
CO ed altri, avente lo scopo di commettere
una serie indeterminata di delitti.
In Italia ed all'estero fino al 28.9.1982.
capo 4) partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata, facente capo agli stessi soggetti di cui alla imputazione
Pis - 48
-
precedente (art. 416 bis
- comma 1° 4° 6°
CP.)
In Italia ed all'estero dopo il 29.9.1982.
capo 6) partecipazione ad associazione di tipo ma-
fioso finalizzata anche al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 416 bis CP e
75 L. 22.12.1975 n° 685)
capo 7) partecipazione ad associazione finalizzata all'importazione, esportazione, detenzione,
acquisto e cessione di sostanze stupefacen-
ti (art. 75 L. 685/1975)
In Italia ed all'estero fino al 15.2.1983
capo 8) concorso nella importazione, esportazione,
detenzione, acquisto e cessione di eroina
e cocaina in quantità ingenti (artt. 81,
110 CP, 71 e 74 L. 685/1975) fino al 15.
2.1983.
capo 27) concorso in favoreggiamento personale di
GO LO, colpito da ordine di cattu- ra ed aiutato nelle relazioni commerciali ed imprenditoriali produttive di reddito
(artt. 81, 110 e 378 CP).
Il Tribunale lo dichiarò colpevole di partecipazio-
ne ad associazione di tipo mafioso, di cui al capo
4, esclusa l'aggravante d'essere armata, in essa assorbite le imputazioni di cui ai capi 3 e 6, non- 49
chè di partecipazione ad associazione finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti (caso 7 , esclusa
1'aggravante d'essere armata;
lo assolse dalla im-
putazione sub 8 per non aver commesso il fatto e
da quella sub 27 perchè il fatto non sussiste.
La sua responsabilità fu motivata sulla base della partecipazione ad affari con soggetti mafiosi ed integrati nell'associazione delittuosa oltre che nel riciclaggio di dollari provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti.
A seguito dell'impugnativa del P.M. e del-
la difesa, la Corte di Appello confermava il giu-
dizio di colpevolezza del CO in ordine alla par-
tecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 4,
ma lo assolveva per insufficienza di prove dalla
imputazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 7), rideterminando
la pena in quattro anni di reclusione previa confer-
ma del giudizio di equivalenza fra le già concesse circostanze attenuanti generiche e le residue ag-
gravanti.
I giudici di appello pervenivano all'as-
soluzione della imputazione sub 7 sul rilievo che m... mancava la prova certa del fatto che i dollari tra- 50
sferiti dall'America in Svizze a fossero tutti pro-
venienti esclusivamente dal commercio degli stupe facenti e non da altri reati od illeciti, e che di tale provenienza fossero consapevoli tutti gli ope-
ratori del cambio, fra cui il CO, ritenuto cor-
riere della valuta.
In proposito è stato messo in risalto che le uniche notizie certe sul traffico di droga erano quelle derivanti da una sorpresa in flagrante deten-
zione di eroina da parte di tali PE NG
e BE ZI, avvenuta nel giugno 1983 e quindi in epoca successiva al periódo contestato al CO%3
per il periodo precedente v'erano solo illazioni e mancavano riscontri specifici sulla provenienza dal traffico degli stupefacenti delle partite di dollari nelle cui operazioni il CO era talvolta
intervenuto.
L'appello del P.M., è stato invece respinto.
Avverso la pronuncia di secondo grado hanno propo-
sto ricorso il P.G. ed il CO.
Il P.G. sostiene che le considerazioni svolte per addivenire all'assoluzione dell'imputato dell'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 7) erano frutto di lettura e di mere illazioni, ometten- superficiale degli atti 51.
_dosi di tenere presente ciò che era stato rilevato.
nella prima sentenza, peraltro conforme ad analoga.
decisione adottata dal Tribunale di Roma che aveva giudicato su uguale imputazione mossa a carico di
_coimputati collegati a quelli del presente proce-
dimento..
Insiste nel riaffermare l'erronea appli-
cazione della legge penale là dove era stata con-
fermata l'assoluzione dal delitto di favoreggiamen to con motivazione definita inesistente e sostie-
ne che era utilizzabile, ai fini del delitto con-
testato, anche un aiuto indiretto apprestato al catturando, come quello ravvisato dalla Corte di appello. Aggiunge censura per essere stata rimes sa al giudice della prevenzione ogni questione re lativa alle statuizioni del Tribunale in ordine ai sequestri ed alla confisca, nei confronti del Con
te, del D'AG, del ON e del GI. .
A sostegno del ricorso dell'imputato si denuncia;
1) la violazione dell'art. 475 n.3 CPP in rela-
zione all'art. 524 n.1 CPP per vizio della moti vazione concernente la partecipazione ad un'asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso, senza dare risposta alle specifiche censure mosse con ров 51bis.
-l'appello circa la natura dei rapporti personali di amicizia con buona parte degli altri imputation e circa la loro insufficienza a farlo ritenere partecipe d un'associazione mafiosa, ancor più.
per la mancanza di coinvolgimenti in episodi di classica matrice mafiosa.
2) La violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in re lazione all'art. 524 n.1 C.P.P. per vizio della.
motivazione concernente la formula dubitativa as solutoria dal delitto di associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di sostanze stupe-
facenti.
* * *
La motivazione con la quale viene spie-
gata la responsabilità del CO per violazione all'art. 416 bis C.P. (capo 4), in quanto parte-
cipe di associazione per delinquere di tipo ma-
fioso, è censurata dalla difesa sinteticamente.
per la parte concernente la "individuazione di una associazione mafiosa nel gruppo milanese,
gravitante intorno agli uffici di Via Larga n.13",
ma soprattutto per la parte con la quale sono stati qualificati come penalmente illeciti i rap porti fra i componenti quel gruppo, dalla difesa insistendosi nell'evidenziare che i rapporti con 52
-
il soggetto ritenuto di maggiore spicco e cioè
tale IO DO erano conseguenti al legame stret tamente personale corrente fra la figlia di costui ed il CO..
Sul primo punto questo Suprema Collegio deve pre-
liminarmente notare che la Corte di Appello, dopo aver definità come completa la trattazione fat ta dal Tribunale sui reati associativi, avendo il primo collegio diffusamente indicato i riscontri all'esistenza dell'organizzazione criminale ed al la identificazione di quanti ne facevano parte a vario titolo, ha asserito che enunciarli di nuovo avrebbe costituito "superflua ripetizione, che può evitarsi col rinvio a quella parte della sen tenza impugnata per non dare adito ad una motiva zione dispersiva"; e si è astenuta da alcuna mo-
tivazione sul punto.
Poichè il contenuto dei rapporti interpersonali fra i componenti di un gruppo che viene definito criminale incide direttamente per connessione essenziale sulla ravvisabilità dell'esistenza di un'associazione per delinquere, le successive censure dell'imputato non valgono solo a conte-
stare la partecipazione del soggetto alla societas scelerum ma implicano-ed implicavano in appello- - 52bis
l'esame anzitutto sulla esistenza dell'organizzazi zione mafiosa.
Appare_di_tutta evidenza come la spiegazione sul +
(prosegue a fg. 5.3) Prof punto fornita dalla Corte di Appello, con il sempli- 53
ce richiamo per relationem alle argomentazioni del primo giudice non siano appaganti dell'obbligo della motivazione che spetta al giudice dell'impugnazione il quale non si può ad essa sottrarre, neppure giu-
stificandola con motivi di economia redattiva, senza.
incorrere nella nullità prevista dall'art. 475 n°
3 CPP, posto che a fronte dei rilievi mossi con
l'appello si debbono spiegare le ragioni della loro infondatezza od inconducenza e la correttezza del ragionamento cui è stata improntata la sentenza im-
pugnata, nell'ambito di quel negozio giuridico che
è costituito dall'impugnazione.
Il rilievo diviene più consistente ove si tenga pre-
sente che, pur essendo numerosi gli imputati di delit-
to associativo, una più puntuale ed articolata spie-
gazione sulla esistenza della societas avrebbe dato risposta alle censure sviluppate da più parti, at-
traverso motivi esternati dal giudice chiamato alla
seconda pronuncia e rapportati alle doglianze espres- se dalle parti medesime.
A tale rilievo deve aggiungersene altro sulla in-
terpretazione dei dati processuali la quale ha indot-
to i giudici di appello a ritenere il CO parte- cipe ad associazione per delinquere (di tipo mafio- - 54
so) sulla base dei suoi "rapporti interpersonali"
e d'affari intrattenuti con soggetti di spicco di quel sodalizio, quali CO MA ed i LI
ON "nonchè della frequentazione di ambienti e luoghi in cui bazzicavano quelle persone ed altre dello stesso stampo".
In appresso si indicano i contatti con IO DO,
la frequenza con i LI NO ed il fatto che
.
"stringe saldi legami non di mera amicizia con
PE NO di cui diviene poi un fedele seguace disponibile e tutto ed in qualunque momento".
Si dà notevole significato - in sentenza al
particolare che il 1.7.82 sia stato visto con Bono
e CO mentre si recavano nell'abitazione di Rizzu-
to Nicolò.
Una tale motivazione giustificativa della opinione di appartenenza del CO ad un sodalizio criminoso non può sfuggire a censure.
Infatti va ricordato, anzitutto, che l'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto di riunirsi pacificamente senz'armi e, sopratutto,
che l'art. 18 garantisce a tutti i cittadini il diritto "di associarsi liberamente, senza autorizza-
--
zione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". Il libro quinto del codice civile ampiamente consi- 55
dera e disciplina plurime forme associative di sog-
getti esercitanti imprese sia tipicizzan o tali
forme ed adeguandole all'attività economica costi-
tuente il fine del sodalizio, sia giungendo a consi- derare attraverso l'art. 2251 la possibilità di società libere da forme.
L'essenziale per tutte è che venga rispettato il limite posto dalla Costituzione, e cioè che og-
getto della pattuizione sociale non sia un fine
vietato dalla legge penale.
Questa considera diverse fattispecie associative le quali di per sè stesse e per il potenziale peri- colo in esse insito, valorizzato al punto da pre-
vedersene la punibilità prima ancora che venga po-
sto in attuazione il fine sociale criminoso at-
tentano sia alla personalità internaziononal fed inter-
na dello Stato, sia all'ordine pubblico.
Fra queste ultime vanno considerate le associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416 bis
C.P.P.
Per distinguere le innumeri forme di rapporto per parentela, amicizie o sociali, connaturate all'es- senza umana, nonchè quelle societarie a contenuto
economico, da quelle vietate dalla legge penale
Pas 56
risulta fondamentale accertare e comprovare il contenuto del fatto sociale vincolante gli associa-
ti.
E' ben vero che il procedimento penale, nel quale sono assenti le prove formali, vigendo il principio del libero convincimento, consente di desumere la prova di un patto sociale criminoso attraverso ogni fattore il quale possa essere considerato
sintomatico del pactum scelerum ma è di tutta evidenza che le semplici frequentazioni, per paren-
tela, affetti, comune estrazione ambientale o SO-
ciale, amicizia, per rapporti di affari, non possono essere di per sè stesse utilizzate come prove del-
l'organizzazione criminale nè dell'appartenenza ad essa, bensì ed in aggiunta ad altri elementi
riconducibili al contenuto del patto sociale, quali motivi di sospetto allorquando la personalità dei soggetti fornisca concrete ragioni sulla illiceità
dell'attività svolta in comune, con l'ulteriore distinzione fra accordo limitato alla esecuzione di determinati anche se plurimi- reati ed accordo esteso alla commissione di una serie indeterminata di azioni criminose.
I motivi di spspetto, poi, in sè stessi giustificano,
spiegano ed indirizzano le indagini, ma se ad essi non vengono dati riscontri probatorii od apporti 57
indiziarii promananti da dati certi, non possono essere valorizzati quali prove, nemmeno indirette
nè puramente logiche.
Da ciò la constatazione che l'utilizzazione dei rapporti di frequentazione del CO con altri soggetti, indicati dai giudici di appello, appare viziata nel salto logico che ha inficiato la moti-
vazione là dove ha omesso di indicare e valutare la prova certa della illiceità penale dell'oggetto sociale pattuito con carattere permanente, ma che non risulta presa in considerazione.
A ciò aggiungasi che la mera indicazione dei nomi
di altri soggetti frequentati è di per se sola irrilevante e non conferisce alcun apporto probato-
- in questo procedimento - circa la qualità rio
à criminale loro ed, ancor meno, di chi li frequenta.
J1 vizio della motivazione risulta determinante sull'affermazione di responsabilità per violazione all'art. 416 bis C.P. (capo 4, assorbente il capo
3 e parte del capo 6), così che questa Corte deve annullare il giudizio di colpevolezza in ordine a tale capo e rinviare al giudizio di altra Sezione
della Corte di Appello di Milano affinchè riprende in esame le prove raccolte ed esprime un nuovo e 58
motivato giudizio in conformità ai criterii preces dentemente enunciati.
Altro capo di sentenza (n° 7) che viene investito della critiche sia dal P.G. che della difesa è quel-
lo concernente l'affermazione della responsabilità
per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 75 L. 685/3
1975) dal quale il CO, condannato in primo grado,
è stato assolto in appello per insufficienza di pro-
ve.
Il Procuratore Generale, dopo avere sintetizzato le ragioni esposte nella sentenza qui impugnata a fondamento della decisione adottata sul punto nei confronti del CO e di altri coimputati, asse-
risce che queste sarebbero frutto di lettura super-
ficiale degli atti e della prima sentenza, menzio-
- ad ulteriore dimostrazione dei vizi della nando motivazione un travisamento dei fatti che sarebbe stato operato nel richiamare le vicende di tale Sal-
vatore Amendolito sui riferimenti alle evasioni nei confronti del fisco americano, da cui sarebbero derivati i dollari trasferiti attraverso la Sviz-
zera.
Richiama pure altra sentenza del Tribunale di
Roma Senonchè e ciò viene ancor più evidenziato dal continuo riferimento ai particolari inerenti 59
a fatti storici-quello che il P.G. finisce con il postulare col suo motivo di ricorso, è una diffe-
renziata attribuzione di spessore probatorio a taluni anzicchè ad altri elementi di prova rispetto a quel-
la operata dai giudici di appello;
e ciò esorbita dai limiti posti a questa Corte dall'art. 524 C.P.P.
Quanto al dedotto travisamento di fatto, che in sè
costituisce vizio della legittimità inficiante la motivazione in quanto presuppone dati di fatto er-
roneamente percepiti, va qui ricordato che tale vizio onde non trasmodare in un ulteriore riesame del fatto storico, non consentito a questa Corte
Suprema deve essere macroscopico, balzare all'evi-
denza, e concretarsi in un'affermazione sulla esi-
stenza di un fatto che invece è manifestamente esclu-
so dalle prove acquisite od, al contrario, nella esclusione di un fatto che invece palesemente emer-
ge dal compendio probatorio.
Non concreta, pertanto, un travisamento del fatto quello che compendia come nel riferimento all'Amen-
dolito
- una tesi od un apprezzamento semplicemente diversi da quelli prospettati dalla parte in quanto
frutto di un ragionamento logico svolto in senso
difforme. Nè vale richiamare altro giudizio separa-
Esp 60
to, espresso dal Tribunale di Roma sul conto di altri soggetti coinvolti in similari episodi,
non solo e non tanto perchè non è dato rilevare l'eventuale definitività di esso quanto per '
l'autonomia di ogni procedimento che trova pregiu-
diziali solo allorquando ciò viene stabilito dalla legge (artt. 18
- 20 C.P.P.).
- 19
Il ricorso del P.G. per quanto riguarda l'assolu-
zione del CO dal delitto contestatogli a capo
7 deve essere conseguentemente respinto.
Per contro, le censure mosse dalla difesa per 1
formula assolutoria dubitativa anzicchè piena,
adottata sulla stessa imputazione dalla Corte di
Appello, investono una motivazione che, dopo avere ribadito l'assenza assoluta di prove sulla parte-
cipazione al traffico di droga, prende a considera-
re gli elementi di prova utilizzati dal Tribunale
nell'affermare la responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'associazione finalizzata e p passa ad indicare gli errori insiti nella spiega-
zione fornita in primo grado.
IN conclusione, la Corte di Appello evidenzia che
le notizie certe sul traffico di droga, qui risul-
tanti, ineriscono ad un episodio collocato nel giugno 1983 e cioè in periodo successivo agli anni - 61
1980 -
1981 e 1982, limitatamente ai quali il CO
è stato chiamato a rispondere;
per il periodo pre-
icedente e cioè quello contestato-"si sono fatte sem-
plici illazioni".
L'ulteriore motivazione insiste nel rilevare che "1
¡ da nessuno dei riscontri specifici evidenziati in sentenza è dato evincere che i dollari, oggetto delle diverse operazioni di cambio in cui pure in-
(tervenne talvolta il CO, fossero di derivazione del traffico degli stupefacenti e che di ciò aves-
sero piena conoscenza i varii intermediarii".
A fronte di tale motivazione rivelatrice della man-
canza assoluta di prove, in ordine alla stessa esi-
stenza del traffico illecito nel periodo contestato oltre che dello elemento soggettivo, la formula assolutoria spettante all'imputato avrebbe dovuto essere, a mente dell'art. 479 C.P.P., quella "per-
chè il fatto non sussiste", e non quella asseverante il dubbio, dato che questo può di sè plasmare la formula assolutoria solo allorquando sia fondato su dati certi e concreti, non allorquando sia mera-1
mente soggettivo.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata
là dove ha assolto con la formula del dubbio il
CO dal reato di associazione per delinquere fina- 62
lizzata al traffico degli stupefacenti%3B (capo 7)
ed ai sensi dell'art. 538 ult. cpv. C.P.P. deve questa stessa Suprema Corte provvedere alla SO-
stituzione della formula adottata, mediante l'in-
serimento della più corretta formula "perchè il fatto non sussiste".
Appare invece fondata la censura del P.G. quando si duole della motivazione attraverso la quale i giudici di appello sono pervenuti all'assoluzione dello stesso CO dal delitto di favoreggiamento nei confronti di GO LO (capo 27) sul rilievo che l'imputato gestiva attività finanziaria ed economiche indipendentemente dal LO e perse-
guiva interessi personali, non quelli diretti del
LO. Da ciò e dal fatto che l'utilità ricava-
bile da costui, il quale poteva così vivere da latitante, costituiva solo un risultato indiret-
to, affatto riconducibile a precisi comportamenti com-
piacenti del prevenuto, è derivata l'assoluzione del CO.
Com'è dato ricavare dalla sovra-riportata motiva-
zione dei giudici del merito, sostanzialmente sèè introdotta, in materia di favoreggiamento personale una differenziazione fra dolo generico e dolo spe-
cifico che l'art. 378 C.P. non consente. La norma in questione, infatti, richiede come ele- 63
_ mento soggettivo la volontà di una condotta a for-
ma libera che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di chi si sa essere sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità.
Ai fini che qui interessano, non v'è pertanto dif-
ferenziazione alcuna fra aiuto diretto od indiretto,
essendo necessario accertare soltanto che il sog-
getto abbia volontariamente posto in essere quella determinata condotta pur sapendo che essa si tradu-
ce comunque - in un aiuto alla elusione delle investigazioni in corso da parte dell'Autorità a
carico di determinata persona od in un aiuto alla elusione delle ricerche in corso a carico di quest'ul-
tima.
La sentenza impugnata ha quindi postulato una di-
versificazione dell'elemento soggettivo che l'art. 378 C.P. non autorizza, sicchè va sul punto annul-
lata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Milano affinchè riprenda in esame la
condotta specificata nel capo 27 e realizzata dal
CO, adeguando la pronuncia al principio di dirit-
to superiormente indicato.
Al rilievo del P.G. concernente l'avvenuta devolu-
zione, da parte della Corte di Appello, al giudice - 64
-
della prevenzione di ogni questione relativa alle statuizioni del Tribunale in ordine ai sequestri ed alla confisca dei beni immobili staggiti nei confronti del CO, del D'AG, del ON e del
GI, conviene dare unica, cumulativa risposta al termine dell'esame delle singole posizioni di ognuno di questi imputati, in dipendenza delle comu-
ni questioni di diritto prospettate e da risolvere.
D'AG ER.
Venne tratto al giudizio del Tribunale
per rispondere dei delitti indicati nei capi:
3) partecipazione ad associazione per delinquere
(art. 416 comma 2 e 5 C.P.) sino al 28.9.82
4) partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis - comma 1
- -4 6 CP)
dopo il 28.9.82
(7) partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
(art. 75 L. 22.12.1975 n° 685)
8) traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (artt. 71 e 74 L. 685/1975).
26) in concorso con LU ON
- favoreggiamento personale di GO LO, colpito da ordine di cattura (artt. 81, 110, 378 C.P.).
I
IN primo grado il D'AG venne dichiarato colpevo- 65 le:
di associazione per delinquere di tipo mafioso
(capo 4), esclusa l'aggravante d'essere armata,
ed in essa assorbita la imputazione di cui al capo
3
di associazione per delinquere finalizzata (capo
57), parimenti esclusa l'aggravante d'essere armata.
Fu assolto dalla imputazione di concorso
nel traffico di sostanze stupefacenti (capo 8) per non avere commesso il fatto, ritenendosi del tutto mancanti le prove del suo coinvolgimento nel commer-
cio degli stupefacenti%; fu parimenti assolto dalla imputazione di favoreggiamento per insussistenza del fatto, ritenendosi che le attività finanziarie svolte col LO non offrissero diretta coper- tura allo stato di latitanza del predetto.
Nell'affermare la responsabilità del D'AG per i reati associativi, i giudici del Tribunale eviden ziarono che, pur essendo la di lui posizione simile a quella del CO, tuttavia sussistevano differenz probatorie personalizzanti, costituite dai suoi interventi nel cambio di dollari formante oggetto di telefonate in data 8 e 9 maggio 1980, dalle sue relazioni finanziarie con TO GA, dai suol
rapporti con i LI TI, con PE
PR 66 NO, MA CO, AT EA ed altri sogget ti mafiosi nonchè dal ruolo spiegato nelle attività
finanziarie di GO LO e LU ON.
La Corte di Appello ha assolto il D'AG dalla im-
putazione di associazione per delinquere finalizza-
ta al traffico degli stupefacenti (capo 7) per in-
sufficienza di prove e, respingendo le obiezioni mosse in ordine alla mancata concessione di atte-
nuanti generiche e della diminuente prevista dal-
l'art. 114 CP rido la pena per il solo delitto
di cui allo art. 416 bis CP a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Nel resto ha confermato il pre-
cedente giudizio sviluppando argomentazioni analoghe a quelle spiegate nei confronti del CO%3B in par-
ticolare ha ritenuto che il giudizio di responsa-
bilità per l'appartenenza alla associazione per delinquere mafiosa, sia prima che dopo il 29.9.
- oltre che nei rapporti 1982, trovasse convalida con i TI, 1'EA, il CO ed i LI
: NO - anche nella sua collocazione di intermedia-
rio in affari del tipo di quelli intercorsi tra la
VI s.p.a. ed una ditta americana nonchè nella vendita della proprietà d'SI.
Avverso la pronuncia di appello hanno proposto ri-
corso il P.G. e l'imputato. Il primo, con argomenti cumulativamente 67
svolti per le posizioni del CO e. del D'AG,
censura l'assoluzione sia dalla imputazione di as-
sociazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 7) sia dall'imputazione di fa-
¿voreggiamento personale del LO;
le tesi pro-
spettate sono quelle già riassunte a proposito del
ricorrente Conti e si può quindi fare richiamo a
quanto già precisato nella corrispondente parte di questa stessa sentenza. Come per il CO, si duole della pronuncia, devolutiva della decisione al giudice della prevenzione, in ordine ai sequestri ed alla confisca dei beni immobili staggiti.
A sostegno del ricorso dell'imputato anzitutto viene mossa censura in ordine alla prova indiziaria ri-
tenuta sufficiente all'affermazione di responsabi-
lità per la partecipazione all'associazione crimi-
nale di tipo mafioso (in essa assorbita quella di ti-
po comune) della cui esistenza
- come sodalizio criminoso sarebbe stato già da dubitare%;B inoltre si esprimono critiche sulla qualificazione, rite-
nuta non corretta, delle relazioni personali fra gli imputati.
Si contesta, poi, che fosse da ritenere mafioso quel sodalizio, mancando la prova sulla 68
durata e sulla diffusività dell'intimidazione non-
chè sul perseguimento di fini illeciti.
Il ricorrente nega che
- pur ad ammettere l'associazione per delinquere egli ne abbia fat-
to parte e contesta la valutazione degli elementi acquisiti, concernenti rapporti personali e finan-
ziari, della cui eventuale e non costante illiceità
sostiene di non essere stato a conoscenza.
Denuncia, poi, il travisamento dei fatti interve-
nuto nel richiamo al coinvolgimento nelle vicende della ditta VI e del D'SI nonchè
nell'affermazione di protratta sua partecipazione in epoca successiva al 28.9.1982.
Censura infine l'adozione della formula assolutoria dubitativa dal delitto di partecipazio-
ne ad associazione finalizzata al traffico di SO-
stanze stupefacenti (capo 7), sostenendo che era fondata erroneamente su semplici illazioni e non su prove a suo carico.
*
* *
Pur essendosi valorizzati elementi rite-
nuti di prova specifica nei confronti del D'AG,
la motivazione che lo riguarda segue la falsariga di quella del CO anche per ciò che riguarda i principi di diritto sostanziale e processuale se- guiti sia in ordine alla valutazione delle prove
- 69
-
'che alle loro connessioni;
ne fa riscontro anche la
soluzione finale adottata, conforme a quella del
CO sia in tema di responsabilità che di assoluzio-
ne.
Infatti, anche nei riguardi del D'AG la sentenza impugnata, allorquando affronta la censura concernen -
te l'esistenza del sodalizio criminoso (prima di tipo comune e poi mafioso), si riporta alla motiva-
zione spiegata dal Tribunale, definita "corretta ed esauriente" e finisce con respingere in tal modo le critiche mosse alla prima sentenza, con il risul-
tato di non corrispondere all'obbligo incombente sul giudice dell'impugnazione di dare risposte ai rilievi mossi con l'appello, perchè, seppure le motivazioni delle sentenze di merito nei due gradi si integrano fra loro quando e nei punti in cui sono conformi,
tuttavia l'oggetto dell'impugnazione è costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia nell'ambito di ciò che viene dedotto dalla stessa impugnazione%;B e non è appagante dell'obbligo della motivazione in appello il rifarsi alle spiegazioni fornite in primo grado senza tenere conto delle de-
duzioni ed argomentazioni svolte con l'impugnazione.
Nonostante, poi, una indicazione di elementi di 70
1
prova personalizzante la sua partecipazione al so dalizio, tuttavia questa non decampa dagli stessi criterii e limiti di quelli adottati nei riguardi del CO.
Sicchè vanno qui ripetuti gli identici rilievi,
assorbenti quelli in particolare ulteriormente svol ti dalla difesa del D'AG, già spiegati a propo-
sito dell'altro imputato, nella parte concernente l'affermazione di responsabilità per violazione all'art. 416 bis C.P. e va annullata la sentenza impugnata nella parte concernente tale imputazione
(capo 4) pure nei confronti del D'AG, affidan- dosi al giudice di rinvio gli stessi compiti che gli sono stati indicati a proposito del CO.
E va tenuto presente, per quanto può valeres in considerazione dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, che seppure questi ultimi possono essere probatoriamente utilizzati insieme ad altri elementi al fine di ravvisare la esisten+ to sociale criminoso permanente, tutta-patto za di un via l'assenza di imputazioni per reati-fine fa venire meno dal punto di vista logico la possibili-
tà di utilizzare i relativi fatti al fine dell'ascri-
vibilità del delitto associativo, il che va ricor-
dato perchè al D'AG non risulta fatto carico - 71
-
di partecipazione nè al commercio illegale di latte in polvere deviato dal consumo per alimento animale a quello umano, nè di concorso nell'estorsione in danno della VI s.p.a. nè di quella in danno di RI IN AN.
La più stringata motivazione posta a soste gno dell'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 7) ri-
chiama testualmente le ragioni spiegate a proposito del CO.
Nell'esame da condurre sulle opposte argomentazioni svolte dal P.G. (con motivo unico pel CO ed il
D'AG) e dalla difesa avverso questa parte della pronuncia, non può questa Suprema Corte non ribadire gli identici rilievi svolti in ordine a tale impu-
tazione a proposito del CO e quindi, da un lato,
respingere il ricorso del P.G. e, dall'altro, so-
stituire la formula assolutoria dubitativa con quella.
più corretta, "perchè il fatto non sussiste"
Le considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine all'assoluzione del D'AG dal delitto di favoreggiamento personale di LO GO (capo
26), anche testualmente richiamanti le ragioni spie-
gate a proposito dell'analoga contestazione mossa - 72 - al CO nel capo 27, inducono a ripetere le argo-
mentazioni che qui si intendono richiamate
- -
per le quali non è consentito distinguere, ai fini del delitto di cui all'art. 378 C.P., fra aiuto diretto ed aiuto indiretto, per l'assenza di dolo specifico e la sufficienza di un dolo generico rap-
presentato dalla volontaria attuazione di una condotta a forma libera nella consapevolezza che questa concreti, comunque ed anche se per riflesso,
un aiuto alla latitanza di un ricercato colpito da provvedimento di coercizione personale dell'autori-
tà giudiziaria.
Anche nei confronti del D'AG, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata lì dove lo assolve dal delitto di favoreggiamento personale ascrittogli
(capo 26) affinchè il giudice di rinvio, nel rie-
saminare la condotta del D'AG, possa adeguare la sua pronuncia all'enunciato principio di diritto
Va ribadito, come già specificato a proposito del
CO, che le deduzioni avanzate in ordine ai seque-
stri ed alla confisca dei beni immobili troveranno unica e cumulativa risposta pel D'AG e gli altri soggetti a ciò interessati, in dipendenza delle comuni questioni di diritto prospettate e da risol-
vere. 73 ESPOSITO DO
Fu rinviato al giudizio del Tribunale per ispondere in ordine a nove capi di imputazione, ma
iconosciuto colpevole soltanto (capo 32) di favo-
eggiamento personale nei confronti di UL Api-
ella, ritenendosi che lo avesse concretamente aiu-
Cato a fare apparire cessate le sue compromissioni helle operazioni fraudolente poste in essere nel com-
mercio del latte in polvere, quale amministratore dello Sta-co s.r.l., ruolo invece dall'ES
attribuito a LE ND.
Venne invece assolto con varie ma sempre ampie formule liberatorie dagli altri reati contestatigli,
anche sul rilievo che i fatti inerenti al commercio del latte in polvere erano stati commessi in periodo antecedente alla sua nomina quale amministratore unico della medesima Sta-co s.r.l.
Nonostante gli appelli del P.M. e dell'imputato, i giudici di secondo grado confermavano la prima deci-
sione.
Avverso quella di appello è stato proposto ricorso nell'interesse dell'ES poi deducendosi il vi-
zio della motivazione, in tesi apodittica, sia nella parte concernente il giudizio di responsabilità sia nella parte negativa del beneficio della non menzione 74 339
della condanna e nella quantificazione della pena.
Il ricorso appare inammissibile per genericità dei motivi.
Questi infatti, non vanno oltre l'espressione di censure, sostenendo la ripetizione delle argomenta-
zioni svolte in prime cure, ma sostanzialmente senza spiegare le ragioni per le quali era da individuare l'errore annidato nella motivazione sorreggente la pronuncia di secondo grado, posto che l'adeguar- si ai principi, ai criteri ed alle valutazioni espe rite dai primi giudici, quando ritenute logiche e giuridicamente corrette, non postula l'apoditti- cità nè l'assenza di motivazione, una volta che questa spieghi il fondamento della nuova pronuncia pur cont templando. i motivi svolte con l'appello.
Quanto sopra consente di non evidenziare che, al contrario dell'assunto, si era in presenza di spie-
gazione sia sul punto concernente la misura della pena che su quello riguardante la non menzione della
condanna.
L'assorbente rilievo che si trae dell'art. 201 C.P.P.
secondo cui i motivi dell'impugnazione devono essere
esposti specificamente, impone la pronuncia di inam-
missibilità del ricorso dell'ES. 75 FE AN
Venne tratto a giudizio del Tribunale per rispondere dei delitti indicati nei capi:
3) partecipazione ad associazione per delinquere
- comma 2 e 5 CP). di tipo comune (art. 416
27) favoreggiamento del latitante GO LO (artt.
81 cpv., 110 e 378 CP); ed assolto da questa seconda
CP); e imputazione per insussistenza del fatto.
Venne invece dichiarato colpevole del delitto associativo sul rilievo dell'attività da lui svolta nella Maprial, che operava nel commercio del latte in polvere, curando i rapporti con la clientela.
A seguito del gravame proposto dal RR
la Corte di appello lo mandava assolto anche da
'questa imputazione per insufficienza di prove.
Quest'ultima pronuncia viene impugnata dal RR che,
con unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 479 C.P.P. in relazione all'art. 524, n° 1 C.P.P.
sostenendo che, in base alla motivazione spiegata gli elementi di mero sospetto utilizzati non con-
sentono altra formula assolutoria che quella ampia.
*
*
*
Va rilevato che, nell'addivenire all'asso-
luzione del RR dal delitto di associazione per - 76
delinquere, la Corte di appello ha specificato che la prima decisione era motivata in maniera poco appagante e che poteva "al massimo indurre a SO-
spettare del vero ruolo spiegato dal RR nell'am bito del commercio del latte".
A tale affermazione ha fatto seguire la indicazione dei motivi di sospetto a carico del RR, operante alle dipendenze della Maprial, società che commer-
cializzava latte di tipo diverso da quello della
Sta-co, ossia di una differente società nel cui ambito venne gestito un canale di deviazione del latte in polvere importato per uso zootecnico e
finito all'uso alimentare umano attraverso una serie di falsi e di frodi.
Se pertanto, giusta la motivazione della Corte di appello, gli elementi di fatto valorizzati resta vano nell'ambito dei sospetti, si era fuori del
campo sia delle prove che degli indizi i quali, sep-
pure conferenti un apporto di natura soltanto lo-
gica, devono tuttavia essere caratterizzati dalla
⠀ probabilità. Poichè quindi manca pure questa, la
carenza assoluta di prove e la permanenza, nonostante
le indagini e 1'istruttoria, di motivi di semplice sospetto, impongono l'assoluzione con formula
piena in conformità dell'art. 479 C.P.P.; e di ciò deve dare atto direttamente questa Suprema Corte in
- 77
-
forza dell'art. 538 ult. cpv. C.P.P., annullando questa parte della sentenza impugnata, per errore
di diritto, e sostituendo la formula assolutoria du-
bitativa con quella, più corretta, perchè il fatto non sussiste, relativamente alla imputazione di asso-
ciazione per delinquere (capo 3).
ET RM
TO (capo 13) di concorso nel delitto
di estorsione, unitamente ad GO LO ed NT
BI GI, in danno di Silvio ET, venne dal Tribunale assolto per non avere commesso il fat-
to.
Questa pronuncia fu gravata dall'appello del P.M., ma i giudici di secondo grado ritennero che i motivi spiegati a sostegno dell'imputazione man- cassero di specificità, sicchè dichiararono inammis-
sibile l'appello.
Se ne duole il P.G. che, a sostegno del ricorso, denuncia il vizio della motivazione, defini-
ta apparente, perchè, dopo avere richiamato i prin-
cipii giurisprudenzialmente consolidati in materia
di genericità dei motivi, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali si dovevano
ritenere applicabili nella specie i suddetti princi-
P 78
pii nei confronti dell'appello avanzato avverso la pronuncia riguardante il TA.
*
*
Nei motivi di appello proposti dal P.M.
si legge che sarebbe inutile ripetizione svolgere in questa sede gli argomenti per i quali il P.M. ritiene che debba essere affermata la responsabili-
tà del TA in ordine a tale reato. Quest'ufficio non può che richiamare integralmente quanto dedotto alle pagine da 184 a 198 della requisitoria dibat-
timentale, da considerarsi come qui trascritte e che questo appellante non ritiene di dovere in alcuna parte modificare".
Si leggono, ancora, poche sintetiche affermazioni sulla asserita mancata risposta del Tribunale agli argomenti come sopra sviluppati.
Alla stregua di ciò le argomentazioni svolte dalla
Corte di appello si rivelano giuridicamente corret-
te e danno compiuta ragione del loro fondamento.
Invero, allorquando la suddetta Corte ha precisato che i motivi svolti non potevano considerarsi specifici ed ha richiamato l'indirizzo espresso delle pronunce di questo Supremo Collegio sul con-
tenuto del giudizio di impugnazione ahe si risolve
in un giudizio critico della sentenza impugnata, di guisa che l'impugnante ha l'onere di indicare le 79
ragioni di fatto e di diritto poste a base delle cent sure mosse, ha dato implicita ma chiara spiegazione del fondamento della sua pronuncia di inammissibilità
in conformità ad un ben indicato indirizzo giurispru-
'denziale e con riferimento ai motivi dedotti da quel P.M.
Le spiegazioni sul punto offerte, poi, risultano del tutto corrette posto che il P.M., nel richiamare le proprie tesi svolte nel dibattimento, si è limi- tato a rinviare anche testualmente a ragioni che precedevano la sentenza ivi impugnata, ma non ha
spiegato le ragioni di fatto e/o di diritto per le quali il difforme giudizio formulato ed espresso nel la motivazione del Tribunale, che era quello da considerare fosse da considerare erroneo.
L'appello era quindi da ritenere inammissibile per la genericità dei motivi svolti in suo sostegno, sic-
chè il ricorso proposto dal P.G. avverso la decisione della Corte di Appello deve essere rigettato.
ER AU ed NG NI Furono rinviati a giudizio per rispondere delle accuse precisate nei capi:
3) partecipazione ad associazione per delinquere aggravata (art. 416
- comma 2 e 5 C.P.) della quale 1 80
s'è fatta precedente menzione.
.....
In Milano ed altrove sino al 29 settembre 1982.
11) tentata estorsione aggravata (artt. 56, 110,
629, 61 n° 7 C.P.) per avere, in concorso con GO
LO, PE NO e TO GA, usato minaccia consistita nel prospettare a CA
LU e ER IS, rispettivamente diri-
gente ed amministratore unico della "VI s.
p.a." l'esclusione dal mercato americano se non
si fossero avvalsi della loro mediazione, in quanto collegati alla mafia, ed in tal modo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costrin-
gere i predetti a promettere una mediazione del 5
-
10 per cento nelle forniture che la VI avreb-
be effettuato alla Sears and Robeck, avente sede negli U.S.A.
In Milano e Pavia nell'anno 1980.
Il Tribunale li assolse dal reato associativo per insufficienza di prove, ritenendo che le risultanze
processuali non fossero univoche, in quanto i rappor-
ti con PE NO e con TO GA risul-
tavano limitati nel tempo all'episodio indicato nel l'ulteriore imputazione nonchè in considerazione del fatto che le relazioni finanziarie con il Man-
gano e la "Sanitaria Inserillo" erano di dubbia na-
tura oltre che non collocabili nell'ambito dell'or- ganizzazione criminale. 81
Li condannò alla pena di 2 anni di reclusione e di lire due milioni di multa quali colpevoli della
- esclusa l'aggravante della tentata estorsione
- in quanto le intimida-rilevante entità del danno zioni per conseguire l'intermediazione parassitaria
_ dovevano ritenersi provate dal discorso fatto a
CA LU, responsabile delle vendite al-
l'estero, e dal contenuto delle telefonate all'am-
ministratore delegato ER IS il quale, per dirittura morale e professionale, aveva mandato a monte il tentativo all'ultimo momento.
Detta sentenza veniva gravata dagli appelli:
del P.M. che intendeva conseguire la loro condanna pure per il reato di associazione oltre che la riaf-
fermazione dell'esistenza dell'aggravante contestata per la tentata estorsione.
degli imputati che miravano a conseguire ampia formula assolutoria sia dall'accusa di associazione per delinquere, alla quale si professavano totalmente estranei, sia dalla ulteriore imputazione.
Per questa parte richiamavano le dichiarazioni del
LU, che già da tempo intratteneva rapporti di affari con la ditta in cui il BE e l'GR
erano soci, la cui normale attività era proprio quel-
es - 82
la dell'intermediazione.
La pronuncia di primo grado è stata confermata in stata appello, ove però la pena è dichiarata estinta per indulto.
A sostegno di questa decisione i giudici di appello hanno rilevato, anche in conseguenza dell'avvenuta restituzione della somma di L. 10 milioni al Man-
gano il quale aveva concesSO in prestito una mag-
giore somma alla traballante Promotion Team Due
da loro gestito, e della distruzione dei documenti relativi ai rapporti con la ditta "RI Sani-
tari" di Palermo, come fosse impossibile accertare la vera natura dei rapporti finanziarii e commer-
ciali, sicchè non era possibile stabilire se gli imputati avessero agito nel contesto associativo oppure per conseguire interessi personali, occa- sionalmente venendo a contatto con esponenti del sodalizio%3B inoltre, le trattative intercorse per in-
serirsi nel commercio del latte in polvere non avevano avuto seguito sicchè non raggiungevano valenza univoca.
Di qui la conferma dell'assoluzione con formula
dubitativa dell'accusa di partecipazione all'asso-
ciazione per delinquere.
Relativamente all'altra imputazione gli stessi giu-] dici hanno riconfermato l'esistenza ed il contenuto 83
minaccioso sia della conversazione fra l'GR
ed il LU, sia delle telefonate al IS ed hanno quindi ripetuto il giudizio di responsabilità
per la tentata estorsione alla quale avrebbe dato fattiva collaborazione il BE.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata con ricorso sia dal P.G. che dalla difesa.
Il Procuratore Generale censura l'assoluzione dal delitto associativo deducendo che i giudici di ap-
pello avrebbero dovuto tener conto, complessivamente del fatto che:
a) gli imputati avevano partecipato alla commissione di un reato-fine tipico dell'associazione e cioè
alla tentata estorsione;
b) che avevano impedito l'acquisizione, distruggen-
dola, della documentazione concernente i rapporti con personaggi di indiscusso rilievo mafioso (Man-
gano ed RI);
c) che avevano posto in essere ulteriori comporta-
menti, diretti alla commissione di altri reati-fine tipici dell'associazione, come il commercio del lat- te in polvere,
La difesa degli imputati denuncia:
l'erronea applicazione di norme penali in ordine
Pr 8.4 =
ad entrambi i capi di imputazione;
una motivazione apparente e contraddittoria il travisamento dei fatti consistente nell'averes
-
attribuito all'GR e non al BE l'ini-
ziale conversazione telefonica col LU
il difetto della motivazione perchè con essa non si erano esaminati alcuni dei motivi di impu-
gnazione e cioè il cointeresse del LU al-
☐ l'affare e la globale interezza dei discorsi tenuti per telefono con il IS.
* *
La verifica della motivazione svolta dal-
la Corte di appello sp 21 per confermare l'as-
soluzione per insufficienza di prove dal delitto
di partecipazione ad associazione per delinquere lascia constatare che non uno degli elementi di fatto prospettati dal P.G. ricorrente è sfuggito all'attenzione dei giudici di appello i quali ne hanno fatto cenno e li hanno valutati insieme ad altri ben indicati elementi di fatto valorizza-
ti, ora a carico ora in favore del BE e del-
1'GR.
Ne deriva che, se, con le s ue censure, il P.G.
ha inteso dedurre il vizio di motivazione apparente,.
la doglianza è del tutto infondata, dato che non risultano trascurati gli elementi dedotti
- ritenuti 85
nella valutazione globale dei fatti di rilievo
-
storici posti a base della decisione.
Se, invece, il P.G. ha inteso proporre il riesame del materiale probatorio, questo resta impedito dai limiti di mera legittimità posti alla cognizione di questa Suprema Corte, anche perchè il rigore lo-
gico seguito dai giudici dell'appello nella motiva-
zione non viene neppure messo in discussione.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere pertanto respinto.
Quello proposto nell'interesse degli imputati, conden-
sato nel preambolo che sintetizza i vizi denunciati nei termini letteralmente in premessa riferiti, si duole anzitutto della formula assolutoria dubitativa adottata in ordine alla contestazione di associa-
zione per delinquere ed attribuisce peso quasi esclu-
sivo alla valutazione sulla incidenza del reato-fine
(la tentata estorsione) al giudizio conclusivo sul reato associativo.
- per i motivi che Tenuto conto della impossibilità
saranno in appresso indicati - di apportare modifi che alla pronuncia concernente la tentata estorsione
ed al fatto che i giudici del merito, come risulta
dalla motivazione, hanno tenuto conto non solo di 86
quel reato tentato ma anche del suo particolare significato ed inoltre di altri fattori valorizza- ti in termini di significato sfavorevole agli im-
putati, fattori che tuttavia non sono stati rite-
nuti sufficienti a superare una probatio semiplaena ai fini della identificazione del patto sociale criminoso ed indeterminato, la formula adottata
nell'assolvere i due imputati dal delitto associa-
tivo si rivela corretta. Oltre tutto non può sfuggire il rilievo attribui-
bile a quel determinato tipo di reato di cui s'è affermata la responsabilità, e che è stato tentato proprio col richiamo da parte degli impu-
tati a collegamenti mafiosi, ove si consideri che pur nell'autonomia del delitto di associazione per delinquere rispetto ai reati-fine, nel senso che
il primo può sussistere anche se non venga realiz-
zata alcuna delle condotte criminose genericamente programmate, tuttavia appare evidente, dal punto di vista logico, come la esecuzione od il tentati-
vo di attuazione di uno dei reati-fine possa essere utilmente valorizzato ai fini probatorii nella valutazione sulla esistenza della societas scele-
rorum.
Di talchè, essendo risultata una motiva- - 87 zione ancorata ai dati processualmente più certi,
non appare inficiata la logica di un ragionamento.
che si è astenuta dall'utilizzare altri
-. di pre-
gnanza implicitamente ma chiaramente opinabile come la unicità del reato fine per cui è condanna
(unicità peraltro contraddetta dalle ulteriori
considerazioni esplicitamente svolte sul tentato inserimento in altra serie di attività illegali nel commercio del latte in polvere) od il fatto che taluni elementi di prova siano derivati dalle stesse dichiarazioni degli imputati, essendo oltre tutto fisiologico nel processo penale che, per le più disparate causali, l'imputato possa fornire elementi di prova che non siano solo quelli a lui
favorevoli.
Il che esclude i dedotti vizi di legittimità sia per quanto concerne il vizio di una motivazione ap-
parente o contraddittoria sia la violazione di leg-
ge nella soluzione data alla prima delle contesta-
zioni mosse.
Fra le censure mosse dal ricorrente avverso il giu-
dizio di responsabilità per il tentativo di estor-
sione, quella che potrebbe apparire di maggiore peso
è la deduzione con cui si denuncia un vero e proprio vizio di legittimità derivata dal travisamento del 88
. errore dato storico concernente la personificazione dell'an-
tore delle prime telefonate minacciose al direttore tecnico della VI s.p.a., CA LU
e che nella sentenza di appello viene indicato nella persona dell'GR, anzicchè nel vero autore
(il BE).
Senonchè, pur se sussistente, un siffatto.
non ha avuto alcun effetto deviante rispetto alla correttezza della soluzione finale adottata in quanto la sua correzione (implicita nella tesi difensiva) apporterebbe un più diretto, esplicito e fattivo apporto concorsuale del BE nell'iter criminoso%3B posto che le successive telefonate, al
IS, ritenute aventi carattere coercitivo della libertà di decisione, risultano incontestatamente eseguite dall'GR.
Nel resto, le censure sviluppate con ricorso fini--
scono col presupporre о col richiedere, più o meno ineluttabilmente, un riapprezzamento del dato sto-
rico, un'attribuzione di diverso significato o di diverso spessore probatorio agli elementi di fatto sui quali si basano decisione e motivazione.
Ma poichè questa non evidenzia vizi logici, e la
valutazione del merito si sottrae al sindacato di legittimità demandato a questa Suprema Corte, ogni ulteriore doglianza formulata col ricorso, 89
concernente l'affermazione di responsabilità per ten-
tata estorsione, non può trovare ingresso in questa sede.
Anche i ricorsi del Giliberti e dell'GR de-
vono perciò essere respinti.
AN IO
Fu tratto a giudizio per rispondere (capo
42) di concorso in estorsione (artt. 110, 629 cpv.
in relazione all'art. 628 cpv. n° 1 e 61 n° 7 C.P.).
per avere, con reiterate minacce, costretto Ander-
lini AR e IM NA, gestori di un risto-
rante, a promettergli il pagamento di una tangente costituita dalla somma di dieci milioni di lire pagabile in dieci rate.
Il Tribunale utilizzò le prove derivanti da intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni delle parti lese e dello stesso AN, di cui af-
fermò la responsabilità, qualificando però il fatto..
come estorsione tentata, anzicchè consumata, sul ri-
--
lievo che il AN aveva desistito dalla richiesta estorsiva allorquando una delle parti lese aveva as-
serito di conoscere e di godere dell'appoggio di
TO GA, persona di spicco nell'ambiente 90
della malavita milanese.
Nonostante gli appelli del P.M. e della difesa,
la Corte di appello ha ribadito il precedente giu-
dizio.
Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso la difesa del AN denunciando la vio-
lazione dell'art. 56 C.P. e sostenendo che l'avere udito menzionare il nome di TO GA poteva avere influito sulla spontaneità, non sulla volonta-
rietà della desistenza, sicchè dovevasi riconoscere la ipotesi di non punibilità prevista dal penul-
timo comma di quella norma.
* *
# E' corretta la distinzione fra sponta-
neità e volontarietà della desistenza, ai fini
dell'applicabilità della causa di non punibilità
56 pen. cpv. C.P., posto che prevista dall'art.
la norma richiede soltanto la seconda ma non anche la spontaneità e dato che a questa non sempre corrisponde la volontarietà.
Tuttavia, perchè possa essere ritenuta sussistente la causa di non punibilità in esame
è necessario che la volontà di desistere si sia formata per motivi di una qualsiasi natura ed anche pratici, pur se si prescinde da quelli ideologici o dell'autentico pentimento, ma in maniera del tutto
- 91 -
libera, non quando i motivi di desistenza prevalgono asu quelli di persistenza nell'iter criminoso ca-
gione di fattori esterni che coartino la volontà
del reo la quale in tal modo è viziata nella sua
formazione.
Non può essere quindi considerata volontaria la desistenza cagionata dalla paura che deriva dal prospettato intervento di terze e pericolose perso- ne, di guisa che non sussiste la causa di non puni-
bilità, invocata allorquando una estorsione non
venga portata a compimento per essere stato pro-
- l'inter- spettato - a favore del soggetto passivo vento di terza persona avente maggiore carica cri-
minale.
Il ricorso del AN deve percivessere rigettato.
DA ND Fu rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con EL UL, ES DO,
LO GO e AS RI, dei reati commessi, quale amministratore unico della Sta-co s.r 1. del 7.1.
.
1.
1982 al 24.3.1982, nella destinazione data, median-
te false attestazioni, a kg.
1.743.364 di latte in polvere importato dall'estero per uso zootecnico 92
ma ceduto
- approfittando delle eguali caratteri stiche organolettiche per uso alimentare umano e così indebitamente fruendo di contributi ed agevolazioni doganali oltre che dell'IVA. L'accusa venne compendiata nei capi:
43) truffa aggravata in danno dello Stato Italiano.
e della Comunità Economica Europea per L. 1.294.673.128
ottenute dall'AIMA per premi di denaturazione del latte in polvere - dal 1978 al febbraio 1982 (artt.
110, 112 n° 1, 640 comma 1 e 2° n° 1, 61 n° 7 C.P.)
44) false attestazioni all'AIMA su operazioni di denaturazioni del latte in polvere mai eseguite
(artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv. 483, 61 n° 2 C.P.)
45) vendita o cessione per uso alimentare umano
di latte importato per uso zootecnico (artt. 110, 112 n ° 1, 81 cpv.C.P., 1, 2 ed 8 L. 29 novembre
1965 h° 1330).
46) destinazione ad uso diverso da quello dichiara-
to del latte in polvere importato con agevolazioni doganali e per IVA (artt. 110, 112 n° 1 C.P., 8
L. 7 gennaio 1929 n° 4, 287 D.P.R. 23 gennaio 1973
n° 43).
47) emissione di fatture relative ad operazioni ine-
.sistenti (art. 8 1. 4/1929, 110, 112 n° 1 61 n' ' 48) indebito uso di bolle di accompagnamento (art. 93
-
8 L. 4/1929, 7 D.P.R. 627/1968 e 61 n° 2 C.P.).
Il Tribunale dichiarò estinti, per l'amni-
stia concessa con il D.P.R. 18.12.1981 n° 744, i reati di cui ai capi 44 e 45 commessi fino al 31
agosto 1981, ma ritenne il LE colpevole di tutti i reati ascrittogli (per i capi 44 e 45 rela-
tivamente ai fatti successivi al 31 agosto 1981)
e, previa concessione di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riuniti i delitti nella continuazione, gli inflisse la pena di tre anni di reclusione, di lire tre milioni di multa, condannandolo al risarcimento dei danni
da liquidarsi in separata sede ed al rimborso delle
spese processuali in favore del Ministero delle Fi-
nanze, del Ministero dell'Agricoltura e dell'AIMA,
costituitisi parti civili.
Rilevò il Tribunale che la vendita del latte in polvere per uso umano, nonostante i prezzi concorrenziali, aveva consentito notevoli guadagni perchè la diversa destinazione aveva permesso di
beneficiare dei premi istituiti nell'ambito della C.E.E. in favore delle imprese trasformatrici, il cui
pagamento era stato consentito attraverso lo svin-
colo della cauzione versata per l'espletamento delle 94
formalità doganali con maggiorazione del 10%, svin-
colo conseguito dopo che l'assessorato regionale per l'agricoltura aveva certificato alle Dogane
il completamento delle operazioni di denaturazione sulla scorta delle annotazioni eseguite dalle imprese sui registri di carico e scarico in prece-
denza vidimati.
Nel caso in esame le prove erano costi-
tuite dalle ammissioni di UL EL, prece-
dente amministratore sino al 7.1.1982 ed artefice dell'operazione, dai riscontri bancari e dalle intercettazioni telefoniche oltre che dagli accer-
tamenti del NAS.
La sentenza del Tribunale era investita dell'appello dell'imputato per tutti i capi per i quali era in-
tervenuta condanna, sostenendosi che durante l'unico mese nel quale il LE aveva rivestito la qua-
lifica di amministratore della Sta-co s.r. 1 le
• "
operazioni a Su conoscenza erano state lecite%;B
comunque la truffa di cui al capo 43 sarebbe stata inesistente per mancanza di danno ed even-
tualmente i danneggiati sarebbero stati gli isti-
tuti assicuratori che avevano emesso le oolizze fideiussorie versate in deposito cauzionale, non le
amministrazioni statali. Non era, poi, ravvisabile l'aggravante del
- 95
danno rilevante, dovendosi avere riguardo ad ogni singola operazione, non al danno complessivo.
Infine veniva espressa doglianza sia per la misura della pena sia per essere stata affer
mata la responsabilità civile in solido con gli altri amministratori per l'intiero danno e non solo
per quello relativo al periodo di tempo in cui aveva rivestito la qualifica di amministratore de-
legato.
Rilevandosi che il LE aveva lavo-
rato per la Sta-co quale uomo di fiducia dell'Api-
cella sin dal 1978, l'impugnativa è stata accolta limitatamente:
- alla dichiarazione di estinzione per l'amnistia di cui al D.P.R. 16.12.1986 n° 865 dei reati di cui ai capi 44 e 45 commessi dopo il 31 agosto 1981
all'attribuzione di prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti riconosciute.
La pena è stata quindi rideterminata in due anni di reclusione e lire due milioni di multa, intera-
mente condonata in virtù del D.P.R. 865/1986; è
stata invece confermata la sua solidale responsa-
bilità per l'intero danno.
Contro la pronuncia di appello il Madda- - 96
-
lena ha proposto ricorso per Cassazione con motivis presentati da due difensori.
Un primo difensore denuncia:
1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 524 n° 1 e 3 C.P.P. in relazione agli artt. 152 C.P.P. e 50 - IV° CO. D.P.R. 26.10.1972 n° 633,
per l'imputazione di cui al capo 47 dato che questo reato andava dichiarato estinto per l'amnistia di cui al D.P.R.
9.8.1982 n° 525.
Ciò sia in conseguenza dell'avvenuta dichiarazione integrativa resa il 10.11.82 con il contemporaneo versamento di L.
2.168.000 per IVA sia perchè con la emissione di false fatture non si era verificata alcuna evasione di imposta.
Peraltro la decisione sul punto espresso a carico del LE contrasta con quella formu-
lata per eguale imputazione (capo 52) a carico
dell'AG, dichiarata estinta per amnistia.
2) la violazione dell'art. 524 n° 1 e 3 CPP. e
dell'art. 477 CPP in relazione a tutte le imputa-
zioni contestate perchè il carico dell'accusa con-
testata al LE era limitato al periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore della
Sta-co s.r.l. e cioè dal 7 gennaio al 24 agosto
1982, sicchè non potevasi ritenerlo concorrente nei reati per periodi maggiori senza immutare l'accusa 97
e pregiudicare le ragioni difensive.
Oltretutto, le analoghe obiezioni mosse con l'appel-
lo non avevano ricevuto risposta, sicchè vi sarebbe
pure mancanza di motivazione.
3) la violazione dell'art. 524 n° 1 e 3 C.P.P. in relazione all'art. 475 n' ° 3 C.P.P. per tutte le imputazioni di cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole, per effetto dell'omesso esame delle cen- sure mosse in appello e della conseguente mancanza di motivazione specie in riferimento all'attività
concernente le false fatture e l'uso di bolle di accompagnamento.
Il che refluirebbe sull'uso di artifici e raggiri per i periodi in cui esso Maddalena non aveva rivestito la carica di amministratore, mentre per gli altri periodi doveva escludersi l'attività
concorsuale.
Secondo il ricorrente la soluzione adottata nei confronti dei due prestanome dell'EL, reale amministratore di fatto dell'azienda, e cioè il Maddalena e l'ES, era contraddittoria fra essi due.
Quanto sopra richiederebbe l'esclusione di ogni responsabilità del LE per il periodo 1 98
antecedente al 7 gennaio 1982.
4) la violazione dell'art. 524 n° 1 e 3 C.P.P. in relazione agli artt. 187 C.P. e 2055 c.c. per essere stata affermata la sua responsabilità civile in solido con gli altri coimputati e quindi anche per i fatti precedenti alla sua nomina e nonostante la dichiarazione di estinzione per amnistia del reato di cui al capo 47, laddove la solidarietà
nell'obbligo restitutorio doveva essere limitata e
tutti i concorrenti negli identici fatti, non infat-
ti diversi, neanche se riuniti in continuazione.
L'altro difensore muove doglianze corrispondenti agli argomenti esposti nei precedenti numeri 2 e 3, con-
testando la partecipazione concorsuale nell'attività
dell'EL e deducendo che era da distinguere fra mera consapevolezza e volontario nonchè CO-
sciente contributo all'attività delittuosa altrui.
Il primo motivo di ricorso è fondato per-
chè il delitto previsto nel quarto comma dell'art. 50 D.P.R. 633/1972, concernente l'emissione di false fatture, non implica alcuna evasione di tributo
sicchè
- giusta la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte non v'è da praticare alcun
-
accertamento sull'entità dell'evasione nè soddisfare alcun pagamento di tributo evaso i quali possano 99
condizionare l'applicazione dell'amnistia concessa per i reati tributari dal D.P.R. 9 agosto 1982
n° 525. Pertanto, come già era stato operato dalla
Corte di Appello nei confronti dell'AG per l'eguale delitto contestatogli al capo 52, quello contestato al LE al capo 47 deve qui essere,
in virtù degli artt. 151 C.P. e 152 C.P.P., dichia- rato estinto a seguito del suindicato provvedimento di amnistia, per la data di sua commissione antece-
dente al 30 giugno 1982, per i limiti della pena edittale e perchè non vi sono condizioni ostative,
nè soggettive nè oggettive, all'applicazione della predetta causa estintiva di reato.
Per gli stessi motivi deve essere dichiarato estinto il reato di indebito uso di bolle di accompagnamento, di cui al capo 48 della rubrica contestato al Madda-
lena.
La dichiarazione di estinzione di tali reati impone l'annullamento senza rinvio ex art. 539 n° 1 C.P.P. :
della sentenza impugnata nei confronti del Maddalena limitatamente ai reati indicati nei predetti capi
47 e 48 nonchè la eliminazione delle correlate pene,
escisse da quella che i giudici di merito avevano 100 applicato in continuazione e che, tenuto conto del loro numero, della entità delle relative pene edittali, della complessiva misura dell'aumento ap-1
portato per la continuazione fra tutti i reati,
vengono da questa Suprema Corte rapportate
- ex art. 538 ult. cpv. C.P.P. - alla misura complessiva di due mesi di reclusione e di L. 100.000 di ammenda.
Per la restante parte, e cioè per l'affermazione di responsabilità concernente i delitti indicati nei capi 43 e 46, il giudizio espresso in appello si sottrae al sindacato di legittimità esperibile da questa Suprema Corte.
La deduzione formulata con il secondo motivo, e chej
è strettamente connessa con i rilievi formulati con il quarto, concerne un preteso pregiudizio per le ragioni difensive che trarrebbe origine da una contestazione limitante l'addebito al periodo in cui il LE ricopri la carica di amministra-
tore unico della Sta-co s.r.l. dal 7 gennaio al
24 agosto 82 e da una condanna che ha invece rico-
nosciuto la di lui colpevolezza per un periodo maggiore, con inizio dal 1978, con una corrisponden-
te immutazione dell'accusa.
Il rilievo è infondato perchè nella contestazione la precisazione della veste di amministratore non veva funzione limitativa della incolpazione bensì 101
-
emplicemente descrittiva di una delle ragioni sulle uali era fondata l'accusa, le altre risultando al compendio probatorio acquisito nel processo, ben
ote all'imputato che aveva avuto la possibilità di iscolparsene e che sono state esplicitamente valo-
izzate dal giudice di merito allorquando ha indica-
il concreto e consapevole apporto personale del addalena, dipendente della Sta-co s.r.l. ed operan-
e nell'ambito di questa e delle società collegate,
1 quale non poteva sconoscere il contributo che Conferiva con la propria condotta alla finalizzazione ruffaldina degli atti posti in essere.
è vale opporre che esso Maddalena era stato assunto olo verso la fine del novembre 1978 perchè la con-
estazione di cui al capo 43 non reca alcuna ulte-
iore precisazione di giorno e di mese bensì, sol-
anto, dell'anno di inizio, sicchè non risulta ad- ebitata una responsabilità per periodo maggiore del-
'attività effettivamente svolta dalla data di assun-
ione.
E ciò a prescindere dalla irrilevanza della eduzione rispetto alle ulteriori precisazioni con-
enute nelle contestazioni concernenti operazioni legali, fra cui la prima datata 28.12.1878 e
队 102
cioè successiva all'assunzione.
Non è poi esatta l'affermazione secondo cui giudici di secondo grado avrebbero omesso di ri-
spondere all'eguale motivo di doglianza svolto con la prima impugnazione, perchè la frase della sentenza impugnata secondo cui "il suo intervento non può essere valutato solo in rapporto all'este-
riorità del comportamento, come vorrebbe la difesa,
bensì con riferimento alle necessarie premesse,
quali le false fatturazioni e l'indebita emissione delle relative bolle di accompagnamento" si rife- risce all'evidenza e secondo logica proprio alla eccepita immutazione dell'accusa, che è stata colà
respinta sul rilievo di una contestazione sostan-
ziale e non solo formale.
Gli appunti mossi col ricorso in ordine alla inter-
pretazione di talune testimonianze ed al valore da attribuirsi ad esse non possono qui essere presi in considerazione perchè attengono alla valu- tazione del merito non alla legittimità di una mo-
tivazione che figura evolversi secondo logica. Deve quindi respingersi il secondo motivo di ri-
corso, con la conseguenza che tale decisione trasci-
na pure quella sul quarto motivo, concernente lo
svincolo dalla solidarietà nella responsabilità ci- vile e che è in tesi fondato sul riconoscimento di 103
una responsabilità penale parzializzata del Madda-
lena, invece come sopra disattesa.
Il terzo motivo trascura di considerare che, seppure,
i reati commessi nell'emettere fatture false e le
relative bolle di accompagnamento per uso indebito
(capi 47 e 48) vengono qui dichiarati estinti per amnistia, tuttavia della realtà storica posta in essere attraverso di essi ed integrativa di artifici non può non tenersi conto allorquando siano stati i mezzi attraverso i quali si perveniva a decipere la persona offesa.
- seppure qui tali Di essi il LE
reati vengono dichiarati estinti
- non poteva non
\vuoi se egli stesso aveva partecipato alla compilazione dei correlati stampati,/ rispondere in rapporto alla truffa vuoi se altri
vi provvedeva su sua induzione mentre egli ne era consapevole e partecipava alla restante attività
materiale con cui si deviava il latte in polvere dal consumo legalmente previsto.
Quest'ultima considerazione trova fondamento nel carattere monistico del concorso di persone nel reato, in forza del quale allorquando più persone danno Corso ad una condotta criminosa, tutti rispon- dono dell'effetto voluto e realizzato dacchè l'azione
è unica ed è posta a carico di ciascun concorrente 104 -
per l'intero pur se l'apporto di ognuno sia par-
zializzato ma nella consapevolezza del risultato complessivo finale, che è il risultato della coo-
perazione di una pluralità di soggetti ognuno dei quali risponde, come per azione propria, anche degli atti posti in essere dai correi nell'ambito del-
l'impresa concordata.
Non si evidenzia, poi, la dedotta contrad-
dizione con la pronuncia nei confronti dell'Esposi-
to, una volta che non emerge un di costui apporto concreto e concorsuale al di là od in un periodo esorbitante quello in cui anche esso ES
rivesti la carica di amministratore in epoca suc-
cessiva ai fatti contestatigli.
Non vale, infine, opporre la differenzia- zione fra il concorso dipersone nel reato e la
semplice consapevolezza dell'altrui condotta ille-
cita, posto che, secondo la motivazione dei giudici del merito, l'attività del LE aveva conferito un apporto volontario consapevolmente utile nonchè
finalizzato alle truffe, laddove la connivenza,
la semplice conoscenza dello illecito altrui non
comporta responsabilità penale appunto perchè man-
са una condotta determinativa o partecipativa del-
l'iter criminoso, qui invece Motivatamente ri- scontrat 105
Fatta quindi eccezione per quanto riguarda la dichia-
razione di estinzione dei reati di cui ai capi 47 e
48 per amnistia, nella restante parte il ricorso del LE deve essere respinto.
AR GO
Venne tratto a giudizio per rispondere+
dei delitti indicati nei capi:
1) con ON e GI: per promozione costituzio-
ne ed organizzazione di associazione per delinquere di cui facevano parte AN ER, Tommaso Buscetta e numerose altre persone (più di dieci), non-
chè NO LF, TO GA e BI LO,
avente per scopo la commissione di una serie di delitti fra i quali la corruzione di pubblico uffi-
ciale, falsi, truffe, estorsioni, omicidi volontarii;
reati valutari, contrabbando e comunque la direzione ed il coordinamento del crimine organizzato in
Milano ed altrove, la ricettazione ed il favoreggia-
mento reale sotto la forma di riciclaggio di somme compendio dei predetti reati, del traffico di SO- stanze stupefacenti, di rapine, sequestri di persona
- 3 e 5 C.P.). (art. 416 comma 1
- 2
marzo 1982 data delIN Milano ed altrove sino al 3
suo arresto. 106
7) con CO, D'AG, ON e GI;
per par-
tecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 75 L. 22.12.1975 n° 685).
8) con i predetti: concorso, insieme anche a Bosco
MA NO, EL UL e NO Giu-
seppe, nella importazion e po ta lone, acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantità di eroina e cocaina (artt. 71 e 74 L. 22.12.1975 n° 685, 81
cpv. e 110 C.P.).
11) con GR e BE: per tentata estor-
sione aggravata per avere, in concorso con costoro nonchè con NO PE e TO GA, usato e Pari- minacce nei confronti di LU CA
si ER, rispettivamente dirigente ed ammi-
nistratore unico della "VI s.p.a.", consi-
stite nella prospettazione di esclusione dal mer-
cato americano se non si fossero avvalsi della mediazione loro in quanto collegati alla mafia,
ove non avessero dato o promesso la percentuale del 5
- 10 per cento sul valore delle forniture da effettuare alla Sears and Robeck avente sede in USA (artt. 56, 110, 629, 61 n° 7 C.P.)
12) con AN, RI Michele e GI;
per tentata estorsione in danno di AN RI Cri-
stina nella cessione della proprietà delle quote 107 dell'ATA s.p.a. e di due ville, in danno di tale
IG RD, minacciata al fine di indurla a recedere dall'offerta di acquisto di una delle
ville, in danno di PA CE e ET Sil-
vio affinchè rivendessero a loro, in conseguenza delle minacce consistite anche nell'asserzione di collegamento alla mafia, ed in telefonate inti-
midatorie, le quote dell'ATA s.p.a. nel frattempo acquistata dal ET, e ciò per acquisire la pro-
prietà dell'ATA s.p.a. e delle ville ad un prezzo inferiore a quello di effettivo valore, senza con-
seguire l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (artt. 81 cpv. 110, 56 629 comma 1 ° e
2° in relazione all'art. 628, 61 n° 7 C.P.)
13) con TA e GI: per tentata estorsione della somma di L. 500 milioni in danno di VI
ET cui prospettavano pericoli per l'incolumità
personale se non avesse esborsato quella somma onde risarcire i danni riportati a cagione del mancato acquisto dell'ATA S.p.a. IN Milano nel 1980.
43-44-45-46 -47 e 48 per concorso con ES, Mad- dalena e AS RI nei reati già indicati a propo-
sito del LE e consumati nella diversa desil
- per uso umano anzicchè zootecnico nazione
- del latte in polvere importato dall'Estero con agevola- 1 108
zioni doganali, IVA e contributi.
Il Tribunale dichiarò il LO colpe-.
vole dei reati indicati nei capi:
- 1 e 7, esclusa l'aggravante d'essere l'associa-
zione armata, sulla scorta dei rapporti avuti con
i LI NO, della posizione assunta negli epi-
sodi estorsivi, nel traffico del latte in polvere.
e nella gestione delle rimesse dei cosidetti narco-
dollari.
1 11 ine 13, assorbiti quest'ultimo i fatti in danno del PA e del ET indicati nel capo 12, sul rilievo della sua intromissione nel-
l'affare VI e di avere personalmente tenuto condotta intimidatoria nei confronti del ET
per ottenere i 500 milioni, nonchè di avere rice-
vuto due assegni da cento milioni consegnati al-
l'Ing. LO Presti e finiti nel conto della Sta-co.
da 43 a 48, riuniti in continuazione, sulla scor- ta di testimonianze e di riscontri documentali;
irrogandogli la pena di 14 anni di reclusione e di
L. 70 milioni di multa oltre a pene accessorie e misure di sicurezza nonchè al risarcimento dei danni,
in solido con i coimputati dei fatti precisati nei capi da 43 a 48, in favore del Ministero delle Fi-
nanze, del Ministero dell'Agricoltura, dell'AIMA - 109 e di VI ET.
Lo assolse dal delitto di cui al capo 8 nonchè da quello di violenza privata, così modificata la quali-
ficazione giuridica del fatto indicato a capo 12 A
(in danno della OV) e del delitto di cui alla
lettera B dello stesso capo (in danno della Recor-
dati) per non avere commesso i fatti.
Tale pronuncia veniva impugnata;
dal P.M. per le assoluzioni concernenti i capi
8 e 12 A, per la qualificazione giuridica impressa a quest'ultimo fatto e per l'esclusione dell'aggra-
vante del capo 13.
dalla difesa per le condanne inerenti agli altri reati, per la qualifica di capo riconosciutagli nelle associazioni criminali, per il diniego di attenuanti generiche e per la misura della pena.
La Corte di Appello
ha confermato l'assoluzione dal concorso nel traf-
fico degli stupefacenti (capo 8)
ha assolto il LO dal delitto di partecipa-
zione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 7) per insufficienza di prove. ha confermato nel resto il precedente giudizio
-
sia in ordine alla responsabilità che alla qualifi- 110
cazione giuridica dei fatti ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti ha ridotto la pena, per i residui delitti, riun in continuazione, a nove anni di reclusione e L.
9.500.000 di multa.
Il P.G., e i difensori dell'imputato hanno propos ricorso per Cassazione.
Questi ultimi, denunciano:
1) la mancanza di motivazione nell'intera sentenza l'erronea applicazione della legge penale con ri-
ferimento alla tentata estorsione di cui al capo
11, perchè il giudice di secondo grado avrebbe si.
stematicamente omesso di esaminare e confutare le ragioni esposte a sostegno dell'appello, sia in ordine alla responsabilità che alla volontaria de:
stenza;
2) gli stessi vizi ed una motivazione apparente sa rebbe riscontrabile nel giudizio espresso sulle imputazioni di cui ai capi 12 e 13%;
3) la mancanza di motivazione nel confermare la re sponsabilità in ordine ai reati di cui ai capi da 43 a 48 concernenti il traffico del latte in polv
Tra l'altro s'era omesso di esaminare tre fatti richiamati nei motivi di appello, fra cui la sosti
ziale estraneità di esso LO alla proprietà - 111 - della Sta-co;
4) la mancanza di motivazione e l'erronea applica-
zione della legge penale in relazione all'imputa-
zione di associazione per delinquere in ordine alla quale era stato confermato il giudizio di re-
sponsabilità senza tenere conto dei motivi di appel-
lo ed attraverso il puro rinvio alla prima sentenza nonchè attraverso affermazioni di mero ed astratto principio;
5) la mancanza di motivazione e la violazione di legge nel diniego delle circostanze attenuanti gene- riche e nella misura della pena anche relativamente alla quantificazione dell'aumento per la continua-
zione;
6) la contraddittorietà della motivazione in ordine alla formula assolutaria dubitativa dell'accusa formulata a capo 7 (art. 75 L.s.) incoerente con quella parte della motivazione che aveva riconosciuto l'in ussistenza del traffico di sostanze stupefacenti e della relativa prova.
A sostegno del suo ricorso il Procuratore
Generale deduce;
1) il vizio della motivazione, che sarebbe conse-
guente ad una lettura superficiale ed insufficiente degli elementi di prova concernenti l'assoluzione 112
dal delitto di associazione per delinquere finaliz zata (capo 7)
2) l'erroneità nell'attribuzione di più lieve qua-
lificazione giuridica ed il vizio della motivazio- ne, derivante da esame superficiale ed incompleto delle risultanze processuali, concernenti l'accusa
di tentata estorsione in danno di RI IN
OV (capo 12 A).
* * *
Il ricorso del P.G. avverso l'assoluzione per insufficienza di prove del LO dal delitto di partecipazione ad associazione per delinquere avente lo scopo di attuare il traffico di sostan-
ze stupefacenti (capo 7) si svolge attraverso argo- mentazioni uniche per gli imputati che hanno fruito di eguale formula assolutoria da tale accusa, fra cui il CO ed il D'AG.
In particolare, per quanto riguarda il
LO, il P.G. ricorda:
il suo coinvolgimento nella ricezione in Italia
dei dollari spediti dagli USA tramite la Svizzera;
- la presenza nell'albergo Alroe di New York il 18.11.30 insieme a NG SE, AT ON,
ON LU e GI NT;
_ la presenza al matrimonio di PE NO cele- 113 - brato in New York il 16.11.1980.
Trattasi, da un lato, di elementi di fatto alcuno
.dei quali (traffico di dollari) espressamente con- ...
siderato dai giudici di appello, mentre per gli al-
tri, (di per sè muti ai fini che rilevano) senza indicare alcun elemento di specifica correlazione al delitto contestato il P.G. chiede nuova valuta-
zione.
Quella compiuto dai giudici di secondo grado sul conto del LO richiama e ripete le analoghe considerazioni svolte a proposito degli altri coim-
putati e, pur indugiando nel motivare sulle valenza da attribuire al coinvolgimento nel traffico di dol-
lari, ricorda che anche il Tribunale aveva dovuto
ammettere l'assenza di "qualsiasi elemento probatorio o anche indiziante per potere affermare che il Mar-
tello abbia avuto in qualche modo parte in operazioni d'importazione, esportazione, acquisto e detenzione di grossi quantitativi di eroina". Sulla correlazione fra il riciclaggio dei dollari ed il traffico degli stupefacenti, i giudici di ap-
pello hanno rilevato che il parere del P.G.,
pu se condivisibile sul piano teorico, non poggiava
"Su elementi di fatto che consentano di considerare il LO implicato nel commercio della droga 114 e comunque consapevole della provenienza dei dollari
da tale attività illecita".
Da qui l'assoluzione con formula piena del delitto di cui al capo 8 e dubitativa della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di SO-
stanze stupefacenti (capo 7) sul rilievo, costi-
tuente unica motivazione sul punto, che l'insuffi-
cienza di prove era la formula da preferire "in quanto meglio aderente alle risultanze processuali"
senza ulteriore specificazione.
Nonostante il richiamo ad elementi di fatto personalizzanti la prova nei confronti del
LO, deve constatarsi che le risultanze non sono dissimili da quelle che riguardano il Con-
te ed il D'AG, sicchè, come per costoro va
- respinto il ricorso del P.G. postu- da un lato inammissibile rivalutazione dei dati sto- lante un relativamente ai quali l'iter logico dei rici giudici di merito non presenta mende;
dall'altro -
devesi evidenziare che la motivazione finisce con 1' ammettere una mancanza assoluta di prove sia in ordine alla partecipazione al traffico di stupefacenti che all'associazione finalizzata ad l'aspetto psicologico esso, quanto meno sotto
del reato. - 115 Ne deriva che, sull'imputazione di cui al capo 7
-
deve invece accogliersi il ricorso dell'imputato,
giacchè, come per il CO ed il D'AG, a fronte di quella già cennata carenza di prove, l'adozione
della formula assolutoria dubitativa risulta non solo motivata in modo apodittico, ma anche in contra-
sto con la disposizione dell'art. 479 C.P.P., spet-
tando anche al LO la formula assolutoria "per-
chè il fatto non sussiste".
Ed a ciò deve provvedere direttamente questo Supre-
mo Collegio sostituendo la formula assolutoria dubi tativa con quella più ampia, in virtù dell'art. 1538 ult. cpv. C.P.P.
Parimenti da respingere sono le censure mosse dal P.G. sia per la diversa qualificazione giuridica che per il diniego della responsabilità del LO
in ordine ai fatti in danno di RI IN Cano-
vej (capo 12 A) dai quali è stato assolto
- come il GI per non avere commesso il fatto.
-
Trattando del coimputato AN s'è
già spiegato il contenuto e le ragioni dell'accusa,
ond'è che sul punto, non è necessario ripetersi.
Il LO venne coinvolto in quanto,
secondo la tesi accusatoria, avrebbe partecipato alle minacce rivolte alla AN per farle vendere 1 116
-
T
le quote ATA s.p.a. e le due ville.
Ma, in ordine agli atti di intimidazione i giudici di ambedue i gradi del merito, concordamente, hanno rilevato, come specificano quelli di appello,
che "non vi è nessuna prova che consente il loro sicuro collegamento a tali soggetti. La mera con-
siderazione che GI avrebbe potuto agire,
facendosi affiancare dagli altri soggetti, ed in ispecie dal LO, in quanto interessato all'ope-
razione speculativa, non può e non potrà mai sop-
perire la carenza di prove sul punto. Essa ha solo valenza di ipotesi..."
Avverso tale spiegazione il P.G. ricorrente pone a carico del LO il riferimento alla sua con-
dotta nei confronti del PA (capo 12 c), che
è stata ricondotta nell'ambito dell'affermazione di responsabilità per quanto contestato a capo 13
e per il quale è intervenuta condanna.
Trattasi di fatto storicamente e cronologicamente diverso di guisa che la deduzione del P.G. non spo-
sta la validità della logica seguita dai giudici di appello nello escludere la partecipazione del
LO al precedente episodio contestato a capo
12 A della rubrica sicchè ogni argomentazione sul punto svolta dalla pubblica accusa, peraltro postulante un riapprezzamento del merito, deve 117
essere respinta.
Esclusa in radice la commissione del fatto storico da parte del LO sarebbe un mero arti-
ficio dialettico il discutere sulla sua qualifica-
zione giuridica.
L'impugnativa del P.G. nei confronti di tale imputa- to deve essere conseguentemente respinta in toto.
Quella del LO inizia col dolersi della mancan- za di motivazione nella sentenza impugnata sulle censure mosse con l'appello per la condanna inflit-
tagli relativamente alla tentata estorsione conte-
stata a capo 11 della rubrica, concernente trattati-
ve fra la VI s.p.a. e la Sears and Robeck
per forniture. Alcuni dei punti denunciati col ricorso (quelli sem-
plicemente invocati con mero riferimento alle argo-
mentazioni di appello ma non riproposti in ricorso non formano oggetto della devoluzione e non possono essere esaminati) effettivamente non trovano rispon-
denza nella motivazione della sente za a' op 11- ma i'omissione non ha avuto effetto deviante rispetto alla correttezza della soluzione finale.
Invero, appare correttamente definita parassitaria,
se collegata a percentuali, una intermediazione pur 118
-
che non sia richiesta nè liberamente voluta dal-
l'altra parte bensì subìta da quella cui si com-
mina la perdita dell'affare ove non si avvalga di "quella" intermediazione attuata attraverso persone collegate alla mafia.
Il danno derivante dal pagamento di tangente pa-
ludata da provvigione è ingiusto perchè ingiusta sarebbe la causale del pagamento, frutto di una
رنه intermediazione imposta e quindi un sinallagma nullo perchè stipulante è un soggetto coartato e privo di libera volontà.
Non è esatto, invece, affermare che si avi stata mancanza di motivazione sulla denunciata assenza di minacce, e quindi sulla mancanza di intimida-
zione.
I giudici di appello hanno sull'argomento fatto riferimento alla presenza del LO, che in tal modo diveniva consapevole, alla telefonata (a con-
tenuto minaccioso) dell'GR all'amministra-
tore delegato IS;
e soprattutto al fatto che proprio l'GR, nel parlare con il Paolucci,
addetto alle vendite, abbia alluso "all'amico potente che apparteneva alla mafia". Già s'è accennato, trattando questo capo di imputazione a proposito dei coimputati BE 1 119 - ed GR, in che cosa siano consistite le inti-
midazioni; che il LO 10 conoscesse, s'è già
notato.
Che ciò sapendo fosse intervenuto nel
-
l'affare, dalla parte del BE e dell'GR,
non viene contestato, anzi i giudici di appello hanno richiamato in particolare le ammissioni del
LO. Le censure mosse sul punto col ricorso non possono quindi trovare seguito perchè infondate.
Quanto alla invocata volontaria desistenza non nemmeno esatto affermare che siavi stata una man-
canza di motivazione, dato che il fatto storico abilitante al suo riconoscimento è stato denegato dai giudici dell'appello allorquando hanno osserva-
to che la estorsione e le trattative andarono a monte, senza raggiungere il risultato, "non già per un recesso volontario e spontaneo dei tre complici,
ma per fattori indipendenti e non previsti 11
La esimente prevista dall'art. 56 - III° CO. C.P.
presuppone, in fatto, una desistenza che seppure tuttavia deve essere volontaria non spontanea e cioè non determinata dall'intervento di fattori esterni, sicchè il rilievo del giudice di appello sull'assenza di volontarietà già sufficientemente - e correttamente spiegava le ragioni per le.
- 120
: quali non si rendeva possibile configurare nella specie la desistenza volontaria.
Devesi pertanto respingere il primo motivo del ri-
corso dell'imputato. Col secondo si esprimono doglianza in tesi per mancanza di motivazione sulle imputazioni di cui ai capi 12 e 13.
Si sostiene che vi sarebbe stata motivazione appa-
rente perchè non si era valutata la dedotta "prassil del risarcimento fra imprenditori in buoni rapporti e che nella specie la somma richiesta al ET
VI, integrava il risarcimento del danno patito dal GI per essergli stato soffiato, all'ul-
l'affare concernente l'acqui- timo momento, dal ET
sto dell'ATA s.p.a.
Senonchè va, da una parte, ricordato che è motiva-
zione apparente quella con cui il giudice, attra-
verso frasi fatte, stereotipi o risposte non cor-
rispondenti alla problematica sollevata, spiega la causa del suo convincimento in modo da non rendere intellegibili le reali ragioni sottostanti alla sua decisione sicchè la motivazione, pur essendo pre-
sente all'apparenza, non lo è sostanzialmente.
Nella specie, invece, la motivazione spiegata dai giudici di appello per la parte della imputazione 121
sub 12 (quella contraddistinta dalle lettere C e D)
i cui fatti sono stati ritenuti prodromici alla suc-
cessiva imputazione e che è stata assorbita dall'ac-
cusa di estorsione di cui al capo 13, seguita da condanna, e la motivazione formulata in ordine alla responsabilità per quest'ultima imputazione, si sof-
fermano sui punti di rilievo anche per quanto concerne gli elementi di prove specificamente a ca-
rico del LO, sicchè appare del tutto chiaro il fondamento delle ragioni fatte proprie dal giudice di merito nel ritenere la colpevolezza del-
1'imputato.
Costui sostiene che vi sarebbe il difetto di motiva-
zione perchè il giudice di appello non avrebbe dato
risposta alla tesi di consuetudine risarcitoria del danno cagionato al concorrente, la quale ol-
tre ad escludere l'ingiustizia del profitto quanto meno valeva ad escludere anche l'elemento soggettivo della estorsione.
Senonchè, di tale consuetudine 'praeter legem", per vero del tutto anomala rispetto alle nozioni di CO-
mune esperienza, oltre che illogica sul piano di me--
cato, l'imputato ha invocato la sussistenza senza
pero dedurre nè invocare neanche un principio di prova, neppure in appello, sicchè quei giudici,
a fronte della mera invocazione di un fatto storico giustificativo della liceità ma non provato e che
non si richiedeva di provare, in contrasto con il normale svolgimento degli affari e con la comune
logica,n non avevano elementi per motivare sull'argo-
mento.
Con la conseguenza che non si può fare ad essi carico di avere mancato di motivare su ciò che,
non risultando nel processo, era da considerare ine-
sistente.
La restante censura formulata nello stesso motivo di ricorso si duole in sostanza che i giudici del merito abbiano attribuito preferenziale valenza a determinate prove rispetto ad altre, le quali peraltro non appaiono di per sè stesse escludenti quelle accreditate.
Tale richiesta presuppone una riconsiderazione del fatto storico e delle prove che, essendo sul punto spiegato in maniera logica attraverso la indicazione dei riferimenti probatorii sfugge al sindacato di mera legittimità spettante a questa Suprema
Corte.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere re-
spinto. Col terzo motivo si esprime doglianza per difetto 123
della motivazione in ordine alla confermata condanna per i reati di cui ai capi da 43 a 48, concernenti il traffico del latte in polvere.
Con esso si inizia a formulare censura generica per l'omessa valutazione dei fatti processuali ri-
cordati alle pagine 9 10 dei motivi di appello;
-
e per tale parte il motivo di ricorso è inammissibile
_ perchè il suo riferimento è esplicitamente rivolto alla precedente sentenza, non a quella qui impugna-
ta, relativamente alla quale non si spiegano in tal modo le ragioni di fatto e /o di diritto che la in-
ficerebbero.
Più pertinente diviene il terzo motivo allorquando in appresso specifica che l'omessa motivazione concernerebbe le dichiarazioni dell'EL e del
LE sulla sostanziale estraneità del LO
alla effettiva proprietà della società in questione.
Senonchè l'argomentazione trascura di considerare che i giudici di appello hanno ravvisato la concor-
suale responsabilità del LO non solo per es-> sere il proprietario del 50% del capitale della Sta-co 5.r. 1 la principale società coinvolta nel traffico (e tale partecipazione non viene smentita nemmeno col ricorso) in a anche per tutta una serie - di ben indicati interventi concreti, a livello de-
- 124
cisionale in ogni operazione commerciale o finanzia ria.
Sicchè il conferimento di credito alle dichiarazioni dell'EL e del LE, sulla sostenziale estraneità del LO alla effettiva proprietà
delle società (non si specificano quali), nulla avrebbe tolto nè aggiunto agli elementi valorizzati per affermare la responsabilità del LO in base ai già cennati criteri che presiedono alla valuta- zione del concorso di persone nel reato, essendosi
tenuto conto del concreto contributo apportato da costui allo svolgimento dei fatti ed all'evento
criminoso.
Anche il terzo motivo deve essere respinto.
Fondato, invece, si rivela il quarto motivo che investe il giudizio di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 C.P.) e con il quale si addebita all'imputato di avere svol-
to funzioni direttive ed organizzative, contestato al capo 1 della rubrica.
Infatti, allorquando sussistono articolati motivi
di impugnazione che investono sia la storicità del fatto, sia la sua qualificazione giuridica, sia l'apprezzamento ed il significato attribuito agli 125 elementi di prova, non può il giudice di appello effettuare un mero richiamo alla motivazione della precedente sentenza, in quanto in tal modo elude il preciso obbligo derivante dall'esame del thema decidendum costituito, in quella sede, dalle que.
stioni di fatto e di diritto devolute alla cognizio-
ne del giudice superiore il quale ha l'obbligo di darvi risposta, anche sinteticamente, mediante moti-
vazione che esprima l'autonomo suo giudizio e sia
esaustive delle questioni dedotte col gravame sui
Tammi di decisivo rilievo, sotto la comminatoria di nullità ex art. 475 n° 3 C.P.P.
Non poteva, pertanto, il giudice di secondo grado qui limitarsi ad affermare che "la trattazione del
Tribunale è così chiara, precisa ed esauriente da non lasciare spazio a nessuna tergiversazione o equi-
VOCO e ad essa non si può che rinviare, consideran-
dola parte integrante di questa motivazione specie per i riferimenti ai riscontri di fatto, che dimo-
strano esistente ed attivo il gruppo milanese e per- duranti i legami con questo degli altri gruppi" sen- za venire meno al suo principale impegno di esame,
sia pure limitato a ciò che era stato devoluto.
Nè la questione può ritenersi superata dalle poche frasi che seguono perchè queste asse verano, ma non 126
spiegano nè dimostrano, le ragioni sulle quali è
stato fondato il giudizio di appello su tale imputa-
zione, peraltro seguendo la solita, ma giuridicamen te insoddisfacente spiegazione motivazionale che,
in tema di reati di associazione fa riferimento ai contatti di vario tipo fra diverse persone, sen-
za individuare nè evidenziare l'essenza dell'anti-
giuridicità penale della pattuizione scellerata,
com'è stato più dettagliatamente rilevate esaminan-
do la posizione dell'imputato CO.
Come per quest'ultimo e per analoghe ragioni, la pronuncia del giudice di appello sulla responsabili tà del LO per violazione dell'art. 416 C.P.
appare inficiata da nullità per mancanza di motiva-
zione, ai sensi del già richiamato art. 475 n° 3 C.
P.P., e deve pertanto essere annullata con rinvio ad altro giudice, da individuare in altra Sezione
della Corte di Appello di Milano, affinchè dia una puntuale e motivata risposta ai rilievi mossi con
l'appello dall'imputato avverso questa parte della sua condanna tenendo altresì conto di quei criterii generali di valutazione che sono stati precedente-
mente puntualizzati a proposito del CO sia pure per il diverso delitto previsto dall'art. 416 bis
C.P. L'accoglimento del motivo di ricorso che investe
- 127
la responsabilità è assorbente rispetto alle dedu-
zioni formulate in ordine alla richiesta di attenuan-
ti generiche ed alla misura della pena, formulata
col quinto motivo.
Al sesto, che si duole della formula assolutoria dubitativa adottata in appello sull'associazione per delinquere finalizzata (art. 75 L.s.) di cui
al capo 7, s'è già data risposta favorevole allor-
quando si è esaminato l'avverso motivo spiegato dal Procuratore Generale.
MO LU
Fu rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi:
1) per promozione, costituzione ed organizzazione della stessa associazione per delinquere (art. 416
comma 1, 2, 3, 5 CP) di cui era a capo con GO Mar-
tello ed NT GI e della quale facevano parte più di dieci persone. IN Milano ed altrove fino al 29.9.82.
2) per promozione, costituzione ed organizzazione della stessa associazione, avente però carattere ma-
fioso, (art. 416 bis CP- nel periodo successivo al 29.
9.1982
7) per partecipazione, con CO, D'AG, LO - 128
e GI, ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 75 L. 22.12.1975 n°
685 fino al 15.2.1983
8) per concorso nella importazione, detenzione, acqu sto di ingenti quantità di eroina e cocaina (artt.
81 cpv. 110 C.P. 71 e 74 L. 685/1975 fino al 15.2.
1983
24) per favoreggiamento personale (art. 378 C.P.)
di LO GO, mediante accompagnamento in auto e conferma della falsa identità da costui fornita agli agenti di Polizia che procedevano a controllo.
IN Milano il 6.4.1981
26) per favoreggiamento personale (art. 378 C.P.)
di GO LO mediante operazioni di sconto in
favore di società riconducibili a costui (Maprial-
Datra e Prodalit) e che gli assicuravano i mezzi finanziari durante la latitanza. In Milano sino al 3.3.1982.
50) per concorso, con AG e GI, nella truffa (artt. 110, 112 n° 1 640, 61 n° 7, 9 ed 11
s.r.l C. P.) in danno della HE RI e dei suoi
.
soci TI-ST, indotti in errore nella vendita di un terreno sito in Liscate, con ingiusto profitto di L. 3.420.000 di cui s'è trattate a1, pro-
posito dell'AG. In primo grado il ON fu dichiarato colpe-
- 129
vole:
- di concorso nella partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1, così modificata la qualificazione giuridica del fatto contestato,
sulla base delle sue relazioni personali, delle
frequentazioni degli stessi luoghi e dell'uso delle medesime utenze telefoniche, ossia di elementi ri-
tenuti utili a ravvisare un suo concorso (nella partecipazione) da esterno all'associazione, rispet-
to alla quale manteneva una sua autonomia patrimo-
niale, finanziaria e personale
- di concorso nel reato di partecipazione all'asso-
ciazione finalizzata al traffico di sostanze stu-
pefacenti di cui al capo 7, esclusa l'aggravante d'es-
sere armata. Venne pe tanto condannato alla pena di 8 anni di
reclusione e di L. 150 milioni di multa, oltre a pene accessorie e misura di sicurezza.
Fu invece assolto: dal concorso nella partecipazione ad associazione di tipo mafioso, così modificata la qualificazione giuridica del fatto di cui a capo 2, esclusa l'ag-
gravante d'essere armato, per insufficienza di prove, non essendo state, ritenuta adeguatamente comprovata 130 una sua condotta concorsuale nel periodo successivo al 28.9.1982'
1
dal concorso nel traffico di sostanze stupefacent
-
(capo 8) per non avere commesso il fatto, ritenen-
dosi del tutto carente una qualsiasi prova di suo coinvolgimento;
dai reati di favoreggiamento (capi 24 e 26) e di concorso in truffa (capo 50) perchè il fatto non sussiste.
A seguito degli appelli proposti dal P.M. e dalle
parti civili nonchè dall'imputato, la Corte di Ap-
pello ha assolto il ON dall'accusa di associazio ne per delinquere finalizzata al traffico di sostan ze stupefacenti (capo 7) per insufficienza di prove e da quella di truffa (capo 50) per non avere com-
messo il fatto, nel resto confermando il precedente giudizio e conseguentemente riducendo la pena per 1
residua imputazione di cui al capo 1 a cinque anni di reclusione.
In ordine alle imputazioni di cui ai capi
1 e 2 (art. 416 e 416 bis C.P.) ha dato rilievo accusatorio, per il capo 1, ai finanziamenti conces
si attraverso la NA al commercio di latte in polvere, ai prestiti attraverso il D'AG, alle operazioni valutarie trattate mantenendo contatti con soggetti malavitosi indicati nei LI NO, 131
in MA CO, AT EA, GO LO
ed alle relazioni di affari intrattenuti con taluni di costoro, da ciò risultando avere messo a dispo-
sizione del sodalizio la sua capacità in affari ed i suoi mezzi finanziari;
per il capo 2, alla testi- monianza resa per l'EA nel procedimento di preven-
zione a carico di costui.
Avverso quest'ultima sentenza hanno pro-
posto ricorso per Cassazione il P.G. nonchè i difen-
sori dello imputato e delle parti civili.
Il Procuratore Generale si duole:
1) che sia stata confermata l'assoluzione per insuf-
ficienza di prove del reato di associazione per de-
linquere di tipo mafioso (capo 2);
2) che sia stata implicitamente confermata la quali-
ficazione giuridica configurata dal Tribunale in ordine ai reati di associazione di cui ai capi 1,
2 e 7 e cioè che sia stata attribuita al ON non la qualifica di dirigente od organizzatore о promo-
tore od anche di partecipante nelle dette associa-
zioni criminose bensì quella di semplice concorrente nella partecipazione, ossia di soggetto esterno al
sodalizio cui avrebbe contribuito mercè apprezzabile e fattivo apporto personale, ben conoscendone l'esi- 132 -
stenza e le finalità.
Secondo il P.G. ciò sarebbe conseguente del trav samento di fatto operato dal giudice di merito n delineare l'atteggiamento psicologico del ON
e cioè nel cogliere una di lui volontà di collab rare con l'organizzazione senza aderirvi.
3) dell'assoluzione per insufficienza di prove d l'accusa di partecipazione ad associazione per d quere finalizzata al traffico di sostanze stupef centi (capo 7), in conseguenza di una lettura su
ficiale sia degli elementi probatorii che della precedente sentenza.
4) della confermata assoluzione del ON dal de:
to di favoreggiamento personale nei confronti di
GO LO (capo 26), osservando che non poteva distinguere
- come invece avevano fatto i giudici
---
del merito fra aiuto diretto ed indiretto.
5) della conferma dell'assoluzione dal concorso nella truffa in danno dei coniugi TI-Testo
pur se con la diversa formula per non avere comme
So il fatto, attribuendo questo alla esclusiva re sponsabilità dell'AG attraverso una confu=
sione di idee assurta a specifico vizio di legitt mità.
6) della rimessione al giudice della prevenzione - 133 di ogni questione relativa alle statuizioni del
Tribunale in ordine alla confisca dei beni seque-
7
strati nei confronti del ON (oltre che del CO,
del D'AG, e del GI).
Le parti civili LA TR RI s.r.l., Bellavi-
ti LI e ST RI TO denunciano la violazione dell'art. 529 n° 1 e 3 C.P.P. in
relazione all'art. 475 n° 3 C.P.P. per vizi della motivazione, definita illogica e contraddittoria o semplicemente apparente,per avere i giudici di
appello ritenuto il ON (ed il GI) estranei alla truffa consumata dall'Agostoni eper averli quindi assolti con formula piena dal delitto di cui al capo 50.
La difesa del ON denuncia;
B 1) l'erronea applicazione della legge penaleperla
ritenuta configurabilità di un concorso eventuale
nel reato di associazione per delinquere, dopo che
era stato escluso il suo inserimento all'interno dell'organizzazione, neanche al livello di parte-
cipazione, e dopo che era stata ritenuta la sussi-
stenza di un suo apporto semplicemente dall'esterno.
2) il vizio della motivazione in ordine all'asseri-
ta condotta realizzatrice di concorso nel reato as-
sociativo, ancor più per la sua estraneità a tutti 134
i reati-fine, tenuto conto del carattere indiziari dell'accusa, da cui derivavano problemi di valuta-
zione probatoria, in occasione della quale si era confuso tra la partecipazione ad associazione cri-
minosa ed i semplici rapporti di affari, mentre l'attività svolta con la NA era stata sempre lecita, come lo sconto dei titoli.
3) l'errore di diritto ed il difetto della motiva-
zione per l'assoluzione con formula dubitativa
dal reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 2)
sulla base di un elemento, la chiamata a testimo-
niare nel procedimento di prevenzione a carico di
AT EA, letto in chiave accusatoria.
4) la stessa doglianza è stata espressa in ordine all'assoluzione per insufficienza di prove dall'a.
cusa di partecipazione all'associazione finalizza ta al traffico di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 75 L. 685/1975 (capo 7)
5) l'errore di diritto e l'omessa pronuncia sulla richiesta restituzione dei beni sequestrati, pur dopo che era stata riconosciuta l'inesistenza dei presupposti abitativi alla confisca (in dipendenz dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bi
C.P. e dell'accertamento sulla autonoma e legitti ma provenienza del patrimonio immobiliare), con erronea devoluzione al giudice della prevenzione.
- 135
di compiti spettanti al giudice penale.
6) l'erronea esclusione di attenuanti generiche e della continuazione con fatti oggetto di altro pro-
cesso. Viene altresì formulata doglianza sulla mi-
sura della pena irrogata, che si sostiene essere 7
inadeguata al tipo di responsabilità riconosciuta,
la più lieve fra quelle configurabili e cioè per concorso esterno all'associazione, non per parte-
cipazione ad essa.
Le argomentazioni svolte dal P.G. in ordi-
ne all'assoluzione del ON dal delitto di asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso (capo 2),
richiamando due pronunce di questa Sezione della
Corte Suprema, prendono avvio dalla considerazione che il giudice a quo ha ravvisato la possibilità
della permanenza del reato previsto dall'art. 416
bis C.P. rispetto alla fase antecedente qualificata con riferimento all'art. 416 C.P ; e da tale pre-
•
messa fanno scaturire la conseguenza che, essendo stato il ON riconosciuto colpevole del reato
di cui all'art. 416 C.P., in mancanza di prove sul suo recesso volontario dall'associazione о dello scioglimento di questa, doveva ritenersi che egli is - 136
avesse proseguito nell'attività delittuosa pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 646/1982,
e cioè anche nel periodo successivo al 28 settembre
1982, per cui avrebbe dovuto essere riconosciuta la sua responsabilità anche in relazione all'art. 416 bis C.P., contestato nel capo 2.
Peraltro
- secondo il P.G. anche l'esa-
me da parte della Corte del merito, dei comporta-
menti tenuti dal ON nel periodo successivo al settembre 1982, sarebbe viziato da travisamento dei fatti e da palesi omissioni di rilevanti risul-
tanze processuali.
La prima delle argomentazioni trae spunto da quella che questo giurisprudenza di questa Corte, e
cui, allorquando Collegio intende ribadire, secondo una medesima condotta protratta nel tempo realizzi un reato permanente e questo sia dal legislatore sanzionato in maniera temporalmente differenziata attraverso la successiva formulazione di una nuova fattispecie che non abroghi la precedente per la presenza, in una delle due, di elementi costitutivi
- specializzanti che le differenzino ed al- e 0
lorquando la detta, sempre medesima, condotta in sè racchiuda gli elementi costitutivi di entram-
be fattispecie, non si verifica un concorso formale di reati, perchè questo postula la contestualità
- 137
- unico atto - di più delle plurime violazioni con
norme tutelanti interessi giuridici diversi, nè si verifica un reato continuato, perchè questo postula una pluralità di fatti-reato, ognuno identificabile attraverso gli elementi essenziali della condotta,
dell'evento e del nesso di causalità, fra loro diversi pur se in violazione della stessa norma.
Nella predetta ipotesi, invece, alla condotta pro-
tratta nel tempo, identica nella sua struttura, ma diversamente qualificato nelle successive fasi temporali in cui si sviluppa, non può che applicarsi un'unica sanzione perchè si versa in ipotesi di reato permanente, il quale sarà punito con la pena prevista dall'ultima disposizione di legge nel Vi-
gore della quale il reo ha cessato la condotta anti-
giuridica.
Ciò non dà luogo nè ad ultrattività nè a retroat-
tività della legge penale, sì che al tema sono estranee le disposizioni dell'art. 2, primo e secon-
do comma, del Codice penale e dell'art. 25 della Co-
stituzione, perchè in tal modo la sanzione prevista dall'ultima norma è applicata in relazione a una
condotta protratta nel tempo e penalmente tipicizza-
ta sia in epoca precedente alla nuova disciplina
Di 138 -
che in quella successiva all'entrata in vigore di quest'ultima.
Pertanto, in linea di principio, correttamente i giudici dell'appello si sono adeguati al criterio per cui, nell'ipotesi di reato permanente il cui stato di consumazione si è protratto sotto il
Vigore di due leggi diverse di cui quella nuova preveda una sanzione più grave, va applicata solo l'ultima, e cioè quella sotto il cui imperio la con sumazione del reato è cessata.
Ma da tale principio non si può trarre la presun-
zione - invocata dal P.G. secondo cui, se si accerta la violazione della norma meno recente, rela
tiva ad un reato associativo permanente, debba ritenersi per ciò stesso implicitamente provata la protrazione della condotta associativa pur nel periodo successivo all'intervento della norma suc-
cessiva contenente una diversa e più grave disci-
plina sanzionatoria, a meno che il soggetto provi il suo recesso lo scioglimento del sodalizio criminoso.
La tesi del P.G., finisce con l'identificare il fatto storico, nonchè l'essenza del reato, con la
sua prova;
e ciò non è giuridicamente corretto.
Invero, processualmente il reato permanente soggia- - 139 ce allo stesso regime probatorio proprio di qualsia-
si altro tipo di reato%; sicchè anche per esso vale il principio in base al quale spetta all'accusa la prova dell'accadimento storico nei suoi elementi essenziali e costitutivi del reato stesso nonchè
della sua ascrivibilità alla condotta od all'omis-
sione del soggetto contro cui è stata promossa l'azione penale.
La prova, poi, non si differenzia da quelle utiliz-
zabili per gli altri reati sicchè può essere direttand indiretta.
Ne deriva che la persistenza nel tempo della situa-
zione antigiuridica costitutiva di un reato perma-
nente può essere provata anche per via indiziaria, in a non presunta, salvo che non vi sia una specifica disposizione che lo consenta espressamente.
Quest'ultima presunzione non assiste la disposizione dell'art. 416 bis C.P. eppertanto non è sufficiente ravvisare la penale responsabilità da violazione dell'art. 416 C.P. per presumere che il soggetto abbia proseguito nella sua condotta illecita pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 settembre
646, e quindi in epoca successiva al 28.9. 1982, n
1982, meno che il reo non dimostri il suo recesso a
,
che, si badi, è a forma libera come l'atto di adesio-
Pr 140
ne e, come questo, normalmente non viene co nsacrato in atto formale.
Ciò implicherebbe, infatti una inammissibile inver-
sione dell'onere della prova, che deve invece esser e fornita dalla accusa perchè la durata di una con-
dota criminosa, e quindi la sua eventuale protra-
zione, partecipa del fatto storico, il quale, come si è già sottolineato, può essere provato anche attraverso indizi, aventi natura e struttura diverse dalle presunzioni legali.
La tesi del P.G. secondo cui 1'affermazione di responsabilità del ON per violazione dell'art. 416 C.P. doveva presuntivamente per ciò stesso far ritenere, in assenza di prove di un suo recesso,
anche la responsabilità per violazione dell'art. 416 bis C.P., si rivela pertanto infondata.
La censura svolta con il motivo di ricorso non tro-
miglior fronva miglior fondamento neppure allorquando, con diver-
sa prospettiva, denuncia vizi della motivazione nell'esame dei comportamenti del ON considerati ai fini della prova della sua condotta dopo il
28 settembre 1982.
A parte il rilievo della genericità del senza neppure ! motivo quando si limita a richiamare,
indicarli, i "rapporti finanziarii e di affari" con altri coimputati, rapporti che inoltre e per - 141
-la stessa qualificazione del loro contenuto sono
ben diversi da quelli caratterizzanti i rapporti associativi fra più di tre soggetti, suscettibili
di essere inquadrati nella fattispecie di cui al- l'art. 416 bis C.P., salva dimostrazione (qui nem-
*
meno accennata) che servissero a dissimularne al-
tri, di diversa natura e penalmente rilevanti, l'uni-
co elemento che in sentenza viene specificamente riferito a carico del ON è quello della sua deposizione testimoniale in favore di EA AT.
Dal fatto che tale testimonianza non sia stata con-
cretamente resa (ed in ciò concorda la difesa del-
l'imputato) il P.G. ha tratto argomento per denun-
ziare travisamento del fatto storico, ma non si
avvede che, se il ON non ha testimoniato, è
stato semplicemente addotto come teste, ancora meno può essere considerato quale elemento a suo carico
un fatto dipendente dalla esclusiva determinazione di un terzo, cioè dello EA, e per giunta, confi-
gurante l'esercizio di un legittimo diritto di ogni cittadino nell'esercizio della propria difesa, alla quale poi il ON non ha partecipato.
Le ulteriori deduzioni concernenti l'esito di pro-
cedimenti separati nei confronti di altri soggetti, 142
-
I
che sono stati prosciolti, non appaiono - sul piano
་
.:.
logico di alcuna incidenza rispetto alla decisione adottata nei confronti dei soggetti qui perseguiti,
se non altro per l'autonomia dei rispettivi giu-
dicati.
Le ulteriori considerazioni del P.G. finiscono col postulare la riconsiderazione di fatti storici, e questo esula dai poteri attribuiti al giudice di legittimità.
Il ricorso del P.G. avverso la conferma dell'asso-
luzione del ON dall'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 2) deve perciò
essere respinta.
Per contro è da rilevare, in riferimento al terzo motivo del ON avverso l'assoluzione con formula dubitativa dalla predetta accusa, che l'unico elemento utilizzato a carico dell'imputato al fine di considerare la sua attività in rapporto all'as-
sociazione criminosa è quella d'avere mantenuto contatti con AT EA pur dopo il 28.9.1982,
ciò evincendonsi dal fatto che s'era prestato a testimoniare in suo favore nel procedimento di pre-
venzione.
Gli altri elementi non sono stati ritenuti di sicura affidabilità, mentre è stato favorevolmente consi- derato il fatto che l'imputato avesse troncato i 143
rapporti con il D'AG ed il LO in data ante-
cedente al 28.9.1982.
Tenuto conto di ciò che è stato già osservato allor-
quando è stato esaminato il ricorso del P.G. e del
rilievo che il semplice contatto con persona ritenu-
ta malavitosa può essere valutato come elemento di sospetto non di prova di una societas scelerum,
ancor meno logicamente utilizzabile quale elemento a carico del soggetto allorquando si tratti di fatto estraneo alla sua volontà e configurante l'esercizio un diritto alla difesa da parte di quella persona, di constatato che in concreto, nei confronti del Mon- va ti, per il periodo successivo al 28.9.1982, non sus-
sisteva alcun elemento a carico.
Pertanto, essendo del tutto mancante la prova di una sua partecipazione (o di un concorso, come ri-
tenuto dai giudici di merito) all'associazione di tipo mafioso, la formula assolutoria dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P. contestato al capo 2 della rubrica non doveva essere quella per insuffi-
cienza di prove, bensì
- ai sensi dell'art. 479 C.
P.P.
- quella perchè il fatto non sussiste.
La sentenza impugnata va quindi annullata nei con-
fronti del ON, relativamente a tale delitto, senza
BS 144.
necessità di rinvio in quanto al più corretto adeguamento della formula assolutoria alle risultan-
ze di fatto evidenziate dai giudici di appello può
e deve provvedere questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 538 ult. cpv. C.P.P.
L'ultima censura mossa dal P.G. nei con-
fronti della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati nei capi 1, 2 e
7, dai giudici di merito ritenuta di semplice con-
corso in partecipazione al reato associativo e che lo stesso P.G. ritiene dovesse essere valutata come vera e propria partecipazione, all'interno delle società criminali.
Per contro la difesa dell'imputato con-
testa, fra l'altro, la possibilità giuridica di ravvisare un concorso in partecipazione ad associa-
zione per delinquere.
L'esame della problematica indotta da tale questione va limitato al capo 1 (associazione per delinquere di tipo comune art. 416 C.P.) perchè
del capo 2 (associazione per delinquere di tipo mafioso - art. 416 bis C.P.) si è già trattato ed è superfluo indugiace sulla qua lificazione di un fatto giudicato insussistente;
del capo 7 (associa zione per delinquere finalizzata al traffico di 145 e - per i stupefacenti) sarà trattato in appresso motivi che saranno ivi spiegati si dovrà adottare
-
soluzione identica a quella di cui al capo 2.
La questione, peraltro, dà per scontata la necessaria differenziazione fra i concetti di concorso di persona nel reato e di partecipazione a reato associativo dacchè i termini, seppure concettualmente e lessicalmente equivalenti, sono
invece dissimili allorquando la figura del parteci-
pe acquista valenza nei reati di associazione in quanto il suo ruolo non è limitato al mero atteggia-
mento psicologico di adesione al sodalizio ma impli-
ca un quid pluris costituito da un effettivo con-
tributo alla realizzazione delle finalità associa-
tive.
Per la sua soluzione, poi, occorre tener
presente la distinzione tra il reato di associazione ed i cosiddetti reati-fine ossia quelli per la cui realizzazione è stato costituito il sodalizio cri-
- comunque voglia risolversi la que- minale, sicchè
stione ora in esame - sarà possibile ravvisare il concorso di un soggetto terzo, estraneo all'associa-
zione, nella consumazione di uno o più reati-fine senza, per ciò solo, farne conseguire la responsa-
bilità del terzo anche per il reato di associazione. - 146 -
Occorre altresì ricordare il principio, giurispru-
denzialmente consolidato, per cui ben può sussi-
stere responsabilità per una delle diverse fatti-
specie di associazione anche nella ipotesi che il sodalizio non abbia realizzato alcuno dei reati programmati, attesa l'autonomia del reato di associazione rispetto a quelli costituenti l'ogget-
to dell'attività sociale;
da ciò l'ulteriore con-
seguenza che sussiste concorso di reata allorquan-
do vengono realizzati sia il reato di associazione che i c.d. reati fine.
Per quanto quì rileva in conseguenza del ritenuto
-dai giudici di merito concorso in partecipazione ad associazione per delinquere comune, va tenuto
- pur trattandosi di fattispecie inqua- conto che drata fra i reati cosidetti plurisoggettivi, in quanto necessariamente postulano una pluralità di
-persone che, con vario ruolo, la compongono la
"partecipazione" in sè stessa è normalmente un reato monosoggettivo perchè consiste nell'apporto cal salmente rilevante di un soggetto alla realizza-
zione degli scopi di un'organizzazione criminale già formata, facendone propri gli scopi e gli obiet-
tivi sociali.
L'associazione criminosa punibile, richiede, come 147 elemento costitutivo essenziale, il coagulo di più
-
volontà, o l'adesione di una volontà al sodalizio già formatosi, finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti%3 ma, a differen-
za delle ipotesi in cui viene punito il semplice accordo (v. art. 304 C.P.), nell'associazione (di qualsiasi tipo, e quindi anche in quella per delin-
quere comune) si richiede che dall'incontro delle volontà derivi una struttura organizzativa minima,
-
se rudimentale, nella quale sia stata conside- pur rata la suddivisione dei ruoli mirata all'attua-
zione del programma criminoso.
Poste queste premesse, e pur tenendo conto delle problematiche insorte da quando è stata ritenuta in dottrina ed in giurisprudenza la possibilità di ravvisare il concorso eventuale di persone anche nel-
le ipotesi di reati plurisoggettivi, (fra i quali sono i reati di associazione) non sembra a questa
Corte che l'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art.
110 C.P. possa trovare ingresso nello schema del-
l'art. 416 C.P. al di là del concorso morale, e li-
mitatamente ai soli casi di determinazione od isti-
gazione a partecipare od a promuovere, costituire,
organizzare l'associazione per delinquere. Infatti, se Si tiene conto del principio di legali- 148
tà formulato dall'art. 1 C.P., secondo cui nullum:
crimen sine lege, da cui deriva la tipicizzazione delle condotte criminose, nonchè della considerazione per cui, in definitiva, attraverso l'art. 110 C.P.
divengono tipiche condotte che altrimenti restereb bero al di fuori degli schemi legali entro cui vanno
inquadrate le fattispecie penali, deve. convenirsi che sussiste incompatibilità strutturale fra le ipotesi concorsuali realizzabili attraverso una condotta che non sia induttiva dell'altrui determi-
nazione ma concreta, di un soggetto esterno all'as-
sociazione ed i delitti di associazione perchè non
è possibile rinvenirvi non soltanto l'elemento ma-
teriale tipico del reato ma sopratutto quello psi-
cologico.
Proprio perchè si tratta di soggetto esterno al-
l'associazione, infatti, manca la condotta esprimen te l'apporto all'organizzazione già formatasi о
mentre si forma.
E manca pure l'elemento soggettivo tipico che è
non solo quello di conoscere e volere quella deter-
minata condotta ma anche quello finalizzato agli scopi sociali, manca, cioè, quella che viene defi-
nita l'affectio societatis scelerum.
Pertanto, una condotta che concretamente favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, 149
-
posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio,
non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata - non
dalla mera connivenza - bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti
(anche se di per se stessi leciti) pure i fini pre-
si di mira dall'associazione, e fatti propri.
Ma in tal caso, non si trattera di concor-
so nel reato di associazione bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma isticativa della fattispecie associativa.
Essenziale, quindi, appare la individua-
zione degli elementi sintomatici nei quali si este-
riorizza il dolo, e l'accertamento de in effetti l'agente : abbia con la sua condotta apportato un contributo cosciente alla realizzazione delle fina-
lità dell'associazione in quanto tale, volutamente coonestando gli interessi propri con i fini sociali,
e quindi agendo ed essendo considerato dagli altri associati utisocius, in vista del perseguimento degli obiettivi finali che hanno ispirato la forma-
zione del sodalizio criminoso.
Va per contro esclusa la possibilità di ravvisare 150
il concorso eventuale di un soggetto esterno all'as sociazione nel delitto di associazione, non solo nelle ipotesi di concorso materiale ma anche in tutte quelle di concorso morale che (ad esempio quelle a partecipazione successiva) comunque si
concretino in attività tradotte in termini di fat-
tuale concretezza od utilità comune non accompagna-
te dall'affectio societatis.
Quanto testè affermato trova conferma nella constatazione che il legislatore, oltre alla previsione del delitto di favoreggiamento (persona-
le o reale ai sensi degli artt. 378 e 379 C.P.),
ha appositamente sanzionato, mediante specifiche disposizioni (es. art. 303 C.P. pubblica istigazione ed apologia;
art. 306 ult. C. C.P. per i sovventori art. 307 C.P. per l'apprestamento di rifugio o vitto ai singoli partecipi dell'associazione), con-
dotte concrete le quali, altrimenti, sarebbero state riconducibili nell'ambito del concorso in un delitto di associazione, così lasciando desumere ex adverso l'inapplicabilità dell'art. 110 C.P.
Non vale opporre la formulazione della parte iniziale del primo comma dell'art. 307 C.P.
(assistenza ai partecipi di associazione ○ di banda
armata) secondo cui "chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio 151
-
o fornisce vitto 11 per affermare che è stata in tal modo legislativamente prevista la possibilità di concorso nel reato, a ciò opponendosi il rilievo per cui una tale possibilità deve essere giuridica-
mente adeguata alla struttura del reato considerato e che questa, per i delitti di associazione, lascia salva come è stato in precedenza puntualizzato la ipotesi concorsuale nei casi di concorso morale,
limitatamente alla determinazione od istigazione del reo da parte di un soggetto esterno a soda-
lizio.
La sentenza impugnata, per contro, nei confronti del ON ha ravvisato il suo concorso in partecipazione nell'associazione per delinquere ciò desumendo da relazioni non occasionali nè saltua-
rie, inerenti a rapporti di lavoro, economico-finan-
ziarie attuate mediante i finanziamenti della NA,
dalla frequentazione di luoghi comuni, dalle inte-
stazioni di quote sociali, da numerose operazioni valutarie che si assumono illecite, ma sempre da esterno del sodalizio di cui favoriva le attività ed il perseguimento degli scopi, senza però prendere in esame se tali comportamenti fossero vivificati
- dall'affectio societatis scelerum. 0 meno 152 Sotto questo profilo appare fondato il ri-
corso del P.G. per vizio della motivazione, seppu-
re in base ad argomenti non del tutto collimanti con quelli utilizzati, dato che la sentenza impugna-
ta,diversamente da quanto afferma il P.G., non ri-
sulta avere fatto a proposito del ON riferimenti allo elemento soggettivo attraverso il quale l'im-
putato avrebbe fatto proprii anche i fini dell'as-
sociazione, diversa essendo la mera consapevolezza dell'illecito altrui.
Non è invece qui apprezzabile il denuncia-
to travisamento di fatto perchè questo deve risul-
tare da una macroscopica discrasia valutativa delle risultanze di fatto, non dalle modalità di interpret tazione o di desunzione del fatto storico, ciò
implicando un ulteriore apprezzamento del merito,
non consentito in questa sede di legittimità.
Epperò, se è vero che quanto sopra impone l'annullamento della sentenza impugnata relativa-
mente alla ritenuta responsabilità per concorso esterno in partecipazione ad associazione per delin-
quere (capo 1), è altresì vero che l'esame da condurre, per individuare e qualificare l'elemento soggettivo, giusta i principi di diritto in prece -
denza enunciati, impone la riconsiderazione di tut- Jo il compendio probatorio comunque riferibile al 153
Conti e di quello in connessione essenziale.
E' per tale ragione che, relativamente
:lla medesima contestazione, vanno ritenute assor-
ite tutte le argomentazioni svolte nel suo ricorso
all'imputato al fine di contestare sia la ritenuta configurabilità di un concorso nel reato di asso-
ciazione per delinquere (1° motivo) sia l'asserita condotta di concorso nel reato di associazione (se-
condo motivo) relativamente al quale non si può ne-
mancanza di motivazione là dove, come giàgare la
si è rilevato per altri imputati e per le stesse causali esposte a proposito dei rispettivi ricorsi,
la Corte di Appello ha fatto richiamo alla prima sentenza "ed alle motivazioni di fondo che per op-
portuna sinteticità possono e debbono ritenersi qui trasfuse" e si è astenuta dal dare risposta alle censure formulate con i motivi di appello per non incorrere "in un inutile ripetitività che contrav-
viene alle regole di sinteticità", così viziando la sentenza della nullità prevista dall'art. 475
n° 3 C.P.P.
Dal che consegue che il giudice di rinvio si avvarrà del più ampio spazio valutativo dei fatti processualmente acquisiti al fine di accertare, la 154
responsabilità o meno del ricorrente ON per vio lazione all'art. 416 C.P. nel rispetto dei princi pi di diritto come sopra indicati.
Passando all'esame dei motivi di ricorso.
del P.G. avverso l'assoluzione del ON per insuffi-
cienza di prove dalla imputazione di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti di cui al capo 7 della rubrica è da ricordare che le argomentazioni del
P.G. sono comuni ed uniche anche nei confronti dei coimputati CO, D'AG e LO, sicchè, non risultando dedotti elementi di personalizzante differenziazione nei confronti del ON, già assol-
to con formula piena dall'accusa di traffico di quelle sostanze, il ricorso deve essere respinto anche nei confronti di costui per le medesime ra-
gioni spiegate a proposito degli altri imputati.
Per contro, sussistendo sullo stesso capo un analogo ma opposto motivo di ricorso (il quarto) del ON con il quale si deduce l'inade-
guatezza giuridica della formula adottata, perchè
avrebbe dovuto essere quella ampiamente liberatoria deve anche a proposito del ON rilevarsi che la motivazione spiegata dalla Corte di Appello fi-
nisce con 1' ammettere una mancanza assoluta di prove 155non solo in ordine alla partecipazione al traffico degli stupefacenti (rispetto alla quale è divenuto intangibile il giudicato pienamente assolutorio),
ma anche in ordine alla partecipazione all'associa-
zione finalizzata a tale traffico.
Ne consegue che in relazione al capo della sentenza concernente l'imputazione di cui al numero
7 della rubrica è doveroso accogliere il ricorso dell'imputato, in quanto, a fronte della già cenna-
ta carenza di prove, non viene indicato alcun ele-
mento che non sia il mero sospetto soggettivo: e ciò
non giustifica la formula dubitativa bensì, ai sensi
dell'articolo 479 C.P.P., quella "perchè il fatto non sussiste", come per gli altri coimputati. direttamente,
A tanto deve provvedere questo Supremo
Collegio, previo annullamento del relativo capo di sentenza, mediante la sostituzione della formula assolutoria dubitativa, con quella più ampia, in virtù dell'articolo 538 ult. cpv. C.P.P.
Quanto sopra esonera, ovviamente, dall'esa- me delle deduzioni del P.G. in ordine alla qualifi-
cazione giuridica di un fatto risultato inesistente.
Altro motivo del ricorso del P.G. investe la conferma dell'assoluzione del ON dal delitto di favoreggiamento (articolo 378 C.P.) ascrittogli
Q 156
a capo 26, (non viene impugnata l'assoluzione peri capo 24), censurandosi il criterio distintivo fra aiuto diretto e aiuto indiretto in base al quale i giudici del merito hanno escluso la sussistenza del fatto, cioè che rapporti personali ed econo- mici con il latitante GO LO non costituissero atti di favoreggiamento.
La spiegazione fornita dai giudici predet-
ti è, come si può notare, identica a quella spie-
gata per l'assoluzione del CO e del D'AG dal-
le eguali imputazioni di favoreggiamento del Martel-
lo, di cui, rispettivamente, ai capi 26 e 27.
Non essendovi argomenti di personalizzata differenziazione, per le identiche ragioni già
spiegate per il favoreggiamento ascritto al CO,
che qui si intendono richiamate, devesi annullare
questo capo della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano affinchè riesamini la condotta del ON, specifica-
ta nel capo 26, adeguando le pronunce al principio di diritto su tale capo in precedenza enunciato in questa sentenza.
Debbono invece respingersi il motivo del ricorso del P.G. e i ricorsi delle parti civi-
li Bellavite, TEstori ed LA HE RI s.r.l. 157 avverso l'assoluzione del ON e del GI dal
-
delitto di concorso in truffa (capo 50) per non avere
commesso il fatto, di cui è stato riconosciuto esclu-
sivo colpevole l'AG.
L'accaduto ed il fondamento dell'accusa,
che ha tratto spunto dalla vendita di un terreno sito in Liscate, è stato già sintetizzato in occa-
sione dell'esame della posizione dell'AG.
Nella valutazione della concorsuale respon-
sabilità del ON i giudici del merito, dopo l'am-
pia esposizione delle ragioni militanti per la sola responsabilità dell'AG, hanno dato rilievo -
per escludere quelle del ON(e del GI)- al-
la retrocessione dei mappali 49 e 51 operata dalla
Realprima nonchè al fatto che l'AG "proprio perchè il ON era ignaro dei raggiri nei confronti del TI, era stato costretto a fare rappresen-
tare nell'atto di retrocessione la Realprima dal falso amministratore NO RD", ricavando ul-
teriore argomento dalla confessione resa dall'Agosto-
ni all'avv. Loizzi con la lettera 17.5.82 dimostra-
tiva dell'estraneità del ON (e del GI)-.
A fronte della particolareggiata ricostru-
zione dei fatti, dei puntuali riferimenti ai dati sto- rici e documentali ritenuti di più decisivo rilievo, 158
alle connessioni interprobatorie operate dei giudi-
ci del merito, le censure proposte sia dal P.G. che dalle parti civili, anche se prospettate come vizi di legittimità, tendono in realtà ad una nuova con-
siderazione dei fatti processuali, ad un diverso
apprezzamento del loro spessore probatorio, ad un differente collegamento fra loro od addirittura con-
trapposta opinione, ossia ad una rivalutazione del merito, non consentiti in questa sede di legittimità
allorquando la motivazione spiegata a sostegno del-
la decisione impugnata risulti, come nella specie,
immune da vizi logici e da errori di diritto.
Debbono quindi respingersi sia i ricorsi delle suddette parti civili che quella parte del ricorso del P.G. censurante l'assoluzione del ON
con ampia formula dal delitto di truffa (capo 50).
L'ulteriore censura del P.G. e della difes contro la pronuncia con cui la Corte d'Appello ha rimesso al giudice della prevenzione ogni questione relativa alle statuizioni del Tribunale concernenti i sequestri e la confisca dei beni immobili anche nei confronti del ON sarà esaminata, come già
preannunciato, al termine dell'esame dei singoli ricorsi.
L'ultima censura proposta nell'interesse 1dell'imputato, è da ritenere assorbita dalla parte 159
con cui s'è proceduto ad annullamento dell'afferma-
zione di responsabilità, quando esprime doglianza per la misura della pena e per la mancata concessio-
ne delle circostanze attenuanti generiche: è da re-
spingere invece là dove lamenta il mancato ricono-
scimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati in altro procedimento per detenzione di armi in misu- ra superiore a quella denunciata, dato che sul punto il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ravvisare l'unicità del disegno criminoso fra i vari reati, sicchè, sussi-
stendo una motivazione che dà contezza del fondamen-
to della decisione e che non è viziata da errori nè di fatto nè di diritto, la correlata statuizione attinente al fatto sfugge al sindacato di questa
Corte.
IZ MI
Venne chiamato in giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi:
3) per partecipazione ad associazione per delinquere comune, insieme a più di dieci persone fra le quali
AN BE e MM SC (art. 416 comma - 160
9) per estorsione in concorso con NT BI
GI in danno di AG NE DO,
della somma di lire 250 milioni versate al GI
dopo minacce ed aggressioni fisiche esercitate dal
RI sull'AG.
In MIlano, nell'ultimo trimestre 1978.
10) per estorsione della somma di L. 10 milioni in danno di NE DO AG. In Milano
nell'anno 1979.
12) in concorso con AN, LO e GI
per tentata estorsione in danno di AN RI
IN (lett. A.) di tale IG RD (let
B), di PA CE e Bonetti Silvio relati-
vamente alla cessione dell'ATA s.p.a. in favore de
GI (lett. C) e dello stesso ET VI
(lett. D) (artt. 81 cpv, 110, 56, 629 comma 1°
e 2° оin rel. all'art. 628, 61 n' 7 C.P.) in Milan
sino alla metà del 1980.
Al procedimento principale ne fu riunit altro contro lo stesso RI, nel quale gli era stato mosso addebito di partecipazione ad associa zione per delinquere di tipo mafioso (artt. 81%;
bis comma 1°, 4 e 6 C.P.). In Milano ed altrove dal 29.9.82 sino al 15.2.1983. IL Tribunale lo a se: dal delitto di partecipazione ad associazione di
- 161
tipo mafioso, in esso assorbito quello di associazio-
ne per delinquere comune di cui al capo 3, per insuf-
ficienza di prove%;B
- del reato di violenza privata, così modificata la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo
12, lett. A, per non aver commesso il fatto%;B
- dal reato di minaccia, così modificata la qualifi-
cazione giuridica del fatto di cui al capo 12, lett.
C, per non avere commesso il fatto;
- dal reato di cui al capo 12, lett. B e D, per non avere commesso il fatto: Dichiarò non doversi procedere contro lo stesso RI in ordine ai reati di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni (art. 393 C.P.), così
modificata la qualificazione dei fatti contestativi ai capi 9 e 10, perchè l'azione penale non avrebbe
potuto essere iniziata per mancanza di querela.
La sentenza di primo grado, impugnata dal P.M., rela-
tivamente all'imputazione di cui al capo 9 e dal- "
l'imputato per conseguire ampia formula assolutoria sia dall'accusa di estorsione in danno dell'AG
che dai reati associativi, è stata confermata dalla
Corte di Appello, la cui sentenza è stata gravata dai ricorsi del P.G. e del difensore del RI. 162
IL P.G. formula censure sulla qualificazione giuridica e sulla dichiarata improcedibilità dell'
l'azione penale relativamente all'estorsione in danno dell'AG di cui al capo 9, sostenendo che la decisione era erronea là dove aveva ritenuto legittima la pretesa avanzata dal GI verso
1'AG, pur non essendo civilmente tutelabile;
secondo il P.G., inoltre, mancavano precise prove sui rapporti fra i due, antecedenti all'episodio.
IL difensore denuncia;
1) il difetto della motivazione e l'erra interpre-
tazione della legge, conseguente a contraddizione,
là dove è data spiegazione della formula assoluto-
ria dubitativa in ordine ai delitti di associazione tanto più che vi era completa assenza dell'imputato da fatti successivi all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P..
2) gli stessi vizi in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui al capo 9, per essersi omesso di considerare che l'accusa dell'Ago
stoni era del tutto sfornita di prove concernenti la partecipazione di esso Rizzi ai fatti, sicchè
gli spetterebbe una formula ampiamente assolutoria.
* *
*
Sulla decisione adottata dai giudici di merito in ordine al delitto contestato al capo 9, convergono 163
sia pure in contrasto fra loro le censure da
parte del P.G. e della difesa.
La ricostruzione del fatto storico, opera- ta dal Tribunale e condivisa in appello, fondamental-
mente sulla base delle dichiarazioni dell'AG,
ha stabilito che nel 1978 il GI aveva incari-
cato l'AG di occuparsi dell'acquisto di due immobili siti in Milano, ma che, nell'aprile dello stesso anno, essendo stato il GI costretto a ricoverarsi presso il centro di cardiochirurgia di Houston, l'AG ne aveva approfittato per condurre in porto le trattative per proprio conto,
così cagionando al GI una perdita economica per l'affare sottrattogli.
Da quanto sopra va tratta una prima con- siderazione, e cioè che fra i due (GI ed Ago-
stoni) era intercorso un contratto di mediazione
(art. 1754 CC.) per la conclusione di due compraven-
dite.
Il mediatore che, approfittando di un im- pedimento di una delle parti, conclude personalmente l'affare, viene meno non solo agli obblighi assunti con il contratto di mediazione, ma contravviene al
dovere di comportarsi secondo buona fede previsto 164
dall'art. 1337 C.C.
Si potrà discutere se l'inadempimento dell'obbligazione in esame generasse responsabili-
tà solamente contrattuale od extracontrattuale,
oppur anche cumulativamente in ambedue. le forme,
ma non v'è dubbio che al diritto al risarcimento,
spettante al GI, alla conseguente esperibili-
tà della tutela giurisdizionale non fossero frap-
ponibili ostacoli.
Diversa cosa è, invece, l'assunta (dal
P.G.) carenza di prove su tali fatti, dato che la responsabilità attiene all'aspetto sostanziale dell'obbligazione, la prova a quello di gestione formale ed, a parte la possibilità di raggiungere nel giudizio civile la prova anche attraverso mez-
zi che non siano soltanto scritti ° testimoniali,
purchè ammissibili, la non dimostrabilità giudi-
ziale di un fatto storico generatore di obblighi non li rende insussistenti al di fuori del processo
IL ricorso del P.G. nei confronti del
RI deve pertanto essere respinto perchè infon-
dato.
Sullo stesso capo della decisione conver-
gono le critiche della difesa la quale contesta,
essenzialmente, la credibilità della fonte di accusa, l'AG, sostenendo che mancava di coeren-
- 165
za.
Epperò una siffatta tesi, oltretutto postu- lante una rinnovata ricostruzione del merito, qui non consentita, conferma che l'accusa non era del tutto mancante di prova, questa risultando fondata sulle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai fatti storici ed alla partecipazione, sia pure limitata, del RI che vi aveva interesse per avere anch'egli partecipato alla mediazione vanificata della condotta dell'AG.
Se l'accusa non era del tutto mancante di prove, e cioè se ancor meno il RI poteva invocare una prova raggiunta sulla sua estraneità, correttamente
i giudici del merito hanno proceduto all'attribuzio-
ne della più esatta qualificazione giuridica;
da qui la conseguenziale correttezza della pronuncia che ha dato atto delle ragioni di impromovibilità
dell'azione penale per mancanza di querela in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Anche il ricorso della difesa in ordine a tale capo della sentenza deve essere quindi respinto.
Il ricorso dell'imputato si rivela invece fondato là dove manifesta doglianza per la formula dubita-
Pus 166
tivamente assolutoria adottata dai giudici del me-
rito, in ordine ai delitti di associazione.
In base alla motivazione della sentenza impugnata sono stati ritenuti quali elementi a
carico del RI:
i suoi rapporti con i LI NO, aggiungendosi che concernevano ○ la vendita di un appartamento sito in Milano o "per altri motivi che non sono ben delineati e trascendono comunque operazioni di compravendita di immobili"%;B
- i suoi rapporti con AT EA così stretti da consentirgli l'intestazione di un'utenza telefo-
nica%;B le relazioni con ON, GI e AN, sog-
giungendosi che potevano trovare spiegazione nella parentela col GI, ed i rapporti di affari come mediatore.
Non viene spesa una sola parola di riferimento probatorio ad un elemento essenziale dell'associa-
zione per delinquere, e cioè l'illiceità penale dell'oggetto sociale, anzi indicandosi comportamenti i quali trovano adeguata spiegazione in ragioni lecite ○ di cui al peggio non si conosce la
finalità.
Non basta il semplice sospetto che un soggetto sia consapevole dell'appartenenza di una persona frequen- -167 tata ad un sodalizio criminoso per ritenersi raggiun-
to un principio di prova. Il sospetto abilita alle indagini ma, di per sè, rimane probatoriamente silen-
te; inoltre, la mera consapevolezza dell'altrui ille-
cito non è apportatrice di corresponsabilità. Deve quindi convenirsi, in base alla stessa motivazione dei giudici del merito, che a carico
del RI mancava del tutto la prova di una sua partecipazione al sodalizio criminoso, sia per il periodo antecedente che per quello successivo al
29.9.1982.
La formula assolutoria dubitativa è stata pertanto adottata in violazione all'art. 479 C.P.P., sicchè
si impone l'annullamento della sentenza, nei confron-
ti del RI, limitatamente alle accuse di parteci-
pazione ad associazione per delinquere comune (capo
3) e di tipo mafioso (procedimento riunito)%;B non v'è però bisogno di rinvio ad altro giudice di merito perchè, ai sensi dell'art. 538 ult. cpv. C.P.P.,
può e deve questa Suprema Corte provvedere alla SO-
stituzione della formula assolutoria erronea con quella, più corretta, "perchè il fatto non sussiste".
AS RI AB Venne tratta a giudizio del Tribunale di
队 168
Milano per rispondere dei delitti segnati nei capi:
127) in concorso con CO e Ferri per favoreggia-
mento personale del catturando GO LO, concre tatosi nel fargli da prestanome nelle relazioni imprenditoriali (art. 378 C.P.). In Milano, fino al 3 marzo 1983
- -47 48) in concorso con Espo-
- 45 46 43 44
sito, LE e LO, per i fatti (truffa ed altro) già in precedenza indicati a proposito dei correi, e concernenti lo smercio del latte in polvere, per uso alimentare umano, ma che era statc importato con premi, agevolazioni doganali ed IVA,
per uso zootecnico, previe false fatturazioni.
Nella udienza del 24 febbraio 1986 le venne conte-
stata anche (capo 3) la partecipazione ad associa-
zione per delinquere composta da più di dieci per-
sone fra le quali AN ER e MM Bu-
scetta.
In primo grado la AS venne assolta dal favoreggiamento personale (capo 27) perchè il fatt non sussiste, ma riconosciuta colpevole di parte-
cipazione all'associazione per delinquere di cui a
capo 3, oltre che dei reati di cui ai capi da 43 a
48, fatta esclusione dei fatti ricompresi nei capi invece furono dichiarati estinti per amnistia.
- 169
Fu quindi condannata alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, di L.
4.500.000 di multa, a sanzioni accessorie, al risarcimento dei danni in favore del Ministero dell'Agricoltura, del
Ministero delle Finanze e dell'AIMA, cui venne at-
tribuita provvisionale.
La sentenza fu impugnata dal P.M., avver-
sante z l'assoluzione dal favoreggiamento, e dalla
difesa dell'imputata che si dolse per il modo con
cui erano state valutate le prove, per la condanna relativamente a tutti i reati di cui era stata riconosciuta colpevole, nonchè per la contestazione suppletiva in udienza (concernente il delitto di associazione per delinquere), di cui eccepiva la nullità per contrasto con la ordinanza di rinvio a giudizio.
La Corte di Appello ha assolto la AS dal delitto di associazione per delinquere per insufficienza di prove e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 44 e 45, per fatti commessi dopo il 31.8.1981, perchè estinti per amni-
stia; ha ritenuto accettata dal P.G. di udienza,
l'assoluzione dal favoreggiamento e ha confermato sia tale giudizio che quello di colpevolezza in 170
ordine ai residui delitti, unificati nella continua-
zione, irrogando la pena di tre anni e sei mesi di reclusione nonchè di L.
3.500.000 di cui ha dichiarato condenati 2 anni e l'intera pena pecunia-
ria.
Hanno proposto ricorso il P.G. e la AS.
Il primo denuncia la contraddittorietà
e la illogicità della motivazione là dove spiega le ragioni dell'assoluzione dal delitto di associa-
zione di cui al capo 3 con formula dubitativa sulla base di argomentazioni che sostiene essere prive di senso logico in ordine all'elemento soggettivo.
La AS formula censure per:
1) violazione degli artt. 455
- 522 C.P.P. in re-
lazione all'art. 524 C.P.P. per difetto di motiva-
zione, limitata al semplice rinvio a quella del
Tribunale, circa la nullità della contestazione suppletiva dibattimentale concernente il reato asso-
ciativo che le era stato già contestato in istrut-
toria e per il quale il P.M. aveva chiesto il rin-
vio a giudizio. Pertanto la sentenza di primo grado e quella di appello avevano disatteso l'eccezione di nullità su presupposti giuridicamente erronei.
Secondo la difesa, per tale contestazione la senten-
era nulla e gli atti andavano rimessi al P.M. za 171 competente.
2) la mancanza e la contraddittorietà della motiva-.
zione in ordine ai capi di imputazione indicati nei capi da 43 a 48, dovendosi invece assolverla per non avere commesso i fatti, svoltisi nell'ambito della
Sta-co cui era estranea, e non della Maprial di cui era procuratrice%; peraltro le spiegazioni fornite in ordine alla responsabilità erano contraddittorie con quelle svolte sul conto del RR%;B
3) la mancata applicazione dell'amnistia concessa con il D.P.R. 22.2.1983 n° 43 ai reati di cui ai capi 47 e 48;
4) l'erronea applicazione di legge in ordine al rifiuto di attenuanti generiche;
5) l'erronea concessione di una provvisionale per
L. 100.769.133 al Ministero delle Finanze e di L.
1.294.673.133 al Ministero dell'Agricoltura ed AIMA,
in misura che invece copriva il danno definitivo e
completo.
Con motivo aggiunto denuncia altresì:
6) la violazione di legge per omessa e contraddit-
toria motivazione in ordine all'assoluzione per insufficienza di prove dall'associazione per delin-
quere. Converrà esaminare l'unico motivo del ricorso del P.G. contemporaneamente all'opposto motivo (il
6°) svolto dalla difesa in ordine alla formula du-
bitativa adottata sulla imputazione di associazione per delinquere.
Quanto al ricorso spiegato nell'interesse della AS, per una migliore intelligenza del suo primo motivo giova chiarire che già nel corso della istruzione era stato fatto carico all'imputata del reato di cui all'art. 416 C.P. e che l'imputata aveva risposto all'interrogatorio sui fatti posti a base di tale accusa.
A chiusura dell'istruttoria il P.M. aveva chiesto, con la sua requisitoria, il rinvio a giu-
dizio della AS anche per il delitto di associa-
zione per delinquere.
Senonchè, nella redazione della ordinanza,
di rinvio a giudizio, fra i reati posti a carico dalla AS, era stata omessa in rubrica la indi-
cazione di quest'ultimo reato, indicandosi la sud-
detta come imputata degli altri reati, e cioè di
quelli specificati nei capi 27 (378 C.P.) e da 43
a 48 (per le truffe e connessi reati concernenti il latte in polvere), relativamente ai quali sol-
tanto il dispositivo del G.I. ordinava il rinvio 173 a giudizio.
-
Mancando quindi eguale rinvio per il delit-
di associazione, il P.M. di udienza ne aveva to chiesto la contestazione dibattimentale.
Ciò premesso, le censure mosse con il primo motivo si rivelano infondate.
Infatti è da sottolineare che le spiegazioni forni-
te sull'argomento dal giudice di merito, che ha fatto esplicito richiamo alla disposizione di cui all'art. 445 C.P.P., appaiono corrette dato che già nell'istruzione erano emersi elementi ritenuti
a carico della AS per il concorrente delitto di associazione per delinquere, desunto principalmente della sua parteei pazione al traffico del latte in polvere, tanto è vero che per tale reato era stato
già emesso un mandato di comparizione e l'imputata aveva risposto in ordine agli elementi ritenuti
a suo carico.
Pertanto, non trattandosi di reato appar-
tenente alla competenza di un giudice superiore e non essendovene menzione nè nella motivazione nè nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio a giudizio,
il Presidente del Tribunale, stante la presenza dell'imputata e la richiesta del P.M. di udienza,
non poteva esimersi dal procedere alla correlativa
Pr 174
-
contestazione.
A ciò non ostava la circostanza che il medesimo fatto-reato fosse stato già contestato in istruttoria perchè su tale capo non sussisteva preclusione alla promozione dell'azione penale in dibattimento dato che il Giudice Istruttore, in-
vestito originariamente dell'accusa, non aveva nè prosciolto nè rinviato a giudizio. Non si può sostenere, come deduce la di-
fesa, che il mancato rinvio a giudizio, successivo a promozione dell'azione penale, presuppone l'in-
tervenuto, implicito proscioglimento istruttorio dato che questo, come il rinvio a giudizio, deve essere esplicito, sicchè l'omissione di pronuncia da parte del G.I. su reato già contestato non abilita neppure alla riapertura dell'istruzione (artt
402 e segg. C.P.P.), dato che la riapertura è con-
sentita solo nei casi in cui vi sia stata una pre-
cedente sentenza di proscioglimento e siano soprav-
venute nuove prove. E' ben vero che, ai sensi dell'art. 475
4 C.P.P., l'omessa pronuncia in dispositivo cir- n°
una contestazione già formalmente formulata, са
vizia la ordinanza (da equiparare a sentenza) di rinvio a giudizio e ne consente l'impugnazione, pur trattandosi di rinvio a giudizio, poichè per 175
quella parte omessa non v'è rinvio, ma, nel caso
in cui il P.M. ometta di proporre impugnazione,
nulla osta acchè l'azione penale sia proseguita in sede dibattimentale, trattandosi dell'unico rimedio utile a garantire che l'avvenuto esercizio dell'azio-
ne penale da parte del P:M. trovi il suo esaurimento nella pronuncia giudiziale.
Deve quindi respingersi la tesi secondo cui la contestazione dibattimentale fosse nulla per-
chè non consentita e, conseguentemente, disattender-
si l'eccepita nullità delle sentenze dibattimentali.
Il secondo motivo investe la motivazione spiegata a sostegno dell'affermazione di responsa-
bilità della AS per i reati contestati nei capi da 43 a 48 della rubrica.
La prospettazione della difesa inquadra i vizi denunciati nell'ambito delle mancanze e delle contraddittorietà della motivazione.
Senonchè la verifica sia delle argomenta-
zioni spiegate a sostegno del secondo motivo che di quelle svolte dalla Corte di Appello per accertare il ruolo ed il concreto contributo arrecato dalla
AS nel perseguimento del profitto cui era desti- nata tutta l'attività posta in essere dai vari parte- - 176
cipi alla deviazione del latte in polvere dalla de-
stinazione attribuita in sede di importazione, con-
sente di rilevare, da una parte, che le varie critiche finiscono con l'investire l'interpreta-
zione dei dati storici ed il contenuto valutativo,
lo spessore attribuito alle varie prove, i colle-
gamenti ravvisati fra le varie società, ossia il merito della valutazione che, invece, per la sua correttezza logica ed il riferimento alle acquisi-
zioni probatorie, esorbita dai limiti di mera legittimità entro cui può essere esercitato il
sindacato da questa Suprema Corte.
Dall'altra, le critiche della ricorrente,
eludono le considerazioni da opporre e già svolte a proposito del coimputato LE in ordine al concetto di concorso di persone nel reato (art. 110 C.P.) in forza del quale tutti i concorrenti
rispondono dell'evento voluto e realizzato, pur se l'apporto di ciascuno è parzializzato, essendo a ciò sufficiente la consapevolezza del risultato finale cui si dà volontario e cosciente contributo e che è il risultato della cooperazione di più
soggetti, ognuno dei quali risponde anche della condotta dei correi.
Non è nemmeno a rinvenirsi la eccepita contraddi- zione, dalla ricorrente dedotta in rapporto all'im- 177
-
putato RR, perchè le considerazioni svolte dai giudici di appello sul conto di costui si riferi-
scono alla contestazione di partecipazione all'asso-
ciazione per delinquere, non ai delitti di cui ai capi da 43 a 48, al RR non contestati, sicchè non è a rinvenirsi l'unicità del punto di riferimen-
to che avrebbe dato luogo a plurime e fra loro con-
trastanti valutazioni tali da non consentire di iden-
tificare l'effettivo ragionamento del giudice.
Deve pertanto respingersi il secondo mo-
tivo di ricorso.
Va invece accolto il terzo, perchè, come s'è già sottolineato a proposito del coimputato
LE, non ostandovi i precedenti penali della AS, i reati di emissione di fatture per ope-
razioni inesistenti (capo 47) e per indebito uso di bolle di accompagnamento (capo 48) sono stati estinti
- ai sensi dell'art. 151 C.P.
- dell'amni-
stia concessa con il D. P. R.
9.8.1982 n° 525.
E di ciò deve dare atto questa Corte in forza del-
l'art. 152 C.P., annullando questa parte della sen-
tenza nei confronti della AS (art. 539 ° 1 C. P. P.) senza necessità di rinvio ed eliminando le relative pene già determinate dai giudici di appello nella
PAS 178
-
misura di L.
1.250.000 per il reato di cui al capo e di un mese di reclusione per il reato di cui 47
capo 48. al
La doglianza svolta con il quarto motivo per il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non può essere accolta perchè l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito nel rifiutarle ha trovato una specifica mo-
tivazione che si è riferita prima al più pesante coinvolgimento della AS rispetto ad altri concorrenti
- nell'attività criminosa accertata a suo carico, poi, più specificamente, al comporta-
mento processuale, ossia ad elementi che, quanto alla gravità dei fatti, presa in considerazione del primo comma dell'art. 133 C.P. e, quanto alla condotta susseguente al reato, presa in considera-
zione dall'art. 133 cpv. n° 3 C.P., danno adeguato fondamento giuridico alla decisione.
Il merito di questa, invece, sfugge alla sindaca-
bilità di questa Suprema Corte eppertanto deve re-
spingersi il quarto motivo di ricorso.
Col quinto si muove censura sulla misura della provvisionale concessa in primo grado ed in favore sia del Ministero delle Finanze che di quello del-
l'Agricoltura, sostenendosi che era illegittima perchè corrispondente alla misura definitiva, con- 179
fermata in appello.
La deduzione è inammissibile in quanto la pronuncia sulla somma che viene assegnata alla parte civile
(art. 489 II° co. C.P.P.) da imputare nella li-
quidazione definitiva che sarà esperita dal giudice civile cui quello penale rimette la conclusiva decisione sull'azione risarcitoria, ha carattere semplicemente delibativo, cautelare, discrezionale ed insindacabile, non acquista efficacia di giudi-
cato in sede civile, sicchè, affermatasi la respon-
sabilità dell'imputato e rimessa la liquidazione definitiva del danno al giudice civile, l'assegna-
zione di una provvisionale e la sua misura non sono soggette a ricorso per Cassazione.
Il motivo aggiunto lamenta l'adozione della formula assolutoria dubitativa dalla imputa-
zione di associazione per delinquere (capo 3), re-
lativamente alla quale il Procuratore Generale svol-
ge opposte censure definendo incomprensibili le ar-
gomentazioni spiegate dal giudice di appello.
Rileva questa Corte che, alla stregua della motiva-
zione offerta dall'impugnata senteza, ciò che espri-
meva l'aspetto soggettivo del reato, sul quale il giudice di appello ha formulato perplessità, con-
PBB 180 cerneva l'elemento soggettivo del reato, sulla base di una sottintesa ma evidente distinzione fra il reato di associazione ed il concorso di persone anche per l'implicitamente ritenuta autonomia nel reato fine continuato, del primo reato rispet-
to a quelli che vengono (ma anche possono non venire)
realizzati in attuazione dell'originario programma criminoso.
Ne deriva che, risultando infondato il punto di vista dal quale muove il P.G. ricorrente,
il suo ricorso deve essere respinto.
Appare invece fondato il ricorso dell'im-
putata la quale si duole per la mancata adozione di formula pienamente assolutoria dopo che i giudici di appello avevano paralizzato con le loro argomen-
tazioni, le valenze probatorie degli elementi di accusa utilizzati in primo grado.
Invero, sulla scorta della suddetta moti-
vazione è dato rilevare che i giudici di appello hanno puntualizzato l'inesistenza di prove sull'ade sione della AS ad un sodalizio criminoso ed al programma di reati, così evidenziando l'assenza di prova in ordine al dolo.
Questo ben può essere desunto da elementi sintomatici, ma sul punto i giudici del merito non sono pervenuti alla loro individuazione, limitando- si ad esprimere dubbi le cui ragioni erano meramente 181 -
soggettive e sulla base di frequentazioni per ben indicati rapporti di lavoro o di affari che sono ben diversi da quelli penalmente rilevanti ai fini del delitto di cui all'art. 416 C.P.
I l mero dubbio soggettivo non abilita all'assoluzione con formula dubitativa, perchè que-
sta deve trovare il conforto di dati probatoriamente certi i quali restino paralizzati da altri di si-
gnificato opposto oppure che non superino i limiti di una semi plaena probatio.
La pronuncia dei giudici di appello deve essere pertanto annullata per erronea applicazione dell'art. 479 C.P.P.; ma non v'è necessità di rinvio dato che la stessa motivazione fornita sul fatto storico processualmente utilizzabile in ordine al delitto di associazione consente di rilevare che la formula più corretta avrebbe dovuto essere quella
"perchè il fatto non sussiste", che questo Collegio
direttamente sostituisce a quella adottata dai giu-
dici di merito, in forza dell'art. 538 ult. cpv. C.
P.P.
VIRGILIO NT BI
Fu rinviato al giudizio del Tribunale per rispondere dei delitti rubricati nei capi: 182 1) associazione per delinquere, per avere, insieme
al LO ed al ON promosso, costituito ed organizzato l'associazione suddetta nella quale aveva rivestito la qualifica di capo e della quale facevano parte più di dieci persone fra cui Gerlan do Alberti e MM SC (art. 416 C.P.). IN
Milano ed altrove sino al 28.9.1982.
2) associazione per delinquere di tipo mafioso,
come la precedente, ma per il periodo andante dal
29.9.1982 in poi (art. 416 bis C.P.)
7) partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
(art. 75 L. 22.12.1975 n° 685).- fino al 15.2.1983
8) concorso in importazione, esportazione, acquisto, detenzione e cessione continuata di ingenti quanti-
tà di eroina e cocaina (artt. 71 e 74 L. 685/1975)
fino al 15.2.1983
9) estorsione aggravata, unitamente a Rizzi Miche-
le, della somma di L. 250 milioni, in danno di Er-
nesto DO AG. In Milano nell'ultimo trimestre 1978
12) concorso (con AN, LO e Rizzi) nella
tentata estorsione (artt. 81 cpv., 110, 56, 629 com-
ma 1 e 2 in rel. all'art. 628, 61 n° 7 C.P.)
A) in danno di RI IN AN B) in danno della Sig.ra RD 183
C) in danno di PA CE e ET VI
D) con minacce a ET VI
onde conseguire l'acquisizione dell'ATA s.p.a., nel frattempo acquistata dal ET, nonchè di due ville site rispettivamente in Milano e Portofino.
In MIlano sino alla metà del 1980.
13) estorsione aggravata (artt. 110, 629, 61 n° 7
C.P.) in danno di VI ET dal quale pretende-
va, in concorso col LO e col TA, la somma
di L. 500 milioni per risarcimento dei danni deri-
vati dal mancato acquisto dell'ATA s.p.a.
IN Milano nell'anno 1980
16) estorsione aggravata in danno di AG Erne-
sto DO, fatto percuotere da ignoti allo scopo di costringerlo a rinunciare ai propri crediti (artt.
81 cpv., 110, 629 comma 1e2 in relazione allo art. 528, 61 n7 C.P.)
In Milano sino all'ottobre 1982
17) violenza privata (artt. 110, 610 comma 1 e 2 in
relazione all'art. 339 C.P.) per avere usato minacce all'AG al fine di costringerlo ad omettere di dichiarare all'autorità giudiziarie fatti di cui era a conoscenza, pregiudizievoli per esso GI
IN Milano fino al 20.1.1983 184
18) favoreggiamento personale di GO LO (al
378 C.P.). In Milano e New York nel novembre 1980.
19) favoreggiamento personale di ZO RD.
(art. 378 C.P.) in Milano nel settembre 1980 49) in concorso con altre 3 persone, truffa aggra vata in danno di NE DO AG, nella proposta di acquisto del cinquanta per cento di un immobile sito in Sesto San NI ad uso indu-
striale. In Milano nel maggio-luglio 1980
50) in concorso con AG e ON, truffa aggra-
vata (artt. 110, 112 n° 1, 640, 61 n' 7, 9 ed 11
C.P.) in danno della LA HE RI s.r.l.
nonchè dei suoi soci LI TI e RI ST
ri, con ingiusto profitto di L.
3.420 milioni.
In Milano fra il 13.11.80 ed il 12.7.1982
51) in concorso con l'AG ed altre due persone truffa in danno dell'Ufficio IVA di Milano per la somma di L. 200 milioni e 500 ed in favore della
Vipiteno s.r 1.
• riconducibile all'AG. IN MI-
lano il 22.6.1982
52) concorso nella emissione di fattura per L.
16 milioni più IVA, per prestazioni professionali inesistenti (artt. 110, 50 comma 4° D.P.R. 26.10,
1972 n° 633.
IN Milano il 17 dicembre 1981 53) concorso (con l'AG) nella truffa aggravata 185
-
-
(artt. 110, 640, 61 n° 7 ed 11 C.P.) in danno della
Immobiliare US s.r.
1. e dei suoi soci PE
GI ed AL TI, del valore di L. 2.600
milioni.
In ordine alle truffe di cui ai capi 50, 51 e 53 sono
state fornite più ampie precisazioni trattando del coimputato AG.
Il Tribunale dichiarò il GI colpe-
vole:
di concorso nel reato di partecipazione ad asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso, così modi-
ficata la qualificazione giuridica del fatto con-
testato a capo 2, esclusa l'aggravante d'essere l'associazione armata ed assorbito in tale capo il fatto rubricato al capo 1, ritenendolo persona esterna all'associazione criminale tuttavia confe-
rente un contributo alle finalità ed alla vitalità
del sodalizio;
B
di concorso in partecipazione all'associazione
-
finalizzata di cui al capo 7, esclusa l'aggravante d'essere l'associazione armata;
della estorsione aggravata in danno di VI
ET specificata a capo 13, in essa assorbiti i fatti di cui alle lettere C) e D) del capo 12%;
队 - 186
- di tentata violenza privata aggravata, così modii cata la qualificazione del fatto sub 17, in danno dell' AGostoni%;B
e, riuniti i delitti nella continuazione, gli irrog la pena di 11 anni di reclusione e di L. 200 milion di multa, oltre a sanzioni accessorie ed alla con--
danna al risarcimento dei danni in favore di VI
ET costituitosi parte civile.
Lo assolse dai reati di cui ai capi 18, 19, 49 e
50 perchè il fatto non sussiste, da quelli di cui ai capi 8, 52 e 53 per non avere commesso il fatto;
dal reato di violenza privata, così modificata
O la qualificazione giuridica del fatto contestato a capo 12 A e dal reato di cui a capo 12 B, per non avere commesso il fatto.
Dichiarò non doversi procedere contro il GI
- ΙΙΟ co. in ordine al reato p.e p. dall'art. 50,
26.10.1972 n° 633, così modificata la quali- D. P.R.
ficazione giuridica del fatto di cui al capo 51, per-
chè l'azione penale non poteva essere iniziata per l'esistenza di pregiudiziale tributaria;
in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, (art. 393 C.P.) così modificata la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 1
La pronuncia del Tribunale fu impugnata in ogni capo 187
dalle parti civili costituite o dal P.M. o dalla
difesa e la Corte di Appello, confermando il ruolo del GI quale esterno all'associazione per delinquere e quale concorrente in partecipazione al sodalizio%3B
lo ha assolto dalle imputazioni di cui ai capi
2 (416 bis C.P.), 7 (art. 75 L. 685/1975) e 17 (artt.
56, 610 C.P.) per insufficienza di prove;
ha dichiarato inammissibili gli appelli del P.M.
e della Amministrazione Finanziaria in ordine ai reati di cui ai capi 51 e 52;
ha ridotto la pena per le residue imputazioni (di cui ai capi 1 e 13- unificate ex art. 81 cpv. C.P.,
rideterminandola in sei anni e due mesi di reclu-
sione oltre a lire quattro milioni di multa;
T
ha confermato nel resto la prima sentenza.
L'affermazione di responsabilità per con-
corso in partecipazione a sodalizio criminoso ex art. 416 C.P. (capo 1) è stata spiegata col ruolo,
da esterno, svolto dal GI e secondo i giu-
-
dici del merito - dimostrato da strette relazioni con appartenenti all'ambiente della malavita organiz- zata come i LI NO, MA CO, D'AG,
EA e LO, relazioni intercorrenti non per fatt: - 188
privati nè occasionali o sporadiche, bensì per mo- tivi e ragioni di comuni interessi in affari, assi-
stenza, finanziamenti, operazioni speculative ed esigenze di copertura.
Secondo i giudici di appello altra prova derivava dalla frequenza degli stessi luoghi, dalle telefonate con PE NO, dall'utilizzazione di utenza telefonica dell'Hotel Plaza per scopi poco leciti come quelli perseguiti dall'GR
e dal BE, dall'intervento nelle speculazioni immobiliari indicate in altre contestazioni (specie nella vicenda D'SI) nonchè dai finanziamenti al commercio illecito del latte in polvere per uso zootecnico.
La condotta del GI rilevante ai fini del concorso in partecipazione ad associazione per delinquere non era ritenuta sufficientemente provata per il periodo successivo al 28.9.1982.
Di qui la condanna per l'imputazione di cui al capo
1 (416 C.P.) e l'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di cui al capo 2 (416 bis C.P.).
La suddetta Corte, inoltre, qualificava come minac-
cia grave in danno del PA il fatto sub 12C,
assorbendolo nel reato di estorsione aggravata in danno di VI ET (capo 13). 189 Avverso le decisioni della Corte di Appello hanno proposto ricorso il P.G., le parti civili TI-
ST ed LA TR RI s.r. . nonchè i difen-
sori dell'imputato.
Il Procuratore Generale formula doglianza per: F.1) l'assoluzione del GI dal reato di associa-
zione per delinquere di tipo mafioso (capo 2) ed all'uopo sostiene esservi stato travisamento dei fatti commessi dall'imputato in epoca successiva al 28.9.1982 specie perchè mancava la prova di un suo recessso dalla partecipazione all'associazione per delinquere di tipo comune, riconosciutagli per il periodo antecedente al 28.9.1982;
2) la qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi 1, 2 e 7, con violazione degli artt. 40,
43, 110, 416, 416 bis C.P. e 75 L. 685/1975, essendo ravvisabile la partecipazione diretta nei reati di associazione e non il concorso in partecipazione;
3) l'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 7), in conseguenza di travisamento dei fatti, 4) la qualificazione giuridica e l'assoluzione in ordine ai fatti di cui al capo 12 A contestato come
tentata estorsione in danno di RI IN AN;
眇 1 190 5) la qualificazione giuridica e la dichiarata im-
procedibilità dell'azione penale in ordine al fatto contestato al capo 9 come estorsione in danno di
NE AG;
6) l'assoluzione dal reato di favoreggiamento di
GO LO (capo 18);
7) l'assoluzione dalla truffa in danno dei coniugi Bellaviti ST (capo 50).
Il difensore delle parti civili LA
TRe RI s.r.l., LI TI e RI Anto-
nietta ST denuncia la violazione dell'art. 524 n° 1 e 3 C.P.P. in relazione all'art. 475 n° 3
C.P.P. per vizi della motivazione, definita illo-
gica e contraddittoria, là dove ritiene il ON
ed il GI estranei alla truffa di cui attri-
buisce la responsabilità al solo AG.
Per il GI un difensore denuncia;
1) la violazione dell'art. 524 n ° 3 C.P.P. in rela- 0zione allo art. 475 n 3 C.P.P. nel giudizio sul-
l'estorsione in danno del ET (capo 13) e su
quella di cui al capo 12 lett. C assorbita dalla
contestazione più grave, sussistendo vizio della
motivazione là dove non si era data risposta alle censure mosse con l'appello.
2) la violazione dell'art. 524 n° 3 C.P.P. in rela- -191 zione all'art. 475 n° 4 C.P.P. nel giudizio sul delit-
to di associazione per delinquere (capo 1).
Secondo il ricorrente, poichè in primo gra-
do tale delitto era stato assorbito dal capo 2,
l'assoluzione da quest'ultimo, senza che il disposi-
tivo nulla dicesse sul capo 1, postulava l'assoluzio-
ne anche dal delitto di cui al capo 1. La motivazione non poteva integrare un dispositivo in senso contra-
stante con quanto figurava e la modifica di essa ap-
portato al dispositivo letto in udienza, non poteva esplicare alcun effetto, per la prevalenza del di-
spositivo sulla motivazione.
3) la violazione dell'art%3B 524 n° 3 C.P.P. in rela-
zione all'art. 475 n° 3 C.P.P. con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 1 e 2 nonchè al reato di associazione finalizzata (capo 7) per vizio della motivazione sulla pertinenza e logicità del dubbio in ordine alle responsabilità ex artt. 416 bis C.P.
e 75 L. 685/1975, nonchè in ordine all'affermazione di responsabilità per l'associazione a delinquere di tipo comune, fondata su motivazione per relationem.
4) la violazione della stessa normativa nella deci-
sione sulla tentata violenza privata di cui al capo
17, dalla quale era stato assolto per insufficienza di prove mentre gli spettava formula ampiamente li- 192 beratoria dopo che l'unica fonte di accusa, l'Ago-
-
stoni, era stata ritenuta non affidabile e priva di riscontri;
B
5) la violazione della predetta normativa in rela-
zione agli artt. 62 bis, 114, 133 e 416 C.P.
Sostiene il ricorrente che v'era stata mancanza di motivazione sulla diminuente di cui al-
l'art. 114 C.P. e comunque s'erano usate formule generiche e non contraddicenti all'ipotesi prevista da tale norma.
Anche in relazione alle richieste attenuan-
ti generiche il giudice di appello avrebbe mancato di motivare, dato che aveva dato risposta solo ad una delle causali invocate a sostegno della richie-
sta, ma non alle altre spiegate con l'appello (ruolo avuto nel rapporto con il LO ed incensuratezza).
Sostiene infine che non era stata spiega- ta una motivazione giustificante l'irrogazione di una pena base sostanzialmente coincidente con la pena massima prevista dall'art. 416 II° CO. C.P.
6) la violazione della già indicata normativa in relazione agli artt. 416 bis C.P. comma settimo
ed all'art. 24 L. 646/1982.
Ciò in conseguenza del fatto che la Corte
di Appello non solo non aveva adottato alcuna de- cisione in ordine al sequestro ed alla confisca dei
- 193
beni immobili del GI e dei terzi, ma aveva pure inserito un'aggiunta abnorme costituita dalla rimessione al giudice della prevenzione di ogni que.
stione relativa alla statuizione da adottare.
E ciò nonostante avesse ritenuto raggiunta la prova nel processo penale sulla provenienza legit-
tima dei beni, che doveva avere prevalenza sul giudi-
zio di prevenzione.
Altro difensore del GI denuncia:
(1) la violazione degli artt. 110, 416 C.P., 479 C.P. P. in relazione all'art. 524 n° 1 C.P.P. con conse-
guente nullità della sentenza di appello per erronea applicazione delle regole che presiedono al concetto di prove e dei principii concernenti il concorso
di persone nel reato di associazione per delinquere.
2) la violazione dell'art. 475 n 3 in relazione all'art. 629 C.P. e 524 n° 3 C.P.P. da cui derivava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e quindi mancante là dove aveva affermato
la consapevole partecipazione del GI all'estor-
sione subita dal ET, per travisamento di fonda-
mentale risultanza processuale inerente i reati di cui ai capi 12 e 13, specie dopo che sull'assoluzione per il capo 12 B s'era formato il giudicato e che 194 dalla sentenza del Tribunale si coglieva la prova della scissione della condotta del GI da quella del LO, l'unico a minacciare nel chie dere un indennizzo da un miliardo.
3) la violazione dell'art. 475 n° 3 C.P.P. in rela zione all'art. 75 L. 685/1975 e 524 n° 3 C.P.P.,
con conseguente nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione ed omesso esame di fon-
damentali circostanze di causa concernenti l'impu- tazione di cui al capo 7, dalla quale il GI
avrebbe dovuto essere assolto con formula piena anzicchè dubitativa, peraltro senza esaminarsi se
il riciclaggio dei cosidetti narcodollari costi -
tuisse una forma di ricettazione piuttosto che di accordo con i trafficanti di droga.
*
Il primo dei motivi proposti dal P.G.,
con cui si censura l'assoluzione del GI dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 2) at-
traverso la tesi di una continuazione presuntiva nell'attività criminosa dell'imputato pur dopo il 29.9.1982 , in conseguenza del carattere permanen-
te del reato rispetto a quello realizzato (art. 416
C.P.-) nel periodo precedente a tale data, salvo
che non risulti il suo recesso volontario dall'as- sociazione o lo scioglimento di questa, è identico 195
a quello svolto nei confronti del ON, sicchè,
sostenendosi con esso una questione esclusivamente giuridica, deve trovare identica soluzione a quella già data nei confronti di tale altro imputato.
L'altra parte dello stesso motivo, con la
T
quale si denuncia il vizio della motivazione nello
esame dei comportamenti attivi del GI da con-
siderare comunque ai fini della prova della sua condotta dopo il 28.9.1982 propone, anzitutto, una
inammissibile rivalutazione dei fatti storici che pur risultano esaminati dai giudici dell'appello,
ed inoltre, riferendosi a "rapporti finanziarii e d'affari" con altri soggetti, ne richiede una valo-
condizionata rizzazione dall'attribuzione di contenuti difformi da quelli dhe derivano dal loro stesso significato ontologico, di per sè stesso non sussumibile negli schemi dell'art. 416 e dell'art. 416 bis C.P., salvo a dimostrare ciò che nella specie non è avvenuto-
che ne mascherino altri penalmente rilevanti.
Non appare utile, poi, richiamare l'esito di procedimenti separati nei confronti di altri soggetti (TA e ET) per reati di associazione
(la stessa) dei quali anche costoro hanno finito con l'essere prosciolti, perchè - anche sul piano
眇 della logica non è dato cogliere il significato 196
che vorrebbe attribuirvi il P.G. ricorrente, anche e sopratutto in virtù dell'autonomia dei rispettivi giudicati.
Il ricorso del P.G. contro l'assoluzione del GI dall'accusa di associazione per delin-
quere di tipo mafioso (capo 2) deve essere pertanto respinto.
A fronte della predetta censura svolta dal Procuratore Generale sta' l'opposto motivo (il terzo) spiegato da un difensore il quale si duole della formula assolutoria dubitativa.
Tenuto conto di ciò che è stato in pre-
cedenza sottolineato a proposito del ricorso del P.G. e del fatto che i rapporti finanziari e d'af-
fari, appunto perchè tali, anche se continui e pro- ritenute, tratti, con persone malavitose non possono essere valutati come elementi di prova di appartenenza a un
sodalizio criminale, bensì di sospetto che abbisogna
-L di ulteriore e concreto supporto dimostrativo della natura criminosa del legame fra i soggetti, va rile-
vato che tutti gli elementi indicati in motivazione insistono nell'indicare e considerare per il perio-
:
do successivo al 29.9.1982 - solo rapporti che riman-
gono nell'area del semplice sospetto. La formula assolutoria adottata sul punto avrebbe 197
dovuto essere adeguata a quella spettante nel caso di mancanza assoluta di prove in ordine alla impu-
tazione di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 2), giu-
sta la formulazione dell'art. 479 C.P.P., e quindi non poteva essere sintetizzata in una insufficienza di prove bensì perchè il fatto non sussiste.
Deve quindi annullarsi per violazione di legge la sentenza impugnata nei confronti del
GI, relativamente al delitto rubricato a capo 2, senza necessità di rinvio, in quanto al più corret-
to adeguamento della formula assolutoria alle risul-
tanze di fatto indicate dai giudici dell'appello può provvedere questa Suprema Corte ai sensi dell'art.
538 ult. cpv. C.P.P.
Anche nei confronti del GI il P.G.
muove le stesse censure svolte nei confronti del ON
in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati nei capi 1, 2 e 7, dai giudici di merito ritenuti di semplice concorso in partecipazione alle associazioni criminose e che il P.G. ritiene doves- sero essere interpretati come vera e propria parte-
cipazione all'interno dei sodalizi.
Per contro la difesa dell'imputato contesta,
fra l'altro, la possibilità giuridica di ravvisare - un concorso in partecipazione ad associazione per 198
delinquere.
L'esame della controversa questione va limitato al capo 1 (associazione per delinquere di tipo comune art. 416 C.P.) perchè del capo 2
-
(associazione per delinquere di tipo mafioso art. 416 bis C.P.) s'è già trattato in precedenza ed
è superfluo discutere della qualificazione giuridi-
ca di un fatto che dal punto di vista del diritto deve essere ritenuto inesistente del capo 7 (as-
sociazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti art. 75 L. 685/1975)
-
per le ragioni che sarà trattato allorquando si dovrà adottare saranno in appresso spiegate soluzione identica a quella di cui al capo 2.
Sulla ravvisabilità - ° meno ed in quali limiti
- di un concorso in partecipazione ad asso-
ciazione per delinquere questa Corte ha indugiato trattando della posizione del ON e, poichè la problematica indotta investe questioni di diritto,
questo Supremo Collegio non può che ripetere i principii già affermati, richiamando quella parte della motivazione spiegata sul punto a proposito di tak altro imputato.
Colà s'è spiegata la incompatibilità strut- - 199
-
turale dei reati di associazione con il concorso di persone in tali reati, a meno che non si tratti di connorso soltanto morale e limitatamente alle ipotesi di determinazione od istigazione alla partecipazione...
alla promozione, costituzione, organizzazione dell'as-
sociazione, mentre una condotta che concretamente favorisca le attività ed il perseguimento dei fini mirati del sodalizio, posta in essere da soggetto esterno ad esso, non può essere ritenuta penalmente perseguibile ove di per sè stessa non realizzi una diversa fattispecie penale, salvo ad accertare che, mirando il soggetto al perseguimento di fini non soltanto propri mama anche
- od esclusivamente - del-
l'associazione, non finisca con il realizzare con
l'adeguato elemento soggettivo a suo tempo indicato una condotta tipica del reato di associazione e non di concorso in esso.
Si è già evidenziata la necessità, a tale
scopo, di individuare gli elementi sintomatici nei quali si esteriorizza il dolo al fine di accertare se in effetti l'autore abbia con la sua condotta apportato un contributo cosciente all'associazione,
volutamente considerando anche i fini sociali e quin-
di agendo ed essendo considerato dagli associati uti socius, in vista del perseguimento degli obietti-
---- - 200 vi finali che hanno ispirato la formazione del sodalizio criminoso.
Per contro, l'esame della sentenza impu-
gnata consente di rilevare che nei confronti del
GI i giudici di appello hanno seguito la stessa tecnica interpretativa adoperata nei con-
fronti del ON.
Pertanto, e sotto questo profilo, il ricorso del
P.G. deve essere accolto anche nei confronti del
GI seppure in base ai suesposti rilievi non del tutto collimanti con quelli utilizzati dal ricorrente P.G.
Pure nei confronti di tale imputato, per-
tanto, la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla ritenuta responsabilità per concorso esterno in partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1), affinchè il giudice di rinvio individui e qualifichi l'elemento soggettivo ed in particolare l'elemento soggettivo in confor-
mità al principio di diritto in precedenza affer-
mato.
Da ciò la necessità di riconsiderare tutto il compendio probatorio dal quale possa de-
sumersi il dolo, comunque riferibile al GI,
nonchè ogni elemento in connessione essenziale. Per tale motivo tutte le argomentazioni 201
-
spiegate in senso opposto col ricorso dell'imputato,
sia che deneghino la ravvisabilità di un concorso
nel reato di associazione, sia che contestino la di lui partecipazione al sodalizio, vanno ritenute as-
sorbite nella statuizione di annullamento, riservan-
dosi al giudice di rinvio il più ampio spazio valu-
tativo dei fatti processuali, nel rispetto dei prin-
cipii di diritto come sopra enunciati.
A ciò non sono di ostacolo i rilievi mossi con il secondo motivo svolto dal primo difensore (set condo cui l'assoluzione del capoif, senza che il di-
spositivo nulla dicesse sul capo 1, postulava l'asso-
luzione anche da quest'ultima imputazione) perchè
tale motivo deve essere respinto.
Invero, trattandosi di reato permanente,
la condotta contestata nei capi 1 e 2 della rubrica
a seconda della sua consumazione prima o dopo il 28.9.1982, venne dal giudice di primo grado riunita in unico delitto, quello di cui all'art. 416 bis
C.P. (capo 2) che assorbiva la fattispenie prevista dall'art. 416 C.P. (capo 1).
Il giudice di appello, invece, esplicita-
mente escluse la sufficienza di prove per il periodo successivo al 28.9.1982 e, ripristinando l'originaria
吵 202 distinzione ne assolse l'imputato, sicchè restò
ferma quella parte del giudizio affermativa di re-
sponsabilità per il periodo precedente
- sussumibile
-
416 C.P., con- nella fattispecie prevista dall'art.
testato al capo 1.
Non è pertanto esatto affermare che il di spositivo della sentenza di appello nulla abbia detto in ordine alla responsabilità per il delitto contestato sub 1, dato che, dopo avere assolto il
GI dalla imputazione di cui all'art. 416 bis
C.P. La invece testualmente confermato nel resto il precedente giudizio, ossia quella residua parte affermativa di responsabilità per il reato di asso-
ciazione anche relativamente al periodo precedente al 29.9.82.
Non risponde pertanto al vero, l'affermazione se-
condo cui la motivazione abbia esorbitato dai limiti del dispositivo, riempiendo un vuoto lasciato da questo, o l'abbia contraddetto, dato che il dispo-
sitivo di appello ha invece testualmente considerato la restante parte di responsabilità per il primo periodo in cui s'era ritenuto fosse stato realizzato il reato permanente, e dato che in tal modo la mo-
tivazione, seppure in termini censurabili (per rela-
tionem) come s'è visto per gli altri imputati, ha 203. doverosamente considerato invece la imputazione ed i fatti di cui al capo 1.
Il suddetto motivo di ricorso dell'impu-
tato, concernente un'aspetto dell'affermazione di responsabilità per il capo 1, deve essere pertanto respinto.
Anche per quanto riguarda la imputazione di associazione per delinquere finalizzata al traf-
fico di sostanze stupefacenti (capo 7) si è in pre-
senza di motivi di ricorso sia da parte del P.G.
(che si duole dell'assoluzione) che da parte della difesa (che si duole dell'adozione della formula assolutoria dubitativa in luogo di quella ampia).
I motivi del P.G. sono comuni a quelli svolti nei confronti di CO AN, D'AG Fede-
rico, LO GO e ON LU sicchè, non risul-
tando spiegati motivi di particolare o significativa personalizzazione nei confronti del GI, il ricorso deve essere respinto anche nei suoi confronti per le identiche ragioni già spiegate a proposito degli altri coimputati.
Quanto all'opposto motivo con cui la difesa del Vir-
gilio esprime doglianza per l'erroneità della for-
mula dubitativa giova rilevare che i giudici di ap-
pello oltre ad assolvere con formula piena dall'accu- 204 sa di traffico - di stupefacenti (capo 8)
hanno esclusa la prova che tutti i dollari affluiti in Italia, e nel cui maneggio hanno ritenuto coin-
volto il GI, provenissero dal traffico degli stupefacenti, non solo perchè l'unico episodio certo (riferibile al Ganci) era successivo al perio-
do contestato al GI (e coimputati), ma anche
per una serie di ben indicate ragioni e prove che indicavano una diversa provenienza, alle quali s'è
aggiunta l'incertezza sulla consapevolezza della origine della valuta da parte dei destinatarii.
Per quanto riguarda il GI si sono aggiunti, quale elemento a suo carico, i rapporti con D'AG e LO, asseritamente coinvolti nelle intermediazioni valutarie e l'uso, da parte di costoro, dell'utenza dell'Hotel Plaza appartenen-
te al GI della Citam.
Rispetto a tale motivazione è da osservare;
che:
il dubbio legittimante l'assoluzione con formula dubitativa non può avere natura meramente soggettiva ma deve trovare ragione nella presenza di elementi,
probatoriamente certi, che paralizzino quelli di accusa aventi anch'essi il requisito della certezza seppure con significato diverso ed incompatibile con quelli, oppure nella presenza di un coacervo 205
indiziario che lasci spazio alle possibilità di una diversa soluzione. 6
Ove non sussista la situazione processuale come sopra delineata, il dubbio altro non è che un elemento processualmente non utilizzabile in quanto non può ritenersi esistente ciò che non risulta nel processo%;B la carenza assoluta di prove impone, ai
l'assoluzione con for- sensi dell'art. 479 C.P.P.,
mula ampiamente liberatoria;
i rapporti con D'AG e LO non possono es-
sere probatoriamente utilizzati quali elementi di accusa ai fini del reato previsto dall'art. 75 L.
685/1975 perchè anche tali altri imputati ne risul-
tano assolti con la formula "perchè il fatto non sus
siste".
Ne deriva che in ordine alla imputazione di cui al capo 7 deve rinvenirsi una totale mancanza
di prove la quale impone l'assoluzione con quest'ul-
tima formula e non con quella dubitativa, in confor-
mità all'art. 479 C.P.P.
A ciò provvede direttamente questa Suprema
Corte, previo annullamento senza necessità di rinvio in applicazione dell'art. 538 ult. cpv. C.P.P.; con
la conseguenza che non v'è necessità di esaminare 206 le deduzioni del P.G. circa la qualificazione giu-
ridica di un fatto risultato inesistente.
IL P.G. formula ulteriori censure per la qualifi-
cazione giuridica e per l'assoluzione dal reato contestato al capo 12A e cioè dalla tentata estor-
sione in danno di RI IN AN, qualifi- cata come tentata violenza privata, dalla quale il GI è stato assolto per non avere commesso
il fatto.
In ordine a tale episodio la sentenza di appello ha spiegato che la AN, moglie di
RA D'SI, onerato da pesante esposi-
......
zione debitoria e tratto in arresto, aveva deciso di accogliere i suggerimenti dei propri consulenti e di liquidare il proprio patrimonio (ATA s.p.a.
e due ville).
Aveva pertanto richiesto l'intervento del AN, anch'egli creditore, che aveva rilevato i debiti consentendo maggiore respiro per la ricer-
ca di offerte di acquisto.
La migliore offerta era stata, per 4 mi-
liardi sotto forma di finanziamento e sei mesi e
con riserva di rivendere i singoli cespiti, quella del GI.
Nel giorno fissato per il preliminare di vendita - 207 (22.5.1980) VI ET, buon conoscente del
GI, aveva acquistato l'ATA s.p.a. comprandola dalla AN per L.
3.313 milioni. e così bruciando sul traguardo il GI.
Da ciò la considerazione dei giudici di merito per cui, pur ammettendosi minacce ed intimi-
dazioni alla AN, costei era stata fatta segno di queste dopo che già si era liberamente determina-
ta allo smobilizzo di tutto il patrimonio:
con la conseguenza che non poteva parlarsi di ten-
tata estorsione bensì di tentata violenza privata anche perchè l'offerta del GI era la più ap-
prezzabile e la meno pregiudizievole, sicchè un danno patrimoniale non era dimostrato nè accertato.
Inoltre, gli stessi giudici hanno ritenuto che le minacce e le intimidazioni non fossero ricon-
ducibili al GI, proprio in base alle dichia-
razioni della AN, non escludendo peraltro la possibilità di una fonte diversa, stante la pesante situazione debitoria dei D'SI e dell'ATA.s.p.
a., prossima al fallimento, nonchè la pluralità di creditori.
Questa Corte ha ritenuto di indugiare nel riassumere la motivazione della sentenza impugnata perchè questa dà chiara ragione della decisione
钞 - con un iter logico apprezzabile per la sua conse- 208
guenzialità e con puntuale riferimento ad acquisi-
zioni processuali;
le deduzioni del P.G., richiaman-
ti lo svolgimento dell'accaduto e contestanti talune valutazioni del merito, ne postulano una riconsiderazione che inerisce ai fatti stessi e che invece non è consentita in questa sede, in as-
senza di vizi logico-giuridici.
Nel richiamare quanto in precedenza pun-
tualizzato a proposito del coimputato AN, deve conseguenzialmente questa Suprema Corte respingere il ricorso del P.G. pure nei confronti del GI
per quanto riguarda la contestazione di cui al capo
12A.
In ordine all'altro motivo di ricorso del P.G. avverso la dichiarata improcedibilità del-
l'azione penale per mancanza di querela avverso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di NE AG, così qualificato il fatto contestato a capo 9, questa Suprema Corte ha già
indugiato a proposito del RI, che ne è stato imputato in concorso col GI.
Si è già rilevato il fondamento della pretesa ri-
sarcitoria che il GI avrebbe potuto esercitare in sede civile contro l'AG il quale, violando gli obblighi assunti con il contratto di mediazione,
- 209
e approfittando di intervenuta malattia del GI,
aveva fatto proprio un affare che invece mediava fra costui ed i venditori di due immobili.
Non essendovi motivi di personalizzante differenzia-
zione del GI rispetto al RI, valgono le ragioni già spiegate per respingere il ricorso del P.G. anche nei confronti del GI.
Quanto all'altro motivo di ricorso avanzato dal P.G.
nei confronti del medesimo imputato per l'assoluzio-
ne dal favoreggiamento di GO LO (capo 18) va rilevato che il fondamento della di lui assoluzione non sta, come per il CO, il D'AG e il ON,
nella distinzione fra aiuto diretto ed indiretto,
bensì nella valutazione dei fatti storici in sè
stessi, quali ritenuti dall'accusa come prova dell'aiu-
to prestato ad GO LO e che, invece, dai giudi-
ci del merito sono stati ritenuti non accreditanti la tesi dell'avallo (da parte del GI) delle false generalità del LO, nè il loro contempo-
raneo passaggio ai controlli di polizia alla fron-
tiera (tale da consentire che l'uno agevolasse l'al-
tro nel fugare ogni possibile verifica) nè che il pagamento del conto d'albergo per il LO con la carta di credito del GI fosse tale da costi- - 210 tuire un atto elusivo di possibili investigazioni.
Di fronte alla motivata spiegazione dell'apprezza-
mento dei fatti storici, le doglianza del P.G. si propongono come una richiesta di ulteriore loro interpretazione ma con diverso significato%3B il che non è consentito al giudice della legittimità per-
chè investe in pieno il merito della valutazione probatoria.
L'ultima censura del P.G. concerne l'assoluzione del GI dall'accusa di truffa in danno del-
l'LA TR RI e dei coniugi TI-Testo-
ri, di cui a capo 50 che, a loro volta, hanno pro-
posto ricorso.
-
S'è già spiegato lo svolgimento dell'ac-
caduto allorquando si è trattata la posizione del coimputato AG, dai giudici del merito rite-
nuto il solo ed esclusivo artefice della truffa.
Trattando la posizione del coimputato
ON si sono respinti i ricorsi del P.G. e delle parti civili.
La posizione del GI è del tutto analoga,
poichè le ragioni in base alle quali i giudici del merito hanno assolto il GI con ampia formula liberatoria, risultano eguali a quelli del
ON, evidenziandosi l'estraneità dei due suddetti 211 - dalle trame dell'AG.
Sulla vicenda risulta estesa una motivazion ne che ha indugiato sia sul fatto storico che sui collegamenti tra le singole evenienze, anche documen-
talmente comprovate, sulla interpretazione e sulla valutazione dell'incidenza delle varie prove ritenu-
te di maggiore o decisivo rilievo.
A fronte di tali spiegazioni che danno con-
tezza del fondamento della decisione, la quale è
pertanto fondata su un iter razionale privo di mende logico-giuridiche, ancora una volta deve darsi atto che i motivi spiegati coi ricorsi in ordine a tale capo della sentenza finiscono col riproporre una ri-
valutazione del merito e quindi si collocano al di fuori dei limiti segnati dall'art. 524 C.P.P.
IL ricorso del P.G. e quello delle parti civili devono essere conseguentemente respinti anche nei confronti del GI.
Passando all'esame delle residue censure proposte dalla difesa dell'imputato e che non sono state trat-
tate contemporaneamente ai motivi di ricorso propo-
sti dal P.G.
Va rilevato che le deduzioni dei due difen- sori avverso la pronuncia di condanna per la estor-
sione aggravata in danno di VI ET (capo 13) 212 nella quale sono stati assorbiti i fatti di minac- ce a PA AR ed allo stesso ET
(capo 12 lett. C e D) in definitiva tentano di scin-
dere la responsabilità del GI da quella del
LO, che si assume unico autore di autonome iniziative minacciose, così ribadendo ed introdu-
cendo in questa sede una ipotesi inerente al fatto storico la quale richiede una valutazione dello stesso fatto in maniera difforme da quella fornita dai giudici del merito.
Ma, poichè questa risulta spiegata con apprezzabile logica e non risulta inficiata da er-
rori di diritto, la motivazione offerta dalla sen-
tenza impugnata sfugge al sindacato esperibile da questa Suprema Corte.
L'ulteriore motivo di ricorso, sinora non esaminato, è quello prpposto dalla difesa per l'assoluzione del GI del delitto di tentata violenza privata in danno dell'AG, di cui al capo 17, per insufficienza di prove in luogo di quella ampia che si assume dovuta.
Senonchè è da rilevare che i giudici del merito sono pervenuti a quella soluzione sul rilievo che l'unica fonte di prova circa le minacce fatte per-
venire all''AG affinchè rilasciasse all'auto- rità giudiziaria dichiarazioni non pregiudizievoli 213
al GI e cioè l'AG stesso, pur se sotto-
posta alla verifica di attendibilità,fosse poco affidabile;
ma non ne ha escluso totalmente la cre-
dibilità.
In sostanza i giudici di appello hanno ri-
tenuto raggiunta una prova solamente sem iplaena ed una situazione di oggettiva incertezza: il che giu-
stifica l'adozione della formula assolutoria dubi-
tativa. Le censure che se ne dolgono devono essere pertanto respinte.
Quelle con le quali vengono formulate cri-
tiche per la misura della pena ed il diniego delle ciroostanze attenuanti generiche devono ritenersi assorbite nell'annullamento con rinvio per il delitto di cui al capo 1 (art. 416 C.P.), dato che questo ha fornito la base di valutazione di tutta la perso-
halità del GI e della fissazione della pena-
base, sicchè le statuizioni concernenti quest'ultima e le circostanze generiche risultano in connessione essenziale con il giudizio di responsabilità per quel delitto.
Va invece respinta la doglianza con cui si denuncia la mancanza di motivazione sulla richiesta della di- -> 214 minuente della minima partecipazione, prevista dal-
l'art. 114 C.P., dato che, contrariamente all'assun-
to, il giudice di appello vi ha dato risposta, sia pure negativa.
Tenuto conto della circostanza che con l'appello erano state richieste due attenuanti, quel-
le generiche e quella della minore importanza del-
l'opera prestata (v. pag. 63 della sentenza di ap-
pello) e che la richiesta di attenuanti generiche era stata già respinta a fg. 72 retro, l'ulteriore frase con la quale si asseriva "parimenti inacco-
glibile è l'altra richiesta di attenuante", non po-
teva riferirsi ad altro che alla diminuente previ-
sta dall'art. 114 C.P.
La censura mossa col ricorso risulta in- fondata nel suo presupposto di fatto processuale;
è invece da respingere nel suo contenuto sostanzia-
le perchè la reiezione della richiesta risulta mo-
tivata sulla base di un apprezzamento di merito che, ancora una volta, sfugge alla sindacabilità
di questo Supremo Collegio.
Residuano le censure del P.G. e della di-
fesa sull'omessa statuizione, da parte del giudice di appello, in ordine ai sequestri ed alle confische dei beni immobili staggiti. 215 Ad esse aderiscono anche quelle mosse nel lo interesse dei terzi sequestrati.
Poichè investono gli interessi di quattro imputati e sono condizionate dalla verifica sulla responsabilità giova esaminare congiuntamente in appresso.
Per completezza di esposizione devesi puntualizzare che il dispositivo letto in udienza è conforme a quello che risulta dalla presente sentenza e che _ __
la posizione del GI non ha in questa sede su-
bito modifica, per quanto concerne l'assoluzione con formula ampia dal reato di cui al capo 12 lett. A e
B, rispetto alla formula con la quale venne assolto dai relativi fatti sin dal primo grado. Ogni even-
tuale aggiunta del nome del GI a quello del
AN, nella parte del dispositivo della presente sentenza là dove su tale capo e lettere v'è
stato pel solo AN annullamento senza rinvio e
sostituzione di formula assolutoria, deve pertanto essere ritenuta quale. fratto di errore commesso nel
rilascio di copie del dispositivo da parte della cancelleria.
Sequestri e confische di beni immobili di pertinenza di imputati e di terzi.
Già in premessa si è accennato al sequestro ese-
Bus 216 guito sui beni appartenenti agli imputati LU Mon-
ti, NT BI GI, AN CO, ER
D'AG, BE ON, RM UA, BI
LO, UL EL od intestati a terzi ma
ritenuti nella disponibilità dei predetti imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.).
BE ON e RM UA ne sona stati assolti in primo grado e la sentenza di appel-
lo, non impugnata nei loro confronti, ha confermato il precedente giudizio.
Il procedimento nei confronti di UL
EL e di BI LO è stato, per motivi fra loro diversi, separato da quello presente.
Il Tribunale ha ritenuto nel caso di spe-
cie inapplicabile la confisca ed illegittimi i se-
--
questri dei beni eseguiti nei confronti del GI,
del ON, del D'AG e del CO (oltre che del Gardoni e del UA) nonchè dei soggetti terzi non solo e non tanto per l'incompetenza funzionale del P.M. limitatamente alla norma di cui all'art. 24 L. 646/82 che li aveva in origine disposti,
anche ai sensi degli artt. 337 e segg. C.P.P sana-
te dal successivo provvedimento adottato dal Giudi- ce Istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, quanto per una serie di considerazioni in linea di 217
-
diritto deneganti l'applicabilità vuoi degli artt. 240 e 416 bis C.P., vuoi dell'art. 24 L. 13.9.82n°
646.
Dopo avere rilevato il più ampio spazio oggettivo della confisca ammessa nel procedimento 5
penale rispetto al procedimento di prevenzione che non prevede la sequestrabilità dei beni di legittima provenienza destinati alla commissione di reato, come nell'art. 416 bis C.P., e dopo avere evidenziato la maggiore sfera di soggetti (i terzi) cui può es- sere esteso il provvedimento coercitivo nel proce-
dimento di prevenzione, il Tribunale ha ritenuto
- comma 7° che 1'art. 416 bis
- C.P. ha apportato l'innovazione di una obbligatorietà della confisca,
in pregiudizio del condannato, delle cose che servi-
rono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto
о che ne costituiscono il reimpiego.
Da ciò la prima notazione sulla impossibi-
lità di estendere la confisca penale ai terzi, estra nei al reato stesso, ciò non essendo consentito nè
dall'art. 240 nè dall'art. 416 bis C.P.
L'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n° 218 previste dall'art. 2 ter equiparando processo pena-
le e quello di prevenzione, nel caso di procedimento per violazione all'art. 416 bis C.P.
In base a tali disposizioni si può pro-
cedere al sequestro in via preliminare dei beni di cui l'imputato ha, direttamente od indirettamente, attraverso terze persone, fisiche o giuridiche, la disponibilità effettiva e che vi sia motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costi-
tuiscano il reimpiego.
Ove, a conclusione del procedimento, il condannato od il terzo non siano riusciti a contraddire gli elementi da cui era stata tratta la prova circa la pertinenza dei beni al condannato e non siano riu-
sciti a superare il contrasto con gli avversi elemen-
ti in precedenza acquisiti negli atti, il giudice deve disporre la confisca degli stessi beni pur se acquistati prima del 29.9.1982.
Per la necessaria integrazione del contrad-
dittorio fra tutte le parti interessate, i terzi devono essere chiamati ad intervenire onde consen-
tire ad essi la dimostrazione d'essere i vari pro-
prietari dei beni, pur se risultanti nella disponi-
bilità dell'imputato.
Il Tribunale ha poi ritenuto che, per far- si luogo alla confisca dei beni nei confronti del 219
colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa,
la verifica delle condizioni che la legittimano non può accontentarsi dei soli indizi valorizzati per il sequestro, ma deve utilizzare un quadro probatorio il più completo possibile sicchè al momento della decisione deve risultare certo che i beni staggiti,
a prescindere dalla loro formale intestazionė, siano
nella effettiva disponibilità, diretta od indiretta, dell'associato mafioso e siano ricollegabili al reato
associativo, in ordine al quale v'è stata afferma-
zione di responsabilità, pur se acquisiti prima del
29 settembre 1982.
Ha pertanto escluso la confiscabilità dei beni provento da attività illecite del tutto estranee alla partecipazione del soggetto all'associazione mafiosa.
Inoltre, secondo i primi giudici, nel caso
in esame, alla stregua degli elementi di fatto rac-
colti nel lungo ✓ ter processuale, non solo mancava
la prova che i beni sequestrati ut supra costituis-
sero provento dell'attività di concorso ° di parteci-
pazione all'associazione mafiosa o che fossero desti-
nati alla consumazione del reato ( e ciò nei confronti del ON e del GI sia per i beni immobili che
... 220 per le loro partecipazioni societarie e per i ri-
spettivi conti correnti), ma, per di più, emergeva al contrario la prova della legittima provenienza
(superflua per il ON che veniva assolto dal delitto di associazione per delinquere mafiosa) del patri-
monio del GI dell'intensa attività svolta sin dai primi anni del 1950%; infine, ed in ogni caso,
secondo il Tribunale non era possibile individuare i singoli beni nè determinati accrediti di disponi-
bilità liquide riferibili ad operazioni svolte nel-
l'interesse dell'associazione criminosa.
Per il CO ed il D'AG osservava che la entità
dei beni sequestrati appariva proporzionata alla parte di attività esple tata nell'ambito della Mon-
fina e del commercio del latte in polvere, avente carattere di liceità, ancorchè svolto con compiti di copertura.
Pertanto, il Tribunale revocava i sequestri disposti con l'ordinanza di rinvio a giudizio 26.
3.85 e con quelle successive del 22.8.1985 ed 11.
10.1985 in danno del CO, del D'AG, del ON,
del GI, del ON e del UA, nonchè
dei terzi, disponeva il dissequestro di tutti i beni sequestrati in esecuzione delle citate ordinanze in danno di tali imputati e dei terzi, ordinandone - 221 la restituzione agli aventi diritto.
Infine, ai sensi dell'art. 622 Č.P.P.
disponeva il dissequestro e la restituzione agli aven-
ti diritto di tutti i beni sequestrati in esecuzione dei decreti emessi dal Procuratore della Repubblica
di Milano in data 14-17 febbraio 1983 ad eccezione dei documenti e delle altre cose aventi rilevanza probatoria.
Anche questa parte della prima sentenza ve niva impugnata dal P.M. che ne chiedeva la riforma per ottenere la confisca dei beni di D'AG Federi-
co, ON LU, GI NT BI, ritenendo che invece non sussistessero ragioni per disporre
La confisca nei confronti del CO ai sensi dell'art. 416 bis C.P.
La stessa confisca veniva invece richiesta in forza dell'art. 24 Legge 13 settembre 1982 n° 646 per
tutti i beni, anche se appartenenti a terzi, ricon-
ducibili agli imputati CO, D'AG, ON e Vir-
gilio.
Da ciò la definitività della pronuncia re-
stitutoria dei beni direttamente od indirettamente nella disponibilità di BE ON e Carmelo Quat-
trone.
Per contro i difensori degli imputati e dei terzi "
chiedevano la conferma di quanto disposto sul punto. 222
dal Tribunale.
La Corte di Appello ha rilevato anzitutto la correttezza dei principii di diritto enunciati dal Tribunale, ai quali ha ritenuto di aderire ma,
sul rilievo della differenza tra procedimento pena-
le e procedimento di prevenzione, rimetteva la de-
cisione sulla confisca al giudice del processo di prevenzione presso cui era pendente in appello il relativo procedimento.
Questa parte della pronuncia è stata inve-
stita dai ricorsi del ON, del GI, del P.G.
e dei terzi interessati. IL P.G. si duole di quella che sostanziava un'anomala dichiarazione di incompetenza, denuncian- do non solo il fatto che il procedimento di preven-
zione concerneva il ON ed il GI ma non an-
che il CO ed il D'AG, coinvolti nell'appello del P.M., bensì anche l'errore di attribuire al giu-
dice della prevenzione un provvedimento richiesto ai sensi dell'art. 416 bis C.P.
Per motivi analoghi e con richiesta di an-
nullamento anche senza rinvio, si dolgono di questa parte della decisione, oltre al ON ed al GI,
i seguenti terzi: le soc. GA s.a.s. e Timoteo s.r.l. denunciando 223
la violazione dell'art. 524 n° 3 C.P.P. in relazione allo art. 475 n° 3 C.P.P. con riferimento agli artt.
- C.P. ed all'art. 24 L. 416 bis;
- comma settimo
646/1982 -, sostenendo la raggiunta prova della le-
la pre-gittima provenienza dei beni del GI e giudizialità del giudicato penale rispetto al giu-
dizio di prevenzione. le SOC. IMmobiliare Fortunato s.r.l., Villa Can-
dida s.r.l., Imm.re Grondata s.r.l., Imm.re Falda
s.r.l. Soc. Grand Hotel dei Castelli s. r. 1 Romana
• , s.r.1 chiedendo una pronuncia del giudice di ap-
pello il quale confermi quella di primo grado, assun-
ta con pienezza di prove, tipica del processo penale ed a differenza di quello della prevenzione, con-
:
clamando la legittima provenienza dei beni in seque-
stro, positivamente accertata in primo grado.
Denunciano pertanto la violazione dell'art. 524 n° 1 e 3 C.P.P.in relazione agli artt. 416 bis
- com-
24 L. 646/82, 2 bis e 2 ter L. 575/
- C.P., ma 7° 1975 e la conseguente nullità di questa parte della sentenza impugnata, sostanziante un provvedimento abnorme, ai sensi degli artt. 475 n° 3 e 190 C.P.P.
Sottolineano che in sede di prevenzione il giudizio era stato sospeso fino all'esito, con 224
- sentenza passata in giudicato, del presente giudizio relativamente al delitto di cui all'art. 416 bis
C.P., ritenendola pregiudiziale rispetto alle pro-
nuncie di prevenzione%; e che giammai il giudice della prevenzione avrebbe potuto disporre in ordine ai sequestri revocati dal Tribunale ai sensi degli artt. 337 C.P. e 416 bis C.P. perchè si trattava di vero e proprio sequestro esclusivamente penale.
Oltre tutto la rimessione di ogni decisio- ne sui sequestri e sulla confisca al giudice della prevenzione contraddiceva a tutte le argomentazioni prima svolte dalla Corte di appello, confermative dell'esatta soluzione adottata dal Tribunale.
- i terzi RI GI, AR GI, ST
ET Sebastio, s.r.l. Bristol, Edilizia USa
s.r.
1. Finhotel s.p.a., Geim s.r. 1., Grand Hotel
Castelli s.r.l., Immobiliare Canneto s.r.l., Immo-
biliare Falda s.r.1., Immobiliare Fortunato s.r;1.,
Immobiliare Grondaia s.r.l., Immobiliare Polygala
⠀ s.r.l., Immobiliare Romana s.r.l., Immobiliare Scos-
salina s.r.l., Immobiliare Via Motta, Insula Sege-
sta s.r.l., Le Colonne s.r.l., Ozanam s.r.l., Pa-
gasa di A. GI e C. s.a.s., Plaza s.r. 1 Pro
. , Im. s.r. 1. MO s.r.L Torquemada s.r. 1 Vil-
la Candida s.r.l., Neive s.r.
1. Realprima s.r.l 225 Realseconda s.r.1., Realtifin s.p.a., a mezzo di
altro difensore, denunciando la inosservanza e/o la erronea applicazione degli artt. 416 bis C.P., 24 L. 13.9.1982 n° 646, 2 bis e 2 ter legge 31 mag-
gio 1965 n° °575 in relazione agli artt. 524 n' 1 e
3 C.P.P. nonchè la omessa pronuncia, la nullità
e l'abnor mità della sentenza impugnata (artt. 190
e 475 n° 3 C.P.P.) nella parte in cui era stato de-
voluto al giudice della prevenzione ogni decisione
su sequestro e confisca.
Da questi ultimi ricorrenti vengono svolte argomentazioni analoghe a quelle precedenti e volte a conseguire l'annullamento senza rinvio di questa parte della sentenza di appello onde consentire pie-
nezza di giudizio con doppia pronuncia sul merito ed una sulla legittimità.
*
Da quanto superiormente esposto a propo-
sito dei provvedimenti cautelari di natura patri-
moniale, si può subito evidenziare l'abnormità della decisione sul punto adottata dalla Corte di Appello. Invero, a parte la evidenziata (dal P.G.) differenza che sono parti nel procedimento di prevenzione e quelli, numerica ira i soggetti che sono stati qui imputati,
deve ricordarsi la reciproca autonomia del proce-
dimento penale e di quello di prevenzione, per i 226 soggetti, gli scopi, gli accertamenti, le prove che ne esaltano la differenza.
I compiti del giudice penale sono diversi da quelli del giudice della prevenzione il quale, a sua volta, non ha gli stessi poteri del primo.
Non può quindi il giudice penale rimettere al giu-
dice della prevenzione compiti che invece sono suoi proprii in quanto inerenti ad un procedimento penale nel quale sono esplicitamente considerata le misure di sicurezza patrimoniali cui sono finalizzate quelle cautelari.
Il che trova conferma pure dall'ultimo comma del-
l'art. 3 ter L. 31.5.1965 n° 575 introdotto con l'art. 15 L. 646/82, il quale esalta il paralleli-
smo dei due procedimenti, attribuendo prevalenza
(e non assorbimento) ai provvedimenti emessi dal giudice penale solo allorquando limita od esclude.
la disponibilità dei beni sequestrati anche dal giudice della previo venzione.
La Corte di appello con la impugnata sentenza, dopo avere fatto propri e condiviso i principii di dirit-
to enunciati dal Tribunale, non ha declinato la pro pria competenza nè dichiarato la incompetenza del pri-
mo giudice in ordine ai sequestri ed alle confi-
sche, bensì si è limitata a ravvisare l'opportuni-
tà che a ciò provvedege il giudice della prevenzio- ne, davanti al quale era pendente un separato pro- 227
cedimento, così sottraendosi ad un suo preciso ob-
bligo giuridico alla pronuncia giudiziale concernen-
te quella parte che riguardava le misure cautelari e quelle ablative.
Una siffatta rimessione ad altro giudice, non penale,
circa l'adozione di un provvedimento di natura esclu-
sivamente penale, e che non può essere intesa nem-
meno quale declaratoria di incompetenza, risulta così fuori dagli schemi del processo penale, da non essere nè prevista nè inquadrabile in alcuna cate-
goria tipica procedimentalé, sì da dovere essere ritenuta abnorme, e come tale deve essere annullata senza rinvio, nei confronti degli imputati e dei terzi non solo e non tanto perchè lo impediscono le assoluzioni dal reato di cui all'art. 416 bis C.
P., e l'accertata assenza di relazione dei beni stag-
giti con associazione mafiosa, O con qualsiasi reato per cui v'è condanna e l'inapplicabilità sia dell'art. 240 C.P. che dell'art. 416 bis 7° comma C.P., quanto perchè l'impossibilità di ricondurre questa parte del-
la pronuncia di appello negli schemi legali e l'assen- za di devoluzione sulle condizioni di legittimità
alle quali andavano subordinati i provvedimenti coer-
citivi di natura reale non consentono una diversa - 228 soluzione, in tal modo divenendo definitive le statuizioni sul punto adottate dal primo giudice.
Dal che discende, quale ulteriore conse-
guenza, che diviene inammissibile il ricorso propo-
sto dal P.G. nei confronti dei soggetti terzi, per-
sone fisiche e giuridiche, in cui danno sono stati
eseguiti sequestri nel presente procedimento, per-
chè nei loro confronti resta impedito l'esame di ogni questione di merito dalla reiezione delle cor-
relate richieste nei confronti dei principali e diretti interessati, ossia gli imputati.
* *
1
Ai sensi dell'art. 549 C.P.P. devono essere soli-
dalmente condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonchè ciascuno al versamento di una somma, fissata in lire 200.000,
in favore della Cassa delle ammende, sia l'ES
DO il cui ricorso è stato dichiarato inammis-
sibile, sia AG NE DO, AN IO,
BE AU, GR NI, TI
LI, LA TRe RI s.r. 1. e Testori Maria
TO i cui ricorsi sono stati respinti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Espo-
sito DO;
229
-
Rigetta i ricorsi di AG NE DO, Lan-
zani IO, BE AU, GR NI,
TI LI, LA TRe RI s.r.l., e Te-
stori RI TO.
Condanna i predetti ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del procedimento e, cia-
scuno, al versamento della somma di L. 200.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso del
Procuratore Generale nei confronti di GA s.a.s.
di GI e C., MO s.r.l., GI AR,
Realtifin s.p.a., Plaza s.r.l., Immobiliare Le Co-
lonne s.r.
1. Edilizia US s.r.l., Immobiliare
Polygala s.r. 1 Torquemade s.r. 1 GI RI,
•' •
Sebastio ST, Insula Segesta s.r.l., Iniziativa
Meta s.p.a., Finhotel s.p.a. Bristol s.r. 1 Immo-
• ''
1., Neivebiliare Scossalina s.r.l. Pro-Im. s. r.
• '
Immobiliare Via Motta s.r.l. Immobiliare s.r.1
,
Fortunato s.r.l Ge-IM s.r.L., Villa Candida s.r.
1., Immobiliare Romana s.r.l Immobiliare Falda s.
• '
r 1 Immobiliare Canneto s.r 1 Grand Hotel dei
Castelli s.r.l., Ozanam s.r.l., Immobiliare Grondaia
s.r.l., Realseconda s.r.l., REalprima s.r.l.-
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di AN NIcola, TA RM, Giliber- 230 ti AU, GR NI, LO GO, RI
MI, AS RI AB.
Annulla
- senza rinvio la sentenza im-
pugnata nei confronti di:
HE US e dichiara estinto il reato di tentata violenza privata a lui ascritto (capo 28) per amnistia
RR AN nel capo relativo alla imputazione di associazione per delinquere (capo
3) e nel punto concernente la formu.
la assolutoria dubitativa che sosti-
tuisce con la formula assolutoria perchè il fatto non sussiste.
LE ND nei capi concernenti i reati di cui ai numeri 47 e 48 della impu-
tazione, che dichiara estinti per amnistia ed elimina la rela-
tiva pena di mesi due di reclusio-
ne e di L. 100.000 di multa.
AN CO nei capi concernenti i reati di cui ai numeri 12A e 12B dell'imputazione e nel punto concernente la formula assolutoria dubitativa che sostitui-
Sce con la formula assolutoria "per-
chè il fatto non sussiste"; - 231 CO AN, D'AG ER, LO GO, Mon-
ti LU, GI NT BI nei capi concernen-
ti il reato di cui al n° 7 della imputazione e nei punti concernenti la formula assolutoria dubitativa,
che sostituisce con la formula assolutoria "perchè
il fatto non sussiste";
RI MI, ON UI, GI NT nei capi concernenti il reato di cui all'art. 416 bis
C.P. e nei punti relativi alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce con la formula "perchè
il fatto non sussiste"
AS RI AB nel capo concernente il reato di cui all'art. 416 C.P. e nel punto relativo alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce con la formula "perchè il fatto non sussiste" nonchè
'nei capi concernenti i reati di cui ai numeri 47
e 48 della imputazione, che dichiara estinti per amnistia ed elimina la relativa pena di mesi uno
di reclusione e di L.
1.250.000 di multa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel capo in cui si dispone la remissione degli atti al giudice della prevenzione per ogni questione relati-
ve alle statuizioni del giudice di primo grado in ordine al sequestro ed alla confisca.
Annulla la stessa sentenza nei confronti di : 232
CO AN e D'AG ER nei capi concernen-
ti il reato di cui all'art. 416 bis C.P.%3
CO, D'AG e ON nei capi concernenti i reati di favoreggiamento personale di cui ai numeri 26 e
27 della imputazione a ciascuno di essi ascritta.
LO GO nel capo concernente il reato di cui all'art. 416 C.P., con assorbimento dei motivi con-
cernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena.
IN accoglimento del ricorso del Procuratore Generale,
in esso assorbiti i ricorsi degli imputati, annulla
la stessa sentenza nei confronti del ON e del
GI nei capi concernenti le imputazioni di cui al n° 1, dichiarando assorbiti altresì i motivi di ricorso degli imputati concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la deter-
minazione della misura la pena.
Rinvia per nuovo giudizio nei confronti del CO, del D'AG, del ON, del LO,
del GI, sui capi e sui punti suindicati ad altra ezicne della Corte di Appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti del CO, del D'AG, del ON, del
GI nonchè i ricorsi del LE, del RI, - 233 ' della AS, del LO, del ON e del GI.
Roma, 21 marzo 1989
IL PRESIDENTE
(dott. Corrado Carnevale)
Clarener IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Giorgio Buogo)
Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE
77 8IU 1989# (do Oct)
IL CANCELE RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 CP, 50 comma IV D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633)
2 e 5 C.P.). IN Milano ed altrove sino al 28.9.1982.
44 e 45 commessi fino a tutto il 31.8.1981 che
9 e 16, per difetto di querela.
646 ha invece esteso l'applicabilità delle misure