Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/1989, n. 8864
CASS
Sentenza 21 marzo 1989

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Qualora il giudice di appello, investito specificamente di un punto della sentenza impugnata, si limiti a riportarsi alla motivazione spiegata dal giudice di primo grado, definita "corretta ed esauriente" finisce con respingere in tal modo le critiche mosse alla prima sentenza con il risultato di non corrispondere allo Obbligo su di lui incombente, in quanto giudice dell'impugnazione, di dare risposte ai rilievi mossi con l'appello. Infatti, seppure le motivazioni delle sentenze di merito nei due gradi si integrano fra loro quando e nei punti in cui sono conformi, tuttavia l'oggetto della impugnazione è costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia nell'ambito di ciò che viene dedotto dalla stessa impugnazione e non è appagante dell'Obbligo della motivazione in appello il rifarsi alle spiegazioni fornite in primo grado senza tener conto delle deduzioni ed argomentazioni svolte con l'impugnazione.*

La pronuncia sulla somma che viene assegnata provvisoriamente alla parte civile da imputare nella liquidazione definitiva ha carattere semplicemente delibativo, cautelare, discrezionale ed insindacabile, non acquista efficacia di giudicato in Sede civile, sicché affermatasi la responsabilità dell'imputato e rimessa la liquidazione definitiva del danno al giudice civile l'assegnazione di una provvisionale e la sua misura non sono soggette a ricorso, per Cassazione.*

Ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 56 capoverso cod. pen. è corretta la distinzione fra spontaneità e volontarietà della desistenza, posto che la norma richiede soltanto la seconda ma non anche la spontaneità e dato che a questa non sempre corrisponde la volontarietà. Tuttavia, perché possa essere ritenuta sussistente la causa di non punibilità in esame è necessario che la volontà di desistere si sia formata per motivi di una qualsiasi natura ed anche pratici, pur se si prescinde da quelli ideologici o dell'autentico pentimento, ma in maniera del tutto libera, non quando i motivi di desistenza prevalgono su quelli di persistenza nell'iter criminoso a cagione di fattori esterni che coartino la volontà del reo, la quale in tal modo è viziata nella sua formazione. Ne consegue che non può essere considerata volontaria la desistenza cagionata dalla paura che deriva dal prospettato intervento di terze e pericolose persone, di guisa che non sussiste la causa di non punibilità sopra invocata allorquando una estorsione non venga portata a compimento per essere stato prospettato, a favore del soggetto passivo, l'intervento di terza persona avente maggiore carica criminale.*

La provata partecipazione ad una associazione per delinquere in epoca anteriore al 28 settembre 1982 non è sufficiente a far presumere che il soggetto abbia proseguito nella sua condotta illecita, pur dopo tale data, idonea a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso, introdotto con legge 13 settembre 1982 n. 646. Tale eventuale prosecuzione va provata dall'accusa.*

In tema di violazione dell'art. 416 bis cod. pen. va tenuto presente, per quanto può valere in considerazione dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, che seppure questi ultimi possono essere probatoriamente utilizzati, insieme ad altri elementi, al fine di ravvisare la esistenza di un patto sociale criminoso permanente, tuttavia l'assenza di imputazioni per reati- fine fa venir meno dal punto di vista logico la possibilità di utilizzare i relativi fatti al fine dell'ascrivibilità del delitto associativo.*

La nullità del processo verbale del dibattimento per omessa sottoscrizione è comminata dall'art. 161 cod. proc. pen. qualora manchi detta sottoscrizione solo alla fine dell'ultimo foglio nel quale viene compilato il verbale, mentre l'omessa sottoscrizione alla fine di ciascun foglio intercalare non è sanzionata dall'art. 494 cod. proc. pen. a pena di nullità.*

Ai sensi dell'art. 475 n. 4 cod. proc. pen. l'omessa pronuncia in dispositivo dell'ordinanza di rinvio a giudizio circa una contestazione già formalmente redatta vizia il provvedimento e ne consente la impugnazione, poiché per quella parte omessa non vi è rinvio a giudizio. Tuttavia, nel caso in cui il P.m. ometta di impugnare, nulla osta a che l'Azione penale sia proseguita in Sede dibattimentale, trattandosi di rimedio utile a garantire che l'avvenuto Esercizio dell'Azione penale da parte del P.m. trovi il suo esaurimento nella pronuncia giudiziale.*

Nell'ipotesi di reato permanente, il cui stato di consumazione si sia protratto sotto il vigore di due leggi diverse di cui quella nuova preveda una sanzione più grave va applicata solo l'ultima e cioè quella sotto il cui imperio la consumazione del reato è cessata.*

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia per i reati tributari prevista dal d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, il delitto previsto nel quarto comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente l'emissione di fatture false, non implica alcuna evasione di tributo sicché non è da praticare alcun accertamento sull'entità della evasione ne' soddisfare alcun pagamento di tributo evaso onde dichiararne la Estinzione, se ricorrono le condizioni previste dal decreto di clemenza.*

La norma di cui all'art. 378 cod. pen. richiede come elemento soggettivo la volontà di una condotta a Forma libera che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità. Al riguardo, è quindi necessario soltanto accertare che l'agente abbia volontariamente posto in essere quella determinata condotta pur sapendo che essa si traduce comunque in un aiuto alla elusione delle investigazioni in corso da parte dell'autorità a carico di determinata persona od in un aiuto alla elusione delle ricerche in corso a carico di quest'ultima. ( V mass n 176393).*

In tema di procedimento in ordine al reato di associazione per delinquere, ivi compreso anche quello di tipo mafioso, qualora siano assenti le prove formali, il principio del libero convincimento consente di desumere la prova di un patto sociale criminoso attraverso ogni fattore il quale possa essere considerato sintomatico del pactum sceleris; ma le semplici frequentazioni per parentela, affetti, comune estrazione ambientale o sociale, amicizia, per rapporti di affari non possono di per sè essere utilizzate come prove dell'organizzazione criminale ne' dell'appartenenza ad essa, bensì, in aggiunta ad altri elementi riconducibili al contenuto del patto sociale, si configurano quali motivi di sospetto, allorquando la personalità dei soggetti fornisca concrete ragioni sulla illiceità dell'attività svolta in comune, con l'ulteriore distinzione tra accordo limitato alla esecuzione di determinati - anche se plurimi - reati ed accordo esteso alla commissione di una serie indeterminata di azioni criminose. Questi motivi di sospetto, che in se stessi giustificano, spiegano ed indirizzano le indagini, se non risultano suffragati da riscontri probatori od apporti indiziarii promananti da dati certi, non possono essere valorizzati quali prove, nemmeno indirette, ne' puramente logiche.*

La diversità della data di commissione del fatto-reato, ritenuto in sentenza, rispetto alla data indicata nella contestazione può indurre alla violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. per immutazione del fatto solo quando comporti un cambiamento sostanziale dell'accusa, non anche quando il fatto oggetto della contestazione sia identico a quello ritenuto in sentenza con la sola variante della data di commissione, la quale sia in concreto ininfluente sulla identificazione della condotta criminosa nei suoi termini essenziali. ( V mass n 176375).*

L'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 cod. pen. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di Determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l'associazione per delinquere. Pertanto, una condotta che concretamente favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli Atti, anche se di per se stessi leciti, pure i fini presi di mira dall'associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa.*

In riferimento all'art. 161 cod. proc. pen. per sottoscrizione deve intendersi il segno grafico, comunque vergato, apposto dal cancelliere o segretario al termine del verbale da lui redatto, identificativo della persona che ha provveduto alla sua redazione, onde assicurare che provenga da chi è in possesso dei requisiti di legge per la formazione di quell'atto pubblico fidefaciente. Ne consegue che qualora il segretario di udienza abbia apposto in calce all'ultimo foglio come firma solo l'indicazione del prenome e non anche del cognome il verbale non è nullo perché la sottoscrizione identificativa del soggetto qualificato ad apporla risulta figurare nella intestazione del predetto verbale e cioè l'adempimento dell'Obbligo imposto dall'art. 161 cod. pen. sopra indicato risulta soddisfatto.*

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/1989, n. 8864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8864
Data del deposito : 21 marzo 1989

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