Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro s.p.a. O.Z. (incorporante la s.p.a. O.Z. RA, mediante atto di fusione a rogito del notaro nei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa Alessandro Todescan, in data 28 novembre 1997, n. rep. 129.898), con sede in Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante Claudio Bernoni, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Claudio Toniolo del foro di Vicenza;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1458 dep. 21 ottobre 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza n. 1037 del 4 aprile 1996, il Tribunale di Venezia condannava la convenuta Amministrazione delle finanze a rimborsare all'attrice s.p.a. O.Z. RA (che aveva notificato l'atto di citazione il 29 aprile 1995) la somma di L. 53 milioni, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, dalla s.p.a. indebitamente corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per l'anno 1985 e per gli anni dal 1989 al 1992. 2.- con sentenza n. 1458, depositata in data 21 ottobre 1999, la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Ministero delle finanze e su quello incidentale proposto dalla società contro la suddetta sentenza del Tribunale, accoglieva parzialmente le impugnazioni, ritenendo: a) che la società fosse decaduta, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, dalla richiesta di rimborso per il 1985,
con conseguente riduzione della somma da restituire a L. 48 milioni;
b) che, nella specie, era astrattamente applicabile il regime degli interessi di cui alla l. n. 29 del 1961 e successive modificazioni (e non quello, meno favorevole - e perciò in contrasto con la normativa comunitaria -, di cui al sopravvenuto art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998), ma in concreto, data la tardività della richiesta formulata dall'Amministrazione finanziaria solo in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano corrispondersi interessi nella misura legale con decorrenza dalla costituzione in mora (dal 27 luglio 1991, su L. 36 milioni, per gli anni dal 1989 al 1991; dal 29 aprile 1995, su L. 12 milioni, per il 1992); c) che occorresse regolare ex novo le spese di lite dei due gradi, compensandole integralmente.
3.- Avverso tale sentenza, non notificata, propone ricorso per NE (notificato ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., con plico spedito il 13 luglio 2000 e ricevuto il 17 successivo, come documentato dalla controricorrente, e depositato il 31 luglio 2000), con un unico motivo, il Ministero delle finanze.
Il ricorrente invoca, quale motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. n. 448 del 1998. 4.- Resiste con controricorso, notificato il 21 settembre 2000, la s.p.a. O.Z. (incorporante la s.p.a. O.Z. RA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Ministero ricorrente invoca, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione alla misura degli interessi, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite, in quanto: a) nel caso di azione di rimborso di tributi indebitamente pagati, non trova applicazione l'art. 2033 cod. civ., bensì la speciale disciplina relativa agli interessi sui tributi indiretti (Cass. n. 8651 del 1998; principio, questo, non in contrasto con il diritto comunitario, come riconosciuto dalla Corte di giustizia CE nella sentenza 2 dicembre 1997 in causa C-188/95, Fantask); b) tale speciale disciplina doveva individuarsi in quella di cui all'art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998, in vigore dal 1 gennaio 1999, che prevede,
al riguardo, interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (2,50%, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell'11 dicembre 1998, n. 289). La controricorrente oppone l'inammissibilità del ricorso, in quanto la misura degli interessi, fissata in quella legale dal giudice di primo grado, non era stata impugnata davanti alla Corte d'appello, la quale, nel riconoscere la tardività della richiesta di applicazione della l. n. 29 del 1961, formulata dall'appellante principale solo in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 27 ottobre 1997), aveva con ciò riconosciuto la formazione del giudicato sul punto (profilo non oggetto del ricorso per NE): lo stesso giudicato impediva l'applicazione della misura degli interessi prevista dall'art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998. In subordine la società rileva l'inapplicabilità dell'invocata norma sopravvenuta, perché in contrasto con il principio di equivalenza richiesto dal diritto comunitario rispetto al tasso d'interesse previsto dalla legge nazionale per analoghi rimborsi in materia tributaria. In ulteriore subordine, viene richiesto di rimettere tale questione alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 177 del Trattato U.E.. 2.- In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1.- Il giudice di appello ha rilevato, con riguardo alla misura degli interessi previsti specificamente per il rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, che l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano, per contrasto con il diritto comunitario, data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. la sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento (in peius) tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale. In proposito può qui soggiungersi, con riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, che la sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Esclusa l'applicabilità di tale norma, la Corte territoriale, dopo aver osservato che la normativa speciale rispettosa del menzionato principio di equivalenza è quella di cui alla l. n. 29 del 1961, nega l'efficacia anche di tale ultima disposizione nella fattispecie, data la ritenuta formazione di un giudicato interno sulla misura degli interessi, stabilita dal primo giudice e non tempestivamente impugnata dall'Amministrazione delle finanze.
2.2.- I rilievi della Corte d'appello sono, nella sostanza, fondati e l'inesistenza di una controversia sulla misura degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare vale anche in relazione alla l. n. 448 del 1998. L'Amministrazione delle finanze, infatti, non aveva impugnato la misura (legale) degli interessi stabilita dal tribunale, ma aveva richiesto l'applicazione della l. n. 29 del 1961 solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 ottobre 1997, e, quindi, secondo la non censurata valutazione del giudice di appello, intempestivamente. Nè la questione era stata sollevata con l'appello incidentale della società. Di qui la definitività della decisione sulla misura legale degli interessi.
La formazione del giudicato impedisce, come è noto, l'applicazione dello ius superveniens, anche se questa sia stata richiesta con apposita censura in sede di legittimità, non potendo i motivi del ricorso per NE avere per oggetto questioni che, nelle precedenti fasi, abbiano ricevuto una soluzione definitiva e, come tale, non più sindacabile (v., tra le molte pronunce, Cass., n. 10483 del 2001, nonché, più in generale, Cass., n. 12430 del 2001). Il principio della rilevabilità, anche d'ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso trova, cioè, ostacolo nel giudicato interno formatosi sulle questioni in ordine alle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta (nella specie, sulla misura degli interessi). Ne consegue l'inapplicabilità, per formazione del menzionato giudicato interno, non solo della l. n. 29 del 1961, ma anche dell'art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998 (entrato in vigore il 1 gennaio 1999, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima dell'udienza collegiale del 30 settembre 1999, in appello), indipendentemente dalla (peraltro esattamente rilevata) inapplicabilità di tale ultimo articolo di legge, per contrasto con la normativa comunitaria. 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di NE, il 10 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004