Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2017, n. 18927
CASS
Sentenza 24 febbraio 2017

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Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2017, n. 18927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18927
Data del deposito : 24 febbraio 2017

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