Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3057
CASS
Sentenza 14 novembre 2007

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In tema di reati tributari, il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori.

In tema di reati tributari, perchè sia configurabile il delitto di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è richiesta l'impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che detta impossibilità, in quanto incide direttamente sull'interesse protetto, è elemento essenziale del reato e non ne rappresenta una condizione di punibilità).

In tema di reati tributari, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3057
Data del deposito : 14 novembre 2007

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