Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 3
In tema di reati tributari, il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori.
In tema di reati tributari, perchè sia configurabile il delitto di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è richiesta l'impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che detta impossibilità, in quanto incide direttamente sull'interesse protetto, è elemento essenziale del reato e non ne rappresenta una condizione di punibilità).
In tema di reati tributari, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta.
Commentari • 10
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- 3. La mancanza delle fatture di acquisto registrate può configurare il reato di occultamento di scritture contabili.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Se l'acquirente non è in grado di esibire le fatture di acquisto, la prova del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili può essere costituita anche dalle fatture rinvenute presso l'emittente. Decisione: Sentenza n. 19106/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. I rappresentanti legali di due società non avevano conservato o esibito le fatture passive registrate a fronte di acquisti di beni. Per l'accusa le due società (che erano risultate inattive e prive di documentazione) erano state costituite per il solo fine di commercializzare prodotti a condizioni più competitive evadendo le imposte. Per la difesa il reato di occultamento o distruzione previsto dall'art. 10 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2738
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE MA - Consigliere - N. 9386/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 12.1.2006 dalla corte d'appello di Genova;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 12.1.2006 la corte d'appello di Genova, riformando quella assolutoria resa il 4.2.2004 dal tribunale monocratico di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, appellata dal procuratore della Repubblica di Sanremo e dal procuratore generale di Genova: - ha dichiarato MA RI colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché - quale titolare dell'omonima ditta edile - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva occultato tre fatture per complessive L. 11.500.000, emesse per prestazioni effettuate a favore della s.p.a. Marina degli Aregai negli anni 1997 e 1998, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari (reato commesso in Campobasso sino al 12.6.2001);
- e per l'effetto ha condannato lo stesso RI alla pena di quattro mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale.
Il tribunale aveva accertato che l'imputato aveva occultato le tre fatture contestate, ma aveva anche ritenuto che questa condotta non aveva impedito agli organi finanziari di ricostruire l'effettivo reddito prodotto dal RI, sia per l'esiguo numero dei documenti occultati, sia per il riscontro offerto dalla documentazione contabile conservata presso la società Marina degli Aregai. La corte territoriale, confutando le argomentazioni adottate dal primo giudice per giustificare il giudizio assolutorio, ha osservato in sintesi che:
a) la impossibilità di ricostruire il reddito complessivo del contribuente, che è elemento essenziale del reato contestato, va intesa in senso relativo, in rapporto alle dimensioni della impresa e al totale complessivo del suo fatturato e del reddito prodotto e accertato;
b) nel caso di specie l'occultamento dei redditi era percentualmente molto elevato, giacché, di fronte a un reddito dichiarato di L. 13.483.000, quello non documentato ammontava a L. 11.500.000. 2 - L'imputato ha proposto personalmente ricorso, formulando in sostanza due motivi a sostegno.
2.1 - Chiede in via preliminare che questa corte di cassazione, in virtù delle norme sopravvenute di cui alla L. 20 febbraio 2006, n.46, artt. 1 e 10, che hanno escluso il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione, dichiari l'inammissibilità degli appelli proposti dal procuratore della Repubblica e dal procuratore distrettuale.
2.2 - Deduce nel merito erronea applicazione della L. n. 74 del 2000, art. 10. In sostanza sostiene che: a) egli non aveva occultato le tre fatture, ma piuttosto ne aveva omesso la registrazione nei libri contabili, sicché poteva configurarsi solo il reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 1, ormai abrogato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25; b)
difettava il requisito dell'impossibilità di ricostruzione del reddito, giacché l'accertamento del reddito percepito era stato agevolmente raggiunto dall'ufficio tributario sulla base delle tre fatture rinvenute presso la società che aveva ricevuto le relative prestazioni.
3 - Il primo motivo (cl. 2.1) non può essere accolto.
Infatti, al momento in cui gli uffici del pubblico ministero hanno proposto appello contro la sentenza assolutoria e al momento in cui la corte territoriale ha pronunciato in merito emettendo la sentenza impugnata (12.1.2006), non era ancora entrata in vigore la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che appunto esclude il potere di appello del pubblico ministero contro le pronunce di proscioglimento (art. 1). D'altra parte, al momento della presente decisione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 24.1,2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia il predetto art. 1, proprio nella parte in cui esclude il potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, sia la norma transitoria di cui alla medesima L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge sia dichiarato inammissibile.
Sotto ogni profilo, quindi, gli atti di appello proposti dagli uffici del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado erano e sono del tutto ammissibili.
4 - Anche il secondo motivo (n. 2.2) è privo di fondamento giuridico.
In primo luogo, entrambi i giudici di merito hanno accertato in linea di fatto che le tre fatture contestate non soltanto non erano state registrate nei libri contabili obbligatori, ma neanche erano state rinvenute nella documentazione della ditta RI e neppure erano state esibite dal titolare. È risultato così integrato il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, oltre che la contravvenzione di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 1, ormai abrogato.
In secondo luogo, sussiste sicuramente nel caso di specie l'impossibilità di ricostruire l'ammontate dei redditi o il volume degli affari.
A tale proposito occorre premettere che la norma incriminatrice, sanzionando penalmente l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture e i documenti obbligatoti, intende chiaramente tutelare l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. Così individuato l'oggetto giuridico del reato, ne discendono alcuni corollari.
Anzitutto l'impossibilità di ricostruire l'ammontare dei redditi o il volume degli affari, in quanto incide direttamente sull'interesso protetto, va propriamente considerata come elemento essenziale del reato, che, in quanto tale, è coperto dalla colpevolezza, e non come semplice condizione di punibilità.
Inoltre, la detta impossibilità va rapportata alla sfera del contribuente infedele e alle scritture o ai documenti obbligatori che questi ha sottratto all'accertamento.
Ciò si desume dallo stesso tenore letterale della norma, che incriminando l'occultamento o la distruzione anche parziali della documentazione contabile richiede per conseguenza come elemento ulteriore l'impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta. In altri termini, non è evidentemente richiesta come essenziale l'impossibilità di ricostruire tutta la gestione economica del contribuente per l'anno d'imposta interessato. Il giudice dovrà quindi accertare, in base a una valutazione comparativa della documentazione esistente e di quella mancante, se la condotta fraudolenta del contribuente era idonea a mettere in pericolo la funzione probatoria dei cespiti imponibili che la legge assegna alla documentazione e alla scritturazione obbligatorie. Mancando questa concreta idoneità, il reato non è integrato in considerazione della irrilevante offensività della condotta. Inoltre, proprio perché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, non è rilevante che la ricostruzione delle operazioni non documentate sia possibile aliunde, attraverso i riscontri ed, incrociati presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni. In altri termini, il reato è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertate in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato. In tal caso - come s'è detto - manca la necessaria offensività della condotta.
Nel caso di specie, quindi, non rileva che la ricostruzione dei cespiti relativi alle tre fatture occultate dall'imputato sia stata possibile grazie alle fatture passive conservate presso i destinatari.
5 - Va infine disattesa la richiesta del pubblico ministero in sede di dichiarare la prescrizione del reato.
Si tratta infatti di un reato permanente, almeno nella ipotesi dell'occultamento, la cui condotta perdura sino a quando non interviene la constatazione della violazione, Nel caso di specie, benché le fatture si riferissero a prestazioni effettuate nel 1997 e nel 1998, la permanenza della condotta criminosa si è protratta sino al momento dell'accertamento da parte degli organi finanziari, avvenuta il 12.6.2001.
Trattandosi di delitto punito con la reclusione sino a cinque anni, il periodo prescrizionale massimo è di quindici anni, computato l'aumento per gli atti interruttivi (ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. nel testo originario, che sembra applicabile nella fattispecie,
gacché al momento della entrata in vigore della novella legislativa 251/2005, il processo era già pendente in appello). Ma anche applicando il testo novellato degli artt. 157, 160 e 161 c.p. la durata prescrizionale massima (che è di sette anni e sei mesi) non è ancora scaduta.
Nella ipotesi più favorevole, quindi, la prescrizione maturerà soltanto il 12.12.2008.
6 - In conclusione, il ricorso va respinto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008