Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 72797 E 6 8 N 9 O 1 I 5 / Z 4 . / A A N 0 4 8 6 9 /0 2 6 I R 2 - R T REPUBBLICA ITALIAN . S B R A I . . P T G L . L E D U R A B L I E B A D R A D I A CON E SUPREMA DI CASSAZIONE T T S E N Oggetto 1 I E T 3 S R 1 N I SEZIONE TRIBUTARIA E E . Tributaria A T S N E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Mario CICALA - Presidente - R.G.N. 23294/00 Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 11031 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 25/01 /02 Dott. Stefano BENINI Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI SQ;
- intimato avverso la sentenza n. 251/99 della Commissione iltributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata 2002 30/09/99; 317 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata in data 30 settembre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata al si- gnor UA AT. Con la predetta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- ve alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio per la sua mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: - nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P.R. n. 597 del 1973 e del d. 1. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
- il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- si manifestamente infondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, la norma agevolativa è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contri- buti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte Il co rel. est. dr. Aldo Ceccherini non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della l. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge;
non sono addotti argomenti nuovi che imponga- una rinnovata considerazione della questione;
no - il ricorso è pertanto manifestamente infonda- to%; in difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2002. Il Cons. est. Il Presidente. E вы см N O I Z (Aldo Ceccherini), (Maris Cicala) A S IL CANCELLIERE Arnaldo Casano 5 APR. 2002 ELLERIA Mobl DEPOSITATON IL CANCELLIERE C1 (-> Oggi Amaldo Casano E N O I Z 8 A 8 F 9 R 1 T / N S 4 I / G 6 2 B E . R A R L . T L P A . U A D D . B I B L E E A R T D A T T N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E S T . I N A A M Il ccons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini