Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2015, n. 25363
CASS
Sentenza 15 maggio 2015

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Integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza che aveva ravvisato la configurabilità del reato in questione, escludendo che le immagini captate con l'uso di un teleobiettivo e di un particolare programma al computer per ingrandire i fotogrammi senza modificarne la risoluzione, potessero considerarsi visibili dall'esterno del domicilio).

In presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico e va accertata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto conto delle circostanze ritenute e dell'eventuale bilanciamento tra esse. (Fattispecie in cui, in considerazione delle diversità dei beni tutelati, è stato escluso l'assorbimento del reato di ricettazione nel reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis, secondo comma, cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2015, n. 25363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25363
Data del deposito : 15 maggio 2015

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