Sentenza 15 maggio 2015
Massime • 2
Integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza che aveva ravvisato la configurabilità del reato in questione, escludendo che le immagini captate con l'uso di un teleobiettivo e di un particolare programma al computer per ingrandire i fotogrammi senza modificarne la risoluzione, potessero considerarsi visibili dall'esterno del domicilio).
In presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico e va accertata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto conto delle circostanze ritenute e dell'eventuale bilanciamento tra esse. (Fattispecie in cui, in considerazione delle diversità dei beni tutelati, è stato escluso l'assorbimento del reato di ricettazione nel reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis, secondo comma, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2015, n. 25363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25363 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 15/05/2015
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 1061
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8103/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
EL PE, n. a Darfo Boario Terme (BS) il 10.01.1953, rappresentato e assistito dall'avv. Malavenda Caterina, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, quinta sezione penale, n. 3214/2013, in data 29.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria presentata in data 07.05.2015 nell'interesse di EL PE;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore della parte civile ON IL, avv. Ghedini Nicolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita altresì la discussione del difensore del ricorrente avv. Malavenda Caterina che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio, della sentenza impugnata per difetto di motivazione su elementi essenziali. RITENUTO IN FATTO
1. EL PE, direttore responsabile del settimanale "Oggi", veniva tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati:
-capo A): art. 648 cod. pen. perché, al fine di procurarsi un profitto e con la consapevolezza della provenienza delittuosa, acquistava o comunque riceveva dal fotografo ZA NT ovvero da altra persona rimasta sconosciuta, quindici fotografie raffiguranti l'on. ON IL in compagnia di alcune ospiti, fotografie di provenienza illecita in quanto riproducenti immagini attinenti alla vita privata indebitamente captate, poiché svolgentesi nell'appartenenza di un luogo di privata dimora, ossia nel parco di Villa Certosa in Sardegna, locata ad uso abitativo;
-capo B): art. 615 bis c.p., comma 2, perché mediante pubblicazione sul settimanale medesimo (n. 17 del 17.04.2007) in copertina ed alle pagine 32-42, diffondeva quindici fotografie raffiguranti l'on. ON IL in compagnia di alcune ospiti, fotografie indebitamente captate in quanto riproducenti immagini attinenti alla vita privata, poiché svolgentesi nell'appartenenza di un luogo di privata dimora, ossia nel parco di Villa Certosa in Sardegna, locata ad uso abitativo.
1.1. Con sentenza in data 01.03.2013, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità dell'imputato e, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e la condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato nella complessiva misura di Euro 10.000,00. 1.3. Con atto in data 12.04.2013, la difesa dell'imputato proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza sotto plurimi profili, e segnatamente:
-prospettando le ragioni per cui l'appellante avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. o per insussistenza del fatto in sè, o per insussistenza del reato di cui al primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. contestato a ZA NT o perché il fotografo non è punibile ex art. 21 Cost. e artt. 51 o 59 cod. pen.;
- prospettando le ragioni per cui l'appellante avrebbe dovuto essere assolto anche per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. o, in subordine, per cui tale reato avrebbe dovuto essere escluso, in ragione del principio di specialità o derubricato in quello di incauto acquisto e l'azione penale dichiarata improcedibile per difetto di querela;
- prospettando le ragioni per le quali all'imputato avrebbe dovuto essere applicata la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca (scriminante che, ove per le stesse ragioni fosse stata riconosciuta al fotografo, avrebbe comunque legittimato la sua assoluzione);
- in tema di quantificazione e mancata conversione della pena irrogata nonché in tema di liquidazione e quantificazione del danno.
2. Con sentenza in data 29.10.2014, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL PE in relazione al capo B) per essere lo stesso estinto per prescrizione;
rideterminava la pena in relazione al capo A), in mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, sostituendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, in ragione di Euro 2.280,00 di multa, così determinando la pena finale complessiva in Euro 2.480,00 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale e conferma nel resto della pronuncia di prime cure.
3. Avverso la sentenza di appello, EL PE, tramite difensore, propone ricorso per cassazione lamentando:
-violazione di legge, e segnatamente dell'art. 615 bis c.p., comma 1, art. 51 e/o 59 cod. pen., poiché il giudice a quo avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato ipotizzato a carico del fotografo che ha realizzato le foto de quibus per difetto ovvero per insufficienza di prove in ordine all'elemento materiale e/o soggettivo del reato o, quantomeno, dichiarare quest'ultimo non punibile per aver esercitato il diritto di cronaca ex art. 21 Cost. e art. 51 e/o 59 cod. pen., per l'effetto escludendo il reato di ricettazione in capo al ricorrente;
mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità del fotografo (primo motivo);
-violazione di legge e segnatamente dell'art. 648 cod. pen. e/o del principio di specialità nella parte in cui il giudice a quo non ha escluso la sussistenza del reato di ricettazione ex art. 530 c.p.p., comma 1 o 2, per difetto degli elementi costitutivi e/o applicando il principio di specialità e, per l'effetto, escludendo la configurabilità di tale reato, stante la ipotetica configurabilità di quello (art. 615 bis c.p., comma 2) di diffusione di immagini realizzate con le modalità di cui all'art. 615 bis c.p., comma 1, pure contestato che avrebbe dovuto essere ritenuto il solo ipotizzabile in forza del principio di specialità e che è stato dichiarato prescritto;
si eccepisce il totale difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, in particolare nulla argomentando l'impugnata sentenza in ordine alla pretesa sussistenza del dolo specifico consistente nel fine di profitto ed alla dedotta configurabilità, nonché in ordine alla mancata derubricazione ed in ordine all'applicazione del principio di specialità (secondo motivo);
-violazione di legge e, in particolare, degli artt. 51 o 59 cod. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen., nella parte in cui il giudice a quo non ha assolto l'imputato ex art. 530 c.p.p., commi 1, 2 o 3 perché il fatto non costituisce reato, essendo la sua condotta scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 21 Cost. e art. 51 e/o 59 cod. pen.; si eccepisce il totale difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante de qua in ordine al reato di ricettazione (terzo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, censura il ricorrente l'approccio minimalista con il quale i giudici di merito avevano trattato le informazioni ricavabili dalle immagini realizzate che, lungi dall'integrare un "comportamento scherzoso ed affettuoso" che forse non avrebbe neppure giustificato un servizio di copertina, finivano per contraddire la coerenza personale e politica dell'uomo pubblico e dei valori dal medesimo da sempre manifestati.
Si osservava in particolare come il "sacrificio" della riservatezza dell'interessato doveva necessariamente essere messo a confronto con il rilievo delle immagini e con quanto esse documentavano, di tal che le informazioni raccolte giustificavano la condotta del fotografo che nell'eventuale processo a suo carico ben avrebbe potuto ottenere il riconoscimento dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo putativo;
ne' si poteva fondatamente ritenere che il fotografo avesse colto un momento privato, dal momento che doveva escludersi che il padrone di casa, per la obiettiva situazione in cui si era venuto a trovare e per il luogo in cui le foto erano state realizzate, contasse sul riserbo, in relazione alle condotte assunte in quella occasione, ostentate più che celate al mondo esterno. Nè per la captazione delle immagini era stato usato un mezzo invasivo, avendo il fotografo ZA utilizzato un programma che serviva solo ad ingrandire parti di foto senza sgranarne i contorni a ragione della distanza, piuttosto modesta, tra la macchina fotografica ed i soggetti ripresi.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, per quanto riguarda il reato di ricettazione, ricava la sussistenza dell'elemento materiale dall'accertamento incidentale del reato di cui all'art. 615 bis c.p., comma 1 in capo allo ZA, che non è mai stato accertato in sede giudiziaria e che avrebbe dovuto essere escluso per quanto sopra esposto, avendo altresì omesso di considerare quanto dedotto dal ricorrente in ordine all'impossibilità di ricettare immagini, il che esclude che il ed contenente le foto potesse formare oggetto di ricettazione, essendo al più utile ad integrare la meno grave condotta di cui all'art. 615 bis c.p., comma 2: in altre parole, il direttore aveva ricevuto e veicolato notizie, sotto forma di immagini che, come tali, non avrebbero potuto essere ricettate, ma al più solo formare oggetto della tutela penale predisposta dal citato art. 615 bis c.p., comma 2. Anche la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, e segnatamente sulla sussistenza del dolo generico inerente la consapevolezza di ricevere il corpo di un reato, appare non esaustiva, ne' lo è quella con la quale è stata negata l'applicazione del principio di specialità. Invero, in una singolare commistione fra il dolo eventuale, identificato con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e il dolo specifico, che si identifica con il fine di lucro che l'agente si propone di perseguire - trattandosi all'evidenza di due presupposti diversi, la cui contemporanea sussistenza deve essere accertata - il Tribunale, a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, aveva affermato la sufficienza del dolo eventuale, utilizzando una sentenza delle Sezioni unite penali, secondo la quale il delitto è compatibile con un atteggiamento psicologico di un gradino superiore al mero sospetto, in ordine alla provenienza della cosa da un delitto, che consisterebbe nella rappresentazione di una concreta possibilità in tal senso. In realtà, nel lineare percorso argomentativo del ricorrente vi è tutto, meno che una implicita ammissione di aver pubblicato immagini, con la consapevolezza che derivassero da una condotta penalmente rilevante: militano, in tal senso, la valutata irrilevanza penale della condotta del fotografo, l'esercizio di un diritto di cronaca e l'iter manuale di captazione delle immagini, mediante il quale i particolari delle foto erano stati tratti dalle foto originarie e definiti. Censurabile anche la motivazione in ordine all'inapplicabilità del principio di specialità, essendo evidente che il ricorrente, se mai si sia rappresentato di commettere un reato, è all'art. 615 bis c.p., comma 2 che aveva pensato, rimanendo evidentemente fuori da tale ipotesi la ricezione di immagini per fini diversi da quelli della successiva pubblicazione.
In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto sia per il difetto o l'insufficienza di prove, in ordine all'elemento materiale del reato, stante l'impossibilità di annoverare il "provento" di quel reato fra le cose che possono formare oggetto di ricettazione;
sia, soprattutto, per il difetto o l'insufficienza di prove, in ordine all'elemento soggettivo del reato, inteso sia come consapevolezza della provenienza illecita delle immagini, sia come volontà di trarre profitto dalla loro ricezione, propedeutica alla loro pubblicazione, come scopo primario della condotta;
inoltre, sulla scorta delle rassicurazioni chieste ed ottenute dal EL e delle cautele adottate prima di decidere l'acquisto e la diffusione di quelle immagini, il reato avrebbe dovuto essere derubricato in incauto acquisto e l'azione penale non avrebbe dovuto essere promossa, per difetto di querela.
3.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come il ricorrente abbia inteso, senza dubbio, esercitare il diritto di informare, appagando per converso quello dei suoi lettori ad essere informati, su fatti veri, siccome puntualmente documentati, di manifesto interesse pubblico e senza ricorrere ad espressioni gratuitamente offensive, diritto che ha potuto esercitare compiutamente solo acquisendo quelle foto e pubblicandole. Se dovesse ritenersi che la prima condotta è autonoma e dotata di rilevanza penale propria, si dovrà ugualmente ritenerla non punibile, avendo il ricorrente agito nell'esercizio di un diritto, costituzionalmente garantito. Come nel caso della legittima difesa, il bene vita di chi reagisce difendendosi, prevale sul bene vita dell'aggressore, purché siano rispettati i limiti, posti dall'art. 52 cod. pen., pur trattandosi di beni di rango costituzionale, così la tutela del bene "patrimonio" - necessariamente circoscritto ad un interesse schiettamente patrimoniale - soccombe di fronte all'esercizio del diritto di cronaca, purché nel rispetto dei limiti individuati dalla giurisprudenza: principio che è stato costantemente ribadito, anche in arresti giurisprudenziali recenti, per il c.d. "giornalismo d'inchiesta", in relazione alla cui modalità di fare informazione si è affermato che non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nei limiti che si andranno ad esporre, fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Nella premessa relativa alla trattazione del primo motivo di doglianza, va evidenziato come il ricorrente contesti l'approccio "interpretativo" delle immagini "incriminate" da parte dei giudici di merito che, in chiave minimalista, aveva ritenuto troppo alto il "sacrificio" del bene della riservatezza in vista del riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. Invero, per il ricorrente, la ragione per la quale lo stesso aveva ritenuto che quelle fotografie fossero da pubblicare, risiedeva proprio nel comportamento che il loro protagonista aveva assunto in quella occasione, a poche settimane dalle scuse pubbliche presentate alla moglie che, sempre pubblicamente, lo aveva rimproverato per l'eccessiva leggerezza con la quale si era rivolto, in quel caso solo verbalmente, a due avvenenti e giovani donne.
2.1. Il profilo da tenere presente per valutare la fondatezza delle varie censure era - per il ricorrente - la natura di quel comportamento tenuto sotto gli occhi delle guardie del corpo, inservienti e giardinieri, a dimostrazione da un lato dell'assoluta abitualità dei gesti e, dall'altro, della totale assenza di riserbo nell'assumerli: da qui, la ritenuta esclusione di "scene attinenti la vita privata" per assenza di riservatezza (tutto avveniva "alla luce del sole, con un mare di gente intorno": teste Bonaiuti), come da scelta proveniente dallo stesso "padrone di casa".
2.2. Replica la sentenza di secondo grado che il luogo di captazione delle immagini (Villa Certosa), residenza privata nella disponibilità esclusiva della persona offesa, rientra appieno nel concetto di privata dimora tutelato dall'art. 14 Cost., dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 614 c.p.. In generale, tale qualifica non era sminuita dal fatto che tale dimora fosse visitata da una molteplicità di ospiti e di soggetti anche in parte sconosciuti allo stesso proprietario, dal momento che "l'intera tenuta, ivi compreso il parco e le altre strutture ivi esistenti, non erano liberamente accessibili al pubblico, ma solo ed esclusivamente previo consenso del padrone di casa"; su queste premesse, la conclusione del giudice di merito era nel senso che, le scene ritratte, dovessero considerarsi certamente come attinenti alla vita privata, atteso che "la privatezza deriva proprio dal sicuro rapporto esclusivo tra il titolare e il luogo ove la scena è stata ripresa" e che "il concetto di vita privata si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato e inaccessibile a terzi estranei".
2.3. Appare evidente come lo stesso dato (tipologia e modalità dei gesti osservati e ripresi) viene utilizzato dalla sentenza (e dalla persona offesa) per "esaltarne" il dato della privatezza comunque inaccessibile agli estranei da un lato e, per evidenziarne l'assenza totale di riservatezza essendo stata evidente una volontà ostentatrice, dall'altro. Ritiene il Collegio che non sia questo il "metro" su cui misurare la sussistenza o meno del reato, potendo la distinzione in parola avere rilevanza solo se il luogo in discussione, a prescindere dal livello o meno di riservatezza tutelabile, non costituisca un domicilio;
peraltro, se è vero che, sulla nozione di domicilio a norma dell'art. 14 Cost., così come su quello di privata dimora a norma dell'art. 614 cod. pen. (richiamato dall'art. 615 bis cod. pen., sulle interferenze illecite nella vita privata e dall'art. 266 c.p.p., comma 2 sulle intercettazioni ambientali), non vi sono ne' in giurisprudenza ne' in dottrina indicazioni univoche, appare altresì possibile dubitare che vi sia coincidenza tra l'ambito della garanzia costituzionale e quello della tutela penale. Invero, ad alcuni orientamenti che pongono l'accento prevalentemente all'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (come il riposo, l'alimentazione, lo studio, l'attività professionale, lo svago) di chi lo occupa ed anche all'esistenza di una certa durata del rapporto tra luogo e persona, ve ne sono altri che pongono l'accento sul carattere esclusivo (ius excludendi alios) e sulla difesa della privacy. 2.4. È tuttavia un dato incontestabile come la giurisprudenza tenda ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615 bis cod. pen. (cfr., Sez. U, sent. n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234296), mentre tenda a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini.
Sotto questo primo profilo, le conclusioni che la Corte territoriale trae sul punto, valorizzando il dato decisivo rappresentato dalla qualificazione del luogo quale privata dimora, appaiono immuni da censure.
2.5. Ma il "tema" non può esaurirsi qui, essendo necessario prendere in considerazione l'ulteriore aspetto della "visibilità". Non v'è dubbio che la ripresa fotografica da parte di terzi leda la riservatezza della vita privata ed integri il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen., allorquando vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei: ne consegue che, se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza (Sez. 6, sent. n. 40577 del 01/10/2008, Rv. 241213). Dev'esservi, quindi, motivazione sulla "visibilità". E tale motivazione deve ritenersi esistente nelle sentenze di merito che chiariscono come la "captazione" delle immagini sia avvenuta attraverso un'attività da ritenersi invasiva perché operata con particolari accorgimenti (utilizzo di un teleobiettivo prima e di un programma al computer dopo, il c.d. Photoshop, per ingrandire le immagini senza modificarne la risoluzione). L'assenza dell'elemento psicologico asserita dalla difesa del ricorrente in ragione del fatto che l'opera sia stata invece irrilevante (operando la traslazione del difetto di tale elemento dal fotografo al direttore) urta contro un rilievo insormontabile rappresentato dal testimoniale di riferimento richiamato (per tutti, il capitano Bramati) secondo cui dal luogo degli scatti fotografici non si vedevano volti (le consulenze e lo stesso fotografo riferiscono di una distanza di circa 150 metri che consentiva di vedere i comportamenti ma non i volti ed era stato utilizzato un teleobiettivo di una certa potenza) a dimostrazione del fatto che, la visibilità ad occhio nudo era, quantomeno, assai parziale, per non dire, estremamente ridotta. Affermare che non è stato utilizzato un mezzo invasivo perché con la semplice macchina fotografica non si vedeva altro che quello che è percepibile dall'occhio umano, è pertanto del tutto errato, perché per "mezzo", in questo caso, si deve considerare il tutto, ossia macchina fotografica, prima e programma photoshop, dopo;
eccepire, ancora, che le prime immagini erano comunque visibili con buona approssimazione, significa sostanzialmente negare tutta l'attività del fotografo svolta successivamente e significa anche negare le stesse affermazioni dei testimoni secondo cui vi era "approssimazione" e "intuizione", che, altro non vuoi dire che, sul posto, l'osservante non aveva visibilità piena. Sotto questo profilo, la motivazione della Corte territoriale, del tutto conforme ad incontestabili principi logico-giuridici, rimane sottratta al sindacato di legittimità.
2.6. Nè può far superare queste conclusioni la ritenuta mancanza di lesivita della condotta a ragione di una mancanza di riserbo comportamentale da parte del soggetto leso che, agendo senza particolari cautele a protezione del proprio diritto, avrebbe di fatto consentito ad una sua violazione da parte di terzi. L'argomento è suggestivo, e, per certi versi, paradossale. Il diritto va rispettato indipendentemente dal modo in cui lo esercita il suo titolare;
peraltro, occorre considerare che la lesività è principio cui riferirsi prevalentemente in ipotesi di reati a pericolo presunto e, comunque, anche in tali casi, la concreta lesività della condotta deve essere valutata con riferimento alla efficienza causale della prescrizione che viene violata, atteso che il destinatario di una prescrizione destinata a soddisfare le esigenze di tutela del bene protetto dalla norma non può sottrarsi al corrispondente adempimento mediante l'adozione di accorgimenti diversi da quelli indicati.
2.7. Sostiene altresì la difesa del ricorrente che, avuto riguardo alle assicurazioni chieste dal EL allo ZA, e puntualmente ottenute, il reato di ricettazione difetterebbe dell'elemento psicologico e, in ogni caso, si sarebbe dovuto derubricare lo stesso in quello di incauto acquisto. Al riguardo, la Corte territoriale, dopo aver premesso che, ai fini dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 615 bis c.p., comma 2, è sufficiente la coscienza e volontà di rivelare o diffondere notizie o immagini della vita privata acquisite con l'uso di strumenti di ripresa visiva nell'altrui domicilio, evidenziava come il EL avesse acquistato e pubblicato le fotografie sapendo, o comunque assumendosi consapevolmente il rischio, che le scene ritratte, pacificamente svolgentesi all'interno del parco di Villa Certosa, fossero state captate con le descritte modalità. E tale consapevolezza, integrante l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, discendeva da almeno tre elementi di carattere oggettivo, e segnatamente:
- dal fatto che il fotografo, nel consegnare al EL il dischetto con le immagini, gli aveva detto di essersi appostato su un monte e di aver usato un obiettivo da 400 min.;
- dal fatto che il settimanale Oggi aveva già pubblicato in passato altre precedenti fotografie scattate nello stesso parco, non censurate da ON IL, ma che avevano comunque provocato l'intervento delle guardie del corpo;
- dal fatto che il EL, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva affermato di aver deciso di acquistare le foto in questione "per fare uno scoop, pur sapendo che si trattava di scene private captate clandestinamente".
Nè, infine, può ritenersi che la sentenza di secondo grado avesse omesso di motivare sulla diversa figura di reato di cui all'art. 712 cod. pen., essendovi stata una motivazione implicita conseguente al rigetto della tesi principale.
Il primo motivo di doglianza è, quindi, infondato.
3. Con riferimento al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ricava la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione dall'accertamento incidentale del reato di cui all'art. 615 bis c.p., comma 1 in capo allo ZA, omettendo di prendere in seria considerazione l'impossibilità di ricettare immagini ed invocando un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, sent. n. 308 del 21/10/2004, Rv. 230426), secondo cui non è configurabile il reato di ricettazione a carico di soggetto che si sia limitato a ricevere dati, informazioni e notizie tratti da materiale documentario che sia stato oggetto di furto, mancando, in siffatta ipotesi, l'esistenza di una "res" suscettibile di apprensione e possesso.
Evidenzia inoltre il ricorrente come non possa configurarsi il concorso tra i reati contestati al EL, essendo la ricezione delle fotografie attività preparatoria e necessaria per la loro diffusione.
Le "risposte" della Corte territoriale sono, su entrambi i punti, del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici.
3.1. Sulla prima questione rileva la Corte come il precedente invocato, oltre ad essere del tutto isolato, afferisce a situazione del tutto differente rispetto a quella in esame concernente "il ben diverso caso di un soggetto che aveva acquistato dati e informazioni tratti da copie dei registri di repertorio e delle tavole alfabetiche custodite presso un ufficio di pubblicità immobiliare, i cui originali erano stati illecitamente sottratti da una diversa persona:
in quel caso, osservava la Suprema Corte, l'assoluzione derivava dal fatto che la ricezione non riguardava i documenti in copia o in originale che erano stati sottratti, ma le notizie, i dati e le informazioni in essi contenuti, con la conseguenza che era da escludere la "necessaria identità" del dato acquisito "con la res furtiva"...;... nel caso in esame, invece, piena identità vi è tra le fotografie illecitamente scattate ed i beni acquistati dall'imputato...; non si tratta dell'avere dato la notizia che un personaggio noto circolasse con alcune ragazze nella sua tenuta, ma dell'avere ricevuto e pubblicato gli oggetti, le fotografie appunto, che documentavano inequivocabilmente le modalità e i gesti compiuti dal personaggio stesso...".
3.2. Sulla seconda questione, invece, la Corte d'appello trae la configurabilità giuridica di entrambi i delitti da una serie di elementi, e precisamente: "dal fatto che solo a ZA era ascrivibile il reato presupposto (art. 615 bis c.p., comma 1) consistente nell'illecita captazione delle immagini;
dal fatto che EL aveva dapprima deciso di acquistare le fotografie (così compiendo la ricettazione, non trattandosi di un antefatto non punibile) e poi di pubblicarle sul settimanale (così compiendo il reato di ricettazione, non trattandosi di un antefatto non punibile) e poi di pubblicarle sul settimanale (così compiendo il reato di cui all'art. 615 bis c.p., comma 2); dal fatto che i due reati hanno obiettività giuridica diversa e sono stati realizzati in momenti diversi...".
3.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la previsione della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" contenuta nell'incipit dell'art. 615 bis c.p., comma 2, imponga in primo luogo di stabilire i parametri che l'interprete deve seguire per individuare il reato più grave.
Il Collegio è consapevole che un risalente (ed isolato) orientamento aveva in passato ritenuto che la maggior gravità del reato dovesse stabilirsi in relazione alla pena edittale detentiva, in particolare avendo riguardo alla pena massima in astratto comminata, oppure - in caso di pari gravità della massima - alla pena minima (Sez. 5, sent. n. 2817 del 16/01/1986, Rv. 172419). Ciononostante, ritiene il Collegio che la maggiore gravità del reato, comportando l'assorbimento di una fattispecie nell'altra in considerazione del suo effettivo minor disvalore dell'una a fronte dell'effettivo maggior disvalore dell'altra, vada necessariamente valutata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, e quindi tenendo anche conto delle circostanze in concreto ritenute e dell'esito dell'eventuale bilanciamento tra esse. In proposito, si è affermato che, in presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti deve essere valutata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto anche conto delle circostanze ritenute e dell'esito dell'eventuale bilanciamento tra esse (Sez. 2, sent. n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256877). Nella fattispecie, il giudice di primo grado, ai soli fini di stabilire il trattamento sanzionatorio ma non per la valutazione degli effetti conseguenti all'eventuale operatività della clausola di riserva contenuta nell'art. 615 bis c.p., comma 2, aveva ritenuto come più grave quest'ultima violazione: detta valutazione non può ritenersi ferma ed indiscutibile in questa sede, ostando in tal senso l'avvenuta declaratoria di prescrizione di detto reato, circostanza che impedisce non solo di riprendere - in concreto - il "confronto" tra le due imputazioni essendo venuto meno l'originario trattamento sanzionatorio complessivo ma anche di recepire la valutazione di maggiore gravità operata dal primo giudice, imponendo conseguenzialmente di riconsiderare la gravità, questa volta valutabile solo in via astratta, dei due reati, avuto riguardo alle cornici edittali delle rispettive sanzioni.
Nella fattispecie, il reato di ricettazione, che prevede una pena edittale massima (sei anni) più alta, a cui si aggiunge anche una pena pecuniaria (non prevista nel reato di cui all'art. 615 bis c.p., comma 2), ai fini che qui interessano, deve necessariamente ritenersi più grave rispetto al reato di interferenze illecite nella vita privata.
Su questa premessa, appare evidente come il reato di ricettazione non possa ritenersi assorbito in quello previsto dall'art. 615 bis c.p., comma 2 (in astratto, sarebbe stato semmai possibile ritenere l'esatto contrario, ma il giudicato formatosi sul reato di cui all'art. 615 bis c.p., comma 2 impedisce un'operazione in tal senso), dovendosi altresì osservare come non sussista il concorso apparente di norme stante l'indiscutibile difformità della fattispecie in esame coinvolgenti beni giuridici diversi. Invero, l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Sez. 5, sent. n. 6250 del 21/01/2004, Rv. 228087): ipotesi che, certamente, non ricorre nel caso di specie, perché l'art. 615 bis cod. pen. è posto a tutela della riservatezza, mentre la ricettazione tutela il diverso bene- patrimonio.
3.4. La difesa del ricorrente contesta la mancanza del profitto del reato di ricettazione, evidenziando come il EL volesse solo divulgare le fotografie e lo scoop non gli avrebbe fruttato (come, in effetti, non ha fruttato) ne' alcun vantaggio economico ne' di carriera (tant'è che dopo meno di un anno dalla pubblicazione, lo stesso aveva lasciato la direzione del settimanale Oggi), come già dedotto nei motivi di appello (nei quali il ricorrente aveva espressamente osservato: "ammesso e non concesso... che l'appellante si fosse davvero rappresentato la provenienza delittuosa dei cd... tale profilo non esaurisce il tema, posto che alla consapevolezza deve aggiungersi anche il fine specifico di lucro, previsto dall'art. 648 cod. pen., liquidato dalla sentenza in modo assai sbrigativo e,
sia consentito, offensivo per l'appellante che, si sostiene, avrebbe ricavato un utile professionale e proventi superiori al consueto per il suo editore").
Riprendendo di fatto le considerazioni del primo giudice, anche la sentenza di secondo grado assume che il profitto del reato di ricettazione possa avere una natura non patrimoniale ed un contenuto economico da intendersi genericamente, e consistito, nella fattispecie, nel presunto aumento delle vendite per lo scoop realizzato "in esclusiva mondiale". Ritiene il Collegio che, sotto questo profilo, la censura del ricorrente sia fondata in presenza di vizio di motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata. A fronte di una specifica censura che invitava a considerare che, se anche il EL avesse conseguito, da quella pubblicazione, un utile professionale e fatto conseguire all'editore proventi superiori al consueto, non necessariamente tali erano gli scopi, primari ed esclusivi della propria condotta, a nulla rilevando - ai fini del dolo specifico del reato in contestazione che richiede un fine di lucro e un profitto ingiusto o illecito - le eventuali conseguenze secondarie verificatesi che, sebbene prevedibili, non erano state ne' volute, ne' perseguite dall'imputato, la Corte territoriale "replica" con un sostanziale silenzio tale da integrare il difetto di motivazione censurabile nella presente sede di legittimità.
4. Con la terza censura, il ricorrente invoca la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca. Sostanzialmente, si evidenzia:
- che il presupposto per un equilibrato bilanciamento delle diverse istanze di protezione, è la considerazione della libertà di espressione e della privacy come diritti di pari dignità e meritevoli di egual tutela;
- che, in alcuni suoi precedenti, la Corte Europea aveva espressamente riconosciuto che "la libertà di espressione costituisce la regola e le sue limitazioni l'eccezione, da interpretarsi restrittivamente e rigorosamente" e, parimenti, la Suprema Corte (Sez. 3, sent. n. 16236 del 06/05/2010, Altobelli, non mass.) aveva affermato che reputazione e privacy sono eccezioni rispetto al generale principio della tutela dell'informazione;
- che la responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra;
- che, nella vicenda in esame, il giudice non ha individuato alcuna precisa sproporzione tra esercizio del diritto di cronaca e violazione dei diritti di riservatezza della parte civile, avuto riguardo alla notorietà ed esposizione del personaggio pubblico ON IL e dei temi da lui stesso trattati;
- che il diritto di cronaca doveva prevalere sul diritto alla riservatezza, ricorrendo nella fattispecie la verità dei fatti (oggettiva o putativa), l'interesse pubblico alla notizia e la continenza formale.
4.1. Il Collegio ritiene che detti profili di censura si pongano come mera reiterazione di argomentazioni già ampiamente trattate dai giudici di merito: da qui la loro inammissibile riproposizione nella presente sede di legittimità.
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, è inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e motivatamente disatteso dal giudice di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto non assolvente la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni, non mass.;
Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).
4.2. In ogni caso, la Corte territoriale, sulla questione dedotta, ha efficacemente osservato:
- che l'operatività dell'invocata causa di giustificazione non dipende solo dal fatto che il diritto di cronaca sia stato esercitato entro i limiti "interni" stabiliti, bensì anche nel rispetto dei "limiti" esterni, posti a tutela di altri interessi meritevoli di tutela, dovendosi bilanciare diritti di rango costituzionale, quali sono la libertà di stampa e l'esercizio del diritto di cronaca e l'inviolabilità e la riservatezza domiciliare in aderenza ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
- che il EL, pur rispettando i limiti interni, aveva oltrepassato i limiti esterni, imposti dal rispetto del diritto alla riservatezza domiciliare;
- che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, vi è intromissione illecita nella sfera privata allorquando le fotografie sono scattate surrettiziamente o con strumenti segreti tali da rendere la loro pubblicazione illecita, quando le notizie sono acquisite in modo fraudolento o illegale, quando non sono rispettate le regole deontologiche;
- che, nel bilanciamento tra l'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'art. 10 che riconosce la libertà d'espressione, occorre tener conto anche delle previsioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003) e dell'allegato codice deontologico nell'esercizio dell'attività giornalistica approvato in data 29 luglio 1998 che, all'art. 3, impone la "tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora... nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive";
- che, nella fattispecie, deve essere esclusa anche l'applicazione della scriminante putativa, in quanto l'eventuale valutazione erronea operata da EL nel momento in cui ha creduto di esercitare un diritto quando ha deciso di pubblicare le foto, non riguarda i presupposti di fatto della causa di giustificazione. Principi - riconosce la Corte territoriale - che "hanno ricevuto... l'importante avallo della Suprema Corte (prima sezione civile)... che, con sentenza n. 16647 del 29 aprile 2014... ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da R.C.S. Periodici s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che confermava il provvedimento assunto dal Garante per la protezione dei dati personali del 13 settembre 2007, con il quale era stata inibita a R.C.S. Periodici s.p.a. e ad Azphotos s.a.s. l'ulteriore diffusione di immagini del servizio fotografico realizzato da ZA NI e pubblicato sul settimanale Oggi del 17 aprile 2007".
5. Alla pronuncia consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il necessario rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà fornire adeguata motivazione sul punto: se, in presenza di un eventuale utile professionale, anche di natura non economica per sè e/o per l'editore, conseguito dalla pubblicazione delle sunnominate fotografie, dette utilità possano integrare il profitto del reato di ricettazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deliberato in Roma, il 15 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015