Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7895 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE PRIN078 95 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIO osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.03368/00 Presidente tt. Giovanni OLLA Cron.21814 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giuseppe MAGNO Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 14/02/02 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SEN TENZA forestale sul ricorso proposto da: IU RL, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci 54, presso l'avv. Giovanni Ferreri, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe di Giovine del foro di Brescia giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNITA' MONTANA di VALLE SABBIA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che la Giacomorappresenta e difende unitamente all'avv. Bonomi del foro di Brescia giusta delega in atti;
1 Cf. 387 2008 controricorrente avverso la sentenza del Pretore di Brescia n.79 del 27.01/23.03.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Gabriele Pafundi, con delega, per la Comunità; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto;
Svolgimento del processo Con sentenza 27.01/23.03.99 il Pretore di Brescia rigettava l'opposizione proposta da IU RL avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 27.01.97 dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia per avere il RL, in violazione dell'art. 25 della l.r. 25.04.1976 n.8 realizzato l'ampliamento di una strada, senza le prescritte autorizzazioni, con interessamento di una superficie totale di mq. 125 ed un volume di mc 250. Rilevava il Pretore che l'eccepita omissione di invito al pagamento della sanzione in misura ridotta era infondata, perché i verbalizzanti avevano indicato nel p.v. di accertamento, la somma di lire 8.333.250, pari ad un terzo del massimo, in quanto più favorevole del doppio del minimo;
che l'autorizzazione edilizia in sanatoria, rilasciata al RL il 31.05.95 era afferente a violazioni di natura urbanistica e non a quella del vincolo idrogeologico nella specie in discussione. L'ammontare della sanzione, infine, risultava dalla gravità dell'infrazione commessa e dalla personalità 2 Caf del trasgressore, che risultava aver compiuto, in precedenza, altri ampliamenti abusivi. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IU RL avanzando, con atto notificato il 10.02.00, due motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 16.03.00, La Comunità Montana Valle Sabbia. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si assume la violazione dell'art. 14 1.s. 689/81 e vizio di motivazione, per aver la sentenza, a fronte di un verbale che presentava la somma per il pagamento in misura ridotta come sanzione definitiva, ignorato il principio di personalità della responsabilità e di puntuale contestazione, richiamati nel primo motivo dell'atto di opposizione e per aver omesso di motivare sulla differenza tra somma per il pagamento in misura ridotta e vera e propria sanzione. Col secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione, in ordine agli effetti legittimanti della sanatoria da parte della Comunità Montana Valle Sabbia, senza assolutamente tener conto delle puntuali argomentazioni svolte con la nota per l'udienza di discussione dell'1.10.98, senza tener conto della cronologia degli atti e della specificazione delle competenze, confondendo competenze in materia forestale ed in materia urbanistica. Il ricorso è inammissibile, perché la comprensione dei motivi è condizionata alla narrativa del fatto che è del tutto carente. Oltre al fatto processuale -che figura nel ricorso sotto la dizione "fatto” occorre, secondo la previsione dell'art. 366 n.3 cpc, la narrazione, sia pure sommaria, del fatto sostanziale, la cui conoscenza non può essere rimessa alla lettura degli scritti difensivi 3 Caf del giudizio di merito, perché tale modo di motivare sarebbe in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 101503 di cui €. 1.000,00 per onorari. Roma, 14 febbraio '02 Il Presidente Il Cons. est Cofferous CORTE SUPREMA Deponato in Cemeterie Prima Sezionis IL CANCELLIERE 30 MAG. 2002 Luba Passineth IL CANCELLIERE برة