Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, se la gestione della società da parte di chi non ricopre la qualifica di amministratore legale viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, solamente in un determinato ambito dell'attività sociale e con riferimento ad uno specifico e circoscritto compito, l'attribuzione a detto soggetto della qualifica di amministratore di fatto può trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che l'incarico dato all'imputato di risanare le posizioni debitorie della società con gli istituti di credito potesse dimostrare che costui fosse divenuto a tutti gli effetti amministratore della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2005, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2411
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 02014/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CU IO nato il [...];
PA SA nato il [...];
AP AN nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 24/06/04 dalla Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile FA OS l'avv. Battista Domenico, sostituto processuale dell'avv. di Pasquale Riccardo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ed in subordine per il loro rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 18/01/02 il Tribunale di Roma dichiarava CU IO amministratore di fatto della srl OS dichiarata fallita il 10/02/93, PA SA presidente del consiglio di amministrazione di questa società e AP AN componente di detto consiglio, responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere sottratto mobili arredi, macchine d'ufficio, opere d'arte e 7 automezzi) e documentale (per avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della società), con l'aggravante del danno economico di rilevante entità; concesse le attenuanti generiche alla sola AP, condannava i predetti a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede alle parti civili (FA OS e Istituto Veneto di leasing).
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 24/06/04 avverso la quale hanno ora proposto ricorso per cassazione gli imputati nei termini infradescritti.
PA SA;
AP AN.
1 - Vizio di motivazione in punto responsabilità.
Il motivo si risolve in affermazioni di fatto - in contrasto con le risultanze evidenziate nel provvedimento impugnato - secondo cui gli imputati sarebbero rimasti estranei alla gestione sociale. L'impostazione difensiva è sotto altro profilo inconferente, non considerando i ricorrenti che, alla luce di insegnamento assolutamente costante di questa Corte, l'amministratore legale di una società risponde, quantomeno a titolo di omissione, dei fatti distrattivi e contabili penalmente rilevanti anche se l'amministrazione venga di fatto svolta da un altro o da altri soggetti: invero con la semplice accettazione della carica il predetto assume per legge il dovere di vigilanza sull'integrità del patrimonio sociale e di tenuta nonché conservazione della contabilità (ex plurimis: Cass. 22/11/94 n. 11654 RV. 199876; Cass. 29/12/99 n. 14745 RV. 215199; Cass. 20/02/02 n. 29896 RV. 22389),
essendo del resto indubbio che una eventuale inesigibilità del controllo, in quanto dato anomalo rispetto alla normalità degli accadimenti, deve essere dimostrata o quantomeno specificatamente allegata dall'interessato (inesigibilità che nella fattispecie è stata comunque esclusa dalla Corte territoriale, la quale anzi ha segnalato specifici elementi sintomatici di segno contrario, rappresentati da vari atti di gestione del PA e della AP).
Nella delineata ottica rimane irrilevante la circostanza invocata dal PA di avere nell'agosto del 91 inviato un telegramma in cui manifestava la volontà di dimettersi: basti osservare che i giudici di merito hanno accertato che l'intento de quo non fu mai formalizzato e che egli continuò a ricoprire l'incarico.
2 - Violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche per il PA ed al giudizio di comparazione per la AP nonché in ordine alla pena per entrambi.
Le doglianze sono manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha, sui punti in questione, operato congruo richiamo a parametri normativamente previsti, rappresentati dai precedenti degli imputati nonché dalla gravità dei fatti.
CU IO.
1 - Vizio di motivazione e violazione di legge per essersi ritenuta la responsabilità del prevenuto, pur in assenza di accertati atti di gestione.
La censura è fondata, osservandosi quanto segue.
Non risulta individuato alcun comportamento attivo del CU in relazione ai fatti di cui all'imputazione per i quali i giudici di merito hanno riconosciuta la responsabilità del medesimo in conseguenza di condotta omissiva.
In base al cosiddetto principio di effettività, l'amministratore di fatto di una società risponde, al pari di quelli legali, per gli atti distrattivi e gli illeciti contabili penalmente rilevanti, anche se da lui non posti in essere, in virtù della circostanza che egli, ponendosi nella stessa situazione degli amministratori legali, viene ad assumerne altresì i doveri, ivi compreso quello di controllo. Al fine suddetto è peraltro necessario che venga puntualmente accertata la situazione che ne costituisce il presupposto e cioè la ricorrenza di reale gestione della società e del suo patrimonio, insieme agli amministratori legali ovvero in luogo di essi, gestione che non può essere limitata al compimento di taluni atti, ma deve avere carattere continuativo ed implicare sistematico esercizio di poteri corrispondenti, appunto, a quelli tipici degli amministratori legali. Al contempo va affermato che, se la gestione di un soggetto che non ricopre la qualifica di amministratore legale, viene ad essere esplicata, sia pure con stabilità, peraltro solo in un determinato ambito dell'attività sociale e con riferimento ad uno specifico nonché circoscritto compito, anche volendosi attribuire a detto soggetto con riguardo a siffatta attività la qualifica di amministratore di fatto, il principio di effettività (con la di lui conseguente responsabilità penale) potrà trovare applicazione esclusivamente in relazione ad atti inerenti al settore della sua operatività: ciò perché l'assunzione di gestione limitata non può che comportare limitata posizione di garanzia.
Orbene, nel caso concreto, si è accertato che al CU era stata conferita procura per agire autonomamente con gli istituti di credito allo scopo di risanare le posizioni debitorie della OS srl:
trattasi di incarico di portata rilevante, ma di per sè, siccome limitato ad un determinato settore, non decisivo per dimostrare che in realtà egli fosse divenuto a tutti gli effetti amministratore della società. Nè ad integrare la prova sul punto possono valere gli ulteriori dati evidenziati in sede di merito: la circostanza che egli fosse presente con gli amministratori legali al momento di un sequestro, operato dalla Guardia di Finanza, costituisce fattore neutro e del pari rimane priva di incidenza la dichiarazione da lui fatta al curatore circa l'essere dominus della società, posto che essa si concreta in una mera valutazione non ancorata a specifici dimostrati fatti.
Nel richiamato contesto pertanto, anche a considerare il CU amministratore della società per quanto concernente i rapporti con gli istituti di credito, risulta ingiustificata, sia sotto il profilo logico sia in linea di diritto, la conclusione adottata in ordine alla sua responsabilità per atti distrattivi che non si palesano connessi alla svolta attività gestionale e per la illegale tenuta delle scritture.
In conclusione s'impone per quest'ultimo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma la quale dovrà procedere con riguardo alla posizione di tale imputato a nuovo esame, immune dagli evidenziati errori, tenendo conto dei principi che si sono enunciati;
le censure del CU in ordine al trattamento sanzionatorio sono assorbite. I ricorsi della AP e del PA devono essere dichiarati inammissibili con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla parte civile FA OS, liquidate come in dispositivo;
essi inoltre vanno condannati al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare per ciascuno in 500,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata nei confronti di CU IO con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma;
dichiara inammissibili i ricorsi di PA SA e di AP AN, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di 500,00 Euro;
condanna altresì i predetti PA e AP in solido a rifondere le spese sostenute dalla parte civile FA OS che liquida in Euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006.