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Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2023, n. 37133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37133 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MANDUCA TOMMASO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37133 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento restrittivo della libertà personale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 18/11/2022, che aveva applicato a LO NO la misura cautelare di massimo rigore, in quanto gravemente indiziato di essere organico ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di vari episodi di cessione della medesima sostanza, risultando i fatti, peraltro, aggravati dalla finalità agevolatrice nei confronti della organizzazione di stampo mafioso denominata "C:ursoti Milanesi". 1.1. La difesa aveva limitato il riesame al duplice profilo„ attinente sia alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo, sia alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen., senza invece contestare i riscontrati indizi di colpevolezza relativamente ai singoli episodi di spaccio, che si trovano riportati nella provvisoria imputazione. In base a ciò, era stato domandato dalla difesa l'annullamento del provvedimento cautelare impugnato, ovvero - in via subordinata - la sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva. 1.2. Il Tribunale del riesame, richiamate tanto l'ordinanza genetica, quanto la relativa richiesta formulata dal Pubblico ministero, ha ritenuto la perdurante operatività del sodalizio dedito al narcotraffico, avendo il compendio indiziario raccolto mostrato l'attivismo sinergico tra i protagonisti della vicenda, nell'ambito di una attività di spaccio ben strutturata e organizzata. Ha evidenziato il Tribunale, altresì, l'esistenza di una articolazione di tipo gerarchico, nonché di una cassa comune, nella quale confluivano le risorse disponibili e i proventi dell'attività illecita. Elementi parimenti significativi, in tal senso, sono stati reputati l'operatività del gruppo entro un'area delimitata e ben nota ai consumatori di droga, nonché la mutua assistenza fra i sodali e, infine, la stabilità nel tempo del vincolo associativo. Quanto agli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento del provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Catania ha valorizzato gli esiti dell'attività captativa, nonché i frequenti contatti riscontrati, fra NO ed altri sodali che pure cooperavano - alle dipendenze di AN PA - nella gestione della piazza di spaccio. Con riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel provvedimento oggetto di ricorso viene sottolineato come RI PI, soggetto all'epoca detenuto, sia stato informato di quanto accaduto ad NO (questi era rimasto vittima di una irruzione in casa, perpetrata ad opera di soggetti armati di pistola, fatto verosimilmente inquadrabile nell'ambito della contrapposizione insorta fra il FA ed il PA). 2 Circa il versante delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha richiamato il tema della cd. doppia presunzione (di sussistenza e di adeguatezza della sola misura inframuraria di tipo carcerario) evidenziando la mancata allegazione - ad opera della difesa - di elementi in grado di fornire difformi lumi. Anche a prescindere dal profilo della doppia presunzione, ricorrono comunque plurimi elementi evocativi della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, desumibili dalla natura seriale dei fatti commessi;
tale dato assume la univoca significazione della professionalità, andandosi a saldare con l'ulteriore elemento evocativo, costituito dalle relazioni interpersonali intrattenute dal ricorrente. Non è stato ritenuto, infine, che adeguato presidio cautelare potesse ottenersi attraverso l'applicazione della meno rigorosa misura degli arresti domiciliari, pure con applicazione di dispositivo elettronico. 2. Ricorre per cassazione LO NO, a mezzo del difensore avv. Nicola Manduca, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen., in ragione della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e della erronea valutazione degli stessi, con riferimento alle contestazioni di cui al capo di imputazione relativo all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata omette qualsivoglia autonoma valutazione, per dò che attiene alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 5) della rubrica, riportandosi pedissequamente all'ordinanza genetica. Qui NO è semplicemente indicato quale esecutore delle direttive del PA;
non viene specificato, però, da quali fonti di prova venga tratto tale convincimento, né si chiarisce in che modo si sia costituita la presunta associazione e nemmeno che tipo di mezzi abbia fornito l'indagato al sodalizio o che profitto egli abbia, a sua volta, ottenuto. Il materiale posto a fondamento della misura si fonda, in via quasi esclusiva, sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate sulle utenze di NO, PA, Garufo, Setteducati e di altri indagati, facendosi poi derivare - dal mero dato empirico, rappresentato dalla frequenza dei contatti - la sussistenza di un vincolo di tipo associativo. L'errore nel quale è incorso il Tribunale del riesame, quindi, è costituito dall'aver ritenuto che la serialità dei contatti dovesse, ipso facto, esser letta quale fattore evocativo dell'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico. Si afferma, inoltre, che l'NO abbia agito in quanto mosso da un fine personale;
se sussiste, però, tale fine di matrice egoistica - e non si riesce a dimostrare l'esistenza di un apporto stabile, 3 nonché della consapevolezza di far parte di una compagine associativa - pare illogico ipotizzare il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. La difesa, comunque, contesta l'interpretazione che - nell'ordinanza genetica e, consequenzialmente, nel provvedimento ora impugnato - è stata fornita in ordine ad alcune conversazioni intercettate. Nel caso concreto non viene posto alcun discrimine, fra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato. Non si tiene adeguatamente conto del fatto che nessun collaboratore di giustizia indica NO, quale partecipe di una associazione dedita al narcotraffico, laddove anche la polizia giudiziaria lo indica quale collaboratore di PA. Per ciò che inerisce alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., alcuna delle conversazioni captate è in grado di evidenziare una consapevolezza - da parte dell'indagato - di agevolare qualsivoglia associazione mafiosa;
irrilevante è il dato, valorizzato dal Tribunale del riesame, che il PI sia stato informato di quanto accadeva. Del resto, la consapevolezza non può essere circoscritta alla fase della semplice rappresentazione, dovendosi essa manifestare, invece, secondo modalità concretamente idonee a rivelare la condivisione dei motivi a delinquere, nel caso dell'agevolazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. I fatti per i quali si procede risalgono all'anno 2019, per cui non sussiste il requisito della attualità del pericolo;
neanche emerge da alcuno degli elementi raccolti, del resto, che NO possa essere considerato un soggetto realmente pericoloso socialmente, per quanto attiene al profilo della reiterazione dei reati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto al versante indiziario, l'ordinanza impugnata non si presta a censure, atteso che i gravi indizi vengono desunti dagli esiti di conversazioni captate - dal significato inequivocabile - adeguatamente suffragate dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Il ricorso si limita, dunque, a proporre interpretazioni e letture alternative dei dati processuali, invocando una tipologia di sindacato che non è consentita nel giudizio di legittimità. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha correttamente valorizzato la gravità della condotta serbata dall'indagata, oltre che la personalità fortemente negativa dello stesso, desumibile dalll'esistenza - a suo carico - di allarmanti precedenti e carichi pendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Posta la base descrittiva e argomentaltiva del provvedimento impugnato, come richiamata in narrativa, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così rapidamente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, Junque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è 5 tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella ck conferma in sede di riesame), attraverso la mera dedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01) 3. Tanto chiarito al solo fine di inquadrare la questione devoluta sotto il profilo tecnico, giova brevemente esporre - con riferimento al primo motivo di ricorso - le seguenti considerazioni. 6 3.1. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282:337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato, al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 3.2. Si duole la difesa, inoltre, della asserita carenza di autonoma valutazione, ad opera del Tribunale del riesame, il quale avrebbe operato un sostanziale richiamo "per incorporazione" all'ordinanza genetica. In effetti, le modifiche normative apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ribadendo quanto in realtà è connaturato alla funzione di controllo affidata al Giudice per le indagini preliminari, hanno stigmatizzato il requisito della "autonomia" della valutazione ed hanno reso più incisivo il ruolo del Tribunale del riesame, così rafforzando la tenuta complessiva del sistema dei controlli, in materia di privazione della libertà personale. Il Tribunale, infatti, qualora la motivazione del provvedimento coercitivo sia inesistente - o anche soltanto apparente, ovvero non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi di colpevolezza e degli elementi a discolpa forniti dalla difesa - è tenuto a dichiarare la nullità del provvedimento. Laddove la motivazione sia "solo" carente, invece, al giudice del controllo è tuttora riconosciuto il potere di 7 integrare il provvedimento impugnato, che può essere confermato anche sulla base di ragioni e considerazioni diverse, rispetto a quelle indicate nello stesso (cfr Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv 266789, Capasso in cui si è ribadito "il potere di annullamento del titolo cautelare da parte del tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto da non consentire l'esercizio dei poteri integrativi"). La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ripetutamente chiarito come sia necessario correlare l'obbligo di motivazione, che incombe sul giudice dell'impugnazione, al grado di specificità delle censure sottoposte al suo vaglio, conformando il primo in base a parametri tanto più stringenti e rigorosi, quanto più puntuali e particolareggiate appaiano tali doglianze. Secondo tale prospettiva, risulterebbe sicuramente viziata, per difetto di motivazione, la decisione di secondo grado che - rispondendo a specifiche censure su uno o più punti del provvedimento impugnato - si rifugiasse nella motivazione per relationem, limitandosi a richiamare per incorporazione, anche grafica, tale provvedimento (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Una tecnica motivazionale di tal fatta si risolverebbe, in effetti, nell'omesso confronto con le questioni devolute attraverso il gravame, nonché nella sostanziale elusione dei temi di doglíanza. Il principio di diritto sin qui esposto è consolidato anche nell'ambito dei provvedimenti cautelari, essendo qui immanente un obbligo di motivazione che è da considerarsi inadempiuto, laddove l'ordinanza del Tribunale del riesame si compendi nel solo richiamo delle deduzioni sussunte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111), ovvero anche nella pedissequa riproduzione (magari posta in essere attraverso la tecnica del copia- incolla informatico) di ampi stralci della parte motiva di esso (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937), in tal modo omettendo il dialogo con le doglianze formulate dall'impugnante. La decisione del riesame può invece richiamare - o anche riprodurre graficamente - i passaggi motivazionali emergenti dal provvedimento impugnato, all'interno di una valutazione complessivamente idonea a confutare - pur se in modo implicito - le dedotte censure, in rapporto a deduzioni difensive prive di una specifica attitudine, anche per aspecifità o vaghezza, a disarticolare il percorso concettuale sposato dall'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765). A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica, 8 dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza;
senza che possa essere ad esso addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti (si veda, sul punto specifico, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628, a mente della quale: « In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari,, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza»). 3.3. Nella concreta fattispecie, il contenuto generico della richiesta di riesame, risolventesi nella mera negazione della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi associative ed all'aggravante mafiosa, rende dunque l'ordinanza impugnata - nella parte corrispondente - immune dal vizio in questa sede denunciato. Il motivo, quindi, risulta infondato. 4. Il secondo motivo attiene, invece, al profilo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Assume la difesa, dunque, la mancanza di pericolosità sociale ascrivibile ad Arciadicono, oltre a sottolineare la mancanza di attualità delle esigenze. La doglianza è manifestamente infondata. 4.1. Al ricorrente sono contestati il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. l:n tale caso, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. penj ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possano essere soddisfatte attraverso l'adozione di altre misure cautelari. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito come la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possa essere superata solo attraverso l'acquisizione della prova positiva, circa la rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, che è già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza della misura 9 carceraria, infatti, occorre - ai fini della prova contraria - l'acquisizione di elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., si atteggia in modo diverso, a seconda che siano - o meno - presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720). In caso positivo, è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali gli stessi possano giustificare, nel caso concreto, l'applicazione di una misura gradata. In caso negativo, è sufficiente il semplice riferimento alla mancanza degli stessi. 4.2. Nel caso di specie, è avvenuto appunto che il Tribunale del riesame - in mancanza di elementi univocamente deponenti in senso favorevole all'indagato - si sia limitato a fare riferimento, in ordine ai temi dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, alla gravità dei fatti, alla loro ripetizione, nonché alla pericolosità dell'indagato e, infine, all'intraneità dello stesso al sodalizio e al sistema instaurato. Il Tribunale del riesame, comunque, ha anche congruamente motivato, in ordine alla inadeguatezza della merlo afflittiva misura degli arresti domiciliari, pur con l'imposizione di misure ulteriori di controllo, desumendola dalla sicura incapacità di autogoverno comportamentale del soggetto, laddove ne venisse consentito il rientro presso il domicilio. 4.3. L'apparato argomentativo adottato dal Tribunale, in definitiva, appare ampio e articolato, del tutto coerente e privo del pur minimo salto logico o di contraddizioni di sorta, quindi destinato a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comnia 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 01 giugno 2023.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MANDUCA TOMMASO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37133 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento restrittivo della libertà personale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 18/11/2022, che aveva applicato a LO NO la misura cautelare di massimo rigore, in quanto gravemente indiziato di essere organico ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di vari episodi di cessione della medesima sostanza, risultando i fatti, peraltro, aggravati dalla finalità agevolatrice nei confronti della organizzazione di stampo mafioso denominata "C:ursoti Milanesi". 1.1. La difesa aveva limitato il riesame al duplice profilo„ attinente sia alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo, sia alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.
1. cod. pen., senza invece contestare i riscontrati indizi di colpevolezza relativamente ai singoli episodi di spaccio, che si trovano riportati nella provvisoria imputazione. In base a ciò, era stato domandato dalla difesa l'annullamento del provvedimento cautelare impugnato, ovvero - in via subordinata - la sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva. 1.2. Il Tribunale del riesame, richiamate tanto l'ordinanza genetica, quanto la relativa richiesta formulata dal Pubblico ministero, ha ritenuto la perdurante operatività del sodalizio dedito al narcotraffico, avendo il compendio indiziario raccolto mostrato l'attivismo sinergico tra i protagonisti della vicenda, nell'ambito di una attività di spaccio ben strutturata e organizzata. Ha evidenziato il Tribunale, altresì, l'esistenza di una articolazione di tipo gerarchico, nonché di una cassa comune, nella quale confluivano le risorse disponibili e i proventi dell'attività illecita. Elementi parimenti significativi, in tal senso, sono stati reputati l'operatività del gruppo entro un'area delimitata e ben nota ai consumatori di droga, nonché la mutua assistenza fra i sodali e, infine, la stabilità nel tempo del vincolo associativo. Quanto agli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento del provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Catania ha valorizzato gli esiti dell'attività captativa, nonché i frequenti contatti riscontrati, fra NO ed altri sodali che pure cooperavano - alle dipendenze di AN PA - nella gestione della piazza di spaccio. Con riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel provvedimento oggetto di ricorso viene sottolineato come RI PI, soggetto all'epoca detenuto, sia stato informato di quanto accaduto ad NO (questi era rimasto vittima di una irruzione in casa, perpetrata ad opera di soggetti armati di pistola, fatto verosimilmente inquadrabile nell'ambito della contrapposizione insorta fra il FA ed il PA). 2 Circa il versante delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha richiamato il tema della cd. doppia presunzione (di sussistenza e di adeguatezza della sola misura inframuraria di tipo carcerario) evidenziando la mancata allegazione - ad opera della difesa - di elementi in grado di fornire difformi lumi. Anche a prescindere dal profilo della doppia presunzione, ricorrono comunque plurimi elementi evocativi della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, desumibili dalla natura seriale dei fatti commessi;
tale dato assume la univoca significazione della professionalità, andandosi a saldare con l'ulteriore elemento evocativo, costituito dalle relazioni interpersonali intrattenute dal ricorrente. Non è stato ritenuto, infine, che adeguato presidio cautelare potesse ottenersi attraverso l'applicazione della meno rigorosa misura degli arresti domiciliari, pure con applicazione di dispositivo elettronico. 2. Ricorre per cassazione LO NO, a mezzo del difensore avv. Nicola Manduca, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen., in ragione della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e della erronea valutazione degli stessi, con riferimento alle contestazioni di cui al capo di imputazione relativo all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata omette qualsivoglia autonoma valutazione, per dò che attiene alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 5) della rubrica, riportandosi pedissequamente all'ordinanza genetica. Qui NO è semplicemente indicato quale esecutore delle direttive del PA;
non viene specificato, però, da quali fonti di prova venga tratto tale convincimento, né si chiarisce in che modo si sia costituita la presunta associazione e nemmeno che tipo di mezzi abbia fornito l'indagato al sodalizio o che profitto egli abbia, a sua volta, ottenuto. Il materiale posto a fondamento della misura si fonda, in via quasi esclusiva, sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate sulle utenze di NO, PA, Garufo, Setteducati e di altri indagati, facendosi poi derivare - dal mero dato empirico, rappresentato dalla frequenza dei contatti - la sussistenza di un vincolo di tipo associativo. L'errore nel quale è incorso il Tribunale del riesame, quindi, è costituito dall'aver ritenuto che la serialità dei contatti dovesse, ipso facto, esser letta quale fattore evocativo dell'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico. Si afferma, inoltre, che l'NO abbia agito in quanto mosso da un fine personale;
se sussiste, però, tale fine di matrice egoistica - e non si riesce a dimostrare l'esistenza di un apporto stabile, 3 nonché della consapevolezza di far parte di una compagine associativa - pare illogico ipotizzare il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. La difesa, comunque, contesta l'interpretazione che - nell'ordinanza genetica e, consequenzialmente, nel provvedimento ora impugnato - è stata fornita in ordine ad alcune conversazioni intercettate. Nel caso concreto non viene posto alcun discrimine, fra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato. Non si tiene adeguatamente conto del fatto che nessun collaboratore di giustizia indica NO, quale partecipe di una associazione dedita al narcotraffico, laddove anche la polizia giudiziaria lo indica quale collaboratore di PA. Per ciò che inerisce alla ritenuta circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., alcuna delle conversazioni captate è in grado di evidenziare una consapevolezza - da parte dell'indagato - di agevolare qualsivoglia associazione mafiosa;
irrilevante è il dato, valorizzato dal Tribunale del riesame, che il PI sia stato informato di quanto accadeva. Del resto, la consapevolezza non può essere circoscritta alla fase della semplice rappresentazione, dovendosi essa manifestare, invece, secondo modalità concretamente idonee a rivelare la condivisione dei motivi a delinquere, nel caso dell'agevolazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. I fatti per i quali si procede risalgono all'anno 2019, per cui non sussiste il requisito della attualità del pericolo;
neanche emerge da alcuno degli elementi raccolti, del resto, che NO possa essere considerato un soggetto realmente pericoloso socialmente, per quanto attiene al profilo della reiterazione dei reati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto al versante indiziario, l'ordinanza impugnata non si presta a censure, atteso che i gravi indizi vengono desunti dagli esiti di conversazioni captate - dal significato inequivocabile - adeguatamente suffragate dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Il ricorso si limita, dunque, a proporre interpretazioni e letture alternative dei dati processuali, invocando una tipologia di sindacato che non è consentita nel giudizio di legittimità. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha correttamente valorizzato la gravità della condotta serbata dall'indagata, oltre che la personalità fortemente negativa dello stesso, desumibile dalll'esistenza - a suo carico - di allarmanti precedenti e carichi pendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 4 2. Posta la base descrittiva e argomentaltiva del provvedimento impugnato, come richiamata in narrativa, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così rapidamente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, Junque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è 5 tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. c) All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame;
a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella ck conferma in sede di riesame), attraverso la mera dedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01) 3. Tanto chiarito al solo fine di inquadrare la questione devoluta sotto il profilo tecnico, giova brevemente esporre - con riferimento al primo motivo di ricorso - le seguenti considerazioni. 6 3.1. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282:337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato, al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 3.2. Si duole la difesa, inoltre, della asserita carenza di autonoma valutazione, ad opera del Tribunale del riesame, il quale avrebbe operato un sostanziale richiamo "per incorporazione" all'ordinanza genetica. In effetti, le modifiche normative apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ribadendo quanto in realtà è connaturato alla funzione di controllo affidata al Giudice per le indagini preliminari, hanno stigmatizzato il requisito della "autonomia" della valutazione ed hanno reso più incisivo il ruolo del Tribunale del riesame, così rafforzando la tenuta complessiva del sistema dei controlli, in materia di privazione della libertà personale. Il Tribunale, infatti, qualora la motivazione del provvedimento coercitivo sia inesistente - o anche soltanto apparente, ovvero non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi di colpevolezza e degli elementi a discolpa forniti dalla difesa - è tenuto a dichiarare la nullità del provvedimento. Laddove la motivazione sia "solo" carente, invece, al giudice del controllo è tuttora riconosciuto il potere di 7 integrare il provvedimento impugnato, che può essere confermato anche sulla base di ragioni e considerazioni diverse, rispetto a quelle indicate nello stesso (cfr Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv 266789, Capasso in cui si è ribadito "il potere di annullamento del titolo cautelare da parte del tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto da non consentire l'esercizio dei poteri integrativi"). La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha ripetutamente chiarito come sia necessario correlare l'obbligo di motivazione, che incombe sul giudice dell'impugnazione, al grado di specificità delle censure sottoposte al suo vaglio, conformando il primo in base a parametri tanto più stringenti e rigorosi, quanto più puntuali e particolareggiate appaiano tali doglianze. Secondo tale prospettiva, risulterebbe sicuramente viziata, per difetto di motivazione, la decisione di secondo grado che - rispondendo a specifiche censure su uno o più punti del provvedimento impugnato - si rifugiasse nella motivazione per relationem, limitandosi a richiamare per incorporazione, anche grafica, tale provvedimento (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Una tecnica motivazionale di tal fatta si risolverebbe, in effetti, nell'omesso confronto con le questioni devolute attraverso il gravame, nonché nella sostanziale elusione dei temi di doglíanza. Il principio di diritto sin qui esposto è consolidato anche nell'ambito dei provvedimenti cautelari, essendo qui immanente un obbligo di motivazione che è da considerarsi inadempiuto, laddove l'ordinanza del Tribunale del riesame si compendi nel solo richiamo delle deduzioni sussunte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111), ovvero anche nella pedissequa riproduzione (magari posta in essere attraverso la tecnica del copia- incolla informatico) di ampi stralci della parte motiva di esso (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937), in tal modo omettendo il dialogo con le doglianze formulate dall'impugnante. La decisione del riesame può invece richiamare - o anche riprodurre graficamente - i passaggi motivazionali emergenti dal provvedimento impugnato, all'interno di una valutazione complessivamente idonea a confutare - pur se in modo implicito - le dedotte censure, in rapporto a deduzioni difensive prive di una specifica attitudine, anche per aspecifità o vaghezza, a disarticolare il percorso concettuale sposato dall'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765). A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica, 8 dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza;
senza che possa essere ad esso addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti (si veda, sul punto specifico, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628, a mente della quale: « In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari,, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza»). 3.3. Nella concreta fattispecie, il contenuto generico della richiesta di riesame, risolventesi nella mera negazione della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi associative ed all'aggravante mafiosa, rende dunque l'ordinanza impugnata - nella parte corrispondente - immune dal vizio in questa sede denunciato. Il motivo, quindi, risulta infondato. 4. Il secondo motivo attiene, invece, al profilo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Assume la difesa, dunque, la mancanza di pericolosità sociale ascrivibile ad Arciadicono, oltre a sottolineare la mancanza di attualità delle esigenze. La doglianza è manifestamente infondata. 4.1. Al ricorrente sono contestati il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. l:n tale caso, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. penj ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possano essere soddisfatte attraverso l'adozione di altre misure cautelari. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito come la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possa essere superata solo attraverso l'acquisizione della prova positiva, circa la rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, che è già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. 279771; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza della misura 9 carceraria, infatti, occorre - ai fini della prova contraria - l'acquisizione di elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., si atteggia in modo diverso, a seconda che siano - o meno - presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720). In caso positivo, è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali gli stessi possano giustificare, nel caso concreto, l'applicazione di una misura gradata. In caso negativo, è sufficiente il semplice riferimento alla mancanza degli stessi. 4.2. Nel caso di specie, è avvenuto appunto che il Tribunale del riesame - in mancanza di elementi univocamente deponenti in senso favorevole all'indagato - si sia limitato a fare riferimento, in ordine ai temi dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, alla gravità dei fatti, alla loro ripetizione, nonché alla pericolosità dell'indagato e, infine, all'intraneità dello stesso al sodalizio e al sistema instaurato. Il Tribunale del riesame, comunque, ha anche congruamente motivato, in ordine alla inadeguatezza della merlo afflittiva misura degli arresti domiciliari, pur con l'imposizione di misure ulteriori di controllo, desumendola dalla sicura incapacità di autogoverno comportamentale del soggetto, laddove ne venisse consentito il rientro presso il domicilio. 4.3. L'apparato argomentativo adottato dal Tribunale, in definitiva, appare ampio e articolato, del tutto coerente e privo del pur minimo salto logico o di contraddizioni di sorta, quindi destinato a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comnia 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 10
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 01 giugno 2023.