Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2017, n. 19341
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Sentenza 21 dicembre 2017

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In tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio.

In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2017, n. 19341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19341
    Data del deposito : 21 dicembre 2017

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