Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio.
In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2017, n. 19341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19341 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
1 9341-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da CO Gallo Presidente Camera di Consiglio Anna Maria De Santis Consigliere del 21 dicembre 2017 Giuseppe Sgadari Consigliere SENT. n. 2672 sez. Consigliere relatore Vincenzo Tutinelli R.G. N. 42955-2017 Consigliere Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SU CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare, in data 24 luglio 2017, depositata il 5 settembre 2017. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore dell'imputato - Avv. Salvatore Pace del foro di Catania in qualità di sostituto processuale ex art 102 cpp, giusta delega che versa in atti, dell'avv. Roberta Fava del Foro di Catania- che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP di Catania in data 26 giugno 2017 con cui veniva applicata all'odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. La contestazione riguardava il reato di spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi.
2.1. Contraddittoria, illogica, omessa motivazione in relazione alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa e alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. 1 Б Afferma il ricorrente che il Tribunale territoriale non avrebbe preso in considerazione una pluralità di elementi che mi darebbero alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine alla fattispecie associativa e segnatamente: - il fatto che dell'indagato, comparso nelle indagini a carico di altri soggetti nell'estate del 2013, non vi sia traccia nell'ambito delle intercettazioni ulteriori a carico del soggetto ritenuto essere capo o promotore dell'associazione medesima, AN NI, se non per il periodo tra febbraio marzo 2014; - il fatto che non vi sia contatto con nessuno dei coindagati successivamente all'arresto del ricorrente, avvenuto in data 21 marzo 2014; il fatto che il rapporto quotidiano tra AN e ME non poteva essere considerata condotta associativa proprio in relazione alla mancata interazione con altri soggetti ritenuti estranei alla associazione;
-il fatto che altri coindagati dovessero rapportarsi al ME per contattare il AN ("quello della smart bianca"); il fatto che nei rapporti intercorsi con gli affermati consociati il ME aveva evidenziato condotte di minore rilevanza ad eccezione di due episodi che coinvolgevano gli organizzatori promotori;
- il fatto che il ME non avesse le chiavi dell'abitazione dove si ritiene fosse costituita la droga e che risultava essere nella disponibilità del AN;
il fatto che la strategia che il Tribunale ritiene essere stata architettata in occasione dell'arresto, cui è seguito un decreto di archiviazione, risulta inverosimile non potendosi in tal senso interpretare le intercettazioni ambientali intercorse tra AN alla moglie, dovendosi ritenere che l'episodio dell'arresto avesse interrotto i rapporti tra ME AN e non essendovi traccia di contatti successivi del ME con il AN la moglie per avere indicazioni e sussistendo una intercettazione in cui il AN affermerebbe che il ME avrebbe troncato ogni rapporto con i coindagati ("lui e MO non si rivolgono la parola"); - il fatto che il Palermo non avrebbe offerto sostentamento economico alla moglie del ME;
- il fatto che, successivamente al periodo febbraio-marzo 2014, non vi sia alcun successivo confronto sulle eventuali ripartizioni dei compiti e dei ruoli in cui ME dovesse prendere parte dal che si evidenzierebbe la mancanza dei presupposti per la contestazione del reato associativo sub specie di vincolo tendenzialmente permanente e stabile. Quanto poi alle esigenze cautelari, il ricorrente afferma in sostanza che non si è preso in considerazione la sostanziale distanza temporale fra i fatti contestati e il momento di esecuzione della misura (fatti risalenti al 2014; esecuzione avvenuta nel 2017). Tale aspetto determinerebbe la mancanza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto più rispetto a una motivazione in cui si fa leva sulla gravità dei fatti. fr 2 Contesta ancora il criterio di scelta della misura posto che la perquisizione effettuata al momento dell'arresto ha avuto esito negativo dal che si dovrebbe desumere che non vi sarebbe pericolo di reiterazione del medesimo reato in casa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e comunque articolato sulla base di una considerazione atomistica separata dei singoli elementi, senza tenere conto della logica complessiva effettivamente presente nel provvedimento impugnato.
1.1. Va in particolare rilevato come, al fine di evidenziare la stabilità dell'apporto causale alla attività dell'associazione, il Tribunale del riesame richiama le intercettazioni del 12-16-18- 20-22-23-25-27-28-30-31 maggio 2013 e 1-3-5-13 giugno 2013; evidenzia come la medesima attività si ritrovi, all'esito di una interruzione delle intercettazioni, nel periodo tra febbraio e marzo 2014; come la prosecuzione dei rapporti successivamente alla febbraio 2014 sia testimoniata da videoriprese del maggio 2014 (pagina 4 della motivazione); come, sulla base di tali elementi, fosse palese il ruolo di fornitore svolto dal ME a favore dei pusher della zona, tra l'altro sulla base di modalità operative ben sperimentata pesanti una professionalità riconosciuta anche da altri coindagati (pagine 5-6 nella motivazione); come la struttura organizzativa stessa permetteva ad altri soggetti di continuare a riscuotere la contropartita delle forniture di droga anche quando alcuni degli associati si trovano in carcere (pagina 7 della motivazione) pur provocando l'ira degli altri associati;
come le dichiarazioni liberatorie favore del ME in occasione dell'arresto risultassero da conversazioni intercettate frutto di una strategia concordata (pagina 8 della motivazione); come successivamente al marzo 2014- fossero proseguiti rapporti tra il ME e gli altri associati (pagina 8 della motivazione), sebbene con modalità diverse e mantenendo lo stesso ME in posizione maggiormente defilata. Si tratta di profili (peraltro riscontrati da altre intercettazioni richiamate dal giudice per le indagini preliminari) adeguatamente esposti e logicamente valutati anche al fine di evidenziare la sussistenza di un'organizzazione ben collaudata e stabile nel tempo, in cui i singoli partecipanti potevano coprire le eventuali defezioni (conseguenti ad arresti) di altri, rilevandone le mansioni (pagina 9-10 della motivazione).
1.2. Quanto alla qualifica di organizzatore (nei limiti in cui possa ritenersi sussistente un interesse al ricorso in ambito cautelare in ordine al riconoscimento di tale ruolo), deve ricordarsi che la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente il coordinamento di una sua articolazione territoriale (Sez. 3, Sentenza n. 40348 del 06/07/2016 Rv. 267761) .Proprio il coordinamento di una articolazione territoriale risulta essere la funzione svolta dal AN e dal ME. 6 3 1.3. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Ciò premesso, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi indiziari e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti, con un qualificato di probabilità prossimo alla certezza, all'affermazione di responsabilità.
1.4. In sostanza, il primo motivo di ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa sganciata dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri deriva l'inammissibilità del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, risultando al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) né potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871). G 4 2. Quanto alle doglianze in punto esigenze cautelari, nessun dubbio può nutrirsi, sulla base del completo apparato argomentativo contenuta nella ordinanza impugnata, in ordine alla logicità e adeguatezza della motivazione in punto sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva in ordine alla professionalità dell'attività di spaccio, alla ripetitività delle condotte, alla professionalità evidenziata dal gruppo criminale.
2.1. Quanto alle contestazioni in tema di attualità e concretezza delle esigenze medesime, la peculiarità rilevante nel caso in esame deriva dal fatto che la fattispecie contestata -in particolare l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti - determina l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 cod proc pen. La questione controversa si sostanzia dunque nell'individuare la concreta operatività della norma citata in esito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunzione di adeguatezza ove interpretata in senso assoluto e successivamente all'entrata in vigore della legge 47/2015 nella parte in cui pone come condizione di applicabilità della misura l'attualità del pericolo di reiterazione. Risulta infatti incontroverso in giurisprudenza che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (così anche, ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 53028 del 06/11/2017 Rv. 271576; Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Rv. 239211). Il fatto che si tratti di una presunzione (iuris tantum) anche in ordine alla sussistenza delle esigenze deriva del resto dalla stessa portata letterale della disposizione che sebbene inserita in una norma riguardante i criteri di scelta delle - misure cautelari esplicitamente ricollega l'applicazione della misura massima alla sola sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod proc pen. A tale presunzione si aggiunge un'altra presunzione (parimenti di carattere relativo) di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Infatti, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90, all'esito della sentenza 231 del 2011 della stessa Corte Costituzionale, la presenza di gravi indizi fa scattare un pregiudizio normativo di adeguatezza della misura carceraria salva prova contraria. Essendo stata ritenuta la legittimità costituzionale di entrambe le presunzioni relative richiamate dal giudice delle leggi, deve valutarsi il loro meccanismo di operatività. In termini generali, il concetto di presunzione riporta alla tematica della prova e la sussistenza di una presunzione legale costituisce elemento che, in caso di dubbio, esonera la parte dal provare e il giudice dal motivare sulla esistenza del fatto presunto. Coerentemente a tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo espresso il principio (ritenuto alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte Costituzionale) che il meccanismo connesso alla sussistenza della presunzione si ricollega all'onere motivazionale del giudice, che in presenza di gravi indizi deve constatare l'inesistenza di elementi presenti - - che "ictu oculi" lascino ritenere superata tale nel fascicolo o introdotti dalla difesa - 5 presunzione (Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Rv. 239211; conf. n. 755 del 1995 Rv. 201598, n. 2238 del 1995 Rv. 202095, n. 4291 del 1998 Rv. 211412). In sostanza, a meno di non voler seguire una vera e propria interpretatio abrogans della norm per giungere al superamento delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, gli elementi presenti nel fascicolo o opposti dalla difesa devono essere certi o comunque idonei a superare la situazione di dubbio, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (sul punto si vedano anche in - diverso ambito- Sez. 6 - 3 civ., Ordinanza n. 3626 del 10/02/2017, Rv. 642838 - 01; Sez. 2 civ., Sentenza n. 13920 del 24/12/1991 - Rv. 475163 01). Ove non fosse possibile superare un pur ragionevole dubbio, in presenza di gravi indizi, la presunzione imporrebbe di ritenere sussistenti le esigenze e adeguata la misura carceraria. Deve operarsi nel caso di specie un giudizio speculare a quello in tema colpevolezza. La presunzione di innocenza (anche quest'ultima a carattere relativo) impone di escludere la responsabilità penale in caso di dubbio. Viceversa, la presunzione di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura massima impone - in presenza di gravi indizi per delitto ricompreso nei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 51 cod proc pen e in caso di dubbio su esigenze e adeguatezza - l'applicazione della misura stessa. Così come sono necessari elementi idonei a superare ogni ragionevole dubbio per superare la presunzione di non colpevolezza, allo stesso modo per superare l'altrettanto - relativa presunzione di cui all'art. 275 cod proc pen è necessaria la presenza di elementi altrettanto idonei a superare ogni ragionevole dubbio. Sarebbe altrimenti inspiegabile la diversa rilevanza del dubbio a fronte di due presunzioni pacificamente relative così come nemmeno sarebbe possibile richiamare il principio del favor liberatis posto che la norma in questione non collide con la presunzione di innocenza perché scatta unicamente all'esito dell'accertamento di gravità indiziaria e pone un'eccezione proprio al favor libertatis ove sia integrata tale condizione. L'esigenza del superamento del ragionevole dubbio, infatti, è un criterio di giudizio che non è affatto peculiare del procedimento penale e della presunzione di innocenza, ma corrisponde proprio al meccanismo di operatività della presunzione iuris tantum. Nemmeno sarebbe ammissibile che il giudizio relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura possa essere condotto negli stessi termini in presenza e in assenza di presunzione. Diversamente argomentando, si giungerebbe a una sorta di interpretatio abrogans della disposizione stessa. In quest'ottica, il passare del tempo può certamente essere oggetto di valutazione e lo è stato nella giurisprudenza di questa Corte anche prima dell'entrata in vigore della legge 47/2015 che ha introdotto un ulteriore requisito necessario ai -nella parte che qui interessa - fini della affermazione della esistenza del pericolo di reiterazione: l'attualità, intesa come esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. La riforma non ha operato alcuna modifica alla presunzione di cui si discute, di fattotuttavia - 6 modificando i caratteri di quel deve ritenersi presuntivamente sussistente ai sensi del medesimo art. 275 cod proc pen. -Risulta allora palese come anche il decoro del tempo pur potendo essere pienamente valutato per risultare rilevante deve assumere caratteri tali da superare la situazione di dubbio. Peraltro, nella fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90, nemmeno può affermarsi che la pericolosità considerata dal legislatore si ricolleghi alla perdurante adesione all'associazione. che corrisponde alla regola di esperienza particolarissima situazione Tale assunto - conseguente alla partecipazione all'associazione a delinquere di cui all'art. 416 bis cod pen non tiene conto né della lettera dell'art. 274 cod proc pen né della caratteristiche della associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Deve tenersi conto del fatto che il pericolo di reiterazione richiamato dall'articolo 274 citato sia conseguenza del fatto che l'indagato possa commettere gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede purchè, in quest'ultimo caso, il delitto sia sanzionato con pena superiore ad anni cinque. Ebbene, risulta chiaro che - nella situazione presunta vi sia la considerazione della commissione di delitti di tipo diverso - in ragione dei caratteri di professionalità e stabilità propri della associazione oggetto di accertamento. Tali delitti ricomprendono sia quelli di cui all'art. 73 DPR 309/90, sia la possibile futura commissione di delitti di criminalità organizzata. Al proposito non è irrilevante ricordare che secondo le sezioni unite di questa Corte per (procedimenti relativi a) delitti di - criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016 Rv. 266906; conf. SS UU n. 17706 del 2005 Rv. 230895, n. 37501 del 2010 Rv. 247994 e - per quanto attiene alle pronunce delle sezioni semplici ex plurimis, n. 23424 del 2002 Rv. 224588, n. 46221 del 2003 Rv. 227481, n. 2612 del 2004 Rv. 230454, n. 28602 del 2013 Rv. 256648). Il fatto che a giustificare la presunzione di pericolosità degli appartenenti alla - associazione ex art. 74 DPR 309/90 - sia professionalità acquisita e inserimento stabile in ambienti criminali è del resto sebbene in maniera non del tutto esplicita la Corte - Costituzionale che, nella sentenza 313/2011, evidenzia come i parametri rilevanti, in positivo e in negativo, siano operatività e contesto di azione, modalità lesive del bene protetto, intensità del legame fra gli associati. Si tratta di elementi che caratterizzando proprio grado di professionalità e di inserimento nei circuiti criminali implicano una valutazione dei caratteri - del fenomeno accertato rilevante ai fini della prognosi sulla possibilità di commissione di illeciti ulteriori. Ne consegue che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo alla operatività della medesima associazione né alla data ultima dei reati fine della associazione stessa ma ha ad 7 oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzavano l'associazione di appartenenza.
2.2. Correttamente - dunque il Tribunale della libertà, nel provvedimento impugnato, ha opposto la sussistenza della presunzione e la insufficienza delle deduzioni della difesa in punto inattualità delle esigenze. Altrettanto correttamente, sotto tale ultimo aspetto, il Tribunale indica una serie di elementi che qualificano la ritenuta associazione in termini di perduranza nel tempo, la professionalità esplicitata nello svolgimento dell'illecita attività, tipo e quantitativi di stupefacente trattato, il radicale inserimento e ruolo apicale del ricorrente tale da spingere un con lui complice arrestato a prendersi tutta la responsabilità per di farlo uscire dal carcere nonchè la presenza di incontri successivi all'arresto medesimo da cui desumere la perdurante intraneità. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise tanto da determinare un apparato motivazionale logico, lineare, specifico, congruo e come tale esente da vizi sindacabili in questa sede. Logica è infatti l'affermazione per cui il ruolo apicale e l'inserimento sia desumibile dalla concordata strategia successiva all'arresto, finalizzata ad eludere le indagini e a sviare i sospetti dal SU. Specifica è la indicazione di elementi da cui desumere che i rapporti sono poi proseguiti (si veda pag. 8 della motivazione). Ne consegue che, sia in relazione alla sussistenza delle esigenze, sia in relazione ai profili di scelta della misura, non siano emersi in atti, nemmeno a seguito delle contestazioni difensive, elementi idonei a superare le presunzioni codicistiche conseguenti alla dimostrata esistenza di gravi indizi. Le sopra esposte considerazioni determinano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-1-ter disp-att. cod. proc.pen. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore menico Gallo)(CO (Vincenzo Tutinelli) Geel. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIC PENALE IL - - - 4 MAG. 2018- CANCELLIERE Claudia Pianell 8