Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2016, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
03 1 05- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/12/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente dott. GIACOMO FUMU SENTENZA N. 2375 Consigliere dott. DOMENICO GALLO - Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI Consigliere REGISTRO GENERALE dott. GIOVANNA VERGA dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere N. 43637/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SQ, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 3360/2016 del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI, del 29/09/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. FRANCA ZACCO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. VINCENZO ALESCI del foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/9/2016 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di UA Puca, volto ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, imposta in ordine al reato di cui all'art. 12 quinques L. 356/1992 aggravato dall'art. 7 L. 203/1991, con quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio del cd. braccialetto elettronico.
2. Avverso la pronunzia del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per Cassazione il Puca, a mezzo del suo difensore, ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata sollevando a tal fine i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata valutazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura in applicazione, alla luce anche soltanto del raffronto aritmetico tra la durata della riduzione in vincoli presofferta, di quattro anni ed otto mesi di reclusione alla proposizione del ricorso, e la pena di cinque anni di reclusione comminata all'esito del giudizio di appello, assumendosi nel ricorso che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 cod. proc. pen. non consentirebbe di ritenere legittima una restrizione cautelare fino al limite massimo della pena applicata;
quanto all'adeguatezza della misura in atto, si duole il ricorrente che questa sarebbe stata valutata con il ricorso a vicende processuali diverse, tuttora sub iudice, per le quali il Puca non avrebbe avuto notizia di alcuna indagine a suo carico.
2.2. erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento ai parametri dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che si assumono elusi con meri riferimenti alla gravità dei fatti ed alla personalità del sottoposto, con una "retrospettiva della vita" di questo, ma senza "un solo rilievo, attuale e concreto, da ritenersi preparatorio o comunque sintomatico di volontà di recidiva".
2.3. Mancanza di motivazione, che non fosse soltanto apparente, in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, infatti, l'assunto del ricorrente volto a sostenere il venir meno della proporzionalità della misura in applicazione anche alla luce di un mero del raffronto aritmetico tra la durata custodia cautelare e la pena comminata il giudizio, deve ritenersi privo di fondamento, anche alla luce dell'ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che ha ripetutamente evidenziato L. non potersi riconoscere una sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 1 249323; sez. 2, n. 6510 del 04/02/2015, Rv. 262530). Il criterio aritmetico invocato dalla difesa è sicuramente un dato significativo, pertanto, ma non sufficiente di per sé a superare ogni valutazione della persistenza e consistenza delle esigenze cautelari, e nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha ben evidenziato anche la vigenza della presunzione non solo di ricorrenza delle esigenze cautelari, ma anche di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, in virtù dell'imputazione di cui agli artt. 12 quinques L. n. 356/1992 e 7 L. n. 203/1991, presunzione oggi relativa e superabile dalla prova di elementi di segno opposto che, però, non risultano in alcun modo addotti né, alla luce della giurisprudenza dinanzi ricordata, possono essere ravvisati in un mero raffronto aritmetico tra il presofferto e la pena comminata all'esito del giudizio di appello.
3.2. Alla luce della menzionata presunzione di ricorrenza di esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella della custodia in carcere, conseguente alla contestazione di cui agli artt. 12 quinques L. n. 356/1992 e 7 L. n. 203/1991, sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza anche gli altri due motivi di ricorso, con i quali si deduce ora l'erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen., ora la mancanza di motivazione, che non sia meramente apparente, con riferimento ai parametri dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che si assumono elusi con meri richiami alla gravità dei fatti ed alla personalità del sottoposto, e così con una valutazione del passato priva di riferimenti ad elementi preparatori o sintomatici di volontà di recidiva: è proprio la contestazione di cui all'art. 7 cit. ad imporre una presunzione, per quanto relativa, di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, fondata, appunto, sulla pregressa attività criminosa contestata al ricorrente, e tale presunzione è superabile solo dalla prova di elementi di segno opposto, offerta dalla parte, tali da far ritenere cessata o affievolita ogni esigenza, sicché deve ritenersi rispettato sia il precetto dell'art. 274 cod. pen. che il relativo onere motivazionale, con il semplice riferimento alla mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a ritenere affievolite le esigenze di prevenzione, del resto nemmeno dedotto con il ricorso in esame.
4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 22 dicembre Così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2016 Presidente Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott. Miciano ImperialiSECONDA SEZIONE PENALE Dott. Giacomo Fumu IL 23. GEN. 2017 CAN Canceliere 2 Claudia