Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
È improcedibile, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. pen., l'azione penale per il delitto di corruzione internazionale commessa da cittadino italiano all'estero, in mancanza della richiesta del Ministro della giustizia. (Fattispecie di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
-9 1 06 / 1 3 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA- GIOVANNI DE ROBERTO Dott. - Rel. Consigliere - N. 40x + ARTURO CORTESE Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA N. 47242/2012 - Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: CA NG N. IL 01/08/1961 avverso l'ordinanza n. 6855/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 26/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lete sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina FODARONI, che ha chiesto Licuarias. inammissibile il ricorso Udit i difensor Avv.; FATTO e DIRITTO Il P.M. di Napoli ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, che, pronunciando sull'appello proposto da RI EL, indagato per corruzione internazionale, avverso l'ordinanza 18.09.2012 del GIP di Napoli di reiezione della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere inflittagli con ordinanza dello stesso GIP del 15.04.2012, ha revocato la misura stessa, ritenendo che il reato ascritto al RI, siccome commesso nello Stato di Panama, è improcedibile a sensi dell'art. 9, comma 2, c.p. per mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria in relazione alla pena edittale minima prevista per il reato anzidetto. Deduce il P.M. ricorrente che una lettura della norma di cui all'art. 9, comma 2, c.p. conforme agli artt. 117, 122 e 3 Cost. e alle norme interposte di cui agli artt. 4 e5 della Convenzione OCSE del 17.12.1997, ratificata in Italia con legge n. 300 del 29 settembre 2000, o eventualmente ricondotta a una portata costituzionalmente compatibile mediante un intervento della Consulta, consentirebbe di ritenere perseguibile il reato ascritto al RI anche in mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia. Il ricorso è manifestamente infondato, anche in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale, posto che, da un lato, la richiamata Convenzione, ai fini della determinazione della giurisdizione, rinvia ai principi applicabili in ciascuno dei Paesi aderenti (v. in tal senso Cass. Sez. F., n. 32779 del 13.08.2012, Lavitola, Rv. 253488), e, dall'altro, il nostro Paese, in sede di ratifica, fece espressamente salve le regole di cui agli artt. 7, 9 e 10 c.p.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2013 Consigliere estensore Il Presidente A Cortese G. de Roberto de DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C