Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 1
Poiché la contestazione dell'addebito disciplinare, al fine di consentire il diritto di difesa, deve essere preventiva rispetto al provvedimento, nel caso in cui con un unico atto si proceda alla contestazione dell'addebito ed alla immediata irrogazione del licenziamento disciplinare, consegue non solo la nullità della sanzione ivi adottata, ma anche l'inidoneità della medesima contestazione a dar vita ad un separato provvedimento riconducibile nello schema previsto dall'art. 7 stat. lavoro, ai fini della validità del successivo provvedimento di rinnovazione del licenziamento.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento, contestazione addebiti, contestualità, illegittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROMAGNOLI 3 presso ST.BRIGNOLA e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA LA RONDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11 presso lo studio dell'Avv. GIANNI ROMOLI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 302/97 del Tribunale di POTENZA, depositata il 15/04/97 r.g.n.44/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Giovanni SALVIA;
udito l'Avvocato Gianni ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31 maggio 1994 AR IO adiva il Pretore del lavora di Potenza esponendo di aver lavorato come guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto Vigilanza La Ronda srl e che il 15.7.93 gli era stato intimato il licenziamento per giusta causa con perdita dell'indennità di preavviso, per abbandono del posto di lavoro nella notte tra il 14 ed il 15 luglio 1993. Deduceva il ricorrente in prima lungo la nullità del provvedimento in quanto adottato in violazione dell'art. 7 della L. 300/70 avendo la società intimato il licenziamento senza avergli preventivamente contestato gli addebiti ed aver attesa il decorso del termine a difesa di cinque giorni;
contestato altresì il merito del provvedimento, chiedeva venisse dichiarata la nullità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro con condanna della convenuta al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva reintegra. Costituitasi in giudizio la società convenuta che chiedeva il rigetto della domanda, questa veniva integralmente accolta dal Pretore con sentenza del 15 dicembre 1995. Sull'appello della società il Tribunale di Potenza, con sentenza depositata il 15 aprile 1997, dopo aver confermato la statuizione del primo giudice sulla illegittimità del licenziamento intimato il 15.7.93; rigettava la domanda di reintegra, di risarcimento danni e di pagamento dei contributi assicurativi.
Il Tribunale - premesso che il 15 luglio era stata inviata al dipendente una lettera di "Licenziamento per giusta causa con perdita dell'indennità di preavviso" ma con contestuale indicazione degli addebiti, ed invito a far comunque pervenire le giustificazioni entra cinque giorni;
che il AR con lettera del 21 luglio 1993, dopo aver eccepito la nullità del provvedimento, aveva formulato le sue giustificazioni ed aveva chiesta la revoca del licenziamento;
che la società con lettera del 28 luglio 1993 (definita conferma di provvedimento) dopo aver esaminato le giustificazioni del dipendente aveva "confermato" il licenziamento per giusta causa con perdita dell'indennità di preavviso - osservava che per giurisprudenza costante un licenziamento nullo, in quanto intimato in violazione dell'art. 7 L. 300/70, può essere rinnovato dal datore di lavoro con le prescritte formalità omesse nella precedente intimazione e in base agli stessi motivi, in quanto tale rinnovazione - risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente - esula dallo schema dell'art. 1432 c.c. (sull'impossibilità di convalida di atto nullo). Osservato poi che era da ritenere certamente illegittimo il licenziamento intimato con la lettera del 15 luglio, e ravvisata la necessità di accertare se fosse stata comunque adottata una procedura disciplinare idonea a risolvere il rapporto, il Tribunale affermava che nella citata lettera del 15 luglio vi era anche la contestazione degli addebiti e l'invito a far pervenire le giustificazioni: si trattava quindi di atto inteso a dar vita al procedimento previsto dall'art. 7 della legge 300/70, all'esito del quale la società aveva "confermato" il precedente provvedimento disciplinare. Affermava poi il Tribunale che nonostante il tenore letterale "...Confermiamo in toto il provvedimento di licenziamento per giusta causa" il secondo licenziamento non era una illegittima convalida di quello precedente, in quanto, nella sostanza, l'esigenza di garanzia del contraddittorio era stata rispettata ed infatti il provvedimento disciplinare era stato adottato sentite le ragioni del dipendente ed era frutto di una nuova manifestazione della volontà negoziale formatasi all'esito del contraddittorio, ancorché formalmente definito come "conferma provvedimento", stante anche l'analitica motivazione dello stesso che. aveva presa in esame le controdeduzioni del dipendente. In definitiva, la seconda intimazione doveva essere interpretata come recesso con effetti ex nunc, autonomo rispetto al prima licenziamento nullo, e pienamente legittimo e giustificato, essendo stato accertato che il lavoratore aveva abbandonato il servizio per alcune ore, pregiudicando il controllo da parte dell'istituto di vigilanza.
Avverso detta sentenza propone ricorso il AR affidato a tre motivi.
Resiste la società con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, lamentando come apodittica ed immotivata l'affermazione del Tribunale per cui il secondo licenziamento dovrebbe essere interpretato come recesso con effetti ex nunc, autonomo rispetto al primo licenziamento nullo;
vi sarebbe violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, giacché quello letterale costituisce il canone primario di interpretazione;
inoltre il Tribunale avrebbe omesso di verificare che la seconda intimazione non aveva spostato il momento di decorrenza del recesso, ma nel confermare in toto il primo, aveva ribadito anche la data di efficacia del licenziamento al 15 luglio 1993. Peraltro la società convenuta non aveva mai affermato in giudizio di aver inteso adottare un secondo licenziamento, ma aveva ammesso in primo grado che questo rappresentava una ulteriore conferma-specificazione del precedente.
Il Tribunale aveva altresì omesso di considerare che il licenziamento deve presentarsi tale nella forma e nella sostanza, comportando l'onere di impugnazione, e quindi non deve indurre il lavoratore a considerare il provvedimento quale mero atto confermativo del precedente.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 300/70 e dell'art.1423 (rectius 1432) c.c. nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio sulla possibilità di rinnovo del licenziamento nullo per motivi formali, in quanto la società non aveva rinnovato il licenziamento con nuova decorrenza e con l'osservanza delle formalità prescritte, ma aveva 501C3 confermato il licenziamento precedente senza avviare la procedura prevista dall'art.
7. Nè detta procedura poteva considerarsi iniziata con l'invito a fornire le giustificazioni contenuto nella lettera del 15 luglio, perché la stessa procedura era incompatibile con il licenziamento contestualmente intimato. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.19 della L. 300 del 1970.
Anche nell'ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la sentenza dovrebbe essere comunque cassata nella parte in cui non è stata emessa condanna al pagamento delle cinque mensilità a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal prima licenziamento del 15 luglio, dichiarato illegittimo, giacché il secondo licenziamento, pur se idonea ad interrompere con una nuova manifestazione di volontà Il rapporto di lavoro, può impedire che venga ricostituita la funzionalità del rapporto, ma non può sanare gli effetti derivanti ex lege dalla declaratoria di illegittimità del precedente licenziamento.
I primi due motivi, che per la loro connessione conviene esaminare congiuntamente, meritano accoglimento e determinano l'assorbimento del terzo.
Fermo restando che e, possibile, secondo giurisprudenza consolidata, reiterare il licenziamento inficiato da vizi di forma attraverso il compimento di un negozio diverso dal precedente (cfr. tra le tante Cass. 9106/90 e 3633/94), nella specie sussiste il lamentato difetto di motivazione, non avendo il Tribunale spiegata sufficientemente le ragioni per cui il provvedimento del 28.7.93 dovrebbe essere interpretato come "un recesso con effetti ex nunc, autonoma rispetto al prima licenziamento nullo".
Il Tribunale, pur avendo tenuto conta che il tenore letterale del provvedimento del 28 luglio era quello di una conferma del licenziamento precedente (ed infatti, come sottolinea il ricorrente, con la lettera del 28 luglio che già si qualifica nell'aggetto come "conferma provvedimento", la società aveva chiaramente comunicato di "confermare in toto il provvedimento di licenziamento per giusta Causa e con perdita dell'indennità di preavviso") lo ha tuttavia interpretato come atto autonomo sul rilievo che lo stesso aveva presa in considerazione le giustificazioni rese dal dipendente. Il Tribunale tuttavia ha omesso di motivare su una parte del provvedimento di segno contrario e cioè che la conferma "in toto" del licenziamento precedente comportava anche la conferma della data di efficacia dell'atto precedente, per cui gli effetti del nuovo recesso avrebbero operato ex tunc e non ex nunc.
Sono fondate anche le censure contenute nel seconda motivo (che in parte reitera quelle contenute nel primo), ed infatti erroneamente il Tribunale ha affermato che il licenziamento del 15 luglio 93 - contenendo anche l'invito al lavoratore di presentare comunque le proprie giustificazioni - costituisce atto idoneo a dar vita ad un separato provvedimento riconducibile nello schema prevista dall'art.7 della L. 300/70. Quest'ultima norma vieta infatti di adottare il provvedimento disciplinare, ivi compresa il licenziamento, senza avere "preventivamente" contestato gli addebiti al lavoratore ed il provvedimento del 15 luglio 93, avendo ad oggetto "il licenziamento per giusta causa", non può costituire valida contestazione perché questa viene ad essere coeva al licenziamento e non preventiva ed è quindi inidonea ad assicurare il rispetto del diritta di difesa che la norma intende garantire.
Vanno quindi accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo;
la sentenza impugnata va cassata con rimessione della causa al Tribunale di Matera che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Matera.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1999