Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6164
CASS
Sentenza 19 giugno 1999

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Massime1

Poiché la contestazione dell'addebito disciplinare, al fine di consentire il diritto di difesa, deve essere preventiva rispetto al provvedimento, nel caso in cui con un unico atto si proceda alla contestazione dell'addebito ed alla immediata irrogazione del licenziamento disciplinare, consegue non solo la nullità della sanzione ivi adottata, ma anche l'inidoneità della medesima contestazione a dar vita ad un separato provvedimento riconducibile nello schema previsto dall'art. 7 stat. lavoro, ai fini della validità del successivo provvedimento di rinnovazione del licenziamento.

Commentario1

  • 1Licenziamento, contestazione addebiti, contestualità, illegittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6164
Data del deposito : 19 giugno 1999

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