Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8395 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
$ 8395/0 1 REPUBBLICA ITNA IN NOME DEL POPOLO ITAL LA COR E, SU Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Sfratto per morosità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7621/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 19247 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 31023 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere- Ud. 30/04/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. LSQUE 24.ORE per diritti L. 20 GTD. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LA CI E C. SNC di RD ON & VA LA, con sede in Massa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA 辈 NICOLA IELPO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN MARIA FURLAN, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELL'CO PIERO DOMENICO, DELLA PINA ERNANI, FARINA elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLEPIETRO, MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato PIERA CARTONI 2001 MOSCATELLI, che li difende anche disgiuntamente 833 all'avvocato ANNA FIROMINI, giusta dele ga in atti;
- controricorrenti -
nonchè
contro
VO LB, CO IT, CO RT GI, CO AB;
- intimati avverso la sentenza n. 94/99 del Tribunale di MASSA, emessa il 03/11/98 e depositata il 18/03/99 (R.G. 622/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale, per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine in parte per l'inammissibilità ed in parte per l'infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 1.9.1989 ER CO locò alla s.n.c. IA un immobile (sito in Massa, via delle Macchie 112) ad uso bar-ristorante al canone di L.
6.000.000 annue convenendo che "ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualsiasi momento senza danneg- giare i locali ed ogni altra innovazione non potrà es- sere fatta senza il preventivo consenso scritto del lo- catore". 2 Deceduto nel febbraio del 1990 il locatore, nel no- vembre del 1995 cinque dei ventidue coeredi intimarono alla società conduttrice sfratto per morosità, conte- stualmente citandola per la convalida. Questa resistette affermando che le parti avevano convenuto che i lavori di trasformazione ed adeguamento dell'immobile sarebbero stati affrontati dalla conduť- trice, che avrebbe compensato i propri crediti con i canoni mensili che sarebbero via via maturati. Espose che due dei coeredi del locatore (BE MI Ni- coletti ed IS CO, che chiamò in causa) erano soci della società%;B che i lavori erano continuati con il loro consenso;
che i canoni non erano stati nep- pure successivamente versati in quanto il credito matu- rato era superiore al debito per i canoni;
chiesero, in riconvenzione, l'accertamento dell'intervenuta compen- sazione e la condanna dei locatori al pagamento della differenza previa integrazione del contraddittorio. L'adito pretore di Massa emise ordinanza di rila- scio e con sentenza n. 142 del 15.4/15.5.1996 convalidò lo sfratto per morosità in ordine ai canoni mai pagati rilevando, tra l'altro, che in difetto di allegazioni in ordine all'eccedenza dei pretesi crediti per i lavo- ri effettuati, la società avesse in realtà sollevato una mera eccezione di compensazione. 3 2. Il tribunale di Massa ha rigettato l'appello della s.n.c. IA sui rilievi : - che gli attori erano legittimati ad agire in quanto, a seguito della morte del locatore di cui erano coeredi, lo sfratto per morosità poteva essere chiesto da ogni partecipante alla comunione ereditaria;
che l'eccezione di compensazione e la relativa domanda riconvenzionale erano infondate in quanto era difettato il preventivo consenso in forma scritta del locatore all'esecuzione dei lavori (peraltro abusivi e, come tali, non risolventisi in miglioramenti), e poiché l'addotto nuovo accordo con i coeredi soci della socie- tà conduttrice, in quanto peggiorativo del precedente, non avrebbe comunque potuto vincolare anche gli altri coeredi;
che infondatamente la società conduttrice aveva sostenuto che non avrebbe potuto emettersi nei suoi confronti ordine di restituizione in ragione del com- possesso dell'immobile da parte sua, conseguito alla conclusione, in data 20.5. 1996, di un contratto preli- minare di acquisto della quota ideale del bene da Eli- sabetta CO, coerede del proprietario locatore.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.n.c. IA affidandosi a cinque motivi, cui resi- stono con controricorso PI Domenico Dell'Amico, Pie- 4 tro RI ed ER Della Pina.
4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di procura e, in via subordinata, rigettato nel merito per l'assorbente ragione che non è censurata la ratio deci- dendi di cui a pag. 13 della sentenza gravata, integra- ta dall'affermazione del tribunale che "l'art. 4 del contratto di locazione stabilisce che il conduttore non può in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il paga- mento delle rate scadute”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 1571 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il tri- bunale deciso la causa indipendentemente da un autonoma impugnazione da parte degli eredi dei patti aggiunti in ordine alla compensazione e per non aver rilevato che, tra gli eredi, "i veri locatori" erano i due coeredi soci della società (BE MI ed IS Ni- coletti), con conseguente difetto di legittimazione at- tiva degli altri. 5 1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. per non avere il tribunale rilevato il litisconsorzio necessario di tutti gli altri coeredi sia in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, sia in ordine alla domanda riconvenzionale della conduttrice.
1.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1108, 1571, 1352, 2722 c.c., 112, 244, 194, 196 c.p.c., non- ché per insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi. Si afferma in particolare che il tribunale: a) aveva omesso di considerare, così discostan- dosi dai principi espressi da Cass., 22.1.1988, n. 49, che il pattuito requisito della forma scritta (nella specie relativo al consenso del locatore in ordine all'esecuzione di lavori ed opere) ben può costituire oggetto di rinuncia anche mediante comportamenti con- cludenti (i quali avrebbero dovuto essere necessaria- mente riferiti ai due coeredi che avevano avuto la com- pleta disponibilità degli immobili e che avevano rico- nosciuto in udienza l'accordo sulla compensazione), nella specie resi evidenti dall'inerzia degli eredi per cinque anni;
b) aveva illogicamente escluso la rilevanza 6 dell'accordo col de cuius circa l'accordo sulla compen- sazione dei canoni siccome anteriore alla formale con- clusione del contratto di locazione;
c) aveva erroneamente escluso che il nuovo ac- cordo con i coeredi MI ed IS CO potesse essere vincolante per gli altri (che avrebbero avuto solo titolo per domandare il risarcimento dei danni per il pregiudizio arrecato alla comunione) posto che il potere di (concludere e dunque anche di) modifi- care un contratto di locazione spetta a ciascun compro- prietario, anche senza il consenso degli altri (che, tra l'altro, non avevano mai dedotto la modifica in pe- ius, sicché la sentenza era anche viziata per ultrape- tizione); d) aveva omesso di rilevare che l'accordo com- pensativo era stato già raggiunto dal de cuius e che tutti gli altri coeredi avevano comunque tacitamente approvato l'operato dei coeredi soci, se non altro ri- manendo inerti per lunghissimo tempo in ordine al man- cato pagamento dei canoni, invece improvvisamente posto a fondamento della domanda risolutiva, peraltro propo- sta solo da alcuni di loro.
1.4. Col quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 244 c.p.c., 2704, 1140, 732 e 1571 c.c., nonché omessa, insufficiente e contradditto- 7 ria motivazione su punti decisivi della controversia. Si afferma (a) che la conclusione, in epoca succes- siva alla sentenza di primo grado, di un contratto pre- liminare di acquisto della quota ideale del bene da parte della società non poteva essere evidentemente de- dotto in prime cure e costituiva fatto nuovo deducibile in appello e (b) che, inoltre, è concesso ad uno dei coeredi cedere la quota ideale di beni indivisi speci- ficamente determinati, con la conseguenza che il com- possesso del bene ad altro titolo da parte del condut- tore comunque inibiva l'ordine di rilascio in ragione della intervenuta risoluzione della locazione.
1.5. Col quinto motivo è denunciata, da ultimo, violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 426, 667, 112, 194 e 196 c.p.c., nonché insufficiente e con- traddittoria motivazione su punto decisivo nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che le prove dedot- te dall'appellante erano inammissibili per difetto di specificità e per intervenuta preclusione.
2.1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sol- levata dai resistenti, di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto, secondo quanto risulta dalle copie notificate, dal solo avvocato Gian Maria Furlan, benché la procura speciale fosse stata conferita “unitamente e congiuntamente” all'avv. Furlan 8 del foro di Massa Carrara ed all'avv. Nicola Ielpo del foro di Roma, così escludendosi la facoltà di ciascuno dei difensori di agire disgiuntamente.
2.2. L'inequivoco tenore della procura stesa in calce al ricorso ("La IA e C. s.n.c., in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti NA Antonio e AN RA, nel presente giudizio per cassazione delega l'avv. Gian Maria Furlan del foro di Massa Carrara unitamente e congiuntamente all'avv. Ni- cola Ielpo del foro di Roma presso il quale eleggono domicilio ..."), con la quale i difensori sono stati in- vestiti dei poteri rappresentativi “unitamente e con- giuntamente", non consente interpretazioni alternative all'unica possibile in base alla sua lettera, che pre- clude anche la possibilità di configurare un mero erro- re materiale di scrittura, in mancanza di qualsivoglia elemento che suffraghi siffatta ipotesi. La procura non è infatti conferita "sia unitamente che congiuntamen- te", nel qual caso la contrapposizione tra le due pre- posizioni avrebbe palesato l'incongruità dell'uso di un avverbio rafforzativo dell'altro ed avrebbe, in ipote- si, consentito di ritenere che era stato erroneamente usato il termine "congiuntamente" in luogo di quello "disgiuntamente", l'unico che sarebbe valso a conferire senso logico alla proposizione. Nella specie, l'esclusione di una rappresentanza disgiunta da parte di ciascuno dei difensori invece palesata dall'uso di un'espressione con la quale la de- lega è conferita “unitamente e congiuntamente". I che è senz'altro possibile (Cass., n. 12149/2000 e n. 9979/93), competendo al rappresentato la definizione dei poteri rappresentativi del rappresentante, anche ai fini della rappresentanza processuale;
alla quale, in difetto di esplicite previsioni sul punto da parte del codice di rito (artt. 83 e 365 c.p.c.), vanno applicati i principi generali, che non consentono l'esercizio di- sgiunto di poteri congiuntamente conferiti (cfr. art. 1716, comma 2, c.c. in tema di mandato e 2203, comma 3, c.c. in tema di preposizione institoria). Ne consegue che l'unico difensore che ha sotto- UFAC scritto il ricorso (avv. Gian Maria Furlan) era privo di poteri rappresentativi autonomi. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato In data 1. A.G.O.2002 are 4 Il ricorso è dunque inammissibile. 34898 versate €. 160 10 al n. T CENTOSESSANTA/10 : ) 3. Le spese seguono la soccombenza. (euro p. 11 Brigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FIUPPO)
P.Q.M.
Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. BACCICHINI) e angerla corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e ① condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 239.000 , oltre a L.
1.500.000 per onorari. 60000 Roma, 30 aprile 2001 TOT: 310000 Il consigliere estensore Il presidente AlfonsoАлано Дживий 10 10 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 2.06 .2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista i