Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. è configurabile solo quando l'opera del concorrente sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che potesse essere riconosciuta l'attenuante all'imputato che aveva contribuito a confezionare le dosi di droga).
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Nei reati in materia di sostanze stupefacenti sono svariati i ruoli attraverso i quali i soggetti coinvolti contribuiscono alle attività illecite e non sempre è evidente quale sia il grado di responsabilità che ne derivi. Non di rado, insieme all'atto di chi produce, vende o offre sostanze stupefacenti o psicotrope, si profila quello di chi semplicemente detiene o trasporta le sostanze, condotta ugualmente preveduta e sanzionata dall' art. 73 del DPR n 309/1990 oppure si individuano comportamenti come quello del “palo”, quello del “corriere”, dell'amico mero custode della droga o di chi confeziona le dosi, difficili da inquadrare nell'ambito del concorso nel reato. Quando i reati in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2007, n. 12811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12811 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Presidente - del 08/02/2007
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 187
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 12805/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GG MO, nato a [...] il [...];
2) IN AV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 22 gennaio 2005 dalla Corte di Appello di ROMA;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso dell'imputato IN e dichiararsi l'inammissibilità per rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di ROMA confermava la responsabilità di MO GG e IN AV per il concorso (anche con AB DO) nel delitto di illegale detenzione di sostanze stupefacenti, riconoscendo agli imputati la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e, di riflesso, riducendo, in riforma della pronuncia di primo grado, le pene irrogate in giudizio abbreviato (anni quattro di reclusione ed Euro 12.000 di multa) ad anni due di reclusione ed Euro 8.000 di multa. La Corte di merito non riconosceva, invece, agli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, perché riteneva che la posizione dei concorrenti fosse stata "paritetica", vale a dire che nessuno dei tre avesse assunto una posizione dominante rispetto agli altri.
2. Gli imputati hanno interposto ricorsi per cassazione, ma GG ha successivamente presentato dichiarazione di rinuncia.
2.1. IN denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscergli la circostanza attenuante del contributo di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Nell'atto di appello si era posto in luce che lo stupefacente era stato rinvenuto all'interno dell'appartamento del DO;
che questi, e non lui, era stato sorpreso nell'atto di preparare e confezionare la droga e che "nessun reperto era stato rinvenuto sulla sua persona ne' su beni di sua proprietà".
Le ultime due circostanze non erano state considerate dalla Corte di merito ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante invocata. Da qui la denunciata carenza di motivazione.
2.2. Il ricorrente rileva, poi, che l'affermazione di responsabilità era fondata su due elementi: la sua presenza all'interno dell'abitazione del DO mentre erano in corso le operazioni di preparazione e di confezionamento e la circostanza che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, avesse lanciato dalla finestra un involucro il cui contenuto si era disperso nell'aria.
Tuttavia, il primo di tali elementi - osserva il ricorrente - si fonda su un ragionamento (che la presenza nell'appartamento equivalesse a volontaria e consapevole partecipazione al delitto) che è in contrasto con le risultanze processuali, atteso che all'interno dell'appartamento erano presenti persone mai indagate, come TA ed EO DO, ovvero indagate e poi prosciolte come FA EZ.
Il secondo elemento indiziario è, invece, stato riferito da uno soltanto degli agenti intervenuti e non sussistono elementi di riscontro, mancando, in particolare, il corpo del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso di MO GG è inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), perché - come si è detto - vi è
rinuncia all'impugnazione.
4. Il ricorso di AV IN non è meritevole di accoglimento.
4.1. Logica impone che si affronti, per prima, l'ultima parte del ricorso, quella in cui si contesta l'affermazione di responsabilità, reputando che essa sia priva di qualsivoglia supporto probatorio. L'assunto è privo di fondamento. La Corte territoriale ha motivato in modo adeguato e logico il giudizio di responsabilità del IN, spiegando che non solo l'imputato si era trovato all'interno dell'appartamento nel momento in cui DO stava materialmente occupandosi della preparazione della droga, ma anche che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, si era liberato di un involucro lanciandolo dalla finestra e disperdendone in tal modo il contenuto.
Non aveva, dunque, la Corte - come sostenuto dal ricorrente - affermato che la presenza nell'appartamento equivalesse alla consapevole partecipazione all'illecito, ma aveva piuttosto posto in luce che il significato di quella presenza era inequivocabilmente desumibile dal lancio dell'involucro dalla finestra.
Detta circostanza - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - è stata adeguatamente provata sulla base della testimonianza di uno degli operanti, la cui attendibilità non è stata posta in discussione.
Inoltre, la "mancanza del corpo del reato" non può certo essere addebitata agli inquirenti, ne' può in alcun modo incidere negativamente sul quadro probatorio delineatosi.
Che quell'involucro contenesse sostanza stupefacente è logicamente desumibile sia dall'attività in corso all'interno dell'appartamento, sia dalla condotta tenuta dall'imputato che, lanciandolo dalla finestra, voleva proprio fare in modo - per usare le parole del ricorrente - che il corpo del reato venisse a mancare.
4.2. La prima parte del motivo contesta, invece, il negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. Anche questa doglianza è destituita di fondamento.
Detta circostanza attenuante può essere, invero, riconosciuta soltanto quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sì da avere esplicato un'efficacia eziologica marginale (v. ex plurimis Cass. I 10 marzo 2004, Procopio, RV 228216). In tal senso, non può ritenersi contributo di minima partecipazione l'avere preso parte all'attività di preparazione e di confezionamento di droga alla cui illegale detenzione si sia cointeressati (la decisione di liberarsi della droga lanciandola dalla finestra è certamente indicativa di un effettivo cointeressamento nell'illecita attività).
Non si tratta, infatti, di apporto obiettivamente così lieve da apparire marginale nell'ambito della relazione causale.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente IN al pagamento delle spese processuali.
Segue, a norma dell'art. 414 c.p.p., la condanna del ricorrente GG al pagamento, in solido con l'imputato IN, delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma che si stima equo fissare in Euro 300,00 (trecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del GG e rigetta quello del IN.
Condanna entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e condanna il GG al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 300,00 (trecento/00).
Così deciso in ROMA, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007