Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 2
La richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere. Spetta al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica.
Nel corso del giudizio abbreviato, ove emergano elementi che facciano dubitare dell'adeguatezza del controllo effettuato al momento dell'ammissione del rito sulla capacità dell'imputato di intendere e di volere, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esecuzione dei relativi accertamenti ex art. 70 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Molestie diventano stalking: sulla riqualificazione (Cass. 35022/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021
Nel caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale che non comporti fatto nuovo, questa non è soggetta a limiti temporali, avendo l'imputato, a fronte di tale iniziativa del pubblico ministero, la facoltà di chiedere un temine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 30/03/2021) 22/09/2021, n. 35022 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere - Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2005, n. 20593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20593 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 549
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 048782/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NI N. IL 26/05/1954;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16.4.2003 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 5.6.2002 del GUP del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ed applicata la diminuente del rito, ha ridotto la pena inflitta a TI NI per alcune violazione della legge sugli stupefacenti ad anni sei di reclusione ed euro 50.000,00 di multa.
In particolare, il TI è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90), quale esponente dell'organizzazione criminosa facente capo a CI NN, il quale importava ingenti quantitativi di cocaina nella zona di Milano attraverso fornitori operanti in Spagna e Colombia. Il TI aveva il compito di organizzare gli approvvigionamenti e gli incontri decisionali tenuti all'estero, in particolare nei due Stati citati, anche in vista della realizzazione dei viaggi di importazione di stupefacenti, incontri per la spartizione della droga importata dalla Colombia e la successiva distribuzione nel territorio lombardo. Inoltre, al TI era stato contestato il delitto di cui agli artt. 73, 1 e 6 comma, e 80, 2 comma, D.P.R. 309/90 per avere mantenuto i contatti tra il CI e i fornitori esteri per l'importazione di kg. 191 di cocaina, sequestrati in Italia il 6.6.2000.
La Corte territoriale ha anche disatteso i motivi di appello attinenti alla mancata concessione delle attenuanti previste dall'art. 114 c.p. e dal 7 comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90, ed ha diminuito la pena come sopra precisato.
TI NI ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per cinque motivi, che vengono qui di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione ed illogicità di motivazione in relazione agli artt. 443, 4 comma, 599, 3 comma, e 603 c.p.p., per il rigetto della richiesta di perizia medico-legale, previa acquisizione di documentazione, al fine di accertare lo stato di mente dell'imputato per l'applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.. Per ciò che concerne la ritenuta incompatibilità con il rito abbreviato, il ricorrente ha assunto che esso non impedisce al giudice di appello di procedere ad integrazione istruttoria, trattandosi peraltro si istanza fondata su documentazione successiva allo svolgimento del giudizio di primo grado.
Anche nel merito, l'accertamento della sua capacità di intendere e di volere sarebbe decisiva per dimostrare il suo grado di partecipazione all'attività criminosa.
La Corte di merito ha, in primo luogo, rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., per acquisire documentazione medica, al fine di disporre perizia medico-legale, volta ad accertare lo stato di mente dell'imputato tunc et nunc ai fini dell'eventuale applicazione degli artt. 88 e 89 c.p. ovvero dell'art. 70 c.p.p., per tre motivi: a) ha ritenuto la richiesta incompatibile con il rito abbreviato;
b) ha assunto che lo stato di tossicodipendenza dell'imputato è stato dovuto ad una sua libera scelta, proseguita per vizio e per mantenere alto il tenore di vita, al quale non intendeva rinunciare;
e) ha considerato la richiesta incompatibile con il quadro di piena incapacità d'intendere e di volere, che emerge dagli atti, in particolare dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dallo stesso rese.
Osserva il Collegio che, in particolare, la prima e la terza ragione di rigetto non sono censurabili, ma meritano qualche approfondimento. Il ricorrente assume di avere chiesto l'accertamento della propria capacità di intendere tunc et nunc, avendo presentato idonea documentazione proveniente dalla A.S.L. di Roma e dal Servizio Immunologia del Policlinico Umberto I di Roma. Il TI non contesta e non impugna, però, la sua richiesta di procedere con rito abbreviato. L'art. 438, 3 comma, c.p.p., che disciplina i presupposti del giudizio abbreviato, dispone che "la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'alt. 583 comma 3". Tale disposizione, che sottrae ai poteri del difensore la scelta del rito, ha fatto esattamente ritenere dalla migliore dottrina che la richiesta di giudizio abbreviato è "atto personale dell'imputato" (un autore ha addirittura indicato l'atto come "personalissimo"), la cui capacità di intendere e di volere influisce sulla legittimazione. Se, pertanto, come sostenuto dal ricorrente, la sua incapacità non solo è attuale, ma è addirittura preesistente alla scelta del rito, l'atto è viziato, e la richiesta è inammissibile.
Tale situazione è , però, stata disattesa dal giudice di merito, il quale, in primo grado, ha ammesso il TI al rito abbreviato, senza rilevare di ufficio alcuna necessità di procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 c.p.p., e, in appello, ha ritenuto: a) che "la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, così come sopra avanzata dalla difesa del ZE NI, non è in rito accoglibile, perché incompatibile con forma abbreviata dalla stessa richiesto ed ottenuto"; b)...; c) che "la richiesta, infine, è incompatibile con il quadro di piena capacità di intendere o volere del ZE che emerge dagli atti,in particolare dalie intercettazioni e dalle dichiarazioni dallo steso rese". Ne consegue, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata non solo non è censurabile, ma è ineccepibile, perché, pur sinteticamente, ha dato atto del compimento da parte dell'imputato di un atto personale, non conciliabile con i limiti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., e ha desunto dalla valutazione di risultanze processuali, non sindacabili in sede di legittimità, la piena capacità di intendere e di volere del ricorrente.
Entro tali limiti va, quindi, ritenuta la incompatibilità della richiesta di perizia psichiatrica con il rito abbreviato. Tale richiesta non è in astratto inconciliabile, ma certamente nella valutazione dei poteri del giudice, ampliati ora dal 5 comma dell'art. 441 c.p.p., va considerata l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, che deve postulare una capacità personale di richiesta da parte dell'imputato, difficilmente esercitatile senza un previo, e seppure talvolta marginale, accertamento del difensore e del giudice di merito della capacità dell'istante.
Qualora il controllo iniziale sia stato carente, nulla vieta al giudice di disporre gli adempimenti di cui all'art. 70 c.p.p. anche di ufficio nel corso del giudizio abbreviato o in sede di appello (non potendosi certo ritenere prevalente la speditezza del procedimento rispetto ad una esercitata volontà gravemente viziata), ma allorché ai dubbi provenienti dalla iniziale richiesta, ammessa dal giudice competente, e non impugnata affatto dall'imputato, si aggiunge un motivato esame degli elementi probatori, o comunque di atti contenuti nel fascicolo processuale, che rendono evidente l'infondatezza della richiesta di integrazione probatoria, è pienamente legittima la decisione del giudice di rigettare la richiesta e di decidere nel merito in ordine agli addebiti contestati all'imputato.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 e la illogicità della motivazione in relazione alla consapevolezza dell'imputato in ordine alla partecipazione ad un'operazione di traffico internazionale di droga ed alla sua adesione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
In relazione all'operazione di sequestro dei 191 kg. di cocaina, il TI ha assunto che egli era comunque scomparso "dalla scena del crimine" già da due mesi. Il ricorrente ha poi dedotto che gli stessi elementi probatori indicati nella sentenza di secondo grado sono inidonei a configurare la partecipazione al vincolo associativo, e legittima sarebbe stata l'assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p.. Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997 n. 6402). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
La Corte territoriale ha disatteso gli argomenti difensivi tesi a dimostrare la mancanza di consapevolezza di far parte di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, o, quanto meno la esecuzione di un ruolo secondario ed occasionale, tale da non renderlo non solo partecipe dell'organizzazione, ma neppure della singola operazione di importazione di 191 kg. di cocaina. Il giudice di merito ha, invece, ritenuto, in base al contenuto di numerosissime intercettazioni ed in parte alle dichiarazioni dello stesso imputato, che il TI: a) conosceva benissimo il CI e due complici operanti all'estero, il "Fabio" e il "Pipe"; b) era pienamente a conoscenza del piano del CI di scavalcare i fornitori spagnoli e rivolgersi ai produttori colombiani;
c) aveva svolto con impegno il suo compito, restando cinque mesi in Colombia, e recandosi anche in Spagna, nonostante le sue condizioni di salute;
d) era perfettamente al corrente ("nessuno meglio di lui") della trattativa, della quantità stabilita e del prezzo concordato, e l'importazione di kg. 191 di cocaina non sarebbe potuta avvenire senza il suo apporto;
e) è stato presente ad un importante incontro tra il CI ed il "Fabio" in Spagna;
f) era l'uomo di fiducia del CI, ed ha partecipato attivamente a mantenere i contatti tra i colombiani e gli italiani, grazie anche alla sua conoscenza della cultura e della lingua ispanica.
Tale congrua e logica motivazione non è censurabile, per le ragioni esposte, in sede di legittimità, e, pertanto, non vanno neppure valutate le interpretazioni alternative delle risultanze processuali indicate dal ricorrente.
Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 125, 3 comma, c.p.p., la decisione di diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il TI ha assunto che la conoscenza del CI e le sue permanenze all'estero non hanno alcuna relazione con l'attenuante in questione, e che la affermazione di un ruolo determinante dell'importazione dei 191 kg. di cocaina si traduce in una mera affermazione di principio, senza indicare le fonti probatorie, dato che egli all'epoca si trovava addirittura in un altro continente. La giurisprudenza di questa Corte è ormai pressocché costantemente orientata nel ritenere che "in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento" (Cass. 13.4.2004 n. 21082; conformi Cass. 17.12.1998 n. 1507; Cass.
2.7.1997 n. 7881). La sentenza difforme n. 201 del 24.11.1998 sulla valorizzazione della comparazione intersoggettiva pare isolata (certamente minoritaria) e non aderente allo schema di cui all'art. 114 c.p.. Nella specie, la Corte territoriale, con valutazione congrua e logica, attinente a circostanze di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto di negare l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato che il TI: a) era l'uomo di fiducia del
CI, considerato il capo dell'organizzazione in Italia;
b) si era recato per cinque mesi in Colombia e varie volte in Spagna;
c) aveva avuto un ruolo di rilievo nell'importazione dei 191 kg. di cocaina. Trattasi di circostanze che non solo consentono di escludere la "marginale partecipazione" del ricorrente ai reati ascrittigli, ma che ne esaltano il ruolo di rilievo sia nell'organizzazione che nello specifico delitto di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 125, 3 comma, c.p.p., anche del diniego della concessione dell'attenuante di cui al 7 comma dell'art. 73 già citato, avendo soprattutto la stessa sentenza di appello riconosciuto che le indagini aventi ad oggetto il traffico internazionale di stupefacenti si sono sviluppate, tra l'altro, proprio attraverso le "affermazioni significative" rese dal ricorrente.
Il motivo di ricorso è palesemente infondato, avendo la Corte di merito negato la citata attenuante tenuto conto che il TI, arrestato dopo un anno a seguito di volontaria costituzione, non ha comunque citato fatti tali da evitare che l'attività fosse portata ad ulteriori conseguenze o che potessero sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Inoltre, le sue dichiarazioni riguardano solo la sua posizione ed i suoi contatti. Ne consegue che la motivazione non solo non è mancante o apparente ai sensi dell'art. 125, 3 comma, c.p.p., ma è adeguata, logica ed in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale attuale. Come è stato, infatti condivisibilmente ritenuto dalle SS.UU. di questa Corte, "in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione" (Cass. sezioni unite 28.10.1998 n. 4;
conformi Cass.
4.12.2003 n. 4858; Cass. 19.2.2004 n. 18660). Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, pur riducendosi le pena inflitta in primo grado, essendosi così espressa la Corte: "Sulla richiesta di riduzione, in ogni caso, della pena al minimo edittale, osserva il Collegio che detta pena, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art 133 c.p. e della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, può essere ridotta ad anni sei di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, partendo dalla pena base per il resto sub D) di anni 11 di reclusione ed euro 75.000 di multa, aumentata per il capo A) ad anni 12 di reclusione ed euro 75.000, ridotta ad anni 12 ed euro 75.000 e di un terzo per il rito". Secondo il ricorrente il vizio di motivazione è nell'assenza di riduzione per un passaggio di anni 12 ed euro 75.000, e nella mancanza di motivazione sull'entità delle riduzioni. Tale ultimo motivo è l'unico fondato, in quanto effettivamente, pervenendosi ad una pena di anni sei di reclusione e euro 50.000,00 di multa, la ritenuta pena di anni dodici di reclusione e euro 75.000,00 di multa, prima della riduzione per le attenuanti generiche, e della diminuente del rito (obbligatoriamente di 1/3, a norma dell'art. 442, 2 comma, c.p.p.), non è conciliabile sicuramente con la pena pecuniaria, in quanto nulla sarebbe stato diminuito per le attenuanti generiche, e non è comprensibile per la pena detentiva.
Il giudice di rinvio, ferma restando la declaratoria di responsabilità penale, dovrà, pertanto, rideterminare la pena, specificando la riduzione per le attenuanti generiche, dopo la determinazione di anni dodici di reclusione ed euro 75.000,00 di multa a seguito della continuazione, ed applicando poi la diminuente di 1/3 per il rito, tenuto conto che, per il divieto della reformatio inpeius, anche la pena detentiva non potrà in ogni caso essere superiore a quella di sei anni di reclusione.
Gli altri motivi di ricorso, diversi dal quinto, vanno tutti rigettati perché infondati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005