Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
01.1294/02 AULA "A" ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7496/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron.2814 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Rep. Ud. 23 ot- Dott. Giovanni AZrella Consigliere tobre 2001 Dott. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Cirio Ricerche, ricerca Agro Alimentare del Gruppo Cirio S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Paradiso 55, studio avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca, presso l'avv. Nunzio Rizzo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 4035
contro
RD EL, elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere, Piazza S. Pietro, Palazzo Schiavone, presso l'avv. Agostino Guida che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
1 Л - controricorrente avverso la sentenza n. 70/97 R.G., decisa il 27 marzo 1998 e pub- blicata il 15 aprile 1998, resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento n. 70/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 23 novembre 1995, RD EL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Piedimonte Matese la società Cirio ricerche S.p.A. al fine di ottenere il riconosci- mento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeter- minato e la conseguente reintegra nel posto di lavoro. Affermava di aver lavorato alle dipendenze di detta società, con mansioni di tecnico di laboratorio, nel periodo 12 luglio 1993 29 giugno 1995 e di essere stato licenziato per scadenza del contratto di formazione, peraltro fittizio essendo mancata qualsiasi attività formativa. Il Giudice adito, con sentenza n. 182/96 in data 4 - 24 dicembre 1996, accoglieva la domanda. Interponeva appello la società Cirio Ricerche S.p.A. e in esito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 70/97 R.G., emessa in data 27 marzo 15 aprile 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. 2 A Osservava che dall'istruttoria espletata in primo grado era emerso che l'istante, negli anni precedenti il contratto stipulato come di formazione, aveva lavorato alle dipendenze della società Cirio, svolgendo sempre le stesse mansioni, rimaste immutate nel periodo indicato in detto contratto, durante il quale nessuna attività formativa era stata effettuata. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassa- zione la Società Cirio S.p.A. con atto notificato in data 12 apri- le 1999, con due motivi. RD EL resiste con controricorso notificato in data 17 maggio 1999. La Società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 19 di- cembre 1984 n. 863, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione. Si afferma al riguardo che il Collegio di merito avrebbe disatteso l'orientamento del Supremo Collegio per cui una divergenza anche di non lieve entità fra gli obblighi previsti dal contratto di formazione e il concreto svolgimento del rapporto non integra un inadempimento tale da comportare l'automatica conversione in rap- porto a tempo indeterminato, ove risulti che in concreto è stata realizzata la funzione dell'istituto, volto non solo a garantire 3 Л l'acquisizione di un determinato livello professionale, ma anche ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. La censura non è fondata. Invero il Tribunale, lungi dall'assumere a base del suo ragiona- mento principi diversi rispetto a quelli invocati dalla ricorren- te, ha osservato che è mancata qualsiasi attività formativa, tra l'altro non necessaria poiché il lavoratore era stato sempre adi- bito alle stesse mansioni anche "negli anni precedenti al contrat- to in oggetto". Nessun "ingresso guidato" nel mondo del lavoro si è dunque verifi- cato poiché lo stesso aveva avuto luogo per effetto di prestazio- ne della stessa attività in un periodo precedente. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 19 dicembre 1984 n. 863, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione. Si osserva che la formazione doveva consistere in cento ore di le- zioni teoriche e cento di insegnamenti pratici e quindi le affer- mazioni dei testi, di aver visto il ricorrente lavorare come gli altri dipendenti, dovevano esser valutate con riferimento ai ri- dotti limiti temporali delle attività diverse dalla prestazione del lavoro subordinato. La censura non è fondata. Invero il Tribunale ha offerto una sua valutazione delle risultan- ze probatorie e in particolare ha disatteso la deposizione del te- ste AZ, firmatario di una relazione in ordine alla prospettata attività formativa che avrebbe avuto luogo nei confronti del lavo- ratore, ponendo in rilievo che lo stesso aveva riconosciuto di non aver effettuato addestramento di sorta, avendo delegato il compito ad altri lavoratori i quali, sentiti a loro volta come te- sti hanno negato la circostanza ed hanno tra l'altro riferito che l'RD era già in grado di lavorare in piena autonomia. Non si può certo contrapporre una propria valutazione di merito, nel senso che l'attività formativa sarebbe sfuggita ai testi per la ridotta incidenza sul totale delle ore di presenza sul luogo di lavoro, posto che tale ipotesi è stata esclusa dal Tribunale sulla base di un giudizio di fatto sorretto da argomentazioni logiche e coerenti, per le quali neppure si ipotizza un qualsiasi vizio ar- gomentativo. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna ✗La ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- (5,16€) 154937 € quidate in lire 10,000 Coltre a lire 3.000.000 per onorario. Roma, 23 ottobre 2001 Vincenzo MilesIL PRESIDENTE: Vin 5 да IL CONSIGLIERE ESTENSORE • 3 N E - 3 G - 3 7 S L A L 1 : E G 5 8 L D D R O I O L D S S I E I A R A T I N E ' 1 T . T L 0 IL CANCELLIERE R G E O I R E D T S A G I S O I , , S N P A T S A S A Depositato in Cancelleria I S T A D N I E E S M A L P I , T E O O D L B D O 29 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIEREIN