Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 2
In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.
In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva.
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La massima Nel 648-ter.1 c.p. non è legittimo presumere che tutte le rimesse siano “profitto” del reato tributario: serve una motivazione specifica che colleghi i bonifici al risparmio d'imposta accertato con sentenza definitiva. Resta sufficiente la condotta alternativa di “trasferimento”; pene sostitutive precluse se la pena unificata supera i limiti dell'art. 20-bis c.p. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 18/09/2025, (ud. 18/09/2025, dep. 10/10/2025), n.33640 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 gennaio 2025 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 11 ottobre 2022 del Tribunale della medesima città, ha: - riconosciuto la …
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La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui B. Marco è stato condannato per i reati di peculato, bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio, bancarotta impropria, in relazione all'art. 2621 c.c. A B. è contestato: - nella qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto amministratore unico della società GSI Vigasio s.r.l. dal 21 dicembre 2009 al 2 luglio 2016 (società pubblica interamente partecipata dal Comune di Vigasio), avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme della società provenienti dai ricavi gestionali della stessa, di essersi appropriato di 1.029.737 euro, mediante l'emissione a se stesso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2019, n. 16059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16059 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
16059-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2019 N.SENTENZA 035 Composta dagli ill.mi sig.ri: GIOVANNA VERGA - Presidente - SERGIO DI PAOLA REGISTRO GENERALE SERGIO BELTRANI N.35936/2019 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: RI FA nato il [...] a [...]; RI AN nato il [...] a [...]; OR CA nato il [...] in [...]; avverso l'ordinanza del 20/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to Filippo Cocco che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 20 giugno 2019, il tribunale della libertà di Rimini, respingeva l'istanza di riesame reale avanzata da TI LO ed, in parziale accoglimento delle domande proposte da RI AB e RI AN avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Rimini datato 17 maggio 2019, disponeva la restituzione ai predetti di alcuni beni immobili mantenendo il vincolo reale su somme di denaro, quote sociali ed altri beni in relazione ai reati di contraffazione ed introduzione nello stato di capi di abbigliamento con marchi contraffatti ed autoriciclaggio. Assumeva il tribunale che RI AB, amministratore di fatto della GA s.r.l. con sede in San Marino e di diritto della E.D.H. s.r.l., TI LO amministratore della GA s.r.l., RI AN, tecnico ed addetto alla gestione della società estera, anche in concorso con altri soggetti, avevano creato e commercializzato prodotti con segni contraffatti 1 di note marche di abbigliamento, reinvestendo poi i profitti illeciti di tale attività nelle stesse aziende di produzione e commercializzazione ovvero movimentandoli tra le diverse società. Sulla base di tali presupposti di fatto, il tribunale del riesame, riteneva legittimo il sequestro diretto e per equivalente ex art. 474 bis cod.pen. per un importo pari alle vendite dei prodotti contraffatti commercializzati da GA ed E.D.H, importo considerato quale profitto illecito;
riteneva altresì legittimo il sequestro finalizzato alla confisca delle predette società utilizzate per la consumazione dei delitti;
limitava il sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. escludendo dal vincolo reale molteplici beni mobili ed immobili acquisiti in periodi anteriori quello di consumazione dei delitti che restituiva ai RI.
1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati, in proprio e quali legali rappresentanti delle società GA s.r.l. ed E.D.H. s.r.l., tramite i difensori di fiducia avv.ti Brandina e Cocco, i quali, svolta una premessa circa lo svolgimento del procedimento nel corso del quale si erano susseguiti diversi annullamenti di precedenti sequestri poi reiterati, deducevano, con un primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc.pen. quanto alla violazione degli effetti del giudicato cautelare incidente sulla prognosi di gravità indiziaria in relazione alla inutilizzabilità del materiale investigativo raccolto a seguito di sequestri probatori che erano stati dichiarati illegittimi per inosservanza dei presupposti di legge. Esponevano, al proposito, che l'orientamento cui aveva aderito il tribunale del riesame, privava di effetti il provvedimento di annullamento disposto in sede di riesame il 6 febbraio 2018 ed il 4 febbraio 2019 su precedenti sequestri, da cui, invece, doveva ritenersi derivare un divieto di utilizzare materiale investigativo oggetto di originaria illegittima acquisizione, altrimenti operandosi un vulnus del principio di parità delle parti e dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Tchmil. Con il secondo motivo di doglianza, eccepivano violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., con riguardo alla identificazione della condotta dissimulatoria dell'attività di reimpiego del profitto del delitto presupposto, alla sussistenza di un effettivo profitto, alla omessa ed apparente motivazione in ordine alla legittimità del sequestro operato sui profitti dei delitti di autoriclaggio contestati ai capi B) e D), essendo stata rilevata l'assenza materiale di attività decettive volte ad ostacolare l'origine illecita del profitto nonché l'erronea identificazione del profitto illecito del delitto di cui all'art. 648 ter1 cod.pen. con quello del delitto presupposto. Al proposito, si esponeva come quanto era transitato sui conti delle società GA s.r.l. ed E.D.H. s.r.l. per effetto di ordinarie transazioni aventi ad oggetto la vendita dei capi di abbigliamento e diretti scambi commerciali tra operatori di mercato, non fosse mai stato oggetto di condotte decettive atte ad ostacolare la proverienza delittuosa tanto che tutte le transazioni erano accompagnate da regolare documentazione fiscale e contabile, senza alcuna operazione finalizzata a rendere non tracciabile i proventi del delitto, mentre, il tribunale del riesame, si era limitato ad affermare la sussistenza di una presunta condotta dissimulatoria sulla base della confusione dei patrimoni delle società coinvolte, così violando il disposto contenuto nella norma che subordina la punibilità all'accertamento della concreta idoneità decettiva della 2 condotta. Quanto alla dedotta insussistenza ontologica del profitto di autoriciclaggio, il tribunale del riesame reale era caduto in contraddizione poiché, pur avendo dato atto che secondo l'orientamento della giurisprudenza della corte di cassazione il profitto del 648 ter1 cod.pen. è rappresentato dai proventi conseguiti dal reinvestimento degli illeciti derivati dal delitto presupposto, i profitti dei reati di contraffazione corrispondenti alla vendita dei capi con marchio contraffatto non rappresentavano il profitto dell'autoriciclaggio. Lamentavano, ancora, con il terzo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. poiché l'accoglimento della censura difensiva circa l'aggravante della transnazionalità avrebbe dovuto comportare l'illegittimità della disposta misura cautelare reale sul profitto dei reati di contraffazione e 648 ter1 cod.pen. di cui ai capi C) e D). Il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., in relazione alla convenzione Italia-San Marino in materia di marchi e brevetti, omessa e/o apparente motivazione in ordine alla carenza della condizione di punibilità avente ad oggetto il marchio "Thrasher", assenza della copiatura di detto marchio, violazione della direttiva comunitaria 89/104 in ordine al necessario requisito della notorietà di detto marchio e di quelli "Palace" e "Vetements". Al proposito, si deduceva che il marchio Thrasher era stato registrato nella repubblica di San Marino successivamente la registrazione comunitaria da parte della High Speed ma doveva ritenersi che la registrazione sanmarinese avesse effetto anche in Italia ai sensi della convenzione tra i due stati che consente un unico deposito, senza che tale previsione fosse mai stata censurata in sede comunitaria e posto che la registrazione comunitaria comporta un diritto esclusivo di uso del marchio solo negli Stati dell'Unione Europea tra i quali non vi è San Marino sicchè doveva ritenersi sussistere la coesistenza di privative stante l'efficacia extraterritoriale della registrazione del marchio sanmarinese. Né poteva ritenersi la mala fede della registrazione, così come sostenuto nell'ordinanza impugnata, poiché si era fatto affidamento sulla cornice normativa, trattandosi peraltro di segno sconosciuto e l'indagato aveva quindi fatto uso di un marchio proprio con la conseguenza che al più si verterebbe in tema di illecita concorrenza ma non di contraffazione ex art. 473 cod.pen.; si rappresentava poi che etichetta, cartellini ed altri aspetti dei beni, recavano tutti distintamente il nome dell'effettivo titolare del marchio e del produttore distributore mentre il marchio Thrasher non poteva ritenersi notorio come confermato dal dato numerico delle vendite. Il quinto motivo lamentava violazione ed erronea applicazione dell'art. 473 cod.pen., omessa motivazione, in ordine alla presunta sussistenza dell'elemento della copiatura dei marchi c.d. "spennellati" trattandosi di modello ornamentale diverso. Con un sesto motivo si eccepiva violazione dell'art. 474 bis cod.pen., con riguardo alla impossibilità di procedere a confisca diretta dei beni strumentali e del profitto dei reati di contraffazione sub A) e C) con conseguente illegittimità della confisca per equivalente;
difatti, solo l'impossibilità di procedere a confisca diretta consentiva di accedere a quella per equivalente, ed il profitto confiscabile non poteva indentificarsi in somme di denaro estranee al 3 reato dovendo sussistere prova certa che si tratti di denaro già confluito sui conti o depositi al momento della commissione del reato;
ne derivava che la misura ablatoria originaria era stata emessa fuori dai presupposti dell'art. 474 bis comma 2 cod.pen., potendo essere operato il sequestro diretto dei beni di cui al comma 1 mentre il sequestro diretto di somme di denaro richiede l'accertamento della pertinenzialità e, di conseguenza, sussisteva violazione di legge in ordine alla valutazione di pertinenzialità delle somme di denaro oggetto di confisca diretta rispetto al momento di acquisizione al patrimonio degli indagati. Il settimo motivo rappresentava violazione di legge e degli artt. 474 bis cod.pen. 322 ter cod.pen. 321 cod. proc.pen., omessa ed apparente motivazione, in ordine alla estensione del sequestro sui mezzi, locali, beni strumentali e quote sociali delle società DH e AG poiché la prima era compagine con genesi commerciale autonoma con un proprio volume di affari e proprie attività di commercializzazione di altri prodotti. L'ottavo motivo aveva ad oggetto violazione di legge essendo stato reiterato il sequestro preventivo di beni già sottoposti a sequestri probatori annullati. Ancora, il motivo nono eccepiva violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto ai sequestri sulle quote sociali di Euro Beverage, GINEVRA s.r.l. ed Azienda Agricola Belvedere trattandosi di partecipazione societarie acquisite in epoche ben antecedenti rispetto all'intervallo di ragionevolezza temporale necessario ex art. 240 bis cod.pen.. Infine, il decimo motivo eccepiva violazione ed erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc.pen. omessa motivazione quanto alla proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della misura cautelare applicata, poiché era stata sacrificata la libera iniziativa economica vincolando tutto il complesso aziendale di E.D.H. con totale paralisi della attività commerciale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al nono motivo nei termini che verranno esposti mentre devono essere respinte tutte le rimanenti doglianze.
2.1 Quanto al primo ed ottavo motivo, che lamentano nullità del provvedimento impugnato per inutilizzabilità degli elementi di prova e violazione di legge, va fatta applicazione del principio secondo cui il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nell'ambito di un diverso procedimento cautelare (Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Rv. 271734); e con specifico riferimento ai rapporti tra procedimenti cautelari reali si è anche ribadito che l'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l'utilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell'emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente acquisite ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991; Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, Rv. 223739). L'applicazione dei suddetti principi comporta affermare che l'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio non preclude l'utilizzabilità delle prove in altro e separato giudizio cautelare così che nessuna diretta e decisiva conseguenza determinano sul presente 4 procedimento gli esiti dei precedenti giudizi cautelari. Peraltro, deve anche essere sottolineato come il provvedimento impugnato dia conto che, pur a fronte della complessa vicenda della cautela reale che ha riguardato il susseguirsi di plurimi provvedimenti di sequestro alcuni anche annullati, sia rimasto fermo il vincolo su alcuni dei prodotti commercializzati dalle ditte riferibili agli indagati;
e precisamente sui capi di abbigliamento riportanti i marchi c.d. spennellati e sui prodotti della marca "Trasher." E su tali ultimi beni risulta anche essersi pronunciata quella sentenza di questa corte (Sez. 5, n. 51754 del 02/10/2018, Rv. 274438) secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 473 cod. pen. anche quando venga registrato un marchio identico ad altro noto, e l'uso di esso sul prodotto avvenga riproducendo tutti gli altri segni distintivi, così da travalicare il concetto di "confusione" per giungere ad una vera e propria "copiatura", così che l'illegittimità dei beni prodotti e commercializzati dalle aziende riferibili agli indagati risulta accertata definitivamente seppur in sede cautelare. Deve pertanto essere escluso che l'annullamento di alcuni dei provvedimenti cautelari reali e le successive iniziative giudiziarie, alcune peraltro ancora pendenti, abbiano automatici effetti sulla utilizzabilità della prova e ciò tanto più nel caso in esame in cui un procedimento si è definitivo con l'accertamento della avvenuta "copiatura" dei segni distintivi.
2.3 In relazione al quarto e quinto motivo, che per ordine logico si ritiene di esaminare prima delle altre doglianze avendo ad oggetto il fumus del reato presupposto, deve essere certamente richiamato il precedente specifico di questa corte proprio sul tema e costituito dalla già citata pronuncia della sezione quinta (Sez. 5, n. 51754/2018 cit.); afferma infatti in motivazione la predetta sentenza, con piena valenza sul tema dedotto anche in questa sede, che:" con riguardo ai prodotti con marchio Thrasher, l'ordinanza impugnata rileva che il Tribunale civile di AN, innanzi a cui pende la causa fra la SP (società USA che ha registrato in marchio nella UE) e GA ( titolare del marchio registrato a San Marino), ha confermato il sequestro dei prodotti distribuiti e commerciati dalla GA s.r.l. con segno distintivo Thrasher, in ragione della invalidità della registrazione di questo marchio, ad opera del RI, presso l'Ufficio competente in San Marino. La decisione del Tribunale di AN (per come riportata dal Tribunale del Riesame) si fonda sull'art. 6 bis della Convenzione di Parigi ( ratificata sia dall'Italia che da San Marino) che prevede che i Paesi sottoscrittori rifiutino o invalidino, sia d'ufficio che a richiesta dell'interessato, la registrazione o comunque vietino l'uso di un marchio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atta a produrre confusione, di un marchio che l'Autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimi essere ivi già notoriamente conosciuto. Nel provvedimento impugnato si sostiene, infine, che le contestazioni della difesa circa la notorietà del marchio Thrasher attengono al merito della vicenda e non possono essere demandate al giudizio del Tribunale del Riesame. Si sottolinea, comunque, che dalle intercettazioni telefoniche in atti emerge con chiarezza la mala fede del RI che, pur consapevole della privativa Thrasher tutelata in sede comunitaria, ha dolosamente proceduto alla registrazione dello stesso marchio nella Repubblica di San Marino. 5 $ Sotto il profilo civilistico, la questione della coesistenza dei marchi Thrasher, registrati a San Marino dalla GA e nella UE da SP è stata affrontata con riferimento all'art. 6 bis della Convenzione di Parigi. La lettura della norma consente di ritenere infondata la tesi del ricorrente secondo cui la questione della notorietà del marchio registrato da SP in sede - comunitaria e della eventuale invalidità di quello sanmarinese è rimessa in via esclusiva all'Autorità giudiziaria del Paese che lo ha registrato ( San Marino)- in quanto l'art. 6 bis CUP prevede che il Paese dell'Unione- nel nostro caso l'Italia possa vietare l'uso del marchio ( a prescindere quindi da un'eventuale declaratoria di invalidità o inefficacia) e che è l'Autorità del Paese dell'uso sempre l'Italia- che deve stimare la notorietà del marchio tutelato. Non vi è, quindi, alcuna preclusione rispetto ad una eventuale pronuncia dell'Autorità giudiziaria italiana che vieti l'uso del marchio registrato a San Marino e, stando ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità qui condiviso "Spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione" (Sez. 5, n. 43515 del 21/09/2010 Rv. 249479; Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016 Rv. 267668)......... Per non rendere del tutto vana la tutela penale, soprattutto nei casi in cui la registrazione di un marchio appaia come meramente strumentale alla commercializzazione di prodotti facilmente confondibili con altri più rinomati, il principio sopra enunciato va interpretato nel senso del permanere della rilevanza penale del fatto, ai sensi dell'art.473 c.p., quando il diverso marchio registrato sia identico a quello noto e, all'uso di esso sul prodotto, si accompagni la replica di tutti gli altri segni distintivi, così da travalicare il concetto di "confusione" per arrivare ad una vera e propria "copiatura". L'adesione a tale precedente specifico comporta affermare la sussistenza del fumus commissi delicti relativamente alla illiceità della condotta di contraffazione posta in essere. Inoltre, sempre in riferimento alla illiceità della condotta ed alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai contestati delitti di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, il tribunale riminese ha esposto motivate argomentazioni sulla base di precise valutazioni di fatto compiute anche a seguito del raffronto oculare dei diversi prodotti tramite comparazioni fotografiche;
si tratta, con evidenza, di circostanze di mero fatto che non possono essere rivalutate in questa sede e che escludono qualsiasi violazione di legge, unico vizio denunciabile nei procedimenti per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.
2.2 In relazione alla prima doglianza esposta con il secondo motivo, va ricordato come sul tema della identificazione della concreta capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di auto riciclaggio, questa corte ha già affermato che le valutazioni del caso debbono essere orientate da un criterio ex ante;
"è persino ovvio, infatti, che nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un'operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia riemersione dell' attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa escludere, a posteriori, il requisito della concretezza, a meno di non voler ritenere che l'art. 648 ter I cod. pen. prefiguri un'incriminazione impossibile" (Sez.2 n. 40890 del 18/07/2017, non 6 massimata). Deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di "concreta" capacità decettiva;
una tale interpretazione radicale finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 ter1 cod.pen. a qualsiasi fatto accertato. Proprio in applicazione dei sopra indicati principi deve essere escluso che l'esistenza di operazioni tracciabili, l'emissione di fatture da parte delle diverse società e l'identificazione delle transazioni tra società, comporti automaticamente l'esclusione della punibilità della condotta ex art. 648 ter1 cod.pen. così come pure si deduce in ricorso. Il criterio da seguire è pertanto quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
e ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Se si collegano infatti strettamente e direttamente i tre verbi con i quali esordisce il primo comma dell'art. 648-ter.
1. c.p. alle voci che descrivono la 'destinazioni' dei beni, è facile avvedersi che l'ubi consistam della norma è rappresentato dalla reimmissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilità). L'idea di fondo, che sembra giustificare l'incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa infatti sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico". La ratio dell'autoriciclaggio è appunto quella di evitare inquinamenti dell'economia legale. Il Giudice penale dovrà pertanto valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Il legislatore con la norma in esame ha inteso rimarcare non solo l'impiego in attività imprenditoriali che è l'ipotesi che potrebbe ricorrere nella specie e l'idoneità dissimulatoria della condotta, ma ha anche preteso che tale idoneità dissimulatoria sia "concreta", il che costituisce un indicatore che la volontà legislativa richieda un contegno che vada oltre la mera ricezione della somma proveniente da reato. Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all'ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), 7 esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene. Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmissione del bene nel circuito economico. Proprio applicando detti principi questa corte ha avuto modo di affermare che non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Rv. 275495). In motivazione è stato precisato che sostengono detta scelta "1 ermeneutica" da una parte, il dato letterale, laddove il legislatore ha inteso rimarcare non solo l'impiego in attività imprenditoriali che è l'ipotesi che potrebbe ricorrere nella specie e l'idoneità dissimulatoria della condotta, ma ha anche preteso, come sopra osservato, che tale idoneità dissimulatoria sia "concreta", il che costituisce un indicatore che la volontà legislativa richieda un contegno che vada oltre la mera ricezione della somma proveniente da reato" dall'altro dai rapporti della fattispecie con il reato di bancarotta, laddove ritenere punibile " come autoriciclaggio il mero trasferimento delle somme distratte verso imprese (sul solo presupposto della fisiologica destinazione delle medesime all'operatività aziendale di queste ultime), finirebbe per sanzionare penalmente due volte la stessa condotta quando le somme sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali siano dirette verso imprenditori, generando, rispetto a tale situazione specifica, un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648ter.1 cod. pen.". La predetta pronuncia, citata in ricorso, si è pertanto limitata a sottolineare come la capacità dissimulatoria debba essere individuata in condotte non ricollegabili al puro e semplice trasferimento di somme ed altresì come il fatto di autoriciclaggio abbia natura autonoma e successiva rispetto alla consumazione del delitto presupposto così che le due fattispecie non possano essere ravvisate a fronte di un'unica contestuale azione. Tale impostazione, certamente condivisibile, va ulteriormente approfondita e sulla base delle successive considerazioni va affrontata la problematica avanzata con il secondo motivo di doglianza;
il presupposto da cui partire è la considerazione secondo cui ove attraverso il trasferimento ad altre imprese si attui il reinvestimento successivo dei profitti illeciti in attività economiche, finanziarie o speculative è aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648 ter1 cod.pen. che è costituito dall'ordine pubblico economico poiché appare davvero evidente che a cagione della possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative il mercato viene a subire l'effetto inquinante del reinvestimento del profitto illecito. E deve anche ritenersi che se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l'intestazione del profitto illecito ad un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società 8 W di persone o capitali, vi è la possibilità di identificare una condotta dissimulatoria proprio perché mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Al proposito, occorre ricordare come questa stessa sezione della corte di cassazione ha affermato (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 267459) che non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. In motivazione si precisa che tale soluzione vale nei casi in cui vi sia identità soggettiva tra autore del delitto presupposto e soggetto titolare del medesimo bene a seguito della condotta di sostituzione;
ove cioè autore del delitto presupposto e titolare del bene poi movimentato coincidano può affermarsi non esservi condotta concretamente idonea ad occultare l'origine illecita del bene. Ove invece la titolarità del bene anche attraverso successivi contratti sia mutata tale interpretazione non può trovare applicazione;
difatti, la modifica della formale intestazione comporta condotta di sostituzione del proprietario o utilizzatore del bene idonea ad ostacolare l'origine illecita dello stesso e si profila quale ipotesi astrattamente punibile. Richiamando la già citata pronuncia della Sezione quinta (n. 8851 del 01/02/2019 cit.), va però ribadito che tale attività di trasferimento ad altro soggetto giuridico deve seguire, deve cioè essere successiva la consumazione del delitto presupposto produttivo di profitto illecito;
al proposito altro precedente di questa Corte in tema di contratti di affitto di azienda poi dichiarata fallita ritenuti integrare un'ipotesi di bancarotta (Sez. 2 n. 38838 del 04/07/2019, Rv. 277098) afferma in motivazione che:" ai fini di evitare la doppia punibilità della medesima condotta infatti il legislatore con la introduzione della fattispecie di cui all'art. 648ter 1 cod.pen. ha chiesto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettive peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie. La sola consumazione del delitto presupposto non integra ex se anche la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio e quindi l'atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancarotta per distrazione e autoriciclaggio". Deve pertanto essere escluso che possano configurarsi ipotesi di concorso formale tra autoriciclaggio e reato presupposto e ciò perché al proposito la dizione normativa è assolutamente chiara nel volere impedire categoricamente la violazione del principio del divieto di ne bis in idem sostanziale;
difatti l'art. 648 ter 1 cod.pen. punisce chiunque "avendo commesso o concorso a commettere...." un delitto presupposto operi poi attività di reimpiego e, quindi, l'utilizzo del termine verbale al passato chiarisce inequivocabilmente la necessità che la condotta di autoriciclaggio sia un seguito, un posterius della condotta tipica del reato presupposto. Sulla base dei predetti principi deve essere risolta la problematica proposta con l'atto di impugnazione al proposito della sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 648 ter1 cod.pen.; in particolare, con le argomentazioni svolte dall'impugnata ordinanza alla pagina 26, si afferma innanzi tutto che "i profitti ottenuti attraverso le condotte di contraffazione descritte 9 al capo C) sono confluiti all'interno della GA srl e successivamente trasferiti in modo frazionato e per circa un terzo del loro importo alla DH srl.". Si è quindi accertato che dopo la consumazione del reato presupposto, e cioè la commercializzazione dei prodotti con segno contraffatto, delle somme profitto di tale illecito confluite nelle casse delle società sanmarinese GA s.r.l. si è operato il successivo trasferimento per un importo pari ad oltre un terzo del totale (€ 443,735,85) ad altra compagine sociale, la E.D.H. s.r.I., avente sede in Italia, con conseguente imputazione soggettiva ad altro ente e anche movimentazioni di somme tra stati diversi;
tali operazioni, a giudizio di questa corte, assumono concreta capacità dissimulatoria proprio perché è mutata la titolarità ed il luogo concreto di conservazione del profitto illecito attraverso il reinvestimento in attività economiche. Quanto al rimanente importo del profitto illecito di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, con le ulteriori indicazioni contenute a pagina 26 della motivazione, l'impugnato provvedimento da atto come il restante capitale, rispetto a quello trasferito da AG ad E.D.H., sia stato reimpiegato costantemente attraverso "approvigionamento di materiali, stampe, beni strumentali, spese di gestione e registrazione di marchi, pagamenti di stipendi" e quindi riversato nella prosecuzione di ulteriori attività illecite di carattere economico svolte dalla stessa AG;
ne deriva affermare che anche rispetto a tale attività è stata correttamente individuata la fattispecie di autoriciclaggio poiché l'utilizzazione del profitto illecito del reato presupposto nel ciclo economico finalizzato alla consumazione di ulteriori fatti penalmente illeciti, comportando sempre attività di reinvestimento, integra una condotta astrattamente punibile ex art. 648 ter1 cod.pen.. Ne deriva pertanto affermare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. Le rimanenti doglianze circa l'identificazione del profitto illecito dell'autoriciclaggio appaiono proposte in difetto di interesse e vengono assorbite dalla suddetta circostanza poiché tutti i sequestri risultano operati anche ai sensi dell'art. 474 bis cod.pen. e cioè sui profitti illeciti dei predetti reati sicchè pur dal parziale accoglimento del gravame non deriverebbe alcun annullamento del titolo ablatorio provvisorio disposto a diverso titolo.
2.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo poiché dall'annullamento della aggravante della transnazionalità non deriva alcuna conseguenza in punto di sequestro ai fini della successiva confisca. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al sesto motivo;
il tribunale del riesame ha individuato l'importo complessivo del profitto illecito ottenuto dalla commercializzazione dei capi contraffatti e, stabilito lo stesso per il capo B) in 4796,79 euro, e per il capo D) in € 1.741.198,66, ha correttamente ritenuto che tutte le somme di denaro rinvenute nel possesso degli indagati su loro conti od altre forme di deposito (le cassette di sicurezza di cui a pagina 30) siano in primo luogo sequestrabili direttamente ed, in caso di mancanza parziale dell'importo totale, anche per equivalente. Tale valutazione è esente da censure essendosi fatta applicazione del principio secondo cui qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente 10 bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437). Né può ritenersi l'estraneità delle somme sequestrate rispetto ai profitti illeciti, come pure dedotto in ricorso perché, nonostante la doglianza sia lungamente esposta nella descrizione del sesto motivo di ricorso, non si ravvisa alcuna indicazione della preesistenza delle rilevantissime somme sequestrate nella cassetta di sicurezza rispetto alla data di commissione dei reati ovvero della loro sopravvenienza;
così che la tesi della estraneità al profitto illecito è solo asserita ma non dimostrata.
2.4 Quanto al settimo motivo, va ricordato come è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Rv. 264311). Ne deriva affermare che alla luce dell'orientamento sopra citato, i RI ed il TI difettano di legittimazione ad avanzare richieste in nome e per conto delle aziende dagli stessi rappresentate che sono state utilizzate per la commissione degli illeciti. In ogni caso, secondo l'interpretazione di questa corte in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali (Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Rv. 240574). E con le specifiche osservazioni esposte nel provvedimento impugnato, il tribunale del riesame cautelare reale ha spiegato adeguatamente come le aziende sequestrate siano risultate stabilmente destinate alla produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti, senza che possano avere rilievo le residue attività, pure lecitamente svolte dalle stesse in proporzione assolutamente limitata. Tali valutazioni assorbono anche le doglianze esposte con il decimo motivo poiché, con precise considerazioni in punto di fatto esposte nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame reale ha motivato l'adeguatezza e proporzionalità della misura imposta in relazione alla reiterazione professionale delle condotte di contraffazione attraverso le società vincolate.
2.5 Fondato è invece il nono motivo non ravvisandosi motivazione di sorta nel provvedimento impugnato quanto ai sequestri sulle quote sociali di Euro Beverage, GINEVRA s.r.l. ed Azienda Agricola Belvedere e ciò benchè la richiesta di riesame avanzata con la descrizione analitica dei motivi avesse dedicato una specifica doglianza (vedi punto 5) a tali sequestri che si assumono avere ad oggetto partecipazioni societarie acquisite in epoche ben antecedenti la consumazione degli illeciti;
pertanto limitatamente a tale singolo aspetto occorre rinviare per nuovo giudizio al tribunale del riesame reale per nuovo esame. 11 Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per difetto totale di motivazione su tale ultimo punto con rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai sequestri delle quote sociali di Euro Beverage s.r.l., Ginevra s.r.l. ed Azienda Agricola Belvedere con rinvio per nuovo esame al tribunale di Rimini sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali. Rigetta nel resto i ricorsi. Roma, 17 ottobre 2019 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio IL PRESIDENTE Dott. Giovanna Verga Sat. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG, 2020 IL A DICASS EM R SUP Claudia Planelli S A E Z O I N 121 4