Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2015, n. 9409
CASS
Sentenza 9 dicembre 2015

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In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perchè effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto configurabile il reato in relazione alla rivelazione di notizie concernenti l'individuazione dei parenti di soggetti deceduti da parte di operatori obitoriali in favore di imprenditori di pompe funebri).

La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., concorrendo con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutta, per profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2015, n. 9409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9409
Data del deposito : 9 dicembre 2015

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