Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 2
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perchè effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto configurabile il reato in relazione alla rivelazione di notizie concernenti l'individuazione dei parenti di soggetti deceduti da parte di operatori obitoriali in favore di imprenditori di pompe funebri).
La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., concorrendo con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutta, per profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto.
Commentari • 2
- 1. Rivelazione dei segreti di ufficio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 ottobre 2022
- 2. Cosa occorre ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 326, c. 3) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di un indagato in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 326, comma terzo, cod. pen. allo stesso ascritto per aver concorso, quale istigatore/determinatore, nella rivelazione di notizie di ufficio, che dovevano rimanere segrete. La rivelazione concerneva notizie riguardanti un procedimento amministrativo relativo ad una “interdittiva antimafia” mentre la decisione di annullamento si fonda sul rilievo di come dagli atti di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2015, n. 9409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9409 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
- 9 40 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA SEZIONE VI PENALE PUBBLICA 9.12.2015 SENTENZA Composta da N. 1676 - Presidente - REGISTRO Dott. VINCENZO ROTUNDO GENERALE - Consigliere - N. 27876/15 Dott. OM CARCANO - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI Dott. MASSIMO RICCIARELLI Consigliere - - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da CE ID, nato il [...] D'AN DO, nato il [...] .NZ FR, nato il [...] LE AU, nato il [...] ZE AN, nato il [...] CA FR, nato il [...] MA TO, nato il [...] LO DE FR, nato il [...] LO DE TITO, nato il [...] AR OM, nato il [...] LO NN CA ES, nato il [...] EC GI, nato il [...] AL FR LO, nato il [...] EL FR, nato il [...] avverso la sentenza n. 2587/2014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 26/11/2014; visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi, i motivi nuovi presentati nell'interesse di IN SC il 19/11/2015 e le memorie depositate nell'interesse ZE EL e OL IC l'11/11/2015 e di AT ID il 23/11/2015; udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla data dei fatti di corruzione propria contestati in continuazione e rigetto di tutti i ricorsi nel resto;
uditi gli avvocati RE Castaldo per AT ID, CO De IO per Lo VE SC e TO, Paolo Alberto Antimiani per D'NI CA, Claudio COne per AN FR, US ER, TO FR, e, in sostituzione dell'avvocato Angelo Leone, per CI IL, EM IO per VA AU e IN SC, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Ritenuto in fatto 1. AT ID, D'NI CA, IN SC, VA AU, ZE EL, AN FR, US ER, Lo VE SC, Lo VE TO, OL IC, EL NN IL AL, CI IL, EN FR NI e TO FR ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Milano, in riforma di quella pronunciata il 21.12.2012 dal Tribunale di Milano, li ha assolti dal reato di associazione per delinquere a loro contestato al capo 110 della rubrica e ha confermato il giudizio di penale responsabilità emesso nei loro confronti in primo grado in ordine ai reati di corruzione propria di incaricato di pubblico servizio (art. 319, 320 c.p.) e di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326, comma 1, c.p.) a loro rispettivamente contestati, nonché, limitatamente ad ID AT, per il reato di falso a lui ascritto, e ha per l'effetto rideterminato le pene loro rispettivamente inflitte. I fatti ritenuti nelle sentenze di merito si riferiscono ad un accordo corruttivo che, nella prospettiva accusatoria, sarebbe stato concluso in molti nosocomi milanesi tra impresari di pompe funebri e infermieri e addetti obitoriali, in base al quale i primi remuneravano i secondi per le segnalazioni dei decessi intercorsi in quegli ospedali, permettendo così l'accaparramento della clientela in violazione di specifiche circolari emanate dagli enti preposti.
2. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata deducendo:
2.1. Inosservanza di norme processuali rilevanti ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p. e conseguenti vizi di motivazione, ed in particolare: a) AT, mancanza di motivazione in ordine ai punti della sentenza in cui si rinvia per relationem a quella di primo grado e si trattano i motivi di appello di tutti gli imputati per "gruppi tematici" involgenti in massima parte questioni giuridiche attinenti alla qualificazione giuridica dei reati loro rispettivamente ascritti, consegnando così un'analisi generica delle specifiche doglianze proposte da ciascun ricorrente e in definitiva, una motivazione apparente. Ciò sarebbe particolarmente evidente per la doglianza con la quale in appello il ricorrente aveva chiesto la riqualificazione dei fatti corruttivi a lui contestati nella fattispecie di cui all'art. 319-quater c.p., introdotta con legge successiva alla sentenza di primo grado, ed in relazione 2 бы all'intervenuta assoluzione di tutti gli imputati dal reato associativo loro inizialmente contestato e per il quale erano stati condannati dal giudice di primo grado. b) CE, violazione degli artt. 416, comma 2, c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p. e vizi di motivazione per incompleta trasmissione, con l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., con conseguente violazione del diritto di difesa (mancata discovery). Sarebbe stata in particolare omessa la trasmissione degli atti inseriti nel fascicolo stralciato a carico degli enti per responsabilità amministrativa, ivi comprese consulenze contabili e informative di p.g.. c) CE e CA, illogicità di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l'escussione dei dolenti, titolari della disponibilità della notizia del decesso del familiare, sicché assolutamente necessario ad esito della sentenza di primo grado sarebbe stato accertare se anche solo qualcuno di essi avesse consentito all'operatore obitoriale di divulgare i propri dati all'impresa di turno. d) Lo VE TO e SC, violazione artt. 415-bis e 416 c.p.p. e mancanza di motivazione con riferimento all'omessa notifica a SC Lo VE dell'atto di citazione a giudizio e ad entrambi i ricorrenti dell'atto di citazione in appello (quest'ultimo nel domicilio eletto con l'atto di nomina del secondo difensore, contestuale al deposito dei motivi d'appello) e) EN, violazione dell'art. 448 c.p.p. conseguenti vizi di motivazione per mancato recupero della richiesta di patteggiamento proposta in udienza preliminare e reiterata nel corso degli atti preliminari all'apertura del dibattimento senza incontrare il consenso del p.m.. La Corte territoriale ha erroneamente assunto che il recupero della richiesta di patteggiamento necessiti della sua riproposizione in limine del dibattimento e omette di considerare che la pena finale proposta prima della riduzione per il rito - pari ad anni uno e mesi nove di reclusione - è superiore a quella inflitta in appello - anni uno e mesi sei di reclusione. f) IN e VA, violazione degli artt. 392 e 512 c.p.p. e conseguenti vizi di motivazione in relazione all'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio reso il 21.11.2008 da CO DD, imputato in procedimento connesso, acquisito agli atti nonostante il decesso del DD fosse evento prevedibile fin dal 2008 in ragione delle sue condizioni di salute, delle quali il p.m. doveva ritenersi pienamente consapevole risultando le stesse da diversi atti del procedimento.
2.2. Questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, ed in particolare: g) AT, violazione di legge e conseguenti vizi di motivazione in ordine alla mancata riconduzione dei presunti fatti corruttivi contestati sotto l'alveo dell'art. 319-quater c.p.. La sentenza impugnata ricaverebbe in maniera apodittica e generica la parità di posizione tra impresari di pompe funebri e operatori obitoriali, pur dopo l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato associativo loro inizialmente ascritto. Diversa sarebbe in particolare la posizione del ricorrente ID AT rispetto a quella dei figli IM e RE, che hanno definito la loro vicenda processuale mediante ricorso a patteggiamento. Soy 3 ' ⚫h) D'NI, violazione di legge e omessa motivazione circa la mancata qualificazione giuridica dei fatti corruttivi nella fattispecie della concussione (317 c.p.) p. 52 - vedi motivo precedente. i) AT, D'NI, IN, VA, AN, TO, US, VE TO e SC, EL, CI, erronea applicazione degli artt. 15, 319, 320, 326 c.p. con riferimento al mancato assorbimento della divulgazione a terzi di notizie destinate a rimanere segrete nel delitto di corruzione propria, in ragione della specialità di tale ultima fattispecie, che comprende e ingloba la rivelazione di segreti d'ufficio (tale rivelazione integrando l'atto contrario ai doveri dell'agente pubblico contemplato negli artt. 319 e 320 c.p.). In altre parole, il reato di cui al primo comma dell'art. 326 c.p. si esaurisce, a differenza di quello previsto al comma terzo dello stesso articolo, nella rivelazione del segreto d'ufficio, che rappresenta esattamente e esclusivamente il contenuto dell'accordo corruttivo, che a sua volta costituisce il suo contenitore. I) Il delitto di cui all'art. 326, comma 1, c.p. non è configurabile nel caso di specie, in quanto: - può avere ad oggetto solo le notizie d'ufficio coperte da segreto assoluto (erga omnes e in ogni tempo), ma non quelle indebitamente diffuse in violazione delle norme sull'accesso degli atti della P.A., in quanto svelate a chi non è titolare di tale diritto e senza il rispetto delle modalità previste. -il certificato di morte redatto da medico ospedaliero è atto pubblico e l'evento certificato non è oggetto di segreto;
- la condotta della persona che riceve la notizia non rientra nel precetto di cui all'art. 326 c.p. e quindi non è punibile (Cass. 14.1.1976). m) D'NI, VE TO e SC, violazione di legge e mancanza di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza del reato di corruzione propria anziché quello di cui all'art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria e del commercio). Si tratterebbe infatti di accordi estemporanei tra imprenditori e operatori obitoriali conclusi al fine di escludere i concorrenti dei primi. La mancanza di querela renderebbe i reati improcedibili. n) ZE e OL, (il motivo è illustrato anche con memoria depositata l'11.11.2015) violazione di legge con riferimento agli artt. 15, 319, 320, 326 c.p. dovendosi i fatti corruttivi contestati essere qualificati come violazione dell'art. 326, comma 3, c.p., rimanendo in tale ultima fattispecie assorbiti in applicazione del principio di specialità. Le fattispecie di cui agli artt. 319 e 326 c.p. sono entrambe poste a tutela del buon andamento della P.A. e l'art. 326 c.p. prevede specifica condotta in violazione dei doveri inerenti la funzione di incaricato di pubblico servizio: la rivelazione di notizie che devono rimanere segrete.
2.3. IN, VA, CI, violazione degli artt. 319, 320 e 358 c.p. e mancanza di motivazione poiché l'attività degli operatori obitoriali con riferimento ai nosocomi di cui alle imputazioni - non è tra quelle che possono attribuire la qualità di incaricato di pubblico servizio. CI in particolare sottolinea di non essere assimilabile agli operatori obitoriali, essendo addetto ad altro reparto. SM 4 2.4. IN, VA, AN, TO, US, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis c.p. (fatto di speciale tenuità) con riferimento alle specifiche condotte di ciascun imputato.
2.5. AT, erronea applicazione della norma penale in relazione agli artt. 110, 117, 326 c.p. e omessa motivazione sul punto della consapevolezza del ricorrente extraneus circa la segretezza delle informazioni rivelate dagli operatori obitoriali e la loro indiscriminata fruibilità.
2.6. AT Violazione degli artt. 476 c.p. e 192 c.p.p. e vizi di motivazione in ordine al reato di falso contestato al ricorrente. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base dell'equivoco tenore di una sola intercettazione telefonica. Il registro della camera mortuaria dovrebbe considerarsi un mero brogliaccio ad uso interno.
2.7. AT, AN, TO, EL, violazione degli artt. 319, 320, 321 c.p. e conseguenti vizi di motivazione in relazione alla data di commissione dei fatti corruttivi, che la sentenza impugnata accomuna all'interno di un indistinto sistema di corruzione, senza riferimento agli specifici episodi contestati ai diversi imputati. La mancata corretta determinazione della data di commissione dei reati determinerebbe tra l'altro la loro intervenuta prescrizione (AT, ultima intercettazione telefonica 14.3.2008; AN, capo 59, 13.12.2007; ecc.). Con memoria depositata il 23.11.2015 la difesa del ricorrente AT ha esteso la doglianza anche ai reati di concorso in rivelazione di segreti d'ufficio e di falso ritenuti a suo carico.
2.8. US, violazione dei criteri legali di valutazione della prova e di quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonché travisamento delle prove testimoniali QU, AL, AB, IO e CA, che hanno negato il coinvolgimento del ricorrente nell'accordo illecito tra impresari di pompe funebri e operatori obitoriali dell'Ospedale Niguarda, e conseguenti vizi di motivazione circa la ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati a lui contestati ai capi 15 e 16 dell'imputazione (partecipazione patto corruttivo e pretesa retribuzione da parte sua degli infermieri per la segnalazione dei decessi).
2.9. EL, vizi di motivazione circa la sua responsabilità per i fatti corruttivi a lui contestati con riferimento alla valutazione delle conversazioni telefoniche captate col collega AB e alla mancata considerazione degli atti di intimidazione subiti dal ricorrente, il quale, in definitiva, si sarebbe limitato a divulgare informazioni protette da segreto per conto e nell'interesse dei suoi colleghi.
2.10. IN e VA, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle specifiche posizioni dei ricorrenti e alle censure da loro formulate con i rispettivi atti di appello. IN lamenta in particolare: l'assenza di intercettazioni che lo riguardano;
l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla coimputata CO;
l'assenza di valore dimostrativo delle dichiarazioni di IM AT, imputato in procedimento connesso, e della chiamata in correità Lisi;
gli erronei riferimenti alle dichiarazioni DD, AN, RA, IN e altri. Argomenta diffusamente sul suo preteso riconoscimento e identificazione come l'autore delle condotte corruttive a lui attribuite (in presenza di omonimo collega con identiche mansioni all'interno della GVS - vedi documenti depositati con memoria 19.11.2015).ды 15 VA deduce invece che come produttore GVS si occupava delle sedi di Rho e Arese, estranee ai fatti contestati, e di non essere stato citato dagli operatori obitoriali come coinvolto nelle pratiche corruttive.
2.11. AT, mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in continuazione, in particolare circa la quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione interna ed esterna operato sul più grave reato di corruzione (8 mesi di aumento).
2.12. EL, insussistenza della continuazione interna, poiché al più risulta provato un solo fatto corruttivo in data 22.11.2007. 2.13. IN e VA, violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di bancarotta di cui a procedimento definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile, in quanto tutti i reati sono da farsi risalire ad unica determinazione, come sarebbe fatto palese dalle modalità fraudolente di tutte le condotte considerate.
2.14. D'NI, AN, TO, Lo VE SC e Lo VE TO, violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, in presenza di contestuale assoluzione dal reato associativo. AN lamenta al riguardo violazione del divieto di reformatio in peius. Lo VE SC e TO lamentano mancanza di motivazione in ordine: al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; al diniego dei doppi benefici;
all'applicazione di pena base superiore al minimo edittale e all'eccessivo aumento per la continuazione.
2.15. D'NI, IN, VA, AN, TO, VE TO e SC, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili della sentenza impugnata, con specifico riferimento alla determinazione e alla quantificazione del danno non patrimoniale reclamato dalle parti civili PAT e Ospedale San Carlo, Comune di Milano, Azienda di Servizi Martinitt e Stelline. Gli enti erano destinatari della pertinente Circolare Regionale e l'omissione di controllo da parte di quegli enti è stata concausa delle violazioni. Il danno all'immagine non è riconoscibile al Comune di Milano poiché i fatti non sono stati commessi da soggetti legati al Comune da rapporto funzionale o organico. Considerato in diritto 1. I ricorsi proposti da AT ID, D'NI CA, ZE EL, AN FR, US ER, Lo VE SC, Lo VE TO, OL IC, EL NN IL AL, CI IL, EN FR NI e TO FR sono a vario titolo inammissibili, mentre i ricorsi di IN SC e VA AU sono infondati e devono quindi essere rigettati. SM 6 2. Inammissibili sono innanzitutto i motivi di ricorso coi quali sono stati fatti valere l'inosservanza di norme processuali rilevanti ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p. e conseguenti vizi di motivazione, ed in particolare: a) contrariamente agli assunti del ricorrente AT, che al riguardo si palesano manifestamente infondati, la sentenza impugnata opera consentiti e puntuali rinvii a quella di primo grado, della quale vengono testualmente riportati, con specifico riferimento a ciascuno dei pertinenti motivi d'appello, ampi stralci, che la Corte territoriale sottopone a precisa e congrua valutazione, dimostrando con ciò di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, nonché pienamente rispondenti all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione. Così operando, il giudice d'appello ha fatto buon governo dei principi affermati più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, nel solco di SU, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664. Invero si rinviene nella sentenza impugnata una giustificazione estesa, del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici circa l'esclusione della riqualificazione dei fatti corruttivi invocata dal ricorrente con riferimento all'art. 319-quater c.p. (p. 51 e ss.). Inoltre, la trattazione unitaria dei motivi di appello di analogo contenuto proposti dagli imputati relativi in massima parte a questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei reati - loro rispettivamente ascritti ha consentito una trattazione di quelle questioni insieme - economica, completa e precisa (p. 46 e ss.), laddove al contrario è proprio il ricorso ad essere sul punto del tutto aspecifico, in quanto non precisa quali passaggi argomentativi del provvedimento impugnato sarebbero viziati o mancanti e non indica le ragioni dell'asserita rilevanza, su ciascuno dei temi in esame, dell'assoluzione intervenuta in grado d'appello per il reato associativo di cui al capo 110 dell'imputazione. b) Del pari inammissibile, in quanto del tutto generico, è il motivo col quale il ricorrente CE ha prospettato violazione degli artt. 416, comma 2, c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p. e vizi di motivazione per incompleta trasmissione, con l'avviso di conclusione indagini, degli atti inseriti nel fascicolo stralciato a carico degli enti per responsabilità amministrativa. La doglianza si limita al generico richiamo di una categoria di documenti, dei quali pure si riferisce la piena conoscenza, senza giustificarne in alcun modo la rilevanza in funzione difensiva in riferimento a specifici atti. c) Non consentiti e manifestamente infondati sono i motivi proposti da CE e CA in яддено relazione al diniego di rinnovazione dibattimentale avente per escussione dei dolenti. In primo luogo, la sentenza impugnata esplicita correttamente a più riprese che tutti i reati contestati ed in particolare quelli di cui all'art. 326 c.p. ledono interessi non disponibili della pubblica amministrazione, cui si riferiscono con precisione le pertinenti circolari emanate tempo per tempo dagli enti competenti, sicché sotto questo profilo manca all'evidenza la decisività della prova pretesa dai ricorrenti. Inoltre, l'ammissione di tali mezzi di prova non era stata tempestivamente richiesta al Tribunale e i ricorsi non indicano le ragioni per le quali l'asserita 847 : 7 decisività delle testimonianze in questione avrebbe potuto essere rilevata solo ad esito del giudizio di primo grado. d) Inammissibile è anche il motivo con il quale Lo VE TO e SC denunciano violazione degli artt. 415-bis e 416 c.p.p. e mancanza di motivazione con riferimento alla "mancata ossia viziata notifica" a SC Lo VE dell'atto di citazione a giudizio e ad entrambi i ricorrenti dell'atto di citazione in appello. Il Collegio osserva a tal proposito che la prima doglianza non figura tra i motivi di gravame enunciati nell'intestazione dell'atto d'appello dei due ricorrenti, nel quale si rinviene unicamente un fugace e generico accenno a tutte le questioni di carattere procedurale già coltivate nella precedente fase e risolte dal giudice di primo grado mediante il riferimento operato nella sua sentenza a pregressa ordinanza dibattimentale. Sia il ricorso che il citato atto d'appello non si confrontano minimamente con tali provvedimenti, risultando pertanto del tutto aspecifici. Il ricorso è del tutto generico anche per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata notifica ai due ricorrenti dell'atto di citazione in appello, che non precisa in cosa si sarebbe sostanziato il denunciato vizio e in quale luogo avrebbero dovuto essere effettuate quelle notifiche. In ogni caso, dal verbale dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte d'Appello il 14/10/2014 risulta la presenza di entrambi i difensori di fiducia dei ricorrenti, avvocati De IO e Stasi. Il Collegio ricorda inoltre che anche una notifica irregolarmente effettuata presso il difensore, in costanza di rapporto fiduciario, non è di per sé astrattamente inidonea ad assolvere la propria funzione comunicativa. Resta la possibilità che in un singolo caso concreto l'informazione non sia stata trasmessa, per negligenza o dolo del professionista, per dolo o negligenza dell'interessato, ovvero per causa di forza maggiore. Ma la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo a tale riguardo il dovere generale dei difensori di attivarsi per l'informazione verso gli assistiti e l'onere per colui che sappia di essere assoggettato ad un giudizio penale di restare reperibile per il proprio difensore. Il rilievo vale sul piano della meritevolezza della tutela evocata (la nullità delle notifiche in questione), ma prima ancora al fine di delineare un "modello" di credibile deduzione del malfunzionamento (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1668 del 16.11.2014, Colucci, che opera un'esaustiva ricostruzione della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale): una deduzione che non prospetti alcuna causa in grado di neutralizzare le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario e non alleghi idonei elementi di conferma, si condanna quindi, in ogni caso, all'inammissibilità. e) Il motivo di ricorso col quale EN lamenta violazione dell'art. 448 c.p.p. conseguenti vizi di motivazione per mancato recupero della richiesta di patteggiamento proposta in udienza preliminare e reiterata nel corso degli atti preliminari all'apertura del dibattimento senza incontrare il consenso del p.m. è pure inammissibile. Il Collegio osserva al riguardo che - essendo intervenuta l'assoluzione del ricorrente in grado di appello per il reato associativo a lui contestato al capo 110 dell'imputazione, la richiesta di patteggiamento, che tale reato considerava e comprendeva, deve considerarsi superata, sicché oggettivamente non consentito appare il suo recupero. 809 8 f) Generiche e manifestamente infondate sono poi le doglianze con le quali i ricorrenti IN e AL lamentano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CO DD, imputato in procedimento connesso, in sede di interrogatorio. La sentenza impugnata giustifica infatti in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici come il decesso del DD fosse evento imprevedibile alla data in cui egli ebbe a rendere il suo interrogatorio (p. 37). I ricorsi di IN e VA sono inoltre sul punto generici, poiché non indicano gli specifici passaggi dell'interrogatorio utilizzati dai giudici di merito e la loro rilevanza a fini decisionali.
2.2. Tutte le questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti sono a vario titolo inammissibili, ed in particolare: g) quella proposta da AT in ordine alla mancata riconduzione dei fatti corruttivi sotto l'alveo dell'art. 319-quater c.p. è del tutto generica, in quanto non assolve all'onere di allegazione di fatti dai quali desumere l'inesistenza della posizione paritaria tra imprenditori e operatori obitoriali che ha caratterizzato il patto corruttivo e che la Corte territoriale giustifica, al contrario, con puntuali riferimenti di fatto e di diritto (pp. 46 e ss., ed in particolare p. 52 e s.). h) generica è altresì, per le stesse considerazioni testé svolte, quella proposta dal ricorrente D'NI circa la mancata qualificazione giuridica dei fatti corruttivi nella fattispecie della concussione. (317 c.p.). La Corte territoriale giustifica infatti in modo puntuale l'esistenza di una posizione paritaria tra i soggetti partecipanti all'accordo corruttivo (pp. 46 e ss.; p. 52 e s.), mentre il ricorrente non si confronta con tale - del tutto adeguata - motivazione se non in modo non circostanziato e apodittico. i) Manifestamente infondato è poi il motivo proposto da AT, D'NI, IN, VA, AN, TO, US, VE TO e SC, EL, CI in riferimento al mancato assorbimento del reato di rivelazione a terzi di notizie destinate a rimanere segrete (art. 326, comma 1, c.p.p.) nel delitto di corruzione propria. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nell'affermare che: a) la disposizione dell'art. 326 c.p., quale risulta a seguito della modificazione operata con L. n. 86 del 1990, pone ad oggetto, nel primo comma, la rivelazione della notizia e, nel comma 3, l'avvalersi della notizia stessa;
b) il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta (come nel caso di specie) per fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame;
c) la fattispecie contemplata dal terzo comma riguarda invece l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete (Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Rv. 237447; 9 SM Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Rv. 264783; Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, Rv. 237747). In piena coerenza con tali assunti questa Corte ha inoltre affermato che non sussiste violazione della regola del "ne bis in idem" nel caso in cui all'imputato, assolto da un addebito di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, si contesti come reato autonomo l'atto compiuto in violazione dei doveri di ufficio, consistente nel delitto di rivelazione del segreto di ufficio, costituito dall'avere rivelato notizie riservate (Sez. 6, n. 13906 del 16/02/2012, Rv. 252583). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi (p. 56 e s.), anche laddove ha ritenuto l'inconferenza della decisione resa dalla stessa Corte d'Appello di Milano nei confronti di altri imputati che avevano definito la propria posizione mediante rito abbreviato. !) Per quanto precede, anche il motivo col quale i ricorrenti ZE e OL hanno invocato la riqualificazione dei fatti corruttivi loro contestati come violazione dell'art. 326, comma 3, c.p. deve ritenersi manifestamente infondato. Mentre la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma dell'art. 326, la fattispecie contemplata dal terzo comma riguarda invece l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico agente, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete (Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Rv. 237447). Correttamente dunque è stata esclusa nel caso in esame (in cui gli operatori obitoriali hanno rivelato a terzi il segreto sulla base di un patto corruttivo, senza avvalersi direttamente e personalmente del contenuto in sé delle informazioni) la realizzazione di quest'ultima fattispecie e ritenuto invece il concorso del delitto di cui al primo comma dell'art. 326 c.p. con quello di corruzione. m) Palesemente privi di pregio sono anche i motivi di ricorso secondo i quali il delitto di cui all'art. 326, comma 1, c.p. non sarebbe configurabile nel caso di specie, poiché può avere ad oggetto solo le notizie d'ufficio coperte da segreto assoluto (erga omnes e in ogni tempo), * mentre il certificato di morte redatto da medico ospedaliero è atto pubblico e l'evento certificato non è oggetto di segreto. La più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte ha infatti statuito che in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen. non è limitato soltanto alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estende anche alle informazioni la cui diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste, ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto (Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Rv. 243578; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Rv. 254593; Sez. 6, 49133 del 29/10/2013, Rv. 257652; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Rv. 263590). Le doglianze in esame non si confrontano del resto con la sentenza impugnata, la quale ha puntualmente e correttamente sottolineato come nel caso di specie non fosse certamente il decesso la notizia di primaria rilevanza ai fini della realizzazione del profitto a cui entrambe le parti contraenti dei patti corruttivi erano interessate, bensì le notizie relative all'individuazione dei parenti e delle loro coordinate telefoniche e anagrafiche, 10 onde consentire agli imprenditori di pompe funebri di contattarli. Senza contare, come pure perspicuamente rilevato dai giudici di merito, che l'obbligo del segreto imposto agli operatori obitoriali in particolare dalla pertinente normativa regionale era specificamente funzionale ad evitare che alcuna delle ditte di pompe funebri fosse favorita nella captazione della clientela. All'evidenza sprovviste di fondamento sono anche le censure con le quali si è sostenuto che nel caso di specie le condotte delle persone che hanno ricevuto la notizia non rientrano nel precetto di cui all'art. 326 c.p. e non sono quindi punibili. Già nel 1981 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione;
partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe. (SU, n. 420 del 28/11/1981, Rv. 151619). Si tratta di principi esattamente richiamati dalla sentenza impugnata e costantemente riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, sicché può considerarsi ius receptum che in tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'extraneus, è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011, Rv. 249357). Questa è peraltro esattamente la condotta della quale i ricorrenti estranei alla P.A. sono stati ritenuti penalmente responsabili, sicché, anche sotto questo profilo, i loro ricorsi si palesano manifestamente infondati. n) Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso col quale D'NI, Lo VE TO e VE SC deducono violazione di legge e mancanza di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza del reato di corruzione propria anziché quello di cui all'art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria e del commercio). Si tratta invero, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, di fattispecie di reato che hanno diversa collocazione sistematica, tutelano beni giuridici diversi e hanno all'evidenza diversa struttura. In particolare, l'elemento materiale del reato di cui all'art. 513 c.p. consiste in un'azione impeditiva o perturbatrice dell'industria o del commercio realizzata attraverso violenza sulle cose o mezzi fraudolenti (che quindi, contrariamente a quanto previsto dall'art. 513 bis c.p., non si sostanzia in atti di concorrenza compiuti con violenza o minaccia al fine di realizzare uno sviamento di clientela, in quanto tale incidente sul raggiungimento del consumatore), la quale esclude o limita la possibilità stessa di produrre o scambiare beni o servizi ancor prima di .arrivare alla platea dei potenziali clienti, così incidendo direttamente sulla libertà di iniziativa 11 economica (Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, Rv. 247272). Quanto all'elemento psicologico, nell'art. 513 c.p., è necessario il dolo specifico ("per impedire o turbare l'esercizio..."). I fatti corruttivi per i quali i giudici di merito hanno ritenuto a titolo di concorso con gli operatori - obitoriali incaricati di pubblico servizio - la penale responsabilità dei ricorrenti sfuggono dunque all'inquadramento in tale fattispecie, poiché caratterizzati da condotte ad essa estranee (patto corruttivo;
dazioni illecite;
finalizzazione al compimento di atti contrari a doveri d'ufficio dei pubblici agenti), per di più volte proprio allo sviamento di clientela oggetto della diversa fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p.. Senza considerare che lo stesso art. 513 c.p. contiene espressa clausola di esclusione laddove il fatto costituisca più grave reato.
2.3. Generiche e manifestamente infondate sono altresì le censure rivolte dai ricorrenti IN, VA e CI alla ritenuta qualifica degli operatori obitoriali - con riferimento ai nosocomi ed ai reparti in cui ciascun ricorrente operava quali incaricati di - pubblico servizio. Tale qualifica è stato invero costantemente ritenuta, in casi del tutto analoghi al presente, dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 6, 23.4.2008, n. 27933), alla quale il Collegio aderisce. La motivazione della sentenza impugnata (p. 48 e ss.) è dunque sul punto del tutto congrua e immune dai vizi denunciati, anche per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente CI (p. 63 e s., ove si valorizza il diretto collegamento tra la camera mortuaria e il reparto in cui operava il ricorrente).
2.4. I motivi coi quali IN, VA, AN, TO e US si dolgono del diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis c.p. (fatto di speciale tenuità) rappresentano, al di là della qualificazione ad essi attribuiti dai ricorrenti, la mera riproposizione di questioni di merito alle quali la sentenza impugnata ha offerto adeguata risposta, del tutto immune dai vizi logici e giuridici denunciati (p. 48). Correttamente è stata pertanto esclusa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 323 bis c.p., che richiedono che il ⚫reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità di contenuto rilievo (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv. 259501), in considerazione della non irrilevante entità dei compensi illeciti percepiti dagli operatori obitoriali e dalla particolare gravità dei fatti e del danno arrecato al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
2.5. Manifestamente privo di pregio poi il motivo con cui AT assume l'erronea applicazione degli artt. 110, 117, 326 c.p. e l'omessa motivazione sul punto della consapevolezza del ricorrente extraneus circa la segretezza delle informazioni rivelate dagli operatori obitoriali e la loro indiscriminata fruibilità. Anche tale doglianza rappresenta la mera riproposizione di questione di merito alla quale la Corte territoriale (pp. 59-61) ha offerto risposta adeguatamente giustificata in diritto (l'art. 117 c.p. opera solo con riferimento alla qualifica soggettiva dell'intraneus) e in fatto (il AT, esperto imprenditore del settore, era a perfetta conoscenza della normativa e delle circolari applicabili e delle vicende, anche di carattere penale, che le avevano originate, sicché era pienamente consapevole della natura delle informazioni comprate non a caso oggetto di specifici patti corruttivi - e della qualifica soggettiva degli operatori obitoriali). SH F 12 2.6. Inammissibile è anche il motivo proposto da AT in ordine al reato di falso a lui contestato al capo 97 dell'imputazione. Nella parte in cui sollecita una diversa interpretazione del tenore di intercettazioni di conversazioni invero tutt'altro che equivoco o travisato -il - ricorso prefigura un'attività non consentita sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22.5.2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 dell'11.2.2013, Rv. 254439) ovvero in presenza del travisamento della prova, cioè nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 dell'8.3.2012, Rv. 252190), ipotesi queste certamente non sussistenti nel caso di specie. La Corte territoriale ha dato infatti conto con motivazione puntuale, congrua e nient'affatto illogica delle ragioni per le quali deve essere condivisa la lettura data della conversazione in esame dal giudice di primo grado (p. 61). -La sentenza impugnata indica inoltre espressamente le pubbliche finalità di carattere probatorio e in funzione di successivi controlli amministrativi per le quali erano stati istituiti i - registri delle camere mortuarie, sicché l'atto oggetto del falso in questione riguardava l'attività pubblicistica dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano (p. 61). I Giudici di merito hanno fatto dunque buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi al costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso documentale anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione (Sez. Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Rv. 254867; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858). Di talché il ricorso del AT deve ritenersi, sotto questo profilo, manifestamente infondato. п 2.7. Il motivo col quale il ricorrente US lamenta violazione dei criteri legali di valutazione della prova e di quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonché travisamento di prove testimoniali e conseguenti vizi di motivazione sono del tutto aspecifici e non si confrontano con la sentenza impugnata, che nell'operare corretto richiamo di quella di primo grado, anche in relazione alla posizione del coimputato EL, si è con ciò riferita ai plurimi elementi di prova (conversazioni intercettate intercorse tra i due e tra il US e i dolenti;
ammissioni dello stesso US, ricostruzione dei patti corruttivi realizzati presso l'Ospedale Niguarda) che già il giudice di prime cure aveva ritenuto pienamente dimostrative della ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati a lui contestati ai capi 15 e 16 dell'imputazione.
2.8. Manifestamente infondato è invece il motivo di ricorso col quale EL deduce vizi di motivazione circa la sua responsabilità per i fatti corruttivi a lui contestati. Si tratta infatti della mera riproposizione di doglianze di merito alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (p. 62 e s.), anche con riferimento alla valutazione delle conversazioni telefoniche captate - significative delle plurime, mercenarie segnalazioni di decessi che trovano conferma nelle deposizioni Gammone e Selmi. 13 2.9. Infondati sono gli articolati motivi di ricorso coi quali IN e VA denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle specifiche posizioni dei ricorrenti e alle censure da loro formulate con i rispettivi atti di appello. Pur se il richiamo operato su tali punti dalla sentenza impugnata all'apparato motivo di quella di primo grado è estremamente sintetico (p. 57 e s.), esso appare rispettoso dei canoni al riguardo più volte enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, nel solco di SU, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664, poiché: opera riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
fornisce la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (in particolare, per quanto attiene l'identificazione del ricorrente IN come il soggetto che si occupava dei contatti con gli infermieri degli Ospedali San Carlo, Policlinico, Sacco e Pio Albergo Trivulzio, in relazione: al suo ruolo di socio del Gruppo VA FA (GVS); all'esistenza di conversazioni intercettate interessanti l'utenza telefonica condivisa col VA, anch'egli socio della FA;
al riconoscimento effettuato in dibattimento dalla teste RR, che lo indica a quel proposito materialmente al giudice;
alle dichiarazioni rese da DD CO, che cita espressamente il IN e il VA come gli interlocutori degli operatori obitoriali nei rapporti con la FA VA); la sentenza di riferimento, della quale pure sono trascritti in quella impugnata ampi stralci, è conosciuta dagli interessati al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.
2.10. Manifestamente infondato deve ritenersi il motivo proposto nell'interesse del ricorrente AT con riferimento all'asserita mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in continuazione. A pagina 80 dell'impugnata sentenza si rinviene infatti adeguata giustificazione circa la diversità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, graduati alla stregua della condotta effettivamente tenuta, al numero degli episodi accertati e al ruolo concretamente tenuto da ogni singolo imputato.
2.11. Manifestamente infondato è anche il motivo col quale il ricorrente EL ha dedotto l'insussistenza della continuazione interna relativa alla contestazione del delitto di cui all'art. 319 c.p.. La sentenza impugnata motiva infatti estesamente circa la sussistenza della responsabilità penale del ricorrente per più fatti corruttivi (p. 63), sicché correttamente la Corte territoriale ha calcolato gli aumenti relativi alla continuazione (interna ed esterna al reato di corruzione).
2.12. Manifestamente infondato l'ulteriore motivo proposto nell'interesse di IN e VA in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di bancarotta di cui a procedimento definito con sentenza di patteggiamento irrevocabile. La sentenza impugnata ha infatti escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base di motivazione congrua e immune dai vizi denunciati, basata, tra l'altro, sull'evidente incompatibilità tra gli intenti delle condotte criminose allo scopo considerate (p. 62). 84 14 2.13. La sentenza impugnata giustifica inoltre in maniera del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici la determinazione della pena conseguente all'assoluzione di tutti i ricorrenti dal reato associativo originariamente contestato (pp. 77-80), sicché i corrispondenti motivi di ricorso proposti nell'interesse di D'NI, AN, TO, Lo VE SC e Lo VE TO devono ritenersi manifestamente infondati. In particolare, non si rinviene alcun deteriore trattamento sanzionatorio del AN rispetto alla sentenza di primo grado, essendo stato correttamente espunto l'aumento di un mese per la continuazione esterna del reato di corruzione, ritenuto più grave da entrambi i giudici di merito, con quello associativo per il quale è intervenuta assoluzione. Lo VE SC e TO lamentano mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; al diniego del doppi benefici;
all'applicazione di pena base superiore al minimo edittale e all'eccessivo aumento per la continuazione. L'impugnata sentenza fornisce inoltre adeguata giustificazione circa il complessivo trattamento sanzionatorio derivante dalla concessione in loro favore delle - attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva e, in favore del solo TO, del beneficio della sospensione condizionale della pena - riservato ai ricorrenti Lo VE SC e Lo VE TO, nonché degli elementi considerati per la determinazione della pena base, nonché degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, operando per il resto corretto ed esauriente richiamo alla sentenza di primo grado (pp. 77-80 della sentenza impugnata).
2.14. La sentenza impugnata individua e giustifica correttamente gli elementi dai quali ha desunto la genericità dei motivi d'appello coi quali i ricorrenti D'NI, IN, AL, AN, TO, VE TO e SC avevano contestato la sussistenza .e l'entità del danno morale riconosciuto alle parti civili costituite (p.68 e ss.). L'originaria genericità di quei rilievi, che di fatto sollecitano una nuova valutazione di merito relativa alla liquidazione del danno morale sofferto dagli enti intervenuti in giudizio, è replicata nei ricorsi in esame, che devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Infine, correttamente la sentenza impugnata ha riconosciuto una posizione giuridica autonoma e differenziata del Comune di Milano rispetto alle esigenze generali di tutela della collettività e il suo conseguente danno morale da reato, sia sotto il profilo della menomazione della funzionalità dell'ente pubblico, statutariamente e concretamente impegnato per la prevenzione e il contrasto al procacciamento di clienti da parte delle imprese funebri in quanto portatore di specifiche competenze e interessi in materia di polizia mortuaria e di servizi funebri, sia in relazione al discredito sofferto a causa della risonanza della vicenda in un campo d'azione posto a presidio della collettività degli utenti, in situazione di particolare vulnerabilità, presenti sul territorio (Sez. 3, n. 29905 del 09/06/2011, Rv. 250661), dovendo la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine ritenersi ammissibile anche in riferimento a reati commessi da soggetti non legati al Comune da ⚫ rapporto funzionale o organico, purché tale tipologia di danno, come nel caso di specie, sia in concreto configurabile (Sez. 2, n. 13244 del 07/03/2014, Rv. 259560).
2.15. Va infine esaminato il motivo proposto dai ricorrenti AT, AN, TO e 15 SM EL con riferimento all'individuazione della data di commissione dei fatti corruttivi (e, per il solo AT, a seguito della memoria 23.11.2015, dei reati di cui agli artt. 110, 326 c.p. e 482 c.p. a lui contestati) e alla loro intervenuta prescrizione. Il Collegio osserva a tale riguardo: a) che tali doglianze non sono state dedotte dinanzi ai giudici di merito;
b) che l'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nelle imputazioni contestate ai ricorrenti e ritenute nelle sentenze di merito richiede, come fatto palese dallo stesso tenore dei ricorsi, attività di apprezzamento delle prove;
c) che i termini prescrizionali indicati dai - ricorrenti si sarebbero verificati in date successive a quella della sentenza d'appello; d) che l'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello. Sicché anche tali motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. Al rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di IN e VA e all'inammissibilità dei restanti ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p., come precisate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di IN SC e VA AU e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi residui e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015. Il Relatore Il Presidente Vincenzo Refunds StefanoMogini Vincenzo RotundoVincenzo днорін DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito JI U O N E 16